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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/11/2024, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai IGg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Maria Militello Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2064/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza dell'11 novembre 2024 e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. BARBARO MARIANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. MANCUSO ANTONELLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
I ricorrenti, con note depositate in sostituzione della presenza in udienza precisavano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 20/06/2024, e Parte_1 Controparte_1 esponevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale dal giugno 2016 sino al settembre 2017; dall'unione è nata la figlia il 20/06/2017; che, a seguito della nascita, le parti, che ancora Per_1 non erano conviventi, avevano iniziato ad avere dei dissidi e la relazione volgeva al termine;
che,
quindi, non aveva avuto modo di conoscere il padre, ma che, nella crescita, aveva espresso Per_1 questo desiderio;
che essi, pertanto, avevano raggiunto un accordo per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologato detto accordo alle condizioni indicate in ricorso e riportate di seguito:
1. ISTRUZIONE: frequenta la I elementare – scuola primaria, presso l'Istituto Per_1
Comprensivo “Evemero da Messina”, plesso di Torre Faro – Messina, tutti i giorni, escluso il sabato, con orario dalle ore 08:00 alle ore 13:00 il lunedì, mercoledì e venerdì. Dalle ore
8.00 alle 14:00, il martedì e giovedì.
1 2. ATTIVITA' EXTRACURRICULARI OR frequenta la scuola di danza ogni martedì e giovedì dalle ore 16.15 alle ore 17.15.
3. VISITE MEDICHE I genitori discuteranno di tutte le visite mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche ecc, che dovessero rendersi necessarie. In caso di malattie, incidenti ospedalizzazioni della minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. Il genitore che programma gli appuntamenti medici informerà l'altro genitore 7 giorni prima in modo che costui possa partecipare. Il pediatra della minore è la Dott.ssa , con studio in Messina, Via II Palazzo, Vill. Torre Persona_2
Faro. Eventuali medici specialisti che dovessero essere necessari verranno scelti di comune accordo dai genitori. Le spese mediche devono essere pagate in egual misura da entrambi i genitori, come previsto dal regolamento di affido.
4. COMUNICAZIONE CON I FIGLI Ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate, dovrà mantenere un telefono operativo, cioè utile allo scopo.
5. COMUNICAZIONE TRA I GENITORI I genitori comunicheranno tramite telefono o messaggi per scambiarsi tutte le informazioni relative alla figlia.
6. PERSONE CHE SI OCCUPANO DEI FIGLI I genitori possono selezionare individualmente le persone che si prenderanno cura della figlia in caso di eventuali impegni.
7. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE I genitori cercheranno di risolvere in modo cooperativo eventuali controversie che potranno sorgere nell'ambito della gestione della figlia, eccetto il caso in cui sia necessaria un'azione giudiziaria immediata per proteggere la minore in una situazione di emergenza.
8. CRITERI PER GLI SPOSTAMENTI Quando la minore si sposterà da una casa all'altra, sarà utile e necessario che la medesima porti con sé tutto l'occorrente relativo a: 1)
Compiti a casa e progetti scolastici;
2) attività sociali o sportive e relativo equipaggiamento;
3) appuntamenti;
4) eventuali visite mediche o medicine che si devono prendere con relativi dosaggi. Durante tutti i trasferimenti da una casa all'altra nessuno dei due genitori deve manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza della figlia. Il genitore fornirà all'altro tutti gli effetti personali della figlia. Ogni genitore deve garantire che la figlia abbia abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore. Ogni genitore deve fare in modo che la figlia torni pulita, nutrita e con vestiti, effetti personali che ha portato con sè. Il genitore non collocatario provvederà a prendere la figlia e a riaccompagnarla nel proprio domicilio.
9. PIANO SETTIMANALE PER LE FREQUENTAZIONI, VACANZE, PAUSE SCOLASTICHE,
GIORNI FESTIVI. VACANZE ESTIVE 1) La minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre. 2) In relazione al diritto di visita, si terrà conto della circostanza che la piccola non conosce ancora il padre e che pertanto, dovranno essere rispettati tutti i tempi utili e necessari alla minore perché la stessa possa familiarizzare con una figura che al momento è ancora per lei estranea. Sarà quindi preliminare rispettare i tempi e le esigenze di , senza alcuna forzatura sul diritto di Per_1 visita, che in un primo tempo, non potrà ovviamente essere regolare e dovrà avvenire
2 necessariamente in presenza della madre, figura di riferimento per la bambina. Quando la minore, avrà instaurato il legame con il padre, la stessa, se lo vorrà, potrà frequentarlo da sola e conoscere anche la famiglia di origine del Il padre, inizialmente, vedrà la Pt_1 bambina, insieme alla madre uno o due pomeriggi a settimana per duetre ore, al fine di stabilire con la stessa un rapporto, che dovrà essere ovviamente tarato sulle esigenze della sola , non tenendo conto delle aspettative e/o pretese dei due genitori. 3) Una volta Per_1 stabilito il legame con il padre, quando si sentirà pronta, il IG. potrà Per_1 Pt_1 vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana, anche ricadenti nel week end, dalle ore 16,00 alle 20,00 e se lo desidererà potrà in qualche occasione cenare o Per_1 pranzare con il padre, per cementare il rapporto. 4) A partire da maggio 2025, e sempre a condizione che sia volontà della bambina, si potrà tentare il pernotto con il padre a settimane alterne, dalle ore 12,00 del sabato alle 19,00 della 5) La piccola Pt_2
, completato il periodo necessario per instaurare il legame con il padre, e quindi Per_1 comunque dall'anno 2025, potrà, durante il periodo estivo, trascorrere con entrambi i genitori una settimana consecutiva nel mese di luglio ed una settimana consecutiva nel mese di agosto di ogni anno. Nelle citate settimane è sospeso il diritto di visita per l'altro genitore e resta fermo il contributo al mantenimento mensile. Nel rimanente periodo estivo, corrispondente al periodo delle vacanze scolastiche, osserverà lo stesso calendario Per_1 previsto per il periodo scolastico. 6) Sempre dal 2025 in poi, per quanto riguarda le festività natalizie, il IG. prenderà con sé la figlia minore, ad anni alterni, o il 24 o Pt_1 il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 01 gennaio. Sempre ad anni alterni, o la Domenica di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo per le vacanze pasquali. 7) Per quanto concerne il giorno del compleanno della minore, se non sarà possibile o preferibile per i genitori festeggiare insieme, ciascuno dei genitori trascorrerà con il figlio o il pranzo o la cena. Parimenti, la minore trascorrerà il giorno del compleanno di ciascun genitore, con lo stesso. 8) Resta inteso che sarà cura del ogni qualvolta eserciterà il diritto di visita, prelevare la Pt_1 bambina e riaccompagnarla presso il domicilio materno.
10. MANTENIMENTO DI AURORA: 1) Il IG. si obbliga a corrispondere a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento per la figlia minore la somma di € 200,00 (duecento/00), oltre rivalutazione annuale ISTAT, a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a consentire alla IG.ra di percepire l'Assegno unico INPS nella misura del 100% CP_1
e le detrazioni fiscali per figli a carico e il presente ricorso costituisce assenso a tale decisione che potrà essere esibita al CAF di riferimento. 2) Il IG. inoltre sosterrà Pt_1 nella misura del 50% tutte le spese straordinarie, come previste e disciplinate dal CNF;
11. ARRETRATI MANTENIMENTO Per quanto riguarda il pregresso, le parti convengono che il IG. corrisponderà alla IG.ra l'importo di € 3.000,00, che sarà Pt_1 CP_1 versato in rate mensili pari ad € 150,00, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso e fino ad esaurimento del debito.
12. CONSENSO RILASCIO DOCUMENTI I genitori esprimono il proprio reciproco consenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, per sé e per la figlia.
3 A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 07 agosto 2024.
Alla suddetta udienza dell'11 novembre 2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti insistevano nell'accoglimento del ricorso congiunto ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione di detto accordo.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni dell'accordo con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di regolamentazione della potestà genitoriale agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione dell'accordo alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, le parti hanno prestato il loro consenso alla definizione della regolamentazione della potestà genitoriale sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo sui regolamenti della potestà genitoriale di intervenuto tra Persona_3
, nato a [...] il [...] e , Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 20/06/2024 e trascritto in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
12/11/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del tribunale di Messina.
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai IGg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Maria Militello Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2064/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza dell'11 novembre 2024 e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. BARBARO MARIANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. MANCUSO ANTONELLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
I ricorrenti, con note depositate in sostituzione della presenza in udienza precisavano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 20/06/2024, e Parte_1 Controparte_1 esponevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale dal giugno 2016 sino al settembre 2017; dall'unione è nata la figlia il 20/06/2017; che, a seguito della nascita, le parti, che ancora Per_1 non erano conviventi, avevano iniziato ad avere dei dissidi e la relazione volgeva al termine;
che,
quindi, non aveva avuto modo di conoscere il padre, ma che, nella crescita, aveva espresso Per_1 questo desiderio;
che essi, pertanto, avevano raggiunto un accordo per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologato detto accordo alle condizioni indicate in ricorso e riportate di seguito:
1. ISTRUZIONE: frequenta la I elementare – scuola primaria, presso l'Istituto Per_1
Comprensivo “Evemero da Messina”, plesso di Torre Faro – Messina, tutti i giorni, escluso il sabato, con orario dalle ore 08:00 alle ore 13:00 il lunedì, mercoledì e venerdì. Dalle ore
8.00 alle 14:00, il martedì e giovedì.
1 2. ATTIVITA' EXTRACURRICULARI OR frequenta la scuola di danza ogni martedì e giovedì dalle ore 16.15 alle ore 17.15.
3. VISITE MEDICHE I genitori discuteranno di tutte le visite mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche ecc, che dovessero rendersi necessarie. In caso di malattie, incidenti ospedalizzazioni della minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. Il genitore che programma gli appuntamenti medici informerà l'altro genitore 7 giorni prima in modo che costui possa partecipare. Il pediatra della minore è la Dott.ssa , con studio in Messina, Via II Palazzo, Vill. Torre Persona_2
Faro. Eventuali medici specialisti che dovessero essere necessari verranno scelti di comune accordo dai genitori. Le spese mediche devono essere pagate in egual misura da entrambi i genitori, come previsto dal regolamento di affido.
4. COMUNICAZIONE CON I FIGLI Ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate, dovrà mantenere un telefono operativo, cioè utile allo scopo.
5. COMUNICAZIONE TRA I GENITORI I genitori comunicheranno tramite telefono o messaggi per scambiarsi tutte le informazioni relative alla figlia.
6. PERSONE CHE SI OCCUPANO DEI FIGLI I genitori possono selezionare individualmente le persone che si prenderanno cura della figlia in caso di eventuali impegni.
7. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE I genitori cercheranno di risolvere in modo cooperativo eventuali controversie che potranno sorgere nell'ambito della gestione della figlia, eccetto il caso in cui sia necessaria un'azione giudiziaria immediata per proteggere la minore in una situazione di emergenza.
8. CRITERI PER GLI SPOSTAMENTI Quando la minore si sposterà da una casa all'altra, sarà utile e necessario che la medesima porti con sé tutto l'occorrente relativo a: 1)
Compiti a casa e progetti scolastici;
2) attività sociali o sportive e relativo equipaggiamento;
3) appuntamenti;
4) eventuali visite mediche o medicine che si devono prendere con relativi dosaggi. Durante tutti i trasferimenti da una casa all'altra nessuno dei due genitori deve manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza della figlia. Il genitore fornirà all'altro tutti gli effetti personali della figlia. Ogni genitore deve garantire che la figlia abbia abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore. Ogni genitore deve fare in modo che la figlia torni pulita, nutrita e con vestiti, effetti personali che ha portato con sè. Il genitore non collocatario provvederà a prendere la figlia e a riaccompagnarla nel proprio domicilio.
9. PIANO SETTIMANALE PER LE FREQUENTAZIONI, VACANZE, PAUSE SCOLASTICHE,
GIORNI FESTIVI. VACANZE ESTIVE 1) La minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre. 2) In relazione al diritto di visita, si terrà conto della circostanza che la piccola non conosce ancora il padre e che pertanto, dovranno essere rispettati tutti i tempi utili e necessari alla minore perché la stessa possa familiarizzare con una figura che al momento è ancora per lei estranea. Sarà quindi preliminare rispettare i tempi e le esigenze di , senza alcuna forzatura sul diritto di Per_1 visita, che in un primo tempo, non potrà ovviamente essere regolare e dovrà avvenire
2 necessariamente in presenza della madre, figura di riferimento per la bambina. Quando la minore, avrà instaurato il legame con il padre, la stessa, se lo vorrà, potrà frequentarlo da sola e conoscere anche la famiglia di origine del Il padre, inizialmente, vedrà la Pt_1 bambina, insieme alla madre uno o due pomeriggi a settimana per duetre ore, al fine di stabilire con la stessa un rapporto, che dovrà essere ovviamente tarato sulle esigenze della sola , non tenendo conto delle aspettative e/o pretese dei due genitori. 3) Una volta Per_1 stabilito il legame con il padre, quando si sentirà pronta, il IG. potrà Per_1 Pt_1 vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana, anche ricadenti nel week end, dalle ore 16,00 alle 20,00 e se lo desidererà potrà in qualche occasione cenare o Per_1 pranzare con il padre, per cementare il rapporto. 4) A partire da maggio 2025, e sempre a condizione che sia volontà della bambina, si potrà tentare il pernotto con il padre a settimane alterne, dalle ore 12,00 del sabato alle 19,00 della 5) La piccola Pt_2
, completato il periodo necessario per instaurare il legame con il padre, e quindi Per_1 comunque dall'anno 2025, potrà, durante il periodo estivo, trascorrere con entrambi i genitori una settimana consecutiva nel mese di luglio ed una settimana consecutiva nel mese di agosto di ogni anno. Nelle citate settimane è sospeso il diritto di visita per l'altro genitore e resta fermo il contributo al mantenimento mensile. Nel rimanente periodo estivo, corrispondente al periodo delle vacanze scolastiche, osserverà lo stesso calendario Per_1 previsto per il periodo scolastico. 6) Sempre dal 2025 in poi, per quanto riguarda le festività natalizie, il IG. prenderà con sé la figlia minore, ad anni alterni, o il 24 o Pt_1 il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 01 gennaio. Sempre ad anni alterni, o la Domenica di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo per le vacanze pasquali. 7) Per quanto concerne il giorno del compleanno della minore, se non sarà possibile o preferibile per i genitori festeggiare insieme, ciascuno dei genitori trascorrerà con il figlio o il pranzo o la cena. Parimenti, la minore trascorrerà il giorno del compleanno di ciascun genitore, con lo stesso. 8) Resta inteso che sarà cura del ogni qualvolta eserciterà il diritto di visita, prelevare la Pt_1 bambina e riaccompagnarla presso il domicilio materno.
10. MANTENIMENTO DI AURORA: 1) Il IG. si obbliga a corrispondere a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento per la figlia minore la somma di € 200,00 (duecento/00), oltre rivalutazione annuale ISTAT, a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a consentire alla IG.ra di percepire l'Assegno unico INPS nella misura del 100% CP_1
e le detrazioni fiscali per figli a carico e il presente ricorso costituisce assenso a tale decisione che potrà essere esibita al CAF di riferimento. 2) Il IG. inoltre sosterrà Pt_1 nella misura del 50% tutte le spese straordinarie, come previste e disciplinate dal CNF;
11. ARRETRATI MANTENIMENTO Per quanto riguarda il pregresso, le parti convengono che il IG. corrisponderà alla IG.ra l'importo di € 3.000,00, che sarà Pt_1 CP_1 versato in rate mensili pari ad € 150,00, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso e fino ad esaurimento del debito.
12. CONSENSO RILASCIO DOCUMENTI I genitori esprimono il proprio reciproco consenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, per sé e per la figlia.
3 A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 07 agosto 2024.
Alla suddetta udienza dell'11 novembre 2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti insistevano nell'accoglimento del ricorso congiunto ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione di detto accordo.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni dell'accordo con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di regolamentazione della potestà genitoriale agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione dell'accordo alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, le parti hanno prestato il loro consenso alla definizione della regolamentazione della potestà genitoriale sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo sui regolamenti della potestà genitoriale di intervenuto tra Persona_3
, nato a [...] il [...] e , Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 20/06/2024 e trascritto in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
12/11/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del tribunale di Messina.
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