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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
(segue verbale del 10/04/2025)
R.G. 9758/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9758 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2015, promossa da:
C.F. e P.I. in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Mauro Mameli, rappresentata e difesa dall'Avvocato Teresa Rita d'Amico del foro di Roma giusta delega resa a margine dell'atto di citazione;
-attrice, opponente-
CONTRO
P.I. , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_3
pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Valentina Marielli, rappresentata e difesa dall'Avvocato
Giovanni Muzi del foro di Roma giusta delega allegata alla comparsa di costituzione;
-convenuta, opposta-
Causa avente in oggetto: somministrazione;
tenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: “in via principale: - accertare e dichiarare che non vanta nessun credito nei confronti di Pt_2 CP_2
e per l'effetto dichiarare nullo e privo di Controparte_3
efficacia e revocare il decreto ingiuntivo n. 1953/2015 emesso dal
Tribunale di Cagliari;
- condannare ai sensi dell'art. 96 Parte_3
c.p.c., alla refusione delle spese di lite e al pagamento di un importo di natura indennitaria per responsabilità aggravata da liquidarsi anche in via equitativa;
in via subordinata: - nella denegata e contestata ipotesi in cui si accerti l'esistenza di un credito in favore di disporre la Controparte_1 compensazione delle somme dovute tra le parti e per l'effetto dichiarare nullo e privo di efficacia e revocare il decreto ingiuntivo n. 1953/2015 emesso dal Tribunale di Cagliari;
- il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, C.P.A., I.V.A. e spese generali del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Nell'interesse dell'opposta: “Piaccia all' Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: In via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecuzione ex art.
648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 1953/15 opposto dalla Parte_1
limitatamente alla minor somma di euro 7.729,90, stante la piena prova del credito opposto azionato dalla e non essendo l'opposizione CP_1
fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
In via principale: 2)
Rigettare le domande ed eccezioni formulate dalla perché Parte_1
infondate in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo limitatamente alla minor somma di €7.729,90 oltre interessi dall'emissione delle fatture al saldo;
3) In via subordinata, rigettare tutte le domande formulate dalla Parte_1 nell'atto di citazione perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa e per l'effetto, accertata l'esistenza del credito vantato dalla nei confronti della società CP_1 Parte_1 per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento in favore della della somma di € 7.729,90 oltre interessi dall'emissione delle CP_1
2 fatture al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di lite, spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la (di seguito CP_1
) ha chiesto che fosse ingiunto alla (di seguito CP_1 Parte_1
il pagamento della somma di €9.851,98 oltre interessi a titolo Parte_1
di corrispettivo per fornitura di energia elettrica come da fatture n.135769/2011, n.163434/2011, n.054546/2012, n.065137/2013.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda, ha emesso il decreto ingiuntivo n.1953/2015 per la somma e gli interessi come da domanda.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Parte_1
ha proposto tempestiva opposizione, esponendo che:
[...]
- l'ingiunzione di pagamento si fonda su fatture contestate perché riferite a conguagli calcolati sulla base di consumi erroneamente rilevati;
- peraltro, poiché la prestazione non era stata eseguita correttamente, il credito non poteva esigersi, in conformità all'art 1460 c.c.;
- le parti avevano concluso due contratti riferiti a due differenti utenze, uno per ufficio e altro per magazzino, entrambi con fatturazione mensile;
- a seguito di contestazione della la aveva Parte_1 CP_1
emesso una nota di credito a rettifica dei consumi mensili del 2011, riferiti al magazzino, per €2.122,08;
- allo scopo di evitare la minacciata sospensione del servizio,
l'opponente aveva versato l'ulteriore somma di €3.000,00 a titolo di acconto/saldo, con la precisazione che tale importo doveva essere restituito se non fossero stati giustificati i maggiori costi addebitati;
- inoltre, l'opponente aveva versato in eccesso la somma di
€1.274,23, pari al raddoppio sui consumi dal mese di giugno 2011, come riconosciuto dall'opponente;
- nonostante la consapevolezza dell'erronea rilevazione, la CP_1
3 aveva azionato il credito in sede monitoria, con ulteriore aggravio dei costi a carico della Parte_1
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita, oltre il termine di legge, la , esponendo che: CP_1
- il credito vantato sussisteva ed era fondato su stime basate su consumi effettivi rilevati dal contatore a seguito dell'emissione di fatture di trasporto (comunicate dal distributore locale) o su consumi storici e presunti: la pretesa, pertanto, era legittima perché, con le fatture azionate, la aveva richiesto la sola CP_1
differenza tra consumi presunti e consumi a conguaglio.
- la somma ingiunta non teneva conto della nota di credito inerente al magazzino, da decurtare in favore dell'opponente con conseguente rideterminazione del credito nella minor somma di €7.729,90;
- le fatture di trasporto hanno piena efficacia probatoria in quanto provenienti da un soggetto terzo rispetto alle parti in causa.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita documentalmente.
_____
Col decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, ha azionato un CP_1 credito per €9.851,98 totali per corrispettivo della fornitura di energia elettrica erogata presso le utenze intestate all'opponente.
In relazione a tale pretesa, ha dedotto l'erroneo conteggio dei Parte_1 consumi, dimostrato dall'emissione della nota di credito per l'importo di
€2.122,08 sui consumi del magazzino.
Tale assunto è stato confermato dall'opposta la quale, all'atto della costituzione in giudizio, ha riconosciuto che il credito ingiunto non teneva conto della predetta nota di credito e ha ricalcolato il dovuto in €7.729,90.
E tanto sarebbe sufficiente a revocare il decreto ingiuntivo, emesso per importi superiori.
L'opposta ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del credito e, in subordine, del minore importo dovuto.
4 Il credito (residuo) azionato è fondato sulle fatture n.135769/2011 per residui €2.268,70, n.163434/2011 per l'importo di €1.302,13,
n.054546/2012 per l'importo di €6.088,15 e n.065137/2013 per l'importo di
€193,00 (doc. 1, fascicolo monitorio).
Ciò premesso, giova brevemente ricordare che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo grava, comunque, sul creditore la prova del fondamento della pretesa, poiché egli rimane attore sostanziale della stessa;
e che le regole ordinarie in materia di prova del credito tra fase monitoria e cognizione ordinaria devono coordinarsi con i peculiari principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di contratti di somministrazione, caratterizzati dal sistema di lettura a contatore.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato (in relazione ai contratti di somministrazione idrica e di rete telefonica, con esiti analogicamente applicabili al caso di specie) che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità e che è onere del debitore contestare la correttezza delle rilevazioni (tra tante, Cass. 836/2021).
Spetta dunque al somministrato l'onere di allegare il malfunzionamento del contatore o l'anomalia dei consumi rilevati e al somministrante l'onere di provare il corretto funzionamento del sistema di misurazione.
In caso di prova positiva, è poi onere del fruitore dimostrare che le anomalie riscontrate sono dovute a fattori esterni alla sua sfera di controllo, che non avrebbe potuto evitare con attenta custodia dell'impianto; oppure che egli ha comunque diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore (cfr.
Cass. 6562/2019).
Sulla base dei principi così esposti deve, pertanto, rigettarsi l'eccezione dell'opponente in relazione all'inidoneità delle fatture a provare il credito in sede di opposizione, non essendo state introdotte in giudizio da parte del somministrato specifiche censure relative all'anomalia dei consumi e al malfunzionamento del contatore.
_____
5 L'opponente ha dedotto di avere concluso con l'opposta due differenti contratti, relativi a un'utenza ufficio (contratto n.1182442) e un'utenza magazzino (contratto n.1182443) con fatturazione mensile dei consumi;
per ciascuna utenza ha lamentato differenti criticità in relazione alla rilevazione dei consumi, dettagliate dall'opponente con l'atto introduttivo della lite e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Di seguito saranno esaminate, singolarmente, le differenti allegazioni della parte.
1. Fornitura magazzino.
L'opponente ha dedotto di avere pagato somme in eccesso per la fornitura
(incontestata) inerente al magazzino.
Nel dettaglio, con prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'opponente ha riconosciuto che le letture storiche per l'anno 2011 sono in linea con quanto fatturato per gli anni precedenti.
Tuttavia, le somme conteggiate a conguaglio sarebbero errate perché i consumi da giugno a dicembre 2011 sono stati raddoppiati.
L'opposta, all'atto della costituzione, ha ammesso che la somma ingiunta non tiene conto dell'emissione della nota di credito del 20/09/2014 per l'importo di €2.122,08 (doc n. 6, costituzione).
Alla luce di tale riconoscimento e della conseguente rideterminazione del dovuto, nulla residua da accertare con riferimento alla fornitura per magazzino.
2. Fornitura ufficio
Quanto alla fornitura per l'ufficio, l'opponente ha dedotto che i consumi rilevati a conguaglio per €6.075,06 sarebbero pari al quadruplo dei consumi storici.
Richiamate le già esposte regole sull'onere della prova nella materia in oggetto, deve rilevarsi come non sia stata introdotta in giudizio alcuna domanda volta ad accertare il malfunzionamento del contatore POD
IT002E5406713A e come dalla documentazione in atti non emerga che l'attrice opponente avesse mai portato all'attenzione del somministrante una possibile anomalia o un malfunzionamento del sistema di rilevazione
6 dei consumi con specifico riguardo alla fornitura ufficio.
Invece, si è limitata – e solo con prima memoria ex art. 183 Parte_1
comma VI c.p.c. – ad allegare di non avere potuto accertare eventuali
(quindi ipotetiche) anomalie del contatore perché lo stesso era stato rimosso prima della richiesta di conguaglio di cui alla fattura n. 54546 dell'11/03/12, senza altro dedurre e allegare.
Va, peraltro, precisato che, in relazione alla fornitura ufficio, l'asserito riconoscimento dell'errata rilevazione dei consumi oggetto della nota di credito non supera la presunzione di attendibilità delle letture, considerato che la nota è espressamente riferita all'utenza magazzino servita da altro contatore (POD IT002E5406706A).
Pertanto, in assenza di diversa evidenza, le letture sono attendibili e il relativo importo conteggiato è dovuto al somministrante.
3. Pagamenti in eccedenza.
Quanto al credito opposto in compensazione dalla si precisa Parte_1
quanto segue.
In relazione all'utenza magazzino, a ulteriormente dedotto di Parte_1
avere versato somme in eccesso rispetto ai consumi effettivi, ossia:
- €3.000,00 per evitare lo slaccio della fornitura;
- €1.274,23 per errata rilevazione dei consumi erroneamente duplicati;
e di vantare un credito pari ad €4.070,25 sottratti dalle somme corrisposte in eccesso €105,36 ed €98,62 per insoluti sul mese di aprile e maggio per la fornitura per ufficio.
L'opponente ha allegato che la somma di €1.274,23 è stata oggetto della nota di credito a storno del dovuto, come riconosciuto dall'opposta all'atto della costituzione, quando il credito è stato rideterminato in €7.729,90 (doc.
6, costituzione).
Il credito è stato quindi rideterminato dalla con prima Parte_1 memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. in €2.721,72 (€3.000 – €100,85 –
€177,44 = €2.721,72), scomputando dall'importo corrisposto per evitare lo slaccio quanto dovuto per i consumi insoluti (€100.85 per utenza
7 magazzino ed €177,44 per utenza ufficio); tale somma è stata ulteriormente rideterminata, con ultime memorie del 20.03.2023, in €2.822,56 (3.000,00 -
177,44 = 2.822,56).
Al di là della correttezza dei conteggi, la domanda volta alla compensazione del credito ingiunto con quanto residua in favore dell'opponente non può essere accolta.
Infatti, dalle allegazioni della di cui all'atto introduttivo Parte_1 emerge che, nel calcolare la somma azionata in sede monitoria, l'importo di
€3.000,00 è stato detratto dalla fattura n.135769/2011 emessa per €5.268,70
(doc. 1, fascicolo monitorio) e quindi scomputata dal dovuto (v. calcolo riepilogativo di cui p. 8, atto di citazione).
Tanto emerge, altresì, dalla nota di credito n.160234-2014 dove sulla fattura 135769-2011 dell'11/05/2011, tra le fatture insolute, la somma di
€3.000,00 è indicata come importo pagato (v. sempre doc. 6, costituzione).
Infine, già nel ricorso per decreto ingiuntivo si legge che la fattura in menzione è stata azionata «per l'importo residuo di €2.268,70».
La domanda di compensazione deve essere dunque rigettata.
_____
Le spese della lite sono interamente compensate, considerato:
- il riconoscimento da parte dell'opposta dell'infondatezza della pretesa monitoria, con contestuale ricalcolo della somma ingiunta, per non avere conteggiato la nota di credito per €2.122,08;
- la conseguente fondatezza della domanda dell'attrice in relazione al mancato conteggio della nota di credito;
- il rigetto della domanda dell'opponente per quanto riguarda la compensazione del credito residuo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n.1953/2015;
- dichiara tenuta e condanna la al pagamento, nei Parte_1 confronti della della residua somma di €7.729,90; CP_1
8 - spese interamente compensate.
Cagliari, 10 aprile 2025
9
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
R.G. 9758/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9758 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2015, promossa da:
C.F. e P.I. in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Mauro Mameli, rappresentata e difesa dall'Avvocato Teresa Rita d'Amico del foro di Roma giusta delega resa a margine dell'atto di citazione;
-attrice, opponente-
CONTRO
P.I. , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_3
pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Valentina Marielli, rappresentata e difesa dall'Avvocato
Giovanni Muzi del foro di Roma giusta delega allegata alla comparsa di costituzione;
-convenuta, opposta-
Causa avente in oggetto: somministrazione;
tenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: “in via principale: - accertare e dichiarare che non vanta nessun credito nei confronti di Pt_2 CP_2
e per l'effetto dichiarare nullo e privo di Controparte_3
efficacia e revocare il decreto ingiuntivo n. 1953/2015 emesso dal
Tribunale di Cagliari;
- condannare ai sensi dell'art. 96 Parte_3
c.p.c., alla refusione delle spese di lite e al pagamento di un importo di natura indennitaria per responsabilità aggravata da liquidarsi anche in via equitativa;
in via subordinata: - nella denegata e contestata ipotesi in cui si accerti l'esistenza di un credito in favore di disporre la Controparte_1 compensazione delle somme dovute tra le parti e per l'effetto dichiarare nullo e privo di efficacia e revocare il decreto ingiuntivo n. 1953/2015 emesso dal Tribunale di Cagliari;
- il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, C.P.A., I.V.A. e spese generali del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Nell'interesse dell'opposta: “Piaccia all' Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: In via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecuzione ex art.
648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 1953/15 opposto dalla Parte_1
limitatamente alla minor somma di euro 7.729,90, stante la piena prova del credito opposto azionato dalla e non essendo l'opposizione CP_1
fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
In via principale: 2)
Rigettare le domande ed eccezioni formulate dalla perché Parte_1
infondate in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo limitatamente alla minor somma di €7.729,90 oltre interessi dall'emissione delle fatture al saldo;
3) In via subordinata, rigettare tutte le domande formulate dalla Parte_1 nell'atto di citazione perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa e per l'effetto, accertata l'esistenza del credito vantato dalla nei confronti della società CP_1 Parte_1 per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento in favore della della somma di € 7.729,90 oltre interessi dall'emissione delle CP_1
2 fatture al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di lite, spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la (di seguito CP_1
) ha chiesto che fosse ingiunto alla (di seguito CP_1 Parte_1
il pagamento della somma di €9.851,98 oltre interessi a titolo Parte_1
di corrispettivo per fornitura di energia elettrica come da fatture n.135769/2011, n.163434/2011, n.054546/2012, n.065137/2013.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda, ha emesso il decreto ingiuntivo n.1953/2015 per la somma e gli interessi come da domanda.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Parte_1
ha proposto tempestiva opposizione, esponendo che:
[...]
- l'ingiunzione di pagamento si fonda su fatture contestate perché riferite a conguagli calcolati sulla base di consumi erroneamente rilevati;
- peraltro, poiché la prestazione non era stata eseguita correttamente, il credito non poteva esigersi, in conformità all'art 1460 c.c.;
- le parti avevano concluso due contratti riferiti a due differenti utenze, uno per ufficio e altro per magazzino, entrambi con fatturazione mensile;
- a seguito di contestazione della la aveva Parte_1 CP_1
emesso una nota di credito a rettifica dei consumi mensili del 2011, riferiti al magazzino, per €2.122,08;
- allo scopo di evitare la minacciata sospensione del servizio,
l'opponente aveva versato l'ulteriore somma di €3.000,00 a titolo di acconto/saldo, con la precisazione che tale importo doveva essere restituito se non fossero stati giustificati i maggiori costi addebitati;
- inoltre, l'opponente aveva versato in eccesso la somma di
€1.274,23, pari al raddoppio sui consumi dal mese di giugno 2011, come riconosciuto dall'opponente;
- nonostante la consapevolezza dell'erronea rilevazione, la CP_1
3 aveva azionato il credito in sede monitoria, con ulteriore aggravio dei costi a carico della Parte_1
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita, oltre il termine di legge, la , esponendo che: CP_1
- il credito vantato sussisteva ed era fondato su stime basate su consumi effettivi rilevati dal contatore a seguito dell'emissione di fatture di trasporto (comunicate dal distributore locale) o su consumi storici e presunti: la pretesa, pertanto, era legittima perché, con le fatture azionate, la aveva richiesto la sola CP_1
differenza tra consumi presunti e consumi a conguaglio.
- la somma ingiunta non teneva conto della nota di credito inerente al magazzino, da decurtare in favore dell'opponente con conseguente rideterminazione del credito nella minor somma di €7.729,90;
- le fatture di trasporto hanno piena efficacia probatoria in quanto provenienti da un soggetto terzo rispetto alle parti in causa.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita documentalmente.
_____
Col decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, ha azionato un CP_1 credito per €9.851,98 totali per corrispettivo della fornitura di energia elettrica erogata presso le utenze intestate all'opponente.
In relazione a tale pretesa, ha dedotto l'erroneo conteggio dei Parte_1 consumi, dimostrato dall'emissione della nota di credito per l'importo di
€2.122,08 sui consumi del magazzino.
Tale assunto è stato confermato dall'opposta la quale, all'atto della costituzione in giudizio, ha riconosciuto che il credito ingiunto non teneva conto della predetta nota di credito e ha ricalcolato il dovuto in €7.729,90.
E tanto sarebbe sufficiente a revocare il decreto ingiuntivo, emesso per importi superiori.
L'opposta ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del credito e, in subordine, del minore importo dovuto.
4 Il credito (residuo) azionato è fondato sulle fatture n.135769/2011 per residui €2.268,70, n.163434/2011 per l'importo di €1.302,13,
n.054546/2012 per l'importo di €6.088,15 e n.065137/2013 per l'importo di
€193,00 (doc. 1, fascicolo monitorio).
Ciò premesso, giova brevemente ricordare che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo grava, comunque, sul creditore la prova del fondamento della pretesa, poiché egli rimane attore sostanziale della stessa;
e che le regole ordinarie in materia di prova del credito tra fase monitoria e cognizione ordinaria devono coordinarsi con i peculiari principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di contratti di somministrazione, caratterizzati dal sistema di lettura a contatore.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato (in relazione ai contratti di somministrazione idrica e di rete telefonica, con esiti analogicamente applicabili al caso di specie) che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità e che è onere del debitore contestare la correttezza delle rilevazioni (tra tante, Cass. 836/2021).
Spetta dunque al somministrato l'onere di allegare il malfunzionamento del contatore o l'anomalia dei consumi rilevati e al somministrante l'onere di provare il corretto funzionamento del sistema di misurazione.
In caso di prova positiva, è poi onere del fruitore dimostrare che le anomalie riscontrate sono dovute a fattori esterni alla sua sfera di controllo, che non avrebbe potuto evitare con attenta custodia dell'impianto; oppure che egli ha comunque diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore (cfr.
Cass. 6562/2019).
Sulla base dei principi così esposti deve, pertanto, rigettarsi l'eccezione dell'opponente in relazione all'inidoneità delle fatture a provare il credito in sede di opposizione, non essendo state introdotte in giudizio da parte del somministrato specifiche censure relative all'anomalia dei consumi e al malfunzionamento del contatore.
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5 L'opponente ha dedotto di avere concluso con l'opposta due differenti contratti, relativi a un'utenza ufficio (contratto n.1182442) e un'utenza magazzino (contratto n.1182443) con fatturazione mensile dei consumi;
per ciascuna utenza ha lamentato differenti criticità in relazione alla rilevazione dei consumi, dettagliate dall'opponente con l'atto introduttivo della lite e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Di seguito saranno esaminate, singolarmente, le differenti allegazioni della parte.
1. Fornitura magazzino.
L'opponente ha dedotto di avere pagato somme in eccesso per la fornitura
(incontestata) inerente al magazzino.
Nel dettaglio, con prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'opponente ha riconosciuto che le letture storiche per l'anno 2011 sono in linea con quanto fatturato per gli anni precedenti.
Tuttavia, le somme conteggiate a conguaglio sarebbero errate perché i consumi da giugno a dicembre 2011 sono stati raddoppiati.
L'opposta, all'atto della costituzione, ha ammesso che la somma ingiunta non tiene conto dell'emissione della nota di credito del 20/09/2014 per l'importo di €2.122,08 (doc n. 6, costituzione).
Alla luce di tale riconoscimento e della conseguente rideterminazione del dovuto, nulla residua da accertare con riferimento alla fornitura per magazzino.
2. Fornitura ufficio
Quanto alla fornitura per l'ufficio, l'opponente ha dedotto che i consumi rilevati a conguaglio per €6.075,06 sarebbero pari al quadruplo dei consumi storici.
Richiamate le già esposte regole sull'onere della prova nella materia in oggetto, deve rilevarsi come non sia stata introdotta in giudizio alcuna domanda volta ad accertare il malfunzionamento del contatore POD
IT002E5406713A e come dalla documentazione in atti non emerga che l'attrice opponente avesse mai portato all'attenzione del somministrante una possibile anomalia o un malfunzionamento del sistema di rilevazione
6 dei consumi con specifico riguardo alla fornitura ufficio.
Invece, si è limitata – e solo con prima memoria ex art. 183 Parte_1
comma VI c.p.c. – ad allegare di non avere potuto accertare eventuali
(quindi ipotetiche) anomalie del contatore perché lo stesso era stato rimosso prima della richiesta di conguaglio di cui alla fattura n. 54546 dell'11/03/12, senza altro dedurre e allegare.
Va, peraltro, precisato che, in relazione alla fornitura ufficio, l'asserito riconoscimento dell'errata rilevazione dei consumi oggetto della nota di credito non supera la presunzione di attendibilità delle letture, considerato che la nota è espressamente riferita all'utenza magazzino servita da altro contatore (POD IT002E5406706A).
Pertanto, in assenza di diversa evidenza, le letture sono attendibili e il relativo importo conteggiato è dovuto al somministrante.
3. Pagamenti in eccedenza.
Quanto al credito opposto in compensazione dalla si precisa Parte_1
quanto segue.
In relazione all'utenza magazzino, a ulteriormente dedotto di Parte_1
avere versato somme in eccesso rispetto ai consumi effettivi, ossia:
- €3.000,00 per evitare lo slaccio della fornitura;
- €1.274,23 per errata rilevazione dei consumi erroneamente duplicati;
e di vantare un credito pari ad €4.070,25 sottratti dalle somme corrisposte in eccesso €105,36 ed €98,62 per insoluti sul mese di aprile e maggio per la fornitura per ufficio.
L'opponente ha allegato che la somma di €1.274,23 è stata oggetto della nota di credito a storno del dovuto, come riconosciuto dall'opposta all'atto della costituzione, quando il credito è stato rideterminato in €7.729,90 (doc.
6, costituzione).
Il credito è stato quindi rideterminato dalla con prima Parte_1 memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. in €2.721,72 (€3.000 – €100,85 –
€177,44 = €2.721,72), scomputando dall'importo corrisposto per evitare lo slaccio quanto dovuto per i consumi insoluti (€100.85 per utenza
7 magazzino ed €177,44 per utenza ufficio); tale somma è stata ulteriormente rideterminata, con ultime memorie del 20.03.2023, in €2.822,56 (3.000,00 -
177,44 = 2.822,56).
Al di là della correttezza dei conteggi, la domanda volta alla compensazione del credito ingiunto con quanto residua in favore dell'opponente non può essere accolta.
Infatti, dalle allegazioni della di cui all'atto introduttivo Parte_1 emerge che, nel calcolare la somma azionata in sede monitoria, l'importo di
€3.000,00 è stato detratto dalla fattura n.135769/2011 emessa per €5.268,70
(doc. 1, fascicolo monitorio) e quindi scomputata dal dovuto (v. calcolo riepilogativo di cui p. 8, atto di citazione).
Tanto emerge, altresì, dalla nota di credito n.160234-2014 dove sulla fattura 135769-2011 dell'11/05/2011, tra le fatture insolute, la somma di
€3.000,00 è indicata come importo pagato (v. sempre doc. 6, costituzione).
Infine, già nel ricorso per decreto ingiuntivo si legge che la fattura in menzione è stata azionata «per l'importo residuo di €2.268,70».
La domanda di compensazione deve essere dunque rigettata.
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Le spese della lite sono interamente compensate, considerato:
- il riconoscimento da parte dell'opposta dell'infondatezza della pretesa monitoria, con contestuale ricalcolo della somma ingiunta, per non avere conteggiato la nota di credito per €2.122,08;
- la conseguente fondatezza della domanda dell'attrice in relazione al mancato conteggio della nota di credito;
- il rigetto della domanda dell'opponente per quanto riguarda la compensazione del credito residuo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n.1953/2015;
- dichiara tenuta e condanna la al pagamento, nei Parte_1 confronti della della residua somma di €7.729,90; CP_1
8 - spese interamente compensate.
Cagliari, 10 aprile 2025
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Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti