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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/09/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: contratto bancario nella causa iscritta al n. 216 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, C.F. ; Parte_1 C.F._1 Pt_2
, C.F. , elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Cagliari, nella via Pessina 36, presso lo studio dell'avv. Daniele Condemi che li rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di appello;
APPELLANTI
CONTRO
(P. Iva ), con sede legale in Milano, Controparte_1 P.IVA_1 soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 01/10/2014 con numero 35239.3, e per essa, quale procuratore, (P. Iva ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (Mi), elettivamente domiciliata in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La
Spezia (SP) e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea
Ornati in forza di procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
APPELLATI
1 All'udienza del 22 novembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti (come da atto di appello):
“In riforma della impugnata decisione dichiarare che l'omessa notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo per cui
è causa è avvenuta per fatto non imputabile agli opponenti restituendoli in termini.
Ritenere correttamente instaurato il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per cui è causa per i motivi in espositiva.
Nel merito.
In ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto perché inefficace, invalido, ingiusto ed illegittimo.
Nel merito rigettare ogni avversa pretesa infondata in fatto e diritto.
In via subordinata determinare la minor somma dovuta rispetto a quanto ingiunto.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via pregiudiziale,
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per le ragioni di cui in narrativa;
In via principale, nel merito, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza 20/2022 del 20/01/2022, pubblicata in pari data, resa dal Tribunale di Oristano a conclusione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 731/2019 R.G
Nella denegata ipotesi di declaratoria di tempestività della notifica dell'opposizione svolta in primo grado e successiva analisi dei motivi di opposizione, si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per le causali tutte esposte in narrativa;
- nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in
2 narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 190/2019, R.G.
n. 1554/2018, del 02/05/2019 emesso dal Tribunale di Oristano;
- in via ulteriormente gradata, condannare, in ogni caso, il Sig. Parte_1
e al pagamento in favore della società della Parte_2 Controparte_1 diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”
IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 190/2019 del 2.05.2019 con cui il Tribunale di Oristano aveva loro ingiunto di pagare alla società in qualità di Controparte_1 cessionaria del credito, entro 40 giorni dalla sua notifica, la somma di euro
36.318,40 oltre interessi e spese.
A sostegno dell'opposizione, dopo avere eccepito che la parte opposta era carente di legittimazione attiva per mancanza di una valida cessione del credito, comunque mai notificata ai debitori, hanno asserito che il contratto di finanziamento finalizzato, costituente titolo azionato in via monitoria, era affetto da nullità sia per l'addebito di interessi ultra legali e anatocistici e di spese non convenute sia in quanto collegato ad un contratto di vendita ed installazione da parte della società Teknosol Italia s.r.l., società nota per aver perpetrato numerose truffe, di un impianto fotovoltaico non funzionante o, comunque, carente delle qualità pubblicizzate o promesse.
Non costituitasi parte opposta, istruita con produzioni documentali, con sentenza n. 20/2022 pubblicata il 20 gennaio 2022 il Tribunale di
Oristano ha dichiarato l'opposizione inammissibile, confermando il decreto ingiuntivo n. 190/2019 del 2.05.2019 che, per l'effetto, ai sensi dell'art. 654
c.p.c. ha dichiarato definitivamente esecutivo, nulla disponendo sulle spese stante la contumacia della controparte.
Il giudice di prime cure ha ritenuto l'opposizione inammissibile, non avendo gli opponenti dato la prova di aver notificato alla parte opposta l'atto di citazione in opposizione nel termine di 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo n. 190/2019 del 2.05.2019.
3 Premesso che la notifica doveva ritenersi inesistente, e pertanto il giudice non poteva concedere alcun termine per la sua rinnovazione, ogniqualvolta il procedimento notificatorio non era portato a completamento o non era proprio iniziato, il Tribunale ha ritenuto che gli opponenti non avessero prodotto documenti idonei a comprovare l'esecuzione della notifica dell'atto di citazione alla creditrice opposta.
Si legge nella motivazione della sentenza: “Con specifico riguardo a tale ultima categoria di documenti, le produzioni, latu sensu, rilevanti in materia di notifica sono rappresentate: a) dalla copia fotostatica di una pec, recante la data del 30.05.2019, inviata agli indirizzi di posta elettronica certificata “ e , avente Email_1 Email_2 oggetto “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” (v. doc. allegati alla nota del 19.10.2020) e dalla copia fotostatica del relativo messaggio di accettazione e inoltro da parte del sistema in pari data (v. doc. allegati alla nota del 22.12.2020); b) dalla copia fotostatica di una missiva, priva di data, con destinatario l'UNEP di Oristano, avente il seguente testo: “Oggetto
Allego opposizione ed €20, prime spese con Parte_3 preghiera di notiziare la ricezione per l'iscrizione” (v. doc. allegati alla nota del 19.10.2020); c) dalla copia fotostatica di un'istanza di accesso al fascicolo telematico (del presente processo) a firma degli avvocati Andrea
Ornati e Raffaele Zurlo recante la data del 22.08.2019 (v. doc. allegati alla nota del 19.10.2020). Quanto ai primi due documenti, giova rilevare che, sebbene reiteratamente sollecitata, parte opponente non ha prodotto copia della pec, in formato xml, relativa all'esecuzione della notifica ai sensi della
L. n. 53/1994.”
Premesso che la prova deve riguardare tanto l'attività di trasmissione quanto quella di consegna, il giudice di prime cure ha evidenziato che “…la difesa degli opponenti avrebbe dovuto produrre copia non solo dei messaggi di invio (dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata) e di accettazione della pec da parte del sistema informatico deputato alla gestione del servizio ma, altresì, di quelli di consegna e accettazione da parte dei destinatari della notifica.
4 Difettando tale prova, non è certo se il procedimento notificatorio, avviato ai sensi della L n. 53/1994, si sia perfezionato;
e, anzi, la circostanza che gli indirizzi pec degli avvocati Andrea Ornati e Raffaele Zurlo indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo siano, rispettivamente,
“ e “ lascia ipotizzare che, Email_3 Email_4 nel caso di specie, la notifica non sia andata a buon fine, atteso che, sulla scorta della documentazione prodotta in atti, risulta che la pec sia stata inviata agli indirizzi di posta elettronica “ e Email_1
“ , che sono, entrambi, graficamente errati, sicché è Email_2 ragionevole supporre che il sistema informatico, accettata la pec per
l'inoltro, abbia restituito al mittente un messaggio di errore.
Del resto, mal si comprende per quale motivo, laddove la notifica effettuata ai sensi della L. n. 53/1994 fosse realmente andata a buon fine, la difesa degli opponenti avrebbe avuto esigenza di tentarne l'esecuzione anche
a mezzo d'ufficiale giudiziario, inviando – come sostenuto in una delle numerose memorie non autorizzate prodotte nel corso del processo – l'atto di citazione in busta chiusa all' di Oristano con, all'interno, euro 20,00 Pt_4 per le spese correlate all'incombente.
Tralasciando la singolarità di una siffatta iniziativa, per quanto noto non prevista da alcuna norma di legge, dell'effettivo invio all' di Pt_4
Oristano dell'atto di citazione a mezzo del servizio postale la difesa degli opponenti non ha fornito la prova;
al riguardo, non può riconoscersi valenza dimostrativa alla copia della lettera, priva di data, con destinatario l' Pt_4 di Oristano, che reca il seguente testo: “Oggetto Addari Parte_3
Allego opposizione ed €20, prime spese con preghiera di notiziare la
[...] ricezione per l'iscrizione”, trattandosi di documento, formato unilateralmente, che il procuratore degli opponenti non ha neppure provato di avere spedito.
Infine, non dimostra il raggiungimento dello scopo la circostanza che in data 22.08.2019 gli avvocati Andrea Ornati e Raffaele Zurlo abbiano formulato istanza di accesso al fascicolo telematico del presente processo, trattandosi di iniziativa di cui non sono note le finalità e che, in ogni caso, non costituisce modalità di conoscenza legale – o, per usare le parole della
5 Suprema Corte, uno degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento – degli atti processuali.”
Con atto di citazione notificato il 20 maggio 2022 e Parte_1
hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza, Parte_2 rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituitasi in giudizio la società all'udienza del 22 Controparte_1 novembre 2024 la causa è stata trattenuta a decisione con la concessione dei termini per il deposito di atti difensivi finali.
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza laddove il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 190/2019 da essi proposta per omessa notifica della stessa.
Essi deducono di aver attivato il procedimento notificatorio prima
“cercandolo a mezzo PEC, poi attivandosi con il metodo “tradizionale” consegna del plico a mezzo posta agli ufficiali giudiziari”.
Risultava provata la spedizione del plico, contenente la richiesta di notifica dell'opposizione, un fondo spese e la preghiera di notiziare, ai fini della tempestiva iscrizione a ruolo dell'avvenuta notifica, all' di Pt_4
Oristano nonché la sua ricezione da parte dell' che tuttavia non aveva Pt_4 notificato l'opposizione, fatto non addebitabile certo ad essi opponenti.
Ingiustamente il Tribunale aveva contestato che dentro il plico potesse esserci qualunque documento. L'avvenuta consegna del plico all'UNEP liberava essi notificanti da ogni responsabilità anche alla luce della sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n.24822/2015.
Ad avviso degli appellanti, pertanto, la sentenza viola l'art. 137 c.c. e
149 c.c.
Viola altresì l'art. 153 c.p.c. in quanto, essendo incorsi in decadenza per causa ad essi non imputabile, in quanto la mancata notifica era imputabile all' che non vi aveva provveduto sebbene richiesto, essi opponenti Pt_4 potevano richiedere di essere rimessi in termini, istanza ingiustamente non accolta dal Tribunale, seppure formulata più volte nel corso del giudizio e reiterata anche nell'atto di appello.
6 Con riguardo alla notifica PEC, gli appellanti censurano la sentenza laddove aveva ritenuto inesistente la notifica effettuata per un errore nell'indirizzo del destinatario mentre secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità doveva ritenersi nulla, talché il giudice avrebbe dovuto loro fissare un termine per rinnovarla, rinnovazione che avrebbe impedito ogni decadenza.
D'altronde, il fatto che la controparte avesse chiesto la visibilità del fascicolo faceva supporre che la notifica fosse avvenuta, essendo essa comunque venuta a conoscenza dell'opposizione.
La formulazione del primo motivo di appello, così come appena esposto, impone il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., avendo e Parte_1 Parte_2 censurato specificamente la decisione del Tribunale di ritenere
[...] inesistente la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo alla controparte e, conseguentemente, tardiva l'opposizione.
Non pare fuor d'opera richiamare, peraltro, la sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 927/2022: “Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di appello - che a norma dell'art. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza i fini della decisione appellata - non possono concernere anche il merito della domanda, che non ha neppure formato oggetto della pronuncia, in quanto, in tale evenienza, l'impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente alla inammissibilità dell'opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga ammissibile l'opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.”
Il decreto ingiuntivo è stato notificato a il Parte_2
28.5.2019 e ad il 5.6.2019. Parte_1
7 Gli odierni appellanti hanno notificato l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo via pec e con la via ordinaria, inviando il plico da notificare all'ufficiale giudiziario di Oristano.
Con riguardo alla notifica via pec, effettuata il 30.5.2019, come evidenziato dal Tribunale, vi è un errore negli indirizzi PEC dei difensori presso i quali essa è stata effettuata e la notifica non deve essersi perfezionata con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, infatti non depositata dagli odierni appellanti.
Con riguardo alla notifica in via ordinaria, gli appellanti hanno depositato il 20.1.2020 una copia fotostatica di una missiva, priva di data, con destinatario l' di Oristano, avente il seguente testo: “Oggetto Addari Pt_4
Ignazio + 1 Allego opposizione ed €20, prime spese con preghiera Parte_3 di notiziare la ricezione per l'iscrizione.” e la copia fotostatica di un avviso di ricevimento, con destinatario il Tribunale di Oristano, recante le date di spedizione e di consegna, rispettivamente del 27.5.2019 e del 29.5.2019.
Dall'avviso di ricevimento risulta che la raccomandata è stata inviata al
Tribunale di Oristano piazza Aldo Moro n. 3 e non all' via Diego Pt_4
Contini 9, indirizzo indicato nella suddetta missiva. È pacifico che l' Pt_4 non ha provveduto alla notifica.
Solo con nota del 19 ottobre 2020 gli appellanti hanno chiesto di essere autorizzati a rinnovare la notifica dell'atto di citazione, asserendo che l'ufficiale giudiziario, pur in tal senso sollecitato, non avesse restituito l'atto di opposizione notificato.
Ad avviso della Corte, deve essere confermata la statuizione di inammissibilità dell'opposizione non essendo essa stata notificata nei termini di cui all'art. 641 c.c.
Anche a voler ritenere che:
- la notifica via PEC sia nulla e non inesistente, considerato che l'art.
3- bis
L. 53/1994 individua il momento di perfezionamento della notifica per il mittente in quello della generazione della ricevuta di accettazione ai sensi dell'art. 6, co. 1, d.p.r. 68/2005 e che la ricezione del dato telematico da parte del gestore di posta elettronica del mittente comporta di regola l'avvio altresì
8 del flusso telematico verso il destinatario (art. 5 del medesimo d.p.r.), richiamandosi al riguardo Cass., n. 15345/2023;
- gli odierni appellanti abbiano effettivamente attivato il procedimento notificatorio in via ordinaria;
ad avviso della Corte, correttamente - contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti - il Tribunale non ha concesso loro un nuovo termine per procedere alla rinotifica dell'atto di opposizione, richiesto non alla prima udienza in data
20.1.2020 ma, si ripete, soltanto il 19.10.2020, oltre un anno dopo il termine entro cui l'opposizione avrebbe dovuto essere notificata.
Premesso che anche per la notifica dell'opposizione ex art. 645, parimenti prevista a pena di decadenza, valgono i principi affermati in tema di impugnazione (così Cass., n. 31091/2023), è fermo principio della giurisprudenza di legittimità che affinché il notificante “possa conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve, una volta appreso dell'esito negativo della notifica, riattivare il processo notificatorio entro il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c (Cass., Sez. Un.,
n. 14594/2016)” (così Cass., n. 24329/2024)
Si richiama ancora Cass., n. 31091/2023, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo la quale la non imputabilità del mancato esito della notifica “non sollevava l'opponente dall'onere di riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento (Cass. s.u. 14594/2016; Cass. 19059/2017; Cass.
11485/2018; Cass. 7246/2017). Nessuna deroga poteva discendere dall'unitarietà del procedimento per decreto ingiuntivo: l'opposizione costituisce una fase del procedimento la cui proposizione è subordinata al rispetto di un termine di decadenza e richiede la notificazione dell'opposizione, in mancanza della quale, in quanto non materialmente perfezionata, il decreto passa in giudicato;
lo stesso principio di scissione degli effetti della notifica vale ad escludere ogni decadenza allorquando la parte abbia provveduto nei termini alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o postale ma sempre che la notifica si sia finalmente perfezionata con la consegna dell'atto in una delle forme previste dal codice di rito (Cass.
s.u. 13394/2022; Cass. 14916/2016).”
9 Tali principi sono stati altresì recentemente ribaditi dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 28452/2024:
“La notificazione eseguita a mezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art.
3-bis della l. n. 53 del 1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n.
149 del 2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui
è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria.”
L'inerzia degli appellanti che non hanno diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento, senza neppure allegare una qualche circostanza a sua giustificazione, ha condotto allo spirare del termine di decadenziale di cui all'art. 641 c.p.c. con conseguente inammissibilità dell'opposizione.
Nessun valore può essere riconosciuta alla copia fotostatica dell'istanza di accesso al fascicolo telematico a firma dei difensori della società opposta, in quanto l'eventuale conoscenza aliunde dell'opposizione sarebbe assolutamente irrilevante, dovendosi esclusivamente avere riguardo, ai fini della corretta instaurazione del giudizio, alla sua formale notifica alla controparte.
Le spese seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate secondo lo scaglione individuato sulla base del valore della domanda (euro 26.001,00- euro 52.000,00), applicando i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva ed il valore minimo per la fase decisionale, in relazione all'attività difensionale spiegata, nulla riconoscendosi per la fase di trattazione in quanto non tenutasi.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello;
10 2. Condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della società appellata che liquida in euro 5.211,00 oltre spese generali, IVA
e CPA;
3. Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 23 luglio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
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