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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/10/2025, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione quarta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dr.ssa Stefania Abbate Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2112/2024 r.g. promossa da
(C.F. ) residente in Parte_1 C.F._1
Milano e (C.F. , residente in [...]Parte_2 C.F._2
(PD), rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Cardinale e Marcello
AN UL per mandato e domiciliati come in atti - appellanti -
contro
(C.F. ), di Padova, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del direttore, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia - appellata -
o O o
appello sentenza del Tribunale di Padova
o 0 o
Conclusioni per gli appellanti
1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento del presente appello per tutti i motivi sopra esposti, e in riforma della sentenza n. 954/2024 pubblicata il
14 maggio 2024 dal Tribunale Ordinario di Padova Sezione II, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Rubbis Elisa, nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 6344/2022 e non notificata, nel merito: accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e precisamente: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Venezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare la responsabilità dell' di Padova, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 2043 c.c. in ordine ai danni causati ai
Signori e , come sopra Parte_1 Parte_2
descritti e, per l'effetto, condannare l' , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., per tutti i motivi sopra esposti, al risarcimento dei danni patrimoniali causati agli attori, nella misura di € 23.006,01, o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, in ogni caso in misura tale che il valore dell'intera causa, anche ai sensi degli artt. 10 e 14 del c.p.c, non ecceda l'importo di euro 25.900,00” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale di Padova per i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per l'appellata
2 In via principale nel merito: dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità in toto dell'appello, e pertanto rigettare in toto l'appello di cui si discute, e tutte le richieste e pretese di parte originaria
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 12 dicembre 2024, Parte_1
e evocavano l' , direzione
[...] Parte_2 Controparte_1
Provinciale di Padova, avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 954/2024 del Tribunale di Padova, pubblicata il 14 maggio 2024,
non notificata, che adito per il risarcimento dei danni patrimoniali ex art. 2043
Cod. Civ. causati dall che non avendo impugnato Controparte_1
in Cassazione una sentenza resa verso il condebitore solidale per imposta di registro e avendo proposto impugnazione verso altra sentenza resa nei loro confronti per lo stesso avviso di accertamento, sentenza riformata in sede di legittimità, in violazione dei canoni di buona fede e di parità di trattamento,
aveva loro causato un danno pregiudicando il regresso verso il condebitore -
-- aveva rigettato la domanda condannandoli alle spese. Lamentavano con il primo motivo l'omessa ed insufficiente motivazione e l'errata valutazione delle prove che avrebbero invece dimostrato la violazione dei doveri di lealtà,
buona fede, correttezza, parità di trattamento, imparzialità ed uguaglianza da parte dell' anche in contrasto con le norme dello Statuto del CP_1
Contribuente e delle altre disposizioni in materia;
con il secondo motivo si dolevano della errata ricostruzione dei fatti e delle prove;
con il terzo motivo lamentavano la violazione dell'art. 1299 Cod. Civ. in tema di azione di regresso, preclusa, e la violazione dell'art. 1203 Cod. Civ. in tema di
3 surrogazione legale;
censuravano, con il quarto motivo, l'errata valutazione delle prove e si dolevano, infine, della condanna alle spese.
Si costituiva l' contrastando l'appello. Controparte_1
La causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza del 8 ottobre 2025, non in presenza, previa assegnazione a ritroso dei termini per il deposito degli scritti conclusivi e contenenti le conclusioni.
2.- Osserva la Corte.
3.- L'appello è infondato e va rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza.
4.1.- Con atto di notarile di compravendita del 16 febbraio 2007 i e Parte_1
la defunta madre ebbero a vendere un terreno in Comune di Persona_1
ANLE (PD) a scontando l'imposta Controparte_3
di registro in misura fissa. Con avviso n. 20071T000549000, notificato all'acquirente ed ai venditori, l'Agenzia dell'Entrate rettificò il valore del terreno compravenduto da €. 147.500,00 ad €. 192.850,00 ed applicò
l'imposta di registro in misura proporzionale in luogo dell'imposta fissa per mancanza dei requisiti dell'art. 5 Legge n. 168/1982. Avverso il medesimo avviso i venditori e l'acquirente proposero distinti ricorsi avanti CP_3
la Il procedimento instaurato dai venditori si Controparte_4
concluse con la sentenza n. 106 del 9 giugno 2009 che annullò l'avviso n.
20071T000549000; quello promosso dall'acquirente venne definito con sentenza favorevole al contribuente da parte di altra sezione della
Commissione Provinciale (sentenza n. 104 del 2009). I distinti appelli dell' avverso le due sentenze furono decisi da due Controparte_1
diversi collegi della . Controparte_5
4 Dapprima, con sentenza n. 57 del 28 agosto 2011, il giudice d'appello rigettò
il gravame dell' contro i venditori e poi, con sentenza n. 18 pubblicata CP_1
il 25 febbraio 2013, la in diversa composizione, che Controparte_5
rigettò il gravame dell' contro l'acquirente . A quel CP_1 CP_3
punto l'Ufficio propose e notificò ai soli ricorso per Cassazione Parte_1
avverso la sentenza n. 57/2011 della e la Suprema Controparte_5
Corte, accogliendo il primo motivo, con sentenza n. 25144 pubblicata il 17
dicembre 2016, cassò la sentenza ritenendo dovuta l'imposta di registro in misura proporzionale. La in riassunzione, con Controparte_5
sentenza n. 269/2018 riformò la pronuncia di primo grado applicando l'imposta di registro in misura proporzionale (e non fissa) dunque per la sola posizione dei La sentenza n. 18/2013 della Parte_3 Controparte_5
relativa al medesimo avviso ed all'acquirente , non venne CP_3
impugnata passando in giudicato (11 aprile 2014) con conseguente contraddittorietà (di giudicati) rispetto la posizione dei venditori i Parte_1
quali, avendo le successive sentenze della Corte di Cassazione e del giudice del rinvio, applicato l'imposta di registro in misura proporzionale, si erano visti tenuti al pagamento di €. 23.006,01 senza potersi rivalere in via di regresso sull'acquirente.
4.2.- Il Tribunale rigettò la domanda condannando i alle spese. Parte_1
5.1.- Con il primo motivo si censura la sentenza, per erroneità, rilevandosi che non si era considerato che l' aveva violato i canoni di lealtà, CP_1
correttezza, parità di trattamento e buona fede posti dagli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dall'art. 1 L. 241/1990 e dall'art. 10 dello Statuto del
Contribuente oltre che dall'art. 88 Cod. proc. Civ. in quanto aveva riservato
5 un trattamento diverso tra i venditori, per i quali aveva proposto ricorso per
Cassazione, rispetto l'acquirente ove la sentenza favorevole relativa allo stesso avviso, non era stata impugnata;
in quanto i procedimenti tributari erano stati mantenuti separati e questo avrebbe potuto avere, come di fatto accaduto, esiti contrastanti;
in quanto l'Ufficio, non impugnando la sentenza della Commissione Regionale n. 18/2023, aveva reso incontrovertibile l'inesistenza del credito di imposta verso l'acquirente con proprio (dei venditori) pregiudizio per la rivalsa;
perché tacendo, nel procedimento in
Cassazione, dell'esito del giudizio avanti la aveva Controparte_5
impedito (ai Crisafulli, venditori) di avvalersi del giudicato favorevole;
in quanto il comportamento era in contrasto con i principi di proporzionalità,
imparzialità e uguaglianza;
perché era stato cagionato un danno ingiusto pari all'imposta pagata con accessori (€. 23.006,01) per esser stata esclusa la rivalsa. Con il secondo, avvinto, motivo viene censurata la valutazione dei fatti assumendosi la lesione degli artt. 1 comma 1 e comma 2 bis L. 241/90,
6 dello Statuto del Contribuente, 88 Cod. proc. Civ. e 3 e 97 della
Costituzione.
I motivi sono infondati.
5.2.- Gli appellanti si sono doluti della mancata impugnazione, avanti la Corte
di Cassazione, della sentenza della Commissione Tributaria Regionale
favorevole all'acquirente deducendo che questo aveva CP_3
determinato, a seguito della riforma della diversa sentenza resa nei loro confronti, quali acquirenti e per il medesimo avviso di liquidazione, un pregiudizio connesso alla mancata possibilità di proporre l'azione di regresso stante il giudicato definitivo reso dalla in favore della CP_5
6 ; il tutto con disparità di trattamento e violazione dei canoni della CP_3
correttezza e buona fede, oltre che di altre disposizioni;
ma l' CP_1
, sin dal primo grado, ha eccepito il concorso di colpa dei
[...] Parte_1
riferendo (atto d'appello del 18 agosto 2010 avverso la sentenza n. 106/2009
emessa a favore dei che era stata chiesta alla Parte_1 CP_5
la riunione al ricorso in appello proposto da
[...] Controparte_3
per lo stesso avviso nel procedimento pendente avanti diversa sezione della e che tale istanza era stata disattesa. La difesa erariale ha inoltre CP_5
dedotto che i avrebbero dovuto e potuto attivarsi per verificare Parte_1
l'epilogo di quel giudizio come stabilito dal Tribunale di Padova ed assumere le conseguenti condotte processuali.
L'eccezione in senso lato, svolta dall' , è condivisibile ed importa il CP_6
rigetto del gravame.
5.3.- I erano a conoscenza della pendenza del diverso giudizio Parte_1
d'appello proposto dall' contro l'acquirente Controparte_1
e riguardante il medesimo avviso di accertamento ed Controparte_3
avrebbero dunque potuto e dovuto (come normale diligenza richiede stante la posizione di condebitore solidale d'imposta di e la identità CP_3
dell'avviso impugnato con i medesimi presupposti impositivi) attivarsi per verificarne l'esito che era stato reso in senso favorevole al condebitore.
Ora, poiché la sentenza favorevole al condebitore é stata pubblicata il 25
febbraio 2013, dopo la sentenza del 2 maggio 2011 resa per i dalla Parte_1
, in diversa composizione;
considerato che
Controparte_5
il ricorso in Cassazione da parte dell'Ufficio è stato notificato il 20 giugno
2012, ben prima del passaggio in giudicato della sentenza della CP_5
7 a favore del condebitore solidale , devono essere tratte CP_5 CP_3
le conseguenze in applicazione dell'eccezione in senso lato della difesa erariale ex art. 1227 1^ co. cod. civ. che, declinata dalla giurisprudenza, può
importare, in caso di grave comportamento del creditore, l'elisione della stessa della pretesa ove abbia incidenza causale esclusiva (in generale Cass.
ordinanza n. 14228 del 23 maggio 2023).
5.4.- Nel mentre la conoscenza del diverso giudizio, con la conoscibilità del suo esito (a favore del condebitore) esclude di per sé che il comportamento dell possa essere censurato per omesso avviso ai vale la CP_1 Parte_1
pena esaminare la stessa allegazione degli appellanti riportata a pag. 9 del gravame e secondo cui l' “Nello stesso tempo tacendo, nel Parte_4
procedimento innanzi alla Cassazione di aver fatto acquiescenza alla sentenza della , ha impedito ai di avvalersi del giudicato CP_3 Parte_1
favorevole del loro coobbligato”.
Trattasi di allegazione censurabile in iure ed in fatto. Per tale ultimo profilo in quanto la sentenza favorevole a , intervenuta dopo il ricorso CP_3
in Cassazione, era ed avrebbe dovuto ritenersi ben nota agli appellanti che avrebbero potuto poi dimetterla nel giudizio di Cassazione Parte_1
(Cass. sentenza n. 4415 del 20 febbraio 2020) perché sopravvenuta. Ma la stessa tesi della parte – secondo cui il comportamento dell' aveva CP_1
impedito (ai di avvalersi del giudicato favorevole reso per il Parte_1
coobbligato – è ingiustificata in diritto in quanto (Cass. CP_7
ordinanza n. 5370 del 29 febbraio 2024) l'eccezione di giudicato esterno avrebbe potuto essere proposta dai consorti nel giudizio di Parte_1
legittimità ove erano parti. Sarebbe stato onere dei medesimi, in quanto soli
8 interessati alla relativa eccezione, svolgerla in quel giudizio non potendo ammettersi la violazione dell'art. 18 comma 2 L. 241/90 (che non parrebbe applicabile stante la esaustiva ed assorbente, in quanto specifica, disciplina dello Statuto del Contribuente) e posto che l'eccezione di giudicato (Cass.
sentenza n. 31807 del 5 dicembre 2019) avrebbe potuto, essendo eccezione in senso stretto, essere proposta solo dai Crisafulli in quanto parti interessate e non dall'Ufficio, non operando, la norma sopra indicata, in materia di eccezioni in senso stretto ma di produzioni documentali (al più).
Non solo i consorti erano a conoscenza - o avrebbero dovuto Parte_1
esserlo, con la diligenza ordinaria normalmente esigibile - del giudicato verso il condebitore ma in diritto avrebbero avuto la possibilità di CP_3
proporre l'eccezione in Cassazione essendo ben noto il relativo meccanismo come il motivo di censura evidenzia. E tale eccezione, ove proposta (e qui da considerare ai fini della esclusiva responsabilità del creditore ex art. 1227 1^
co. Cod. Civ.) avrebbe potuto importare, del tutto ragionevolmente, la riforma della sentenza della invece resa in modo Controparte_5
sfavorevole ai Crisafulli. Infatti (Cass. ordinanza n. 28267 del 15 ottobre
2021), in tema di solidarietà tributaria, in virtù del limite apportato dal secondo comma dell'art. 1306 c.c. al principio enunciato nel primo comma, il contribuente solidale può invocare a suo favore la sentenza intervenuta fra il creditore e altro coobbligato solo quando sia rimasto estraneo al relativo giudizio;
in caso contrario, la sentenza emessa nei confronti dei diversi debitori consta di distinte pronunce, in relazione all'autonomia ed indipendenza dei relativi rapporti obbligatori, con la conseguenza che il passaggio in giudicato dell'una, per difetto di impugnazione, rimane
9 insensibile all'eventuale riforma o annullamento dell'altra, a prescindere dal carattere personale o meno delle relative eccezioni.
5.5.- Non era onere dell' dunque, eccepire il giudicato in Cassazione CP_1
ma sarebbe stato specifico onere degli appellanti proporre la relativa eccezione avendo chiaramente conosciuto o avendo potuto conoscere
(secondo diligenza) la sentenza della Controparte_5
(favorevole a ) ed essendo stati parimenti, ben a conoscenza, CP_3
come il motivo di appello induce, del meccanismo di difesa in cassazione.
5.6.- E' vero che l' non ha proposto ricorso per Cassazione avverso CP_1
la sentenza emessa a favore di nel 2013 a differenza del ricorso CP_3
proposto avverso la sentenza a favore dei condebitori di imposta Parte_1
ma la questione della disparità di trattamento non convince e, anche se presente, non comprova alcun danno. Innanzi tutto perché la decisione sulla proposizione o meno del ricorso in Cassazione ha natura discrezionale;
in secondo luogo, soprattutto, perché stante il successivo esito del ricorso in
Cassazione dei Crisafulli, il dolersi della mancata proposizione del ricorso avverso la sentenza favorevole al condebitore appare contraria agli stessi interessi degli appellanti che non avrebbero e non possono dolersi dell'astratta violazione della parità di trattamento, evidente essendo in prospettiva la mancanza di pregiudizio, sante il prognosticabile esito in cassazione in senso contrario al condebitore (tenuto in solido come i Crisafulli) per la medesima questione;
né risulta argomentato un possibile mutamento giurisprudenziale.
In terzo luogo perché, proprio per la mancata proposizione del ricorso, la formazione del giudicato favorevole per il condebitore, avrebbe potuto (ut
10 supra) costituire valido elemento di difesa che, essendo mancato per causa riferibile solo alla parte, ha determinato il danno.
5.7.- Segue la fondatezza dell'eccezione in senso lato proposta ex art. 1227
Cod. Civ. dall' tanto che non è da discutere della Controparte_1
disparità di trattamento addebitata al comportamento dell'Ufficio, che in tesi attorea non avrebbe impugnato una sentenza e ne avrebbe invece impugnato altra in Cassazione;
tanto che non è da discutere in ordine alla violazione dei doveri di imparzialità, proporzionalità, buona fede ed uguaglianza da parte dell' , declinati secondo le varie disposizioni richiamate Controparte_1
quanto, piuttosto, deve evidenziarsi il comportamento degli appellanti che,
omettendo di svolgere le necessarie ed esigibili difese in sede di legittimità
(in forza delle pregresse ed esigibili conoscenza dell'esito del giudizio riguardo il condebitore solidale ), non connesse ad eccezioni in CP_3
senso lato da attribuire all' hanno causalmente dato origine al loro CP_1
stesso pregiudizio essendo, la pronuncia della Cassazione e del giudice del rinvio, esito attribuibile del tutto prognosticamente al mancato comportamento difensivo dei Parte_1
7.- L'ulteriore censura in merito alla violazione dell'art. 1299 Cod. Civ.
attribuibile, per gli appellanti, al comportamento dell'Ufficio, va disattesa per quanto sopra unitamente al motivo in tema di mancata valutazione dei documenti.
8.1.- Anche il quinto motivo è infondato.
8.2.- La compensazione delle spese processuali, può avvenire in presenza di reciproca soccombenza, di assoluta novità della questione e di mutamento della giurisprudenza, ipotesi inesistenti nel caso. Neppure può giustificarsi la
11 tesi degli appellanti alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n.
77/2018. Infatti (Cass. ordinanza n. 7992 del 11 marzo 2022) la clausola elastica generale così introdotta si è resa necessaria per adeguare la previsione ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito. Quindi, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise. Peraltro (Cass. ordinanza n. 23592 del 3 settembre 2024) le questioni eccezionali devono afferire a fattori anteriori ed estranei al giudizio.
8.3.- Nel caso di specie il comportamento degli appellanti è stato causa esclusiva del pregiudizio tanto che non può ammettersi la sussistenza di circostanze eccezionali idonee a giustificare la compensazione delle spese evidente essendo la negligenza della parte atta ad escludere il rapporto causale.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta e da contro Parte_1 Parte_2
, Padova, così provvede: Controparte_1 Controparte_8
rigetta l'appello;
12 condanna gli appellanti in solido alle spese del grado a favore dell'
[...]
in €.
5.809 per compensi oltre spese generali del 15%, cpa ed CP_1
iva se dovuta;
da atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,
se effettivamente dovuto
Venezia lì 9 ottobre 2025
Il consigliere estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
13
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione quarta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dr.ssa Stefania Abbate Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2112/2024 r.g. promossa da
(C.F. ) residente in Parte_1 C.F._1
Milano e (C.F. , residente in [...]Parte_2 C.F._2
(PD), rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Cardinale e Marcello
AN UL per mandato e domiciliati come in atti - appellanti -
contro
(C.F. ), di Padova, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del direttore, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia - appellata -
o O o
appello sentenza del Tribunale di Padova
o 0 o
Conclusioni per gli appellanti
1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento del presente appello per tutti i motivi sopra esposti, e in riforma della sentenza n. 954/2024 pubblicata il
14 maggio 2024 dal Tribunale Ordinario di Padova Sezione II, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Rubbis Elisa, nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 6344/2022 e non notificata, nel merito: accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e precisamente: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Venezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare la responsabilità dell' di Padova, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 2043 c.c. in ordine ai danni causati ai
Signori e , come sopra Parte_1 Parte_2
descritti e, per l'effetto, condannare l' , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., per tutti i motivi sopra esposti, al risarcimento dei danni patrimoniali causati agli attori, nella misura di € 23.006,01, o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, in ogni caso in misura tale che il valore dell'intera causa, anche ai sensi degli artt. 10 e 14 del c.p.c, non ecceda l'importo di euro 25.900,00” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale di Padova per i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per l'appellata
2 In via principale nel merito: dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità in toto dell'appello, e pertanto rigettare in toto l'appello di cui si discute, e tutte le richieste e pretese di parte originaria
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 12 dicembre 2024, Parte_1
e evocavano l' , direzione
[...] Parte_2 Controparte_1
Provinciale di Padova, avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 954/2024 del Tribunale di Padova, pubblicata il 14 maggio 2024,
non notificata, che adito per il risarcimento dei danni patrimoniali ex art. 2043
Cod. Civ. causati dall che non avendo impugnato Controparte_1
in Cassazione una sentenza resa verso il condebitore solidale per imposta di registro e avendo proposto impugnazione verso altra sentenza resa nei loro confronti per lo stesso avviso di accertamento, sentenza riformata in sede di legittimità, in violazione dei canoni di buona fede e di parità di trattamento,
aveva loro causato un danno pregiudicando il regresso verso il condebitore -
-- aveva rigettato la domanda condannandoli alle spese. Lamentavano con il primo motivo l'omessa ed insufficiente motivazione e l'errata valutazione delle prove che avrebbero invece dimostrato la violazione dei doveri di lealtà,
buona fede, correttezza, parità di trattamento, imparzialità ed uguaglianza da parte dell' anche in contrasto con le norme dello Statuto del CP_1
Contribuente e delle altre disposizioni in materia;
con il secondo motivo si dolevano della errata ricostruzione dei fatti e delle prove;
con il terzo motivo lamentavano la violazione dell'art. 1299 Cod. Civ. in tema di azione di regresso, preclusa, e la violazione dell'art. 1203 Cod. Civ. in tema di
3 surrogazione legale;
censuravano, con il quarto motivo, l'errata valutazione delle prove e si dolevano, infine, della condanna alle spese.
Si costituiva l' contrastando l'appello. Controparte_1
La causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza del 8 ottobre 2025, non in presenza, previa assegnazione a ritroso dei termini per il deposito degli scritti conclusivi e contenenti le conclusioni.
2.- Osserva la Corte.
3.- L'appello è infondato e va rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza.
4.1.- Con atto di notarile di compravendita del 16 febbraio 2007 i e Parte_1
la defunta madre ebbero a vendere un terreno in Comune di Persona_1
ANLE (PD) a scontando l'imposta Controparte_3
di registro in misura fissa. Con avviso n. 20071T000549000, notificato all'acquirente ed ai venditori, l'Agenzia dell'Entrate rettificò il valore del terreno compravenduto da €. 147.500,00 ad €. 192.850,00 ed applicò
l'imposta di registro in misura proporzionale in luogo dell'imposta fissa per mancanza dei requisiti dell'art. 5 Legge n. 168/1982. Avverso il medesimo avviso i venditori e l'acquirente proposero distinti ricorsi avanti CP_3
la Il procedimento instaurato dai venditori si Controparte_4
concluse con la sentenza n. 106 del 9 giugno 2009 che annullò l'avviso n.
20071T000549000; quello promosso dall'acquirente venne definito con sentenza favorevole al contribuente da parte di altra sezione della
Commissione Provinciale (sentenza n. 104 del 2009). I distinti appelli dell' avverso le due sentenze furono decisi da due Controparte_1
diversi collegi della . Controparte_5
4 Dapprima, con sentenza n. 57 del 28 agosto 2011, il giudice d'appello rigettò
il gravame dell' contro i venditori e poi, con sentenza n. 18 pubblicata CP_1
il 25 febbraio 2013, la in diversa composizione, che Controparte_5
rigettò il gravame dell' contro l'acquirente . A quel CP_1 CP_3
punto l'Ufficio propose e notificò ai soli ricorso per Cassazione Parte_1
avverso la sentenza n. 57/2011 della e la Suprema Controparte_5
Corte, accogliendo il primo motivo, con sentenza n. 25144 pubblicata il 17
dicembre 2016, cassò la sentenza ritenendo dovuta l'imposta di registro in misura proporzionale. La in riassunzione, con Controparte_5
sentenza n. 269/2018 riformò la pronuncia di primo grado applicando l'imposta di registro in misura proporzionale (e non fissa) dunque per la sola posizione dei La sentenza n. 18/2013 della Parte_3 Controparte_5
relativa al medesimo avviso ed all'acquirente , non venne CP_3
impugnata passando in giudicato (11 aprile 2014) con conseguente contraddittorietà (di giudicati) rispetto la posizione dei venditori i Parte_1
quali, avendo le successive sentenze della Corte di Cassazione e del giudice del rinvio, applicato l'imposta di registro in misura proporzionale, si erano visti tenuti al pagamento di €. 23.006,01 senza potersi rivalere in via di regresso sull'acquirente.
4.2.- Il Tribunale rigettò la domanda condannando i alle spese. Parte_1
5.1.- Con il primo motivo si censura la sentenza, per erroneità, rilevandosi che non si era considerato che l' aveva violato i canoni di lealtà, CP_1
correttezza, parità di trattamento e buona fede posti dagli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dall'art. 1 L. 241/1990 e dall'art. 10 dello Statuto del
Contribuente oltre che dall'art. 88 Cod. proc. Civ. in quanto aveva riservato
5 un trattamento diverso tra i venditori, per i quali aveva proposto ricorso per
Cassazione, rispetto l'acquirente ove la sentenza favorevole relativa allo stesso avviso, non era stata impugnata;
in quanto i procedimenti tributari erano stati mantenuti separati e questo avrebbe potuto avere, come di fatto accaduto, esiti contrastanti;
in quanto l'Ufficio, non impugnando la sentenza della Commissione Regionale n. 18/2023, aveva reso incontrovertibile l'inesistenza del credito di imposta verso l'acquirente con proprio (dei venditori) pregiudizio per la rivalsa;
perché tacendo, nel procedimento in
Cassazione, dell'esito del giudizio avanti la aveva Controparte_5
impedito (ai Crisafulli, venditori) di avvalersi del giudicato favorevole;
in quanto il comportamento era in contrasto con i principi di proporzionalità,
imparzialità e uguaglianza;
perché era stato cagionato un danno ingiusto pari all'imposta pagata con accessori (€. 23.006,01) per esser stata esclusa la rivalsa. Con il secondo, avvinto, motivo viene censurata la valutazione dei fatti assumendosi la lesione degli artt. 1 comma 1 e comma 2 bis L. 241/90,
6 dello Statuto del Contribuente, 88 Cod. proc. Civ. e 3 e 97 della
Costituzione.
I motivi sono infondati.
5.2.- Gli appellanti si sono doluti della mancata impugnazione, avanti la Corte
di Cassazione, della sentenza della Commissione Tributaria Regionale
favorevole all'acquirente deducendo che questo aveva CP_3
determinato, a seguito della riforma della diversa sentenza resa nei loro confronti, quali acquirenti e per il medesimo avviso di liquidazione, un pregiudizio connesso alla mancata possibilità di proporre l'azione di regresso stante il giudicato definitivo reso dalla in favore della CP_5
6 ; il tutto con disparità di trattamento e violazione dei canoni della CP_3
correttezza e buona fede, oltre che di altre disposizioni;
ma l' CP_1
, sin dal primo grado, ha eccepito il concorso di colpa dei
[...] Parte_1
riferendo (atto d'appello del 18 agosto 2010 avverso la sentenza n. 106/2009
emessa a favore dei che era stata chiesta alla Parte_1 CP_5
la riunione al ricorso in appello proposto da
[...] Controparte_3
per lo stesso avviso nel procedimento pendente avanti diversa sezione della e che tale istanza era stata disattesa. La difesa erariale ha inoltre CP_5
dedotto che i avrebbero dovuto e potuto attivarsi per verificare Parte_1
l'epilogo di quel giudizio come stabilito dal Tribunale di Padova ed assumere le conseguenti condotte processuali.
L'eccezione in senso lato, svolta dall' , è condivisibile ed importa il CP_6
rigetto del gravame.
5.3.- I erano a conoscenza della pendenza del diverso giudizio Parte_1
d'appello proposto dall' contro l'acquirente Controparte_1
e riguardante il medesimo avviso di accertamento ed Controparte_3
avrebbero dunque potuto e dovuto (come normale diligenza richiede stante la posizione di condebitore solidale d'imposta di e la identità CP_3
dell'avviso impugnato con i medesimi presupposti impositivi) attivarsi per verificarne l'esito che era stato reso in senso favorevole al condebitore.
Ora, poiché la sentenza favorevole al condebitore é stata pubblicata il 25
febbraio 2013, dopo la sentenza del 2 maggio 2011 resa per i dalla Parte_1
, in diversa composizione;
considerato che
Controparte_5
il ricorso in Cassazione da parte dell'Ufficio è stato notificato il 20 giugno
2012, ben prima del passaggio in giudicato della sentenza della CP_5
7 a favore del condebitore solidale , devono essere tratte CP_5 CP_3
le conseguenze in applicazione dell'eccezione in senso lato della difesa erariale ex art. 1227 1^ co. cod. civ. che, declinata dalla giurisprudenza, può
importare, in caso di grave comportamento del creditore, l'elisione della stessa della pretesa ove abbia incidenza causale esclusiva (in generale Cass.
ordinanza n. 14228 del 23 maggio 2023).
5.4.- Nel mentre la conoscenza del diverso giudizio, con la conoscibilità del suo esito (a favore del condebitore) esclude di per sé che il comportamento dell possa essere censurato per omesso avviso ai vale la CP_1 Parte_1
pena esaminare la stessa allegazione degli appellanti riportata a pag. 9 del gravame e secondo cui l' “Nello stesso tempo tacendo, nel Parte_4
procedimento innanzi alla Cassazione di aver fatto acquiescenza alla sentenza della , ha impedito ai di avvalersi del giudicato CP_3 Parte_1
favorevole del loro coobbligato”.
Trattasi di allegazione censurabile in iure ed in fatto. Per tale ultimo profilo in quanto la sentenza favorevole a , intervenuta dopo il ricorso CP_3
in Cassazione, era ed avrebbe dovuto ritenersi ben nota agli appellanti che avrebbero potuto poi dimetterla nel giudizio di Cassazione Parte_1
(Cass. sentenza n. 4415 del 20 febbraio 2020) perché sopravvenuta. Ma la stessa tesi della parte – secondo cui il comportamento dell' aveva CP_1
impedito (ai di avvalersi del giudicato favorevole reso per il Parte_1
coobbligato – è ingiustificata in diritto in quanto (Cass. CP_7
ordinanza n. 5370 del 29 febbraio 2024) l'eccezione di giudicato esterno avrebbe potuto essere proposta dai consorti nel giudizio di Parte_1
legittimità ove erano parti. Sarebbe stato onere dei medesimi, in quanto soli
8 interessati alla relativa eccezione, svolgerla in quel giudizio non potendo ammettersi la violazione dell'art. 18 comma 2 L. 241/90 (che non parrebbe applicabile stante la esaustiva ed assorbente, in quanto specifica, disciplina dello Statuto del Contribuente) e posto che l'eccezione di giudicato (Cass.
sentenza n. 31807 del 5 dicembre 2019) avrebbe potuto, essendo eccezione in senso stretto, essere proposta solo dai Crisafulli in quanto parti interessate e non dall'Ufficio, non operando, la norma sopra indicata, in materia di eccezioni in senso stretto ma di produzioni documentali (al più).
Non solo i consorti erano a conoscenza - o avrebbero dovuto Parte_1
esserlo, con la diligenza ordinaria normalmente esigibile - del giudicato verso il condebitore ma in diritto avrebbero avuto la possibilità di CP_3
proporre l'eccezione in Cassazione essendo ben noto il relativo meccanismo come il motivo di censura evidenzia. E tale eccezione, ove proposta (e qui da considerare ai fini della esclusiva responsabilità del creditore ex art. 1227 1^
co. Cod. Civ.) avrebbe potuto importare, del tutto ragionevolmente, la riforma della sentenza della invece resa in modo Controparte_5
sfavorevole ai Crisafulli. Infatti (Cass. ordinanza n. 28267 del 15 ottobre
2021), in tema di solidarietà tributaria, in virtù del limite apportato dal secondo comma dell'art. 1306 c.c. al principio enunciato nel primo comma, il contribuente solidale può invocare a suo favore la sentenza intervenuta fra il creditore e altro coobbligato solo quando sia rimasto estraneo al relativo giudizio;
in caso contrario, la sentenza emessa nei confronti dei diversi debitori consta di distinte pronunce, in relazione all'autonomia ed indipendenza dei relativi rapporti obbligatori, con la conseguenza che il passaggio in giudicato dell'una, per difetto di impugnazione, rimane
9 insensibile all'eventuale riforma o annullamento dell'altra, a prescindere dal carattere personale o meno delle relative eccezioni.
5.5.- Non era onere dell' dunque, eccepire il giudicato in Cassazione CP_1
ma sarebbe stato specifico onere degli appellanti proporre la relativa eccezione avendo chiaramente conosciuto o avendo potuto conoscere
(secondo diligenza) la sentenza della Controparte_5
(favorevole a ) ed essendo stati parimenti, ben a conoscenza, CP_3
come il motivo di appello induce, del meccanismo di difesa in cassazione.
5.6.- E' vero che l' non ha proposto ricorso per Cassazione avverso CP_1
la sentenza emessa a favore di nel 2013 a differenza del ricorso CP_3
proposto avverso la sentenza a favore dei condebitori di imposta Parte_1
ma la questione della disparità di trattamento non convince e, anche se presente, non comprova alcun danno. Innanzi tutto perché la decisione sulla proposizione o meno del ricorso in Cassazione ha natura discrezionale;
in secondo luogo, soprattutto, perché stante il successivo esito del ricorso in
Cassazione dei Crisafulli, il dolersi della mancata proposizione del ricorso avverso la sentenza favorevole al condebitore appare contraria agli stessi interessi degli appellanti che non avrebbero e non possono dolersi dell'astratta violazione della parità di trattamento, evidente essendo in prospettiva la mancanza di pregiudizio, sante il prognosticabile esito in cassazione in senso contrario al condebitore (tenuto in solido come i Crisafulli) per la medesima questione;
né risulta argomentato un possibile mutamento giurisprudenziale.
In terzo luogo perché, proprio per la mancata proposizione del ricorso, la formazione del giudicato favorevole per il condebitore, avrebbe potuto (ut
10 supra) costituire valido elemento di difesa che, essendo mancato per causa riferibile solo alla parte, ha determinato il danno.
5.7.- Segue la fondatezza dell'eccezione in senso lato proposta ex art. 1227
Cod. Civ. dall' tanto che non è da discutere della Controparte_1
disparità di trattamento addebitata al comportamento dell'Ufficio, che in tesi attorea non avrebbe impugnato una sentenza e ne avrebbe invece impugnato altra in Cassazione;
tanto che non è da discutere in ordine alla violazione dei doveri di imparzialità, proporzionalità, buona fede ed uguaglianza da parte dell' , declinati secondo le varie disposizioni richiamate Controparte_1
quanto, piuttosto, deve evidenziarsi il comportamento degli appellanti che,
omettendo di svolgere le necessarie ed esigibili difese in sede di legittimità
(in forza delle pregresse ed esigibili conoscenza dell'esito del giudizio riguardo il condebitore solidale ), non connesse ad eccezioni in CP_3
senso lato da attribuire all' hanno causalmente dato origine al loro CP_1
stesso pregiudizio essendo, la pronuncia della Cassazione e del giudice del rinvio, esito attribuibile del tutto prognosticamente al mancato comportamento difensivo dei Parte_1
7.- L'ulteriore censura in merito alla violazione dell'art. 1299 Cod. Civ.
attribuibile, per gli appellanti, al comportamento dell'Ufficio, va disattesa per quanto sopra unitamente al motivo in tema di mancata valutazione dei documenti.
8.1.- Anche il quinto motivo è infondato.
8.2.- La compensazione delle spese processuali, può avvenire in presenza di reciproca soccombenza, di assoluta novità della questione e di mutamento della giurisprudenza, ipotesi inesistenti nel caso. Neppure può giustificarsi la
11 tesi degli appellanti alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n.
77/2018. Infatti (Cass. ordinanza n. 7992 del 11 marzo 2022) la clausola elastica generale così introdotta si è resa necessaria per adeguare la previsione ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito. Quindi, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise. Peraltro (Cass. ordinanza n. 23592 del 3 settembre 2024) le questioni eccezionali devono afferire a fattori anteriori ed estranei al giudizio.
8.3.- Nel caso di specie il comportamento degli appellanti è stato causa esclusiva del pregiudizio tanto che non può ammettersi la sussistenza di circostanze eccezionali idonee a giustificare la compensazione delle spese evidente essendo la negligenza della parte atta ad escludere il rapporto causale.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta e da contro Parte_1 Parte_2
, Padova, così provvede: Controparte_1 Controparte_8
rigetta l'appello;
12 condanna gli appellanti in solido alle spese del grado a favore dell'
[...]
in €.
5.809 per compensi oltre spese generali del 15%, cpa ed CP_1
iva se dovuta;
da atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,
se effettivamente dovuto
Venezia lì 9 ottobre 2025
Il consigliere estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
13