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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/08/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 820/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 820/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 18.04.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Paola Calzolari ed elettivamente domiciliata, presso lo studio di quest'ultima sito in Pistoia, Via delle Olimpiadi, n. 13, giusta procura in atti;
e nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Lorenzo Melani ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Pistoia, Via San Pietro, n. 30, giusta procura in atti e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 18.04.2025,
[...]
e esponendo di aver contratto Pt_1 CP_1 matrimonio in data 04.09.2010 in Pistoia, precisavano che dalla loro unione era nata la figlia (in data 09.04.2012). Persona_1
Le parti evidenziavano peraltro a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni maturate da tempo e via via sempre più acuitesi, veniva meno tra i coniugi l'unione affettiva e sentimentale, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1.- I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2.- Entrambi i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e rinunciano ad ogni e qualsivoglia richiesta reciproca di contributo al mantenimento.
3.- I ricorrenti danno atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili.
4.- La casa familiare, sita in Pistoia via Guerrazzi, n. 2, di proprietà della RA , rimarrà assegnata a quest'ultima, Parte_1 nell'interesse della figlia minore che continuerà ad abitarvi Per_1 assieme alla madre.
5.- Il Signor provvederà a cambiare presso CP_1
l'anagrafe di Pistoia la propria residenza, entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso e a darne comunicazione alla RA
Pt_1
6- La figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente e con residenza ai fini anagrafici presso l'abitazione della madre sita in Pistoia Via
Guerrazzi, n. 2.
2 7.- I genitori si impegnano reciprocamente a curare la crescita,
l'istruzione, l'educazione e il benessere della figlia ed Per_1 eserciteranno in modo separato la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, mentre assumeranno congiuntamente le decisioni di maggiore interesse, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni.
8.- I ricorrenti convengono la seguente turnazione/calendario per la frequentazione della figlia minore:
- il padre potrà tenere con sé la figlia tutte le volte che Per_1 questa lo verrà e comunque un fine settimana alternati con la madre, dal sabato dall'uscita di scuola o comunque dall'ora di pranzo in avanti, al lunedì mattina, in cui provvederà ad accompagnarla a scuola nei periodi scolastici o presso l'abitazione materna, durante il periodo estivo.
- durante la settimana il padre terrà di regola la figlia il mercoledi sera per cena, fino al giovedi mattina, in cui la accompagnerà a scuola nei periodi scolastici o presso l'abitazione della madre durante le vacanze. Il suddetto giorno infrasettimanale potrà variare in caso di esigenze particolari della figlia e/o delle parti e comunque previo accordo delle stesse.
- le festività di Natale e di Pasqua verranno trascorse alternativamente con i genitori: a titolo di esempio, se il Giorno di
Natale verrà trascorso con la madre, il giorno di Pasqua sarà trascorso con il padre e così alternativamente di anno in anno, allo stesso modo verrà rispettato il criterio dell'alternanza in concomitanza delle altre festività.
- durante il periodo estivo il padre potrà tenere la figlia con sé per un periodo continuativo di 15 giorni, indicativamente la seconda metà del mese di agosto, comunque da concordarsi con congruo anticipo con la stessa figlia e con la madre.
9.- il Signor contribuirà al mantenimento della figlia CP_1 minore versando alla RA la somma mensile di Parte_1
Euro 400,00 (Euro quattrocento/00), da versarsi entro e non oltre il giorno 7 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate
3 bancarie della madre. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
10.- Per quanto concerne le spese straordinarie per la figlia Per_1 verranno sostenute nella misura del 60 % dal Signor e nella CP_1 misura del 40% dalla RA secondo quanto Parte_1 indicato nel Protocollo del Tribunale di Pistoia del 01.10.2018, che si intende integralmente richiamato.
11.-Le parti si rilasciano, sin d'ora, reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto od altro documento valido per l'espatrio, nonché per l'inserimento della figlia minore nei predetti documenti od il rilascio e/o rinnovo di un documento valido per l'espatrio.
12.- Tutte le spese del procedimento di separazione e dei legali che assistono ciascun coniuge saranno integralmente compensate tra le parti con la rinuncia alla solidarietà professionale dei rispettivi legali che sottoscrivono per adesione e conferma.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
27.05.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4 4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
nata a [...] il [...] e Pt_1 CP_1 nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in data 04.09.2010 in Pistoia, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 116, P.
2, S. A, anno 2010);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 22.08.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 820/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 18.04.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Paola Calzolari ed elettivamente domiciliata, presso lo studio di quest'ultima sito in Pistoia, Via delle Olimpiadi, n. 13, giusta procura in atti;
e nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Lorenzo Melani ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Pistoia, Via San Pietro, n. 30, giusta procura in atti e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 18.04.2025,
[...]
e esponendo di aver contratto Pt_1 CP_1 matrimonio in data 04.09.2010 in Pistoia, precisavano che dalla loro unione era nata la figlia (in data 09.04.2012). Persona_1
Le parti evidenziavano peraltro a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni maturate da tempo e via via sempre più acuitesi, veniva meno tra i coniugi l'unione affettiva e sentimentale, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1.- I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2.- Entrambi i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e rinunciano ad ogni e qualsivoglia richiesta reciproca di contributo al mantenimento.
3.- I ricorrenti danno atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili.
4.- La casa familiare, sita in Pistoia via Guerrazzi, n. 2, di proprietà della RA , rimarrà assegnata a quest'ultima, Parte_1 nell'interesse della figlia minore che continuerà ad abitarvi Per_1 assieme alla madre.
5.- Il Signor provvederà a cambiare presso CP_1
l'anagrafe di Pistoia la propria residenza, entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso e a darne comunicazione alla RA
Pt_1
6- La figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente e con residenza ai fini anagrafici presso l'abitazione della madre sita in Pistoia Via
Guerrazzi, n. 2.
2 7.- I genitori si impegnano reciprocamente a curare la crescita,
l'istruzione, l'educazione e il benessere della figlia ed Per_1 eserciteranno in modo separato la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, mentre assumeranno congiuntamente le decisioni di maggiore interesse, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni.
8.- I ricorrenti convengono la seguente turnazione/calendario per la frequentazione della figlia minore:
- il padre potrà tenere con sé la figlia tutte le volte che Per_1 questa lo verrà e comunque un fine settimana alternati con la madre, dal sabato dall'uscita di scuola o comunque dall'ora di pranzo in avanti, al lunedì mattina, in cui provvederà ad accompagnarla a scuola nei periodi scolastici o presso l'abitazione materna, durante il periodo estivo.
- durante la settimana il padre terrà di regola la figlia il mercoledi sera per cena, fino al giovedi mattina, in cui la accompagnerà a scuola nei periodi scolastici o presso l'abitazione della madre durante le vacanze. Il suddetto giorno infrasettimanale potrà variare in caso di esigenze particolari della figlia e/o delle parti e comunque previo accordo delle stesse.
- le festività di Natale e di Pasqua verranno trascorse alternativamente con i genitori: a titolo di esempio, se il Giorno di
Natale verrà trascorso con la madre, il giorno di Pasqua sarà trascorso con il padre e così alternativamente di anno in anno, allo stesso modo verrà rispettato il criterio dell'alternanza in concomitanza delle altre festività.
- durante il periodo estivo il padre potrà tenere la figlia con sé per un periodo continuativo di 15 giorni, indicativamente la seconda metà del mese di agosto, comunque da concordarsi con congruo anticipo con la stessa figlia e con la madre.
9.- il Signor contribuirà al mantenimento della figlia CP_1 minore versando alla RA la somma mensile di Parte_1
Euro 400,00 (Euro quattrocento/00), da versarsi entro e non oltre il giorno 7 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate
3 bancarie della madre. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
10.- Per quanto concerne le spese straordinarie per la figlia Per_1 verranno sostenute nella misura del 60 % dal Signor e nella CP_1 misura del 40% dalla RA secondo quanto Parte_1 indicato nel Protocollo del Tribunale di Pistoia del 01.10.2018, che si intende integralmente richiamato.
11.-Le parti si rilasciano, sin d'ora, reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto od altro documento valido per l'espatrio, nonché per l'inserimento della figlia minore nei predetti documenti od il rilascio e/o rinnovo di un documento valido per l'espatrio.
12.- Tutte le spese del procedimento di separazione e dei legali che assistono ciascun coniuge saranno integralmente compensate tra le parti con la rinuncia alla solidarietà professionale dei rispettivi legali che sottoscrivono per adesione e conferma.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
27.05.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4 4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
nata a [...] il [...] e Pt_1 CP_1 nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in data 04.09.2010 in Pistoia, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 116, P.
2, S. A, anno 2010);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 22.08.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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