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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 11/06/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1187/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1187/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
TALLARICO, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI, N. 8, FORLÌ, presso il difensore avv.
GIUSEPPE TALLARICO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LISA Controparte_1 C.F._2
FRESOLONE, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale difensore avv. LISA
FRESOLONE Email_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
RICCARDO PINZA, elettivamente domiciliato in VIA BARATTI, N. 3, 47121 FORLÌ, presso il difensore avv. RICCARDO PINZA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO. Controparte_3 P.IVA_2 Pt_2 elettivamente domiciliato in VIA GIORGIO REGNOLI, N. 23, FORLÌ, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO MARIA CAPONETTO
CONVENUTI nonché
C.F. ) Controparte_4 P.IVA_3
CONVENUTO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 4 dicembre 2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 4.04.2024 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 2.12.2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Forlì adito: In via preliminare accertare,
pagina 1 di 12 per le causali esposte in narrativa, il difetto di legittimazione attiva di / Controparte_5 [...]
- conseguentemente, dichiarare che suddetto creditore è intervenuto nella procedura CP esecutiva in assenza di valido titolo esecutivo ed in assenza di interesse, in considerazione del fatto che il credito ingiunto risulta ceduto a In via principale nel merito: - accertare, Parte_3 per tutte le ragioni esposte in narrativa, che i crediti di tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva portante r.g. n. 121/2021 sono sorti in capo alla soc. nell'interesse Parte_4 esclusivo della società stessa;
e conseguentemente dichiarare che il pignoramento trascritto sulla quota di ½ di beni ricompresi in un legittimo e non impugnato fondo patrimoniale viola il disposto dell'art. 170 c.c. e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare o dichiarare invalido e inefficace, ed in ogni caso revocare il pignoramento trascritto e tutte le ipoteche iscritte dai creditori convenuti, con ogni conseguente statuizione di legge;
In ogni caso - condannare la controparte a rifondere alla società opponente le spese e il compenso di lite, oltre accessori di legge”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_1 conclusioni depositato in data 3.12.2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Forlì adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - in via preliminare, accertare il difetto di legittimazione attiva di per tutte le ragioni esposte - per l'effetto dichiarare che tale creditore è Controparte_3 intervenuto nella procedura esecutiva in assenza di valido titolo esecutivo e in assenza di interesse, in quanto il credito risulta ceduto a Nel merito accertare che i crediti di tutti i Parte_3 creditori intervenuti nella procedura esecutiva portante r.g. n. 121/2021 sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia - accertare, per tutte le ragioni esposte, che i Persona_1 crediti di tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva portante r.g. n. 121/2021 sono stati contratti nell'interesse esclusivo della - accertare che i creditori erano a Controparte_6 conoscenza dell'estraneità dei debiti contratti a scopi inerenti al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e, conseguentemente, -dichiarare che il pignoramento trascritto sulla Persona_2 quota di ½ di beni ricompresi in un legittimo e non impugnato fondo patrimoniale viola il disposto dell'art. 170 c.c.; e, per l'effetto, - dichiarare nullo e/o annullare o dichiarare invalido e inefficace, ed in ogni caso revocare il pignoramento trascritto e tutte le ipoteche iscritte dai creditori convenuti, con ogni conseguente statuizione di legge;
rigettare, in quanto infondate e non provate, tutte le eccezioni, istanze, domande ed argomentazioni avversarie;
In ogni caso condannare la controparte a rifondere alla società opponente le spese e il compenso di lite, oltre accessori di legge”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_2 conclusioni depositato in data 2.12.2024, ovvero: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, respingere l'opposizione ed ogni domanda e/o eccezione proposta dalla sig.ra Parte_1
, nonché dal sig. , siccome inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e
[...] Controparte_1 comunque non provata. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni CP depositato in data 22.11.2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Forlì adito, ogni contraria istanza respinta ed eccezione disattesa, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: - dichiarare la cessazione della materia del contendere rispetto a tutte le domande ed eccezioni avversarie svolte nei confronti di e/o comunque spieganti effetto nei Controparte_3 confronti della qui deducente, con ogni conseguenza di legge;
- rigettare integralmente le eccezioni e domande svolte da parte avversa spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto infondate in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa, o comunque dichiarare la cessazione della materia del contendere rispetto ad esse con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge, e/o compensazione e/o compensazione dei medesimi”;
- parte convenuta è contumace. Controparte_7
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 12 Con atto di citazione in opposizione ex artt. 616 e 619 c.p.c., (di seguito Parte_1 anche solo coniuge del debitore esecutato) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì,
[...]
(di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o creditore Controparte_2 procedente), (di seguito anche solo creditore intervenuto e Controparte_7 cedente), (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo Controparte_3 cessionario), nonché (di seguito anche solo debitore esecutato), al fine di ottenere, per Controparte_1 le ragioni meglio esplicitate nel proprio atto introduttivo e nei propri scritti difensivi – qui solo sinteticamente riportate – l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza del
4.12.2024.
Preliminarmente, parte attrice ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che in data
18.06.2021 il di lei marito riceveva notifica di atto di pignoramento immobiliare Controparte_1 avente ad oggetto la proprietà di ½, in separazione dei beni, degli immobili - meglio descritti in atti ed in cui lo stesso viveva con l'odierna parte attrice – inseriti nel fondo patrimoniale Controparte_1 costituito dai coniugi, in data 7.06.2010, a tutela dei bisogni della famiglia e che, in data 15.07.2021, la procedura di pignoramento immobiliare veniva iscritta al ruolo dinnanzi al Tribunale di Forlì.
Inoltre, la stessa parte attrice dava atto di aver ricevuto comunicazione, in data 16.01.2023, del provvedimento del Giudice dell'Esecuzione immobiliare di rigetto della richiesta di sospensione della procedura esecutiva e di contestuale assegnazione del termine perentorio di novanta giorni per l'introduzione del successivo giudizio di merito, nonché dell'attuale pendenza sempre innanzi al Tribunale di Forlì del relativo procedimento di reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c..
Ciò premesso, parte attrice deduceva come i beni immobili oggetto di pignoramento non fossero pignorabili ai sensi dell'art. 170 c.c., in quanto su tali beni era stato costituito, già nel giugno 2010, dai coniugi fondo patrimoniale mediante il quale gli stessi venivano destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. In aggiunta, deduceva come l'esecuzione del relativo pignoramento comporterebbe l'illegittima estinzione del fondo patrimoniale, anche in danno alla stessa Parte_1 Pertanto, nell'eccepire preliminarmente il difetto di legittimazione attiva in capo a Controparte_7 ed in capo ad parte attrice domandava la declaratoria di nullità,
[...] Controparte_3 invalidità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento trascritto. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.10.2023, si costituiva CP
e per essa quale mandataria con rappresentanza contestando integralmente le Controparte_8 deduzioni e conclusioni avversarie formulate nei propri confronti. Preliminarmente, contestava l'avversa eccezione di difetto di legittimazione attiva e, a CP propria volta, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di parte attrice in quanto Parte_1 carente di interesse ad agire ed estranea al rapporto contrattuale all'epoca dei fatti stipulato tra Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring s.p.a. – che ha poi ceduto il relativo credito alla società
– e , garante della società poi fallita CP Controparte_1 Controparte_6
In particolare, deduceva come, nel caso di specie, non sussistesse alcuna violazione CP dell'art. 170 c.c., in quanto parte attrice non aveva dimostrato di far valere un diritto di natura personale prevalente rispetto all'interesse ad agire in executivis dei creditori ovvero che i crediti azionati in sede esecutiva fossero estranei ai bisogni della famiglia, vincendo la presunzione di inerenza dei debiti ai predetti bisogni. Inoltre, evidenziava come la collocazione temporale del rilascio della garanzia fideiussoria omnibus da parte del debitore esecutato inducesse a reputarla inerente Controparte_1 alle esigenze familiari sue e della di lui moglie, odierna parte attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.11.2023, si costituiva
[...]
, contestando tanto l'ammissibilità, quanto la fondatezza delle domande avversarie. Controparte_2
Nel ribadire la ricostruzione dei fatti oggetto di causa, eccepiva Controparte_2 innanzitutto l'inammissibilità dell'opposizione proposta da comproprietaria dei Parte_1 beni oggetto di pignoramento non esecutata. Inoltre, parte convenuta evidenziava come l'azione pagina 3 di 12 esecutiva promossa nei confronti del debitore esecutato si fondasse su titoli esecutivi Controparte_1 di formazione giudiziale che non potevano essere oggetto di contestazioni nella presente sede. deduceva, altresì, come non fosse stata concretamente dimostrata Controparte_2 dalla controparte in tal senso onerata, l'asserita estraneità del credito esecutivamente azionato rispetto ai bisogni della famiglia, tutelati dal fondo patrimoniale costituito nel mese di giugno 2010.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.11.2023, si costituiva
[...]
, aderendo integralmente alle deduzioni e alle conclusioni di parte attrice. CP_1
Parimenti ricostruiti i fatti oggetto di causa, ribadiva come il pignoramento Controparte_1 immobiliare impugnato fosse da considerarsi illegittimo per violazione del disposto di cui all'art. 170 c.c., evidenziando come i crediti per cui si procede non fossero stati contratti personalmente dallo stesso debitore esecutato per soddisfare esigenze familiari, in quanto aveva Controparte_1 unicamente garantito le obbligazioni contratte con gli istituti di credito da Controparte_6 società di cui lo stesso solo in passato è stato amministratore unico e socio di minoranza, senza percepire mai dividendi, e che poi a far data dal mese di giungo 2014 è stata amministrata da Per_3
essendo il socio di maggioranza la società Nine Holding s.r.l..
[...]
In aggiunta, parte convenuta deduceva come lo stesso disponesse di redditi propri, Controparte_1 diversi e ulteriori rispetto alle partecipazioni nella società in favore della quale ha Controparte_6 rilasciato garanzia personale, e di importo sufficiente a consentirgli di far fronte ai bisogni familiari.
Con ordinanza del 30.11.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, verificata la regolare integrazione del contraddittorio tra le parti costituite, nonché la regolarità della notifica via pec in data 17.04.2023 dell'atto di citazione nei confronti di parte convenuta
[...]
il giudice dichiarava la contumacia di Controparte_7 Controparte_7
su richiesta assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3
[...] c.p.c. e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
All'udienza del 4.04.2024, i difensori delle parti si riportavano integralmente alle rispettive memorie istruttorie, contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto e domandando fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 4.12.2024, dando atto del carico del ruolo e del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio. All'udienza del 4.12.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 4.04.2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 11.12.2024, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi tempestivamente depositate dalle parti.
*** Le domande attoree proposte nell'ambito del presente giudizio di merito instaurato ai sensi degli artt. 616 e 619 c.p.c. dalla moglie del debitore esecutato a cui ha aderito Parte_1 integralmente parte convenuta , in qualità di debitore esecutato, sono infondate e, Controparte_1 dunque, vengono rigettate per tutte le ragioni di cui alla seguente motivazione.
1. Preliminarmente e per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, è necessario evidenziare che il presente giudizio di merito è stato ritualmente e tempestivamente introdotto da parte attrice, nel rispetto del termine perentorio di novanta giorni assegnato dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza datata 12.12.2022, comunicata in data 16.01.2023, di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n. 121/2021 proposta da
[...]
con intervento adesivo del debitore esecutato (cfr. doc. n. 5 parte Parte_1 Controparte_1 Contr convenuta , doc. n. 5 parte convenuta e doc. nn. 4 e 7 parte convenuta . CP_1 CP Ciò risulta essere pienamente in linea con quanto previsto dal legislatore in relazione all'art. 616 c.p.c., in base al quale esaurita la fase cautelare che si svolge nelle forme del procedimento camerale dinnanzi pagina 4 di 12 al giudice dell'esecuzione, lo stesso deve fissare un termine per l'introduzione di un autonomo giudizio di cognizione di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà, e ciò in quanto, ovviamente, si tratti di causa di opposizione per la quale sia competente lo stesso ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione. Stante la natura necessariamente bifasica delle opposizioni esecutive (cfr. Cass. n. 25170 del 11.10.2018), il provvedimento cautelare emesso dal giudice dell'esecuzione sull'istanza di sospensione nella fase sommaria caratterizzata dalla provvisorietà e dalla strumentalità rispetto all'esito del giudizio di merito, ha carattere anticipatorio e conservativo e, pertanto, comporta che il giudice dell'esecuzione debba assegnare alle parti un termine per l'istaurazione del giudizio di merito teso all'accertamento dell'effettiva esistenza del diritto del creditore pignorante di procedere ad esecuzione forzata. In particolare, ci si limita a ricordare che anche l'opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. introduce una parentesi di cognizione nel processo esecutivo, autonoma ma pur sempre a quest'ultimo collaterale, con conseguente esercizio di un'azione di accertamento del diritto di proprietà
o di altro diritto reale in capo al terzo sui beni pignorati e che soprattutto l'onere di provare la titolarità del diritto del terzo opponente di sottrarre il bene pignorato all'esecuzione attiene al fatto costitutivo della pretesa ed è, quindi, integralmente a carico di parte attrice (cfr. Cass. n. 15278 del 13.10.2003). Sempre in via preliminare, ci si limita a ricordare che il provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione all'esito dell'udienza di comparizione parti e discussione ha natura di provvedimento cautelare, non definitivo, in quanto suscettibile di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione, ed è un provvedimento soggetto al generale rimedio del reclamo al Collegio ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. (cfr. Cass. n. 11243 del 08.05.2010, Cass. n. 1176 del 22.01.2015 e Cass. n. 20486 del 11.10.2016).
Nel caso di specie, documentata in atti è la proposizione ad opera della parte soccombente
[...] di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., che è stato rigettato dal Collegio con ordinanza Parte_1 Contr emessa in data 2.05.2023 (cfr. doc. n. 6 parte convenuta e doc. n. 12 parte convenuta . CP
2. Inoltre e tenuto conto delle eccezioni preliminari di carenza di legittimazione attiva e/o passiva rispettivamente sollevate nei confronti di alcune parti, si deve osservare come la presente causa di merito sia stata instaurata da parte attrice, convenendo in giudizio tutte le parti interessate alla procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n. 121/2021 e già convenute nella precedente fase cautelare di opposizione innanzi al Giudice dell'Esecuzione e di reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.. A tale specifico proposito, si rendono necessarie le seguenti precisazioni. 2.1 Quanto all'eccezione attorea di difetto di legittimazione attiva in capo al creditore interveniente in sede esecutiva (parte non costituita nel presente Controparte_9 procedimento) e al cessionario , in primo luogo, ne va dichiarata l'inammissibilità nella CP presente sede, in quanto l'opposizione di terzo è stata proposta nell'ambito di una esecuzione immobiliare fondata, per quanto di interesse, su titolo esecutivo di formazione giudiziale ovvero decreto ingiuntivo n. 466/2017 e sentenza di primo grado n. 322/2019 emessa dal Tribunale di Siena a definizione della relativa opposizione a decreto ingiuntivo. Un tale strumento processuale consente a parte attrice l'esercizio di un'azione di mero accertamento negativo con la quale si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata facendo valere l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta (cfr. Cass. n. 20989 del 27.11.2012) e si deve evidenziare che, come noto, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi anteriori rispetto alla formazione di quel titolo, essendo tali circostanze fattuali deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo esecutivo giudiziale medesimo (cfr. Cass. n. 8928 del 18.04.2006, Cass. n. 3277 del 18.02.2015 e Cass.
n. 3716 del 14.02.2020). Ciò premesso, nel caso di specie, dagli atti del presente giudizio risulta adeguatamente provata l'esistenza originaria del titolo esecutivo azionato dal creditore intervenuto alla procedura esecutiva pagina 5 di 12 immobiliare R.G.Es. n. 121/2021 nei confronti del debitore esecutato – garante Controparte_1 personale della società debitrice principale inadempiente nei confronti del Controparte_6 creditore garantito -, nonché la persistenza di un tale valido titolo esecutivo giudiziale nelle more del procedimento giudiziale di primo grado innanzi al Tribunale di Siena recante R.G. n. 1974/2017 (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte convenuta ). Pertanto, la specifica questione in ordine alla sussistenza o CP_1 meno di titolarità sostanziale del credito oggetto di cessione in capo al creditore intervenuto
[...]
– avente ad oggetto la garanzia personale rilasciata da in favore Controparte_9 Controparte_1 della banca finanziatrice la società –, in ragione del contratto di cessione in Controparte_6 garanzia a Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. del contratto di locazione finanziaria concluso dall'utilizzatore garantito, doveva essere sollevata ed, in effetti come confermato dalla stessa parte attrice, è stata sollevata correttamente nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e poi reiterata in sede di appello della sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 466/2017. Una tale questione giuridica, infatti, non attiene ad un vizio di formazione del provvedimento giudiziale che ne determina l'inesistenza giuridica. Nei confronti del cessionario del credito , si deve rilevare come una tale doglianza in CP termini di carenza di legittimazione sostanziale attiva del credito non abbia formato oggetto di specifica contestazione ad opera del terzo nell'ambito della prima difesa utile ovvero a Parte_1 fronte dell'intervento del cessionario in sede di reclamo al Collegio avverso l'ordinanza di rigetto emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Forlì all'esito dell'opposizione all'esecuzione proposta dal terzo (cfr. doc. nn.
6-12 parte convenuta e risulti comunque dimostrata CP documentalmente (cfr. doc. nn. 10, 11 e 12 parte convenuta . CP
In secondo luogo e sempre a tal proposito, in via di ragione in ogni caso più liquida, nelle more del presente giudizio, parte convenuta ha documentato di aver rinunciato ai sensi dell'art. CP
306 c.p.c. agli atti del proprio intervento nella procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n. 121/2021 contro il debitore esecutato (cfr. nota di deposito del 22.11.2024 – circostanze fattuali Controparte_1 che non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera delle controparti), dunque, anche volendo ritenere ammissibili le domande attoree proposte nei confronti della stessa parte convenuta
, costituita in giudizio, va dichiarata l'intervenuta carenza di interesse ad agire di parte CP attrice e del debitore esecutato convenuto.
Sul punto, infatti, ci si limita a richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (cfr. Cass. n. 21757 del 29.07.2021). Si ricorda, peraltro, che la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata proprio dalla prassi giurisprudenziale, rilevabile anche d'ufficio, qualora sia venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio in precedenza introdotto e ancora pendente tra le stesse, emergendo lo stesso quantomeno dagli atti (cfr. ex multis n.
Cass. 10728 del 03.05.2017 e Cass. n. 22446 del 4.11.2016).
pagina 6 di 12 Nel caso di specie, non essendovi accordo tra le parti interessate sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto, in quanto parte attrice e parte convenuta , Parte_1 Controparte_1 con difese totalmente adesive alla posizione del terzo opponente, hanno reiterato in sede di precisazione delle conclusioni tutte le domande in precedenza proposte anche nei confronti di CP
, non vi è dubbio però che il fatto pacifico e nuovo della rinuncia ai sensi dell'art. 306 c.p.c. agli
[...] atti del proprio intervento nella procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n. 121/2021 contro il debitore esecutato, da parte dell'odierna parte convenuta, determini quantomeno la perdita di interesse ad agire in capo al terzo opponente e al debitore esecutato.
Ne consegue che le spese processuali in relazione allo specifico rapporto processuale in esame, vadano regolate, per l'effetto, facendo applicazione del criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (cfr. Cass. S.U. n. 25478 del 21.09.2021, conforme Cass. n. 9899 del 28.03.2022, entrambe rese in tema di opposizione all'esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo) – come meglio si dirà nel relativo paragrafo dedicato di motivazione. 2.2 Quanto all'eccezione di parte convenuta di inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione all'esecuzione instaurata dalla comproprietaria non esecutata, ci si limita a rilevare come la sussistenza di idonea legittimazione ed interesse ad agire nella presente sede giudiziale in capo al coniuge del debitore esecutato, in qualità di terzo opponente ai sensi dell'art. 619 c.p.c., vada individuata nella specie in ragione del pacifico inserimento dei beni immobili pignorati dal creditore procedente – correttamente nei limiti della quota di ½, in separazione dei beni, di proprietà del marito
– nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi, in data 7.06.2010, a tutela dei bisogni Controparte_1 della famiglia. In forza di un tale vincolo di destinazione impresso sui beni immobili pignorati, non può che ritenersi legittimato a proporre opposizione all'esecuzione di terzo, il coniuge del debitore esecutato che ha concorso alla costituzione del fondo patrimoniale e che in quanto tale è interessato, ove ne sussistano i presupposti di legge, ad ottenere una pronuncia di accertamento dell'impignorabilità dei beni destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Si deve, infatti, ricordare che l'unico legittimato alla proposizione di un tale specifico rimedio è il terzo estraneo ovvero un soggetto diverso e contrapposto a tutti gli altri soggetti attivi e passivi delle altre opposizioni esecutive ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., non nominato nel titolo esecutivo e nel precetto, né destinatario della richiesta di pignoramento;
dunque, un soggetto sì estraneo al processo esecutivo, ma che comunque vanti sul bene pignorato un diritto che possa prevalere rispetto a quello del creditore procedente (cfr. Cass. n. 15030 del 06.06.2008). In ultima analisi, poi si deve valorizzare in via dirimente il fatto che, nell'ambito del presente giudizio di merito, è comunque parte costituita anche il debitore esecutato convenuto – parte Controparte_1 necessaria, in via generale, del giudizio di opposizione all'esecuzione – con difese del tutto adesive e a sostegno dell'accoglimento delle domande attoree. 3. Tutto ciò doverosamente accertato e ricostruito, passando poi all'analisi delle doglianze sollevate nel presente giudizio di merito dal terzo a cui ha integralmente aderito Parte_1 anche il debitore esecutato , l'opposizione all'esecuzione proposta è senza dubbio Controparte_1 infondata, in quanto il diritto vantato – impignorabilità dei beni immobili inseriti nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi ai sensi dell'art. 170 c.c. - non è sufficientemente provato in atti. 3.1 In via generale, si rende necessario precisare che, alla luce della disciplina codicistica in materia di fondo patrimoniale, l'art. 170 c.c. testualmente prevede che “l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti se il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” e, quindi, coloro che hanno costituito il fondo patrimoniale e che comunque non vantano un diritto personalissimo al godimento dei beni immobili ivi inseriti, ma nell'interesse della famiglia (cfr. Cass. n. 36312 del 28.12.2023), possono agire per il riconoscimento dell'impignorabilità degli stessi, in caso di obbligazione contratta dal coniuge per scopi estranei ai bisogni della famiglia e di consapevolezza di una tale estraneità in capo al terzo contraente.
pagina 7 di 12 Come già ampiamente ricostruito dalle parti nei propri scritti difensivi, la giurisprudenza è sostanzialmente consolidata nel ritenere che, da un lato e con particolare riferimento al riparto dell'onere della prova, “in tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l'impignorabilità dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori” (cfr. Cass. n. 31575 del 13.11.2023, Cass. n. 34872 del 13.12.2023, Cass. n. 32146 del 12.12.2024) e ancora “in tema di fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata. (Nella specie la S.C. ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui, in presenza di una fideiussione a favore di una società, ricorrono “in re ipsa” entrambi i presupposti: sia quello dell'estraneità ai bisogni della famiglia sia, automaticamente, quello della conoscenza di questa in capo al creditore, senza bisogno di provare altro che l'esistenza della fideiussione medesima, cosicché la prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia andrebbe considerata assolta per definizione)” (cfr. Cass. n. 29983 del 25.10.2021 e Cass. n. 4011 del 19.02.2013). Dall'altro lato e con specifico riferimento ai criteri identificativi delle obbligazione contratte per i bisogni della famiglia, si deve porre in evidenza che il riferimento normativo è senza dubbio alle esigenze connesse all'organizzazione e alla gestione domestico-familiare, in base alle condizioni economiche e sociali della famiglia, da interpretare tenuto conto di quanto i coniugi abbiano in concreto voluto attuare: in primo luogo, quindi, gli stessi vanno determinati in concreto con riguardo all'indirizzo della vita familiare comune concordato tra i coniugi ai sensi dell'art. 144 c.c. (cfr. di recente anche Cass. n. 32146 del 12.12.2024) ed, in secondo luogo, i bisogni della famiglia vanno intesi in senso ampio e non restrittivo, non già come necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì come esigenze volte al pieno mantenimento e all'organico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (cfr. Cass. n. 15862 del 07.07.2009 e Cass. n. 31575 del
13.11.2023). Con specifico riferimento poi al caso in esame, è necessario chiarire che nell'attuale contesto giuridico emergente dall'analisi del diritto vivente, astrattamente anche un debito sorto per l'esercizio di un'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare i bisogni della famiglia, se finalizzato al mantenimento della famiglia stessa e al potenziamento della sua capacità lavorativa, purché tale finalità sia accertata in concreto – ovvero “in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o
pagina 8 di 12 caratterizzate da interessi meramente speculativi” (cfr. ex multis Cass. n. 3738 del 24.02.2015). Inoltre, si deve ricordare che l'inerenza ai bisogni della famiglia legittima l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale anche se il credito è anteriore alla costituzione del fondo medesimo ad opera dei coniugi e, dunque, la prova circa l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia accompagnata dalla prova della consapevolezza di tale estraneità dell'altro contraente, impedisce l'esecuzione forzata sui beni inseriti nel fondo patrimoniale, salva la possibilità del creditore di esperire l'azione revocatoria contro l'atto costitutivo del fondo patrimoniale (cfr. Cass. n. 18248 del 26.08.2014, nonché Cass. n. 15886 del 11.07.2014).
In sintesi, mediante un accertamento ex ante ed in concreto, non si deve unicamente ed atomisticamente considerare la natura delle obbligazioni contratte dal coniuge, bensì occorre necessariamente indagare nello specifico la relazione esistente tra il fatto generatore dell'obbligazione contratta e i bisogni – senso ampio e costituzionalmente orientati – della famiglia. 3.2 Nel caso di specie e facendo congiunta applicazione dei generali principi giuridici sopra richiamati, non vi è dubbio che sussista il diritto dei creditori (procedente ed intervenuto), odierne parti convenute in giudizio, di portare in esecuzione i validi titoli esecutivi giudiziali in loro possesso e, quindi, di procedere al pignoramento della quota di ½ dei beni immobili di proprietà, in separazione dei beni, del marito – garante della società inadempiente - facenti parte del Controparte_6 fondo patrimoniale costituito, con rogito del Notaio dott.ssa in data 7.06.2010, ed annotato a Per_4 margine dell'atto di matrimonio in data 30.06.2010 (cfr. doc. nn. 6 e 7 parte attrice), dai coniugi
[...]
e , per le seguenti, gravi, plurime e convergenti ragioni probatorie (cfr. Parte_1 Controparte_1
Cass. n. 9225 del 4.05.2005 e Cass. n. 2431 del 9.02.2004).
Alla luce della complessiva valutazione delle allegazioni assertive e probatorie di parte, i coniugi
[...]
e non provano in maniera idonea né documentalmente, né si sono Parte_1 Controparte_1 messi altrimenti in prova in relazione ai fatti costitutivi della propria pretesa ovvero sia l'estraneità del credito, posto alla base dei titoli esecutivi giudiziali, rispetto ai bisogni della famiglia sia la consapevolezza di tale estraneità in capo ai creditori che agiscono in executivis sui beni immobili del fondo patrimoniale. 3.2.1 Sotto un primo profilo di analisi, non vi è dubbio che i crediti per cui si procede in sede esecutiva siano stati contratti per soddisfare esigenze familiari del debitore esecutato.
Da un lato, prive di pregio dirimente risultano le sole generiche allegazioni – peraltro non meglio circostanziate e provate – relative al fatto che , all'epoca del rilascio delle garanzie Controparte_1 personali datate 3.12.2007 e 20.10.2009 in relazione alla società di cui era, all'epoca e fino al 27.06.2014, socio di maggioranza e amministratore unico (cfr. doc. n. 9 parte attrice e doc. n. 4 parte convenuta ), avesse redditi propri, ulteriori e diversi rispetto alle partecipazioni in CP_1
di importo sufficiente a far fronte senza problemi ai bisogni della propria Controparte_6 famiglia. Infatti, è emerso in atti che abbia svolto attività lavorativa come dipendente Controparte_1 della società Eurotecno Impianti in data anteriore e fino al 31.12.2008 con uno stipendio mensile che la stessa parte deduce fosse variabile “dai 2.500,00 euro ad euro 7.000,00 mensili netti mensili il mese di dicembre” e che a far data dal 1.01.2009 abbia iniziato a percepire una pensione di importo pari ad euro 1.7000,00 (cfr. doc. nn. 20 e 21 parte attrice). Dunque, certamente evidente dalle stesse non contestate deduzioni di parte attrice è la diminuzione delle entrate da lavoro dipendente in concomitanza del periodo in cui l'odierno convenuto era socio di maggioranza e amministratore unico della società per cui prestava garanzia per importi di non scarsa importanza;
dovendo ciò portare a ritenere che l'attività imprenditoriale svolta non potesse che concorrere, in quel periodo, a mantenere invariato il bilancio familiare, al fine di mantenere, quantomeno, costanti ed invariate le entrate complessive per il mantenimento e lo sviluppo della famiglia, in linea con il tenore di vita in precedenza tenuto dai coniugi. Sul punto, trattandosi di circostanza fattuale successiva allo specifico periodo in esame, parimenti esile è l'allegazione per cui la moglie sia andata in Parte_1 pensione a far data dal 1.12.2014 (cfr. doc. n. 22 parte attrice) dunque il suo apporto alle finanze della pagina 9 di 12 famiglia (composta da sempre dai coniugi) deve considerarsi ai fini della presente decisione invariato rispetto al tempo in cui si colloca l'assunzione di garanzia da parte del marito in Controparte_1 favore della NC MP. Dall'altro lato, la parte onerata non risulta aver debitamente dimostrato né di aver effettivamente assunto e svolto l'incarico di amministratore unico della società garantita Controparte_6 per anni e fino al 2014, a titolo gratuito, dovendosi ritenere vigente nel mondo degli affari e dell'imprenditoria, una presunzione di onerosità dei rapporti, né l'assoluta gratuità e liberalità con cui lo stesso si sarebbe costituito fideiussore omnibus nel limite dell'importo di euro 400.000,00 a garanzia dell'adempimento della medesima società di cui era all'epoca dei fatti – lo si ribadisce - socio di maggioranza e amministratore unico. Nello specifico, il fatto generatore della pretesa creditoria ovvero l'assunzione di garanzie a titolo personale da parte dell'amministratore unico al fine di proseguire e di assicurare alla società garantita la necessaria finanza esterna per esercitare l'attività di impresa è certamente insito anche nell'esigenza del coniuge di potenziamento e di Controparte_1 consolidamento della propria capacità lavorativa, volta al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della propria famiglia. Sul punto, infatti, ci si limita a richiamare in via assorbente il principio generale sotteso alla disciplina della famiglia (artt. 143 e 144 c.c.), per cui normalmente i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza anche materiale, devono essere impiegati e destinati principalmente alla contribuzione alle esigenze familiari. Per tutte le ragioni anzidette, una tale presunzione non risulta essere stata in alcun modo vinta, all'esito dell'attività istruttoria processuale, da parte attrice. In un tale complessivo contesto patrimoniale e fattuale appare, infatti, scarsamente plausibile l'allegata mancata percezione di dividendi e/o di compensi da parte di , nonché la solo dedotta Controparte_1 finalità speculativa della carica rivestita e della partecipazione nella società Controparte_6 anche tenuto conto della lunga durata di tali rapporti societari intercorsi.
In aggiunta e sempre tenendo in considerazione come riferimento temporale gli anni in cui il debitore esecutato si è costituito fideiussore a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla società nei confronti della società finanziatrice (2007 e 2009), si devono Controparte_6 porre in evidenza altri due convergenti elementi probatori ovvero che, per un verso, la scelta dei coniugi di costituire il fondo patrimoniale per cui è causa sia successiva (giugno 2010) all'assunzione di tali impegni economici da parte del marito e socio di maggioranza nonché amministratore della società garantita e, per altro verso, che in ogni caso la vendita della propria partecipazione di maggioranza alla società Nine Holding s.r.l. e la cessazione dell'incarico di amministratore unico, in favore di altro soggetto ( sia parimenti avvenuta a distanza di anni di una attiva ed Per_3 importante attività di gestione e amministrazione della società garantita da parte del debitore esecutato
. Controparte_1
Dirimente sotto il profilo temporale ai fini delle valutazioni sopra condotte è, infatti, il momento dell'assunzione dell'obbligazione di garanzia personale, in via generica e a prima richiesta, da parte dell'odierna parte convenuta a beneficio della società garantita e non già il successivo Controparte_1 momento in cui la prestazione diventa esigibile ovvero l'inadempimento della società finanziata In tal senso, infatti, non si ritengono nel caso di specie di rilievo dirimente Controparte_6 le documentate successive vicende societarie e gestorie che hanno interessato la società garantita (cfr. doc. nn.
8-17 parte attrice).
In sintesi, non si rinviene in atti sufficiente prova in ordine alla dedotta non riconducibilità dei crediti per cui si procede nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n. 121/2021 alla necessità di soddisfare le esigenze della famiglia del debitore esecutato, anzi essendo emersi plurimi e convergenti elementi probatori a smentita della ricostruzione attorea.
3.2.2 Sotto un secondo profilo di analisi, parimenti non sufficientemente provato in atti è l'ulteriore elemento costitutivo della dedotta impignorabilità degli immobili su cui è costituito il fondo pagina 10 di 12 patrimoniale ovvero la solo affermata consapevolezza in capo ai creditori, procedente ed intervenuto in sede esecutiva, circa l'estraneità delle operazioni economiche rispetto ai bisogni della famiglia. Per pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, anche la prova di un tale imprescindibile presupposto non può considerarsi in re ipsa e, dunque, nel caso di specie, in ragione dell'esistenza di fideiussioni omnibus prestate dal debitore esecutato in favore della società Controparte_6 (cfr. doc. n. 4 parte convenuta ) non può condividersi l'impostazione di parte attrice che CP_1 vorrebbe ritenere, di fatto, automaticamente provata la conoscenza in capo ai creditori dell'estraneità del debito contratto dalla parte contraente rispetto ai bisogni della propria famiglia.
Alla luce delle già accertate e ricostruite circostanze fattuali emergenti dagli atti processuali, il terzo e in via adesiva il debitore esecutato non hanno assolto all'onere di dimostrare che i creditori NC MP, da un lato, e , dall'altro lato, erano consapevoli dell'estraneità ai Controparte_9 bisogni della famiglia in relazione alle operazioni di finanziamento della società Controparte_6
garantite dall'allora socio di maggioranza e amministratore unico , unitamente al
[...] Controparte_1 fratello , non avendo offerto in comunicazione elementi specifici e concreti in Parte_5 ordine alla condizione soggettiva dei creditori, al momento dell'insorgenza dell'obbligazione di garanzia, in termini di ignoranza dell'estraneità del credito a bisogni della famiglia del garante. Ciò peraltro non risulta, peraltro, plausibile in considerazione delle informazioni finanziarie / patrimoniali che sono state senza dubbio assunte dai creditori, operatori qualificati sul mercato, in relazione alla garanzia patrimoniale generica dell'odierna parte convenuta e finalizzate alla prosecuzione dei rapporti bancari in essere nonché alla conclusione di operazioni di finanziamento in senso lato della società
Controparte_6
Dunque, non vi sono elementi probatori sufficienti in atti affinché possa essere ora sottratta all'espropriazione forzata in corso, la quota di ½ dei beni immobili di proprietà, in separazione dei beni, del debitore esecutato, facenti parte del fondo patrimoniale costituito unitamente alla moglie in data 7.06.2010, in quanto costituiscono idonea garanzia patrimoniale generica Parte_1 delle obbligazioni assunte dal coniuge, sì nell'esercizio della propria attività d'impresa, ma pur sempre finalizzate al soddisfacimento degli ordinari bisogni di mantenimento e di idonea contribuzione alle esigenze familiari in senso ampio, in assenza di prova circa l'univoca ed esclusiva finalità meramente speculativa in capo a all'epoca del rilascio delle fideiussioni omnibus su cui si basano Controparte_1
i titoli esecutivi giudiziali azionati in sede esecutiva dalle odierne parti convenute.
In conclusione e alla luce delle precedenti considerazioni, si rileva l'assoluta infondatezza delle doglianze formulate da parte attrice, sin dal proprio ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., sempre con l'adesione del debitore esecutato, carenti sotto il profilo probatorio in senso stretto e anzi smentite dalla complessiva valutazione della documentazione prodotta in atti.
Pertanto, le odierne parte convenute NC MP (creditore procedente) e _9
, nonché il cessionario (creditore intervenuto) nell'ambito della procedura
[...] CP esecutiva immobiliare promossa nei confronti del debitore esecutato , sono soggetti Controparte_1 certamente dotato di idonea legittimazione sostanziale e processuale nel caso di specie ad agire in executivis sui beni immobili destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia in forza della costituzione sugli stessi del fondo patrimoniale da parte dei coniugi, nel rispetto del generale principio nulla executio sine titulo e della disciplina relativa alla impignorabilità dei beni ex art. 170 c.c..
4. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come meglio indicato in dispositivo, in base al valore della controversia, come previsto dal D.M. n. 55 del 2014, nei valori medi in relazione a tutte le fasi processuali espletate, in ogni caso nei limiti della domanda ovvero della nota spese depositata dalla parte vittoriosa. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018).
pagina 11 di 12 Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte attrice
[...]
e di parte convenuta, con difesa totalmente adesiva, , in relazione ai Parte_1 Controparte_1 motivi di opposizione e di doglianza reiterati anche nell'ambito del presente giudizio di merito ex artt. 616 e 619 c.p.c. nei confronti delle parti convenute, come meglio chiarito in motivazione.
Con riferimento a parte convenuta , si deve fare in ogni caso applicazione del criterio della CP cd. soccombenza virtuale, in quanto le domande attoree sono risultate comunque nel merito infondate;
mentre con riferimento a parte convenuta , non costituita in giudizio e Controparte_9 dichiarata contumace, non è possibile procedere in suo favore ad alcuna liquidazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in relazione alla causa recante R.G. n. 1187/2023; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione proposta ai sensi degli artt. 616 e 619 c.p.c. dal terzo Parte_1 sostenuta adesivamente da parte convenuta , per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_1
2. ACCERTA E DICHIARA, per l'effetto, la sussistenza di adeguata prova della legittimazione sostanziale e processuale nel caso di specie del creditore procedente di agire in Controparte_10 executivis sui beni immobili inseriti nel fondo patrimoniale per cui è causa.
3. ACCERTA E DICHIARA l'intervenuto difetto di interesse ad agire di parte attrice Parte_1
e di parte convenuta nei confronti di parte convenuta in
[...] Controparte_1 Controparte_3 qualità di creditore intervenuto che nelle more ha documentato di aver rinunciato ai sensi dell'art. 306
c.p.c. agli atti del proprio intervento nella procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n. 121/2021 contro il debitore esecutato . Controparte_1
4. CO parte attrice e parte convenuta , in solido tra Parte_1 Controparte_1 loro, al pagamento a favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano Controparte_10 complessivamente in euro 7.616,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.
5. CO parte attrice e parte convenuta , in solido tra Parte_1 Controparte_1 loro, al pagamento a favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano Controparte_3 complessivamente in euro 7.616,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.
Forlì, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1187/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
TALLARICO, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI, N. 8, FORLÌ, presso il difensore avv.
GIUSEPPE TALLARICO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LISA Controparte_1 C.F._2
FRESOLONE, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale difensore avv. LISA
FRESOLONE Email_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
RICCARDO PINZA, elettivamente domiciliato in VIA BARATTI, N. 3, 47121 FORLÌ, presso il difensore avv. RICCARDO PINZA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO. Controparte_3 P.IVA_2 Pt_2 elettivamente domiciliato in VIA GIORGIO REGNOLI, N. 23, FORLÌ, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO MARIA CAPONETTO
CONVENUTI nonché
C.F. ) Controparte_4 P.IVA_3
CONVENUTO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 4 dicembre 2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 4.04.2024 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 2.12.2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Forlì adito: In via preliminare accertare,
pagina 1 di 12 per le causali esposte in narrativa, il difetto di legittimazione attiva di / Controparte_5 [...]
- conseguentemente, dichiarare che suddetto creditore è intervenuto nella procedura CP esecutiva in assenza di valido titolo esecutivo ed in assenza di interesse, in considerazione del fatto che il credito ingiunto risulta ceduto a In via principale nel merito: - accertare, Parte_3 per tutte le ragioni esposte in narrativa, che i crediti di tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva portante r.g. n. 121/2021 sono sorti in capo alla soc. nell'interesse Parte_4 esclusivo della società stessa;
e conseguentemente dichiarare che il pignoramento trascritto sulla quota di ½ di beni ricompresi in un legittimo e non impugnato fondo patrimoniale viola il disposto dell'art. 170 c.c. e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare o dichiarare invalido e inefficace, ed in ogni caso revocare il pignoramento trascritto e tutte le ipoteche iscritte dai creditori convenuti, con ogni conseguente statuizione di legge;
In ogni caso - condannare la controparte a rifondere alla società opponente le spese e il compenso di lite, oltre accessori di legge”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_1 conclusioni depositato in data 3.12.2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Forlì adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - in via preliminare, accertare il difetto di legittimazione attiva di per tutte le ragioni esposte - per l'effetto dichiarare che tale creditore è Controparte_3 intervenuto nella procedura esecutiva in assenza di valido titolo esecutivo e in assenza di interesse, in quanto il credito risulta ceduto a Nel merito accertare che i crediti di tutti i Parte_3 creditori intervenuti nella procedura esecutiva portante r.g. n. 121/2021 sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia - accertare, per tutte le ragioni esposte, che i Persona_1 crediti di tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva portante r.g. n. 121/2021 sono stati contratti nell'interesse esclusivo della - accertare che i creditori erano a Controparte_6 conoscenza dell'estraneità dei debiti contratti a scopi inerenti al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e, conseguentemente, -dichiarare che il pignoramento trascritto sulla Persona_2 quota di ½ di beni ricompresi in un legittimo e non impugnato fondo patrimoniale viola il disposto dell'art. 170 c.c.; e, per l'effetto, - dichiarare nullo e/o annullare o dichiarare invalido e inefficace, ed in ogni caso revocare il pignoramento trascritto e tutte le ipoteche iscritte dai creditori convenuti, con ogni conseguente statuizione di legge;
rigettare, in quanto infondate e non provate, tutte le eccezioni, istanze, domande ed argomentazioni avversarie;
In ogni caso condannare la controparte a rifondere alla società opponente le spese e il compenso di lite, oltre accessori di legge”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_2 conclusioni depositato in data 2.12.2024, ovvero: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, respingere l'opposizione ed ogni domanda e/o eccezione proposta dalla sig.ra Parte_1
, nonché dal sig. , siccome inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e
[...] Controparte_1 comunque non provata. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni CP depositato in data 22.11.2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Forlì adito, ogni contraria istanza respinta ed eccezione disattesa, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: - dichiarare la cessazione della materia del contendere rispetto a tutte le domande ed eccezioni avversarie svolte nei confronti di e/o comunque spieganti effetto nei Controparte_3 confronti della qui deducente, con ogni conseguenza di legge;
- rigettare integralmente le eccezioni e domande svolte da parte avversa spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto infondate in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa, o comunque dichiarare la cessazione della materia del contendere rispetto ad esse con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge, e/o compensazione e/o compensazione dei medesimi”;
- parte convenuta è contumace. Controparte_7
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 12 Con atto di citazione in opposizione ex artt. 616 e 619 c.p.c., (di seguito Parte_1 anche solo coniuge del debitore esecutato) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì,
[...]
(di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o creditore Controparte_2 procedente), (di seguito anche solo creditore intervenuto e Controparte_7 cedente), (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo Controparte_3 cessionario), nonché (di seguito anche solo debitore esecutato), al fine di ottenere, per Controparte_1 le ragioni meglio esplicitate nel proprio atto introduttivo e nei propri scritti difensivi – qui solo sinteticamente riportate – l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza del
4.12.2024.
Preliminarmente, parte attrice ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che in data
18.06.2021 il di lei marito riceveva notifica di atto di pignoramento immobiliare Controparte_1 avente ad oggetto la proprietà di ½, in separazione dei beni, degli immobili - meglio descritti in atti ed in cui lo stesso viveva con l'odierna parte attrice – inseriti nel fondo patrimoniale Controparte_1 costituito dai coniugi, in data 7.06.2010, a tutela dei bisogni della famiglia e che, in data 15.07.2021, la procedura di pignoramento immobiliare veniva iscritta al ruolo dinnanzi al Tribunale di Forlì.
Inoltre, la stessa parte attrice dava atto di aver ricevuto comunicazione, in data 16.01.2023, del provvedimento del Giudice dell'Esecuzione immobiliare di rigetto della richiesta di sospensione della procedura esecutiva e di contestuale assegnazione del termine perentorio di novanta giorni per l'introduzione del successivo giudizio di merito, nonché dell'attuale pendenza sempre innanzi al Tribunale di Forlì del relativo procedimento di reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c..
Ciò premesso, parte attrice deduceva come i beni immobili oggetto di pignoramento non fossero pignorabili ai sensi dell'art. 170 c.c., in quanto su tali beni era stato costituito, già nel giugno 2010, dai coniugi fondo patrimoniale mediante il quale gli stessi venivano destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. In aggiunta, deduceva come l'esecuzione del relativo pignoramento comporterebbe l'illegittima estinzione del fondo patrimoniale, anche in danno alla stessa Parte_1 Pertanto, nell'eccepire preliminarmente il difetto di legittimazione attiva in capo a Controparte_7 ed in capo ad parte attrice domandava la declaratoria di nullità,
[...] Controparte_3 invalidità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento trascritto. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.10.2023, si costituiva CP
e per essa quale mandataria con rappresentanza contestando integralmente le Controparte_8 deduzioni e conclusioni avversarie formulate nei propri confronti. Preliminarmente, contestava l'avversa eccezione di difetto di legittimazione attiva e, a CP propria volta, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di parte attrice in quanto Parte_1 carente di interesse ad agire ed estranea al rapporto contrattuale all'epoca dei fatti stipulato tra Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring s.p.a. – che ha poi ceduto il relativo credito alla società
– e , garante della società poi fallita CP Controparte_1 Controparte_6
In particolare, deduceva come, nel caso di specie, non sussistesse alcuna violazione CP dell'art. 170 c.c., in quanto parte attrice non aveva dimostrato di far valere un diritto di natura personale prevalente rispetto all'interesse ad agire in executivis dei creditori ovvero che i crediti azionati in sede esecutiva fossero estranei ai bisogni della famiglia, vincendo la presunzione di inerenza dei debiti ai predetti bisogni. Inoltre, evidenziava come la collocazione temporale del rilascio della garanzia fideiussoria omnibus da parte del debitore esecutato inducesse a reputarla inerente Controparte_1 alle esigenze familiari sue e della di lui moglie, odierna parte attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.11.2023, si costituiva
[...]
, contestando tanto l'ammissibilità, quanto la fondatezza delle domande avversarie. Controparte_2
Nel ribadire la ricostruzione dei fatti oggetto di causa, eccepiva Controparte_2 innanzitutto l'inammissibilità dell'opposizione proposta da comproprietaria dei Parte_1 beni oggetto di pignoramento non esecutata. Inoltre, parte convenuta evidenziava come l'azione pagina 3 di 12 esecutiva promossa nei confronti del debitore esecutato si fondasse su titoli esecutivi Controparte_1 di formazione giudiziale che non potevano essere oggetto di contestazioni nella presente sede. deduceva, altresì, come non fosse stata concretamente dimostrata Controparte_2 dalla controparte in tal senso onerata, l'asserita estraneità del credito esecutivamente azionato rispetto ai bisogni della famiglia, tutelati dal fondo patrimoniale costituito nel mese di giugno 2010.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.11.2023, si costituiva
[...]
, aderendo integralmente alle deduzioni e alle conclusioni di parte attrice. CP_1
Parimenti ricostruiti i fatti oggetto di causa, ribadiva come il pignoramento Controparte_1 immobiliare impugnato fosse da considerarsi illegittimo per violazione del disposto di cui all'art. 170 c.c., evidenziando come i crediti per cui si procede non fossero stati contratti personalmente dallo stesso debitore esecutato per soddisfare esigenze familiari, in quanto aveva Controparte_1 unicamente garantito le obbligazioni contratte con gli istituti di credito da Controparte_6 società di cui lo stesso solo in passato è stato amministratore unico e socio di minoranza, senza percepire mai dividendi, e che poi a far data dal mese di giungo 2014 è stata amministrata da Per_3
essendo il socio di maggioranza la società Nine Holding s.r.l..
[...]
In aggiunta, parte convenuta deduceva come lo stesso disponesse di redditi propri, Controparte_1 diversi e ulteriori rispetto alle partecipazioni nella società in favore della quale ha Controparte_6 rilasciato garanzia personale, e di importo sufficiente a consentirgli di far fronte ai bisogni familiari.
Con ordinanza del 30.11.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, verificata la regolare integrazione del contraddittorio tra le parti costituite, nonché la regolarità della notifica via pec in data 17.04.2023 dell'atto di citazione nei confronti di parte convenuta
[...]
il giudice dichiarava la contumacia di Controparte_7 Controparte_7
su richiesta assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3
[...] c.p.c. e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
All'udienza del 4.04.2024, i difensori delle parti si riportavano integralmente alle rispettive memorie istruttorie, contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto e domandando fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 4.12.2024, dando atto del carico del ruolo e del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio. All'udienza del 4.12.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 4.04.2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 11.12.2024, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi tempestivamente depositate dalle parti.
*** Le domande attoree proposte nell'ambito del presente giudizio di merito instaurato ai sensi degli artt. 616 e 619 c.p.c. dalla moglie del debitore esecutato a cui ha aderito Parte_1 integralmente parte convenuta , in qualità di debitore esecutato, sono infondate e, Controparte_1 dunque, vengono rigettate per tutte le ragioni di cui alla seguente motivazione.
1. Preliminarmente e per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, è necessario evidenziare che il presente giudizio di merito è stato ritualmente e tempestivamente introdotto da parte attrice, nel rispetto del termine perentorio di novanta giorni assegnato dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza datata 12.12.2022, comunicata in data 16.01.2023, di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n. 121/2021 proposta da
[...]
con intervento adesivo del debitore esecutato (cfr. doc. n. 5 parte Parte_1 Controparte_1 Contr convenuta , doc. n. 5 parte convenuta e doc. nn. 4 e 7 parte convenuta . CP_1 CP Ciò risulta essere pienamente in linea con quanto previsto dal legislatore in relazione all'art. 616 c.p.c., in base al quale esaurita la fase cautelare che si svolge nelle forme del procedimento camerale dinnanzi pagina 4 di 12 al giudice dell'esecuzione, lo stesso deve fissare un termine per l'introduzione di un autonomo giudizio di cognizione di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà, e ciò in quanto, ovviamente, si tratti di causa di opposizione per la quale sia competente lo stesso ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione. Stante la natura necessariamente bifasica delle opposizioni esecutive (cfr. Cass. n. 25170 del 11.10.2018), il provvedimento cautelare emesso dal giudice dell'esecuzione sull'istanza di sospensione nella fase sommaria caratterizzata dalla provvisorietà e dalla strumentalità rispetto all'esito del giudizio di merito, ha carattere anticipatorio e conservativo e, pertanto, comporta che il giudice dell'esecuzione debba assegnare alle parti un termine per l'istaurazione del giudizio di merito teso all'accertamento dell'effettiva esistenza del diritto del creditore pignorante di procedere ad esecuzione forzata. In particolare, ci si limita a ricordare che anche l'opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. introduce una parentesi di cognizione nel processo esecutivo, autonoma ma pur sempre a quest'ultimo collaterale, con conseguente esercizio di un'azione di accertamento del diritto di proprietà
o di altro diritto reale in capo al terzo sui beni pignorati e che soprattutto l'onere di provare la titolarità del diritto del terzo opponente di sottrarre il bene pignorato all'esecuzione attiene al fatto costitutivo della pretesa ed è, quindi, integralmente a carico di parte attrice (cfr. Cass. n. 15278 del 13.10.2003). Sempre in via preliminare, ci si limita a ricordare che il provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione all'esito dell'udienza di comparizione parti e discussione ha natura di provvedimento cautelare, non definitivo, in quanto suscettibile di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione, ed è un provvedimento soggetto al generale rimedio del reclamo al Collegio ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. (cfr. Cass. n. 11243 del 08.05.2010, Cass. n. 1176 del 22.01.2015 e Cass. n. 20486 del 11.10.2016).
Nel caso di specie, documentata in atti è la proposizione ad opera della parte soccombente
[...] di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., che è stato rigettato dal Collegio con ordinanza Parte_1 Contr emessa in data 2.05.2023 (cfr. doc. n. 6 parte convenuta e doc. n. 12 parte convenuta . CP
2. Inoltre e tenuto conto delle eccezioni preliminari di carenza di legittimazione attiva e/o passiva rispettivamente sollevate nei confronti di alcune parti, si deve osservare come la presente causa di merito sia stata instaurata da parte attrice, convenendo in giudizio tutte le parti interessate alla procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n. 121/2021 e già convenute nella precedente fase cautelare di opposizione innanzi al Giudice dell'Esecuzione e di reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.. A tale specifico proposito, si rendono necessarie le seguenti precisazioni. 2.1 Quanto all'eccezione attorea di difetto di legittimazione attiva in capo al creditore interveniente in sede esecutiva (parte non costituita nel presente Controparte_9 procedimento) e al cessionario , in primo luogo, ne va dichiarata l'inammissibilità nella CP presente sede, in quanto l'opposizione di terzo è stata proposta nell'ambito di una esecuzione immobiliare fondata, per quanto di interesse, su titolo esecutivo di formazione giudiziale ovvero decreto ingiuntivo n. 466/2017 e sentenza di primo grado n. 322/2019 emessa dal Tribunale di Siena a definizione della relativa opposizione a decreto ingiuntivo. Un tale strumento processuale consente a parte attrice l'esercizio di un'azione di mero accertamento negativo con la quale si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata facendo valere l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta (cfr. Cass. n. 20989 del 27.11.2012) e si deve evidenziare che, come noto, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi anteriori rispetto alla formazione di quel titolo, essendo tali circostanze fattuali deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo esecutivo giudiziale medesimo (cfr. Cass. n. 8928 del 18.04.2006, Cass. n. 3277 del 18.02.2015 e Cass.
n. 3716 del 14.02.2020). Ciò premesso, nel caso di specie, dagli atti del presente giudizio risulta adeguatamente provata l'esistenza originaria del titolo esecutivo azionato dal creditore intervenuto alla procedura esecutiva pagina 5 di 12 immobiliare R.G.Es. n. 121/2021 nei confronti del debitore esecutato – garante Controparte_1 personale della società debitrice principale inadempiente nei confronti del Controparte_6 creditore garantito -, nonché la persistenza di un tale valido titolo esecutivo giudiziale nelle more del procedimento giudiziale di primo grado innanzi al Tribunale di Siena recante R.G. n. 1974/2017 (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte convenuta ). Pertanto, la specifica questione in ordine alla sussistenza o CP_1 meno di titolarità sostanziale del credito oggetto di cessione in capo al creditore intervenuto
[...]
– avente ad oggetto la garanzia personale rilasciata da in favore Controparte_9 Controparte_1 della banca finanziatrice la società –, in ragione del contratto di cessione in Controparte_6 garanzia a Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. del contratto di locazione finanziaria concluso dall'utilizzatore garantito, doveva essere sollevata ed, in effetti come confermato dalla stessa parte attrice, è stata sollevata correttamente nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e poi reiterata in sede di appello della sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 466/2017. Una tale questione giuridica, infatti, non attiene ad un vizio di formazione del provvedimento giudiziale che ne determina l'inesistenza giuridica. Nei confronti del cessionario del credito , si deve rilevare come una tale doglianza in CP termini di carenza di legittimazione sostanziale attiva del credito non abbia formato oggetto di specifica contestazione ad opera del terzo nell'ambito della prima difesa utile ovvero a Parte_1 fronte dell'intervento del cessionario in sede di reclamo al Collegio avverso l'ordinanza di rigetto emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Forlì all'esito dell'opposizione all'esecuzione proposta dal terzo (cfr. doc. nn.
6-12 parte convenuta e risulti comunque dimostrata CP documentalmente (cfr. doc. nn. 10, 11 e 12 parte convenuta . CP
In secondo luogo e sempre a tal proposito, in via di ragione in ogni caso più liquida, nelle more del presente giudizio, parte convenuta ha documentato di aver rinunciato ai sensi dell'art. CP
306 c.p.c. agli atti del proprio intervento nella procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n. 121/2021 contro il debitore esecutato (cfr. nota di deposito del 22.11.2024 – circostanze fattuali Controparte_1 che non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera delle controparti), dunque, anche volendo ritenere ammissibili le domande attoree proposte nei confronti della stessa parte convenuta
, costituita in giudizio, va dichiarata l'intervenuta carenza di interesse ad agire di parte CP attrice e del debitore esecutato convenuto.
Sul punto, infatti, ci si limita a richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (cfr. Cass. n. 21757 del 29.07.2021). Si ricorda, peraltro, che la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata proprio dalla prassi giurisprudenziale, rilevabile anche d'ufficio, qualora sia venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio in precedenza introdotto e ancora pendente tra le stesse, emergendo lo stesso quantomeno dagli atti (cfr. ex multis n.
Cass. 10728 del 03.05.2017 e Cass. n. 22446 del 4.11.2016).
pagina 6 di 12 Nel caso di specie, non essendovi accordo tra le parti interessate sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto, in quanto parte attrice e parte convenuta , Parte_1 Controparte_1 con difese totalmente adesive alla posizione del terzo opponente, hanno reiterato in sede di precisazione delle conclusioni tutte le domande in precedenza proposte anche nei confronti di CP
, non vi è dubbio però che il fatto pacifico e nuovo della rinuncia ai sensi dell'art. 306 c.p.c. agli
[...] atti del proprio intervento nella procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n. 121/2021 contro il debitore esecutato, da parte dell'odierna parte convenuta, determini quantomeno la perdita di interesse ad agire in capo al terzo opponente e al debitore esecutato.
Ne consegue che le spese processuali in relazione allo specifico rapporto processuale in esame, vadano regolate, per l'effetto, facendo applicazione del criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (cfr. Cass. S.U. n. 25478 del 21.09.2021, conforme Cass. n. 9899 del 28.03.2022, entrambe rese in tema di opposizione all'esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo) – come meglio si dirà nel relativo paragrafo dedicato di motivazione. 2.2 Quanto all'eccezione di parte convenuta di inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione all'esecuzione instaurata dalla comproprietaria non esecutata, ci si limita a rilevare come la sussistenza di idonea legittimazione ed interesse ad agire nella presente sede giudiziale in capo al coniuge del debitore esecutato, in qualità di terzo opponente ai sensi dell'art. 619 c.p.c., vada individuata nella specie in ragione del pacifico inserimento dei beni immobili pignorati dal creditore procedente – correttamente nei limiti della quota di ½, in separazione dei beni, di proprietà del marito
– nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi, in data 7.06.2010, a tutela dei bisogni Controparte_1 della famiglia. In forza di un tale vincolo di destinazione impresso sui beni immobili pignorati, non può che ritenersi legittimato a proporre opposizione all'esecuzione di terzo, il coniuge del debitore esecutato che ha concorso alla costituzione del fondo patrimoniale e che in quanto tale è interessato, ove ne sussistano i presupposti di legge, ad ottenere una pronuncia di accertamento dell'impignorabilità dei beni destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Si deve, infatti, ricordare che l'unico legittimato alla proposizione di un tale specifico rimedio è il terzo estraneo ovvero un soggetto diverso e contrapposto a tutti gli altri soggetti attivi e passivi delle altre opposizioni esecutive ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., non nominato nel titolo esecutivo e nel precetto, né destinatario della richiesta di pignoramento;
dunque, un soggetto sì estraneo al processo esecutivo, ma che comunque vanti sul bene pignorato un diritto che possa prevalere rispetto a quello del creditore procedente (cfr. Cass. n. 15030 del 06.06.2008). In ultima analisi, poi si deve valorizzare in via dirimente il fatto che, nell'ambito del presente giudizio di merito, è comunque parte costituita anche il debitore esecutato convenuto – parte Controparte_1 necessaria, in via generale, del giudizio di opposizione all'esecuzione – con difese del tutto adesive e a sostegno dell'accoglimento delle domande attoree. 3. Tutto ciò doverosamente accertato e ricostruito, passando poi all'analisi delle doglianze sollevate nel presente giudizio di merito dal terzo a cui ha integralmente aderito Parte_1 anche il debitore esecutato , l'opposizione all'esecuzione proposta è senza dubbio Controparte_1 infondata, in quanto il diritto vantato – impignorabilità dei beni immobili inseriti nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi ai sensi dell'art. 170 c.c. - non è sufficientemente provato in atti. 3.1 In via generale, si rende necessario precisare che, alla luce della disciplina codicistica in materia di fondo patrimoniale, l'art. 170 c.c. testualmente prevede che “l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti se il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” e, quindi, coloro che hanno costituito il fondo patrimoniale e che comunque non vantano un diritto personalissimo al godimento dei beni immobili ivi inseriti, ma nell'interesse della famiglia (cfr. Cass. n. 36312 del 28.12.2023), possono agire per il riconoscimento dell'impignorabilità degli stessi, in caso di obbligazione contratta dal coniuge per scopi estranei ai bisogni della famiglia e di consapevolezza di una tale estraneità in capo al terzo contraente.
pagina 7 di 12 Come già ampiamente ricostruito dalle parti nei propri scritti difensivi, la giurisprudenza è sostanzialmente consolidata nel ritenere che, da un lato e con particolare riferimento al riparto dell'onere della prova, “in tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l'impignorabilità dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori” (cfr. Cass. n. 31575 del 13.11.2023, Cass. n. 34872 del 13.12.2023, Cass. n. 32146 del 12.12.2024) e ancora “in tema di fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata. (Nella specie la S.C. ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui, in presenza di una fideiussione a favore di una società, ricorrono “in re ipsa” entrambi i presupposti: sia quello dell'estraneità ai bisogni della famiglia sia, automaticamente, quello della conoscenza di questa in capo al creditore, senza bisogno di provare altro che l'esistenza della fideiussione medesima, cosicché la prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia andrebbe considerata assolta per definizione)” (cfr. Cass. n. 29983 del 25.10.2021 e Cass. n. 4011 del 19.02.2013). Dall'altro lato e con specifico riferimento ai criteri identificativi delle obbligazione contratte per i bisogni della famiglia, si deve porre in evidenza che il riferimento normativo è senza dubbio alle esigenze connesse all'organizzazione e alla gestione domestico-familiare, in base alle condizioni economiche e sociali della famiglia, da interpretare tenuto conto di quanto i coniugi abbiano in concreto voluto attuare: in primo luogo, quindi, gli stessi vanno determinati in concreto con riguardo all'indirizzo della vita familiare comune concordato tra i coniugi ai sensi dell'art. 144 c.c. (cfr. di recente anche Cass. n. 32146 del 12.12.2024) ed, in secondo luogo, i bisogni della famiglia vanno intesi in senso ampio e non restrittivo, non già come necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì come esigenze volte al pieno mantenimento e all'organico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (cfr. Cass. n. 15862 del 07.07.2009 e Cass. n. 31575 del
13.11.2023). Con specifico riferimento poi al caso in esame, è necessario chiarire che nell'attuale contesto giuridico emergente dall'analisi del diritto vivente, astrattamente anche un debito sorto per l'esercizio di un'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare i bisogni della famiglia, se finalizzato al mantenimento della famiglia stessa e al potenziamento della sua capacità lavorativa, purché tale finalità sia accertata in concreto – ovvero “in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o
pagina 8 di 12 caratterizzate da interessi meramente speculativi” (cfr. ex multis Cass. n. 3738 del 24.02.2015). Inoltre, si deve ricordare che l'inerenza ai bisogni della famiglia legittima l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale anche se il credito è anteriore alla costituzione del fondo medesimo ad opera dei coniugi e, dunque, la prova circa l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia accompagnata dalla prova della consapevolezza di tale estraneità dell'altro contraente, impedisce l'esecuzione forzata sui beni inseriti nel fondo patrimoniale, salva la possibilità del creditore di esperire l'azione revocatoria contro l'atto costitutivo del fondo patrimoniale (cfr. Cass. n. 18248 del 26.08.2014, nonché Cass. n. 15886 del 11.07.2014).
In sintesi, mediante un accertamento ex ante ed in concreto, non si deve unicamente ed atomisticamente considerare la natura delle obbligazioni contratte dal coniuge, bensì occorre necessariamente indagare nello specifico la relazione esistente tra il fatto generatore dell'obbligazione contratta e i bisogni – senso ampio e costituzionalmente orientati – della famiglia. 3.2 Nel caso di specie e facendo congiunta applicazione dei generali principi giuridici sopra richiamati, non vi è dubbio che sussista il diritto dei creditori (procedente ed intervenuto), odierne parti convenute in giudizio, di portare in esecuzione i validi titoli esecutivi giudiziali in loro possesso e, quindi, di procedere al pignoramento della quota di ½ dei beni immobili di proprietà, in separazione dei beni, del marito – garante della società inadempiente - facenti parte del Controparte_6 fondo patrimoniale costituito, con rogito del Notaio dott.ssa in data 7.06.2010, ed annotato a Per_4 margine dell'atto di matrimonio in data 30.06.2010 (cfr. doc. nn. 6 e 7 parte attrice), dai coniugi
[...]
e , per le seguenti, gravi, plurime e convergenti ragioni probatorie (cfr. Parte_1 Controparte_1
Cass. n. 9225 del 4.05.2005 e Cass. n. 2431 del 9.02.2004).
Alla luce della complessiva valutazione delle allegazioni assertive e probatorie di parte, i coniugi
[...]
e non provano in maniera idonea né documentalmente, né si sono Parte_1 Controparte_1 messi altrimenti in prova in relazione ai fatti costitutivi della propria pretesa ovvero sia l'estraneità del credito, posto alla base dei titoli esecutivi giudiziali, rispetto ai bisogni della famiglia sia la consapevolezza di tale estraneità in capo ai creditori che agiscono in executivis sui beni immobili del fondo patrimoniale. 3.2.1 Sotto un primo profilo di analisi, non vi è dubbio che i crediti per cui si procede in sede esecutiva siano stati contratti per soddisfare esigenze familiari del debitore esecutato.
Da un lato, prive di pregio dirimente risultano le sole generiche allegazioni – peraltro non meglio circostanziate e provate – relative al fatto che , all'epoca del rilascio delle garanzie Controparte_1 personali datate 3.12.2007 e 20.10.2009 in relazione alla società di cui era, all'epoca e fino al 27.06.2014, socio di maggioranza e amministratore unico (cfr. doc. n. 9 parte attrice e doc. n. 4 parte convenuta ), avesse redditi propri, ulteriori e diversi rispetto alle partecipazioni in CP_1
di importo sufficiente a far fronte senza problemi ai bisogni della propria Controparte_6 famiglia. Infatti, è emerso in atti che abbia svolto attività lavorativa come dipendente Controparte_1 della società Eurotecno Impianti in data anteriore e fino al 31.12.2008 con uno stipendio mensile che la stessa parte deduce fosse variabile “dai 2.500,00 euro ad euro 7.000,00 mensili netti mensili il mese di dicembre” e che a far data dal 1.01.2009 abbia iniziato a percepire una pensione di importo pari ad euro 1.7000,00 (cfr. doc. nn. 20 e 21 parte attrice). Dunque, certamente evidente dalle stesse non contestate deduzioni di parte attrice è la diminuzione delle entrate da lavoro dipendente in concomitanza del periodo in cui l'odierno convenuto era socio di maggioranza e amministratore unico della società per cui prestava garanzia per importi di non scarsa importanza;
dovendo ciò portare a ritenere che l'attività imprenditoriale svolta non potesse che concorrere, in quel periodo, a mantenere invariato il bilancio familiare, al fine di mantenere, quantomeno, costanti ed invariate le entrate complessive per il mantenimento e lo sviluppo della famiglia, in linea con il tenore di vita in precedenza tenuto dai coniugi. Sul punto, trattandosi di circostanza fattuale successiva allo specifico periodo in esame, parimenti esile è l'allegazione per cui la moglie sia andata in Parte_1 pensione a far data dal 1.12.2014 (cfr. doc. n. 22 parte attrice) dunque il suo apporto alle finanze della pagina 9 di 12 famiglia (composta da sempre dai coniugi) deve considerarsi ai fini della presente decisione invariato rispetto al tempo in cui si colloca l'assunzione di garanzia da parte del marito in Controparte_1 favore della NC MP. Dall'altro lato, la parte onerata non risulta aver debitamente dimostrato né di aver effettivamente assunto e svolto l'incarico di amministratore unico della società garantita Controparte_6 per anni e fino al 2014, a titolo gratuito, dovendosi ritenere vigente nel mondo degli affari e dell'imprenditoria, una presunzione di onerosità dei rapporti, né l'assoluta gratuità e liberalità con cui lo stesso si sarebbe costituito fideiussore omnibus nel limite dell'importo di euro 400.000,00 a garanzia dell'adempimento della medesima società di cui era all'epoca dei fatti – lo si ribadisce - socio di maggioranza e amministratore unico. Nello specifico, il fatto generatore della pretesa creditoria ovvero l'assunzione di garanzie a titolo personale da parte dell'amministratore unico al fine di proseguire e di assicurare alla società garantita la necessaria finanza esterna per esercitare l'attività di impresa è certamente insito anche nell'esigenza del coniuge di potenziamento e di Controparte_1 consolidamento della propria capacità lavorativa, volta al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della propria famiglia. Sul punto, infatti, ci si limita a richiamare in via assorbente il principio generale sotteso alla disciplina della famiglia (artt. 143 e 144 c.c.), per cui normalmente i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza anche materiale, devono essere impiegati e destinati principalmente alla contribuzione alle esigenze familiari. Per tutte le ragioni anzidette, una tale presunzione non risulta essere stata in alcun modo vinta, all'esito dell'attività istruttoria processuale, da parte attrice. In un tale complessivo contesto patrimoniale e fattuale appare, infatti, scarsamente plausibile l'allegata mancata percezione di dividendi e/o di compensi da parte di , nonché la solo dedotta Controparte_1 finalità speculativa della carica rivestita e della partecipazione nella società Controparte_6 anche tenuto conto della lunga durata di tali rapporti societari intercorsi.
In aggiunta e sempre tenendo in considerazione come riferimento temporale gli anni in cui il debitore esecutato si è costituito fideiussore a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla società nei confronti della società finanziatrice (2007 e 2009), si devono Controparte_6 porre in evidenza altri due convergenti elementi probatori ovvero che, per un verso, la scelta dei coniugi di costituire il fondo patrimoniale per cui è causa sia successiva (giugno 2010) all'assunzione di tali impegni economici da parte del marito e socio di maggioranza nonché amministratore della società garantita e, per altro verso, che in ogni caso la vendita della propria partecipazione di maggioranza alla società Nine Holding s.r.l. e la cessazione dell'incarico di amministratore unico, in favore di altro soggetto ( sia parimenti avvenuta a distanza di anni di una attiva ed Per_3 importante attività di gestione e amministrazione della società garantita da parte del debitore esecutato
. Controparte_1
Dirimente sotto il profilo temporale ai fini delle valutazioni sopra condotte è, infatti, il momento dell'assunzione dell'obbligazione di garanzia personale, in via generica e a prima richiesta, da parte dell'odierna parte convenuta a beneficio della società garantita e non già il successivo Controparte_1 momento in cui la prestazione diventa esigibile ovvero l'inadempimento della società finanziata In tal senso, infatti, non si ritengono nel caso di specie di rilievo dirimente Controparte_6 le documentate successive vicende societarie e gestorie che hanno interessato la società garantita (cfr. doc. nn.
8-17 parte attrice).
In sintesi, non si rinviene in atti sufficiente prova in ordine alla dedotta non riconducibilità dei crediti per cui si procede nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n. 121/2021 alla necessità di soddisfare le esigenze della famiglia del debitore esecutato, anzi essendo emersi plurimi e convergenti elementi probatori a smentita della ricostruzione attorea.
3.2.2 Sotto un secondo profilo di analisi, parimenti non sufficientemente provato in atti è l'ulteriore elemento costitutivo della dedotta impignorabilità degli immobili su cui è costituito il fondo pagina 10 di 12 patrimoniale ovvero la solo affermata consapevolezza in capo ai creditori, procedente ed intervenuto in sede esecutiva, circa l'estraneità delle operazioni economiche rispetto ai bisogni della famiglia. Per pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, anche la prova di un tale imprescindibile presupposto non può considerarsi in re ipsa e, dunque, nel caso di specie, in ragione dell'esistenza di fideiussioni omnibus prestate dal debitore esecutato in favore della società Controparte_6 (cfr. doc. n. 4 parte convenuta ) non può condividersi l'impostazione di parte attrice che CP_1 vorrebbe ritenere, di fatto, automaticamente provata la conoscenza in capo ai creditori dell'estraneità del debito contratto dalla parte contraente rispetto ai bisogni della propria famiglia.
Alla luce delle già accertate e ricostruite circostanze fattuali emergenti dagli atti processuali, il terzo e in via adesiva il debitore esecutato non hanno assolto all'onere di dimostrare che i creditori NC MP, da un lato, e , dall'altro lato, erano consapevoli dell'estraneità ai Controparte_9 bisogni della famiglia in relazione alle operazioni di finanziamento della società Controparte_6
garantite dall'allora socio di maggioranza e amministratore unico , unitamente al
[...] Controparte_1 fratello , non avendo offerto in comunicazione elementi specifici e concreti in Parte_5 ordine alla condizione soggettiva dei creditori, al momento dell'insorgenza dell'obbligazione di garanzia, in termini di ignoranza dell'estraneità del credito a bisogni della famiglia del garante. Ciò peraltro non risulta, peraltro, plausibile in considerazione delle informazioni finanziarie / patrimoniali che sono state senza dubbio assunte dai creditori, operatori qualificati sul mercato, in relazione alla garanzia patrimoniale generica dell'odierna parte convenuta e finalizzate alla prosecuzione dei rapporti bancari in essere nonché alla conclusione di operazioni di finanziamento in senso lato della società
Controparte_6
Dunque, non vi sono elementi probatori sufficienti in atti affinché possa essere ora sottratta all'espropriazione forzata in corso, la quota di ½ dei beni immobili di proprietà, in separazione dei beni, del debitore esecutato, facenti parte del fondo patrimoniale costituito unitamente alla moglie in data 7.06.2010, in quanto costituiscono idonea garanzia patrimoniale generica Parte_1 delle obbligazioni assunte dal coniuge, sì nell'esercizio della propria attività d'impresa, ma pur sempre finalizzate al soddisfacimento degli ordinari bisogni di mantenimento e di idonea contribuzione alle esigenze familiari in senso ampio, in assenza di prova circa l'univoca ed esclusiva finalità meramente speculativa in capo a all'epoca del rilascio delle fideiussioni omnibus su cui si basano Controparte_1
i titoli esecutivi giudiziali azionati in sede esecutiva dalle odierne parti convenute.
In conclusione e alla luce delle precedenti considerazioni, si rileva l'assoluta infondatezza delle doglianze formulate da parte attrice, sin dal proprio ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., sempre con l'adesione del debitore esecutato, carenti sotto il profilo probatorio in senso stretto e anzi smentite dalla complessiva valutazione della documentazione prodotta in atti.
Pertanto, le odierne parte convenute NC MP (creditore procedente) e _9
, nonché il cessionario (creditore intervenuto) nell'ambito della procedura
[...] CP esecutiva immobiliare promossa nei confronti del debitore esecutato , sono soggetti Controparte_1 certamente dotato di idonea legittimazione sostanziale e processuale nel caso di specie ad agire in executivis sui beni immobili destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia in forza della costituzione sugli stessi del fondo patrimoniale da parte dei coniugi, nel rispetto del generale principio nulla executio sine titulo e della disciplina relativa alla impignorabilità dei beni ex art. 170 c.c..
4. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come meglio indicato in dispositivo, in base al valore della controversia, come previsto dal D.M. n. 55 del 2014, nei valori medi in relazione a tutte le fasi processuali espletate, in ogni caso nei limiti della domanda ovvero della nota spese depositata dalla parte vittoriosa. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018).
pagina 11 di 12 Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte attrice
[...]
e di parte convenuta, con difesa totalmente adesiva, , in relazione ai Parte_1 Controparte_1 motivi di opposizione e di doglianza reiterati anche nell'ambito del presente giudizio di merito ex artt. 616 e 619 c.p.c. nei confronti delle parti convenute, come meglio chiarito in motivazione.
Con riferimento a parte convenuta , si deve fare in ogni caso applicazione del criterio della CP cd. soccombenza virtuale, in quanto le domande attoree sono risultate comunque nel merito infondate;
mentre con riferimento a parte convenuta , non costituita in giudizio e Controparte_9 dichiarata contumace, non è possibile procedere in suo favore ad alcuna liquidazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in relazione alla causa recante R.G. n. 1187/2023; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione proposta ai sensi degli artt. 616 e 619 c.p.c. dal terzo Parte_1 sostenuta adesivamente da parte convenuta , per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_1
2. ACCERTA E DICHIARA, per l'effetto, la sussistenza di adeguata prova della legittimazione sostanziale e processuale nel caso di specie del creditore procedente di agire in Controparte_10 executivis sui beni immobili inseriti nel fondo patrimoniale per cui è causa.
3. ACCERTA E DICHIARA l'intervenuto difetto di interesse ad agire di parte attrice Parte_1
e di parte convenuta nei confronti di parte convenuta in
[...] Controparte_1 Controparte_3 qualità di creditore intervenuto che nelle more ha documentato di aver rinunciato ai sensi dell'art. 306
c.p.c. agli atti del proprio intervento nella procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n. 121/2021 contro il debitore esecutato . Controparte_1
4. CO parte attrice e parte convenuta , in solido tra Parte_1 Controparte_1 loro, al pagamento a favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano Controparte_10 complessivamente in euro 7.616,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.
5. CO parte attrice e parte convenuta , in solido tra Parte_1 Controparte_1 loro, al pagamento a favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano Controparte_3 complessivamente in euro 7.616,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.
Forlì, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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