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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 955/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 18 febbraio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 955/2022 R.G.
promossa da (avv. F. Bevilacqua) contro (avv. S. Dolce), avente ad oggetto Parte_1 CP_1
opposizione ad esiti di ATP osserva quanto segue:
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi , nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito sulla scorta delle allegate contestazioni alla relazione del ctu, la necessità del rinnovo della ctu ovvero in subordine del richiamo del ctu chiedendo di dichiarare che la stessa era in possesso del requisito medico legale per il diritto alla prestazione in oggetto ( indennità di accompagnamento) sin dalla domanda amministrativa.
Si è costituito l' , rilevando l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni dell'opponente. CP_1
Chiedeva pertanto previo rigetto del ricorso, volersi dichiarare la insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio della indennità di accompagnamento.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è
stata decisa alla data odierna come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dato atto della procedibilità del ricorso essendo stati rispettati sia il termine di
30 giorni per il deposito dell'atto di dissenso, sia l'ulteriore termine previsto dall'art.445 bis per la proposizione del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esplicitati.
Si osserva che il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», deve contenere «a pena di
inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio,
tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò
che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Nel caso che ci occupa i motivi di contestazione alla ctu risultano sufficientemente specificati e dunque il ricorso si sottrae ad una pronuncia di inammissibilità.
Si osserva ancora come l'odierna opposizione risulta fondata su un unico motivo di contestazione afferente alla prospettata riduttiva valutazione da parte del ctu del carattere invece fortemente invalidante di diverse patologie che affliggono la ricorrente che sarebbero state presenti sin dalla fase amministrativa e non solo a far data dalla visita peritale come invece ritenuto dal ctu in fase di
ATP.
Si legge nel ricorso che “La IG , già nel giugno 2018, era affetta da grave patologia Pt_1
osteoarticolare, presentando severe difficoltà alla deambulazione che avveniva con appoggio doppio
e difficoltà a svolgere autonomamente le normali attività quotidiane così come certificato l'1 giugno
2018 dall'A.S.P. di Enna Distretto di Agira”.
Ritiene infatti, parte ricorrente che già alla data della domanda amministrativa la stessa fosse in possesso del requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento, laddove invece il ctu ha riconosciuto tale requisito solo a decorrere dal mese di dicembre 2021. Disposto pertanto il rinnovo della ctu, il consulente nominato ha confermato la valutazione del ctp esprimendo un giudizio che appare coerente con le conclusioni cui è poi pervenuto lo stesso ctu, e che come tale non può che esser condiviso da questo decidente.
Ed invero il ctu ha evidenziato, dopo aver attentamente esaminato e passato al vaglio la documentazione medica versata in atti, l'esistenza di una situazione di gravità e cronicità del quadro patologico e ha concluso, nel senso che la ricorrente effettivamente, si trovava in condizione da non poter attendere autonomamente agli atti della vita quotidiana, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Ritenendo riduttiva la valutazione del ctu nominato in prima istanza, il ctu ha affermato l'esistenza dei presupposti sanitari de quibus a far data dalla domanda amministrativa e sino ad agosto 2020 e poi da dicembre 2021 ad oggi.
Condividendosi quindi la conclusione cui è pervenuto il ctu e per contro ritenendo non conducenti le
CP_ contestazioni mosse dall' la domanda spiegata in ricorso va pertanto accolta nei limiti però
dell'accertamento del requisito sanitario, dovendosi tale domanda ritenere implicitamente ricompresa in quella avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla prestazione.
Va consequenzialmente accolta la domanda dell'istante diretta ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per fruire della prestazione in oggetto (indennità di accompagnamento); requisito che appunto va riconosciuto a decorrere dalla domanda amministrativa e nei termini sopra indicati.
Non può accogliersi invece, e ne va dichiarata la inammissibilità, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla prestazione, nonché la condanna dell' alla erogazione del CP_2
beneficio, giacchè secondo la giurisprudenza di legittimità, cui ci si uniforma “ le fasi del procedimento ex art. 445 bis cpc hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione” ( cfr Cass. n.9755/2019).
Le spese di lite di entrambe le fasi di giudizio, ivi comprese quelle delle due ctu, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e sulle domande da Parte_1 questa proposte, così provvede:
Dichiara inammissibile la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della prestazione e la condanna alla sua erogazione;
In parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che la ricorrente possiede il requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla richiesta amministrativa sino ad agosto 2020 e, dal dicembre del 2021 ad oggi;
condanna l' alle spese di lite di entrambe le fasi di giudizio, liquidate per complessivi euro CP_1
3351,00 oltre a spese generali, IVA e CPA distratte in favore dell'avv. F. Bevilacqua nonché alle spese di CTU delle due fasi di giudizio, che liquida in favore del dott. per complessivi Persona_1
euro 300,00 per onorario e da maggiorarsi d'IVA come per legge ed in € 300,00 in favore del dott.
oltre ad IVA se dovuta. Per_2
Enna, 18 febbraio 2025. Il Giudice del Lavoro