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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/07/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 924/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/7/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via P. Gobetti n. 5 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Pagliaro Antonio (PEC: , che Email_1 lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso l' , in Catanzaro Lido alla Via Lungomare Controparte_2
n. 259, con i funzionari Stefano Montesano e Marica Onda (PEC:
che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Collocamento a riposo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso con istanza cautelare depositato in cancelleria il 16/05/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del decreto disposto d'ufficio di collocamento a riposo con decorrenza dal 01.09.2025: D.D.G. – CP_1 [...]
prot. n. 12534 del 05.05.2025. Il ricorrente, nella qualità di dipendente del CP_2 CP_1 resistete come Dirigente Scolastico, in servizio presso il Liceo Statale Vito Capialbi di Vibo Valentia, per l'anno 2024/2025, rappresentava di essere ingiustamente stato collocato d'ufficio a riposo, sebbene, ai sensi della nuova legge di bilancio 2025, i limiti di età siano stati innalzati a 67 anni. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via cautelare e d'urgenza, previa convocazione delle parti:
1 1) Accertare incidentalmente l'invalidità e/o l'illegittimità del D.D.G. prot. n. 12534 del 05.05.2025 con il quale il ha decretato il ON collocamento a riposo d'ufficio del ricorrente a decorrere dal 01.09.2025; 2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il trattenimento in servizio per almeno un ulteriore anno scolastico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 162 e seguenti, della legge n. 207/2024; 3) Per l'effetto, ordinare all'Amministrazione Scolastica resistente, per come legalmente rappresentata, di porre in essere immediatamente tutti gli atti/provvedimenti giuridici necessari ad assicurare al ricorrente il trattenimento in servizio per l'ulteriore A.S. 2025/2026 presso la sede del LICEO STATALE VITO CAPIALBI di Vibo Valentia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 162 e seguenti, della legge n. 207/2024; Nel merito: 1) Accertare l'invalidità e/o l'illegittimità del D.D.G. prot. n. 12534 del 05.05.2025 con il quale il ha decretato il collocamento a ON riposo d'ufficio del ricorrente a decorrere dal 01.09.2025, e dichiarare nullo, o annullare, o dichiarare inefficace, il medesimo;
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il trattenimento in servizio per almeno un ulteriore anno scolastico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 162 e seguenti, della legge n. 207/2024; 3) Per l'effetto, condannare l Controparte_4 resistente, per come legalmente rappresentata, a porre in essere immediatamente tutti gli atti/provvedimenti giuridici necessari ad assicurare al ricorrente il trattenimento in servizio per l'ulteriore A.S. 2025/2026 presso la sede del LICEO STATALE VITO CAPIALBI di Vibo Valentia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 162 e seguenti, della legge n. 207/2024. Con vittoria di spese e competenze della doppia fase cautelare e di merito del giudizio, da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. - in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio ON
, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese
[...] di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorrente agisce affinché si accerti l'illegittimità del provvedimento di collocamento a riposo, emesso dall'amministrazione resistente (prot. n. 1253 del 5.5.2025), in ragione della sussistenza del proprio diritto a permanere in servizio per gli aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026, conformemente a quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore. 3. È documentato e pacifico tra le parti, che con D.D.G. prot. n. 12534 Controparte_5 del 05.05.2025 la resistente notificava al ricorrente il decreto Controparte_4 di cessazione dal servizio a decorrere dal 01.09.2025 ai sensi dell'art. 1, comma 162, della legge n. 207/2024 (fasc. ric. - doc. 2). Ai sensi dell'art. 1, comma 162: ”All'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, so-no apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: «fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza,» sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si
2 intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo”. L'art. 1, comma 162, della L. n. 207/2024 ha quindi previsto, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni.
4. Ciò che nel caso di specie, preme sottolineare è che il provvedimento dispositivo del collocamento a riposo del ricorrente emesso dal resistente solo il 5.5.2025, CP_6 risulta tardivo e non conforme ai dettami della nuova legge, entrata in vigore sin dal 1.1.2025, diretta a innalzare i limiti di età (a 67 anni) per il collocamento in quiescenza dei dipendenti.
5. Il ricorrente, pertanto, in servizio per l'anno scolastico 2024/2025, in quanto aveva compiuto i 65 anni solo il 5.9.2025, e quindi ad anno scolastico iniziato, non riceveva entro il 31.12.2024 – data entro la quale, rimaneva in vigore la normativa che prevedeva il requisito dell'età anagrafica di 65 anni e dell'anzianità contributiva – alcun provvedimento dispositivo della sua quiescenza, risulta legittimato ad esercitare la sua attività lavorativa fino al complimento del suo 67esimo anno di età, sulla base della citata legge finanziaria per il 2025 (legge N. 207 del 20.12.2024) che all'art. 1 comma 162 prevede l'innalzamento dell'età a 67 anni per i dipendenti pubblici.
6. Peraltro, la ratio della norma succitata è quella di realizzare un'economia di spesa nazionale, anche con riferimento al pagamento delle pensioni. Poiché mantenere in servizio l'odierno ricorrente (rispetto al suo collocamento a riposo con conseguente assunzione di altro dipendente) risulta del tutto in linea con la predetta ratio, non risulta possibile una diversa interpretazione della predetta norma.
7. Per le ragioni esposte, la domanda del ricorrente deve essere accolta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta l'illegittimità del D.D.G. CP_1 [...]
prot. n. 12534 del 05.05.2025 e dichiara il diritto del ricorrente alla CP_2 prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro per l'a.s. 2025/2026;
- condanna , in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di , liquidate Parte_2 complessivamente, in 1.500,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Antonio Pagliaro, in quanto dichiaratosi antistatario.;
Vibo Valentia, 16/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/7/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via P. Gobetti n. 5 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Pagliaro Antonio (PEC: , che Email_1 lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso l' , in Catanzaro Lido alla Via Lungomare Controparte_2
n. 259, con i funzionari Stefano Montesano e Marica Onda (PEC:
che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Collocamento a riposo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso con istanza cautelare depositato in cancelleria il 16/05/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del decreto disposto d'ufficio di collocamento a riposo con decorrenza dal 01.09.2025: D.D.G. – CP_1 [...]
prot. n. 12534 del 05.05.2025. Il ricorrente, nella qualità di dipendente del CP_2 CP_1 resistete come Dirigente Scolastico, in servizio presso il Liceo Statale Vito Capialbi di Vibo Valentia, per l'anno 2024/2025, rappresentava di essere ingiustamente stato collocato d'ufficio a riposo, sebbene, ai sensi della nuova legge di bilancio 2025, i limiti di età siano stati innalzati a 67 anni. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via cautelare e d'urgenza, previa convocazione delle parti:
1 1) Accertare incidentalmente l'invalidità e/o l'illegittimità del D.D.G. prot. n. 12534 del 05.05.2025 con il quale il ha decretato il ON collocamento a riposo d'ufficio del ricorrente a decorrere dal 01.09.2025; 2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il trattenimento in servizio per almeno un ulteriore anno scolastico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 162 e seguenti, della legge n. 207/2024; 3) Per l'effetto, ordinare all'Amministrazione Scolastica resistente, per come legalmente rappresentata, di porre in essere immediatamente tutti gli atti/provvedimenti giuridici necessari ad assicurare al ricorrente il trattenimento in servizio per l'ulteriore A.S. 2025/2026 presso la sede del LICEO STATALE VITO CAPIALBI di Vibo Valentia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 162 e seguenti, della legge n. 207/2024; Nel merito: 1) Accertare l'invalidità e/o l'illegittimità del D.D.G. prot. n. 12534 del 05.05.2025 con il quale il ha decretato il collocamento a ON riposo d'ufficio del ricorrente a decorrere dal 01.09.2025, e dichiarare nullo, o annullare, o dichiarare inefficace, il medesimo;
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il trattenimento in servizio per almeno un ulteriore anno scolastico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 162 e seguenti, della legge n. 207/2024; 3) Per l'effetto, condannare l Controparte_4 resistente, per come legalmente rappresentata, a porre in essere immediatamente tutti gli atti/provvedimenti giuridici necessari ad assicurare al ricorrente il trattenimento in servizio per l'ulteriore A.S. 2025/2026 presso la sede del LICEO STATALE VITO CAPIALBI di Vibo Valentia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 162 e seguenti, della legge n. 207/2024. Con vittoria di spese e competenze della doppia fase cautelare e di merito del giudizio, da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. - in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio ON
, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese
[...] di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorrente agisce affinché si accerti l'illegittimità del provvedimento di collocamento a riposo, emesso dall'amministrazione resistente (prot. n. 1253 del 5.5.2025), in ragione della sussistenza del proprio diritto a permanere in servizio per gli aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026, conformemente a quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore. 3. È documentato e pacifico tra le parti, che con D.D.G. prot. n. 12534 Controparte_5 del 05.05.2025 la resistente notificava al ricorrente il decreto Controparte_4 di cessazione dal servizio a decorrere dal 01.09.2025 ai sensi dell'art. 1, comma 162, della legge n. 207/2024 (fasc. ric. - doc. 2). Ai sensi dell'art. 1, comma 162: ”All'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, so-no apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: «fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza,» sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si
2 intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo”. L'art. 1, comma 162, della L. n. 207/2024 ha quindi previsto, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni.
4. Ciò che nel caso di specie, preme sottolineare è che il provvedimento dispositivo del collocamento a riposo del ricorrente emesso dal resistente solo il 5.5.2025, CP_6 risulta tardivo e non conforme ai dettami della nuova legge, entrata in vigore sin dal 1.1.2025, diretta a innalzare i limiti di età (a 67 anni) per il collocamento in quiescenza dei dipendenti.
5. Il ricorrente, pertanto, in servizio per l'anno scolastico 2024/2025, in quanto aveva compiuto i 65 anni solo il 5.9.2025, e quindi ad anno scolastico iniziato, non riceveva entro il 31.12.2024 – data entro la quale, rimaneva in vigore la normativa che prevedeva il requisito dell'età anagrafica di 65 anni e dell'anzianità contributiva – alcun provvedimento dispositivo della sua quiescenza, risulta legittimato ad esercitare la sua attività lavorativa fino al complimento del suo 67esimo anno di età, sulla base della citata legge finanziaria per il 2025 (legge N. 207 del 20.12.2024) che all'art. 1 comma 162 prevede l'innalzamento dell'età a 67 anni per i dipendenti pubblici.
6. Peraltro, la ratio della norma succitata è quella di realizzare un'economia di spesa nazionale, anche con riferimento al pagamento delle pensioni. Poiché mantenere in servizio l'odierno ricorrente (rispetto al suo collocamento a riposo con conseguente assunzione di altro dipendente) risulta del tutto in linea con la predetta ratio, non risulta possibile una diversa interpretazione della predetta norma.
7. Per le ragioni esposte, la domanda del ricorrente deve essere accolta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta l'illegittimità del D.D.G. CP_1 [...]
prot. n. 12534 del 05.05.2025 e dichiara il diritto del ricorrente alla CP_2 prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro per l'a.s. 2025/2026;
- condanna , in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di , liquidate Parte_2 complessivamente, in 1.500,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Antonio Pagliaro, in quanto dichiaratosi antistatario.;
Vibo Valentia, 16/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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