TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/06/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 18.06.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2230/2024 R.G., promossa
DA
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PASSANANTE MARIA LAURA
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, , rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. SOTGIA STEFANIA
in persona del legale rappresentante pro tempore, , rappresentato CP_2 P.IVA_2
e difeso dall'avv. DI VINCENZO GIOVANNI
, in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro-tempore, , rappresentata e difesa dall'avv. PISCOPO SEBASTIANO P.IVA_3
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
29920249009486076/000 notificata in data 28 agosto 2024 limitatamente ad alcune cartelle di pagamento e ad alcuni avvisi di addebito, eccependo l'inesistenza e nullità “per mancata notifica degli atti (cartelle di pagamento) a questa presupposti” nonché l'intervenuta prescrizione delle somme pretese in pagamento ex art. 3, comma 9, della l. n. 335/1995 e dell'art. 28 della L. n. 689/1981; ha convenuto in giudizio l l' e l' CP_1 CP_2 Controparte_4
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “-1.) Ritenere e dichiarare la
[...] nullità della intimazione di pagamento e delle relative cartelle di pagamento ad essa presupposte per non essere queste ultime mai notificate;
1 2.) Ritenere e dichiarare comunque la prescrizione del credito dei resistenti per il decorso di cinque anni e comunque la decadenza dall'azione esecutiva da parte dell' Controparte_5
3.) Ritenere e dichiarare inesistente il credito dei convenuti ed il diritto di Controparte_4
a procedere esecutivamente relativamente alle contribuzioni portate dalla cartelle di pagamento
[...] sopra trascritte;
4.) Ritenere e dichiarare la prescrizione delle sanzioni ex art.20 del Decreto Legislativo n.472/1997 e degli interessi;
5.) Al definitivo condannare ognuno dei resistenti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro- tempore alle spese e compensi professionali del presente giudizio in virtù del principio della soccombenza con distrazione in favore del procuratore antistatari”.
2. L' e l' , con memorie depositate rispettivamente in data 8.1.2025 e CP_1 CP_2
7.1.2025, hanno contestato in fatto ed in diritto l'opposizione di cui hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese.
3. L' , ritualmente evocata in giudizio, si è costituita Controparte_4 tardivamente in data 6.6.2025.
4. La causa, rilevata d'ufficio l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in relazione ai crediti vantati dagli enti indicati nell'intimazione per omesso versamento dei contributi dovuti dal ricorrente quale datore di lavoro, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
6. Va preliminarmente revoca la dichiarazione di contumacia dell' Controparte_4
stante la tardiva costituzione di quest'ultima in data 6.6.3025.
[...]
7. In punto di competenza si osserva quanto segue.
È noto che la competenza a decidere l'opposizione all'esecuzione, proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, nelle materie indicate dall'art. 442 c.p.c., è determinata in base alle regole dettate dal successivo art. 444 per effetto del rinvio operato dall'art. 618-bis, comma 1, alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro.
L'art. 444 c.p.c. - per quanto di interesse nella presente fattispecie - individua due criteri di collegamento: il primo comma stabilisce che “le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore”; il terzo comma prevede che “per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per
l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”.
È stato affermato che “al criterio di collegamento della residenza - che in base all'art. 444 c.p.c., comma 1, vale come canone generale - vanno ricondotte tutte le controversie previdenziali siano esse relative a diritti o ad obblighi (ma non di datori di lavoro); mentre al diverso criterio delle sede dell'ufficio dell'ente
2 previsto nel comma 3 che vale come regola speciale - vanno riportate tutte le controversie specificamente riferite agli obblighi dei datori di lavoro” (v. Cass. 10055/2020, nonché Cass. 550/1987 e Cass.
Civ. n. 17387/2016).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche va, pertanto, dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Marsala a decidere l'opposizione con riferimento ai crediti vantati dall' e dall' per omesso versamento dei contributi dovuti dal ricorrente CP_1 CP_2 quale datore di lavoro: per tali crediti è competente per territorio il Tribunale di Trapani ovvero il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente legittimato, per legge o statuto, a ricevere i contributi ed a pretendere il pagamento o a restituirne l'eccedenza.
Pertanto, vertendosi in materia di cause scindibili che hanno ad oggetto pretese creditorie riferibili a differenti contributi - a nulla rilevando che siano incluse in un'unica intimazione di pagamento - deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Marsala in favore del Tribunale di Trapani a conoscere delle eccezioni attoree di tutti i crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito: n.
29920060010894861000 (cartella n. 1, ricorso), n. 29920090023455769000 (cartella n. 4, ricorso), n. 29920110005879341000 (cartella n. 5, ricorso), n. 29920160022550411000
(cartella n. 6, ricorso), n. 29920170008026218000 (cartella n. 7, ricorso), n.
29920180005042416000 (cartella n. 8, ricorso), n. 59920120002304471000 (avviso di addebito n. 10, ricorso), n. 59920130000027065000 (avviso di addebito n. 12, ricorso), n.
59920130001852903000 (avviso di addebito n. 14, ricorso), n. 59920130002638749000
(avviso di addebito n. 15, ricorso), n. 59920140002155637000 (avviso di addebito n. 18, ricorso), n. 59920150000021973000 (avviso di addebito n. 19, ricorso), n.
59920150002013890000 (avviso di addebito n. 20, ricorso), n. 59920160000001841000
(avviso di addebito n. 21, ricorso), n. 59920160001091153000 (avviso di addebito n. 23, ricorso), n. 59920170002019015000 (avviso di addebito n. 26, ricorso), n.
59920180000109359000 (avviso di addebito n. 27, ricorso), n. 59920180001827435000
(avviso di addebito n. 29, ricorso), n. 59920180002084300000 (avviso di addebito n. 30, ricorso), n. 59920180002646138000 (avviso di addebito n. 32, ricorso), n.
59920190000100547000 (avviso di addebito n. 33, ricorso), n. 59920190000328906000
(avviso di addebito n. 34, ricorso) e n. 59920190000392988000 (avviso di addebito n. 35, ricorso).
8. Alla luce delle superiori considerazioni, l'oggetto del contendere va quindi circoscritto all'accertamento della legittimità della minacciata esecuzione limitatamente alle restanti pretese conoscibili dal Tribunale di Marsala e risultanti dalla cartella n.
29920080021353380000 (cartella di pagamento n. 2, ricorso), dalla cartella n.
3 29920090017097102000 (cartella di pagamento n. 3, ricorso) nonché dagli avvisi di addebito n. 59920120000588524000 (avviso di addebito n. 9, ricorso), n.
59920120002411526000 (avviso di addebito n. 11, ricorso), n. 59920130000381980000
(avviso di addebito n. 13, ricorso), n. 59920130002737009000 (avviso di addebito n. 16, ricorso), n. 59920130002760255000 (avviso di addebito n. 17, ricorso), n.
59920160000117683000 (avviso di addebito n. 22, ricorso), n. 59920160001589717000
(avviso di addebito n. 24, ricorso), n. 59920170000784640000 (avviso di addebito n. 25, ricorso), n. 59920180000433849000 (avviso di addebito n. 28, ricorso), n.
59920180002303250000 (avviso di addebito n. 31), n. 59920190000847779000 (avviso di addebito n. 36, ricorso).
9. L'eccezione riguardante l'inesistenza e nullità dell'atto di intimazione per mancata notifica degli atti presupposti è inammissibile.
È stato, infatti, precisato che “l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento poste a base di una successiva intimazione di pagamento dell'agente della riscossione non determina affatto l'inesistenza del diritto di procedere alla riscossione stessa e, tanto meno, del relativo credito, fatti estintivi deducibili con
l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ma, al più, una mera irregolarità della procedura di riscossione, deducibile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.” (cfr.
Cass. Civ. n. 28521/2023).
Orbene, l'art. 617 c.p.c. prevede che simile opposizione si propone entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto tacciato di illegittimità. Nel caso di specie, la proposizione dell'opposizione in data 28.10.2024 risulta effettuata oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c. ovvero oltre il termine di giorni venti decorrenti, per espressa allegazione attorea, dal 28.8.2024 ovvero dalla data di avvenuta notifica dell'avviso di intimazione impugnato.
10. In relazione alle censure attoree riguardanti la cartella n. 29920080021353380000
(cartella di pagamento n. 2, ricorso) e la cartella n. 29920090017097102000 (cartella di pagamento n. 3, ricorso) in punto di prescrizione deve ritersi sussistente la legittimazione a contraddire in capo al solo ente impositore, avendo l'azione ad oggetto l'accertamento della prescrizione e dunque il merito della pretesa, rispetto al quale l'agente della riscossione risulta estraneo.
Nella specie, il ricorrente ha mancato di convenire l' , dispiegando Controparte_4 le proprie domande esclusivamente nei confronti dell'Agente della riscossione nonché dell' e dell' . Ne discende la constatata carenza di legittimazione a contraddire CP_1 CP_2 dei convenuti e il rigetto in parte qua delle domande attoree.
4 11. Le doglianze attoree, in ordine all'eccepita prescrizione, sono fondate con riferimento alle cartelle di pagamento indicate ai nn. 9, 11, 13, 16, 17, 22 e 24 in seno al ricorso introduttivo e ciò per le seguenti assorbenti considerazioni.
I resistenti, inveri, come era loro onore, non hanno dimostrato di avere compiuto tempestivi atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione degli avvisi di addebito nn. 9, 17, 22 e 24 o della presunta notificazione delle cartelle n. 11, 13 e
16. L' invero, non ha depositato l'intimazione di Controparte_4 pagamento n. 29920159004366389000 e l'intimazione n. 29920179007467505000 di talché non è dato sapere se ivi fossero incorporati anche le pretese contributive di cui è causa.
L'intimazione di pagamento n. 29920239002991865/000 è giunta a conoscenza del ricorrente solo in data 23.6.2023 allorquando il termine di prescrizione, anche in considerazione delle proroghe disposte dalla normativa emergenziale di cui all'art. 68 del
D.L. n. 18/2020, era già maturata.
Viceversa, la domanda attorea va respinta con riferimento agli avvisi di addebito indicati ai nn. 25, 28, 31 e 36 atteso che i relativi termini prescrizionali quinquennali – decorrenti rispettivamente dal 25.7.2018, 23.7.2018, 10.1.2029 e 14.6.2018 – non erano ancora decorsi alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29920239002991865/000 del
23.6.2023. Tale ultimo documento è utilizzabile essendo noto che l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata in qualsiasi stato e grado del processo purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore (Cass. civ. n. 14755/2018).
12. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
La dichiarazione di incompetenza in rito e la reciproca soccombenza nel merito suggeriscono l'opportunità, anche in ragione della difficoltà di accertamento dei fatti controversi, di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2230/2024:
5 1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Marsala in favore del Tribunale di Trapani, competente a conoscere della prescrizione di tutti i crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito: n. 29920060010894861000 (cartella n. 1, ricorso),
n. 29920090023455769000 (cartella n. 4, ricorso), n. 29920110005879341000 (cartella n. 5, ricorso), n. 29920160022550411000 (cartella n. 6, ricorso), n. 29920170008026218000
(cartella n. 7, ricorso), n. 29920180005042416000 (cartella n. 8, ricorso), n.
59920120002304471000 (avviso di addebito n. 10, ricorso), n. 59920130000027065000
(avviso di addebito n. 12, ricorso), n. 59920130001852903000 (avviso di addebito n. 14, ricorso), n. 59920130002638749000 (avviso di addebito n. 15, ricorso), n.
59920140002155637000 (avviso di addebito n. 18, ricorso), n. 59920150000021973000
(avviso di addebito n. 19, ricorso), n. 59920150002013890000 (avviso di addebito n. 20, ricorso), n. 59920160000001841000 (avviso di addebito n. 21, ricorso), n.
59920160001091153000 (avviso di addebito n. 23, ricorso), n. 59920170002019015000
(avviso di addebito n. 26, ricorso), n. 59920180000109359000 (avviso di addebito n. 27, ricorso), n. 59920180001827435000 (avviso di addebito n. 29, ricorso), n.
59920180002084300000 (avviso di addebito n. 30, ricorso), n. 59920180002646138000
(avviso di addebito n. 32, ricorso), n. 59920190000100547000 (avviso di addebito n. 33, ricorso), n. 59920190000328906000 (avviso di addebito n. 34, ricorso) e n.
59920190000392988000 (avviso di addebito n. 35, ricorso).
2) fissa, per l'effetto, il termine di giorni 60 per la riassunzione del giudizio davanti al giudice territorialmente competente;
3) rigetta, per le ragioni indicate in parte motiva, le censure attoree riguardanti cartella n.
29920080021353380000 (cartella di pagamento n. 2, ricorso) e la cartella n.
29920090017097102000 (cartella di pagamento n. 3, ricorso);
4) dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali portati dagli avvisi di addebito n. 59920120000588524000 (avviso di addebito n. 9, ricorso), n.
59920120002411526000 (avviso di addebito n. 11, ricorso), n. 59920130000381980000
(avviso di addebito n. 13, ricorso), n. 59920130002737009000 (avviso di addebito n. 16, ricorso), n. 59920130002760255000 (avviso di addebito n. 17, ricorso), n.
59920160000117683000 (avviso di addebito n. 22, ricorso), n. 59920160001589717000
(avviso di addebito n. 24, ricorso);
5) rigetta, per le ragioni indicate in parte motiva, le censure attoree riguardanti le n.
59920170000784640000 (avviso di addebito n. 25, ricorso), n. 59920180000433849000
(avviso di addebito n. 28, ricorso), n. 59920180002303250000 (avviso di addebito n. 31), n.
59920190000847779000 (avviso di addebito n. 36, ricorso).
6 6) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
7