Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
Giovanni Tedesco ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14235 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello solo danni a cose
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Leone
APPELLANTE
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Straniero
APPELLATA
NONCHE'
(c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti costituite si riportavano alle difese in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti di Parte_1
e di avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_3
12115/2022 del Giudice di Pace di Napoli con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria da essa proposta con condanna di essa originaria parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della compagnia assicurativa originaria parte convenuta oltre a quelle di CTU.
L'appellata compagnia assicurativa resisteva al gravame mentre l'altra parte appellata restava contumace.
L'appellante a sostegno del gravame, come articolati motivi, ha dedotto la erronea valutazione della espletata prova orale e della documentazione esibita ed il conseguente errato accertamento in ordine alla insussistenza dei danni lamentati che ha portato il primo giudice a disattendere totalmente la domanda risarcitoria.
L'appello è in massima parte fondato e va accolto nei limiti per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
La proponibilità della domanda risarcitoria e la legittimazione delle parti sono state già accertate dal primo giudice ed emergono dalle missive di costituzione in mora e dalla ulteriore documentazione esibita dalla originaria parte attrice nel corso del giudizio di primo grado.
La sentenza di primo grado risulta effettivamente errata con riferimento alla affermazione della mancata prova degli elementi per l'accoglimento della domanda risarcitoria sotto il profilo del danno effettivamente patito.
Invero, conformemente a quanto argomentato dall'attuale parte appellante, deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria la circostanza che il proprietario del veicolo rimasto danneggiato abbia successivamente trasferito a terzi il proprio veicolo. In particolare il diritto al risarcimento del danno resta acquisito al patrimonio della originaria parte attrice che, al momento del sinistro, era proprietaria del veicolo incidentato.
Con riferimento alla responsabilità per il sinistro di cui si discute deve rilevarsi come la concreta dinamica dello stesso risulta dimostrata (in linea con quanto prospettato in citazione e di ciò sembra dare atto anche il primo giudice) dalla deposizione testimoniale di un unico testimone che ha assistito al sinistro. In effetti la deposizione dell'unico testimone escusso è stata precisa ed univoca nel descrivere il comportamento di guida dei due conducenti e la manovra imprudente e pericolosa del conducente dell'autovettura di proprietà della originaria parte convenuta che (presumibilmente distratto in quanto, come riferito dal teste, parlava al telefonino) invadeva improvvisamente, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, l'opposta corsia di marcia (per altro in un tratto curvilineo) andando ad impattare contro il veicolo attoreo il cui conducente nulla poteva fare per evitare lo scontro.
In conseguenza può ritenersi totalmente superata la presunzione di uguale e concorrente responsabilità fissata, per il caso di scontro tra veicoli, dall'art. 2054, secondo comma, cc e la responsabilità del sinistro può attribuirsi esclusivamente in capo al conducente dell'autovettura di proprietà della parte convenuta e, per esso, alla convenuta medesima.
Può in conseguenza procedersi alla quantificazione del danno subito dalla attuale parte appellante quale proprietario del veicolo incidentato. Sul punto occorre sottolineare come nel corso del primo grado di giudizio è stata espletata una ctu che, dopo aver riconosciuto la astratta compatibilità dei danni lamentati con la dinamica del sinistro come prospettata in citazione (e confermata dall'istruttoria orale espletata) ha valutato i danni sulla base delle fotografie esibite, del tipo di veicolo incidentato e del suo anno di immatricolazione.
Sulla base di tali elementi, appare congruo liquidare – già ai valori monetari attuali e come già comprensivo degli interessi compensativi dal fatto ad oggi e del pregiudizio da sosta tecnica – il danno in complessive Euro 4.500,oo.
In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, la originaria parte convenuta
[...]
va condannata al pagamento in favore dell'attuale parte appellante della Controparte_1
somma di Euro 4.500,oo oltre interessi nella misura legale dalla data della presente decisione al soddisfo.
La sentenza impugnata va riformata anche in ordine alle spese processuali che, in ragione della sostanziale soccombenza delle originarie parti convenute, vanno poste a loro carico.
Anche le spese del secondo grado di giudizio seguono la sostanziale soccombenza delle parti appellate.
Le spese di entrambi i gradi si liquidano in dispositivo, con attribuzione al procuratore che si è dichiarato anticipatario e ne ha fatto richiesta, tenuto conto della lieve difficoltà della attività difensiva prestata e del valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e di avverso la Controparte_2 Controparte_1
sentenza n. 12115/2022 del Giudice di Pace di Napoli così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza: a) dichiara la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della e per esso della proprietaria nel verificarsi del sinistro Controparte_2
oggetto di causa;
b) condanna , al pagamento, a titolo di Controparte_1
risarcimento danni, in favore di della somma di Euro 4.500,oo oltre Parte_1
interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
c) condanna le originarie parti convenute e Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore di delle spese del primo grado di giudizio che Parte_1
liquida in complessive Euro 1.550,oo (di cui Euro 1.150,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 400,oo per spese vive compreso acconto anticipato al CTU) oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. Nicola leone e pone definitivamente a carico delle sole dette parti convenute le spese di CTU;
2) condanna le parti appellate, in solido, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore dell'appellante, spese che liquida in complessive Euro 900,oo (di cui Euro 650,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro
250,oo per spese vive) oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. Nicola Leone.
Così deciso in Napoli lì 14 febbraio 2025
Il G.U.
dott. Giovanni Tedesco