Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 7.11.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 397 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'Avv. Francesco Pitaro Parte_1
appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Silvana Morcavallo Controparte_1
appellata
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Differenze retributive. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 28.5.21 esponeva: a) di aver lavorato alle dipendenze di Parte_1 [...] dal 27.5.10 19.5.17 in forza di con tratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
b) che le CP_1 sue mansioni venivano svolte per almeno 22 giornate al mese dalle 7,00 alle 18,00 e consistevano nel ritiro di corrispondenza e plichi presso la sede Sda di Marcellinara e successiva distribuzione in
Catanzaro Lido;
c) che, tuttavia, il datore di lavoro aveva corrisposto una retribuzione insufficiente rispetto a quanto dovuto perché calcolata su un numero di giorni di lavoro mensili inferiori rispetto ai 22 effettivamente lavorati;
d) che, inoltre, l'azienda non gli aveva corrisposto il Tfr;
e) che, come da conteggi in atti, gli spettava la complessiva somma netta di euro 65.089,00, di cui euro 56.289,58,
a titolo di differenze retributive, ed euro 8.799,42, a titolo di Tfr.
3) Nella resistenza di il tribunale di Cosenza ha respinto il ricorso perché: a) il Controparte_1 ricorrente non aveva allegato le somme effettivamente percepite nel corso del rapporto di lavoro e che comunque nei conteggi allegati al ricorso si indicavano come percepite somme inferiori a quelle risultanti dalle buste paga sottoscritte per quietanza e che il datore di lavoro aveva effettivamente corrisposto come da bonifici di pagamento in favore del ricorrente;
b) era inoltre inammissibile l'istanza di prova orale e di acquisizione di documenti volta a dimostrare l'effettivo svolgimento di 22 giornate di lavoro mensili, così come era generica l'allegazione attorea di aver lavorato per un tale numero di giorni senza più precise indicazioni;
c) che, ancora, l'azienda aveva provato il minor numero di giorni lavorativi attraverso la produzione dei fogli presenza sottoscritti dal ricorrente e delle fatture che il datore di lavoro aveva emesso nei confronti della società appaltante CP_2 nonché attraverso le buste paga che riportavano analiticamente i giorni di lavoro effettuati in ciascun mese;
e) che, infine, era infondata anche la domanda riferita al Tfr perché dalle buste paga emergeva che esso ammontava ad euro 8.515,61 al lordo delle ritenute di legge e la società aveva documentato il pagamento della somma di euro 5.410,00 con due assegni, nonché con altri bonifici non contestati dal ricorrente.
4) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: a) violazione dell'art. Parte_1
2697 c.c., non avendo il tribunale consentito lo svolgimento della prova orale volta a dimostrare un numero di giornate lavorative mensili pari a 22, dunque superiori a quelle riportate nelle buste paga in atti. Ciò il tribunale aveva fatto sulla base di un eccessivo formalismo, non tenendo conto che i capitoli di prova, per come dedotti, era sufficientemente specifici nel senso di provare le maggiori giornate di lavoro svolte. Né si comprendeva l'affermazione del tribunale, secondo cui avrebbero dovuto essere indicati i giorni della settimana lavorati, essendo evidente che la settimana lavorativa andava dal lunedì al venerdì. Era poi evidente dal ricorso che la domanda era volta ad ottenere le differenze retributive per le maggiori giornate di lavoro svolte e che il ricorrente aveva ammesso di aver percepito la retribuzione nel corso del rapporto di lavoro, sia pure in misura inferiore a quella contrattualmente dovuta. Il fatto che le buste paga fossero state sottoscritte per quietanza dimostrava solo che il lavoratore aveva percepito le somme che nelle buste paga erano indicate, non certo una ammissione circa la correttezza dei pagamenti rispetto al maggior numero di giornate di lavoro svolte.
E nei prospetti paga in atti risultava sempre un numero di giorni lavorati mensili da 7 a 11, mentre il ricorrente aveva sempre sostenuto di averne svolto 22 al mese. Circostanza questa che il giudice di primo grado aveva impedito di provare, così come aveva erroneamente impedito lo svolgimento di una perizia contabile volta a determinare il dovuto. Il tribunale, ancora, aveva errato nel ritenere il corretto pagamento del Tfr sulla base dei due assegni in atti, che non dimostravano in alcun modo il relativo incasso da parte del lavoratore. Quanto ai fogli presenza, poi, gli stessi erano stati specificamente disconosciuti e che anche se sottoscritti, non dimostravano lo svolgimento delle minori giornate di lavoro riportate nelle buste paga. La sentenza, infine, era errata quanto alla condanna alle spese di lite, stante la erroneità della decisione di primo grado, e comunque le stesse dovevano essere compensate dal momento che il datore di lavoro non aveva dimostrato il pagamento del Tfr.
5) ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
6) All'udienza del 23.3.24 il Collegio ha ritenuto indispensabile lo svolgimento di perizia contabile demandando al consulente i seguenti quesiti: Calcoli il consulente il trattamento economico spettante all'appellante, sia al lordo, sia al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, tenuto conto di un rapporto di lavoro pari a 40 ore settimanali, di durata dal 27.5.10 al 19.5.17 ed inquadramento nel livello 4° del CCNL Autotrasporti Merci, con esclusione delle voci “festività soppresse”, “ferie non godute” e “Rol” indicate nei conteggi di parte ricorrente;
Detragga dall'importo come sopra determinato gli importi risultanti nelle buste paga e nei bonifici bancari prodotti dalla società appellata, avendo cura di chiarire le eventuali differenze tra le somme complessivamente risultanti dalle buste paga e le somme complessivamente risultanti dai bonifici bancari. Calcoli il consulente l'ammontare del Tfr relativo al rapporto di lavoro sopra indicato al lordo e al netto delle sole ritenute fiscali, detraendo dal dovuto a titolo di Tfr i due bonifici e l'assegno di euro 3.300,00 prodotti dalla società appellata e relativi al Tfr. Dica il consulente quale sia l'ammontare delle differenze eventualmente spettanti al lavoratore specificando, quanto alle differenze retributive, l'ammontare al lordo e al netto delle ritenute fiscali e previdenziali e, quanto al Tfr, l'ammontare al lordo e al netto delle sole ritenute fiscali.
7) Acquisito l'elaborato peritale, entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) L'appello deve essere accolto nei termini di seguito chiariti.
9) Preliminarmente occorre precisare che, sebbene nella domanda giudiziale sia stato fatto riferimento ad un orario di lavoro giornaliero dalle 7,00 alle 18,00, il ricorrente non ha chiesto il pagamento del lavoro straordinario, ma solo le differenze retributive tra quanto dal CCNL di categoria previsto per un rapporto di lavoro a tempo pieno ed inquadramento nel 4° livello e quanto dal datore di lavoro effettivamente corrisposto sulla base delle buste paga in atti tenendo conto di un numero di giorni lavorativi inferiori a 22.
10) Tanto si desume dalla congiunta lettura del ricorso e dei conteggi allo stesso allegati, da cui si desume che la somma infine richiesta è stata dal consulente calcolata solo con riferimento al criterio appena descritto.
11) Sempre dalla congiunta lettura di ricorso e conteggi emerge che il ricorrente si è limitato a chiedere le differenze retributive al netto di ritenute contributive e fiscali. Tanto si desume sia dal contenuto del ricorso, sia dai conteggi in atti in cui le differenze retributive sono state calcolate dal consulente tra netto spettante e netto corrisposto dall'azienda.
12) Tanto chiarito, è pacifico tra le parti, ma la circostanza è documentata dal contratto di assunzione in atti del 27.5.10, che il ricorrente è stato assunto come autista di 4° livello del CCNL traporto merci imprese con orario di lavoro a tempo pieno pari a 40 ore settimanali.
13) La conseguenza è che il datore di lavoro aveva l'obbligo di retribuire il ricorrente sulla base dell'orario di lavoro contrattualmente stabilito e ciò a prescindere dal numero di giorni di lavoro mensili effettivamente lavorati.
14) Tanto anche in ragione del fatto che l'azienda convenuta non ha in alcun modo dedotto che l'orario di lavoro fosse stato pattiziamente ridotto in corso di rapporto, né che il ricorrente si fosse mai rifiutato di rispettare l'orario di lavoro a tempo pieno e per 40 ore settimanali convenuto espressamente con il contratto individuale di assunzione del 27.5.10 in atti.
15) Ed è per tale ragione che è stato demandato al consulente contabile di determinare le differenze retributive, anche a titolo di Tfr, tra quanto previsto dal CCNL applicato per un rapporto di lavoro a tempo pieno e quanto dal datore di lavoro corrisposto sulla base delle buste paga, degli assegni e dei bonifici in atti.
16) Il perito ha determinato le differenze retributive nella complessiva somma di euro 33.281,06, tenuto conto della domanda giudiziale che, come detto, era limitata alle differenze retributive calcolate al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.
17) Per la precisione, le somme calcolate dal perito, già comprensive di accessori ex art. 429 c.p.c. alla data del 10.9.24, sono suddivise in euro 29.085,32 per differenze sulle retribuzioni mensili e in euro 4.195,74 a titolo di Tfr.
18) Le conclusioni cui il consulente è pervenuto devono essere condivise perché immuni da vizi logici e di calcolo e tenuto conto che le stesse non sono state in alcun modo contestate dalle parti.
19) Al riguardo deve precisarsi che la società appellata non ha mosso alcuna critica alla determinazione del quantum ad opera del consulente, ma ha solo ribadito le ragioni in fatto e in diritto che, nella sua prospettiva, imponevano il rigetto dell'appello. Ragioni che, per quanto sopra chiarito, non possono essere condivise.
20) Deve anche precisarsi che nel calcolo del dovuto: a) non si è tenuto conto delle poste retributive a titolo di Rol, ferie non godute e festività soppresse, dal momento che il ricorso introduttivo era totalmente privo di allegazioni al riguardo;
b) che, quanto al Tfr, si è tenuto conto dell'assegno dell'importo di euro 3.300,00, che deve ritenersi corrisposto dal datore di lavoro perché in atti, oltre all'assegno, vi è la espressa quietanza di pagamento rilasciata dal lavoratore, mentre non si è tenuto conto dell'ulteriore assegno di euro 750,00 perché in atti risulta il solo assegno che è insufficiente a dimostrarne l'effettivo pagamento alla luce della esplicita contestazione del lavoratore e dell'assenza di quietanza di pagamento dallo stesso rilasciata.
21) In conclusione, la sentenza appellata deve essere riformata con condanna della società appellata al pagamento della complessiva somma di euro 33.281,06, oltre accessori ex art. 429 c.p.c. dal 10.9.24 all'effettivo soddisfo.
22) Le spese di lite seguono la soccombenza a carico del datore di lavoro e si liquidano come da dispositivo sulla base del decisum. La società appellata, inoltre, è tenuta al pagamento delle spese di consulenza contabile liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza n° 606/22, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento Controparte_1 in favore dell'appellante della somma di euro 33.281,06, oltre accessori ex art. 429 c.p.c. dal 10.9.24 all'effettivo soddisfo;
2) condanna la società appellata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.700,00, per il primo grado, e in euro 5.000,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge;
3) condanna la società appellata al pagamento delle spese di Ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 11.1.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone
Dr.ssa Gabriella Portale