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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 7121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7121 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del lavoro , dr.ssa Maria Gallo , all'udienza di discussione del 9.10.2025 mediante lettura del dispositivo , ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nel giudizio iscritto al n. RG 27198/2024 Lavoro tra rappresentata e difesa , giusta procura alle liti in calce al ricorso Parte_1 introduttivo, dall'avv. Daniele Graziano con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla
Via Scipione Bobbio n. 15, presso il suo studio;
Ricorrente
E
Controparte_1 in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano elettivamente domiciliato presso l , sito in Napoli, alla Via Ponte della Controparte_1
Maddalena, n. 55,
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso telematico depositato il 19.12.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'amministrazione scolastica chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni :
Accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. 1436 del
15 marzo 2017, adottato nei confronti della ricorrente dall'Istituto Comprensivo Statale
“Nicolini Di CO di Napoli (cod. Meccanografico , nella parte in cui C.F._1 erroneamente non viene integralmente valutato/riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e di carriera il servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente nell'anno 2013; 2
per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti alla rettifica del Decreto di
Ricostruzione di carriera prot. n. 1436 del 15 marzo 2017 predetto in parte qua, mediante la valutazione integrale ai fini giuridici, economici e di carriera del servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente nell'anno 2013; per l'ulteriore effetto, condannare le Amministrazioni resistenti alla ri-collocazione della ricorrente nella posizione stipendiale “fascia 9 – 14” (con decorrenza 1° gennaio 2020) ad ella spettante per legge, con trattamento stipendiale dovuto in base alla complessiva anzianità e, conseguentemente, alla corresponsione in suo favore, a titolo di progressione economica, degli arretrati e/o delle differenze stipendiali spettanti a partire dalla maturazione del diritto e sino all'attualità, quantificati secondo i predeterminati parametri di legge e contrattuali vigenti ratione temporis in complessivi € 1.741,28 (€ millesettecentoquarantuno/28), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
per l'ulteriore effetto, condannare le Amministrazioni resistenti alla ri-collocazione della ricorrente nella posizione stipendiale “fascia 9-14” ad ella spettante per legge e, conseguentemente, alla rettifica del termine di scadenza prevista per la predetta fascia stipendiale “9-14”, da fissarsi al 31 dicembre 2025 (e non 31 agosto 2026); per l'ulteriore effetto, condannare le Amministrazioni resistenti alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa della ricorrente, conseguente alla corretta ricostruzione della carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all'Ente Previdenziale di appartenenza;
in ogni caso, disporre declaratoria di nullità e/o annullamento e/o comunque la disapplicazione ai sensi dell'art. 63 del d. lgs. n. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: A) il Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. 1436 del 15 marzo 2017, adottato nei confronti della ricorrente dall'Istituto Comprensivo Statale
“Nicolini Di CO di Napoli (cod. Meccanografico NAIC8E800L), nella parte in cui erroneamente non viene integralmente valutato/riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e di carriera il servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente nell'anno 2013; B) ogni ulteriore, connesso e/o consequenziale atto e/o provvedimento di segno contrario eventualmente adottato dalle resistenti, di data e protocollo sconosciuto, in ogni caso mai comunicato alla ricorrente, ivi incluso ogni eventuale atto e/o provvedimento con il quale le Amministrazioni resistenti riscontravano negativamente l'istanza di annullamento/rettifica del Decreto di
Ricostruzione di carriera avanzata dalla ricorrente. ; Controparte_1 con le conseguenze di legge in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, oltre IVA e CPA e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della domanda ha esposto : di essere docente di Scuola Secondaria di I grado – classe di concorso A-12 'Discipline Letterarie' – con contratto di lavoro a tempo 3
indeterminato, a tutt'oggi con sede di titolarità presso l'Istituto Comprensivo Statale
“Nicolini Di CO di Napoli (doc. 1); che , dopo aver svolto svariati anni di insegnamento non di ruolo nella Scuola Secondaria di I grado (doc. 2) , veniva immessa in ruolo con decorrenza 1° settembre 2015; che , successivamente al positivo superamento dell'anno di formazione e prova e alla conseguente conferma in ruolo, ottenuta in data 1° settembre 2016, la ricorrente, con istanza di ricostruzione di carriera ritualmente proposta, chiedeva all' di Controparte_2 sua titolarità di emettere decreto di ricostruzione della carriera , ai sensi dell'art. 485 del D.
Lgs. n. 297/1994, allo scopo di vedersi riconosciuto ai fini giuridici ed economici il cospicuo servizio preruolo prestato in precedenza e, dunque, un inquadramento stipendiale che valorizzasse/tenesse conto dell'anzianità professionale maturata;
che sostanzialmente richiedeva la valutazione ai fini giuridici, economici e di carriera di complessivi 7 anni, di cui valutabili quali 'anni interi' ai sensi della normativa vigente anni
5, mesi 0, giorni 0 di pregresso servizio di insegnamento non di ruolo, ivi incluso il servizio prestato nell'anno 2013 (in parte nell'a.s. 2012/2013 e in parte nell'a.s. 2013/20141). che invece l'Istituto scolastico anzidetto adottava il Decreto di ricostruzione di carriera recante prot. n. 1436 del 15 marzo 2017 con il quale non veniva riconosciuto – ai fini giuridici e del conseguente inquadramento nella fascia stipendiale spettante – il servizio di insegnamento prestato dalla docente nel corso dell'anno 2013.
Lamentava la ricorrente che per effetto della mancata valutazione dell'anno 2013, a fronte di n. 5 anni di servizio/anzianità valutabili in sede di ricostruzione della carriera, si vedeva illegittimamente riconoscere, di fatto, soltanto n. 4 anni di servizio, con conseguente riconoscimento di anzianità professionale e inquadramento stipendiale inferiori a quanto spettante ex lege.
Deducendo la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 1, 2, 3 e 97 Cost., la violazione dei principi di cui all'art. 36 Cost.; la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 485, commi 1 e 2 del d. lgs. n.
297/1994 (cd. testo unico scuola) in materia di ricostruzione e progressione di carriera del personale docente;
la violazione e/o falsa applicazione e/o illegittima interpretazione delle norme di cui al d.l. n. 78/2010 (art. 9) conv. in legge n. 122/2010 s.m.i., siccome perpetuate dal d.p.r. n. 122/2013 (art. 1, co. 1, lett. b) e successiva legge n. 147/2013; la violazione e/o falsa applicazione e/o elusione della giurisprudenza della Corte Costituzionale maturata sul punto (ex multis sentenza n. 178/2015); la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 s.m.i.; carenza motivazionale , manifesta ingiustizia , eccesso di potere, violazione di legge, illogicità, erronea istruttoria amministrativa, contraddittorietà del provvedimento impugnato , rassegnava le conclusioni innanzi riportate
. 4
Si costituiva il convenuto deducendo la propria carenza di legittimazione passiva CP_1 quanto alla richiesta di ricostruzione di carriera;
nel merito , rilevava l'infondatezza della domanda relativa alle rivendicazioni economiche connesse all'anno 2013 . Concludeva chiedendo , in via pregiudiziale, di disporre l'integrazione del contraddittorio;
in via principale, rigettare integralmente il ricorso nel merito, perché infondato in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152- bis, disp. att. c.p.c.
All'odierna udienza, sulla documentazione in atti, la causa veniva decisa con sentenza a motivazione contestuale .
2)Sussiste la legittimazione passiva dei convenuti in quanto tra i chiamati in giudizio vi è anche l' cui fanno capo i singoli istituti Controparte_3 scolastici interessati. In ogni caso , la questione preliminare resta assorbita dalla sostanziale infondatezza di parte delle richieste avanzate dal docente .
3)Nel merito , invero , la domanda è soltanto parzialmente fondata , e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione, in coerenza con il superiore orientamento espresso recentemente dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr. Corte di Cass. Sez. Lav. Sent. n.
13618/2025 ) .
Il thema decidendum della controversia verte sulla valutazione dell'anno di insegnamento
2013 ai fini giuridici (anzianità di servizio) ed economici (conseguente inquadramento stipendiale).
Appare pertanto opportuna la ricostruzione normativa della materia.
Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n.
78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni
2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui 5
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012
e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo,
Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14». Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo
64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma
9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….». A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , a decorrere dall'anno Controparte_4 successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il subordinatamente alla verifica Controparte_4 dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti». La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della 6
seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno
2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ».
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, è dunque chiara nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Se ne deve ricavare l'affermazione che l'anzianità maturata nell'anno 2013 non sia quindi utile ai fini economici, ma che essa conservi comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n.
165/2001.
La stessa ordinanza della Corte di Cassazione invocata dal ricorrente (Cass. ord. 11 giugno
2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. ……omissis… Si aggiunga, poi, con riferimento alle specifiche 7
argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo, che invero la Corte Costituzionale n.
178/2015, riconosce la ragionevolezza del blocco stipendiale introdotto dall'art. 9 DL
78/2010, ritenendo da un lato che esso intervenisse su “una dinamica retributiva pubblica che si attestava su valori più sostenuti di quanto registrato nei settori privati dell'economia” in quanto “nell'ultimo decennio le retribuzioni dei dipendenti pubblici hanno visto un incremento di fatto sensibilmente superiore per la pubblica amministrazione rispetto a quello degli altri due comparti dell'industria e dei servizi di mercato”; dall'altro che la disposizione in esame era giustificata dalla “particolare gravità della situazione economica e finanziaria, concomitante con l'intervento normativo”.
In realtà quel che la Corte costituzionale dichiara incostituzionale nella suddetta pronuncia
è il disposto dell'art. 16 comma 1 lett. b) DL 98/2011 solo laddove aveva previsto il blocco della contrattazione collettiva, ledendo la libertà sindacale sancita dall'art. 39 Cost.
D'altro canto, la norma che prevede la non computabilità dell'anno 2013 ai fini della progressione in carriera non determina un blocco senza limite della progressione stipendiale, ma la rinvia di un anno, sicché l'adeguamento stipendiale “continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco”, come si legge nella pronuncia della Corte costituzionale n.
310/2013 …omissis. Al riguardo, sempre nella pronuncia della Corte costituzionale n.
178/2015 si ricorda che “questa Corte ha riconosciuto la ragionevolezza di un sistema di misure dotate di una proiezione strutturale, che esclude in radice ogni possibilità di recupero delle procedure negoziali per il periodo di riferimento (sentenza n. 189 del 2012, punto 4.1 del
Considerato in diritto)”.
Le affermazioni che precedono hanno trovato conforto nella sentenza Cassazione sez. lav.
n. 1726/2025 del 21.5.2025, che - nel dar conto dell'esistenza di un contrasto interpretativo invalso nella giurisprudenza di merito inerente in particolare l'applicazione dell'art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, la cui disciplina è stata prorogata dal d.P.R. n. 122/2013 - ha ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni relative al “blocco stipendiale” la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Invero secondo il Giudice di legittimità “l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta 8
condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del
2011 e del 2012”.
La Corte precisa, proprio con riferimento agli aumenti stipendiali oggetto del presente giudizio, che trattasi di “avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche” (cfr. art. 52 d.lgs.
165/2001).
L'avallata interpretazione, osserva ancora la S.C, non si pone in contrasto con le pronunce della Corte Costituzionale che “nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n.
78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le 9
selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali
(interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n.
16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché CP_1 anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto, nei limiti indicati, potendosi riconoscere in favore di parte ricorrente il diritto a far valere l'annualità 2013 esclusivamente ai fini giuridici e non già ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
4)La complessità delle questioni sottostanti alla soluzione della presenza controversia e l'esistenza di una giurisprudenza di merito difforme giustificano la parziale compensazione delle spese del giudizio , nella misura del 50% ; il residuo , in applicazione del principio della soccombenza , è a carico dell'amministrazione convenuta e si liquida come da dispositivo, con attribuzione .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a far valere il servizio prestato nel corso dell'annualità 2013 esclusivamente ai fini giuridici, senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici;
10
2)Compensa le spese di lite per la metà, ponendo a carico del convenuto il residuo, CP_1 che liquida in complessivi euro 616,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge , con attribuzione in favore del procuratore , dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli il 9.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del lavoro , dr.ssa Maria Gallo , all'udienza di discussione del 9.10.2025 mediante lettura del dispositivo , ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nel giudizio iscritto al n. RG 27198/2024 Lavoro tra rappresentata e difesa , giusta procura alle liti in calce al ricorso Parte_1 introduttivo, dall'avv. Daniele Graziano con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla
Via Scipione Bobbio n. 15, presso il suo studio;
Ricorrente
E
Controparte_1 in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano elettivamente domiciliato presso l , sito in Napoli, alla Via Ponte della Controparte_1
Maddalena, n. 55,
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso telematico depositato il 19.12.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'amministrazione scolastica chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni :
Accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. 1436 del
15 marzo 2017, adottato nei confronti della ricorrente dall'Istituto Comprensivo Statale
“Nicolini Di CO di Napoli (cod. Meccanografico , nella parte in cui C.F._1 erroneamente non viene integralmente valutato/riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e di carriera il servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente nell'anno 2013; 2
per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti alla rettifica del Decreto di
Ricostruzione di carriera prot. n. 1436 del 15 marzo 2017 predetto in parte qua, mediante la valutazione integrale ai fini giuridici, economici e di carriera del servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente nell'anno 2013; per l'ulteriore effetto, condannare le Amministrazioni resistenti alla ri-collocazione della ricorrente nella posizione stipendiale “fascia 9 – 14” (con decorrenza 1° gennaio 2020) ad ella spettante per legge, con trattamento stipendiale dovuto in base alla complessiva anzianità e, conseguentemente, alla corresponsione in suo favore, a titolo di progressione economica, degli arretrati e/o delle differenze stipendiali spettanti a partire dalla maturazione del diritto e sino all'attualità, quantificati secondo i predeterminati parametri di legge e contrattuali vigenti ratione temporis in complessivi € 1.741,28 (€ millesettecentoquarantuno/28), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
per l'ulteriore effetto, condannare le Amministrazioni resistenti alla ri-collocazione della ricorrente nella posizione stipendiale “fascia 9-14” ad ella spettante per legge e, conseguentemente, alla rettifica del termine di scadenza prevista per la predetta fascia stipendiale “9-14”, da fissarsi al 31 dicembre 2025 (e non 31 agosto 2026); per l'ulteriore effetto, condannare le Amministrazioni resistenti alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa della ricorrente, conseguente alla corretta ricostruzione della carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all'Ente Previdenziale di appartenenza;
in ogni caso, disporre declaratoria di nullità e/o annullamento e/o comunque la disapplicazione ai sensi dell'art. 63 del d. lgs. n. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: A) il Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. 1436 del 15 marzo 2017, adottato nei confronti della ricorrente dall'Istituto Comprensivo Statale
“Nicolini Di CO di Napoli (cod. Meccanografico NAIC8E800L), nella parte in cui erroneamente non viene integralmente valutato/riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e di carriera il servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente nell'anno 2013; B) ogni ulteriore, connesso e/o consequenziale atto e/o provvedimento di segno contrario eventualmente adottato dalle resistenti, di data e protocollo sconosciuto, in ogni caso mai comunicato alla ricorrente, ivi incluso ogni eventuale atto e/o provvedimento con il quale le Amministrazioni resistenti riscontravano negativamente l'istanza di annullamento/rettifica del Decreto di
Ricostruzione di carriera avanzata dalla ricorrente. ; Controparte_1 con le conseguenze di legge in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, oltre IVA e CPA e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della domanda ha esposto : di essere docente di Scuola Secondaria di I grado – classe di concorso A-12 'Discipline Letterarie' – con contratto di lavoro a tempo 3
indeterminato, a tutt'oggi con sede di titolarità presso l'Istituto Comprensivo Statale
“Nicolini Di CO di Napoli (doc. 1); che , dopo aver svolto svariati anni di insegnamento non di ruolo nella Scuola Secondaria di I grado (doc. 2) , veniva immessa in ruolo con decorrenza 1° settembre 2015; che , successivamente al positivo superamento dell'anno di formazione e prova e alla conseguente conferma in ruolo, ottenuta in data 1° settembre 2016, la ricorrente, con istanza di ricostruzione di carriera ritualmente proposta, chiedeva all' di Controparte_2 sua titolarità di emettere decreto di ricostruzione della carriera , ai sensi dell'art. 485 del D.
Lgs. n. 297/1994, allo scopo di vedersi riconosciuto ai fini giuridici ed economici il cospicuo servizio preruolo prestato in precedenza e, dunque, un inquadramento stipendiale che valorizzasse/tenesse conto dell'anzianità professionale maturata;
che sostanzialmente richiedeva la valutazione ai fini giuridici, economici e di carriera di complessivi 7 anni, di cui valutabili quali 'anni interi' ai sensi della normativa vigente anni
5, mesi 0, giorni 0 di pregresso servizio di insegnamento non di ruolo, ivi incluso il servizio prestato nell'anno 2013 (in parte nell'a.s. 2012/2013 e in parte nell'a.s. 2013/20141). che invece l'Istituto scolastico anzidetto adottava il Decreto di ricostruzione di carriera recante prot. n. 1436 del 15 marzo 2017 con il quale non veniva riconosciuto – ai fini giuridici e del conseguente inquadramento nella fascia stipendiale spettante – il servizio di insegnamento prestato dalla docente nel corso dell'anno 2013.
Lamentava la ricorrente che per effetto della mancata valutazione dell'anno 2013, a fronte di n. 5 anni di servizio/anzianità valutabili in sede di ricostruzione della carriera, si vedeva illegittimamente riconoscere, di fatto, soltanto n. 4 anni di servizio, con conseguente riconoscimento di anzianità professionale e inquadramento stipendiale inferiori a quanto spettante ex lege.
Deducendo la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 1, 2, 3 e 97 Cost., la violazione dei principi di cui all'art. 36 Cost.; la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 485, commi 1 e 2 del d. lgs. n.
297/1994 (cd. testo unico scuola) in materia di ricostruzione e progressione di carriera del personale docente;
la violazione e/o falsa applicazione e/o illegittima interpretazione delle norme di cui al d.l. n. 78/2010 (art. 9) conv. in legge n. 122/2010 s.m.i., siccome perpetuate dal d.p.r. n. 122/2013 (art. 1, co. 1, lett. b) e successiva legge n. 147/2013; la violazione e/o falsa applicazione e/o elusione della giurisprudenza della Corte Costituzionale maturata sul punto (ex multis sentenza n. 178/2015); la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 s.m.i.; carenza motivazionale , manifesta ingiustizia , eccesso di potere, violazione di legge, illogicità, erronea istruttoria amministrativa, contraddittorietà del provvedimento impugnato , rassegnava le conclusioni innanzi riportate
. 4
Si costituiva il convenuto deducendo la propria carenza di legittimazione passiva CP_1 quanto alla richiesta di ricostruzione di carriera;
nel merito , rilevava l'infondatezza della domanda relativa alle rivendicazioni economiche connesse all'anno 2013 . Concludeva chiedendo , in via pregiudiziale, di disporre l'integrazione del contraddittorio;
in via principale, rigettare integralmente il ricorso nel merito, perché infondato in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152- bis, disp. att. c.p.c.
All'odierna udienza, sulla documentazione in atti, la causa veniva decisa con sentenza a motivazione contestuale .
2)Sussiste la legittimazione passiva dei convenuti in quanto tra i chiamati in giudizio vi è anche l' cui fanno capo i singoli istituti Controparte_3 scolastici interessati. In ogni caso , la questione preliminare resta assorbita dalla sostanziale infondatezza di parte delle richieste avanzate dal docente .
3)Nel merito , invero , la domanda è soltanto parzialmente fondata , e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione, in coerenza con il superiore orientamento espresso recentemente dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr. Corte di Cass. Sez. Lav. Sent. n.
13618/2025 ) .
Il thema decidendum della controversia verte sulla valutazione dell'anno di insegnamento
2013 ai fini giuridici (anzianità di servizio) ed economici (conseguente inquadramento stipendiale).
Appare pertanto opportuna la ricostruzione normativa della materia.
Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n.
78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni
2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui 5
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012
e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo,
Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14». Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo
64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma
9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….». A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , a decorrere dall'anno Controparte_4 successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il subordinatamente alla verifica Controparte_4 dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti». La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della 6
seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno
2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ».
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, è dunque chiara nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Se ne deve ricavare l'affermazione che l'anzianità maturata nell'anno 2013 non sia quindi utile ai fini economici, ma che essa conservi comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n.
165/2001.
La stessa ordinanza della Corte di Cassazione invocata dal ricorrente (Cass. ord. 11 giugno
2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. ……omissis… Si aggiunga, poi, con riferimento alle specifiche 7
argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo, che invero la Corte Costituzionale n.
178/2015, riconosce la ragionevolezza del blocco stipendiale introdotto dall'art. 9 DL
78/2010, ritenendo da un lato che esso intervenisse su “una dinamica retributiva pubblica che si attestava su valori più sostenuti di quanto registrato nei settori privati dell'economia” in quanto “nell'ultimo decennio le retribuzioni dei dipendenti pubblici hanno visto un incremento di fatto sensibilmente superiore per la pubblica amministrazione rispetto a quello degli altri due comparti dell'industria e dei servizi di mercato”; dall'altro che la disposizione in esame era giustificata dalla “particolare gravità della situazione economica e finanziaria, concomitante con l'intervento normativo”.
In realtà quel che la Corte costituzionale dichiara incostituzionale nella suddetta pronuncia
è il disposto dell'art. 16 comma 1 lett. b) DL 98/2011 solo laddove aveva previsto il blocco della contrattazione collettiva, ledendo la libertà sindacale sancita dall'art. 39 Cost.
D'altro canto, la norma che prevede la non computabilità dell'anno 2013 ai fini della progressione in carriera non determina un blocco senza limite della progressione stipendiale, ma la rinvia di un anno, sicché l'adeguamento stipendiale “continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco”, come si legge nella pronuncia della Corte costituzionale n.
310/2013 …omissis. Al riguardo, sempre nella pronuncia della Corte costituzionale n.
178/2015 si ricorda che “questa Corte ha riconosciuto la ragionevolezza di un sistema di misure dotate di una proiezione strutturale, che esclude in radice ogni possibilità di recupero delle procedure negoziali per il periodo di riferimento (sentenza n. 189 del 2012, punto 4.1 del
Considerato in diritto)”.
Le affermazioni che precedono hanno trovato conforto nella sentenza Cassazione sez. lav.
n. 1726/2025 del 21.5.2025, che - nel dar conto dell'esistenza di un contrasto interpretativo invalso nella giurisprudenza di merito inerente in particolare l'applicazione dell'art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, la cui disciplina è stata prorogata dal d.P.R. n. 122/2013 - ha ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni relative al “blocco stipendiale” la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Invero secondo il Giudice di legittimità “l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta 8
condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del
2011 e del 2012”.
La Corte precisa, proprio con riferimento agli aumenti stipendiali oggetto del presente giudizio, che trattasi di “avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche” (cfr. art. 52 d.lgs.
165/2001).
L'avallata interpretazione, osserva ancora la S.C, non si pone in contrasto con le pronunce della Corte Costituzionale che “nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n.
78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le 9
selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali
(interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n.
16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché CP_1 anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto, nei limiti indicati, potendosi riconoscere in favore di parte ricorrente il diritto a far valere l'annualità 2013 esclusivamente ai fini giuridici e non già ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
4)La complessità delle questioni sottostanti alla soluzione della presenza controversia e l'esistenza di una giurisprudenza di merito difforme giustificano la parziale compensazione delle spese del giudizio , nella misura del 50% ; il residuo , in applicazione del principio della soccombenza , è a carico dell'amministrazione convenuta e si liquida come da dispositivo, con attribuzione .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a far valere il servizio prestato nel corso dell'annualità 2013 esclusivamente ai fini giuridici, senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici;
10
2)Compensa le spese di lite per la metà, ponendo a carico del convenuto il residuo, CP_1 che liquida in complessivi euro 616,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge , con attribuzione in favore del procuratore , dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli il 9.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo