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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/10/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 869 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia SICOLI, giusta procura allegata Parte_1 al ricorso in appello, presso il cui studio, sito in Amantea-Fraz. Campora S.G., Via Veneto 21/A, è elettivamente domiciliata appellante
E
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Controparte_1 C.F._1
Venier, giusta procura a margine del ricorso di primo grado, presso il cui studio, sito in Amantea, via Lombardia, è elettivamente domiciliata appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < …In via pregiudiziale: Si chiede la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del processo penale, pendente in fase di appello davanti la Corte d'Appello di Catanzaro, avverso la sentenza nr. 612/2023 emessa dal Tribunale di Paola in composizione monocratica -Dott.ssa Sara COMINATO (depositata da controparte). Nel merito, in via principale: in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza N. 422/2024 pubblicata in data 01.07.2024 e notificata alle parti del giudizio di primo grado in data 08 luglio 2024 e, per effetto, previa valutazione dei motivi di cui al presente atto di appello, rigettare la domanda di parte ricorrente siccome infondata e sfornita di validi supporti probatori;
Controparte_1
Sempre in via principale: si chiede, in accoglimento del presente gravame, la riforma della sentenza impugnata anche relativamente al quantum riconosciuto, atteso tutto quanto evidenziato al motivo nr. 3) del presente atto.
Con vittoria di spese, diritti ed oneri di entrambi i gradi di giudizio…>>; per l'appellato: <<…Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa: -rigettare l'appello frapposto dalla sig.ra , avverso la Parte_1 sentenza n. 422/2024 del Tribunale di Paola –G.L., perché del tutto inammissibile e comunque infondato, in fatto ed in diritto, ed in ogni caso accogliere la domanda proposta dalla sig.ra quantomeno nei termini accolti col provvedimento Controparte_1 impugnato;
-con condanna alle spese e compensi di lite del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario...>>.
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
<§ 1. Con ricorso del 04.02.2015 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della attualmente in Controparte_2 CP_ liquidazione, nei suoi locali siti in Amantea alla Via della Libertà pal. (sino al giugno 2013) e successivamente alla Via Mercato della frazione Campora San Giovanni, dal 23/01/2012 al 31/12/2013 con la qualifica di Apprendista-Terminalista part time;
che il contratto di lavoro prevedeva uno sviluppo della sua prestazione lavorativa su 20 ore settimanali, 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì (dalle 9.00 alle ore 13.00); che invece ella, concretamente, rendeva la propria prestazione lavorativa per 6 giorni a settimana secondo il seguente orario mattutino: dalle 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al sabato, accreditando così la somma di € 9.034,84 - oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
di aver ricevuto, inoltre, per tutta la durata del rapporto di lavoro, una retribuzione mensile pari al 50% di quella risultante dalla busta paga correttamente formata secondo l'inquadramento contrattualizzato, perché il datore di lavoro pretendeva la restituzione in contanti della metà dell'importo corrisposto attraverso bonifico e/o assegno bancario;
di aver diritto, per tale motivo, a vedersi corrispondere la somma di € 5.844,85 - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo -, dovutale a titolo di retribuzioni secondo le buste paga formate in applicazione del CCNL di categoria, concretamente corrispostele solo per metà, per le mensilità sino a giugno 2013 (avendo
Pag. 2 di 9 ella invece interamente trattenuto le retribuzioni di luglio, 14^ ed agosto 2013 versatele tramite bonifico in prossimità della risoluzione del contratto di lavoro); di aver infine diritto alla corresponsione della somma di € 38,22 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo sulle retribuzioni relative ai mesi di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2013, tredicesima 2013 ed al TFR, perché corrispostele solo in data 24/06/2014 (con assegno circolare di € 1.500,00) e poi il 24/09/2014. In virtù di quanto innanzi esposto, ha chiesto la condanna Controparte_1 della , in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente Controparte_1 per i titoli indicati, della somma di € 14.833,41 [€ 9.034,84 (o al minimo € 6.324,39) + € 38,22 + € 5.760,35], nonché al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, c.p.a. e IVA, da liquidarsi al procuratore antistatario. Si costituiva la , eccependo Controparte_4
l'infondatezza del ricorso, avendo la dipendente sempre osservato fedelmente l'orario di lavoro così come contrattualmente previsto e indicato nelle buste paga in atti, nonché, essendo sempre stata correttamente corrisposta l'intera somma spettante e indicata negli assegni consegnatile. In virtù di quanto innanzi esposto ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite con attribuzione. A seguito di istruttoria orale, la causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti>>.
§2.1
Il Tribunale <1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società
[...]
, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Controparte_4
della somma complessiva di euro 12.122,96, al lordo delle ritenute di Controparte_1 legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna la società Controparte_4
, in persona del l.r.p.t., al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed
[...] in favore di delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.695,00, Controparte_1
a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Nicola Venier, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.>>.
§2.2
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<§ 2. La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono. Infatti, dall'istruttoria svolta è emersa la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti di orario pattuiti con il datore di lavoro, atteso che i testi escussi hanno confermato quasi del tutto le circostanze capitolate dalla attrice in ordine all'orario di lavoro osservato. Infatti, il teste , escusso all'udienza del 22.06.2018 – della cui Testimone_1 attendibilità non v'è ragione di dubitare, ancorché sia il marito della ricorrente, in considerazione della coerenza intrinseca ed estrinseca delle sue dichiarazioni, e del
Pag. 3 di 9 regime di separazione dei beni adottato dai coniugi – ha confermato tutti i fatti fondanti le richieste formulate dalla ricorrente e cioè che essa per tutta la durata del rapporto di lavoro dal 23/01/2012 al 31/12/2013 ha concretamente svolto, in favore della CP_4
la propria prestazione lavorativa per 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato, per 5
[...] ore giornaliere, dalle 8,30 alle 13,30. E ciò coerentemente con l'orario di apertura dell'esercizio commerciale (confermato da tutti i testi: 8,30-13,00) e con la necessità dopo la chiusura al pubblico di svolgere il normale e consueto lavoro di registrazione dei dati e per il disbrigo delle operazioni di fine giornata fino alle ore 13.30. Tali dichiarazioni trovano in parte riscontro in quelle dell'altro teste di parte ricorrente, , Testimone_2 escusso all'udienza del 24.06.2022, il quale ha dichiarato che: “l'orario di lavoro della ricorrente era dalle 8,30 alle 13,00 e sono certo perché ci vedevamo la mattina alle 8,30 prima dell'inizio e poi all'uscita alle 13,00 per andare a pranzo. Confermo che l'orario ufficiale era quello dalle 8,30 alle 13 ,00 ma a volte a seconda del lavoro l'orario poteva variare in quanto capitava che si arrivava alle 09,00 e andavamo via alle 14,00” e, in ordine allo svolgimento della prestazione lavorativa nella giornata di sabato, ha affermato che: “A domanda di parte ricorrente dichiaro che la sig.ra veniva CP_1 accompagnava la maggior parte delle volte da me da Campora a Amantea e ritorno dove vi era dislocato l'altro ufficio. Confermo che pure io lavoravo anche il sabato. Su domanda di parte resistente confermo che generalmente il sabato era aperto solo l'ufficio di Campora ma a volte e volte anche l'ufficio di Amantea”. Ciò posto, e fermo restando che sulla questione del maggiore orario le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente non sono state in grado di fornire elementi di segno contrario, è appena il caso di evidenziare che il difensore di parte ricorrente ha contestato che sia avvenuto un errore nella verbalizzazione dell'escussione testimoniale del teste , il Testimone_2 quale, secondo la prospettazione attorea, avrebbe dichiarato che l'orario di lavoro della ricorrente era dalle 08.30 alle 13.30, e non invece, come verbalizzato, dalle 08.30 alle 13.00. Sul punto il Tribunale ritiene di non poter dare rilievo a tale contestazione, in quanto il verbale redatto dal pubblico ufficiale, quale è il Giudice verbalizzante, fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto accaduto in sua presenza e delle dichiarazioni rese dai testi escussi;
peraltro, il Giudice ha dato atto che, ai sensi dell'art. 126 c.p.c. il teste ha ricevuto lettura delle sue dichiarazioni attraverso la visione a monitor della verbalizzazione della prova e della stessa ne ha dato conferma (cfr. verbale del 24.06.2022). Dunque, all'esito della prova, il Giudice ha dato lettura del verbale al teste e ai difensori presenti in aula, ed il teste ha confermato il contenuto del verbale medesimo, come conforme alle proprie dichiarazioni. Inoltre, deve evidenziarsi che la circostanza emersa nel corso dell'istruttoria, relativa ad alcune assenze dal lavoro della ricorrente per recarsi a sostenere gli esami universitari, non può ritenersi provata, in quanto di tali pretese assenze non è stata fornita alcuna allegazione in ordine alle date e, ad ogni modo, se anche corrispondesse al vero che la società non sottraeva tali giornate di assenza dalla retribuzione mensile (circostanza del tutto sfornita di prova), ciò comunque non varrebbe a giustificare la pratica di imposizione di un maggiore orario di lavoro rispetto a quanto contrattualmente previsto e remunerato. Da ciò consegue che, in ordine all'orario di lavoro prestato dalla ricorrente, deve ritenersi raggiunta la
Pag. 4 di 9 prova del maggiore orario come di seguito indicato: dal lunedì al sabato, dalle ore 08.30 alle 13.00, per un totale di n. 7 ore di lavoro straordinario, ulteriore rispetto a quanto previsto dal contratto di lavoro individuale versato in atti, secondo cui la prestazione lavorativa sarebbe stata di 20 ore settimanali, divise dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 (cfr. all. n. 2 fascicolo ricorrente).
§ 3. Con riguardo alla questione della assunta coartata restituzione di metà degli stipendi corrisposti a mezzo assegno bancario o bonifico, si osserva quanto segue. Dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente e anche altri dipendenti della società venivano indotti dalla parte datoriale a cambiare gli assegni bancari ricevuti a titolo di stipendio presso l'istituto di credito CA UO e, successivamente, dovevano recarsi in ufficio per restituire la metà dell'importo ai titolari della società, sig. CP_5 oppure sig.ra . Tale circostanza è stata confermata da
[...] Parte_1 entrambi i testi di parte ricorrente, infatti il sig. ha dichiarato: Testimone_1
“preciso che il pagamento della retribuzione avveniva con assegno bancario che mia moglie non versava sul suo conto quasi mai ma lo cambiava in denaro contante per poi recarsi presso la sede di lavoro, dove restituiva la metà dell'importo o alla sig.ra
[...]
, all'epoca legale rappresentante della , oppure al sig. Parte_1 CP_4 CP_5
, altro socio della ADR: Preciso che la restituzione avveniva sempre
[...] CP_4 presso gli uffici di Campora San Giovanni. Io stesso in diverse occasioni mi sono recato con lei presso il suddetto ufficio ed ho assistito alla materiale restituzione del denaro.” Di analogo tenore la dichiarazione del teste , particolarmente Testimone_2 attendibile, in quanto collega di lavoro della ricorrente e soggetto anch'egli alla medesima prassi: “Sulla circostanza di cui ai capitoli 4 e 5 del ricorso confermo in quanto percepivamo l'assegno di retribuzione di fine mese con la somma in busta paga, ma poi dopo aver cambiato l'assegno presso lo stesso istituto di credito CA UO, in quanto noi non avevamo un nostro conto corrente, dovevamo restituire all'incirca il 45 o 50% della somma indicata nell'assegno corrisposto. Preciso che anche per la ricorrente veniva adottato lo stesso meccanismo e io vedevo che la restituiva i soldi liquidi. Sono CP_1 certo del meccanismo sopra dichiarato in quanto andavamo tutti insieme i lavoratori in banca per poi ritornare in sede con i soldi da restituire. Preciso che non so l'importo specifico di quanto restituiva la ricorrente. Preciso sulla circostanza di cui al capitolo cinque che a me non è mai capitato di restituire l'intero importo ma come detto solo la percentuale di cui sopra. Confermo che la banca dove andavamo a cambiare gli assegni era la CA UO.” Rispetto a tali dichiarazioni, la testimonianza della signora Tes_3
, teste di parte resistente ed Ispettrice del Lavoro intervenuta su segnalazione della
[...] ricorrente, non può ritenersi idonea a contrastare adeguatamente la tesi attorea, confermata dai testi portati all'escussione. Infatti, la teste , sul punto ha Tes_3 dichiarato: “Sulla circostanza K della memoria difensiva relativa alla corrispondenza tra le buste paga della lavoratrice e gli assegni corrisposti abbiamo accertato che non sono emerse irregolarità. […] A precisazione del difensore della resistente abbiamo provveduto ad informare l'Autorità giudiziaria relativamente alla restituzione delle somme dalla ricorrente alla resistente (50% delle somme come è emerso dalle
Pag. 5 di 9 verbalizzazioni) sempre sulla base delle verbalizzazioni dei colleghi di lavoro della ricorrente.”. Infatti, a ben vedere la teste ha dichiarato che dagli accertamenti eseguiti non sono emerse irregolarità dal raffronto tra le buste paga e gli assegni corrisposti, ma tale elemento non inficia la tesi della ricorrente, in quanto essa ha sostenuto, non che gli assegni fossero di minore importo rispetto alle buste paga, bensì, che di poi tali assegni venissero cambiati in denaro contante, di cui doveva essere restituita la metà ai titolari della società. Di tale ulteriore circostanza, certamente non potevano avvedersi gli Ispettori dal mero raffronto documentale tra le buste paga e gli assegni bancari, ma, come precisato dalla medesima teste, essi hanno raccolto testimonianze in merito da parte dei dipendenti della società e ne hanno informato, di tanto, l'Autorità giudiziaria. È il caso di evidenziare, tuttavia, che di quanto finora accertato in sede penale relativamente ai fatti oggetto di causa, non può tenersi conto in questa sede, dal momento che il relativo procedimento penale è ancora sub iudice, ragion per cui non può darsi rilievo alcuno alla sentenza di primo grado depositata in atti dalla parte ricorrente unitamente alle note conclusive. Alla luce dell'istruttoria svolta, quindi, deve ritenersi provata la debenza delle somme restituite dalla ricorrente sui pagamenti ricevuti a titolo di stipendio dalla mensilità di febbraio 2012 fino a quella di giugno 2013, come da domanda attorea, così come precisata nelle note conclusive del 06.06.2024. Ciò posto, deve, quindi, dichiararsi il diritto della ricorrente a percepire quanto dovuto in conseguenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa, in relazione all'orario di lavoro di fatto svolto, nonché alla corresponsione degli importi indebitamente restituiti sulle mensilità da febbraio 2012 a giugno 2013, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo sulle retribuzioni di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2013, tredicesima 2013 ed al TFR, corrisposte in ritardo, cioè solo successivamente alla risoluzione del contratto di lavoro, in data 24/06/2014 (con assegno circolare di € 1.500,00) e poi il 24/09/2014.
§ 4. In riferimento al quantum risultano condivisibili i conteggi redatti da parte ricorrente, che tengono conto degli importi pattuiti nel contratto individuale, che rinvia al CCNL di categoria allegato, e che ammontano, alla somma complessiva di € 12.122,96 (di cui € 6.324,39 a titolo di retribuzione spettante per il maggiore orario di fatto svolto;
€ 38,22 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo sulle retribuzioni di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2013, tredicesima 2013 ed al TFR, corrisposte in ritardo;
ed € 5.760,35 a titolo di retribuzioni secondo le buste paga formate in applicazione del CCNL di categoria, concretamente corrisposte solo per metà per le mensilità da febbraio 2012 a giugno 2013). Segue la condanna della società datrice di lavoro al pagamento, in favore della ricorrente, della somma citata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 cpc. La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto
Pag. 6 di 9 accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912; da ultimo, Cass. 12191/2020).
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Nicola Venier, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.>>
§3
La sentenza è gravata d'appello da , nella sua qualità di socio Parte_1 accomandatario della , la quale ne Controparte_4 lamenta l'erroneità: 1) in punto di svolgimento di lavoro straordinario, sia giornaliero che di sabato, per contraddittorietà delle deposizioni testimoniali rese rispetto alla deduzioni attoree, nonché per genericità delle dichiarazioni rese dai testi, nonché per mancata valorizzazione delle dichiarazioni rese dal teste di parte resistente, ossia l'ispettore del lavoro, che ha riferito di essere intervenuta per accertare i fatti denunciati dalla lavoratrice (svolgimento di lavoro straordinario non retribuito) e di non avere reperito alcun elemento a sostegno della tesi suddetta;
2) circa la restituzione del 50% della retribuzione, per contraddittorietà della decisione, ché: dopo avere dato atto della pendenza del procedimento penale, il giudicante avrebbe dovuto sospendere il giudizio in vista della definizione dello stesso, per evidente pregiudizialità della questione, stante peraltro la costituzione di parte civile della Sig.ra in quel CP_1 giudizio;
nessun rilievo è stato dato al fatto che la ricorrente è stata assunta con la società fino al dicembre 2013 e, dunque, se la prassi della restituzione fosse CP_4 stata effettivamente praticata, non si spiega perché la stessa non è proseguita fino alla cessazione del rapporto di lavoro;
circa le modalità di pagamento, avendo la ricorrente in un primo momento asserito di aver ricevuto la relativa retribuzione a mezzo assegno bancario e solo 2 volte con bonifico, per poi successivamente sostenere di aver versato i suddetti effetti 6 volte su 24 mesi totali di lavoro e, addirittura, di essere stata costretta a restituire l'intera somma, e ciò nonostante la stessa ricorrente abbia allegato al ricorso introduttivo ben 17 assegni bancari emessi a suo favore dalla CP_4 omettendo di produrre l'assegno nr. 0016675889-09 dell'importo di € 660,00 datato 17.12.2012 e l'assegno nr. 0016678694-06 dell'importo di € 620,20 relativo alla busta paga di giugno 2013; sono state valorizzate le deposizioni del marito della ricorrente e di un collega di lavoro, che invece sono inverosimili e incoerenti;
3) circa il quantum, per avere il Tribunale utilizzato gli unilaterali conteggi di controparte, senza alcuna consulenza e, soprattutto, rapportati a fatti e circostanze non provate in giudizio sia in merito alla straordinario reclamato che in merito alla parte di stipendio di cui si reclama la restituzione.
Pag. 7 di 9 Costituitasi in giudizio, eccepisce l'inammissibilità dell'appello in virtù Controparte_1 dell'avvenuta rinuncia alla proposizione dello stesso da parte del liquidatore nella sua veste di l.r.p.t. della società.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
È fondata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla difesa dell'appellata.
Invero, finché non interviene la cancellazione della società dal registro di imprese (e tanto non risulta dalla visura camerale del 2.8.2024 allegata all'atto di appello), il singolo socio non è legittimato alla proposizione di appello;
peraltro, ove l'evento si fosse verificato, l'impugnazione avrebbe dovuta essere notificata a tutti gli ex soci, litisconsorti necessari: grado la società in accomandita semplice parte dello stesso si sia estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, e l'evento estintivo non sia stato dichiarato, l'atto di appello, proposto dall'ex socio accomandatario, deve essere notificato anche agli altri ex soci, in quanto sono tutti successori della società ai sensi dell'art. 110 c.p.c.: in mancanza, la sentenza pronunciata all'esito del procedimento di gravame è affetta da nullità, rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, per violazione del principio del contraddittorio>> (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6069 del 13/03/2018).
Pertanto, l'intervenuta rinuncia all'appello da parte del soggetto che, in pendenza del termine per impugnare, aveva legittimazione a proporlo essendo il legale rappresentante della società – circostanza documentata e pacifica tra le parti -, rende il gravame inammissibile.
Né colgono nel segno le argomentazioni spiegate dalla difesa dell'appellante nelle note autorizzate, secondo cui l'interesse ad agire risiederebbe nel fatto che la società è in liquidazione e non ha attivo – per cui ella è nella sostanza illimitatamente responsabile - ed inoltre che i fatti risalgono a quando era legale rappresentante;
si tratta, invero, di argomenti fattuali che non rilevano rispetto ai dati giuridici del persistere dell'iscrizione nel registro delle imprese della società e della rinuncia all'appello da parte del soggetto legittimato a proporlo, da scrutinare, unicamente, ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cpc, che deve essere attuale e concreto.
§5
In virtù delle argomentazioni che precedono, che assorbono ogni ulteriore questione agitata dalle parti, l'appello va dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Pag. 8 di 9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 5 agosto 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 422/2024, resa in data 1^ luglio 2024, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in euro 3000,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 6 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
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In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 869 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia SICOLI, giusta procura allegata Parte_1 al ricorso in appello, presso il cui studio, sito in Amantea-Fraz. Campora S.G., Via Veneto 21/A, è elettivamente domiciliata appellante
E
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Controparte_1 C.F._1
Venier, giusta procura a margine del ricorso di primo grado, presso il cui studio, sito in Amantea, via Lombardia, è elettivamente domiciliata appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < …In via pregiudiziale: Si chiede la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del processo penale, pendente in fase di appello davanti la Corte d'Appello di Catanzaro, avverso la sentenza nr. 612/2023 emessa dal Tribunale di Paola in composizione monocratica -Dott.ssa Sara COMINATO (depositata da controparte). Nel merito, in via principale: in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza N. 422/2024 pubblicata in data 01.07.2024 e notificata alle parti del giudizio di primo grado in data 08 luglio 2024 e, per effetto, previa valutazione dei motivi di cui al presente atto di appello, rigettare la domanda di parte ricorrente siccome infondata e sfornita di validi supporti probatori;
Controparte_1
Sempre in via principale: si chiede, in accoglimento del presente gravame, la riforma della sentenza impugnata anche relativamente al quantum riconosciuto, atteso tutto quanto evidenziato al motivo nr. 3) del presente atto.
Con vittoria di spese, diritti ed oneri di entrambi i gradi di giudizio…>>; per l'appellato: <<…Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa: -rigettare l'appello frapposto dalla sig.ra , avverso la Parte_1 sentenza n. 422/2024 del Tribunale di Paola –G.L., perché del tutto inammissibile e comunque infondato, in fatto ed in diritto, ed in ogni caso accogliere la domanda proposta dalla sig.ra quantomeno nei termini accolti col provvedimento Controparte_1 impugnato;
-con condanna alle spese e compensi di lite del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario...>>.
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
<§ 1. Con ricorso del 04.02.2015 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della attualmente in Controparte_2 CP_ liquidazione, nei suoi locali siti in Amantea alla Via della Libertà pal. (sino al giugno 2013) e successivamente alla Via Mercato della frazione Campora San Giovanni, dal 23/01/2012 al 31/12/2013 con la qualifica di Apprendista-Terminalista part time;
che il contratto di lavoro prevedeva uno sviluppo della sua prestazione lavorativa su 20 ore settimanali, 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì (dalle 9.00 alle ore 13.00); che invece ella, concretamente, rendeva la propria prestazione lavorativa per 6 giorni a settimana secondo il seguente orario mattutino: dalle 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al sabato, accreditando così la somma di € 9.034,84 - oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
di aver ricevuto, inoltre, per tutta la durata del rapporto di lavoro, una retribuzione mensile pari al 50% di quella risultante dalla busta paga correttamente formata secondo l'inquadramento contrattualizzato, perché il datore di lavoro pretendeva la restituzione in contanti della metà dell'importo corrisposto attraverso bonifico e/o assegno bancario;
di aver diritto, per tale motivo, a vedersi corrispondere la somma di € 5.844,85 - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo -, dovutale a titolo di retribuzioni secondo le buste paga formate in applicazione del CCNL di categoria, concretamente corrispostele solo per metà, per le mensilità sino a giugno 2013 (avendo
Pag. 2 di 9 ella invece interamente trattenuto le retribuzioni di luglio, 14^ ed agosto 2013 versatele tramite bonifico in prossimità della risoluzione del contratto di lavoro); di aver infine diritto alla corresponsione della somma di € 38,22 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo sulle retribuzioni relative ai mesi di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2013, tredicesima 2013 ed al TFR, perché corrispostele solo in data 24/06/2014 (con assegno circolare di € 1.500,00) e poi il 24/09/2014. In virtù di quanto innanzi esposto, ha chiesto la condanna Controparte_1 della , in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente Controparte_1 per i titoli indicati, della somma di € 14.833,41 [€ 9.034,84 (o al minimo € 6.324,39) + € 38,22 + € 5.760,35], nonché al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, c.p.a. e IVA, da liquidarsi al procuratore antistatario. Si costituiva la , eccependo Controparte_4
l'infondatezza del ricorso, avendo la dipendente sempre osservato fedelmente l'orario di lavoro così come contrattualmente previsto e indicato nelle buste paga in atti, nonché, essendo sempre stata correttamente corrisposta l'intera somma spettante e indicata negli assegni consegnatile. In virtù di quanto innanzi esposto ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite con attribuzione. A seguito di istruttoria orale, la causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti>>.
§2.1
Il Tribunale <1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società
[...]
, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Controparte_4
della somma complessiva di euro 12.122,96, al lordo delle ritenute di Controparte_1 legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna la società Controparte_4
, in persona del l.r.p.t., al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed
[...] in favore di delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.695,00, Controparte_1
a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Nicola Venier, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.>>.
§2.2
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<§ 2. La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono. Infatti, dall'istruttoria svolta è emersa la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti di orario pattuiti con il datore di lavoro, atteso che i testi escussi hanno confermato quasi del tutto le circostanze capitolate dalla attrice in ordine all'orario di lavoro osservato. Infatti, il teste , escusso all'udienza del 22.06.2018 – della cui Testimone_1 attendibilità non v'è ragione di dubitare, ancorché sia il marito della ricorrente, in considerazione della coerenza intrinseca ed estrinseca delle sue dichiarazioni, e del
Pag. 3 di 9 regime di separazione dei beni adottato dai coniugi – ha confermato tutti i fatti fondanti le richieste formulate dalla ricorrente e cioè che essa per tutta la durata del rapporto di lavoro dal 23/01/2012 al 31/12/2013 ha concretamente svolto, in favore della CP_4
la propria prestazione lavorativa per 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato, per 5
[...] ore giornaliere, dalle 8,30 alle 13,30. E ciò coerentemente con l'orario di apertura dell'esercizio commerciale (confermato da tutti i testi: 8,30-13,00) e con la necessità dopo la chiusura al pubblico di svolgere il normale e consueto lavoro di registrazione dei dati e per il disbrigo delle operazioni di fine giornata fino alle ore 13.30. Tali dichiarazioni trovano in parte riscontro in quelle dell'altro teste di parte ricorrente, , Testimone_2 escusso all'udienza del 24.06.2022, il quale ha dichiarato che: “l'orario di lavoro della ricorrente era dalle 8,30 alle 13,00 e sono certo perché ci vedevamo la mattina alle 8,30 prima dell'inizio e poi all'uscita alle 13,00 per andare a pranzo. Confermo che l'orario ufficiale era quello dalle 8,30 alle 13 ,00 ma a volte a seconda del lavoro l'orario poteva variare in quanto capitava che si arrivava alle 09,00 e andavamo via alle 14,00” e, in ordine allo svolgimento della prestazione lavorativa nella giornata di sabato, ha affermato che: “A domanda di parte ricorrente dichiaro che la sig.ra veniva CP_1 accompagnava la maggior parte delle volte da me da Campora a Amantea e ritorno dove vi era dislocato l'altro ufficio. Confermo che pure io lavoravo anche il sabato. Su domanda di parte resistente confermo che generalmente il sabato era aperto solo l'ufficio di Campora ma a volte e volte anche l'ufficio di Amantea”. Ciò posto, e fermo restando che sulla questione del maggiore orario le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente non sono state in grado di fornire elementi di segno contrario, è appena il caso di evidenziare che il difensore di parte ricorrente ha contestato che sia avvenuto un errore nella verbalizzazione dell'escussione testimoniale del teste , il Testimone_2 quale, secondo la prospettazione attorea, avrebbe dichiarato che l'orario di lavoro della ricorrente era dalle 08.30 alle 13.30, e non invece, come verbalizzato, dalle 08.30 alle 13.00. Sul punto il Tribunale ritiene di non poter dare rilievo a tale contestazione, in quanto il verbale redatto dal pubblico ufficiale, quale è il Giudice verbalizzante, fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto accaduto in sua presenza e delle dichiarazioni rese dai testi escussi;
peraltro, il Giudice ha dato atto che, ai sensi dell'art. 126 c.p.c. il teste ha ricevuto lettura delle sue dichiarazioni attraverso la visione a monitor della verbalizzazione della prova e della stessa ne ha dato conferma (cfr. verbale del 24.06.2022). Dunque, all'esito della prova, il Giudice ha dato lettura del verbale al teste e ai difensori presenti in aula, ed il teste ha confermato il contenuto del verbale medesimo, come conforme alle proprie dichiarazioni. Inoltre, deve evidenziarsi che la circostanza emersa nel corso dell'istruttoria, relativa ad alcune assenze dal lavoro della ricorrente per recarsi a sostenere gli esami universitari, non può ritenersi provata, in quanto di tali pretese assenze non è stata fornita alcuna allegazione in ordine alle date e, ad ogni modo, se anche corrispondesse al vero che la società non sottraeva tali giornate di assenza dalla retribuzione mensile (circostanza del tutto sfornita di prova), ciò comunque non varrebbe a giustificare la pratica di imposizione di un maggiore orario di lavoro rispetto a quanto contrattualmente previsto e remunerato. Da ciò consegue che, in ordine all'orario di lavoro prestato dalla ricorrente, deve ritenersi raggiunta la
Pag. 4 di 9 prova del maggiore orario come di seguito indicato: dal lunedì al sabato, dalle ore 08.30 alle 13.00, per un totale di n. 7 ore di lavoro straordinario, ulteriore rispetto a quanto previsto dal contratto di lavoro individuale versato in atti, secondo cui la prestazione lavorativa sarebbe stata di 20 ore settimanali, divise dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 (cfr. all. n. 2 fascicolo ricorrente).
§ 3. Con riguardo alla questione della assunta coartata restituzione di metà degli stipendi corrisposti a mezzo assegno bancario o bonifico, si osserva quanto segue. Dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente e anche altri dipendenti della società venivano indotti dalla parte datoriale a cambiare gli assegni bancari ricevuti a titolo di stipendio presso l'istituto di credito CA UO e, successivamente, dovevano recarsi in ufficio per restituire la metà dell'importo ai titolari della società, sig. CP_5 oppure sig.ra . Tale circostanza è stata confermata da
[...] Parte_1 entrambi i testi di parte ricorrente, infatti il sig. ha dichiarato: Testimone_1
“preciso che il pagamento della retribuzione avveniva con assegno bancario che mia moglie non versava sul suo conto quasi mai ma lo cambiava in denaro contante per poi recarsi presso la sede di lavoro, dove restituiva la metà dell'importo o alla sig.ra
[...]
, all'epoca legale rappresentante della , oppure al sig. Parte_1 CP_4 CP_5
, altro socio della ADR: Preciso che la restituzione avveniva sempre
[...] CP_4 presso gli uffici di Campora San Giovanni. Io stesso in diverse occasioni mi sono recato con lei presso il suddetto ufficio ed ho assistito alla materiale restituzione del denaro.” Di analogo tenore la dichiarazione del teste , particolarmente Testimone_2 attendibile, in quanto collega di lavoro della ricorrente e soggetto anch'egli alla medesima prassi: “Sulla circostanza di cui ai capitoli 4 e 5 del ricorso confermo in quanto percepivamo l'assegno di retribuzione di fine mese con la somma in busta paga, ma poi dopo aver cambiato l'assegno presso lo stesso istituto di credito CA UO, in quanto noi non avevamo un nostro conto corrente, dovevamo restituire all'incirca il 45 o 50% della somma indicata nell'assegno corrisposto. Preciso che anche per la ricorrente veniva adottato lo stesso meccanismo e io vedevo che la restituiva i soldi liquidi. Sono CP_1 certo del meccanismo sopra dichiarato in quanto andavamo tutti insieme i lavoratori in banca per poi ritornare in sede con i soldi da restituire. Preciso che non so l'importo specifico di quanto restituiva la ricorrente. Preciso sulla circostanza di cui al capitolo cinque che a me non è mai capitato di restituire l'intero importo ma come detto solo la percentuale di cui sopra. Confermo che la banca dove andavamo a cambiare gli assegni era la CA UO.” Rispetto a tali dichiarazioni, la testimonianza della signora Tes_3
, teste di parte resistente ed Ispettrice del Lavoro intervenuta su segnalazione della
[...] ricorrente, non può ritenersi idonea a contrastare adeguatamente la tesi attorea, confermata dai testi portati all'escussione. Infatti, la teste , sul punto ha Tes_3 dichiarato: “Sulla circostanza K della memoria difensiva relativa alla corrispondenza tra le buste paga della lavoratrice e gli assegni corrisposti abbiamo accertato che non sono emerse irregolarità. […] A precisazione del difensore della resistente abbiamo provveduto ad informare l'Autorità giudiziaria relativamente alla restituzione delle somme dalla ricorrente alla resistente (50% delle somme come è emerso dalle
Pag. 5 di 9 verbalizzazioni) sempre sulla base delle verbalizzazioni dei colleghi di lavoro della ricorrente.”. Infatti, a ben vedere la teste ha dichiarato che dagli accertamenti eseguiti non sono emerse irregolarità dal raffronto tra le buste paga e gli assegni corrisposti, ma tale elemento non inficia la tesi della ricorrente, in quanto essa ha sostenuto, non che gli assegni fossero di minore importo rispetto alle buste paga, bensì, che di poi tali assegni venissero cambiati in denaro contante, di cui doveva essere restituita la metà ai titolari della società. Di tale ulteriore circostanza, certamente non potevano avvedersi gli Ispettori dal mero raffronto documentale tra le buste paga e gli assegni bancari, ma, come precisato dalla medesima teste, essi hanno raccolto testimonianze in merito da parte dei dipendenti della società e ne hanno informato, di tanto, l'Autorità giudiziaria. È il caso di evidenziare, tuttavia, che di quanto finora accertato in sede penale relativamente ai fatti oggetto di causa, non può tenersi conto in questa sede, dal momento che il relativo procedimento penale è ancora sub iudice, ragion per cui non può darsi rilievo alcuno alla sentenza di primo grado depositata in atti dalla parte ricorrente unitamente alle note conclusive. Alla luce dell'istruttoria svolta, quindi, deve ritenersi provata la debenza delle somme restituite dalla ricorrente sui pagamenti ricevuti a titolo di stipendio dalla mensilità di febbraio 2012 fino a quella di giugno 2013, come da domanda attorea, così come precisata nelle note conclusive del 06.06.2024. Ciò posto, deve, quindi, dichiararsi il diritto della ricorrente a percepire quanto dovuto in conseguenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa, in relazione all'orario di lavoro di fatto svolto, nonché alla corresponsione degli importi indebitamente restituiti sulle mensilità da febbraio 2012 a giugno 2013, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo sulle retribuzioni di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2013, tredicesima 2013 ed al TFR, corrisposte in ritardo, cioè solo successivamente alla risoluzione del contratto di lavoro, in data 24/06/2014 (con assegno circolare di € 1.500,00) e poi il 24/09/2014.
§ 4. In riferimento al quantum risultano condivisibili i conteggi redatti da parte ricorrente, che tengono conto degli importi pattuiti nel contratto individuale, che rinvia al CCNL di categoria allegato, e che ammontano, alla somma complessiva di € 12.122,96 (di cui € 6.324,39 a titolo di retribuzione spettante per il maggiore orario di fatto svolto;
€ 38,22 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo sulle retribuzioni di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2013, tredicesima 2013 ed al TFR, corrisposte in ritardo;
ed € 5.760,35 a titolo di retribuzioni secondo le buste paga formate in applicazione del CCNL di categoria, concretamente corrisposte solo per metà per le mensilità da febbraio 2012 a giugno 2013). Segue la condanna della società datrice di lavoro al pagamento, in favore della ricorrente, della somma citata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 cpc. La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto
Pag. 6 di 9 accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912; da ultimo, Cass. 12191/2020).
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Nicola Venier, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.>>
§3
La sentenza è gravata d'appello da , nella sua qualità di socio Parte_1 accomandatario della , la quale ne Controparte_4 lamenta l'erroneità: 1) in punto di svolgimento di lavoro straordinario, sia giornaliero che di sabato, per contraddittorietà delle deposizioni testimoniali rese rispetto alla deduzioni attoree, nonché per genericità delle dichiarazioni rese dai testi, nonché per mancata valorizzazione delle dichiarazioni rese dal teste di parte resistente, ossia l'ispettore del lavoro, che ha riferito di essere intervenuta per accertare i fatti denunciati dalla lavoratrice (svolgimento di lavoro straordinario non retribuito) e di non avere reperito alcun elemento a sostegno della tesi suddetta;
2) circa la restituzione del 50% della retribuzione, per contraddittorietà della decisione, ché: dopo avere dato atto della pendenza del procedimento penale, il giudicante avrebbe dovuto sospendere il giudizio in vista della definizione dello stesso, per evidente pregiudizialità della questione, stante peraltro la costituzione di parte civile della Sig.ra in quel CP_1 giudizio;
nessun rilievo è stato dato al fatto che la ricorrente è stata assunta con la società fino al dicembre 2013 e, dunque, se la prassi della restituzione fosse CP_4 stata effettivamente praticata, non si spiega perché la stessa non è proseguita fino alla cessazione del rapporto di lavoro;
circa le modalità di pagamento, avendo la ricorrente in un primo momento asserito di aver ricevuto la relativa retribuzione a mezzo assegno bancario e solo 2 volte con bonifico, per poi successivamente sostenere di aver versato i suddetti effetti 6 volte su 24 mesi totali di lavoro e, addirittura, di essere stata costretta a restituire l'intera somma, e ciò nonostante la stessa ricorrente abbia allegato al ricorso introduttivo ben 17 assegni bancari emessi a suo favore dalla CP_4 omettendo di produrre l'assegno nr. 0016675889-09 dell'importo di € 660,00 datato 17.12.2012 e l'assegno nr. 0016678694-06 dell'importo di € 620,20 relativo alla busta paga di giugno 2013; sono state valorizzate le deposizioni del marito della ricorrente e di un collega di lavoro, che invece sono inverosimili e incoerenti;
3) circa il quantum, per avere il Tribunale utilizzato gli unilaterali conteggi di controparte, senza alcuna consulenza e, soprattutto, rapportati a fatti e circostanze non provate in giudizio sia in merito alla straordinario reclamato che in merito alla parte di stipendio di cui si reclama la restituzione.
Pag. 7 di 9 Costituitasi in giudizio, eccepisce l'inammissibilità dell'appello in virtù Controparte_1 dell'avvenuta rinuncia alla proposizione dello stesso da parte del liquidatore nella sua veste di l.r.p.t. della società.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
È fondata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla difesa dell'appellata.
Invero, finché non interviene la cancellazione della società dal registro di imprese (e tanto non risulta dalla visura camerale del 2.8.2024 allegata all'atto di appello), il singolo socio non è legittimato alla proposizione di appello;
peraltro, ove l'evento si fosse verificato, l'impugnazione avrebbe dovuta essere notificata a tutti gli ex soci, litisconsorti necessari: grado la società in accomandita semplice parte dello stesso si sia estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, e l'evento estintivo non sia stato dichiarato, l'atto di appello, proposto dall'ex socio accomandatario, deve essere notificato anche agli altri ex soci, in quanto sono tutti successori della società ai sensi dell'art. 110 c.p.c.: in mancanza, la sentenza pronunciata all'esito del procedimento di gravame è affetta da nullità, rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, per violazione del principio del contraddittorio>> (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6069 del 13/03/2018).
Pertanto, l'intervenuta rinuncia all'appello da parte del soggetto che, in pendenza del termine per impugnare, aveva legittimazione a proporlo essendo il legale rappresentante della società – circostanza documentata e pacifica tra le parti -, rende il gravame inammissibile.
Né colgono nel segno le argomentazioni spiegate dalla difesa dell'appellante nelle note autorizzate, secondo cui l'interesse ad agire risiederebbe nel fatto che la società è in liquidazione e non ha attivo – per cui ella è nella sostanza illimitatamente responsabile - ed inoltre che i fatti risalgono a quando era legale rappresentante;
si tratta, invero, di argomenti fattuali che non rilevano rispetto ai dati giuridici del persistere dell'iscrizione nel registro delle imprese della società e della rinuncia all'appello da parte del soggetto legittimato a proporlo, da scrutinare, unicamente, ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cpc, che deve essere attuale e concreto.
§5
In virtù delle argomentazioni che precedono, che assorbono ogni ulteriore questione agitata dalle parti, l'appello va dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 5 agosto 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 422/2024, resa in data 1^ luglio 2024, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in euro 3000,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 6 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
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