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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/12/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G. NR. 33/2025 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
nato il [...] ad [...] (avv. Andrea Cardinale, giusta Parte_1
procura in atti)
parte ricorrente
nata l'[...] a [...] (avv. Andrea Cardinale, giusta procura in atti) Parte_2
parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13/11/2025 che richiamano già quelle formulate in atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato, e hanno dedotto di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio concordatario in IA PI (AV) in data 25/6/2005, che dalla loro unione non sono nati figli e che, a seguito del venir meno dell'affectio coniugalis, addivenivano alla decisione di separarsi consensualmente con accordo sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art 6 D.L. 12/9/2014, nr.132, convertito nella L. 162/2014, autorizzato dal
p. 1/3 P.M. il 25/1/2024. Trascorsi i termini di legge, hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, rileva, la circostanza, che in seguito alla separazione, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge.
3. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2
lett. a) L.898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in IA PI (AV) il 25/6/2005 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
4. Le parti hanno concordato le condizioni di divorzio nel ricorso introduttivo, da loro debitamente sottoscritto. In particolare, si sono accordate nel senso che:
- “la casa coniugale sita in IA PI (AV), c.da. Torreamando, 14 di proprietà esclusiva di Pt_2
, resta assegnata definitivamente a quest'ultima, che vi continuerà ad abitare e risiedere,
[...]
mentre trasferirà altrove la propria residenza;
Parte_1
- dispongono che nessun assegno di mantenimento sarà dovuto da parte dei coniugi l'una nei confronti dell'altro;
- dichiarano di aver risolto tutte le pendenze e di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altro”.
5.
Considerato che
tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 17/1/2025
6. Spese di lite compensate in ragione della natura della controversia e dell'esito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulla domanda congiuntamente proposta da e ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione Parte_1 Parte_2
e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in IA PI (AV) il 25/6/2005 (atto n.19, parte II, Parte_1 Parte_2
serie A, anno 2005) alle condizioni concordate tra le parti e riportate in parte motiva;
p. 2/3 - ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di IA PI (AV);
- compensa le spese di lite.
Benevento, 10/12/2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G. NR. 33/2025 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
nato il [...] ad [...] (avv. Andrea Cardinale, giusta Parte_1
procura in atti)
parte ricorrente
nata l'[...] a [...] (avv. Andrea Cardinale, giusta procura in atti) Parte_2
parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13/11/2025 che richiamano già quelle formulate in atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato, e hanno dedotto di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio concordatario in IA PI (AV) in data 25/6/2005, che dalla loro unione non sono nati figli e che, a seguito del venir meno dell'affectio coniugalis, addivenivano alla decisione di separarsi consensualmente con accordo sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art 6 D.L. 12/9/2014, nr.132, convertito nella L. 162/2014, autorizzato dal
p. 1/3 P.M. il 25/1/2024. Trascorsi i termini di legge, hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, rileva, la circostanza, che in seguito alla separazione, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge.
3. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2
lett. a) L.898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in IA PI (AV) il 25/6/2005 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
4. Le parti hanno concordato le condizioni di divorzio nel ricorso introduttivo, da loro debitamente sottoscritto. In particolare, si sono accordate nel senso che:
- “la casa coniugale sita in IA PI (AV), c.da. Torreamando, 14 di proprietà esclusiva di Pt_2
, resta assegnata definitivamente a quest'ultima, che vi continuerà ad abitare e risiedere,
[...]
mentre trasferirà altrove la propria residenza;
Parte_1
- dispongono che nessun assegno di mantenimento sarà dovuto da parte dei coniugi l'una nei confronti dell'altro;
- dichiarano di aver risolto tutte le pendenze e di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altro”.
5.
Considerato che
tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 17/1/2025
6. Spese di lite compensate in ragione della natura della controversia e dell'esito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulla domanda congiuntamente proposta da e ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione Parte_1 Parte_2
e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in IA PI (AV) il 25/6/2005 (atto n.19, parte II, Parte_1 Parte_2
serie A, anno 2005) alle condizioni concordate tra le parti e riportate in parte motiva;
p. 2/3 - ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di IA PI (AV);
- compensa le spese di lite.
Benevento, 10/12/2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3