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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/05/2025, n. 2480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2480 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4222/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4222/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI RANDAZZO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.2.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 (art. 132 c.p.c.)
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio , quale erede di Parte_1
, deceduto il 30/4/2010, ha citato in giudizio innanzi a questo Tribunale Persona_1 [...]
moglie (in seconde nozze) del de cuius e procuratrice di quest'ultimo, in sintesi CP_1
esponendo che la stessa ha alienato beni del cuius, meglio descritti in atti, a un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato e chiedendo il risarcimento del conseguente danno.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta pur regolarmente evocata in Controparte_1
giudizio, è rimasta contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata posta in decisione.
Orbene, giova brevemente premettere che il giudice civile può porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti,
ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (cfr.
Cassazione civile sez. III, 31/10/2023, n.30298). Per alto verso, la sentenza pronunciata all'esito di altro processo costituisce documentazione delle suddette prove, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione.
Nella fattispecie, dalla prodotta sentenza n. 5190/2023 di questo Tribunale, che ha definito il diverso giudizio n. 4077/2013 R,G. instaurato anche fra le odierne parti in causa, si evince che l'odierno attore è erede di e che la convenuta Parte_1 Persona_1 CP_1
sulla base di una procura generale, poco prima della morte del cuius ha alienato a terzi beni di
[...]
proprietà di . Persona_1
Ciò premesso, al di là della non vincolante (e nella specie nemmeno rilevante) qualificazione giuridica dell'azione come contrattuale ovvero extracontrattuale, va osservato che il mandatario ha pagina 2 di 4 l'obbligo di compiere gli atti giuridici con la diligenza del buon padre di famiglia e che, nel caso in cui il proprietario di un immobile conferisca mandato per la vendita del bene, il mandatario ha l'obbligo di rendergli conto e di trasmettergli il prezzo conseguito dal terzo acquirente.
L'azione di rendiconto e quella conseguente di pagamento dell'eventuale saldo - manifestando l'intento di acquisire all'asse ereditario beni ad esso spettanti - rispondono all'interesse di tutti gli eredi e possono essere esercitate da ognuno di questi singolarmente, nell'esercizio dei poteri di gestione dell'eredità e dell'interesse comune (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21288 del 14/10/2011); la morte ha il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi eredi, ovvero nel caso,
come nella fattispecie, di morte del mandante, in favore degli eredi di quest'ultimo, in virtù delle norme generali in tema di successione "mortis causa" (Cas. Sez. 3, Sentenza n. 7254 del 22/03/2013).
Nella vicenda in esame l'erede del mandante, sostenendo di aver subìto un danno per l'inesatto adempimento del mandato conferito, ha dimostrato, oltre all'avvenuto conferimento del mandato, anche la difettosa o inadeguata prestazione, l'esistenza del danno e il nesso eziologico tra la prestazione inadeguata e il danno subìto, perché, argomentando adeguatamente sulla base della c.t.u. espletata in altro giudizio e della consulenza tecnica di parte prodotta, ha provato che i beni immobili del de cuius
sono stati venduti a terzi per un prezzo inferiore o notevolmente inferiore a quello di mercato, senza apparente ragione giustificatrice.
In conclusione, il patrimonio ereditato dall'attore va ricostituito mediante la restituzione della somma complessiva di € 69.900,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto dell'effettivo e dichiarato valore della causa (tariffa media per le fasi di studio ed introduttiva, minima per le restanti, considerando la natura documentale del giudizio, nei limiti della nota spese).
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4222/2024 R.G.,
1) in accoglimento della domanda, condanna alla restituzione della Controparte_1
somma complessiva di € 69.900,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, in favore di
[...]
, quale erede di;
Parte_1 Persona_1
2) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore di Controparte_1
parte attrice, che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Dispone che il pagamento della somma sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso in Catania, il 9 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4222/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI RANDAZZO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.2.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 (art. 132 c.p.c.)
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio , quale erede di Parte_1
, deceduto il 30/4/2010, ha citato in giudizio innanzi a questo Tribunale Persona_1 [...]
moglie (in seconde nozze) del de cuius e procuratrice di quest'ultimo, in sintesi CP_1
esponendo che la stessa ha alienato beni del cuius, meglio descritti in atti, a un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato e chiedendo il risarcimento del conseguente danno.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta pur regolarmente evocata in Controparte_1
giudizio, è rimasta contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata posta in decisione.
Orbene, giova brevemente premettere che il giudice civile può porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti,
ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (cfr.
Cassazione civile sez. III, 31/10/2023, n.30298). Per alto verso, la sentenza pronunciata all'esito di altro processo costituisce documentazione delle suddette prove, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione.
Nella fattispecie, dalla prodotta sentenza n. 5190/2023 di questo Tribunale, che ha definito il diverso giudizio n. 4077/2013 R,G. instaurato anche fra le odierne parti in causa, si evince che l'odierno attore è erede di e che la convenuta Parte_1 Persona_1 CP_1
sulla base di una procura generale, poco prima della morte del cuius ha alienato a terzi beni di
[...]
proprietà di . Persona_1
Ciò premesso, al di là della non vincolante (e nella specie nemmeno rilevante) qualificazione giuridica dell'azione come contrattuale ovvero extracontrattuale, va osservato che il mandatario ha pagina 2 di 4 l'obbligo di compiere gli atti giuridici con la diligenza del buon padre di famiglia e che, nel caso in cui il proprietario di un immobile conferisca mandato per la vendita del bene, il mandatario ha l'obbligo di rendergli conto e di trasmettergli il prezzo conseguito dal terzo acquirente.
L'azione di rendiconto e quella conseguente di pagamento dell'eventuale saldo - manifestando l'intento di acquisire all'asse ereditario beni ad esso spettanti - rispondono all'interesse di tutti gli eredi e possono essere esercitate da ognuno di questi singolarmente, nell'esercizio dei poteri di gestione dell'eredità e dell'interesse comune (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21288 del 14/10/2011); la morte ha il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi eredi, ovvero nel caso,
come nella fattispecie, di morte del mandante, in favore degli eredi di quest'ultimo, in virtù delle norme generali in tema di successione "mortis causa" (Cas. Sez. 3, Sentenza n. 7254 del 22/03/2013).
Nella vicenda in esame l'erede del mandante, sostenendo di aver subìto un danno per l'inesatto adempimento del mandato conferito, ha dimostrato, oltre all'avvenuto conferimento del mandato, anche la difettosa o inadeguata prestazione, l'esistenza del danno e il nesso eziologico tra la prestazione inadeguata e il danno subìto, perché, argomentando adeguatamente sulla base della c.t.u. espletata in altro giudizio e della consulenza tecnica di parte prodotta, ha provato che i beni immobili del de cuius
sono stati venduti a terzi per un prezzo inferiore o notevolmente inferiore a quello di mercato, senza apparente ragione giustificatrice.
In conclusione, il patrimonio ereditato dall'attore va ricostituito mediante la restituzione della somma complessiva di € 69.900,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto dell'effettivo e dichiarato valore della causa (tariffa media per le fasi di studio ed introduttiva, minima per le restanti, considerando la natura documentale del giudizio, nei limiti della nota spese).
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4222/2024 R.G.,
1) in accoglimento della domanda, condanna alla restituzione della Controparte_1
somma complessiva di € 69.900,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, in favore di
[...]
, quale erede di;
Parte_1 Persona_1
2) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore di Controparte_1
parte attrice, che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Dispone che il pagamento della somma sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso in Catania, il 9 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4