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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/02/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, letti gli atti del presente giudizio e facendo seguito al verbale dell'udienza celebrata in data 12.2.25, nonché alla discussione orale, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies, 3° comma, c.p.c., come modificato dal D. Lgs. n.
149/22, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2455/2016 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità extracontrattuale”, pendente
TRA
rappresentato e difeso, come da mandato in Parte_1 calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Maria Crescenzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sarno alla Via Nuova Lavorate, n. 269;
- ATTORE -
E
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Domenico Crescenzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sarno alla Via Pietro Marmino, n. 2;
- CONVENUTO -
NONCHÉ in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura stesa in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa, dall'Avv. Massimo Caiafa e dall'Avv.
Domenico Caiafa, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Sarno alla
Via Lanzara, n. 63, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Vecchione;
1 - TERZA CHIAMATA -
All'udienza celebrata in data 12.2.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il SI. , preliminarmente esposto: Parte_1
- che esso istante è comproprietario – in virtù di contratto di compravendita rogato per notar in data 14.7.97 – di una porzione del fabbricato sito in Sarno alla via Mass. Persona_1
Medici, n. 5;
- che i SI.ri , Parte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, CP_3 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, e , all'epoca proprietari dei corpi di fabbrica confinanti
[...] Controparte_10 Parte_3
con quelli di esso attore, avevano ottenuto in data 7.9.11 il rilascio da parte del Comune di
Sarno di un permesso a costruire con il quale era stata autorizzata la realizzazione – previo abbattimento dei preesistenti edifici – di “cinque corpi di fabbrica con destinazione di civile abitazione”;
- che dell'edificazione delle assentite opere era stata incaricata la ditta individuale “Kostruzioni
Generali” di Controparte_1
- che, nel mese di ottobre dell'anno 2012, la predetta ditta individuale aveva abbattuto i corpi di fabbrica preesistenti con mezzi meccanici pesanti;
- che “le massicce demolizioni effettuate” avevano provocato “vibrazioni discontinue della porzione di fabbricato” di proprietà di esso esponente e, conseguentemente, reso necessaria l'esecuzione di opere di puntellamento di quest'ultimo onde evitarne il crollo;
- che, segnatamente, i lavori edili posti in essere dalla ditta individuale “Kostruzioni Generali” di avevano provocato “ingenti danni” all'immobile di esso istante, Controparte_1
sostanziatisi in crepe e lesioni nella muratura esterna, nonché nelle tramezzature interne;
- che, ad onta dei solleciti a ciò preordinati, il titolare della testé citata ditta individuale non aveva “inteso risolvere bonariamente la vertenza”;
ha convenuto in giudizio il SI. , quale titolare dell'omonima ditta individuale, per Controparte_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni – all'uopo quantificati nell'importo di euro 51.800,00
– che avrebbe patito in conseguenza della condotta illecita dello stesso. A suffragio dell'avanzata
2 pretesa, la difesa dell'attore ha dedotto che “palese ed incontrovertibile” sarebbe “la responsabilità della ditta individuale Kostruzioni Generali in ordine alla produzione dei Controparte_11 danni alla proprietà dell'istante”.
Con comparsa di risposta depositata in data 30.6.16, si è costituito in giudizio il SI. CP_1
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, chiedendo il rigetto della domanda ex adverso
[...] proposta. A fondamento dell'invocata reiezione, la difesa di detto convenuto ha sostenuto che, “a seguito di tutti gli accertamenti tecnici e del sopralluogo effettuato dall'ufficio tecnico del Comune di Sarno”, sarebbe emerso che “la Kostruzioni Generali non ha provocato alcun danno al SI.
, evidenziando che la summenzionata ditta individuale, prima di abbattere i Parte_1 corpi di fabbrica dei committenti, avrebbe adottato “tutte le precauzioni del caso”: segnatamente, avrebbe provveduto a porre in essere un “intervento di messa in sicurezza”, che sarebbe consistito nella “realizzazione di micro pali tesi a rafforzare i fatiscenti corpi di fabbrica a confine con quelli demoliti”.
Di là dall'aver approntato le illustrate difese, parte convenuta, premesso di aver stipulato con l'impresa Sara Ass.ni una polizza (la n. 06627NY) per “la responsabilità civile verso terzi in funzione della propria attività”, ha chiesto di essere autorizzata ad evocare in giudizio la testé citata compagnia per esser dalla medesima manlevata in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la società sostenendo Controparte_12
l'infondatezza sia della domanda attorea che di quella di garanzia spiegata nei propri confronti. In relazione alla domanda attorea, l'impresa assicuratrice ha dedotto che i danni lamentati dal SI.
non sarebbero eziologicamente riconducibili alla condotta della parte convenuta, in Pt_1
quanto sarebbero stati presenti già anteriormente alla demolizione dei corpi di fabbrica limitrofi, come sarebbe emerso dalla consulenza espletata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. R.G. 1667/12 dell'intestato Tribunale, promosso dalla SI.ra
, committente – in uno ad altri – dei lavori edili eseguiti dalla convenuta ditta Parte_2 individuale, a seguito proprio delle “contestazioni da parte del SI. ”: in particolare, il Pt_1
nominato CT avrebbe individuato la causa dei lamentati pregiudizi nei “difetti strutturali di costruzione dell'immobile di proprietà ”, dando atto che al momento dell'inizio delle Pt_1
operazioni peritali – coinciso con la data del 3.7.11 – i lavori edili per cui è causa “erano appena iniziati e riguardavano le sole opere in elevazione di un fabbricato lontano dalla proprietà
”; infine, ha, in ogni caso, contestato la quantificazione dei danni operata nel libello Pt_1
introduttivo.
3 Con riguardo, poi, alla domanda di garanzia proposta dalla parte convenuta, detta compagnia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che l'evento dannoso per cui è disputa sarebbe verificatosi antecedentemente alla sottoscrizione del contratto assicurativo, avvenuta in data 13.9.12, giacché i lavori edili commissionati alla parte convenuta sarebbero iniziati in data 20.6.12; inoltre, ha affermato che la stipulata polizza prevedrebbe una franchigia fissa pari ad euro 350,00 per singolo sinistro.
Con istanza formulata, in data 19.7.16, ai sensi dell'art. 699 c.p.c., il SI. dato Parte_1 atto che sussisterebbe il “fondato pericolo che, nelle more del giudizio, i danni all'immobile peggiorino ulteriormente e che l'immobile diventi inagibile creando una situazione di pericolo per quanti vi abitano nonché per i terzi”, ha chiesto di disporsi l'espletamento di una consulenza tecnica preordinata ad accertare la presenza dei lamentati danni, nonché a determinare il costo delle opere necessarie per l'eliminazione degli stessi;
ritenuta “l'ammissibilità della richiesta di accertamento tecnico preventivo in corso di causa”, il G.U. cui il presente giudizio era in precedenza assegnato ha nominato CT l'ing. , il quale ha provveduto al deposito dell'elaborato peritale in Persona_2
data 2.6.17.
Concessi i termini di cui al VI comma dell'art. 183 c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
ammessa ed assunta l'articolata prova testimoniale, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, all'esito della quale è stata trattenuta a sentenza ai sensi del terzo comma della predetta disposizione.
Immortalate le prospettazioni delle parti, pare in limine opportuno osservare che la domanda spiegata nei confronti di una ditta individuale debba ritenersi intentata, ai fini della legittimazione passiva, contro la persona fisica del suo titolare, in quanto la ditta non ha soggettività giuridica distinta, ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 3052/06).
Tanto atteso, deve esaminarsi la domanda con la quale il SI. ha chiesto la condanna della Pt_1
parte convenuta al risarcimento dei danni che avrebbe subito in conseguenza della condotta colposa della stessa. A tal fine, s'impone di rilevare che, secondo l'indirizzo pretorio più accreditato, la responsabilità dell'appaltatore per i danni asseritamente causati a terzi dall'attività svolta in adempimento del contratto di appalto può essere affermata, laddove non ricorrano i presupposti di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2050 c.c., “esclusivamente ai sensi dell'art. 2043 c.c.”
(cfr. Cass. n. 23442/18; Cass. n. 12456/24, ove si è affermato che, “nel caso in cui i danni siano stati causati a terzi dall'attività dell'appaltatore, viene in rilievo la regola di responsabilità per
4 colpa, posta dall'art. 2043 c.c., e dei danni causati a terzi risponde di regola esclusivamente
l'appaltatore”), con la conseguenza che graverà sul danneggiato l'onere di dar prova del danno ingiusto;
del nesso causale tra la condotta dell'appaltatore e l'evento dannoso;
del dolo o della colpa di quest'ultimo; dell'esatta entità del pregiudizio sofferto.
Orbene, muovendo dal fatto ascritto alla parte convenuta, è pacifico che quest'ultima abbia eseguito i lavori di abbattimento dei corpi di fabbrica contigui a quello dell'attore.
Venendo al danno ingiusto ed all'imputabilità causale dello stesso alla ditta convenuta, dalla consulenza espletata nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva promosso nel corso del presente giudizio emerge irrefutabilmente che l'immobile di proprietà del SI. è stato Pt_1
danneggiato (anche) in conseguenza della demolizione dei corpi di fabbrica contigui a quello dell'odierno istante: infatti, il CT, ing. , ha evidenziato che gli “interventi di demolizione Per_2
e ricostruzione senza giunto sismico attuati dalla ditta Kostruzioni Generali di Controparte_1
nella zona nord-est a confine del fabbricato […] hanno determinato una variazione dello Pt_1 stato tensionale dell'edificio rendendolo oggetto di notevoli e prolungate sollecitazioni di vibrazioni discontinue”, che hanno provocato “le vistose lesioni delle tramezzature interne, l'avvallamento dei solai di calpestio e i cedimenti differenziali”. In particolare, il nominato perito, dato atto che “il corpo di fabbrica D realizzato dalla ditta Kostruzioni Generali di non risulta Controparte_1 esser stato isolato dal fabbricato a confine di proprietà del SI. ”, ha precisato che tale Pt_1 scelta progettuale, “congiuntamente alla demolizione del vecchio fabbricato esistente a confine sud- est, effettuata dalla ditta sopra indicata, ha provocato sia l'aggravarsi delle lesioni già” riscontrate nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. R.G. 1667/12 del
Tribunale in epigrafe sia “la comparsa di ulteriori lesioni”.
Tali conclusioni sono confortate da quelle cui è pervenuto il CT, ing. , nominato Per_3 nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo contrassegnato dal n. R.G.
1682/12 dell'intestato Tribunale, instaurato dal SI. il quale, evidenziato di aver Parte_1 constatato un peggioramento del “quadro fessurativo presente sia internamente che esternamente sulle pareti del fabbricato” dell'odierno attore tra il primo sopralluogo, svolto in data 2.7.12, e quello successivo, effettuato dopo che l'adiacente immobile fosse stato abbattuto dalla ditta individuale convenuta nel presente giudizio, ha sostenuto che il ravvisato peggioramento fosse dipeso (anche) dagli interventi di demolizione attuati nella zona nord-est del fabbricato , Pt_1 che “determinarono una variazione dello stato tensionale dell'edificio”.
5 Né l'affermata riconducibilità delle rilevate lesioni potrebbe essere esclusa sostenendo – come fatto dal convenuto – che le stesse sarebbero state presenti già anteriormente alla demolizione dei corpi di fabbrica contigui a quello dell'attore. A tale argomentazione risulta agevole replicare che il CT, ing. , al fine di individuare i pregiudizi ascrivibili alla condotta della parte convenuta, ha Per_2 proceduto a raffrontare lo stato dell'immobile del SI. alla data del 15.7.12, quando Pt_1
l'abbattimento aveva interessato “la sola parte in elevazione (senza interessare il sottosuolo e il piano fondale)” di quello di proprietà della SI.ra posta “comunque a Parte_2 distanza” dal bene del SI. , come descritto dal consulente nominato nell'ambito del Pt_1
procedimento di A.T.P. iscritto al n. R.G. 1667/12 del Tribunale in epigrafe – promosso dalla SI.ra antecedentemente all'inizio dei lavori per cui è causa per immortalare lo stato Parte_2 in cui l'immobile dell'odierno istante versava, in guisa da avere una valutazione completa circa la stabilità dello stesso, nonché da evitare che pregiudizi preesistenti potessero essere in futuro prospettati come conseguenza delle opere edili commissionate al SI. –, con le condizioni CP_1 di detto immobile accertate nel corso dei sopralluoghi effettuati in adempimento dell'incarico conferitogli: invero, il nominato CT, ing. , ha dato espressamente atto di aver “riscontrato Per_2
un diverso quadro fessurativo (più ampio) rispetto a quello rilevato dal precedente c.t.u., ing.
, già dettagliatamente descritto nell'ATP R.G. n. 1667/12”, precisando che “i Persona_4 dissesti” rilevati dal perito nominato nell'ambito di tale ultimo procedimento “nel frattempo hanno subito un aggravamento, così come gli intonachi interni che in alcuni punti sono distaccati dalla muratura”.
Peraltro, il nominato perito ha precisato che alcune delle lesioni che interessano l'immobile attoreo riscontrate nel corso degli effettuati sopralluoghi non possano ritenersi conseguenza dell'agere della parte convenuta, bensì di un diverso antecedente causale: in particolare, ha sostenuto che alcuni dei danni ravvisati debbano, per la loro conformazione, essere ascritti agli interventi di manutenzione straordinaria commissionati (non all'odierno convenuto) dalla SI.ra che Controparte_13
“hanno influenzato la parte sud‐ovest del fabbricato a seguito del taglio del solaio di Pt_1 interpiano tra il piano terra ed il piano primo”, in conseguenza del quale si è verificato “uno squilibrio tensionale tale da poter giustificare piccole lesioni presenti nella parte sud‐ovest del fabbricato ”. Ancor più segnatamente, il CT ha affermato che il 25% dei pregiudizi Pt_1 rilevati debba essere imputato all'intervento edilizio commissionato dalla SI.ra CP_13
mentre il restante 75% alle vibrazioni discontinue generate dalla demolizione effettuata
[...]
dalla convenuta ditta individuale.
6 Quanto all'elemento soggettivo preteso dall'art. 2043 c.c., il nominato perito ha accertato che la parte convenuta non avesse eseguito la demolizione dei fabbricati contigui a quello dell'attore secundum leges artis, avendo la stessa omesso di adottare le cautele imposte dalla circostanza per la quale l'immobile del SI. facesse “parte di un complesso edilizio composto da varie Pt_1 edificazioni adiacenti”, ossia una previa verifica sismica ed un adeguamento strutturale.
All'esito del tracciato sentiero argomentativo, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore del SI. , dell'importo di euro 38.941,05, pari al 75% della somma Pt_1 stimata dal CT come corrispettivo delle opere occorrenti all'eliminazione di tutti i riscontrati danni, tenuto conto che il 25% degli stessi non sia conseguenza dell'imperito comportamento del SI. CP_1
Determinato alla data del deposito dell'integrazione della consulenza tecnica (21 novembre 2017) in euro 38.941,05 l'importo da riconoscere a titolo di risarcimento per la rimessione in pristino dell'immobile di proprietà dell'attore, s'impone di osservare, quanto alla rivalutazione monetaria, che, vertendosi in materia di fatto illecito e, quindi, di debito di valore, l'equivalente monetario dei danni subiti deve essere rivalutato tenendo conto della svalutazione monetaria intercorsa tra il momento nel quale i danni sono stati liquidati all'attualità dall'ausiliario (21 novembre 2017) e quello della pubblicazione della sentenza, calcolata secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al CP_1 consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come accertate dall'I.S.T.
In merito, poi, agli interessi, vanno recepiti i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribaditi da successive pronunce (cfr. tra le altre, di recente,
Cass. Civ., Sez. III, 4 luglio 1997; 22 gennaio 1998, n. 605, secondo cui, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, ossia con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio). Appare, dunque, equo adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato
7 conseguimento della somma dovuta, quello degli interessi legali sulla predetta somma, di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI a far data dal 21.11.17; sulla somma come determinata all'attualità sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., fino al saldo effettivo.
Accolta nei termini testé precisati la domanda risarcitoria spiegata dall'attore, è necessario esplorare quella di garanzia proposta dalla convenuta ditta individuale nei confronti della compagnia Sara
Ass.ni.
In ordine a tale pretesa, l'impresa assicuratrice ha in limine eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che l'evento dannoso per cui è disputa sarebbe verificatosi antecedentemente alla stipula del contratto assicurativo, avvenuta in data 13.9.12, giacché i lavori edili commissionati alla parte convenuta sarebbero iniziati in data 20.6.12. Ebbene, tale eccezione, ad onta del nomen iuris per il quale ha optato la difesa della compagnia, non può esser qualificata come di difetto di legittimazione passava, tenuto conto, da un lato, che la legitimatio ad causam
“consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite” (così, da ultimo, Cass. n. 7776/17); dall'altro, che parte convenuta ha prospettato claris litteris la verificazione nel periodo di efficacia della polizza di un evento lesivo annoverato tra i rischi coperti dalla polizza conclusa con la terza chiamata.
Escluso che la sollevata eccezione possa qualificarsi come di difetto di legittimazione passiva, la veste giuridica che pare meglio attagliarsi alla stessa è quella dell'eccezione di nullità ex art. 1895
c.c. del contratto di assicurazione, avendo l'impresa assicuratrice sostenuto che l'evento rischioso assicurato sarebbe verificatosi anteriormente alla conclusione della polizza, in tal guisa de facto affermando l'inesistenza del rischio al momento della stipula della stessa. Circa tale eccezione, non può tacersi che in assenza del rischio il contratto assicurativo, da un lato, è privo della sua funzione causale e, dall'altro, perde il carattere dell'aleatorietà suo proprio (Cass. n. 14410/11). Si può configurare l'inesistenza del rischio allorché prima della conclusione del contratto non si sia presentato quanto meno come possibile il futuro danno o evento attinente alla vita umana, ovvero non sia stato incerto almeno il momento in cui esso si sarebbe verificato (Cass. n. 11763/18).
Con specifico riguardo all'atteggiarsi dell'onere della prova, lo stesso è a carico della parte che intenda far valere la nullità.
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, la formulata eccezione non può che essere rigettata, non avendo la compagnia, pur essendone onerata, dimostrato che i danni lamentati dall'attore fossero occorsi prima della stipula del contratto di assicurazione: anzi, depone a sostegno
8 della verificazione dei pregiudizi in epoca successiva a quella di sottoscrizione della polizza
(avvenuta in data 14.9.12) la circostanza per la quale il nominato CT, ing. , ha rilevato sia Per_2
l'aggravamento delle lesioni già riscontrate nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. R.G. 1667/12 del Tribunale in epigrafe durante il sopralluogo svolto in data del 15.7.12 – quando l'abbattimento aveva interessato “la sola parte in elevazione (senza interessare il sottosuolo e il piano fondale)” di quello di proprietà della SI.ra , Parte_2 posta “comunque a distanza” dal bene del SI. – sia “la comparsa di ulteriori lesioni”. Pt_1
Orbene, in assenza di circostanziate allegazioni dalle quali poter inferire con sufficiente grado di nitore che l'aggravamento dello stato dell'immobile dell'attore rispetto a quello accertato in data
15.7.12 dal consulente nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n.
R.G. 1667/12 del Tribunale in epigrafe si sia verificato entro l'arco temporale circoscritto tra la predetta data e quella della stipula del contratto assicurativo posto alla base della pretesa azionata dalla parte convenuta, avvenuta il 14.9.12, deve ritenersi che l'evento dannoso per cui è causa sia occorso nel periodo di efficacia del concluso contratto.
Quanto, poi, al richiamo agli artt. 1892 e 1893 c.c. per la prima volta operato dall'impresa assicuratrice successivamente alla cristallizzazione del thema decidendum, ancorché appaia patente
– alla luce delle vicende che hanno preceduto l'introduzione del presente giudizio e, segnatamente, delle risultanze dei promossi accertamenti tecnici preventivi – che al momento della stipula della polizza l'assicurato fosse consapevole che l'abbattimento dei corpi di fabbrica contigui a quello del SI. avrebbe verosimilmente arrecato pregiudizio all'immobile di proprietà di Parte_1 quest'ultimo, non può pronunciarsi, anche prescindendo da qualsivoglia indagine circa l'elemento soggettivo, l'annullamento del contratto né può rigettarsi la domanda di garanzia spiegata dalla parte convenuta, non essendo stata tempestivamente proposta domanda riconvenzionale di annullamento né essendo stata tempestivamente formulata eccezione di annullamento. Per le medesime ragioni non è possibile ridurre la somma dovuta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Ciò posto, la spiegata domanda di garanzia deve essere accolta per quanto di ragione, poiché, per un verso, parte convenuta ha versato in atti la polizza stipulata in data 14.9.12; per l'altro, l'evento per cui è causa è annoverato tra i rischi coperti dal contratto, come, peraltro, può arguirsi dalle difese della stessa compagnia, che, sotto il profilo logico, presuppongono che l'evento per cui è disputa sia tra quelli oggetto di copertura assicurativa.
All'esito del tratteggiato iter argomentativo, la compagnia Sara Ass.ni non può che essere
9 condannata a tenere indenne parte convenuta da quanto da quest'ultima dovuto al SI. in Pt_1
esecuzione della presente pronuncia per capitale, interessi, rivalutazione, spese di giudizio, detratta la prevista franchigia di 350,00 euro.
Non resta che disciplinare le spese di lite: in relazione al rapporto processuale intercorso tra l'odierno istante ed il convenuto, tanto le spese di lite inerenti al presente giudizio quanto quelle concernenti il procedimento di istruzione preventiva in corso di causa devono essere – in ossequio al principio della soccombenza – poste a carico della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Per quanto concerne, infine, il rapporto processuale instauratosi tra il convenuto e la terza chiamata, le spese devono essere poste a carico di quest'ultima, in ragione dell'accoglimento della domanda di garanzia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott.
Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
atto introduttivo ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda risarcitoria proposta dall'attore e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
38.941,05, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2. condanna parte convenuta al pagamento, in favore di delle spese di lite, Parte_1 che all'uopo liquida in euro 7.000,00 a titolo di onorario, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3. condanna parte convenuta al pagamento, in favore di delle spese di lite Parte_1 concernenti il procedimento di istruzione preventiva in corso di causa, che all'uopo liquida in euro 2.500,00 a titolo di onorario, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della CT espletata nel procedimento di istruzione preventiva in corso di causa, come già liquidate;
5. accoglie la domanda di manleva proposta dalla parte convenuta nei confronti della compagnia e, per l'effetto, condanna quest'ultima a tenere indenne Controparte_2
10 da quanto dal medesimo dovuto a parte attrice in esecuzione della Controparte_1
presente pronuncia per capitale, interessi, rivalutazione, spese di giudizio, detratta la franchigia di euro 350,00;
6. condanna la compagnia al pagamento, in favore di Controparte_2 CP_1
, delle spese di lite, che all'uopo liquida in euro 7.000,00 a titolo di onorario, oltre il
[...]
rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Nocera Inferiore, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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