Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4252 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
, nella qualità di Erede dell'originaria ricorrente Parte_1 Persona_1
(deceduta il 12.01.2023), rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Spataro c/o il cui
[...] studio in Corigliano-Rossano, AU di Rossano, alla Via Aspromonte, 34, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
– elettivamente domiciliato in Castrovillari, presso la Sede dell'istituto, al Corso Calabria, CP_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Stefania Di Cato
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, la ricorrente, nella qualità di Erede della sig.ra
[...]
vedendo riconosciuta invalida senza diritto all'indennità di Persona_1 accompagnamento la congiunta, dopo il decesso della medesima ha spiegato intervento nel
Giudizio intrapreso dalla stessa riportandosi agli atti e rilevando come l'originaria ricorrente fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta l'invocata provvidenza a causa delle diverse
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento della detta prestazione sin dalla data della domanda.
Ha quindi concluso perché si accertasse, previa Consulenza Tecnica, che la sig.ra era Per_1 persona invalida con diritto all'accompagno.
Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma. Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale) e del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni).
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le
Parti, veniva disposta la rinnovazione della CTU con operazioni peritali affidate al dott. Per_2 che, all'esito delle medesime, depositava l'elaborato.
[...]
La causa appare matura per la decisione.
****
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico di parte ricorrente per la valida proposizione del ricorso.
Il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulta comunicato alla Parte il 22.09.2023 laddove la dichiarazione di dissenso risulta essere intervenuta entro il termine previsto di 30 giorni ossia in data 23.10.2023 (lunedì).
Risulta parimenti osservato il termine di trenta giorni decorrenti dal dissenso per la valida proposizione del ricorso atteso che il medesimo risulta essere stato iscritto il 17.11.2023.
Risulta ancor prima osservato il termine semestrale decadenziale atteso che la visita della de cuius presso la competente Commissione medica venne espletata il 30.12.2021 laddove il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo venne depositato in data 29.06.2022.
2. Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
L'istante, nella qualità di Eredie della originaria ricorrente, ha chiesto accertarsi il diritto all'accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda.
A seguito dell'integrazione peritale e di una precisa ed analitica valutazione della documentazione sanitaria il dott. ha accertato, la sussistenza del beneficio e ciò con decorrenza dal Per_2
15.11.2021 data della domanda spinta in via amministrativa e sino al decesso avvenuto il 12.01.2023. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure e non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dello stesso in quanto del tutto condivisibile ed immune da qualsivoglia vizio non avendo, peraltro, le parti mosso alcuna specifica contestazione al riguardo.
La domanda deve quindi accogliersi con riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario oggetto del ricorso ossia l'indennità di accompagnamento.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali sia quelle della pregressa fase sia quelle della presente) seguono la soccombenza così come quelle di ctu liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari uditi i procuratori delle parti costituite presenti come da verbale di udienza, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , Parte_1
nella qualità di Erede dell'originaria ricorrente (deceduta il Persona_1
12.01.2023), e sulla domanda proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Accoglie l'opposizione, e per l'effetto la domanda, accertando e dichiarando la sussistenza, in capo alla sig.ra del requisito sanitario afferente alla Persona_1
indennità di accompagnamento con decorrenza dal 15.11.2021 e fino al 12.01.2023;
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite CP_1
liquidate in €. 2.650,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Andrea
Spataro;
- Condanna l , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di CTU liquidate con separato CP_1
decreto.
Castrovillari, 20 Gennaio 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo