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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 17/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1875 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
DI SAVONA, Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. INCORVAIA GIO LUCAS , giusta delega in CP_1
atti
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Faiocco, giusta Controparte_2
delega in atti;
RESISTENTI
NONCHE'
, in persona del Curatore Speciale Avv. Carla Giuliani;
P_
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.06.2024 e CP_1 Controparte_2
hanno proposto ricorso congiunto chiedendo la regolamentazione delle condizioni di
[...]
affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore (nata il [...]) e P_
dando atto della contemporanea pendenza, presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, di causa ex artt. 330-336 c.c. instaurata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Genova.
Acquisiti gli atti della procedura pendente innanzi al TM ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c.,
all'udienza del 25.09.2024 i procuratori delle parti hanno rinunciato alla domanda congiunta, con conseguente estinzione del procedimento ex art. 473bis.51 c.p.c. ed è pertanto proseguito innanzi all'intestato Tribunale il procedimento ex artt. 333-336 c.c., nell'ambito del quale i genitori hanno nuovamente chiesto regolamentarsi le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della minore. All'udienza dell'11.12.20245 la subentrata alla Parte_2
presso il Tribunale per i Minorenni di Genova ai sensi dell'art. 38 disp. Parte_3
att. c.c., ha rinunciato alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre.
Emessi i provvedimenti provvisori all'esito dell'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c., i Servizi Sociali
territorialmente competenti hanno depositato relazioni relative al nucleo famigliare in oggetto,
dando atto del netto miglioramento dei rapporti tra i genitori e, conseguentemente, della situazione della minore. Il SERD territorialmente competente ha, a sua volta, depositato relazioni relative al positivo andamento del percorso di disintossicazione seguito dalla madre.
All'udienza dell'11.04.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiuto un accordo.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate in relazione alle condizioni relative alla figlia minore delle parti, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite tra i genitori, mentre gli stessi devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese sostenute per la costituzione in giudizio del Curatore Speciale – liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento – con distrazione in favore dell'Erario. Si osserva, infatti, che nel caso specifico la nomina di un soggetto terzo che rappresentasse l'interesse dei minori si è resa necessaria a causa delle lacune genitoriali inizialmente manifestate da entrambi i genitori, che, dunque, con il loro comportamento hanno dato causa alla nomina del Curatore, le cui spese devono, pertanto, sugli stessi gravare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, conferisce vigore alle seguenti condizioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Savona adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così pronunciarsi:
disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con P_
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione paterna, sita in
Vado Ligure (SV), Via Piemonte nr. 11;
disporre che le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore dovranno essere adottate di comune accordo tra i genitori, i quali dovranno tener conto anche delle inclinazioni e delle aspirazioni della figlia minore;
disporre che la madre potrà tenere con sé tutte le settimane, dal lunedì sera, alle P_
20.30, al mercoledì, alle 17.30, oltre un fine settimana al mese da concordare tra i genitori. In merito al fine settimana da concordare tra i genitori, la mamma dovrà comunicare al papà, entro la fine del mese precedente, e comunque con congruo anticipo se il primo fine settimana cade i primi giorni del mese, il fine settimana nel quale intende tenere con sé la bambina. In mancanza di accordo, la mamma starà con la bambina il secondo fine settimana di ciascun mese, dal sabato sera, alle ore 20,30 alla domenica sera, alle ore 18,30 (i genitori concordano che, se il primo giorno del mese sarà di domenica, il primo fine settimana del mese sarà considerato quello successivo). I genitori, salvo accordi scritti differenti, si incontreranno alla piazza del Comune di
Vado Ligure per il prelevamento e l'accompagnamento della minore dall'altro genitore. I genitori si impegnano e si obbligano a rispettare puntualmente gli orari concordati. La SIa dichiara di essere a conoscenza e perfettamente d'accordo che insieme al papà CP_1
della minore si prendono cura della piccola sia la nonna paterna che la zia paterna e P_
comunque il nucleo familiare del papà.
La sig.ra garantisce che nei tempi di permanenza della minore presso di lei laddove la CP_1
stessa, per motivi di lavoro, dovesse assentarsi per qualche ora, farà riferimento, alla di lei mamma, ovvero alla nonna materna o, infine, in estremo subordine, a persona di sua fiducia e di conoscenza anche del padre, vista la tenera età della bambina. I genitori potranno sentire e videochiamare la figlia la sera nella fascia oraria dalle 20.00 alle 21.30;
disporre che durante le vacanze natalizie, la bambina starà la sera del 24 dicembre con il padre e il giorno del 25 dicembre con la madre, la quale prenderà con sé la minore alle ore 10,00 e la terrà con sé fino alle ore 18,30. Ciascun genitore trascorrerà, inoltre, entrambi i giorni del 31 dicembre e del 01 gennaio con la bambina ad anni alterni. Per tutti gli altri giorni i genitori continueranno a seguire il calendario ordinario;
disporre che durante le vacanze pasquali la bambina starà con un genitore il giorno di
Pasqua e con l'altro genitore il giorno del Lunedì dell'NG (la mamma, salvo accordi differenti, prenderà la minore, in ogni caso, alle ore 10.00 e la riporterà alle ore 18.30); per gli altri giorni i genitori seguiranno il calendario ordinario;
disporre che durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con la bambina un periodo di 6 giorni non consecutivi, suddivisi in due periodi di 3 giorni ciascuno, da effettuarsi da giugno a settembre e da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Per gli altri giorni i genitori seguiranno il calendario ordinario.
La sig.ra acconsente a che il SI all'incirca di due anni in due anni, si CP_1 CP_2
possa recare, unitamente alla minore, nel suo Paese di origine per un periodo non superiore a un mese. La sig.ra potrà recuperare i giorni di propria spettanza che non ha potuto godere CP_1
con preferibilmente entro la fine del mese di dicembre dello stesso anno, giorni da P_
comunicare al padre con congruo preavviso, fatti salvi i giorni di competenza di ciascun genitore individuati per le festività natalizie che restano fermi. Dal compimento dei sei anni di età di P_
(fatto salvo il periodo di vacanze come sopra del SI e la possibilità di recuperare i giorni CP_2
per la SIa delle visite perse), i genitori trascorreranno con la figlia, durante le vacanze CP_1 estive, due periodi di 6 giorni ciascuno, anche consecutivi, soprattutto all'aumentare dell'età della bambina da concordarsi comunque e sempre entro il 31 maggio di ogni anno;
disporre che la SIa corrisponderà al SI , a titolo di CP_1 CP_2
contributo al mantenimento ordinario della minore la somma mensile di euro 100,00, P_
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 20 di ogni mese, a partire dal mese di dicembre 2024;
prendere atto che atteso il collocamento prevalente della minore presso il padre, le parti stabiliscono che l'assegno unico e universale, dal mese di giugno 2024, verrà percepito interamente dal sig. La SIa si impegna, entro 60 giorni dall'emissione della CP_2 CP_1
sentenza, a cambiare la propria residenza, ove non lo avesse ancora fatto e si impegna altresì a rilasciare e/o sottoscrivere eventuali dichiarazioni affinché il padre possa percepire l'assegno unico;
disporre che saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla figlia, che dovranno essere previamente concordate tra i genitori o, comunque, rendicontate nel caso si rendessero necessitate, intendendosi per tali, secondo la giurisprudenza in essere presso il Tribunale di Savona:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) pre- scuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es, fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
i) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
l) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); m) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
le spese straordinarie, come sopra individuate, se non necessitate, dovranno essere previamente concordate tra i genitori e documentate. Alla comunicazione, da effettuarsi anche mediante messaggistica whatsapp, con la proposta di spesa straordinaria dovrà seguire entro 7 giorni risposta scritta dell'altro genitore con lo stesso mezzo (ed idonea motivazione in caso di dissenso). Il genitore che, senza il consenso dell'altro affronterà comunque la spesa straordinaria, se ne farà integralmente carico senza poter richiedere indietro il 50%. Il genitore che non farà pervenire risposta scritta al richiedente entro 7 giorni subirà gli effetti della regola del silenzio- assenso, come previsto dal Protocollo di Savona;
disporre che i genitori proseguano il percorso intrapreso con i Servizi Sociali territorialmente competenti (Comune di Vado Ligure) i quali monitoreranno il nucleo familiare e sosterranno i genitori per il periodo di due anni ovvero per quello ritenuto dal Tribunale Ill.mo, se del caso predisponendo supporti educativi, anche domiciliari a favore di entrambi i genitori e della minore stessa;
prendere atto che i genitori di si danno la piena disponibilità alla collaborazione per P_ il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti di identità validi per l'espatrio e si impegnano ed obbligano a collaborare per il rilascio e/o il rinnovo del documento di identità valido per l'espatrio e il passaporto della minore P_
le parti dichiarano fin da ora di rinunciare alla impugnazione del provvedimento emanando sulla base delle condizioni congiunte di cui sopra e vi prestano acquiescenza;
dare atto che le parti intendono compensare integralmente le spese legali dei rispettivi difensori”
- condanna e in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2
pagamento delle spese sostenute per la costituzione in giudizio del Curatore Speciale, che liquida in
Euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura dell'8%, IVA e CPA
come per legge, con distrazione in favore dell'Erario.
Savona, 17.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)