TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/10/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
RI EU Pupa Presidente
NU LV Giudice relatore
RA IT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in data 10.10.2025 al n. 4785 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promossa da Parte 1 Parte 2 (C.F. […]
[...] (C.F. C.F. 1 ) e
Pt 3C.F. 2 1) con il patrocinio dell'avv. ENRICO CANDIANI e da
[...] (C.F. con il patrocinio dell'avv. CHIARAVALLI BAR-C.F. 3
BARA.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate nel ricorso congiuntamente depo-
sitato in data 10/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 10/10/2025 i ricorrenti Parte 4
nata l'[...], studentessa universitaria hanno allegato di essere genitori di Pt 2
,
convivente con la madre, di essersi separati consensualmente giusto decreto di omologa reso da questo Tribunale in data 15.01.2024 e di essere divorziati in forza della sentenza
567/2017 pubblicata da questo Tribunale che hanno chiesto modificare come segue "Piaccia all'Eccellentissimo Tribunale adito, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione respinta, disporre la modifica delle condizioni di divorzio come indicate nella sentenza 567/2017 del Tribunale di Busto Arsizio, così n.
provvedendo:
1) dichiarare che nulla è più dovuto dal signor GU in favore della signora LO e/o della figlia GU UL, a titolo di concorso nel mantenimento di quest'ultima da tutto il mese di ottobre 2024 ed a titolo di rimborso delle spese straordinarie ad oggi maturate e maturande,
Dichiarare che nulla è più dovuto dal signor GU alla signora 2) Colombo e/o alla figlia Gurian UL, a titolo di concorso nel mantenimento, del relativo aggiornamento ISTAT ed a titolo di rimborso delle spese straordinarie già maturate sino a tutto il mese di settembre 2024, in favore di GU UL
3) A fronte delle pattuizioni di cui sopra PRENDERE ATTO CHE il signor GU si è impegnato ed obbligato a cedere alla signora
LO, dietro e subordinatamente al versamento della somma di
€ 105.000,00 (Centocinquemila/00), usufruendo dell' esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale ai sensi dell'art.. 19
L. 74/1987 come interpretata da sentenza n. 154 del 10.05.1999 della Corte Costituzionale, la quota di comproprietà in ragione della metà delle seguenti unità immobiliari:
Al catasto fabbricati:
A Foglio 5, Particella 2566, Sub. 3, categoria A/7, Classe 5, 3 vani, rendita €. 278,89, indirizzo in Via Carso n. 39, piano T;
Foglio 5, Particella 2566, Sub. 4, categoria C/6, Classe 8. A
consistenza 20mq, rendita €. 48,55, indirizzo in Via Carso n.
39, piano T
Foglio 5, Particella 2566, Sub. 2, categoria A/7, Classe 5, vani
9,50, sup cat. 202 mq, rendita €. 883,14, indirizzo in Via
Carso n. 39, piano S1-T-1
Foglio 5, Particella 2566, Sub. 5, categoria C/6, Classe 8, A
consistenza 35mq, rendita €. 84,96, indirizzo in Via Carso n.
39, piano T.
AI Catasto Terreni:
superficie Foglio 5 mappale 2565, classe 03, qualità seminativo arborato, mq.186 reddito dominicale € 0,96 reddito agrario € 0,86 pagamento della somma convenuta 4) 105.000,00di €
(centocinquemila/00), dovuta dalla signora LO al signor GU,
AVVERRA':
MEDIANTE ASSEGNO CIRCOLARE
contestualmente alla stipula dell'atto notarile, da tenersi entro 30 giorni dal deposito del provvedimento di accoglimento del presente ricorso salvo esigenze espresse dal notaio rogante.
Le parti convengono che il Notaio rogante sarà scelto dalla signora provvedimento LO e che l'atto costituirà mera esecuzione del giurisdizionale.
Le spese notarili saranno, come per prassi, a carico della parte acquirente.
Le parti si impegnano a prestare avanti il notaio rogante le dichiarazioni previste dalla legge e garantire la conformità dei beni ceduti.
5) Con l'esatto adempimento di quanto pattuito le parti nulla avranno più a pretendere per ogni titolo e ragione, come sopra indicate,
6) Le spese legali sono compensate.
Le parti chiedono congiuntamente la trattazione scritta della presente procedura e, già sin d'ora, rinunciano all'impugnazione del provvedimento reso in accoglimento delle loro domande come sopra svolte. IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni di cui sopra vanno recepite in quanto non contrarie né al buon costume, né all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO dell'accordo perfezionatosi tra i ricorrenti e DISPONE la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 567/2017 come da conclusioni con-
giuntamente precisate dai ricorrenti.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 10/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
RI EU Pupa NU LV
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
RI EU Pupa Presidente
NU LV Giudice relatore
RA IT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in data 10.10.2025 al n. 4785 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promossa da Parte 1 Parte 2 (C.F. […]
[...] (C.F. C.F. 1 ) e
Pt 3C.F. 2 1) con il patrocinio dell'avv. ENRICO CANDIANI e da
[...] (C.F. con il patrocinio dell'avv. CHIARAVALLI BAR-C.F. 3
BARA.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate nel ricorso congiuntamente depo-
sitato in data 10/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 10/10/2025 i ricorrenti Parte 4
nata l'[...], studentessa universitaria hanno allegato di essere genitori di Pt 2
,
convivente con la madre, di essersi separati consensualmente giusto decreto di omologa reso da questo Tribunale in data 15.01.2024 e di essere divorziati in forza della sentenza
567/2017 pubblicata da questo Tribunale che hanno chiesto modificare come segue "Piaccia all'Eccellentissimo Tribunale adito, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione respinta, disporre la modifica delle condizioni di divorzio come indicate nella sentenza 567/2017 del Tribunale di Busto Arsizio, così n.
provvedendo:
1) dichiarare che nulla è più dovuto dal signor GU in favore della signora LO e/o della figlia GU UL, a titolo di concorso nel mantenimento di quest'ultima da tutto il mese di ottobre 2024 ed a titolo di rimborso delle spese straordinarie ad oggi maturate e maturande,
Dichiarare che nulla è più dovuto dal signor GU alla signora 2) Colombo e/o alla figlia Gurian UL, a titolo di concorso nel mantenimento, del relativo aggiornamento ISTAT ed a titolo di rimborso delle spese straordinarie già maturate sino a tutto il mese di settembre 2024, in favore di GU UL
3) A fronte delle pattuizioni di cui sopra PRENDERE ATTO CHE il signor GU si è impegnato ed obbligato a cedere alla signora
LO, dietro e subordinatamente al versamento della somma di
€ 105.000,00 (Centocinquemila/00), usufruendo dell' esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale ai sensi dell'art.. 19
L. 74/1987 come interpretata da sentenza n. 154 del 10.05.1999 della Corte Costituzionale, la quota di comproprietà in ragione della metà delle seguenti unità immobiliari:
Al catasto fabbricati:
A Foglio 5, Particella 2566, Sub. 3, categoria A/7, Classe 5, 3 vani, rendita €. 278,89, indirizzo in Via Carso n. 39, piano T;
Foglio 5, Particella 2566, Sub. 4, categoria C/6, Classe 8. A
consistenza 20mq, rendita €. 48,55, indirizzo in Via Carso n.
39, piano T
Foglio 5, Particella 2566, Sub. 2, categoria A/7, Classe 5, vani
9,50, sup cat. 202 mq, rendita €. 883,14, indirizzo in Via
Carso n. 39, piano S1-T-1
Foglio 5, Particella 2566, Sub. 5, categoria C/6, Classe 8, A
consistenza 35mq, rendita €. 84,96, indirizzo in Via Carso n.
39, piano T.
AI Catasto Terreni:
superficie Foglio 5 mappale 2565, classe 03, qualità seminativo arborato, mq.186 reddito dominicale € 0,96 reddito agrario € 0,86 pagamento della somma convenuta 4) 105.000,00di €
(centocinquemila/00), dovuta dalla signora LO al signor GU,
AVVERRA':
MEDIANTE ASSEGNO CIRCOLARE
contestualmente alla stipula dell'atto notarile, da tenersi entro 30 giorni dal deposito del provvedimento di accoglimento del presente ricorso salvo esigenze espresse dal notaio rogante.
Le parti convengono che il Notaio rogante sarà scelto dalla signora provvedimento LO e che l'atto costituirà mera esecuzione del giurisdizionale.
Le spese notarili saranno, come per prassi, a carico della parte acquirente.
Le parti si impegnano a prestare avanti il notaio rogante le dichiarazioni previste dalla legge e garantire la conformità dei beni ceduti.
5) Con l'esatto adempimento di quanto pattuito le parti nulla avranno più a pretendere per ogni titolo e ragione, come sopra indicate,
6) Le spese legali sono compensate.
Le parti chiedono congiuntamente la trattazione scritta della presente procedura e, già sin d'ora, rinunciano all'impugnazione del provvedimento reso in accoglimento delle loro domande come sopra svolte. IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni di cui sopra vanno recepite in quanto non contrarie né al buon costume, né all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO dell'accordo perfezionatosi tra i ricorrenti e DISPONE la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 567/2017 come da conclusioni con-
giuntamente precisate dai ricorrenti.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 10/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
RI EU Pupa NU LV