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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/10/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 957 / 2024
Il giudice AL Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 01/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa AL Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 01.10.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 957 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
AN RI, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: previdenza agricola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 28.03.2024, l'odierno ricorrente agiva in giudizio chiedendo, previa disapplicazione e/o annullamento dei provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura emessi dall' il 10.10.2023, il 12.10.2023 ed il 18.10.2023, di CP_1
accertare l'avvenuto svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze della “La
Rifiorita Società Cooperativa Agricola” negli anni 2018, 2019 e 2020 e, conseguentemente,
dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con diritto alla disoccupazione agricola ed alle altre prestazioni previdenziali per le predette annualità. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' argomentando variamente l'infondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali ed orali.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
In punto di diritto, va premesso che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c.,
grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare
adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto
costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di
contestazione e di prova” (cfr. Cass. sent. 4 ottobre 2013 n. 22738; Cass. sent. 9 febbraio 2012 n.
1878).
Com'è noto, la definizione del rapporto di lavoro subordinato può dedursi dall'art. 2094 c.c.
che qualifica prestatore di lavoro subordinato colui che "si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell'imprenditore”. Con riferimento alla domanda volta all'accertamento della natura subordinata dell'attività
svolta dal ricorrente occorre rilevare che la qualificazione come subordinata dell'attività
prestata dal lavoratore deve essere concretamente valutata nel caso di specie con l'accertamento delle concrete modalità di espletamento della prestazione lavorativa,
tenendo in considerazione che la subordinazione postula la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare.
La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte chiarito che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, il criterio determinante è quello della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza del rischio, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario, possono avere una portata solo sussidiaria, postulando la subordinazione la necessità che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento, e che quindi il potere direttivo del datore inerisca all'intrinseca esecuzione della prestazione.
Occorre vagliare se dal compendio probatorio e dalla documentazione in atti può dirsi raggiunta la prova da parte del ricorrente in merito al dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con la menzionata azienda agricola tenuto conto che l'attività lavorativa gli è
stata disconosciuta per gli anni 2018, 2019 e 2020.
Ebbene, dalla documentazione in atti e, ancor di più, dall'assunzione delle prove orali,
risulta provato non solo che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della citata società
agricola in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, perlopiù di natura stagionale,
ma risultano provate anche le mansioni di bracciante agricolo svolte da questi, i terreni ove veniva svolta l'attività agricola, il suo assoggettamento alle direttive impartite con riferimento all' orario di lavoro prestabilito e alla conseguente percezione di una retribuzione, così come emerge dalle buste paga allegate (cfr. all. al ricorso).
Segnatamente, in merito alle annualità cui il ricorrente afferma di avere prestato la propria attività lavorativa in favore della “La Rifiorita Società Cooperativa Agricola”, i testi escussi hanno individuato l'arco temporale di riferimento e la mansione svolta da Lo Giudice (cfr verbale di udienza del 12.03.2025). In particolare, il teste ha affermato che: “lo conosco, addirittura sua mamma Testimone_1
abita vicino casa mia, ci conosciamo un po' tutti. Ha lavorato negli anni 2017-18-19-20, c'era sempre
in questi anni. Io ci ho lavorato pure in questi anni. Faceva quello che c'era da fare, non c'è sempre
un compito preciso, oggi posso raccogliere meloni o posso portarli sul camion, raccogliere zucchine o
tirare l'erba”.
ha precisato che: “siamo amici e abbiamo lavorato assieme, io ho lavorato dal Testimone_2
2017 al 2020 sicuro e pure” ed ancora ha specificato: “lo conosco Parte_1 Testimone_3
perché ha lavorato con noi. Io ho lavorato tutti gli anni dal 2017 al 2020, Lo Giudice come me”.
Parimenti, è stata fornita prova dell'orario di lavoro prestato, dell'assoggettamento alle altrui direttive nonché dei luoghi di svolgimento dell'attività agricola.
ha affermato che: “Cap. 2) “dipende giornate, in alcune eravamo insieme e in Testimone_1
altre no, la mattina ci vedevamo tutti in un posto nella statale 115 dove c'era rifornimento, poi ognuno
andava in diversi terreni o anche se nello stesso terreno, magari in punti diversi. Arrivavamo alle 7,
7 meno un quarto, periodo invernale finivamo verso le 14.30, con pausa di un'oretta. In estate fino
alle 15.00”. Cap. 3) “quello c'era da fare”. Cap. 4) “le indicazioni ce le dava il capo Persona_1
squadra, diceva lui cosa fare”; “ era Presidente, certe volte anche lui se ci vedeva la sera ci dava Per_2
indicazioni ma per la maggior parte era perché riferiva ad Cap. 6) “Torre di Per_1 Per_2 Per_1
AF e IO che sono attaccati, c'è un vallone che li divide, e poi Contrada ON, quasi sulla statale
115 di Palma di Montechiaro, sono tutti vicini. C'erano peperoni, zucchine, meloni, dipende il
periodo”.
ha riferito: “Iniziavamo la mattina verso le 7 meno quarto o 7, al bar sullo Testimone_2
scorrimento veloce, poi ci diceva dove andare per lavorare, il datore di lavoro era Persona_1
mio cognato che è morto, , lui ogni tanto si faceva vedere ma era già malato, comprava quello Per_2
che ci serviva, sui campi veniva che è suo genero che ci dava le indicazioni. Persona_1
D'inverno si finiva verso le 15, d'estate che c'era caldo si finiva un po' prima. In campagna si fa tutto
quello che c'è da fare, chi tirava l'erba, chi puliva. C'erano peperoni, meloni, zucchine, queste cose,
ste coltivazioni avvenivano dentro i tunnel. ON e ; parimenti, Persona_3 Per_4 [...]
: “Facevamo dalle 7 fino alle 14.00/30 con pausa pranzo. e Tes_3 CP_2 CP_3 CP_4
(cfr. verbale di udienza del 12.03.2025). A fronte degli elementi probatori offerti dal ricorrente, l' si è riportata al verbale CP_1
ispettivo del 26.01.2023; tuttavia, con riferimento all'efficacia probatoria del verbale ispettivo nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, giova richiamare il principio consolidato per il quale, in siffatte ipotesi, il verbale non riveste alcuna efficacia probatoria privilegiata, potendo al più considerarsi attendibile fino a prova contraria,
quando esprime gli elementi da cui trae origine, restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (cfr. Cass. sent. n. 14965
del 2012).
Sulle risultanze del verbale, sono stati escussi i verbalizzanti: dalle deposizioni è emerso che l'accertamento ispettivo è stato fondato perlopiù su dati presuntivi stante che al momento dell'accertamento (26.01.2023) l'attività della società “La Rifiorita Società Cooperativa
Agricola” risultava già cessata dal 2020 “Noi siamo andati alla sede della ditta, convocato il legale
rappresentante lo stesso ci ha riferito che era sospesa nel 2020, quindi era inutile verificare i terreni.
In seguito abbiamo convocato i lavoratori che ci hanno fornito dichiarazioni spontanee, ci siamo basati
sul fatturato e abbiamo tratto che avevano dichiarato attività lavorativa in eccesso. Abbiamo visto i
contratti di affitto” ed ancora “Per entrare nel merito, anno 2017 fatturati circa 60 mila kg di
zucchine, non sappiamo se la produzione è avvenuta in campo aperto o in tunnel, nel primo caso è
minore, nel secondo è il doppio. Non avendo elementi per poterlo dire, abbiamo pensato in campo
aperto. Ci siamo tenuti bassi”.
Anche la teste ha specificato: “Confermo che non siamo andati sui terreni, Testimone_4
abbiamo considerato la produzione per ettaro, abbiamo rideterminato le giornate sulla base di un
criterio di equità. La stima è determinata sulla base delle tabelle e di studi giuridici vari. Non posso
dire di avere consultato google maps o aerofotogrammetrie. I lavoratori ci hanno detto più o meno
quanto giornate facevano e quanti quintali riuscivano a raccogliere. Abbiamo sentito circa una decina
di lavoratori”. A.d.r. Avv. Marino “per togliere le giornate, è stata usata una sorta di proporzione in
base alla produzione e al dichiarato. Noi abbiamo anzi riconosciuto un 20 % in più. Credo siano stati
prodotti tutti i contratti di affitto…”.
Appare dirimenti la circostanza per cui il rapporto di lavoro del ricorrente è stato annullato senza tuttavia dare una spiegazione del perché sia stato annullato il suo e non quello di un altro dipendente: la sproporzione posta alla base dell'annullamento del rapporto di lavoro,
non entra nel merito del singolo rapporto istaurato che, sino a prova contraria, deve ritenersi sussistente.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e conseguentemente annulla i provvedimenti impugnati del 10.10.2023,
12.10.2023 e del 18.10.2023;
condanna altresì parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi 2.697,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 01/10/2025.
IL GIUDICE
AL Di AL
SEZIONE LAVORO
R.G. 957 / 2024
Il giudice AL Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 01/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa AL Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 01.10.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 957 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
AN RI, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: previdenza agricola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 28.03.2024, l'odierno ricorrente agiva in giudizio chiedendo, previa disapplicazione e/o annullamento dei provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura emessi dall' il 10.10.2023, il 12.10.2023 ed il 18.10.2023, di CP_1
accertare l'avvenuto svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze della “La
Rifiorita Società Cooperativa Agricola” negli anni 2018, 2019 e 2020 e, conseguentemente,
dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con diritto alla disoccupazione agricola ed alle altre prestazioni previdenziali per le predette annualità. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' argomentando variamente l'infondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali ed orali.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
In punto di diritto, va premesso che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c.,
grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare
adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto
costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di
contestazione e di prova” (cfr. Cass. sent. 4 ottobre 2013 n. 22738; Cass. sent. 9 febbraio 2012 n.
1878).
Com'è noto, la definizione del rapporto di lavoro subordinato può dedursi dall'art. 2094 c.c.
che qualifica prestatore di lavoro subordinato colui che "si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell'imprenditore”. Con riferimento alla domanda volta all'accertamento della natura subordinata dell'attività
svolta dal ricorrente occorre rilevare che la qualificazione come subordinata dell'attività
prestata dal lavoratore deve essere concretamente valutata nel caso di specie con l'accertamento delle concrete modalità di espletamento della prestazione lavorativa,
tenendo in considerazione che la subordinazione postula la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare.
La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte chiarito che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, il criterio determinante è quello della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza del rischio, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario, possono avere una portata solo sussidiaria, postulando la subordinazione la necessità che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento, e che quindi il potere direttivo del datore inerisca all'intrinseca esecuzione della prestazione.
Occorre vagliare se dal compendio probatorio e dalla documentazione in atti può dirsi raggiunta la prova da parte del ricorrente in merito al dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con la menzionata azienda agricola tenuto conto che l'attività lavorativa gli è
stata disconosciuta per gli anni 2018, 2019 e 2020.
Ebbene, dalla documentazione in atti e, ancor di più, dall'assunzione delle prove orali,
risulta provato non solo che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della citata società
agricola in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, perlopiù di natura stagionale,
ma risultano provate anche le mansioni di bracciante agricolo svolte da questi, i terreni ove veniva svolta l'attività agricola, il suo assoggettamento alle direttive impartite con riferimento all' orario di lavoro prestabilito e alla conseguente percezione di una retribuzione, così come emerge dalle buste paga allegate (cfr. all. al ricorso).
Segnatamente, in merito alle annualità cui il ricorrente afferma di avere prestato la propria attività lavorativa in favore della “La Rifiorita Società Cooperativa Agricola”, i testi escussi hanno individuato l'arco temporale di riferimento e la mansione svolta da Lo Giudice (cfr verbale di udienza del 12.03.2025). In particolare, il teste ha affermato che: “lo conosco, addirittura sua mamma Testimone_1
abita vicino casa mia, ci conosciamo un po' tutti. Ha lavorato negli anni 2017-18-19-20, c'era sempre
in questi anni. Io ci ho lavorato pure in questi anni. Faceva quello che c'era da fare, non c'è sempre
un compito preciso, oggi posso raccogliere meloni o posso portarli sul camion, raccogliere zucchine o
tirare l'erba”.
ha precisato che: “siamo amici e abbiamo lavorato assieme, io ho lavorato dal Testimone_2
2017 al 2020 sicuro e pure” ed ancora ha specificato: “lo conosco Parte_1 Testimone_3
perché ha lavorato con noi. Io ho lavorato tutti gli anni dal 2017 al 2020, Lo Giudice come me”.
Parimenti, è stata fornita prova dell'orario di lavoro prestato, dell'assoggettamento alle altrui direttive nonché dei luoghi di svolgimento dell'attività agricola.
ha affermato che: “Cap. 2) “dipende giornate, in alcune eravamo insieme e in Testimone_1
altre no, la mattina ci vedevamo tutti in un posto nella statale 115 dove c'era rifornimento, poi ognuno
andava in diversi terreni o anche se nello stesso terreno, magari in punti diversi. Arrivavamo alle 7,
7 meno un quarto, periodo invernale finivamo verso le 14.30, con pausa di un'oretta. In estate fino
alle 15.00”. Cap. 3) “quello c'era da fare”. Cap. 4) “le indicazioni ce le dava il capo Persona_1
squadra, diceva lui cosa fare”; “ era Presidente, certe volte anche lui se ci vedeva la sera ci dava Per_2
indicazioni ma per la maggior parte era perché riferiva ad Cap. 6) “Torre di Per_1 Per_2 Per_1
AF e IO che sono attaccati, c'è un vallone che li divide, e poi Contrada ON, quasi sulla statale
115 di Palma di Montechiaro, sono tutti vicini. C'erano peperoni, zucchine, meloni, dipende il
periodo”.
ha riferito: “Iniziavamo la mattina verso le 7 meno quarto o 7, al bar sullo Testimone_2
scorrimento veloce, poi ci diceva dove andare per lavorare, il datore di lavoro era Persona_1
mio cognato che è morto, , lui ogni tanto si faceva vedere ma era già malato, comprava quello Per_2
che ci serviva, sui campi veniva che è suo genero che ci dava le indicazioni. Persona_1
D'inverno si finiva verso le 15, d'estate che c'era caldo si finiva un po' prima. In campagna si fa tutto
quello che c'è da fare, chi tirava l'erba, chi puliva. C'erano peperoni, meloni, zucchine, queste cose,
ste coltivazioni avvenivano dentro i tunnel. ON e ; parimenti, Persona_3 Per_4 [...]
: “Facevamo dalle 7 fino alle 14.00/30 con pausa pranzo. e Tes_3 CP_2 CP_3 CP_4
(cfr. verbale di udienza del 12.03.2025). A fronte degli elementi probatori offerti dal ricorrente, l' si è riportata al verbale CP_1
ispettivo del 26.01.2023; tuttavia, con riferimento all'efficacia probatoria del verbale ispettivo nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, giova richiamare il principio consolidato per il quale, in siffatte ipotesi, il verbale non riveste alcuna efficacia probatoria privilegiata, potendo al più considerarsi attendibile fino a prova contraria,
quando esprime gli elementi da cui trae origine, restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (cfr. Cass. sent. n. 14965
del 2012).
Sulle risultanze del verbale, sono stati escussi i verbalizzanti: dalle deposizioni è emerso che l'accertamento ispettivo è stato fondato perlopiù su dati presuntivi stante che al momento dell'accertamento (26.01.2023) l'attività della società “La Rifiorita Società Cooperativa
Agricola” risultava già cessata dal 2020 “Noi siamo andati alla sede della ditta, convocato il legale
rappresentante lo stesso ci ha riferito che era sospesa nel 2020, quindi era inutile verificare i terreni.
In seguito abbiamo convocato i lavoratori che ci hanno fornito dichiarazioni spontanee, ci siamo basati
sul fatturato e abbiamo tratto che avevano dichiarato attività lavorativa in eccesso. Abbiamo visto i
contratti di affitto” ed ancora “Per entrare nel merito, anno 2017 fatturati circa 60 mila kg di
zucchine, non sappiamo se la produzione è avvenuta in campo aperto o in tunnel, nel primo caso è
minore, nel secondo è il doppio. Non avendo elementi per poterlo dire, abbiamo pensato in campo
aperto. Ci siamo tenuti bassi”.
Anche la teste ha specificato: “Confermo che non siamo andati sui terreni, Testimone_4
abbiamo considerato la produzione per ettaro, abbiamo rideterminato le giornate sulla base di un
criterio di equità. La stima è determinata sulla base delle tabelle e di studi giuridici vari. Non posso
dire di avere consultato google maps o aerofotogrammetrie. I lavoratori ci hanno detto più o meno
quanto giornate facevano e quanti quintali riuscivano a raccogliere. Abbiamo sentito circa una decina
di lavoratori”. A.d.r. Avv. Marino “per togliere le giornate, è stata usata una sorta di proporzione in
base alla produzione e al dichiarato. Noi abbiamo anzi riconosciuto un 20 % in più. Credo siano stati
prodotti tutti i contratti di affitto…”.
Appare dirimenti la circostanza per cui il rapporto di lavoro del ricorrente è stato annullato senza tuttavia dare una spiegazione del perché sia stato annullato il suo e non quello di un altro dipendente: la sproporzione posta alla base dell'annullamento del rapporto di lavoro,
non entra nel merito del singolo rapporto istaurato che, sino a prova contraria, deve ritenersi sussistente.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e conseguentemente annulla i provvedimenti impugnati del 10.10.2023,
12.10.2023 e del 18.10.2023;
condanna altresì parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi 2.697,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 01/10/2025.
IL GIUDICE
AL Di AL