CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/10/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 586/2025
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco Salvatore Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 24 settembre 2025
tra e rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Parte_1 Parte_2
Renzi giusta procura in calce al ricorso in appello ex art.6 d.lgs. n.150/2011ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale ex art. 16 sexies D.L.n.179/2012 all'indirizzo pec del predetto difensore: nonché presso il suo studio sito in Roma, Via Email_1
Giovanni Nicotera n.29
appellanti e
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila presso i cui
[...] uffici, siti nel Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c. è elettivamente domiciliata.
appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 274/2025 del Tribunale civile di L'Aquila pubblicata il
13.5.2025 nel procedimento n. 2315/22 r.g. riunito al n. 58/23 r.g.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per parti appellanti: “Voglia la Corte di Appello adita, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, previa sospensione – anche in inaudita altera parte - dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, ricorrendone il pregiudizio grave ed irreparabile di cui all'art. 283 c.p.c. riconducibile al fumus boni iuris e al periculum in mora, in accoglimento del ricorso in appello, riformare la sentenza n. 274/2025, emessa dal Tribunale di L'Aquila in data 13 maggio 2025 nel giudizio riunito r.g. n. 2315/2022, notificata a mezzo pec in data 19 maggio 2025, e per l'effetto, accertare e dichiarare che l'ordinanza di ingiunzione prot. n. 0436838/22 del 20 ottobre 2022 è stata emessa sull'erroneo presupposto della violazione dell'art. 30 comma 5, art.31 comma 1-2, art. 33 comma 1 lett. e), f) della Legge n. 3/2014, e dunque venga annullata ovvero dichiarata nulla e/o illegittima;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, si chiede che venga applicata la sanzione nella misura minima (ai sensi dell'art. 11 L. n. 689/81); in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui si rigettasse l'appello, si chiede la rateizzazione dell'importo, atteso che gli appellanti si trovano in difficoltà economiche o comunque in condizioni economiche disagiate.
Con salvezza delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis rigettare integralmente
l'avverso ricorso in appello perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello depositato in data 16 giugno 2025, e Parte_1 Parte_2 impugnavano la sentenza, emessa in data 13 maggio 2025 dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio n.
2315/22 (al quale era stato riunito il procedimento n. 58/23), di rigetto dell'opposizione dagli stessi proposta, con ricorsi distinti, avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n.0436838/22 del 20 ottobre 2022 con cui era stata irrogata, al quale trasgressore e al quale obbligato in solido, la Parte_2 Pt_1 sanzione amministrativa di € 31.722,46 per la violazione degli artt. 30, comma 5, e 31, commi 1 e 2,
33, comma 1 lett. e, f, della legge 3/2014 in materia di “tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della ON AB”.
1.1 In particolare, la violazione accertata mediante verbale di contestazione di illecito amministrativo n.10/22 del 16.5.2022 emesso dai Carabinieri Forestali “AB e Molise” -Stazione di Tornimparte (AQ), aveva ad oggetto la “trasformazione di un bosco mediante il taglio raso del soprassuolo, nell'estrazione di ceppaie e la realizzazione di gradoni con modifica del profilo naturale dei luoghi”.
2. Il Tribunale di primo grado ha rigettato l'opposizione valutando come legittima l'ordinanza impugnata, essendo stata dimostrata dalla ON AB la sussistenza di un'area boschiva sui terreni oggetto di causa e la modifica dello stato dei luoghi da parte degli opponenti, atteso che i lavori eseguiti avevano comportato non il semplice ripristino di un vigneto già esistente mediante la riattivazione di vecchi gradoni, ma la creazione ex novo, tramite l'utilizzo di mezzi meccanici, di gradoni di dimensioni molto maggiori rispetto a quelli realizzati parecchi anni prima, con conseguente violazione dei vincoli paesaggistico e idrogeologico ivi esistenti.
3. Avverso tale decisione hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 deducendo:
3.1. l'errata interpretazione e applicazione degli artt.3, 30,31, 33, 66,67,69,70 e 83 l. regionale
AB n. 3/14, l'omessa valutazione della l. regionale AB n. 26/15 e del Testo Unico in materia Forestale nonché la violazione dell'art 2700 c.c.; gli appellanti contestano, altresì, i calcoli effettuati dai Carabinieri Forestali nel verbale impugnato che sarebbero errati alla luce dell'erroneità dei presupposti di applicazione della sanzione amministrativa ed il Tribunale ne avrebbe avallato la correttezza senza neppure effettuare apposita verifica mediante l'ausilio di un consulente tecnico;
3.2. la violazione dell'art. 9 della l. 689/81 in materia di specialità della norma penale sulla disposizione che prevede la sanzione amministrativa;
l'errata interpretazione e valutazione del provvedimento giudiziario di archiviazione emesso dal P.M. del Tribunale penale dell'Aquila nel procedimento penale avviato a carico del sig. per i fatti contestati di cui si Parte_1 tratta;
la violazione del principio ne bis in idem;
infine, l'erronea valutazione sulla identità del fatto storico naturalistico dal quale è originato sia il procedimento penale sia il procedimento amministrativo sanzionatoria qui all'esame
4. L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e confermando le argomentazioni svolte in primo grado.
5. All'udienza di discussone del 24 settembre 2025, tenutasi mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., come disposto con decreto presidenziale del 19 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
6. Con il primo motivo gli appellanti contestano la pronuncia gravata in quanto il Tribunale si sarebbe limitato a condividere acriticamente quanto sostenuto dalla ON AB sulla base del verbale redatto dei Carabinieri Forestali, in particolar modo in ordine alla qualifica di “boschi” attribuita ai terreni oggetto delle opere contestate resa solo sulla base della documentazione fotografia prodotta dall'odierna appellata che ne dimostrerebbe l'evidente modifica dello stato dei luoghi.
6.1 Invece, a parere degli impugnanti, il giudice di prime cure avrebbe dovuto tenere in debita considerazione, innanzitutto, la puntuale contestazione da essi effettuata dei rilievi dei Carabinieri
Forestali derivanti da mere valutazioni e/o apprezzamenti discrezionali e non da fatti avvenuti in loro presenza (in quanto i lavori contestati erano avvenuti nei mesi precedenti l'accertamento) e, quindi, privi dell'efficacia di piena prova fino a querela di falso stabilita dall'art 2700 c.c.
6.2 Inoltre la sanzione amministrativa irrogata e valutata come legittima dal Tribunale, secondo gli appellanti, aveva erroneamente presupposto la qualificazione della vegetazione presente nei terreni in questione come bosco laddove, in realtà, doveva ascriversi semmai ad “ arbusteto con presenza sporadica e marginale di esemplari arborei di dimensioni variabili e con ampi spazi interni privi di vegetazione e ricoperti da erbe e suffrutici”, come rilevato dal consulente tecnico di parte agronomo
. Parte_3
7. Le doglianze sono infondate.
8. In punto di diritto, giova premettere che l'opposizione ad ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981 e art. 6 D. Lgs. 150/2011, non si struttura come un'impugnazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio, ma introduce un ordinario giudizio avente ad oggetto il fondamento, esteso al merito, della pretesa fatta valere dall'amministrazione opposta.
8.1 Rimangono, dunque, ferme le regole civilistiche sul riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., spettando alla P.A. che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, in veste di attore in senso sostanziale, dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, mentre è a carico di quest'ultimo (convenuto in senso sostanziale) provare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi, restando una mera facoltà e non un obbligo l'assunzione ex officio delle prove, il cui esercizio è affidato alla discrezionalità del giudice (Cass. 5095/1999).
8.2 Proprio le regole in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative confermano che lo stesso non ha ad oggetto l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, bensì la fattispecie costitutiva dell'effetto di un tale atto. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha dunque affermato che “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (così Cass. 1921/2019; conf. Cass. 3837/2001;
Cass. 2363/2005; Cass. 5277/2007; Cass. 12231/2007; Cass. 27596/2008; S.U. 20930/2009; Cass.
5122/2011; Cass. 4898/2015).
8.3 Va, poi, rammentato il principio della Suprema Corte (affermato nell'ambito di una infrazione stradale, ma pienamente applicabile anche alla fattispecie in oggetto) secondo il quale nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata.
8.4 Il predetto verbale fa, invece, piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento (Cass. 3282/2006; 28149/2022).
9. Applicando tali principi al caso in esame, deve dirsi raggiunta la prova dell'illecito amministrativo contestato agli opponenti-odierni appellanti, in conformità a quanto stabilito nella sentenza gravata.
10. Dal verbale in atti risulta che il giorno 2 del mese di maggio 2022 alle ore 10:00, gli agenti verbalizzanti del Comando Stazione/Ufficio di Tornimparte, perlustrando la località “Le Vignole” in agro del Comune di Lucoli (AQ) accertavano che “ Il trasgressore ha realizzato la trasformazione di un bosco radicato nelle part.127,286,366 e 367 Goglio 11 del Comune di Lucoli, incolte e naturalmente rimboschite da circa 60 anni, definito bosco dall'art. 3 comma 2 L.R. 3/2014 e tutelati dal vincolo paesaggistico ed idrogeologico ex lege. Nell'area il trasgressore ha effettuato il taglio a raso, estirpazione di ceppaie e la realizzazione di gradoni con mezzi meccanici che hanno modificato significativamente il profilo naturale dei luoghi. I lavori sono stati commissionati dal coobbligato in solido. Non è stato contestato immediatamente il verbale in quanto sono stati necessari ulteriori interventi tecnici volti a stabilire l'importo della sanzione”.
10.1 Dette circostanze, poiché frutto di percezione visiva da parte degli agenti accertatori, godono di fede privilegiata e, in tal senso, il verbale di accertamento costituisce piena prova sino a querela di falso, in virtù dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati.
10.2 Partendo da tale assunto, va quindi rammentato che l'accertamento compiuto dai Carabinieri si
è basato sostanzialmente su due elementi: i sopralluoghi effettuati de visu dagli agenti e le ortofoto satellitari. 10.3 In merito alle foto, è sufficiente rilevare che la documentazione prodotta in sede di costituzione in giudizio in primo grado dall'opposta ON AB (Doc.3), pienamente ammissibile, comprova che sul terreno in questione è stato operato un poderoso intervento, visto che alla data dell'anno 2022 l'area risultava pressoché privata quasi totalmente della rigogliosa vegetazione che fino al 2020 la ricopriva.
10.4 Di contro, come correttamente individuato dal Tribunale, non appare utilmente valutabile né di per sé dirimente a sostegno della tesi degli opponenti il materiale fotografico da essi stessi prodotto in primo grado e contenuto all'interno della relazione tecnica a firma dell'agronomo Parte_3
, trattandosi di foto non relative al periodo storico di interesse, ma riguardanti il periodo
[...]
1954-1981 e semmai, dimostranti che la zona in questione, come rilevata dagli stessi agenti accertatori, era stata negli anni soggetta a successivo rimboschimento naturale.
10.5 Peraltro, poiché gli appellanti specificano che l'attività in questione avrebbe avuto la finalità di riattivare un precedente vigneto, nulla si evidenzia dalle stesse foto prodotte in merito all'esistenza pregressa di tale coltura né tantomeno è stato rinvenuto in sede di accertamento della violazione, una nuova realizzazione viticola.
11.Gli appellanti, inoltre, contestano la qualificazione di bosco del terreno in questione lamentando, in particolare, che il Tribunale avrebbe dovuto considerare “che le superfici dell'area di intervento, visibili sia nella zona specifica di realizzazione dei lavori che nelle aree limitrofe, sono state colonizzate da vegetazione in forma arbustiva con presenza di sporadici esemplari arborei, in gran parte in fase contenuta di sviluppo, quindi al limite della definizione di albero”. Pertanto, la zona interessata poteva ascriversi a quella di arbusteto ed in ogni caso, si trattava, eventualmente, di un
“bosco caratterizzato da piante in un fase iniziale di sviluppo e comunque, per una ridotta percentuale di piante classificabili come alberi, tra l'altro in presenza meramente sporadica”.
12. Anche tale assunto è infondato.
13. La definizione di bosco si ricava dalla stessa legge regionale di riferimento n.3/2014 correttamente richiamata dal giudice di prima istanza, la quale all'art 3 comma 2 prevede che : “Nel territorio della
ON è considerata bosco l'area coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o di origine artificiale, associata o meno a quella arbustiva, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché da macchia mediterranea, che presenti i seguenti requisiti: superficie non inferiore ai duemila metri quadrati, grado di copertura esercitato dalle chiome degli alberi maggiore del 20 per cento e larghezza media non inferiore ai 20 metri, misurata alla base esterna dei fusti delle piante di confine”. 13.1 Dall'analisi visiva delle ortofoto satellitari prodotte dalla ON AB si evince ictu oculi la presenza di una fitta zona boschiva nell'anno 2020, interamente ricoperta da vegetazione chiomata in maniera pressoché omogenea, poi oggetto di importante estirpazione e movimentazione di terreno come si desume dallo stesso verbale dei Carabinieri Forestali i quali hanno puntualmente accertato la vastità della zona interessata dall'intervento (5000 mq) nonché il taglio abusivo di n. 229 piante e n.68 piante e/o ceppaie rinvenute sradicate con una ingente quantità di legna trovata sul posto pari a
23.625 tonnellate.
13.2 La corretta qualificazione di bosco del terreno in questione ne determina pacificamente per ciò solo l'esistenza del vincolo paesaggistico e idrogeologico e a nulla può valere a discolpa, circa l'assenza di vincoli, la produzione degli allora opponenti del certificato di destinazione urbanistica a zona agricola che non inficia né la natura del vincolo, evidentemente insistente sul terreno in oggetto per la mera qualifica dello stesso di bosco, né tantomeno la validità del verbale dei Carabinieri.
13.3 Inoltre, l'art. 30 L.R. AB 3/2014 prescrive, ai commi 2 e 3, che “Rimangono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni, anche aventi diversa destinazione d'uso, individuati a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi
e di terreni montani)” e che “Rimangono altresì confermati i vincoli disposti dalle norme nazionali
e regionali in materia di difesa del suolo ed in materia di tutela dell'ambiente” rendendo, quindi, evidente che per i lavori di movimentazione del terreno effettuati dagli impugnanti andava richiesta la necessaria autorizzazione imposta dal comma 5 della citata norma, prevista non solo per “I movimenti di terra e di roccia nei boschi” e per le “lavorazioni dei terreni medesimi che risultino saldi o rinsaldati poiché' abbandonati dalle coltivazioni da oltre 15 anni”, ma altresì per quelli svolti
“nei terreni vincolati ai sensi della presente legge”.
14. A parere degli appellanti, inoltre, il Tribunale nella sentenza gravata non avrebbe dovuto dare valenza probatoria privilegiata fino a querela di falso alle valutazioni contenute nel verbale dei
Carabinieri forestali, ma avrebbe dovuto dare a tali valutazioni la giusta interpretazione alla luce della documentazione dagli stessi prodotta.
15.Anche tale doglianza è priva di pregio.
16. A prescindere dalle valutazioni esaminate nei precedenti paragrafi in ordine al corretto inquadramento giuridico dell'ipotesi in esame, la Corte rileva che la suindicata contestazione, mira a porre in dubbio atti compiuti personalmente da pubblici ufficiali e attestati nel verbale di accertamento che, per quanto già chiarito, costituisce piena prova fino a querela di falso.
16.1 Era, dunque, onere degli appellanti introdurre in detto giudizio la querela di falso, precipuamente diretta a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, nonché l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (Cass. S.U. 17355/2009), pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (Cass. 3705/2013).
16.2 I verbali, infatti, attestano i fatti storici: taglio a raso ed estirpazione di ceppaie (n.68 piante e/o ceppaie rinvenute sradicate, terreno trasformato senza la prescritta autorizzazione pari a mq 5.000, massa legnosa rinvenuta ricavata dal taglio raso del soprassuolo boscato pari a 23.625 tonnellate, terreno movimentato per la realizzazione delle opere in assenza di autorizzazione mc 1946,95) posti a fondamento delle violazioni degli artt.31 c 1 e 2; 30 c 5; 33 c1 lett. e/f 43 e 44 l. ON n.3/2014 contestate.
16.3 Nel caso in esame, dunque, non essendo mai stata avanzata alcuna querela di falso, la quantificazione dei metri cubi derivanti dallo sbancamento ed il calcolo del numero di piante estirpate, funzionale anche al calcolo della sanzione comminata, nonché tutti gli accertamenti compiuti, costituiscono piena prova, trattandosi di attività compiute personalmente dai verbalizzanti e non espressione di un giudizio soggettivo;
da ciò ne discende che non viene permesso alla Corte di superare il valore di prova privilegiata che assiste il verbale di accertamento n. 10/2022, con riguardo ai fatti storici sopra menzionati e che gli operanti hanno dichiarato di avere accertato.
17. Il motivo va, quindi, integralmente respinto
18. Con il secondo motivo gli appellanti contestano la mancata applicabilità da parte del Tribunale del principio di specialità di cui all'art. 9 n.689/1981 anche in considerazione dell'avvenuta archiviazione del procedimento penale aperto a seguito della contestazione dell'illecito.
18.1 In particolare, a parere degli impugnanti “nella specie, applicata la norma penale (ossia la norma speciale e prevalente), successivamente decaduti i presupposti di applicazione della stessa ( in considerazione della revoca della misura cautelare), non sarebbero sussistenti i presupposti per
l'applicabilità delle sanzioni amministrative da parte della ON AB”.
19. La doglianza è infondata.
20. Si deve al riguardo precisare che il secondo comma dell'art. 9 citata prevede la prevalenza della norma penale su quella regionale che delinea un illecito amministrativo, quando tra le norme vi sia un rapporto di specialità in astratto.
20.1 La disposizione è dedicata alla disciplina dei rapporti tra norme penali e norme elative a sanzioni amministrative in rapporto di specialità in astratto tra loro (come è reso evidente dalla rubrica dell'articolo) ed il relativo primo comma dell'articolo prevede che, tra una norma penale e una norma che prevede una sanzione amministrativa e tra più norme che prevedono sanzioni amministrative, deve essere applicata quella speciale. 20.2. Quello che ha rilievo per l'art. 9 cit., in particolare, è il rapporto di specialità tra fattispecie astratte, non il fatto che in concreto lo stesso fatto possa rientrare nel campo di applicazione di una norma penale e di una regionale che prevede una sanzione amministrativa.
20.2.1 La Corte di Cassazione - prima con la sentenza della sez. III pen. n. 32542/2006, poi con la sentenza della II sez. civ. n. 28379/2011 e, da ultimo, con l'ordinanza della sez. II civ. n. 10744/2019
- ha escluso che le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, qualora si sia in presenza di una diversa obiettività giuridica degli interessi protetti e ha sollecitato un'indagine comparativa tra la struttura del reato e la violazione amministrativa, ai fini della verifica dell'esistenza di un'area comune sovrapponibile tra le condotte descritte dalle norme concorrenti.
20.3 La previsione della doppia tutela del bosco, quale bene paesaggistico fondamentale per lo sviluppo socioeconomico del territorio italiano e quale bene inteso come espressione dei valori naturalistici ed estetici del medesimo territorio, è stata confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa a partire dalla sentenza n. 5410/2012 del Consiglio di Stato.
20.4 Si deve, quindi, escludere che tra le fattispecie previste dagli artt. 734 c.p. e dall'art. 181 D. Lgs.
n. 42/2004 e quella prevista dall' artt.30, L.R. AB vi sia un rapporto di specialità in astratto rilevante ai sensi dell'art. 9 citato.
20.5 Infatti, l'art. 181 cit. sanziona la condotta di chi esegue lavori in area paesaggistica in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità di essa. La norma è diretta ad impedire qualsiasi intervento in area paesaggistica senza il vaglio delle competenti autorità preposte a tutelare gli interessi presidiati dal D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
20.6 Gli artt. 30 e ss. della citata L.R. cit. sono diretti, invece, ad impedire una trasformazione di un bosco in assenza del vaglio amministrativo destinato ad una diversa ponderazione di interessi rilevanti e disciplinato con diverso iter amministrativo (sul punto, si rinvia alla condivisibile motivazione della sentenza gravata: “ … mentre le norme richiamate nell'ordinanza prot. n. 0436838/22 del 20.10.2022 tutelano, da un lato, l'equilibrio idrogeologico dei suoli, richiedendo l'apposita autorizzazione regionale per l'espletamento di attività che sullo stesso possano incidere, dall'altro, l'interesse ad uno svolgimento sano ed equilibrato dell'attività di taglio degli alberi, imponendo determinate modalità, tempi e misura di svolgimento dello stesso intervento che siano corrispondenti dal punto di vista tecnico all'attività di taglio di quel tipo di albero e nel contempo che siano rispettose del bosco, come complesso produttivo di materiale legnoso”; v. pp. 7.8).
20.7 Le norme in questione concorrono, quindi, nel sanzionare la condotta degli originari ricorrenti.
20.8 Nel caso oggetto di esame, a giudizio della Corte, non vi è dubbio che le disposizioni violate siano state poste a protezione di interessi giuridici diversi: la normativa regionale a tutela del bene bosco in modo onnicomprensivo (aspetti forestale, agricolo, idrogeologico e paesaggistico), mentre quella statale posta a tutela esclusiva dell'ambiente inteso quale espressione dei valori paesaggistici/ estetici del territorio, con previsione del rilievo penale per le condotte in quanto poste in essere in assenza e/o in difformità delle richieste autorizzazioni.
20.9 Conclusivamente, la non sovrapponibilità delle condotte, integranti illeciti amministrativi e illecito penale e l'assenza di una condanna penale irrevocabile rende evidente come, nel caso concreto, non sia ravvisabile alcun concorso apparente di norme, rilevante ai sensi dell'art. 9, comma
2, l. n. 689/81, né la violazione del principio del ne bis in idem.
21.Da ciò ne discende, pertanto, la corretta valutazione sul punto dal giudice di prima istanza e il conseguente rigetto del secondo motivo d'impugnazione.
22.Con il terzo motivo gli appellanti contestano la sentenza gravata per aver ritenuto attendibili i calcoli effettuati dai Carabinieri Forestali nel verbale impugnato che sarebbero il risultato di errori nei presupposti applicativi della sanzione.
22.1 In particolare, e deducono l'errore nei calcoli in conseguenza dell'erroneità Pt_1 Parte_2 nei presupposti partendo dai quali i Carabinieri Forestali hanno applicato la sanzione medesima.
23. Anche tale motivo è infondato.
24 .A prescindere dalla genericità delle affermazioni degli appellanti, il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato, mediante un ragionamento condiviso dalla Corte, che tutte le sanzioni
(artt. 69 e 70 c.1), sono state comminate nei minimi edittali ed anzi le sanzioni di cui agli artt. 66,67
e 83 LR. sono state comminate ad 1/3 del massimo, che corrisponde ad una somma inferiore agli stessi minimi.
24.1. In conclusione, il Tribunale, non si è limitato, come sostengono gli impugnanti, a recepire e condividere acriticamente quanto sostenuto dalla ON AB con il verbale impugnato ma ha proceduto ad una valutazione complessiva adeguata e fornita di autonomia, esplicitando i passaggi logici attraverso cui ha ritento la legittimità della sanzione comminata con il verbale impugnato mediante un ragionamento esente da errori logico- giuridici giungendo ad una corretta qualificazione anche a livello quantitativo della sanzione irrogata.
25. L'appello, dunque, va rigettato.
26. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua del
D.M. 55/2015, aggiornato con D.M. 147/2022, in base al valore di cui alla misura della sanzione minimi (scaglione da 26.001,00 a 52.000,00), applicando i valori medi per le fasi studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria- trattazione e decisione data la natura semplificata del rito.
27. L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2) condanna gli appellanti e in solido tra loro, a rifondere Parte_1 Parte_2 all'appellata ON AB, le spese del grado, che liquida in € 3.933,00 oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge;
3) dichiara le parti appellanti tenute, in solido, al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Marco Bartoli dott. Francesco S. Filocamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 586/2025
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco Salvatore Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 24 settembre 2025
tra e rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Parte_1 Parte_2
Renzi giusta procura in calce al ricorso in appello ex art.6 d.lgs. n.150/2011ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale ex art. 16 sexies D.L.n.179/2012 all'indirizzo pec del predetto difensore: nonché presso il suo studio sito in Roma, Via Email_1
Giovanni Nicotera n.29
appellanti e
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila presso i cui
[...] uffici, siti nel Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c. è elettivamente domiciliata.
appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 274/2025 del Tribunale civile di L'Aquila pubblicata il
13.5.2025 nel procedimento n. 2315/22 r.g. riunito al n. 58/23 r.g.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per parti appellanti: “Voglia la Corte di Appello adita, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, previa sospensione – anche in inaudita altera parte - dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, ricorrendone il pregiudizio grave ed irreparabile di cui all'art. 283 c.p.c. riconducibile al fumus boni iuris e al periculum in mora, in accoglimento del ricorso in appello, riformare la sentenza n. 274/2025, emessa dal Tribunale di L'Aquila in data 13 maggio 2025 nel giudizio riunito r.g. n. 2315/2022, notificata a mezzo pec in data 19 maggio 2025, e per l'effetto, accertare e dichiarare che l'ordinanza di ingiunzione prot. n. 0436838/22 del 20 ottobre 2022 è stata emessa sull'erroneo presupposto della violazione dell'art. 30 comma 5, art.31 comma 1-2, art. 33 comma 1 lett. e), f) della Legge n. 3/2014, e dunque venga annullata ovvero dichiarata nulla e/o illegittima;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, si chiede che venga applicata la sanzione nella misura minima (ai sensi dell'art. 11 L. n. 689/81); in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui si rigettasse l'appello, si chiede la rateizzazione dell'importo, atteso che gli appellanti si trovano in difficoltà economiche o comunque in condizioni economiche disagiate.
Con salvezza delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis rigettare integralmente
l'avverso ricorso in appello perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello depositato in data 16 giugno 2025, e Parte_1 Parte_2 impugnavano la sentenza, emessa in data 13 maggio 2025 dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio n.
2315/22 (al quale era stato riunito il procedimento n. 58/23), di rigetto dell'opposizione dagli stessi proposta, con ricorsi distinti, avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n.0436838/22 del 20 ottobre 2022 con cui era stata irrogata, al quale trasgressore e al quale obbligato in solido, la Parte_2 Pt_1 sanzione amministrativa di € 31.722,46 per la violazione degli artt. 30, comma 5, e 31, commi 1 e 2,
33, comma 1 lett. e, f, della legge 3/2014 in materia di “tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della ON AB”.
1.1 In particolare, la violazione accertata mediante verbale di contestazione di illecito amministrativo n.10/22 del 16.5.2022 emesso dai Carabinieri Forestali “AB e Molise” -Stazione di Tornimparte (AQ), aveva ad oggetto la “trasformazione di un bosco mediante il taglio raso del soprassuolo, nell'estrazione di ceppaie e la realizzazione di gradoni con modifica del profilo naturale dei luoghi”.
2. Il Tribunale di primo grado ha rigettato l'opposizione valutando come legittima l'ordinanza impugnata, essendo stata dimostrata dalla ON AB la sussistenza di un'area boschiva sui terreni oggetto di causa e la modifica dello stato dei luoghi da parte degli opponenti, atteso che i lavori eseguiti avevano comportato non il semplice ripristino di un vigneto già esistente mediante la riattivazione di vecchi gradoni, ma la creazione ex novo, tramite l'utilizzo di mezzi meccanici, di gradoni di dimensioni molto maggiori rispetto a quelli realizzati parecchi anni prima, con conseguente violazione dei vincoli paesaggistico e idrogeologico ivi esistenti.
3. Avverso tale decisione hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 deducendo:
3.1. l'errata interpretazione e applicazione degli artt.3, 30,31, 33, 66,67,69,70 e 83 l. regionale
AB n. 3/14, l'omessa valutazione della l. regionale AB n. 26/15 e del Testo Unico in materia Forestale nonché la violazione dell'art 2700 c.c.; gli appellanti contestano, altresì, i calcoli effettuati dai Carabinieri Forestali nel verbale impugnato che sarebbero errati alla luce dell'erroneità dei presupposti di applicazione della sanzione amministrativa ed il Tribunale ne avrebbe avallato la correttezza senza neppure effettuare apposita verifica mediante l'ausilio di un consulente tecnico;
3.2. la violazione dell'art. 9 della l. 689/81 in materia di specialità della norma penale sulla disposizione che prevede la sanzione amministrativa;
l'errata interpretazione e valutazione del provvedimento giudiziario di archiviazione emesso dal P.M. del Tribunale penale dell'Aquila nel procedimento penale avviato a carico del sig. per i fatti contestati di cui si Parte_1 tratta;
la violazione del principio ne bis in idem;
infine, l'erronea valutazione sulla identità del fatto storico naturalistico dal quale è originato sia il procedimento penale sia il procedimento amministrativo sanzionatoria qui all'esame
4. L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e confermando le argomentazioni svolte in primo grado.
5. All'udienza di discussone del 24 settembre 2025, tenutasi mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., come disposto con decreto presidenziale del 19 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
6. Con il primo motivo gli appellanti contestano la pronuncia gravata in quanto il Tribunale si sarebbe limitato a condividere acriticamente quanto sostenuto dalla ON AB sulla base del verbale redatto dei Carabinieri Forestali, in particolar modo in ordine alla qualifica di “boschi” attribuita ai terreni oggetto delle opere contestate resa solo sulla base della documentazione fotografia prodotta dall'odierna appellata che ne dimostrerebbe l'evidente modifica dello stato dei luoghi.
6.1 Invece, a parere degli impugnanti, il giudice di prime cure avrebbe dovuto tenere in debita considerazione, innanzitutto, la puntuale contestazione da essi effettuata dei rilievi dei Carabinieri
Forestali derivanti da mere valutazioni e/o apprezzamenti discrezionali e non da fatti avvenuti in loro presenza (in quanto i lavori contestati erano avvenuti nei mesi precedenti l'accertamento) e, quindi, privi dell'efficacia di piena prova fino a querela di falso stabilita dall'art 2700 c.c.
6.2 Inoltre la sanzione amministrativa irrogata e valutata come legittima dal Tribunale, secondo gli appellanti, aveva erroneamente presupposto la qualificazione della vegetazione presente nei terreni in questione come bosco laddove, in realtà, doveva ascriversi semmai ad “ arbusteto con presenza sporadica e marginale di esemplari arborei di dimensioni variabili e con ampi spazi interni privi di vegetazione e ricoperti da erbe e suffrutici”, come rilevato dal consulente tecnico di parte agronomo
. Parte_3
7. Le doglianze sono infondate.
8. In punto di diritto, giova premettere che l'opposizione ad ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981 e art. 6 D. Lgs. 150/2011, non si struttura come un'impugnazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio, ma introduce un ordinario giudizio avente ad oggetto il fondamento, esteso al merito, della pretesa fatta valere dall'amministrazione opposta.
8.1 Rimangono, dunque, ferme le regole civilistiche sul riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., spettando alla P.A. che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, in veste di attore in senso sostanziale, dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, mentre è a carico di quest'ultimo (convenuto in senso sostanziale) provare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi, restando una mera facoltà e non un obbligo l'assunzione ex officio delle prove, il cui esercizio è affidato alla discrezionalità del giudice (Cass. 5095/1999).
8.2 Proprio le regole in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative confermano che lo stesso non ha ad oggetto l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, bensì la fattispecie costitutiva dell'effetto di un tale atto. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha dunque affermato che “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (così Cass. 1921/2019; conf. Cass. 3837/2001;
Cass. 2363/2005; Cass. 5277/2007; Cass. 12231/2007; Cass. 27596/2008; S.U. 20930/2009; Cass.
5122/2011; Cass. 4898/2015).
8.3 Va, poi, rammentato il principio della Suprema Corte (affermato nell'ambito di una infrazione stradale, ma pienamente applicabile anche alla fattispecie in oggetto) secondo il quale nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata.
8.4 Il predetto verbale fa, invece, piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento (Cass. 3282/2006; 28149/2022).
9. Applicando tali principi al caso in esame, deve dirsi raggiunta la prova dell'illecito amministrativo contestato agli opponenti-odierni appellanti, in conformità a quanto stabilito nella sentenza gravata.
10. Dal verbale in atti risulta che il giorno 2 del mese di maggio 2022 alle ore 10:00, gli agenti verbalizzanti del Comando Stazione/Ufficio di Tornimparte, perlustrando la località “Le Vignole” in agro del Comune di Lucoli (AQ) accertavano che “ Il trasgressore ha realizzato la trasformazione di un bosco radicato nelle part.127,286,366 e 367 Goglio 11 del Comune di Lucoli, incolte e naturalmente rimboschite da circa 60 anni, definito bosco dall'art. 3 comma 2 L.R. 3/2014 e tutelati dal vincolo paesaggistico ed idrogeologico ex lege. Nell'area il trasgressore ha effettuato il taglio a raso, estirpazione di ceppaie e la realizzazione di gradoni con mezzi meccanici che hanno modificato significativamente il profilo naturale dei luoghi. I lavori sono stati commissionati dal coobbligato in solido. Non è stato contestato immediatamente il verbale in quanto sono stati necessari ulteriori interventi tecnici volti a stabilire l'importo della sanzione”.
10.1 Dette circostanze, poiché frutto di percezione visiva da parte degli agenti accertatori, godono di fede privilegiata e, in tal senso, il verbale di accertamento costituisce piena prova sino a querela di falso, in virtù dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati.
10.2 Partendo da tale assunto, va quindi rammentato che l'accertamento compiuto dai Carabinieri si
è basato sostanzialmente su due elementi: i sopralluoghi effettuati de visu dagli agenti e le ortofoto satellitari. 10.3 In merito alle foto, è sufficiente rilevare che la documentazione prodotta in sede di costituzione in giudizio in primo grado dall'opposta ON AB (Doc.3), pienamente ammissibile, comprova che sul terreno in questione è stato operato un poderoso intervento, visto che alla data dell'anno 2022 l'area risultava pressoché privata quasi totalmente della rigogliosa vegetazione che fino al 2020 la ricopriva.
10.4 Di contro, come correttamente individuato dal Tribunale, non appare utilmente valutabile né di per sé dirimente a sostegno della tesi degli opponenti il materiale fotografico da essi stessi prodotto in primo grado e contenuto all'interno della relazione tecnica a firma dell'agronomo Parte_3
, trattandosi di foto non relative al periodo storico di interesse, ma riguardanti il periodo
[...]
1954-1981 e semmai, dimostranti che la zona in questione, come rilevata dagli stessi agenti accertatori, era stata negli anni soggetta a successivo rimboschimento naturale.
10.5 Peraltro, poiché gli appellanti specificano che l'attività in questione avrebbe avuto la finalità di riattivare un precedente vigneto, nulla si evidenzia dalle stesse foto prodotte in merito all'esistenza pregressa di tale coltura né tantomeno è stato rinvenuto in sede di accertamento della violazione, una nuova realizzazione viticola.
11.Gli appellanti, inoltre, contestano la qualificazione di bosco del terreno in questione lamentando, in particolare, che il Tribunale avrebbe dovuto considerare “che le superfici dell'area di intervento, visibili sia nella zona specifica di realizzazione dei lavori che nelle aree limitrofe, sono state colonizzate da vegetazione in forma arbustiva con presenza di sporadici esemplari arborei, in gran parte in fase contenuta di sviluppo, quindi al limite della definizione di albero”. Pertanto, la zona interessata poteva ascriversi a quella di arbusteto ed in ogni caso, si trattava, eventualmente, di un
“bosco caratterizzato da piante in un fase iniziale di sviluppo e comunque, per una ridotta percentuale di piante classificabili come alberi, tra l'altro in presenza meramente sporadica”.
12. Anche tale assunto è infondato.
13. La definizione di bosco si ricava dalla stessa legge regionale di riferimento n.3/2014 correttamente richiamata dal giudice di prima istanza, la quale all'art 3 comma 2 prevede che : “Nel territorio della
ON è considerata bosco l'area coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o di origine artificiale, associata o meno a quella arbustiva, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché da macchia mediterranea, che presenti i seguenti requisiti: superficie non inferiore ai duemila metri quadrati, grado di copertura esercitato dalle chiome degli alberi maggiore del 20 per cento e larghezza media non inferiore ai 20 metri, misurata alla base esterna dei fusti delle piante di confine”. 13.1 Dall'analisi visiva delle ortofoto satellitari prodotte dalla ON AB si evince ictu oculi la presenza di una fitta zona boschiva nell'anno 2020, interamente ricoperta da vegetazione chiomata in maniera pressoché omogenea, poi oggetto di importante estirpazione e movimentazione di terreno come si desume dallo stesso verbale dei Carabinieri Forestali i quali hanno puntualmente accertato la vastità della zona interessata dall'intervento (5000 mq) nonché il taglio abusivo di n. 229 piante e n.68 piante e/o ceppaie rinvenute sradicate con una ingente quantità di legna trovata sul posto pari a
23.625 tonnellate.
13.2 La corretta qualificazione di bosco del terreno in questione ne determina pacificamente per ciò solo l'esistenza del vincolo paesaggistico e idrogeologico e a nulla può valere a discolpa, circa l'assenza di vincoli, la produzione degli allora opponenti del certificato di destinazione urbanistica a zona agricola che non inficia né la natura del vincolo, evidentemente insistente sul terreno in oggetto per la mera qualifica dello stesso di bosco, né tantomeno la validità del verbale dei Carabinieri.
13.3 Inoltre, l'art. 30 L.R. AB 3/2014 prescrive, ai commi 2 e 3, che “Rimangono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni, anche aventi diversa destinazione d'uso, individuati a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi
e di terreni montani)” e che “Rimangono altresì confermati i vincoli disposti dalle norme nazionali
e regionali in materia di difesa del suolo ed in materia di tutela dell'ambiente” rendendo, quindi, evidente che per i lavori di movimentazione del terreno effettuati dagli impugnanti andava richiesta la necessaria autorizzazione imposta dal comma 5 della citata norma, prevista non solo per “I movimenti di terra e di roccia nei boschi” e per le “lavorazioni dei terreni medesimi che risultino saldi o rinsaldati poiché' abbandonati dalle coltivazioni da oltre 15 anni”, ma altresì per quelli svolti
“nei terreni vincolati ai sensi della presente legge”.
14. A parere degli appellanti, inoltre, il Tribunale nella sentenza gravata non avrebbe dovuto dare valenza probatoria privilegiata fino a querela di falso alle valutazioni contenute nel verbale dei
Carabinieri forestali, ma avrebbe dovuto dare a tali valutazioni la giusta interpretazione alla luce della documentazione dagli stessi prodotta.
15.Anche tale doglianza è priva di pregio.
16. A prescindere dalle valutazioni esaminate nei precedenti paragrafi in ordine al corretto inquadramento giuridico dell'ipotesi in esame, la Corte rileva che la suindicata contestazione, mira a porre in dubbio atti compiuti personalmente da pubblici ufficiali e attestati nel verbale di accertamento che, per quanto già chiarito, costituisce piena prova fino a querela di falso.
16.1 Era, dunque, onere degli appellanti introdurre in detto giudizio la querela di falso, precipuamente diretta a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, nonché l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (Cass. S.U. 17355/2009), pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (Cass. 3705/2013).
16.2 I verbali, infatti, attestano i fatti storici: taglio a raso ed estirpazione di ceppaie (n.68 piante e/o ceppaie rinvenute sradicate, terreno trasformato senza la prescritta autorizzazione pari a mq 5.000, massa legnosa rinvenuta ricavata dal taglio raso del soprassuolo boscato pari a 23.625 tonnellate, terreno movimentato per la realizzazione delle opere in assenza di autorizzazione mc 1946,95) posti a fondamento delle violazioni degli artt.31 c 1 e 2; 30 c 5; 33 c1 lett. e/f 43 e 44 l. ON n.3/2014 contestate.
16.3 Nel caso in esame, dunque, non essendo mai stata avanzata alcuna querela di falso, la quantificazione dei metri cubi derivanti dallo sbancamento ed il calcolo del numero di piante estirpate, funzionale anche al calcolo della sanzione comminata, nonché tutti gli accertamenti compiuti, costituiscono piena prova, trattandosi di attività compiute personalmente dai verbalizzanti e non espressione di un giudizio soggettivo;
da ciò ne discende che non viene permesso alla Corte di superare il valore di prova privilegiata che assiste il verbale di accertamento n. 10/2022, con riguardo ai fatti storici sopra menzionati e che gli operanti hanno dichiarato di avere accertato.
17. Il motivo va, quindi, integralmente respinto
18. Con il secondo motivo gli appellanti contestano la mancata applicabilità da parte del Tribunale del principio di specialità di cui all'art. 9 n.689/1981 anche in considerazione dell'avvenuta archiviazione del procedimento penale aperto a seguito della contestazione dell'illecito.
18.1 In particolare, a parere degli impugnanti “nella specie, applicata la norma penale (ossia la norma speciale e prevalente), successivamente decaduti i presupposti di applicazione della stessa ( in considerazione della revoca della misura cautelare), non sarebbero sussistenti i presupposti per
l'applicabilità delle sanzioni amministrative da parte della ON AB”.
19. La doglianza è infondata.
20. Si deve al riguardo precisare che il secondo comma dell'art. 9 citata prevede la prevalenza della norma penale su quella regionale che delinea un illecito amministrativo, quando tra le norme vi sia un rapporto di specialità in astratto.
20.1 La disposizione è dedicata alla disciplina dei rapporti tra norme penali e norme elative a sanzioni amministrative in rapporto di specialità in astratto tra loro (come è reso evidente dalla rubrica dell'articolo) ed il relativo primo comma dell'articolo prevede che, tra una norma penale e una norma che prevede una sanzione amministrativa e tra più norme che prevedono sanzioni amministrative, deve essere applicata quella speciale. 20.2. Quello che ha rilievo per l'art. 9 cit., in particolare, è il rapporto di specialità tra fattispecie astratte, non il fatto che in concreto lo stesso fatto possa rientrare nel campo di applicazione di una norma penale e di una regionale che prevede una sanzione amministrativa.
20.2.1 La Corte di Cassazione - prima con la sentenza della sez. III pen. n. 32542/2006, poi con la sentenza della II sez. civ. n. 28379/2011 e, da ultimo, con l'ordinanza della sez. II civ. n. 10744/2019
- ha escluso che le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, qualora si sia in presenza di una diversa obiettività giuridica degli interessi protetti e ha sollecitato un'indagine comparativa tra la struttura del reato e la violazione amministrativa, ai fini della verifica dell'esistenza di un'area comune sovrapponibile tra le condotte descritte dalle norme concorrenti.
20.3 La previsione della doppia tutela del bosco, quale bene paesaggistico fondamentale per lo sviluppo socioeconomico del territorio italiano e quale bene inteso come espressione dei valori naturalistici ed estetici del medesimo territorio, è stata confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa a partire dalla sentenza n. 5410/2012 del Consiglio di Stato.
20.4 Si deve, quindi, escludere che tra le fattispecie previste dagli artt. 734 c.p. e dall'art. 181 D. Lgs.
n. 42/2004 e quella prevista dall' artt.30, L.R. AB vi sia un rapporto di specialità in astratto rilevante ai sensi dell'art. 9 citato.
20.5 Infatti, l'art. 181 cit. sanziona la condotta di chi esegue lavori in area paesaggistica in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità di essa. La norma è diretta ad impedire qualsiasi intervento in area paesaggistica senza il vaglio delle competenti autorità preposte a tutelare gli interessi presidiati dal D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
20.6 Gli artt. 30 e ss. della citata L.R. cit. sono diretti, invece, ad impedire una trasformazione di un bosco in assenza del vaglio amministrativo destinato ad una diversa ponderazione di interessi rilevanti e disciplinato con diverso iter amministrativo (sul punto, si rinvia alla condivisibile motivazione della sentenza gravata: “ … mentre le norme richiamate nell'ordinanza prot. n. 0436838/22 del 20.10.2022 tutelano, da un lato, l'equilibrio idrogeologico dei suoli, richiedendo l'apposita autorizzazione regionale per l'espletamento di attività che sullo stesso possano incidere, dall'altro, l'interesse ad uno svolgimento sano ed equilibrato dell'attività di taglio degli alberi, imponendo determinate modalità, tempi e misura di svolgimento dello stesso intervento che siano corrispondenti dal punto di vista tecnico all'attività di taglio di quel tipo di albero e nel contempo che siano rispettose del bosco, come complesso produttivo di materiale legnoso”; v. pp. 7.8).
20.7 Le norme in questione concorrono, quindi, nel sanzionare la condotta degli originari ricorrenti.
20.8 Nel caso oggetto di esame, a giudizio della Corte, non vi è dubbio che le disposizioni violate siano state poste a protezione di interessi giuridici diversi: la normativa regionale a tutela del bene bosco in modo onnicomprensivo (aspetti forestale, agricolo, idrogeologico e paesaggistico), mentre quella statale posta a tutela esclusiva dell'ambiente inteso quale espressione dei valori paesaggistici/ estetici del territorio, con previsione del rilievo penale per le condotte in quanto poste in essere in assenza e/o in difformità delle richieste autorizzazioni.
20.9 Conclusivamente, la non sovrapponibilità delle condotte, integranti illeciti amministrativi e illecito penale e l'assenza di una condanna penale irrevocabile rende evidente come, nel caso concreto, non sia ravvisabile alcun concorso apparente di norme, rilevante ai sensi dell'art. 9, comma
2, l. n. 689/81, né la violazione del principio del ne bis in idem.
21.Da ciò ne discende, pertanto, la corretta valutazione sul punto dal giudice di prima istanza e il conseguente rigetto del secondo motivo d'impugnazione.
22.Con il terzo motivo gli appellanti contestano la sentenza gravata per aver ritenuto attendibili i calcoli effettuati dai Carabinieri Forestali nel verbale impugnato che sarebbero il risultato di errori nei presupposti applicativi della sanzione.
22.1 In particolare, e deducono l'errore nei calcoli in conseguenza dell'erroneità Pt_1 Parte_2 nei presupposti partendo dai quali i Carabinieri Forestali hanno applicato la sanzione medesima.
23. Anche tale motivo è infondato.
24 .A prescindere dalla genericità delle affermazioni degli appellanti, il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato, mediante un ragionamento condiviso dalla Corte, che tutte le sanzioni
(artt. 69 e 70 c.1), sono state comminate nei minimi edittali ed anzi le sanzioni di cui agli artt. 66,67
e 83 LR. sono state comminate ad 1/3 del massimo, che corrisponde ad una somma inferiore agli stessi minimi.
24.1. In conclusione, il Tribunale, non si è limitato, come sostengono gli impugnanti, a recepire e condividere acriticamente quanto sostenuto dalla ON AB con il verbale impugnato ma ha proceduto ad una valutazione complessiva adeguata e fornita di autonomia, esplicitando i passaggi logici attraverso cui ha ritento la legittimità della sanzione comminata con il verbale impugnato mediante un ragionamento esente da errori logico- giuridici giungendo ad una corretta qualificazione anche a livello quantitativo della sanzione irrogata.
25. L'appello, dunque, va rigettato.
26. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua del
D.M. 55/2015, aggiornato con D.M. 147/2022, in base al valore di cui alla misura della sanzione minimi (scaglione da 26.001,00 a 52.000,00), applicando i valori medi per le fasi studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria- trattazione e decisione data la natura semplificata del rito.
27. L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2) condanna gli appellanti e in solido tra loro, a rifondere Parte_1 Parte_2 all'appellata ON AB, le spese del grado, che liquida in € 3.933,00 oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge;
3) dichiara le parti appellanti tenute, in solido, al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Marco Bartoli dott. Francesco S. Filocamo