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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/09/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 20/2023 RGC promossa
DA
- , con sede in Monte San Giusto (MC) Parte_1
alla via Bonafede n. 28;
C.F.: ; P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Miranda, e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona al viale della Vittoria n. 7;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI - , quale Gestione Controparte_1
Liquidatoria della ex ASUR Marche, in persona del legale rapp.te p.t.;
C.F.: ; P.IVA_2
(appellata contumace)
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
in persona del Controparte_2
l.r.p.t., con sede in Rimini alla via G. Mameli n. 1;
C.F.: ; P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia Mussoni e Silvia Ronconi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Rimini alla via V.
Colonna n. 3;
(altra appellata)
AVVERSO la sentenza n. 1189/2022 del 24.10.2022 del Tribunale di Ancona,
resa in procedimento n. 312/2021 RGC.
* * *
Il ha impugnato dinanzi a questa Corte la Parte_1
sentenza in epigrafe con la quale erano state respinte le domande dal medesimo avanzate tanto nei confronti dell' Controparte_3
(volte ad accertare l'insussistenza di un debito del nei confronti della Pt_1
pag. 2/10 stessa e l'obbligo invece in favore della medesima da parte dell'Asur Marche)
che nei riguardi dell'ASUR Marche (volte ad accertare l'obbligo di quest'ultima di sostenere, in favore della predetta associazione, le spese relative all'assistenza del sig. e ad ottenere la condanna della Parte_2
medesima alla restituzione in favore del di quanto già pagato alla Pt_1
ridetta associazione per effetto del decreto ingiuntivo del Tribunale di Rimini n.
2421/08), e di contro accolta la domanda riconvenzionale svolta nei suoi confronti dall' relativa al pagamento delle rette di assistenza del CP_2
sig. per il periodo successivo al 01.04.2006. Pt_2
L'appellante ha peraltro precisato che la sentenza di primo grado veniva impugnata solo nei riguardi del capo relativo all'accertamento del diritto del di ottenere dall'Asur il rimborso di quanto pagato in favore Pt_1
dell'associazione, con conseguente condanna dell'Asur stessa – e/o dei suoi aventi causa – al relativo pagamento.
L'Asur Marche – ora sostituita dalla – già contumace in primo CP_4
grado, non risulta costituita neppure in appello.
Si è invece costituita nel grado l' al fine di chiedere il rigetto CP_2
dell'appello e la conferma della decisione gravata, con vittoria delle spese.
pag. 3/10 Con l'atto di appello in esame il muove alla Parte_1
decisione impugnata le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Avrebbe innanzitutto errato il Tribunale di Ancona nel ritenere che le domande svolte dall'attore nei confronti dell'Asur fossero coperte dal giudicato – riflesso
– formatosi sulla questione del pagamento delle spese di assistenza del sig.
per effetto della sentenza della Corte di Appello di Parte_2
Bologna n. 2357/2016, relativa a giudizio dibattutosi tra il medesimo e Pt_1
l' definitivamente passata in giudicato. Al riguardo osserva in CP_2
sostanza l'appellante che la questione concernente l'obbligo della Asur – e non del – di sostenere le spese di assistenza del sig. era Pt_1 Pt_2
completamente estranea al giudizio sopra richiamato e dunque sulla stessa non poteva ritenersi formato alcun giudicato. Per l'effetto della invocata riforma sul punto della decisione di primo grado, il ha poi riproposto – Pt_1
argomentandola in termini sia di fatto che di diritto – la domanda avanzata in primo grado volta ad ottenere dall'Asur il rimborso di quanto dallo stesso pagato all'associazione per effetto del decreto ingiuntivo del Tribunale di
Rimini n. 2421/2008 (da quest'ultima richiesto ed ottenuto), nonché di quanto disposto dalla stessa sentenza gravata, sul presupposto appunto che l'onere delle spese del sig. sarebbe a carico della medesima Asur, ora Pt_2 [...]
CP_4
pag. 4/10 Costituendosi in giudizio l' ha contestato l'appello del CP_2 Pt_1
evidenziando le ragioni di conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito.
Occorre in primo luogo osservare che in questa sede di appello il
[...]
ha evidentemente – oltrechè esplicitamente, come si legge a Parte_1
chiare lettere nel proprio atto di impugnazione – abdicato a tutte le domande svolte in primo grado nei confronti dell' (e dirette, come s'è detto, CP_2
ad ottenere l'accertamento negativo del proprio obbligo di corrispondere, in favore della medesima, le rette relative al sig. ), come pure ha del pari Pt_2
rinunciato a resistere alla domanda riconvenzionale (di pagamento delle rette successive al 01.04.2006) avanzata dall' e accolta dalla sentenza CP_2
impugnata. In altri termini, l'appello proposto è evidentemente volto, soltanto,
a conseguire la riforma della decisione di primo grado nei riguardi dell'Asur
Marche (e/o dei suoi aventi causa) nella parte in cui essa ha negato l'obbligo di quest'ultima di sostenere le spese del sig. e, conseguentemente, ha Pt_2
respinto la domanda del di rimborso di quanto a tal titolo dallo stesso Pt_1
pagato all' CP_2
Ne consegue dunque che la notifica del presente appello all è CP_2
avvenuta ai soli evidenti fini di litis denuntiatio, senza la proposizione nei riguardi della stessa di domande e/o conclusioni di sorta che potessero in qualsiasi modo coinvolgerne gli interessi.
pag. 5/10 La decisione dell' pertanto di costituirsi in giudizio e di CP_2
contraddire addirittura le argomentazioni dell'appellante non è assistita da alcun meritevole interesse né sostanziale né processuale ai sensi dell'art. 100 cpc e, per conseguenza, rimane una iniziativa irrilevante e sostanzialmente estranea al presente processo, con quanto ne deriva anche in termini di spese di lite.
Ciò chiarito, è senz'altro fondato il primo motivo di appello. Il giudicato
(implicito) derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Bologna n.
2357/2016 non può che limitarsi all'accertamento definitivo, tra le parti originarie del giudizio ( e , dell'obbligo del primo di far Pt_1 CP_2
fronte, in favore dell'associazione, alle spese di assistenza del sig. , e ciò Pt_2
nel senso che la decisione in argomento, pur riguardando tutt'altri temi di lite,
può effettivamente aver coperto con il giudicato implicito (tra esse parti) la questione (non dedotta ma deducibile) relativa all'obbligo dell'Asur, piuttosto che del di farsi carico di dette spese. Quel che invece non può essere Pt_1
condiviso è il ragionamento della sentenza impugnata secondo cui la decisione della Corte di Appello di Bologna avrebbe anche una efficacia riflessa nei confronti dell'Asur, parte estranea al giudizio. E difatti, la pretesa del Pt_1
nei confronti dell'Asur volta ad ottenere un accertamento dell'obbligo di quest'ultima al pagamento di dette spese, o quantomeno la statuizione sul diritto del di essere dall'Asur rimborsato delle stesse, non dipende in Pt_1
alcun modo, né logicamente né giuridicamente dall'accertamento reso dalla pag. 6/10 Corte di Appello di Bologna. La statuizione passata in giudicato non contiene affatto, riguardo ai rapporti tra il e l'Asur, una affermazione oggettiva Pt_1
di verità opponibile come tale a questi ultimi, perché l'accertamento della circostanza per cui – nei rapporti tra il e l'Asur – quest'ultima sia Pt_1
comunque tenuta al pagamento delle spese del sig. (o comunque a Pt_2
restituire al quanto dallo stesso sborsato) non costituisce affatto una Pt_1
premessa logica o giuridica, indispensabile e indefettibile, della statuizione in argomento, che è pervenuta all'affermazione dell'obbligo del verso Pt_1
l' sulla base di argomentazioni e di questioni completamente CP_2
diverse ed estranee a quella in discussione.
La decisione gravata va pertanto sul punto riformata di modo che si rende necessario scrutinare nel merito le domande del nei confronti Pt_1
dell'Asur, e ora, del suo successore Al riguardo va osservato che CP_4
la stessa prospettazione del si presenta Parte_1
estremamente astratta e generica, se non del tutto mancante, circa l'aspetto centrale del tema di lite, ovvero quello delle effettive prestazioni garantite al sig. e del cui pagamento si tratta. Pur difatti sottolineando che il sig. Pt_2
deve esser considerato, per le proprie oggettive condizioni di salute, Pt_2
una persona disabile o comunque affetta da problemi psichiatrici (la quale dunque, nella prospettazione dell'attore appellante, necessiterebbe di prestazioni di carattere prevalentemente sanitario come tali a carico del SSN
pag. 7/10 secondo i parametri di definizione dei L.E.A.), non si rinviene tra gli atti di causa documentazione alcuna relativa al carattere e al contenuto effettivo delle prestazioni (in ipotesi prevalentemente sanitarie) rese in favore del sig. , Pt_2
il quale peraltro appare affidato alla struttura che attualmente lo ha in carico non in base ad un provvedimento della ASL, ma del Tribunale per i minorenni.
I dati oggettivi al proposito ricavabili dalla documentazione di causa indicano piuttosto che le prestazioni attualmente garantite al sig. siano di Pt_2
carattere prevalentemente (se non esclusivamente) assistenziale piuttosto che sanitario, secondo quanto al riguardo già puntualmente rilevato dalla sentenza di primo grado, senza peraltro che sul punto l'appello interposto contenga una specifica e circostanziata confutazione delle argomentazioni espresse dal
Tribunale di Ancona. Come difatti condivisibilmente osservato dalla decisione gravata, il sig. risulta accolto in una casa di civile abitazione e non in Pt_2
una struttura sanitaria né socio-sanitaria, mentre dalla “Carta dei Servizi” della
“Casa Famiglia Multiutenza Complementare” che si è occupata della sistemazione del sig. , come pure dal “Progetto di Vita” dalla medesima Pt_2
redatto per l'assistenza al sig. , non si individuano invero se non Pt_2
prestazioni di carattere sostanzialmente assistenziale (come tali indiscutibilmente a carico dei Comuni come disposto dallo stesso decreto LEA
invocato dall'appellante), fatta eccezione per la mera somministrazione pag. 8/10 casalinga di farmaci (per i quali, come pure risulta dagli atti, il paziente –
giustamente – è anche esonerato dai relativi ticket).
In questo quadro deve ritenersi che l'attore appellante abbia mancato la prova
(e ancor prima la puntuale deduzione) dei fatti fondanti del diritto reclamato,
ovvero la erogazione in favore del sig. di prestazioni di carattere Pt_2
eminentemente (o almeno prevalentemente) sanitario.
Né, si badi, alla prova in questione potrebbe pervenirsi mediante le istanze istruttorie riproposte in appello dal la prova per testi dedotta appare Pt_1
difatti in ogni caso inammissibile perché volta a far riferire i testi non su fatti ma su valutazioni (il carattere sanitario delle prestazioni), mentre la CTU richiesta,
in assenza di una preventiva e dovuta prova del diritto vantato, si presenterebbe solo esplorativa e volta a vicariare le carenze probatorie già
manifestatesi; quanto poi all'ordine di esibizione, ugualmente lo stesso, in quanto di carattere residuale, non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e deve essere utilizzato solo in caso di impossibilità di acquisire la prova con altri mezzi (cfr. Cass., 31251/2021).
L'appello dunque deve essere rigettato e la decisione gravata confermata,
sebbene sulla base della diversa motivazione sin qui resa.
Nulla per le spese attesa da un lato la mancata costituzione dell' e CP_4
dall'altro la rilevata carenza di interesse a contraddire dell' CP_2
pag. 9/10
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Nulla per le spese;
- Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
- Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 15.07.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
avv. Rodolfo Giungi dott. Gianmichele Marcelli
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 20/2023 RGC promossa
DA
- , con sede in Monte San Giusto (MC) Parte_1
alla via Bonafede n. 28;
C.F.: ; P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Miranda, e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona al viale della Vittoria n. 7;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI - , quale Gestione Controparte_1
Liquidatoria della ex ASUR Marche, in persona del legale rapp.te p.t.;
C.F.: ; P.IVA_2
(appellata contumace)
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
in persona del Controparte_2
l.r.p.t., con sede in Rimini alla via G. Mameli n. 1;
C.F.: ; P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia Mussoni e Silvia Ronconi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Rimini alla via V.
Colonna n. 3;
(altra appellata)
AVVERSO la sentenza n. 1189/2022 del 24.10.2022 del Tribunale di Ancona,
resa in procedimento n. 312/2021 RGC.
* * *
Il ha impugnato dinanzi a questa Corte la Parte_1
sentenza in epigrafe con la quale erano state respinte le domande dal medesimo avanzate tanto nei confronti dell' Controparte_3
(volte ad accertare l'insussistenza di un debito del nei confronti della Pt_1
pag. 2/10 stessa e l'obbligo invece in favore della medesima da parte dell'Asur Marche)
che nei riguardi dell'ASUR Marche (volte ad accertare l'obbligo di quest'ultima di sostenere, in favore della predetta associazione, le spese relative all'assistenza del sig. e ad ottenere la condanna della Parte_2
medesima alla restituzione in favore del di quanto già pagato alla Pt_1
ridetta associazione per effetto del decreto ingiuntivo del Tribunale di Rimini n.
2421/08), e di contro accolta la domanda riconvenzionale svolta nei suoi confronti dall' relativa al pagamento delle rette di assistenza del CP_2
sig. per il periodo successivo al 01.04.2006. Pt_2
L'appellante ha peraltro precisato che la sentenza di primo grado veniva impugnata solo nei riguardi del capo relativo all'accertamento del diritto del di ottenere dall'Asur il rimborso di quanto pagato in favore Pt_1
dell'associazione, con conseguente condanna dell'Asur stessa – e/o dei suoi aventi causa – al relativo pagamento.
L'Asur Marche – ora sostituita dalla – già contumace in primo CP_4
grado, non risulta costituita neppure in appello.
Si è invece costituita nel grado l' al fine di chiedere il rigetto CP_2
dell'appello e la conferma della decisione gravata, con vittoria delle spese.
pag. 3/10 Con l'atto di appello in esame il muove alla Parte_1
decisione impugnata le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Avrebbe innanzitutto errato il Tribunale di Ancona nel ritenere che le domande svolte dall'attore nei confronti dell'Asur fossero coperte dal giudicato – riflesso
– formatosi sulla questione del pagamento delle spese di assistenza del sig.
per effetto della sentenza della Corte di Appello di Parte_2
Bologna n. 2357/2016, relativa a giudizio dibattutosi tra il medesimo e Pt_1
l' definitivamente passata in giudicato. Al riguardo osserva in CP_2
sostanza l'appellante che la questione concernente l'obbligo della Asur – e non del – di sostenere le spese di assistenza del sig. era Pt_1 Pt_2
completamente estranea al giudizio sopra richiamato e dunque sulla stessa non poteva ritenersi formato alcun giudicato. Per l'effetto della invocata riforma sul punto della decisione di primo grado, il ha poi riproposto – Pt_1
argomentandola in termini sia di fatto che di diritto – la domanda avanzata in primo grado volta ad ottenere dall'Asur il rimborso di quanto dallo stesso pagato all'associazione per effetto del decreto ingiuntivo del Tribunale di
Rimini n. 2421/2008 (da quest'ultima richiesto ed ottenuto), nonché di quanto disposto dalla stessa sentenza gravata, sul presupposto appunto che l'onere delle spese del sig. sarebbe a carico della medesima Asur, ora Pt_2 [...]
CP_4
pag. 4/10 Costituendosi in giudizio l' ha contestato l'appello del CP_2 Pt_1
evidenziando le ragioni di conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito.
Occorre in primo luogo osservare che in questa sede di appello il
[...]
ha evidentemente – oltrechè esplicitamente, come si legge a Parte_1
chiare lettere nel proprio atto di impugnazione – abdicato a tutte le domande svolte in primo grado nei confronti dell' (e dirette, come s'è detto, CP_2
ad ottenere l'accertamento negativo del proprio obbligo di corrispondere, in favore della medesima, le rette relative al sig. ), come pure ha del pari Pt_2
rinunciato a resistere alla domanda riconvenzionale (di pagamento delle rette successive al 01.04.2006) avanzata dall' e accolta dalla sentenza CP_2
impugnata. In altri termini, l'appello proposto è evidentemente volto, soltanto,
a conseguire la riforma della decisione di primo grado nei riguardi dell'Asur
Marche (e/o dei suoi aventi causa) nella parte in cui essa ha negato l'obbligo di quest'ultima di sostenere le spese del sig. e, conseguentemente, ha Pt_2
respinto la domanda del di rimborso di quanto a tal titolo dallo stesso Pt_1
pagato all' CP_2
Ne consegue dunque che la notifica del presente appello all è CP_2
avvenuta ai soli evidenti fini di litis denuntiatio, senza la proposizione nei riguardi della stessa di domande e/o conclusioni di sorta che potessero in qualsiasi modo coinvolgerne gli interessi.
pag. 5/10 La decisione dell' pertanto di costituirsi in giudizio e di CP_2
contraddire addirittura le argomentazioni dell'appellante non è assistita da alcun meritevole interesse né sostanziale né processuale ai sensi dell'art. 100 cpc e, per conseguenza, rimane una iniziativa irrilevante e sostanzialmente estranea al presente processo, con quanto ne deriva anche in termini di spese di lite.
Ciò chiarito, è senz'altro fondato il primo motivo di appello. Il giudicato
(implicito) derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Bologna n.
2357/2016 non può che limitarsi all'accertamento definitivo, tra le parti originarie del giudizio ( e , dell'obbligo del primo di far Pt_1 CP_2
fronte, in favore dell'associazione, alle spese di assistenza del sig. , e ciò Pt_2
nel senso che la decisione in argomento, pur riguardando tutt'altri temi di lite,
può effettivamente aver coperto con il giudicato implicito (tra esse parti) la questione (non dedotta ma deducibile) relativa all'obbligo dell'Asur, piuttosto che del di farsi carico di dette spese. Quel che invece non può essere Pt_1
condiviso è il ragionamento della sentenza impugnata secondo cui la decisione della Corte di Appello di Bologna avrebbe anche una efficacia riflessa nei confronti dell'Asur, parte estranea al giudizio. E difatti, la pretesa del Pt_1
nei confronti dell'Asur volta ad ottenere un accertamento dell'obbligo di quest'ultima al pagamento di dette spese, o quantomeno la statuizione sul diritto del di essere dall'Asur rimborsato delle stesse, non dipende in Pt_1
alcun modo, né logicamente né giuridicamente dall'accertamento reso dalla pag. 6/10 Corte di Appello di Bologna. La statuizione passata in giudicato non contiene affatto, riguardo ai rapporti tra il e l'Asur, una affermazione oggettiva Pt_1
di verità opponibile come tale a questi ultimi, perché l'accertamento della circostanza per cui – nei rapporti tra il e l'Asur – quest'ultima sia Pt_1
comunque tenuta al pagamento delle spese del sig. (o comunque a Pt_2
restituire al quanto dallo stesso sborsato) non costituisce affatto una Pt_1
premessa logica o giuridica, indispensabile e indefettibile, della statuizione in argomento, che è pervenuta all'affermazione dell'obbligo del verso Pt_1
l' sulla base di argomentazioni e di questioni completamente CP_2
diverse ed estranee a quella in discussione.
La decisione gravata va pertanto sul punto riformata di modo che si rende necessario scrutinare nel merito le domande del nei confronti Pt_1
dell'Asur, e ora, del suo successore Al riguardo va osservato che CP_4
la stessa prospettazione del si presenta Parte_1
estremamente astratta e generica, se non del tutto mancante, circa l'aspetto centrale del tema di lite, ovvero quello delle effettive prestazioni garantite al sig. e del cui pagamento si tratta. Pur difatti sottolineando che il sig. Pt_2
deve esser considerato, per le proprie oggettive condizioni di salute, Pt_2
una persona disabile o comunque affetta da problemi psichiatrici (la quale dunque, nella prospettazione dell'attore appellante, necessiterebbe di prestazioni di carattere prevalentemente sanitario come tali a carico del SSN
pag. 7/10 secondo i parametri di definizione dei L.E.A.), non si rinviene tra gli atti di causa documentazione alcuna relativa al carattere e al contenuto effettivo delle prestazioni (in ipotesi prevalentemente sanitarie) rese in favore del sig. , Pt_2
il quale peraltro appare affidato alla struttura che attualmente lo ha in carico non in base ad un provvedimento della ASL, ma del Tribunale per i minorenni.
I dati oggettivi al proposito ricavabili dalla documentazione di causa indicano piuttosto che le prestazioni attualmente garantite al sig. siano di Pt_2
carattere prevalentemente (se non esclusivamente) assistenziale piuttosto che sanitario, secondo quanto al riguardo già puntualmente rilevato dalla sentenza di primo grado, senza peraltro che sul punto l'appello interposto contenga una specifica e circostanziata confutazione delle argomentazioni espresse dal
Tribunale di Ancona. Come difatti condivisibilmente osservato dalla decisione gravata, il sig. risulta accolto in una casa di civile abitazione e non in Pt_2
una struttura sanitaria né socio-sanitaria, mentre dalla “Carta dei Servizi” della
“Casa Famiglia Multiutenza Complementare” che si è occupata della sistemazione del sig. , come pure dal “Progetto di Vita” dalla medesima Pt_2
redatto per l'assistenza al sig. , non si individuano invero se non Pt_2
prestazioni di carattere sostanzialmente assistenziale (come tali indiscutibilmente a carico dei Comuni come disposto dallo stesso decreto LEA
invocato dall'appellante), fatta eccezione per la mera somministrazione pag. 8/10 casalinga di farmaci (per i quali, come pure risulta dagli atti, il paziente –
giustamente – è anche esonerato dai relativi ticket).
In questo quadro deve ritenersi che l'attore appellante abbia mancato la prova
(e ancor prima la puntuale deduzione) dei fatti fondanti del diritto reclamato,
ovvero la erogazione in favore del sig. di prestazioni di carattere Pt_2
eminentemente (o almeno prevalentemente) sanitario.
Né, si badi, alla prova in questione potrebbe pervenirsi mediante le istanze istruttorie riproposte in appello dal la prova per testi dedotta appare Pt_1
difatti in ogni caso inammissibile perché volta a far riferire i testi non su fatti ma su valutazioni (il carattere sanitario delle prestazioni), mentre la CTU richiesta,
in assenza di una preventiva e dovuta prova del diritto vantato, si presenterebbe solo esplorativa e volta a vicariare le carenze probatorie già
manifestatesi; quanto poi all'ordine di esibizione, ugualmente lo stesso, in quanto di carattere residuale, non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e deve essere utilizzato solo in caso di impossibilità di acquisire la prova con altri mezzi (cfr. Cass., 31251/2021).
L'appello dunque deve essere rigettato e la decisione gravata confermata,
sebbene sulla base della diversa motivazione sin qui resa.
Nulla per le spese attesa da un lato la mancata costituzione dell' e CP_4
dall'altro la rilevata carenza di interesse a contraddire dell' CP_2
pag. 9/10
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Nulla per le spese;
- Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
- Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 15.07.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
avv. Rodolfo Giungi dott. Gianmichele Marcelli
pag. 10/10