Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/05/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5693/2016 R.G., avente ad oggetto domanda di risarcimento danni da colpa medica
PROMOSSA DA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: , rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi giusta procura in atti dall'avv. Cosimo Gianfreda;
ATTORI
CONTRO
(P.IVA , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo Saponaro;
CONVENUTA
All'udienza del 5.11.24 le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da relativo verbale in atti,
da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
_____________________
e , rispettivamente coniuge la prima e figli Parte_1 Parte_2 Parte_3
i secondi di , hanno esposto: che quest'ultimo, in data 13.9.2014, “veniva colto da Persona_1
un forte ed intenso dolore toracico”, ragione per cui “provvedeva ad allertare i Parte_1
sanitari del servizio 118, che dopo pochi minuti, giungevano sul posto, in via Provinciale per San
Vito”; che “una volta giunti sul luogo i sanitari provvedevano all'immediato trasporto del Pt_2
5.17”; che il “veniva sottoposto alle prime indagini diagnostiche e, dopo circa un'ora dal Pt_2
ricovero, i sanitari constatavano la “dilatazione aneurismatica dell'aorta ascendente” ed effettuavano l'esecuzione di angio-TAC urgente, dal cui referto, alle ore 6,47, risultava testualmente
“esame eseguito in urgenza prima e dopo somministrazione di mdc e.v. aneurisma all'aorta ascendente (diametro di circa cm 5,8) con segni di dissecazione coinvolgenti aorta ascendente e l'arco (standfort tipo A). regolare l'emergenza dei TSA. Ematoma mediastinico. Sottile falda di versamento pericardico. Regolare per calibro e decorso l'aorta toracica discendente. Aorta
addominale scoliotica di regolare calibro. Lobo azigos accessorio”; che “pertanto, veniva contattato con urgenza il Centro Cardiochirurgico della Città di Lecce e predisposto l'immediato trasferimento del paziente presso la predetta struttura con la massima urgenza”; che “nonostante la criticità della diagnosi e la necessità di un rapido intervento, il veniva, invece, tenuto inspiegabilmente Pt_2
all'interno della struttura brindisina su una barella, in attesa di essere trasferito presso il predetto centro di cardiochirurgia della Citta di Lecce”; che “con il passare dei minuti le condizioni del paziente andavano gradatamente ed inesorabilmente peggiorando, tanto che lo stesso , del Pt_2
tutto vigile e cosciente, resosi conto della gravità della situazione, sussurrava alla moglie Pt_1
le testuali parole “… non andare a lavoro…” ed ancora “ non mi fate morire, aiutatemi ho
[...]
la mia famiglia, i miei figli, devo pensare a loro”; che “alle ore 8.59, il Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero A. Perrino di constatava il decesso del paziente (…) senza che l'ambulanza CP_1
ospedaliera che avrebbe dovuto trasportare il paziente con estrema urgenza, presso la struttura leccese, si fosse mossa, malgrado la pianificazione del trasferimento”.
Deducendo, quindi, che “il lungo lasso di tempo trascorso tra il ricovero e il decesso ha certamente contribuito ad accentuare la “dissecazione aortica” in maniera determinante” e che “la colpevole imperizia da parte della struttura sanitaria si pone senza dubbio come causa diretta della morte del paziente”, gli attori hanno convenuto in giudizio l' Controparte_1 chiedendo che quest'ultima fosse condannata al risarcimento, in proprio favore, di tutti i danni non patrimoniali subiti, sia iure proprio che iure hereditatis.
L si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda attorea, Parte_4
della quale ha invocato il rigetto, sostenendo che “il comportamento dell' convenuta rispetta CP_1
(…) tutti i principi di diligenza, prudenza e perizia propri della disciplina medica” e che “anche in caso di trasporto più tempestivo, non si sarebbe interrotta la rapida progressiva evoluzione infausta di una patologia altamente letale quale la dissezione aortica di tipo Stanford A, peraltro già gravata,
sin dall'arrivo il PS da severe complicanze”.
In tema di responsabilità sanitaria, “il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.” (Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26907 del 26/11/2020).
In particolare, “l'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è
improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"),
la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative,
comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico“ (Cass.
Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5922 del 05/03/2024).
Nel caso di specie, la consulenza tecnica espletata in corso di causa dal collegio peritale composto dai dottori e , le cui conclusioni questo Giudice Persona_2 Persona_3
condivide, in quanto frutto di accertamenti esenti da vizi logici e immuni da censure sul piano metodologico, unitamente agli ulteriori elementi di prova, hanno consentito di ravvisare la sussistenza di un nesso di causalità tra il ritardo accumulato nel trasferimento del presso il reparto di Pt_2
cardiochirurgia, collocato nel presidio ospedaliero della città di Lecce, e la possibilità, per il medesimo, di conseguire una chance di guarigione.
Ed invero, se da un lato i consulenti hanno affermato, con riferimento ai tempi di diagnosi della dissecazione aortica di tipo A che ha colpito il , che “la condotta di tutti i medici (…) Pt_2
risulta ineccepibile ed esente da qualsiasi censura”, posto che “il sospetto clinico fu posto immediatamente e il successivo iter diagnostico fu condotto con tempi e modi conformi alle regulae artis”, d'altra parte i medesimi hanno riferito che “meno agevole è la valutazione di quanto si verificò
dal momento della dimissione dal Pronto Soccorso (ore 06:56) ed il rientro del alle 08:41 Pt_2
del 13 settembre 2014 con decesso constatato alle ore 08:50”, poiché “sembrerebbe esservi stato un ritardo tra la dimissione del paziente (che comunque risulta anticipata dal medico del PS per accelerare i tempi) e la partenza verso la casa di cura leccese”.
I cc.tt.uu. hanno, in particolare, affermato che, nel caso in esame, sussistendo “un'indicazione assoluta al trasferimento per competenza di specialità (Cardiochirurgia), l'avvio del trasferimento imponeva comunque che fosse attentamente valutato il rapporto rischio-beneficio, atteso che il trasporto stesso rappresenta di per sé un aumento del rischio in relazione alle alterazioni fisio-
patologiche della stabilità emodinamica e respiratoria del paziente”, come indicato nella
“Raccomandazione Ministeriale n. 11 (formalmente recepita con delibera del 2015 dalla ASL BR)
per la prevenzione della “Morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero)”, contenente una serie di indicazioni volte a “ridurre i rischi connessi a fattori organizzativi, fattori umani (legati al paziente ed al team di trasporto) e fattori tecnici”.
Gli ausiliari hanno, quindi, rilevato che, sebbene il rischio che il paziente andasse incontro all'exitus, anche qualora fosse giunto in casa di cura in tempi brevissimi, fosse comunque elevato,
“non si può tuttavia non osservare che:
1. Il P.O. Perrino di era fornito, quella mattina, di CP_1
una sola ambulanza deputata al trasporto dei pazienti e che questa era a Bari.
2. Fu indispensabile contattare il servizio ambulanza di Fasano (h. 06:40 circa) che rispose e diede l'immediata disponibilità.
3. L'ambulanza arrivò alle h. 07,15 - 07,20 4. Il rianimatore reperibile arrivò alle h.
7:45 circa”.
Tanto premesso, i consulenti hanno osservato che, “tenuto conto che l'ambulanza potrebbe percorrere in circa 30- 40 minuti la distanza tra il Perrino e il ossia lo stesso Controparte_2
tempo necessario per allestire la sala operatoria di cardiochirurgia per l'emergenza”, “se il trasferimento fosse stato avviato immediatamente dopo l'arrivo dell'ambulanza (7.15-7.20), il paziente sarebbe entrato in sala operatoria attorno alle ore 8:00, ossia circa 50 minuti prima del decesso”.
Muovendo dalle predette considerazioni, il collegio peritale ha, pertanto, ritenuto “tardivo l'avvio del trasferimento del paziente presso la casa di cura ”, posto che, “pur CP_2
considerando tutte le riserve prima indicate (rischio di trasferire un paziente instabile;
elevata mortalità connessa alla patologia in atto;
rischio operatorio comunque non trascurabile, secondo i dati della mortalità a 30 giorni) se il paziente fosse stato trasferito secondo i tempi prima indicati,
avrebbe avuto buone chance di essere trattato chirurgicamente, pur non potendo affermare che l'evento morte non si sarebbe verificato”, conclusioni pienamente condivise, dal giudicante, in quanto prive di vizi logici e frutto di accertamenti esenti da censure di carattere metodologico.
Il danno subito da va, quindi, ricompreso nel novero del danno da perdita Persona_1
di chance, essendo stata al medesimo negata la possibilità di conseguire un risultato migliorativo, non potendo, viceversa, ritenersi accertato il nesso di causalità tra il ritardo nel trasferimento e l'evento morte che ha colpito il paziente.
Ed invero, la nozione di chance deve essere valutata non in relazione alla concreta possibilità
di guarire e, dunque, al risultato atteso, ma in relazione alla perdita della possibilità di conseguire il risultato utile e sperato. L'oggetto della pretesa risarcitoria nella perdita di chance non è, infatti, il risultato perduto, ma la perdita della possibilità di realizzarlo (Cass. n. 2261 del 2022; Cass. n. 12906
del 2021; Cass. n. 28993 del 2019).
La giurisprudenza di legittimità ha, difatti, statuito che “il risarcimento del danno da perdita di chance non coincide con il risarcimento del danno biologico, né costituisce una semplice parte di esso, perché non ha ad oggetto né la limitazione funzionale dovuta all'errato intervento medico - a cui consegue un danno permanente alla salute - né la perdita del risultato sperato di una guarigione,
ma consiste, per converso, nella perdita della possibilità di realizzare quel risultato”.
La "chance", dunque, “non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale;
ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di "chance"
è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo,
caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica” (Cassazione civile sez. III, 31/01/2024,
(ud. 06/11/2023, dep. 31/01/2024), n.2892).
Più precisamente, “la perdita di chance di natura non patrimoniale di cui si tratta in ambito di responsabilità sanitaria consiste nella privazione della possibilità di conseguire un vantaggio sperato, incerto ed eventuale, che può variamente atteggiarsi in termini di migliori opportunità di cura o di maggiore durata della vita o di sopportazione di minori sofferenze;
in altri termini, nel sacrificio della possibilità di un risultato migliore, secondo l'icastica espressione usata da Cass. n.
28993/2019. Al pari di ogni altro evento di danno, l'affermazione del pregiudizio da perdita di chance presuppone il necessario accertamento di un nesso di derivazione causale da una condotta colpevole
(commissiva od omissiva), da effettuarsi secondo il consueto criterio della preponderanza dell'evidenza, senza possibilità di sovrapporre (e confondere) la possibilità costituente il contenuto della chance con la probabilità significativa sul piano eziologico”.
Tuttavia, “per poter rilevare sul piano risarcitorio, la chance deve essere apprezzabile, seria e consistente (ossia non risultare talmente labile e ipotetica da non essere neppure determinabile in termini probabilistici) e, al tempo stesso, deve conservare immutato il proprio connotato di
"incertezza eventistica", senza tradursi in pregiudizi di diversa natura (quali, ad esempio,
l'anticipazione della morte o il peggioramento delle condizioni di vita del paziente, intesi come eventi accertati) suscettibili di autonomo risarcimento (Cass. civ. Sez. III Ord., 26/06/2020, n. 12928).
L'attività del giudice dovrà, pertanto, muovere dalla previa qualificazione della domanda, per poi procedere alla disamina della condotta (e della sua colpevolezza), nonché all'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) dell'evento sperato possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme.
Ed invero, “in materia di risarcimento del danno alla persona, il giudice deve preliminarmente qualificare la domanda, se volta ad ottenere il risarcimento integrale del danno per il verificarsi dell'evento infausto, o se volta ad ottenere il danno da perdita di chance;
dovrà quindi,
in entrambi i casi, provvedere alla verifica dell'esistenza del nesso causale, il cui onere probatorio grava sull'attore, tra condotta e danno, tramite ragionamento probabilistico;
se il danno lamentato consiste nella perdita di un bene della vita, dovrà accertare mediante ragionamento controfattuale se, ove fosse stato tenuto un comportamento diverso, è più probabile che il danno non si sarebbe verificato;
se invece il danno lamentato consiste nella perdita di "chance" dovrà accertare se il comportamento ha portato alla perdita della possibilità apprezzabile di conseguire un risultato soltanto sperato, e non già al mancato risultato stesso” (Cassazione civile sez. III, 21/10/2022, (ud.
08/06/2022, dep. 21/10/2022), n.31136). Nel caso di specie, pur dovendosi ritenere provata l'esistenza di un danno da perdita di chance in capo al defunto , per non aver quest'ultimo potuto fruire della possibilità di Persona_1
conseguire un risultato favorevole, tale voce di danno non avrebbe potuto essere liquidata agli eredi,
considerata la tardività della relativa domanda dai medesimi formulata, per la prima volta solo nell'ambito della comparsa conclusionale.
Né a differenti conclusioni si sarebbe potuto pervenire per effetto del richiamo, contenuto nella quarta pagina dell'atto introduttivo, alla circostanza che, ove il trasporto del paziente fosse stato tempestivo, “molto elevate sarebbero state le possibilità di salvarlo”, giacché il generico richiamo alla perdita di chance ivi presente è inidoneo a costituire un'autonoma ratio decidendi, tale da integrare un'ulteriore domanda (cfr. Cass. n. 12633/2024), in quanto nel prosieguo dell'atto si afferma nuovamente che l'aver omesso di trasportare il degente in ospedale sarebbe stata “la causa determinante dell'evento mortale verificatosi” e stante la mancanza, nelle conclusioni dell'atto di citazione, di ogni riferimento alla voce di danno de qua.
Ed invero, “va esclusa l'identità sostanziale del petitum nel caso in cui, chiesto il risarcimento per un evento di danno da lesione di un valore/interesse costituzionalmente tutelato (la salute, il rapporto parentale), la domanda muti, in corso di giudizio, in istanza risarcitoria da perdita di chance, attesa la ontologica diversità del bene tutelato.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2018, n.
5641).
Inoltre, “nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla L. n. 353 del
1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti”
(Cassazione civile sez. III, 08/05/2024, (ud. 25/03/2024, dep. 08/05/2024), n.12633).
Alla luce delle considerazioni finora esposte, la domanda attorea non risulta fondata e avrebbe dovuto, pertanto, essere rigettata. Sennonché, con ordinanza pronunciata all'udienza del 3.12.2019 ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., il Tribunale in diversa composizione, ritenendo, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, che quantomeno sotto il profilo della perdita di chance, potesse ritenersi accertato, ai sensi e per gli effetti della predetta disposizione, il diritto degli attori “ad un risarcimento dei danni”, ha condannato l' al pagamento, in loro favore, della Controparte_1
somma di € 50.000,00.
Successivamente all'emissione del predetto provvedimento, la convenuta non ha manifestato,
entro trenta giorni dalla sua pronuncia, con ricorso notificato alla controparte e depositato in cancelleria, la volontà che fosse pronunciata sentenza, sicché, a norma del quarto comma della predetta disposizione, la citata ordinanza ha acquistato l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.
D'altro canto, una volta spirato il predetto termine, gli attori non hanno proposto, al fine di conseguire a titolo di risarcimento dei pretesi danni, appello avverso la predetta ordinanza, la quale,
non essendo stata impugnata neppure dalla convenuta, fa stato tra le parti, essendo passata in giudicato, con la conseguenza che il processo non avrebbe potuto proseguire, non essendo più
possibile la sua definizione con una sentenza di merito che si pronunci sull'oggetto della domanda già decisa con la citata ordinanza anticipatoria, pena la nullità della stessa.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “l'acquisto, da parte dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c., dell'efficacia di sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza può
derivare tanto da un comportamento espresso dell'intimato che, come prevedeva il testo originario della norma, rinunci formalmente alla pronuncia della sentenza, quanto, nel testo attualmente vigente a seguito della modifica apportata dall'art. 2, comma 1, lett. m) della l. n. 263 del 2005, anche per effetto di una rinuncia tacita alla pronuncia della sentenza, derivante dalla mancata formulazione dell'istanza di emissione del provvedimento finale a opera dell'intimato” (Cass. 5355/2024).
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che “l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c.,
se non è richiesta dalla parte intimata la pronuncia della sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che, ove abbia pronunciato solo su alcune domande o capi della domanda, implicitamente rigettando gli altri, le parti che si ritengano insoddisfatte hanno l'onere di impugnarla per evitare che la statuizione passi in giudicato, essendo,
invece, inammissibile la prosecuzione del giudizio di primo grado, per essersi il giudice spogliato della relativa potestà decisionale, e nulla la sentenza da questi resa) (Cass. n. 19296/2023).
Viene, infatti, evidenziato, nella pronuncia da ultimo citata, che “l'ordinanza ex art. 186
quater c.p.c. è una forma alternativa di decisione del giudizio di primo grado che statuisce su tutta la domanda proposta e quindi non soltanto sul punto sul quale il giudice ritenga raggiunta la prova ma anche sui punti sui quali, non ritenendo raggiunta la prova, rigetti le domande o, in ipotesi, non si pronunci affatto, implicitamente rigettando le domande” (ibidem, in motivazione).
Sulla scorta dei predetti rilievi, va, dunque, dichiarata l'improcedibilità del giudizio (cfr. Trib.
Roma 12350/2014).
Non va assunta alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio, sulle quali si è
provveduto con l'ordinanza pronunciata all'udienza del 3.12.2019, che acquisito, anche sul relativo capo, l'efficacia della sentenza irrevocabile, in quanto non impugnata nel prescritto termine.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5693/2016 R.G., così provvede:
- dato atto che l'ordinanza di pagamento ex art. 186 quater c.p.c. pronunciata all'udienza del 3.12.2019
ha acquisito, ai sensi del quarto comma della predetta disposizione, l'efficacia della sentenza impugnabile, dichiara improcedibile l'ulteriore corso del giudizio.
- nulla sulle spese.
Così deciso, in Brindisi, in data 22 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso,
funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.