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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/09/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 339-2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze
Prima sezione civile,
Composta dai Signori;
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott.ssa Chiara Ermini Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da:
, Parte_1 con l'Avv. Morini Giampaolo, di Lucca, appellante nei confronti di
(già Controparte_1 Controparte_2
),
[...] con l'Avv. Luca Vannelli, di Lucca, convenuta in appello
- avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Pistoia;
in materia di contratto di appalto.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita in riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 1034/2020 pubbl. il 17/12/2020 Repert. n. 2029/2020 del 17/12/2020 RG n. 158/2018 notificata via pec il 18 gennaio 2021, respinta ogni contraria eccezione: Dichiarare nullo l'atto di ricognizione di debito e promessa di pagamento del 04.11.2016 per il combinato disposto degli artt. 1325 1418 c. 2 c.c.; Conseguentemente dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo n.
1 1255/2017 del 06.11.2017 RG n. 3432/2017 – Rep. 1654/2017 del 06.11.2017 comunque con vittoria di spese di lite.”
- Per la soc. convenuta: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione 1) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello, confermando la sentenza di primo grado. 2) Rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza di primo grado. 3) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali 15%, IVA e CAP come per legge.”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Il presente procedimento trae origine dall'opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1225/2017, emesso dal
Tribunale adito e proposta con atto di citazione dalla debitrice ingiunta contro la creditrice s.a.s. Parte_1 Controparte_2 che aveva agito in via monitoria al fine di vedere intimato
[...]
e ingiunto il pagamento di somma dovuta sulla base di un atto di ricognizione di debito.
La CI si opponeva deducendo che l'atto di ricognizione di debito sulla base del quale la creditrice aveva agito risultava:
- sottoscritto quale liquidatrice della e non già a Parte_2 titolo personale, come provato dalla sottoscrizione i n calce all'atto, nella quale era stata palesata tale qualità;
- annullabile ai sensi dell'art. 1439 c.c., avendo controparte utilizzato raggiri, atteso che CI mai avrebbe firmato un atto che la impegnava personalmente;
- nullo ex artt. 1325 e 1418 c. 2 c.c., in quanto carente della propria sottoscrizione a titolo personale.
L'opponente concludeva chiedendo dichiararsi nullo l'atto di ricognizione di debito e promessa di pagamento del 4.11.2016 per il combinato disposto degli art. 1325 e 1418 c.2 c.c. e in subordinata ipotesi, di annullare l'atto ai sensi dell'art. 1439 c.c.
Si costituiva nel suddetto giudizio la società che CP_1 resisteva all'opposizione chiedendone la reiezione,
2 preliminarmente evidenziando come la debitrice opponente non avesse disconosciuto la sottoscrizione apposta all'atto di ricognizione di debito, pur avendo contestualmente introdotto altro giudizio per querela di falso.
L'opposta deduceva che l'atto di ricognizione del debito era collegato al contratto di locazione stipulato tra e la CP_1 conduttrice avente ad oggetto immobile sito in Lucca Parte_2 alla via S. Lucia n. 22, rispetto al quale era maturata una morosità di € 22.812,50.
L'atto di ricognizione del debito doveva, contrariamente a quanto prospettato dalla opponente, ritenersi tale da dare chiara dimostrazione che CI si fosse assunta in proprio l'obbligo del pagamento.
Inoltre, le domande di annullamento dovevano ritenersi infondate dal momento che la era consapevole pienamente Pt_2 della portata dell'atto che stava sottoscrivendo.
L'opposta concludeva affinché fosse rigettata l'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e in subordine, affinché fosse accertata e dichiarata l'esistenza del proprio credito verso con condanna al pagamento Parte_1 della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi .
Come premesso, la medesima parte attrice/opponente aveva instaurato davanti al medesimo Tribunale e sempre nei confronti della , ulteriore giudizio per Controparte_2 querela di falso, chiedendo accertarsi la falsità della sottoscrizione apposta in calce alla ricognizione di debi to e promessa di pagamento del 4.11.2016.
Si costituiva anche in questo giudizio la società convenuta che chiedeva respingersi la domanda. CP_3
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il Presidente del Tribunale, accertata la connessione oggettiva e soggettiva delle due cause, ne ordinava l'assegnazione al medesimo giudice, invitandolo a fissare
3 una nuova udienza per gli opportuni incombenti di cui all 'art. 274, comma 2, c.p.c.
Successivamente, il Giudice, sulla base degli accertati profili di connessione tra le due cause, ne disponeva la riunione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
All'esito dell'udienza del 7.3.2019, ritenuta la domanda relativa alla querela di falso di natura pregiudiziale e quindi da decidere preliminarmente rispetto ad ogni altra questione, rin viava la causa all'udienza del 9.4.2019, onerando le parti del deposito fino alla predetta data del documento oggetto di querela di falso.
Assolto tale incombente, veniva quindi disposta la nomina di un perito grafologo, Dott.ssa al fine di accertare Persona_1
l'autenticità della sottoscrizione.
Precisate le conclusioni, il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, con sentenza n. 1034/2020 pubblicata il 17.12.2020 , decideva le cause riunite rigettando l'opposizione a decreto ingiuntivo e basando la propria decisione sostanzialmente sul fatto che la sottoscrizione apposta dalla CI sulla ricognizione di debito del 4.11.2016, risultata peraltro autentica, fosse stata apposta a titolo personale (e non nella sua carica di liquidatore di società), alla luce di quanto emergeva inequivocabilmente dal contenuto dell'atto, rigettava contestualmente anche la querela di falso condannando la querelante, al pagamento di una pena pecuniaria di € 20,00 oltre alla refusione delle spese di giudizio e
CTU.
-
, proponendo l'odierno appello, ha impugnato la Parte_1 predetta decisione chiedendone la riforma in quanto errata e ingiusta.
L'appellante, con un unico motivo, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata respinta l 'eccezione di nullità dell'atto d ricognizione del debito da lei sollevata ai sensi degli artt. 1325 c.c. e 1418 c. 2 c.c., sostenendo la carenza della sua sottoscrizione a titolo personale.
4 Il Tribunale avrebbe errato nel non aver rilevato che la dicitura
“il Liquidatore” era stata aggiunta a mano sull'atto di ricognizione del debito, in evidente “discrasia” con la “narrativa” dell'atto medesimo in cui risultava che la CI avrebbe provveduto
“personalmente e in proprio” a pagare alla la somma di CP_1
22.812,5 euro.
E pertanto avrebbe dovuto utilizzare quale presunzione il dettato legislativo di cui agli artt. 1 e 9 del R.D. num. 1736 \33 che in materia di assegno bancario da dimostrazione della volontà del legislatore di dare maggiore “valenza probatoria alla dichiarazione fatta in lettere” (così letteralmente 'atto di appello sul punto: ”Un esempio da prendere in considerazione è il Regio Decreto del 21 dicembre 1933, n. 1736 e successive modifiche. L'art. 1 stabilisce che l'assegno bancario contiene, fra gli altri requisiti ivi specificati,
«l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata» ed il successivo art. 9 stabilisce che «l'assegno bancario con la somma da pagarsi scritta in lettere e in cifr e vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere. Se la somma da pagarsi è scritta più di una volta in lettere o in cifre l'assegno bancario in caso di differenza vale per la somma minore». Il legislatore ha voluto dare maggio valenza probatoria alla dichiarazione fatta in lettere.
Seppur le differenze con il caso concreto appaiono evidenti, quello che si deve cogliere è il valore della dichiarazione e del significato che viene dato alle indicazioni fatte in forma letterale. ”)
L'appellante ha quindi concluso affermando di non essersi obbligata in proprio ed ha conseguentemente chiesto la riforma della sentenza impugnata.
-
La società convenuta si è costituita in giudizio, resistendo all'appello, di cui ha preliminarmente eccepito l 'inammissibilità e, comunque, chiesto la reiezione per la sua totale infondatezza nel merito.
-
La Corte, all'udienza del 4 giugno 2024, sulle conclusioni come
5 in atti formulate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito dell e memorie conclusionali e delle eventuali repliche.
-
L'appello è, ad avviso della Corte, infondato a prescindere da una certa carenza di specificità dell 'unico motivo di impugnazione, formulato in poche righe che più che contrapporre argomentazioni a quelle adoperate dal Tribunale nella motivazione, sembra che intendano unicamente ribadire la fondatezza della propria tesi già sostenuta in primo grado.
Va premesso e ricordato che l'atto di ricognizione del debito in ordine al quale si controverte è del seguente tenore: “io sottoscritta
nata a [...] il [...] dichiaro che Parte_1 provvederò personalmente e in proprio al pagamento, in favore della , della somma di € Controparte_2
22.812,50”.
Il ricordato argomento utilizzato nell'atto d'appello – cioè il rimando a una volontà del legislatore contenuta nella Legge assegni in base alla quale era da attribuirsi maggior valore all'aggiunta a mano della scritta “il liquidatore” - è argomento che non può essere automaticamente traslato e utilizzato nei casi in cui la questione si ponga con riguardo a un testo scritto più articolato e avente contenuti negoziali, dove è la “narrativa” che deve assumere, come correttamente ritenuto dal Tribunale, maggiore rilevanza.
Era quindi da ritenersi inequivocabile dal tenore dell'atto che l'appellante si fosse chiaramente obbligata in proprio, atteso che nell'atto di ricognizione di debito del 4.11.2016, si leggeva, come detto, che avrebbe provveduto “personalmente e in proprio al pagamento” del debito della a favore della convenuta Parte_2
(pag. 4 della sentenza impugnata).
E' altresì condivisibile – otre a non essere contestato – che sopra la sottoscrizione fosse stata aggiunta la dicitura “il liquidatore della
6 ditta s.r.l.”, circostanza questa che al più esprimeva solo Pt_2 la specifica del sottoscrittore di possedere tale qualità senza alcuna contraddizione della sua volontà ben specificata nel corpo dell'att o di assumersi l'obbligazione “personalmente e in proprio ”.
E' poi emerso, come sottolineato dalla convenuta, che la vicenda aveva riguardo al contratto di locazione stipulato tra la società
e la avente ad oggetto u n Controparte_4 Parte_2 immobile di proprietà della prima e concesso in locazione commerciale alla seconda per l'esercizio della sua attività commerciale (la difesa convenuta ha anche evidenziato come, durante la fase stragiudiziale, la si era riconosciuta Pt_2 personalmente debitrice della e dichiarandosi disponibile CP_1 al pagamento del proprio debito - Doc. C 5 e 6).
Maturata la dedotta morosità nel pagamento dei canoni, ottenuta anche una riduzione della mensilità, alla presenza del
, la CI ebbe a sottoscrivere nelle predette CP_5 modalità l'atto di ricognizione del debito esprimendo palesemente la volontà dell'attrice di ripianare il debito della società posta in liquidazione.
Va infine osservato come una ricognizione del debito firmata dalla esclusivamente nella qualità di liquidatore della Per_2 società non aveva alcun senso pratico, in quanto il credito della locatrice era basato sul contratto di locazione stipulato e sottoscritto dalle due predette società. E nemmeno, per quanto concerne la promessa di pagamento, la avrebbe avuto CP_1 interesse ad ottenerla dilazionata dalla soc. CI già in liquidazione, con grosse difficoltà di solvibilità.
Ha invece senso il fatto che la dilazione concessa da CP_1 trovasse la sua ragion d'essere nell'impegno personale della CI offerto dalla medesima in proprio.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
7 In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n.
55/2014, con riferimento agli importi medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore pari ad euro 17.000, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell 'attrice, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa di impugnazione di lodo per nullità, come in atti proposta da , Parte_3
- RESPINGE l'appello come in atti proposto da Parte_1 avverso la sentenza num. 1034 \2020 emessa inter partes dal
Tribunale di Pistoia e pubblicata il 17.12.2020;
- CONDANNA a rimborsare alla s.a.s. convenuta Parte_1 le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro
4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
26.3.2025.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati
8 sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
9
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze
Prima sezione civile,
Composta dai Signori;
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott.ssa Chiara Ermini Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da:
, Parte_1 con l'Avv. Morini Giampaolo, di Lucca, appellante nei confronti di
(già Controparte_1 Controparte_2
),
[...] con l'Avv. Luca Vannelli, di Lucca, convenuta in appello
- avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Pistoia;
in materia di contratto di appalto.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita in riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 1034/2020 pubbl. il 17/12/2020 Repert. n. 2029/2020 del 17/12/2020 RG n. 158/2018 notificata via pec il 18 gennaio 2021, respinta ogni contraria eccezione: Dichiarare nullo l'atto di ricognizione di debito e promessa di pagamento del 04.11.2016 per il combinato disposto degli artt. 1325 1418 c. 2 c.c.; Conseguentemente dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo n.
1 1255/2017 del 06.11.2017 RG n. 3432/2017 – Rep. 1654/2017 del 06.11.2017 comunque con vittoria di spese di lite.”
- Per la soc. convenuta: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione 1) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello, confermando la sentenza di primo grado. 2) Rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza di primo grado. 3) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali 15%, IVA e CAP come per legge.”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Il presente procedimento trae origine dall'opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1225/2017, emesso dal
Tribunale adito e proposta con atto di citazione dalla debitrice ingiunta contro la creditrice s.a.s. Parte_1 Controparte_2 che aveva agito in via monitoria al fine di vedere intimato
[...]
e ingiunto il pagamento di somma dovuta sulla base di un atto di ricognizione di debito.
La CI si opponeva deducendo che l'atto di ricognizione di debito sulla base del quale la creditrice aveva agito risultava:
- sottoscritto quale liquidatrice della e non già a Parte_2 titolo personale, come provato dalla sottoscrizione i n calce all'atto, nella quale era stata palesata tale qualità;
- annullabile ai sensi dell'art. 1439 c.c., avendo controparte utilizzato raggiri, atteso che CI mai avrebbe firmato un atto che la impegnava personalmente;
- nullo ex artt. 1325 e 1418 c. 2 c.c., in quanto carente della propria sottoscrizione a titolo personale.
L'opponente concludeva chiedendo dichiararsi nullo l'atto di ricognizione di debito e promessa di pagamento del 4.11.2016 per il combinato disposto degli art. 1325 e 1418 c.2 c.c. e in subordinata ipotesi, di annullare l'atto ai sensi dell'art. 1439 c.c.
Si costituiva nel suddetto giudizio la società che CP_1 resisteva all'opposizione chiedendone la reiezione,
2 preliminarmente evidenziando come la debitrice opponente non avesse disconosciuto la sottoscrizione apposta all'atto di ricognizione di debito, pur avendo contestualmente introdotto altro giudizio per querela di falso.
L'opposta deduceva che l'atto di ricognizione del debito era collegato al contratto di locazione stipulato tra e la CP_1 conduttrice avente ad oggetto immobile sito in Lucca Parte_2 alla via S. Lucia n. 22, rispetto al quale era maturata una morosità di € 22.812,50.
L'atto di ricognizione del debito doveva, contrariamente a quanto prospettato dalla opponente, ritenersi tale da dare chiara dimostrazione che CI si fosse assunta in proprio l'obbligo del pagamento.
Inoltre, le domande di annullamento dovevano ritenersi infondate dal momento che la era consapevole pienamente Pt_2 della portata dell'atto che stava sottoscrivendo.
L'opposta concludeva affinché fosse rigettata l'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e in subordine, affinché fosse accertata e dichiarata l'esistenza del proprio credito verso con condanna al pagamento Parte_1 della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi .
Come premesso, la medesima parte attrice/opponente aveva instaurato davanti al medesimo Tribunale e sempre nei confronti della , ulteriore giudizio per Controparte_2 querela di falso, chiedendo accertarsi la falsità della sottoscrizione apposta in calce alla ricognizione di debi to e promessa di pagamento del 4.11.2016.
Si costituiva anche in questo giudizio la società convenuta che chiedeva respingersi la domanda. CP_3
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il Presidente del Tribunale, accertata la connessione oggettiva e soggettiva delle due cause, ne ordinava l'assegnazione al medesimo giudice, invitandolo a fissare
3 una nuova udienza per gli opportuni incombenti di cui all 'art. 274, comma 2, c.p.c.
Successivamente, il Giudice, sulla base degli accertati profili di connessione tra le due cause, ne disponeva la riunione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
All'esito dell'udienza del 7.3.2019, ritenuta la domanda relativa alla querela di falso di natura pregiudiziale e quindi da decidere preliminarmente rispetto ad ogni altra questione, rin viava la causa all'udienza del 9.4.2019, onerando le parti del deposito fino alla predetta data del documento oggetto di querela di falso.
Assolto tale incombente, veniva quindi disposta la nomina di un perito grafologo, Dott.ssa al fine di accertare Persona_1
l'autenticità della sottoscrizione.
Precisate le conclusioni, il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, con sentenza n. 1034/2020 pubblicata il 17.12.2020 , decideva le cause riunite rigettando l'opposizione a decreto ingiuntivo e basando la propria decisione sostanzialmente sul fatto che la sottoscrizione apposta dalla CI sulla ricognizione di debito del 4.11.2016, risultata peraltro autentica, fosse stata apposta a titolo personale (e non nella sua carica di liquidatore di società), alla luce di quanto emergeva inequivocabilmente dal contenuto dell'atto, rigettava contestualmente anche la querela di falso condannando la querelante, al pagamento di una pena pecuniaria di € 20,00 oltre alla refusione delle spese di giudizio e
CTU.
-
, proponendo l'odierno appello, ha impugnato la Parte_1 predetta decisione chiedendone la riforma in quanto errata e ingiusta.
L'appellante, con un unico motivo, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata respinta l 'eccezione di nullità dell'atto d ricognizione del debito da lei sollevata ai sensi degli artt. 1325 c.c. e 1418 c. 2 c.c., sostenendo la carenza della sua sottoscrizione a titolo personale.
4 Il Tribunale avrebbe errato nel non aver rilevato che la dicitura
“il Liquidatore” era stata aggiunta a mano sull'atto di ricognizione del debito, in evidente “discrasia” con la “narrativa” dell'atto medesimo in cui risultava che la CI avrebbe provveduto
“personalmente e in proprio” a pagare alla la somma di CP_1
22.812,5 euro.
E pertanto avrebbe dovuto utilizzare quale presunzione il dettato legislativo di cui agli artt. 1 e 9 del R.D. num. 1736 \33 che in materia di assegno bancario da dimostrazione della volontà del legislatore di dare maggiore “valenza probatoria alla dichiarazione fatta in lettere” (così letteralmente 'atto di appello sul punto: ”Un esempio da prendere in considerazione è il Regio Decreto del 21 dicembre 1933, n. 1736 e successive modifiche. L'art. 1 stabilisce che l'assegno bancario contiene, fra gli altri requisiti ivi specificati,
«l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata» ed il successivo art. 9 stabilisce che «l'assegno bancario con la somma da pagarsi scritta in lettere e in cifr e vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere. Se la somma da pagarsi è scritta più di una volta in lettere o in cifre l'assegno bancario in caso di differenza vale per la somma minore». Il legislatore ha voluto dare maggio valenza probatoria alla dichiarazione fatta in lettere.
Seppur le differenze con il caso concreto appaiono evidenti, quello che si deve cogliere è il valore della dichiarazione e del significato che viene dato alle indicazioni fatte in forma letterale. ”)
L'appellante ha quindi concluso affermando di non essersi obbligata in proprio ed ha conseguentemente chiesto la riforma della sentenza impugnata.
-
La società convenuta si è costituita in giudizio, resistendo all'appello, di cui ha preliminarmente eccepito l 'inammissibilità e, comunque, chiesto la reiezione per la sua totale infondatezza nel merito.
-
La Corte, all'udienza del 4 giugno 2024, sulle conclusioni come
5 in atti formulate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito dell e memorie conclusionali e delle eventuali repliche.
-
L'appello è, ad avviso della Corte, infondato a prescindere da una certa carenza di specificità dell 'unico motivo di impugnazione, formulato in poche righe che più che contrapporre argomentazioni a quelle adoperate dal Tribunale nella motivazione, sembra che intendano unicamente ribadire la fondatezza della propria tesi già sostenuta in primo grado.
Va premesso e ricordato che l'atto di ricognizione del debito in ordine al quale si controverte è del seguente tenore: “io sottoscritta
nata a [...] il [...] dichiaro che Parte_1 provvederò personalmente e in proprio al pagamento, in favore della , della somma di € Controparte_2
22.812,50”.
Il ricordato argomento utilizzato nell'atto d'appello – cioè il rimando a una volontà del legislatore contenuta nella Legge assegni in base alla quale era da attribuirsi maggior valore all'aggiunta a mano della scritta “il liquidatore” - è argomento che non può essere automaticamente traslato e utilizzato nei casi in cui la questione si ponga con riguardo a un testo scritto più articolato e avente contenuti negoziali, dove è la “narrativa” che deve assumere, come correttamente ritenuto dal Tribunale, maggiore rilevanza.
Era quindi da ritenersi inequivocabile dal tenore dell'atto che l'appellante si fosse chiaramente obbligata in proprio, atteso che nell'atto di ricognizione di debito del 4.11.2016, si leggeva, come detto, che avrebbe provveduto “personalmente e in proprio al pagamento” del debito della a favore della convenuta Parte_2
(pag. 4 della sentenza impugnata).
E' altresì condivisibile – otre a non essere contestato – che sopra la sottoscrizione fosse stata aggiunta la dicitura “il liquidatore della
6 ditta s.r.l.”, circostanza questa che al più esprimeva solo Pt_2 la specifica del sottoscrittore di possedere tale qualità senza alcuna contraddizione della sua volontà ben specificata nel corpo dell'att o di assumersi l'obbligazione “personalmente e in proprio ”.
E' poi emerso, come sottolineato dalla convenuta, che la vicenda aveva riguardo al contratto di locazione stipulato tra la società
e la avente ad oggetto u n Controparte_4 Parte_2 immobile di proprietà della prima e concesso in locazione commerciale alla seconda per l'esercizio della sua attività commerciale (la difesa convenuta ha anche evidenziato come, durante la fase stragiudiziale, la si era riconosciuta Pt_2 personalmente debitrice della e dichiarandosi disponibile CP_1 al pagamento del proprio debito - Doc. C 5 e 6).
Maturata la dedotta morosità nel pagamento dei canoni, ottenuta anche una riduzione della mensilità, alla presenza del
, la CI ebbe a sottoscrivere nelle predette CP_5 modalità l'atto di ricognizione del debito esprimendo palesemente la volontà dell'attrice di ripianare il debito della società posta in liquidazione.
Va infine osservato come una ricognizione del debito firmata dalla esclusivamente nella qualità di liquidatore della Per_2 società non aveva alcun senso pratico, in quanto il credito della locatrice era basato sul contratto di locazione stipulato e sottoscritto dalle due predette società. E nemmeno, per quanto concerne la promessa di pagamento, la avrebbe avuto CP_1 interesse ad ottenerla dilazionata dalla soc. CI già in liquidazione, con grosse difficoltà di solvibilità.
Ha invece senso il fatto che la dilazione concessa da CP_1 trovasse la sua ragion d'essere nell'impegno personale della CI offerto dalla medesima in proprio.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
7 In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n.
55/2014, con riferimento agli importi medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore pari ad euro 17.000, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell 'attrice, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa di impugnazione di lodo per nullità, come in atti proposta da , Parte_3
- RESPINGE l'appello come in atti proposto da Parte_1 avverso la sentenza num. 1034 \2020 emessa inter partes dal
Tribunale di Pistoia e pubblicata il 17.12.2020;
- CONDANNA a rimborsare alla s.a.s. convenuta Parte_1 le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro
4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
26.3.2025.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati
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