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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 5171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5171 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12446/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti UG CO e PP LE GR;
- parte ricorrente –
e
[...]
(p.i. Controparte_1
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Carmela CO;
P.IVA_1
- parte resistente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. PP Bernocchi;
CP_2 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 28/11/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato l'1 dicembre 2022 ha chiesto che Parte_1
l' Controparte_1
venga condannata al pagamento delle differenze retributive e del
[...] trattamento di fine rapporto maturati per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato 1 (o comunque estraneo alle convenzioni stipulate dall' ascrivibile alla categoria A del CP_3
CCNL Comparto Sanità a partire dal 9 novembre 2016, da liquidarsi in € 36.116,18 (o nel diverso importo eventualmente accertato) oltre accessori come per legge, nonché al riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini dell'attribuzione degli incrementi retributivi ed alla condanna al risarcimento del danno patito per l'illegittima reiterazione dei contratti di collaborazione, da liquidarsi in € 14.138,04 in conformità all'indennizzo previsto dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010. A sostengo delle superiori pretese il ricorrente, ex pip appartenente al bacino di cui all'art. 19 della L.R. n. 30/1997, ha dedotto che avrebbe svolto attività di lavoro subordinato in favore dell (formalmente ente CP_3
utilizzatore dei progetti) con mansioni di assistente socio-sanitario specializzato (superiori e diverse da quelle previste nelle apposite convenzioni che regolavano l'esecuzione dei progetti); ha argomentato, quindi, circa il carattere subordinato della prestazione resa
(anche in considerazione del venir meno della matrice assistenziale del rapporto) e, quindi, circa il suo diritto alla percezioni delle consequenziali differenze retributive, al risarcimento del danno da mancata stabilizzazione (cfr. paragrafo 5 del ricorso), al riconoscimento dell'anzianità di servizio ed alla regolarizzazione contributiva del rapporto (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 17 novembre 2023 l'
[...]
Controparte_1 ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
[...]
Con la memoria di costituzione depositata il 13 novembre 2023 l ha chiesto CP_2
l'accoglimento della domanda attorea soltanto previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato e comunque nei limiti dell'eccepita prescrizionale quinquennale (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Prima di entrare nel merito della causa appare indispensabile qualificare la domanda proposta dal enucleando i fatti costitutivi e l'oggetto della pretesa. Parte_1
Ora, per quanto concerne il petitum il ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_3
pagamento delle differenze retributive (compresa la quota di maggior TFR), alla regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro, al riconoscimento dell'anzianità di
2 servizio ed al risarcimento del danno da mancata stabilizzazione;
per quanto concerne la causa petendi, invece, il ha dedotto, in primo luogo, che il rapporto intercorso Parte_1
con l' non avrebbe avuto la matrice assistenziale legislativamente prevista, CP_3 assumendo, invece, i connotati di un lavoro subordinato;
in subordine, ha dedotto che, anche volendo prescindere dalla riqualificazione del rapporto, i crediti azionati in giudizio dovrebbero essere riconosciuti per lo svolgimento di mansioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle oggetto di convenzione (cfr. ricorso, con particolare riferimento alle conclusioni formulate dopo il “
P.Q.M.
”). In entrambi i casi, comunque, è evidente come il ricorrente abbia chiaramente denunciato non tanto l'astratta illegittimità della normativa in materia di ex Pip, quanto l'abuso che l' avrebbe fatto di tale strumento, impiegando lui e gli CP_3
altri colleghi come ordinari lavoratori subordinati, completamente integrati nell'organizzazione aziendale ed utilizzati per raggiungere gli scopi istituzionali
(asseritamente inattuabili con la forza lavoro ordinaria).
Chiarito quanto precede, va affrontato il merito della lite.
A sostegno della tesi per cui l' avrebbe abusato della sua prestazione, CP_3
impiegandolo oltre i limiti delle convenzioni stipulate con gli enti gestori come un normale lavoratore subordinato, il ricorrente ha dedotto sostanzialmente un elemento e, cioè, il suo inserimento, come quello degli altri ex Pip, nell'organizzazione aziendale predisposta per la realizzazione degli scopi istituzionali della convenuta.
Ora, diversamente da quanto accaduto in controversie analoghe, nel caso di specie la convenuta non ha neppure contestato l'inserimento del nella sua Parte_1
organizzazione aziendale (cfr. memoria di costituzione: “Pare rilevante precisare che, privo di rilievo pare quanto asserito da controparte circa l'utilizzo da parte dell' senza soluzione di CP_4 continuità dell'attiva prestata dall'odierno ricorrente. L'odierno ricorrente ha svolto dal 09.11.2016 ad oggi presso l'azienda resistente attività di “interesse pubblico e sociale” piano progettuale del
Dipartimento della famiglie e delle politiche sociali, quale lavoratore appartenente al personale
“Emergenza Palermo – ex PIP”.”), limitandosi a negare, da un lato, la sussistenza di una pianta organica numericamente inidonea a far fronte alle proprie esigenze (pur riconoscendo la sua inadeguatezza durante il periodo dell'emergenza Covid: “Prive di fondamento risultano le ulteriori eccezioni sollevate da controparte circa l'organizzazione interna dell' Ed invero, secondo parte ricorrente “l' non dispone in pianta organica del CP_3 CP_3
3 personale sufficiente per attendere a tutti i propri compiti con la conseguenza che il ricorso alla manodopera degli ex PIP ha rappresentato una necessità”. In tal senso di veda la relazione tecnica della dotazione organica anno 2021 (doc. n. 4 e 4.1.). In tale contesto, pare rilevante ricordare la situazione pandemica mondiale, che, ha visto le aziende ospedaliere di tutto il mondo in sofferenza a causa dell'emergenza COVID degli ultimi anni. Al fine di combattere tale emergenza tutto il personale sanitario e non solo, all'interno delle varie strutture ospedaliere ha messo a disposizione il proprio operato con un dispendio di energie maggiori (si veda doc. 5). Per ultimo và precisato il costante adeguamento negli anni, di parte resistente, del fabbisogno e della dotazione organica. (si veda in tal senso doc. n. 6).”) e, dall'altro lato, l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, evidenziando che non veniva corrisposta una retribuzione (rimanendo quest'ultima totalmente a carico della , che non si sarebbe mai Parte_2
perfezionato un accordo tra le odierne parti circa l'instaurazione di un rapporto di lavoro, che i poteri esercitati nei confronti del non sarebbe stati espressione di un Parte_1
potere datoriale, bensì strumentali all'utilizzazione del personale messole a disposizione dalla legislazione regionale (cfr. memoria di costituzione), e che l'orario osservato dal ricorrente (30 ore settimanali) sarebbe stato inferiore a quello dei dipendenti (36 ore settimanali).
Ebbene, alcune delle superiori difese dell' sono manifestamente infondate: CP_3
infatti, se l'omessa corresponsione della retribuzione corrisponde alla veste formale del rapporto (ch'è esattamente l'oggetto della doglianza attorea), l'omessa stipula di un contratto di lavoro è di per sé irrilevante (visto ch'è noto che, da un lato, un contratto possa concludersi anche per fatti concludenti e, dall'altro lato, lo svolgimento di fatto di un'attività lavorativa legittima di per sé la corrispettiva pretesa retributiva), così come l'osservanza, da parte del di un orario di lavoro (pari a 30 ore settimanali) Parte_1
diverso dai lavoratori formalmente assunti (36 ore settimanali), visto che due lavoratori subordinati possono certamente essere assunti ed impiegati con un orario diverso.
Per quanto concerne l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale della convenuta e l'assoggettamento del primo al potere datoriale della seconda, invece, vanno svolte delle considerazioni più approfondite.
E' noto che secondo la Corte di Cassazione “in tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale fattispecie, avente matrice
4 assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato - assumendo rilievo a tal fine l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione - con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c.” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 17101 dell'11 luglio 2017: cfr. più ampiamente anche la motivazione del citato provvedimento, con specifico riferimento al passaggio in cui la Suprema Corte spiega che “in caso di svolgimento di una prestazione lavorativa in tutto sovrapponibile a quella degli altri dipendenti, non può invocarsi la natura assistenziale propria del rapporto formalmente instaurato tra le parti;
in tal caso, il rapporto di fatto intercorso come subordinato resta regolato dall'art. 2126 c.c., la cui applicabilità ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato è stata affermata più volte da questa
Corte (cfr. sent. n. 12749 del 2008, n. 20009 del 2005 e più recentemente, ex plurimis, n. 1639 del
2012, n. 991 e n. 23645 del 2016, n. 3384 del 2017); ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni, con conseguente configurabilità di prestazione di fatto, a norma dell'art. 2126 c.c.”).
L'importanza del citato arresto giurisprudenziale si basa su due ordini di ragione: da un lato, il riconoscimento della possibilità di qualificare come subordinato un rapporto di lavoro formalmente assistenziale e, dall'altro lato, l'individuazione di due indici sintomatici particolarmente significativi ai fini della corretta qualificazione del rapporto, quali l'inserimento del soggetto nell'organizzazione aziendale e la sovrapponibilità delle mansioni svolte con quelle attribuite ai lavoratori dipendenti.
Ora, come già visto l'inserimento del nell'organizzazione lavorativa Parte_1 dell' non è controversa tra le parti (cfr. i rispettivi atti introduttivi), risultando CP_3
soltanto “spiegata” dalla convenuta con l'utilizzazione della risorsa in conformità alla normativa regionale.
Tuttavia, dalla lettura delle convenzioni prodotte dalla resistente (cfr. allegato n. 7 della memoria di costituzione), risalenti ad un periodo (2010) ben precedente a quello oggetto di causa (2016-2022), secondo questo giudice emerge chiaramente l'inconsistenza
5 della “giustificazione” fornita, sostanzialmente confutata, peraltro, dalla stessa convenuta nella parte in cui ha ammesso che “negli anni è mancato un intervento normativo da parte del
Legislatore, necessario per porre tutela giuridica a questo grande bacino di lavoratori”, e che sarebbe nelle più recenti intenzioni del legislatore regionale “dare finalmente stabilizzazione al bacino degli ex PIP” (cfr. memoria di costituzione).
E' sostanzialmente pacifico, dunque, che il ricorrente abbia lavorato al di fuori di qualsiasi progetto, fornendo la propria prestazione all'interno dell'organizzazione aziendale della convenuta e per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
D'altra parte, poi, neppure l'esercizio del potere organizzativo e direttivo tipico del datore di lavoro, a ben guardare, è controverso tra le parti (cfr. i rispettivi scritti difensivi): anche in questo caso, la difesa dell' è consistita esclusivamente in una giustificazione CP_3 che non può essere condivisa.
Secondo la convenuta, infatti, il potere direttivo ed organizzativo pacificamente esercitato sarebbe stato espressione non già del vincolo di subordinazione dedotto dall'avversario, ma dell'utilizzazione del per le più volte invocate finalità di Parte_1
assistenza e di inserimento lavorativo perseguite dal legislatore regionale (cfr. memoria di costituzione).
Come già evidenziato, però, mancando del tutto un progetto di inserimento e formazione, il rapporto di cui si discute non può che essere valutato nei suoi contorni oggettivi, perfettamente riconducibili ad un lavoro di tipo subordinato, caratterizzato, com'è noto, dall'inserimento del prestatore all'interno dell'organizzazione aziendale del datore (art. 2094 c.c.), mentre la finalità assistenziale certamente perseguita dal legislatore regionale, nel rapporto intercorso tra il e l' a partire dal 2016, appare Parte_1 CP_3
completamente indimostrata.
Le considerazioni che precedono conducono il Tribunale a ritenere accertato lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa subordinata dal 9 novembre 2016 all'1 dicembre 2022, periodo il quale periodo il veniva impiegato dalla Parte_1 convenuta al di fuori di qualsivoglia progetto.
A questo punto la domanda di pagamento delle differenze retributive non può che trovare parziale accoglimento. Infatti, se, da un lato, il ricorrente ha allegato di essere stato impiegato nella consegna e trasporto della documentazione medica, nel ritiro di materiale
6 medico-sanitario dalla Farmacia e dal magazzino e nel reperimento degli esami istologici e microbiologici (mansioni certamente riconducibili ai profili di ausiliario specializzato o di commesso, entrambi previsti dalla Categoria A del CCNL di categoria, cioè quella più bassa, cui appartengono i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività) e la convenuta non ha specificamente contestato lo svolgimento di tale attività (cfr. memoria), essendosi limitata ad una generica contestazione circa l'inquadramento contrattuale richiesto, va considerato che tra le differenze retributive non possono essere incluse le quote di TFR non spettanti agli omologhi lavoratori a tempo indeterminato (se non alla cessazione del rapporto, pacificamente ancora in corso al momento dell'introduzione della causa).
Per le ragioni appena esposte, l' va condannata al pagamento in favore del CP_3
della complessiva somma di € 43.361,57 a titolo di differenze retributive Parte_1 maturate tra il 9 novembre e l'1 dicembre 2022, oltre accessori nella misura legalmente dovuta per ciascun rateo (cfr. relazione di ctu depositata il 18 febbraio 2022), mentre il credito per il lavoro asseritamente svolto nel corso del procedimento non può essere riconosciuto perché oggetto di una domanda indiscutibilmente nuova (come tale inammissibile), in quanto basata su presupposti fattuali successivi al deposito del ricorso.
Accertato il carattere subordinato della prestazione resa dal in favore Parte_1
dell' poi, quest'ultima va contestualmente condannata al pagamento della CP_3
contribuzione previdenziale ed assistenziale maturata nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita dall' (cfr., per l'affermazione di tale regola in una caso analogo, CP_2
Cass., sez. lav., ordinanza n. 3314 del 5 febbraio 2019: “in tema di pubblico impiego privatizzato, qualora si accerti che la prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico non economico, in forza di un contratto formalmente qualificato di collaborazione autonoma ex art. 7 del
d.lgs. n. 165 del 2001, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, sulla base di indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dallo stesso art. 7, sussiste a carico dell'ente l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, che trova fondamento nell'art. 2126 c.c. ”).
7 La domanda volta al riconoscimento dell'anzianità di servizio, invece, secondo questo giudice va dichiarata inammissibile per carenza d'interesse: la pronuncia giurisprudenziale richiamata dal nell'atto introduttivo, infatti, non si attaglia al Parte_1 caso di specie, perché resa nell'ipotesi in cui, dopo un periodo di precariato, risulti instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al quale andrebbe valorizzata l'anzianità preruolo (tutte circostanze evidentemente estranee al caso di specie).
Da ultimo, per quanto concerne la domanda risarcitoria “da mancata stabilizzazione” (cfr. ricorso) va osservato quanto segue.
E' noto che “nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010; poiché il danno presunto, qualificabile come
"danno comunitario", non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di
Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 2175 dell'1 febbraio 2021).
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non lavorava per la convenuta in forza di contratti a termine: secondo l'impostazione del ricorso, infatti, il prestava Parte_1
attività lavorativa subordinato nell'ambito di un rapporto di convenzione con la Regione
AN e l' pur concretamente travalicando i limiti di tale rapporto assistenziale. CP_2
La considerazione che precede, secondo questo giudice, osta all'accoglimento della pretesa risarcitoria, perché s'è vero che la resistente ha “abusato” della forza lavoro del
Pensabene, tale condotta si pone al di fuori del perimetro di tutela dei rapporti a tempo determinato cui la giurisprudenza espressamente invocata in ricorso si riferisce.
La domanda risarcitoria, dunque, va rigettata perché, da un lato, nella fattispecie non trova applicazione la presunzione del danno subito e, dall'altro lato, il ricorrente non
8 ha fornito alcun elemento indiziario da cui poter dedurre o presumere una concreta o ragionevole probabilità di essere assunto alle dipendenze dell' CP_3
Visto il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite meritano di essere compensate per metà, con la conseguenza che la convenuta va condannata al pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo sulla base dei valori tariffari minimi visto il carattere seriale della lite, in favore dei procuratori del avendo gli stessi Parte_1
dichiarato di non aver percepito alcun compenso dal loro assistito ex art. 93 c.p.c. Tra
l' e le altre parti in causa, invece, le spese di lite meritano di essere integralmente CP_2 compensate per la peculiare posizione processuale dell' . CP_5
Per la stessa regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' rimasta soccombente. CP_3
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
• accerta che ha prestato attività di lavoro subordinata in Parte_1 favore dell Controparte_1
di dal 9 novembre 2016 all'1
[...] CP_1
dicembre 2022;
• condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore di
[...]
della somma di € € 43.361,57 a titolo di differenze Parte_1
retributive, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
• condanna l' Controparte_1
alla regolarizzazione contributiva
[...] del rapporto nei limiti della prescrizione quinquennale;
• dichiara inammissibile la domanda volta al riconoscimento dell'anzianità di servizio;
• rigetta la domanda di risarcimento del danno “da mancata stabilizzazione”;
9 condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore degli avv.ti
[...]
PP LE GR ed UG CO, nella qualità di procuratori antistari ex art. 93
c.p.c. di , delle spese di lite di quest'ultimo, che liquida in € 4.629,00 Parte_1
per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra l e le altre parti in CP_2
causa; pone definitivamente a carico dell'
[...]
le spese di c.t.u. Controparte_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso il 28/11/2025
Il Giudice del Lavoro
IO LT
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12446/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti UG CO e PP LE GR;
- parte ricorrente –
e
[...]
(p.i. Controparte_1
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Carmela CO;
P.IVA_1
- parte resistente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. PP Bernocchi;
CP_2 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 28/11/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato l'1 dicembre 2022 ha chiesto che Parte_1
l' Controparte_1
venga condannata al pagamento delle differenze retributive e del
[...] trattamento di fine rapporto maturati per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato 1 (o comunque estraneo alle convenzioni stipulate dall' ascrivibile alla categoria A del CP_3
CCNL Comparto Sanità a partire dal 9 novembre 2016, da liquidarsi in € 36.116,18 (o nel diverso importo eventualmente accertato) oltre accessori come per legge, nonché al riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini dell'attribuzione degli incrementi retributivi ed alla condanna al risarcimento del danno patito per l'illegittima reiterazione dei contratti di collaborazione, da liquidarsi in € 14.138,04 in conformità all'indennizzo previsto dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010. A sostengo delle superiori pretese il ricorrente, ex pip appartenente al bacino di cui all'art. 19 della L.R. n. 30/1997, ha dedotto che avrebbe svolto attività di lavoro subordinato in favore dell (formalmente ente CP_3
utilizzatore dei progetti) con mansioni di assistente socio-sanitario specializzato (superiori e diverse da quelle previste nelle apposite convenzioni che regolavano l'esecuzione dei progetti); ha argomentato, quindi, circa il carattere subordinato della prestazione resa
(anche in considerazione del venir meno della matrice assistenziale del rapporto) e, quindi, circa il suo diritto alla percezioni delle consequenziali differenze retributive, al risarcimento del danno da mancata stabilizzazione (cfr. paragrafo 5 del ricorso), al riconoscimento dell'anzianità di servizio ed alla regolarizzazione contributiva del rapporto (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 17 novembre 2023 l'
[...]
Controparte_1 ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
[...]
Con la memoria di costituzione depositata il 13 novembre 2023 l ha chiesto CP_2
l'accoglimento della domanda attorea soltanto previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato e comunque nei limiti dell'eccepita prescrizionale quinquennale (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Prima di entrare nel merito della causa appare indispensabile qualificare la domanda proposta dal enucleando i fatti costitutivi e l'oggetto della pretesa. Parte_1
Ora, per quanto concerne il petitum il ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_3
pagamento delle differenze retributive (compresa la quota di maggior TFR), alla regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro, al riconoscimento dell'anzianità di
2 servizio ed al risarcimento del danno da mancata stabilizzazione;
per quanto concerne la causa petendi, invece, il ha dedotto, in primo luogo, che il rapporto intercorso Parte_1
con l' non avrebbe avuto la matrice assistenziale legislativamente prevista, CP_3 assumendo, invece, i connotati di un lavoro subordinato;
in subordine, ha dedotto che, anche volendo prescindere dalla riqualificazione del rapporto, i crediti azionati in giudizio dovrebbero essere riconosciuti per lo svolgimento di mansioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle oggetto di convenzione (cfr. ricorso, con particolare riferimento alle conclusioni formulate dopo il “
P.Q.M.
”). In entrambi i casi, comunque, è evidente come il ricorrente abbia chiaramente denunciato non tanto l'astratta illegittimità della normativa in materia di ex Pip, quanto l'abuso che l' avrebbe fatto di tale strumento, impiegando lui e gli CP_3
altri colleghi come ordinari lavoratori subordinati, completamente integrati nell'organizzazione aziendale ed utilizzati per raggiungere gli scopi istituzionali
(asseritamente inattuabili con la forza lavoro ordinaria).
Chiarito quanto precede, va affrontato il merito della lite.
A sostegno della tesi per cui l' avrebbe abusato della sua prestazione, CP_3
impiegandolo oltre i limiti delle convenzioni stipulate con gli enti gestori come un normale lavoratore subordinato, il ricorrente ha dedotto sostanzialmente un elemento e, cioè, il suo inserimento, come quello degli altri ex Pip, nell'organizzazione aziendale predisposta per la realizzazione degli scopi istituzionali della convenuta.
Ora, diversamente da quanto accaduto in controversie analoghe, nel caso di specie la convenuta non ha neppure contestato l'inserimento del nella sua Parte_1
organizzazione aziendale (cfr. memoria di costituzione: “Pare rilevante precisare che, privo di rilievo pare quanto asserito da controparte circa l'utilizzo da parte dell' senza soluzione di CP_4 continuità dell'attiva prestata dall'odierno ricorrente. L'odierno ricorrente ha svolto dal 09.11.2016 ad oggi presso l'azienda resistente attività di “interesse pubblico e sociale” piano progettuale del
Dipartimento della famiglie e delle politiche sociali, quale lavoratore appartenente al personale
“Emergenza Palermo – ex PIP”.”), limitandosi a negare, da un lato, la sussistenza di una pianta organica numericamente inidonea a far fronte alle proprie esigenze (pur riconoscendo la sua inadeguatezza durante il periodo dell'emergenza Covid: “Prive di fondamento risultano le ulteriori eccezioni sollevate da controparte circa l'organizzazione interna dell' Ed invero, secondo parte ricorrente “l' non dispone in pianta organica del CP_3 CP_3
3 personale sufficiente per attendere a tutti i propri compiti con la conseguenza che il ricorso alla manodopera degli ex PIP ha rappresentato una necessità”. In tal senso di veda la relazione tecnica della dotazione organica anno 2021 (doc. n. 4 e 4.1.). In tale contesto, pare rilevante ricordare la situazione pandemica mondiale, che, ha visto le aziende ospedaliere di tutto il mondo in sofferenza a causa dell'emergenza COVID degli ultimi anni. Al fine di combattere tale emergenza tutto il personale sanitario e non solo, all'interno delle varie strutture ospedaliere ha messo a disposizione il proprio operato con un dispendio di energie maggiori (si veda doc. 5). Per ultimo và precisato il costante adeguamento negli anni, di parte resistente, del fabbisogno e della dotazione organica. (si veda in tal senso doc. n. 6).”) e, dall'altro lato, l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, evidenziando che non veniva corrisposta una retribuzione (rimanendo quest'ultima totalmente a carico della , che non si sarebbe mai Parte_2
perfezionato un accordo tra le odierne parti circa l'instaurazione di un rapporto di lavoro, che i poteri esercitati nei confronti del non sarebbe stati espressione di un Parte_1
potere datoriale, bensì strumentali all'utilizzazione del personale messole a disposizione dalla legislazione regionale (cfr. memoria di costituzione), e che l'orario osservato dal ricorrente (30 ore settimanali) sarebbe stato inferiore a quello dei dipendenti (36 ore settimanali).
Ebbene, alcune delle superiori difese dell' sono manifestamente infondate: CP_3
infatti, se l'omessa corresponsione della retribuzione corrisponde alla veste formale del rapporto (ch'è esattamente l'oggetto della doglianza attorea), l'omessa stipula di un contratto di lavoro è di per sé irrilevante (visto ch'è noto che, da un lato, un contratto possa concludersi anche per fatti concludenti e, dall'altro lato, lo svolgimento di fatto di un'attività lavorativa legittima di per sé la corrispettiva pretesa retributiva), così come l'osservanza, da parte del di un orario di lavoro (pari a 30 ore settimanali) Parte_1
diverso dai lavoratori formalmente assunti (36 ore settimanali), visto che due lavoratori subordinati possono certamente essere assunti ed impiegati con un orario diverso.
Per quanto concerne l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale della convenuta e l'assoggettamento del primo al potere datoriale della seconda, invece, vanno svolte delle considerazioni più approfondite.
E' noto che secondo la Corte di Cassazione “in tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale fattispecie, avente matrice
4 assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato - assumendo rilievo a tal fine l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione - con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c.” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 17101 dell'11 luglio 2017: cfr. più ampiamente anche la motivazione del citato provvedimento, con specifico riferimento al passaggio in cui la Suprema Corte spiega che “in caso di svolgimento di una prestazione lavorativa in tutto sovrapponibile a quella degli altri dipendenti, non può invocarsi la natura assistenziale propria del rapporto formalmente instaurato tra le parti;
in tal caso, il rapporto di fatto intercorso come subordinato resta regolato dall'art. 2126 c.c., la cui applicabilità ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato è stata affermata più volte da questa
Corte (cfr. sent. n. 12749 del 2008, n. 20009 del 2005 e più recentemente, ex plurimis, n. 1639 del
2012, n. 991 e n. 23645 del 2016, n. 3384 del 2017); ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni, con conseguente configurabilità di prestazione di fatto, a norma dell'art. 2126 c.c.”).
L'importanza del citato arresto giurisprudenziale si basa su due ordini di ragione: da un lato, il riconoscimento della possibilità di qualificare come subordinato un rapporto di lavoro formalmente assistenziale e, dall'altro lato, l'individuazione di due indici sintomatici particolarmente significativi ai fini della corretta qualificazione del rapporto, quali l'inserimento del soggetto nell'organizzazione aziendale e la sovrapponibilità delle mansioni svolte con quelle attribuite ai lavoratori dipendenti.
Ora, come già visto l'inserimento del nell'organizzazione lavorativa Parte_1 dell' non è controversa tra le parti (cfr. i rispettivi atti introduttivi), risultando CP_3
soltanto “spiegata” dalla convenuta con l'utilizzazione della risorsa in conformità alla normativa regionale.
Tuttavia, dalla lettura delle convenzioni prodotte dalla resistente (cfr. allegato n. 7 della memoria di costituzione), risalenti ad un periodo (2010) ben precedente a quello oggetto di causa (2016-2022), secondo questo giudice emerge chiaramente l'inconsistenza
5 della “giustificazione” fornita, sostanzialmente confutata, peraltro, dalla stessa convenuta nella parte in cui ha ammesso che “negli anni è mancato un intervento normativo da parte del
Legislatore, necessario per porre tutela giuridica a questo grande bacino di lavoratori”, e che sarebbe nelle più recenti intenzioni del legislatore regionale “dare finalmente stabilizzazione al bacino degli ex PIP” (cfr. memoria di costituzione).
E' sostanzialmente pacifico, dunque, che il ricorrente abbia lavorato al di fuori di qualsiasi progetto, fornendo la propria prestazione all'interno dell'organizzazione aziendale della convenuta e per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
D'altra parte, poi, neppure l'esercizio del potere organizzativo e direttivo tipico del datore di lavoro, a ben guardare, è controverso tra le parti (cfr. i rispettivi scritti difensivi): anche in questo caso, la difesa dell' è consistita esclusivamente in una giustificazione CP_3 che non può essere condivisa.
Secondo la convenuta, infatti, il potere direttivo ed organizzativo pacificamente esercitato sarebbe stato espressione non già del vincolo di subordinazione dedotto dall'avversario, ma dell'utilizzazione del per le più volte invocate finalità di Parte_1
assistenza e di inserimento lavorativo perseguite dal legislatore regionale (cfr. memoria di costituzione).
Come già evidenziato, però, mancando del tutto un progetto di inserimento e formazione, il rapporto di cui si discute non può che essere valutato nei suoi contorni oggettivi, perfettamente riconducibili ad un lavoro di tipo subordinato, caratterizzato, com'è noto, dall'inserimento del prestatore all'interno dell'organizzazione aziendale del datore (art. 2094 c.c.), mentre la finalità assistenziale certamente perseguita dal legislatore regionale, nel rapporto intercorso tra il e l' a partire dal 2016, appare Parte_1 CP_3
completamente indimostrata.
Le considerazioni che precedono conducono il Tribunale a ritenere accertato lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa subordinata dal 9 novembre 2016 all'1 dicembre 2022, periodo il quale periodo il veniva impiegato dalla Parte_1 convenuta al di fuori di qualsivoglia progetto.
A questo punto la domanda di pagamento delle differenze retributive non può che trovare parziale accoglimento. Infatti, se, da un lato, il ricorrente ha allegato di essere stato impiegato nella consegna e trasporto della documentazione medica, nel ritiro di materiale
6 medico-sanitario dalla Farmacia e dal magazzino e nel reperimento degli esami istologici e microbiologici (mansioni certamente riconducibili ai profili di ausiliario specializzato o di commesso, entrambi previsti dalla Categoria A del CCNL di categoria, cioè quella più bassa, cui appartengono i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività) e la convenuta non ha specificamente contestato lo svolgimento di tale attività (cfr. memoria), essendosi limitata ad una generica contestazione circa l'inquadramento contrattuale richiesto, va considerato che tra le differenze retributive non possono essere incluse le quote di TFR non spettanti agli omologhi lavoratori a tempo indeterminato (se non alla cessazione del rapporto, pacificamente ancora in corso al momento dell'introduzione della causa).
Per le ragioni appena esposte, l' va condannata al pagamento in favore del CP_3
della complessiva somma di € 43.361,57 a titolo di differenze retributive Parte_1 maturate tra il 9 novembre e l'1 dicembre 2022, oltre accessori nella misura legalmente dovuta per ciascun rateo (cfr. relazione di ctu depositata il 18 febbraio 2022), mentre il credito per il lavoro asseritamente svolto nel corso del procedimento non può essere riconosciuto perché oggetto di una domanda indiscutibilmente nuova (come tale inammissibile), in quanto basata su presupposti fattuali successivi al deposito del ricorso.
Accertato il carattere subordinato della prestazione resa dal in favore Parte_1
dell' poi, quest'ultima va contestualmente condannata al pagamento della CP_3
contribuzione previdenziale ed assistenziale maturata nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita dall' (cfr., per l'affermazione di tale regola in una caso analogo, CP_2
Cass., sez. lav., ordinanza n. 3314 del 5 febbraio 2019: “in tema di pubblico impiego privatizzato, qualora si accerti che la prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico non economico, in forza di un contratto formalmente qualificato di collaborazione autonoma ex art. 7 del
d.lgs. n. 165 del 2001, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, sulla base di indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dallo stesso art. 7, sussiste a carico dell'ente l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, che trova fondamento nell'art. 2126 c.c. ”).
7 La domanda volta al riconoscimento dell'anzianità di servizio, invece, secondo questo giudice va dichiarata inammissibile per carenza d'interesse: la pronuncia giurisprudenziale richiamata dal nell'atto introduttivo, infatti, non si attaglia al Parte_1 caso di specie, perché resa nell'ipotesi in cui, dopo un periodo di precariato, risulti instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al quale andrebbe valorizzata l'anzianità preruolo (tutte circostanze evidentemente estranee al caso di specie).
Da ultimo, per quanto concerne la domanda risarcitoria “da mancata stabilizzazione” (cfr. ricorso) va osservato quanto segue.
E' noto che “nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010; poiché il danno presunto, qualificabile come
"danno comunitario", non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di
Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 2175 dell'1 febbraio 2021).
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non lavorava per la convenuta in forza di contratti a termine: secondo l'impostazione del ricorso, infatti, il prestava Parte_1
attività lavorativa subordinato nell'ambito di un rapporto di convenzione con la Regione
AN e l' pur concretamente travalicando i limiti di tale rapporto assistenziale. CP_2
La considerazione che precede, secondo questo giudice, osta all'accoglimento della pretesa risarcitoria, perché s'è vero che la resistente ha “abusato” della forza lavoro del
Pensabene, tale condotta si pone al di fuori del perimetro di tutela dei rapporti a tempo determinato cui la giurisprudenza espressamente invocata in ricorso si riferisce.
La domanda risarcitoria, dunque, va rigettata perché, da un lato, nella fattispecie non trova applicazione la presunzione del danno subito e, dall'altro lato, il ricorrente non
8 ha fornito alcun elemento indiziario da cui poter dedurre o presumere una concreta o ragionevole probabilità di essere assunto alle dipendenze dell' CP_3
Visto il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite meritano di essere compensate per metà, con la conseguenza che la convenuta va condannata al pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo sulla base dei valori tariffari minimi visto il carattere seriale della lite, in favore dei procuratori del avendo gli stessi Parte_1
dichiarato di non aver percepito alcun compenso dal loro assistito ex art. 93 c.p.c. Tra
l' e le altre parti in causa, invece, le spese di lite meritano di essere integralmente CP_2 compensate per la peculiare posizione processuale dell' . CP_5
Per la stessa regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' rimasta soccombente. CP_3
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
• accerta che ha prestato attività di lavoro subordinata in Parte_1 favore dell Controparte_1
di dal 9 novembre 2016 all'1
[...] CP_1
dicembre 2022;
• condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore di
[...]
della somma di € € 43.361,57 a titolo di differenze Parte_1
retributive, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
• condanna l' Controparte_1
alla regolarizzazione contributiva
[...] del rapporto nei limiti della prescrizione quinquennale;
• dichiara inammissibile la domanda volta al riconoscimento dell'anzianità di servizio;
• rigetta la domanda di risarcimento del danno “da mancata stabilizzazione”;
9 condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore degli avv.ti
[...]
PP LE GR ed UG CO, nella qualità di procuratori antistari ex art. 93
c.p.c. di , delle spese di lite di quest'ultimo, che liquida in € 4.629,00 Parte_1
per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra l e le altre parti in CP_2
causa; pone definitivamente a carico dell'
[...]
le spese di c.t.u. Controparte_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso il 28/11/2025
Il Giudice del Lavoro
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