CA
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.545/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come in epigrafe, promossa
Da
, nato ad [...] il [...] e , nata Bari il Parte_1 Parte_2
25/6/1947, entrambi residenti in Andria ed ivi elettivamente domiciliati alla via Lorenzo
Bonomo n.51 presso lo studio dell'avv. Michele Coratella, dal quale sono entrambi rappresentati e difesi in forza di procura in atti
appellanti
Contro pagina 1 di 20
ed elettivamente domiciliata in Bari alla via De Rossi n.225 presso lo studio CP_1 dell'avv. Carlo Capone, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellata
^^^
Oggetto: appello avverso la Sentenza n.165/2020, resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 22/1/2020, pubblicata il 23/1/2020, a definizione del giudizio n.91000437/2012 r.g. promosso dagli odierni appellanti in danno della odierna appellata innanzi la sezione distaccata di Andria del Tribunale di Trani, ed avente ad oggetto “intermediazione mobiliare”.
Conclusioni: così riassunte con le note di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza di p.c. del 15/9/2023, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per gli appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di
Bari, rigettata ogni avversa deduzione ed eccezione, per tutti i motivi esposti in narrativa, riformare la impugnata sentenza e, per l'effetto, così provvedere: 1)in via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto d'acquisto dell'obbligazione IR
H. 01/04, stipulato in data 13/2/2001 tra gli odierni appellanti e la banca appellata, per violazione dlel'art.23 TUF, non ché delle disposizioni imperative di legge di cui alla narrativa che precede e delle ulteriori altre individuate dal Giudicante adito;
2)in subordine, accertarne e dichiarane l'annullamento ex art.1439 c.c. e/o ex art.1428 c.c., per la violazione delle ulteriori disposizioni di cui alla narrativa che precede;
3)in ulteriore subordine, accertarne e dichiararne l'inefficacia; 4)in estremo subordine, accertata e dichiarata l'evidente responsabilità dell'intermediario, dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale per grave inadempimento della banca;
5)in ogni caso, con retrocessione/risarcimento degli odierni appellanti di ogni somma conferita per
l'operazione in parola, pari ad €20.297,30 oltre interessi e rivalutazione e lucro cessante dal dì dell'acquisto, nonché il risarcimento di ogni danno patrimoniale e non, conseguenti alla culpa in contrahendo e alla colpa nell'esecuzione del contratto ed alla mala gestio del denaro conferito all'intermediario, oltre remunerazione a mezzo tasso
pagina 2 di 20 risk free;
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario”; per la società appellata si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame con integrale conferma della gravata sentenza e condanna dell'appellante alle spese del grado.
Svolgimento del processo
Con citazione del 16/5/2012 i coniugi e convenivano Parte_1 Parte_2 dinanzi l'allora sezione distaccata di Andria del Tribunale di Trani la banca
[...]
(già e per ivi sentire accertare e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 dichiarare, in via principale, la nullità di un contratto d'acquisto di titolo obbligazionario emesso dalla in forza di contestati vizi ed inadempimenti contrattuali ascrivibili Pt_3 all'intermediaria venditrice ovvero, subordinatamente, l'annullamento e l'inefficacia dello stesso con conseguenziale condanna della società convenuta alla restituzione, in loro favore , della somma dagli stessi conferita, pari ad €20.297,30 oltre interessi, con vittoria delle spese di lite.
Assumevano a supporto della domanda di aver intrattenuto rapporti con la predetta banca 121, poi ed all'attualità filiale di Andria, Controparte_4 Controparte_1 presso cui beneficiavano di un deposito titoli su conto di regolamento, così avendo un rapporto di natura bancaria e finanziaria.
Asserivano, quindi, nel corso di tale rapporto e su espressa proposta contrattuale di dipendenti della convenuta, di essere stati indotti, in perfetta buona fede, ad un acquisto di obbligazioni “ ” per il valore nominale di €20.000 ma con esborso Pt_3 effettivo di €20.297,30, il cui consenso all'acquisto del predetto strumento finanziario avveniva a seguito di un'espressa assicurazione circa la natura sicura dell'investimento, esente da qualsivoglia rischio di perdita in conto capitale, configurandosi detta garanzia quale condizione imprescindibile per il conferimento dell'operazione eseguita in data
3/2/2001.
Contestavano, in primo luogo, che all'epoca della stipula contrattuale, veniva omessa la reale natura del titolo obbligazionario predetto, privo di effettivo rating, di prospetto riassuntivo e di specifico regolamento. pagina 3 di 20 Aggiungevano che, avvedutisi della perdita integrale del capitale investito, avevano finanche esperito, con propria nota del 5/3/2007, un reclamo finanziario ex art.59
Reg. 11522/98, ivi contestando la gravissima responsabilità dell'Istituto CP_5 intermediario e collocatore del titolo nel merito della vicenda, atteso che erano state date informazioni inesatte circa la reale natura dello stesso, abusando del basso livello di conoscenza e di esperienza di essi investitori.
Eccepivano, quindi, la radicale nullità dell'operazione in quanto assolutamente inadeguata per esposizione finanziaria e propensione al rischio di essi attori, determinandosi, previo vano esperimento del fallito tentativo di conciliazione, ad introdurre il giudizio risolutorio e risarcitorio in esame.
In punto di diritto, allegavano che i “corporate band ” venivano collocati ed offerti Pt_3 sul mercato quale investimento senza rischio e con un buon rendimento, emessi dalla consociata IR NA lussemburghese, allorché la stessa, fin dal 1999, era già esposta ad una rilevante posizione debitoria, con evidente scopo dell'offerta di riposizionare tale eccezionale debito dal breve al lungo periodo, cui seguiva, purtroppo il
“Default dell'intero gruppo con conseguente dichiarazione d'inadempimento su tutte le restanti obbligazioni.
Il trasferimento dei titoli, peraltro, non poteva effettuarsi per il tramite di emissione di obbligazioni ad ignari risparmiatori bensì solo ad investitori istituzionali.
Le operazioni, ribadivano gli attori, erano state concluse senza consegna preventiva di adeguato prospetto informativo, con evidente violazione della normativa settoriale costituita dal Tuf e dal vigente regolamento 11522/1998. CP_5
Precisavano quindi dettagliatamente i contestai inadempimenti contrattuali sotto molteplici profili ovvero: a) violazione dell'obbligo di correttezza, diligenza e trasparenza ex artt.21 e 23 del TUF con disatteso obbligo informativo attivo e passivo;
la violazione del principio del rischio adeguato al profilo dell'investitore, previsto dall'art.29 del reg.Cobnsob; violazione degli obblighi relativi all'evidente rilevato conflitto d'interessi ede infine la violazione dei generali principi di buona fede ex art.1337 c.c.
pagina 4 di 20 Sulla scorta di tali addebiti invocavano, quindi, l'annullabilità del correlativo contratto per la presenza di vizio del consenso, ovvero la risoluzione dello stesso per grave inadempimento e responsabilità professionale ascrivibile ad essa intermediaria con conseguente obbligo restitutorio delle somme conferitele, concludendo specificamente come innanzi esposto, richiedendo, in via istruttoria, l'ammissione di ctu analitica finalizzata alla verifica delle ridette censure.
Con comparsa precedente la fissata udienza di comparizione del 1571/12, si costituiva la convenuta, premettendo una breve cronistoria della vicenda in generale. CP_2 Pt_3
In particolare, confermava che la sola , recatasi spontaneamente Parte_2 presso la filiale andriese, manifestava, quel 3/2/2001, la propria volontà di effettuare un investimento con buoni risultati a medio termine, con buoni interessi e flussi cedolari e,
a riprova di tanto, sottoscriveva il contratto quadro di negoziazione e ricezione di strumenti finanziari al fine di acquistare il prodotto per cui è causa, costituito da un'obbligazione “IR H 01” con scadenza al 16/2/2004 con il previsto interesse del
6,25%, per un importo di €20.000.
In tale occasione, assumeva essa convenuta, alla stessa cliente veniva consegnata tutta la documentazione attinente il prodotto finanziario de quo, come per legge, per poi essere la stessa sottoscritta volontariamente e consapevolmente, documento mai disconosciuto.
Asseriva, quindi, che la Banca aveva rispettato tutti gli oneri di legge (TUF e Reg.
Consob) per svolgere l'attività di negoziazione, ponendo alla cliente tutti i quesiti richiesti per la corretta compilazione del proprio profilo di rischio, come da modulistica allegata, disconoscendo e contestando, quindi, le addotte contestazioni formali, insistendo per il rigetto della avversa domanda e, subordinatamente, proponendo specifica riconvenzionale condizionata per la restituzione materiale del titolo ed eventuali cedole riscosse medio tempore.
Così radicatosi il giudizio, all'esito della successiva fase di trattazione processuale con il deposito delle memorie difensive di rito, veniva disposto l'espletamento di una CTU
(affidata al designato dott. ) con proposizione dei quesiti formulati da Persona_1 pagina 5 di 20 essi attori con la memoria istruttoria del 14/1/13 e, all'esito della quale, senza ulteriore attività istruttoria, la causa, pervenuta all'udienza decisoria del 6/6/19, veniva riservata in decisione.
Con successiva sentenza del 22/1/2020, oggetto della presente impugnativa, il
Tribunale monocratico di Trani, cui, nelle more era stato trasferito il procedimento in conseguenza della soppressione delle sezioni distaccate, definiva la controversia rigettando le domande attoree, dichiarando assorbita la proposta riconvenzionale della
Banca convenuta e condannando gli attori alla refusione delle spese processuali.
Con pertinente parte motiva esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, precisava che gli attori avevano impugnato, per nullità virtuale, l'ordine di acquisto dell'indicato titolo obbligazionario in quanto, in tesi, stipulato in violazione delle norme comportamentali degli intermediari finanziari (tra i quali l'odierna convenuta) attinenti il previsto obbligo informativo, ivi compreso quello complementare di consegna del documento sui rischi in generale, previsto dall'art.28 del Regolamento CP_5 all'epoca vigente, ritenendo l'assunto difensivo non condivisibile.
A tale riguardo, richiamava a supporto le due sentenza n. 26724 e 26725 rese dalla
Corte di Cassazione a sezioni unite, secondo le quali la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni poste dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario, potesse dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, laddove dette violazioni fossero avvenute nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, c.d. “contratto quadro”, dando luogo, invece, a responsabilità contrattuale laddove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni, d'investimento e disinvestimento, compiute in esecuzione del predetto contratto quadro, in ogni caso escludendosi che la violazione dei menzionati doveri di comportamento potesse determinare, a norma dell'art.1418 c.c., la nullità del medesimo contratto quadro o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.
pagina 6 di 20 Esclusa quindi la prospettata nullità del contratto impugnato per le contestate violazioni degli obblighi informativi, rilevava il primo giudice, con riferimento all'ulteriore nullità invocata sotto il profilo del difetto di prova scritta, la produzione documentale di parte convenuta, ovvero la copia dell'ordine contrattuale contrattuale del 13/2001 la cui efficacia probatoria doveva ritenersi piena, non essendo intervenuti contestazioni e disconoscimenti in relazione allo stesso ed alla sottoscrizione ascrivibile alla Pt_4 irrilevante doveva ritenersi la sottoscrizione della sola evidentemente abilita ad Pt_4 operare anche in rappresentanza del coniuge . Parte_1
Disattendeva quindi il Tribunale le ulteriori domande di annullamento del contratto per dolo-vizio, errore essenziale riconoscibile sull'oggetto del contratto e conclusione dello stesso in violazione di un asserito e persistente conflitto d'interessi, nonché finanche quella di risoluzione per grave inadempimento e di risarcimento danni da responsabilità precontrattuale e contrattuale.
Ad avallare la delibazione, con riferimento alla contestata violazione da parte dell'intermediario di specifici obblighi informativi, costituiti sia dall'asserita omessa consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e sia nell'omessa preventiva informazione circa l'inaffidabilità del prodotto acquistato, essendo ben note allo stesso intermediario, nella sua figura di operatore professionale, le difficoltà finanziarie del gruppo all'epoca dell'investimento, già evidenti dalla fine Pt_3 del 1999, essendo l'emittente già esposta verso istituti di credito per un debito di notevole rilevanza (pari ad oltre 873 milioni di euro), in conseguenza del quale si giungeva, nel 2002 alla dichiarazione di default sulle operazioni scadute, con avviamento del cross default (dichiarazione d'inadempimento a catena su tutte le restanti operazioni, tra le quali quella per cui è causa)nonché con riguardo al prospettato conflitto d'interessi tra l'intermediaria convenuta e la società emittente che, in tesi, aveva indotto la prima alla collocazione sul mercato di tali titoli in palese conflitto d'interesse, allo scopo di ridurre la propria ingentissima esposizione debitoria nei confronti del gruppo (di fatto invertendo le posizioni conflittuali), adduceva specifici Pt_3 motivi ostativi all'accoglimento delle suddette censure.
pagina 7 di 20 In particolare, con specifico riferimento all'asserita violazione degli obblighi informativi, richiamava la rilevanza probatoria della sottoscritta scheda contrattuale del 13/2/2001, contenete l'individuazione del profilo del rischio del cliente, con dichiarata media propensione al rischio (obbligo c.d. passivo) con contestuale dichiarazione di ricevuta del documento sui rischi generali degli investimenti.
Con riguardo poi alla prospettata inaffidabilità del titolo, in conseguenza della nota difficoltà finanziaria in cui versava la società emittente all'epoca del contratto
(3/2/2001), rilevava il Tribunale le risultanze documentali in atti, allegate alla disposta ctu, ovvero lo stralcio della relazione dei commissari liquidatori delle società del gruppo
, donde era agevole evincersi un graduale processo di ripresa finanziaria, con Pt_3 progressiva riduzione dell'indebitamento bancario (consolidatosi nel corso del 2001 fino al 31/5/2002) determinante una ripresa alla ricezione, per ritenuta affidabilità, di una nuova provvista rinveniente dal finanziamento bancario, con attestato inadempimento dei rimborsi obbligazionari in linea capitale ed interessi manifestatosi per la prima volta nel novembre del 2002, seguito dell'indisponibilità del sistema bancario, registrata agli inizi dell'estate del 2002.
Tanto induceva il primo giudice a ritenere che, sebbene la difficoltà finanziaria fosse chiara fin dagli anni precedenti, l'effettiva situazione d'insolvenza si manifestava solamente a partire dall'estate del 2002, ovvero in un momento largamente successivo alla stipula del contratto de quo agitur, non essendosi verificato, al momento dell'acquisto dei titoli, alcun fatto concreto e specifico tale da indurre a ritenere il titolo inaffidabile, tanto escludendo la prospettata ipotesi di condotta omissiva a carico della convenuta intermediaria, anche in considerazione della dichiarata propensione al rischio moderata da parte degli investitori, tale da non potersi obiettivamente considerarsi incompatibile con l'acquisto di titoli obbligazionari (certamente meno rischiosi di quelli azionari) emessi da un gruppo di imponenti dimensioni e di comprovato credito commerciale.
pagina 8 di 20 Analoghe ragioni inducevano il Tribunale ad escludere alcun profilo di dolo contrattuale o responsabilità precontrattuale a carico dell'intermediaria né, tantomeno, un errore essenziale e riconoscibile nel consenso prestato dagli investitori.
Delibando poi il prospettato inadempimento contrattuale della società convenuta con riferimento specifico all'omessa informazione continua sulla situazione economica- finanziaria dell'emittente, rilevava il Tribunale l'estraneità del predetto obbligo a carico dell'intermediario nel caso di specie, non essendo stato previsto contrattualmente un rapporto di gestione del portafoglio ma solamente convenuto con il cliente un contratto di deposito di titoli in custodia ed amministrazione il che escludeva, quindi, un obbligo informativo, proprio del distinto contratto di gestione del portafoglio, relativo all'aggravamento del rischio dell'investimento già effettuato, con richiamo di rilevamnte giurisprudenza di legittimità.
Quanto poi alla prospettata situazione di conflitto d'interessi che avrebbe dovuto evitare da parte dell'intermediario la collocazione del titolo sul mercato, riteneva la stessa, per le ragioni già enunciate, infondata in quanto insussistente nella specie, laddove la CP_2 aveva operato in qualità di intermediaria e non da titolare delle obbligazioni.
Infine rigettava il primo giudice la prospettata ipotesi di inefficacia delle condizioni pattuite per contrasto con la disciplina sui contratti del consumatore, ritendo l'assunto difensivo inammissibile per rilevata genericità, essendosi gli attori .imitati ad affermare la carenza di trasparenza, equilibrio delle prestazioni e buona fede nelle condizioni contrattuali, senza alcun puntuale riferimento ne al contenuto delle clausole convenute né alle disposizioni violate.
Avverso tali motivazioni insorgevano i coniugi proponendo il gravame che Parte_5 ci occupa, a supporto del quale adducevano una duplice censura.
Con un primo motivo, prospettavano un vizio motivazionale in ordine alla contestata violazione degli artt.21 e 23 del TUF, avendo il Tribunale erroneamente attribuito validità ad una copia di contratto recante palesi “manomissioni”, come accertato anche dal CTU, da tanto conseguendone il mancato rilievo circa il carente assolvimento del correlativo onere probatorio gravante a carico della convenuta circa l'assolvimento degli pagina 9 di 20 obblighi informativi sulla stessa incombenti per legge, atteso che la normativa settoriale, ovvero l'art.21 del TUF, imponeva una specifica informazione sia nella fase che precede e sia in quella di collocamento materiale del prodotto.
A supporto della censura, adducevano che tali obblighi non consistevano nella mera sottoscrizione di un questionario prestampato, avendo una portata più ampia, dovendo lo stesso intermediario curare l'adeguatezza, obiettiva e soggettiva, dei prodotti somministrati e la comprensione effettiva da parte dei clienti, massimamente nel caso di specie, laddove l'operazione si configurava inadeguata rispetto al reale profilo di rischio degli investitori, come accertato anche dal CTU.
Ribadivano quindi che la convenuta, avrebbe dovuto provare di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi informativi, non configurandosi sufficiente la mera produzione della scheda profilo, in quanto sconfessata anche in sede di CTU.
Con un secondo motivo, si dolevano per aver il primo giudice immotivatamente disatteso le risultanze della demandata CTU, laddove la stessa rappresentava una evidente situazione di conflitto d'interesse in capo all'intermediario, creditore della società emittente oltre ad un'errata valutazione sulla effettiva situazione contabile del gruppo cui apparteneva la società emittente.
Sulla scorta di quanto innanzi, rassegnavano gli appellanti le trascritte conclusioni.
Si costituiva la appellata, contestando le prospettate doglianze, ribadendo la CP_2 correttezza della gravata motivazione ed insistendo per la sua integrale conferma con le statuizioni di rito in ordine alle spese del grado.
All'esito della udienza di prima comparizione del 20/11/20, trattata con la disposta modalità cartolare per la nota emergenza sanitaria, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del 4/2/2022, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe, all'esito della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva riservata in decisione sulle trascritte conclusioni, previa concessione alle parti dei termini di rito ex art.190 c.p.c. per il deposito delle rispettive difese conclusionali.
Motivazione della decisione
pagina 10 di 20 Volendo seguire lo stesso ordine logico ed espositivo adottato dagli appellanti, occorre scrutinare prioritariamente, anche per evidenti profili di pregiudizialità, la doglianza prospettata in ordine al ventilato grave inadempimento contrattuale ascrivibile alla
Banca convenuta nel momento genetico del contratto ed afferente il carente assolvimento degli obblighi informativi sulla stessa gravanti sia sotto il profilo “passivo”, in punto di verifica preventiva del profilo di rischio proprio dell'investitore e sia con riguardo a quello “attivo” nel prospettare, in maniera chiara e comprensibile, le peculiarità del titolo proposto anche in ordine all'adeguatezza dello stesso al verificato profilo di rischio.
Ritiene il Collegio, sulla scorta delle chiare risultanze peritali e dei principi consolidati in sede di nomofiliachia, fondata la censura in esame.
Occorre premettere, a tale riguardo, il quadro legislativo e normativo settoriale vigente ratione temporis, rappresentato, principalmente dal D.lgs. n.58 del 1998 (c.d. T.U.F.) come integrato dal vigente regolamento Consob n.11522 del 1998.
Sul tema degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario, in applicazione del combinato disposto dell' art.21 del T.U.F. con gli artt. 28 e 29 del reg. CP_5 predetto, il Supremo Collegio è pervenuto ad esiti interpretativi univoci e consolidati sotto un duplice aspetto, quale quello dell'identificazione della latitudine degli obblighi informativi medesimi e quello, distinto e separato, dell'atteggiarsi del riparto degli oneri di allegazione e di prova, in sede giudiziale, laddove l'investitore, come nel caso di specie, lamenti l'inadempimento di tali obblighi.
A tale riguardo, occorre considerare che il CTU designato, all'esito dei correlativi quesiti, ha riscontrato una documentazione da un lato manomessa e dall'altra palesemente incompleta, evidenziando, sotto il primo aspetto, la palese manomissione dell'ordine di acquisto del 13/2/2001, costituito da una copia fotostatica di un foglio prestampato
“visibilmente manomesso nel campo codice e descrizione strumenti finanziari con uno scarabocchio a coprire l'originale dicitura e al di sopra visibile e aggiunta a mano la dicitura Obbligazioni IR”, trattandosi, in tutta evidenza di un modulo prestampato precedentemente utilizzato per altra distinta operazione di differente titolo e, sotto il pagina 11 di 20 secondo aspetto, un contratto quadro evidentemente incompleto, anche questo configurandosi “di un prestampato in modulistica standard” apparendo manifestamente incompleto “al punto che non ha una conclusione logica e soprattutto non ha le firme dei sottoscrittori e né, tantomeno, timbri e/o sigle dell'istituto”.
Evidenziata tale premessa, estremamente rilevante in quanto riscontrabile da documentazione prodotta dalla stessa convenuta, e ritornando ai rilievi introduttivi, occorre precisare che, in relazione al profilo dell'identificazione della latitudine degli obblighi informativi, ricompreso nel perimetro della doglianza in esame, avendo a riferimento i citati art. 28 e 29 del reg. Consob di cui innanzi, non vi sia dubbio che tali obblighi informativi siano particolarmente estesi e penetranti, in quanto finalizzati, in generale, a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo lo stesso acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile,
l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, benché attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (cfr. Cass. n.14884/2017).
In tale contesto, particolare rilevanza assume la segnalazione di inadeguatezza ex art.29 reg. , negligentemente omessa nel caso di specie, come puntualmente CP_5 evidenziato dal CTU (v. risposta al secondo quesito) il quale non mancava di osservare
(evidenziando una circostanza immotivatamente obliterata dal Tribunale) l'evidente sproporzione tra il titolo proposto e collocato e la dichiarata media propensione al rischio da parte degli investitori (i quali limitavano il loro portafoglio titoli al solo titolo negoziato in questione, evidenziando una manifesta inesperienza in materia di investimenti finanziari).
A tale riguardo, non vi è traccia nella documentazione in atti della informazione obiettiva, gravante a carico dell'intermediario, circa il rating del titolo e delle caratteristiche del mercato ove il prodotto doveva collocarsi e, se del caso, finanche del rischio di default dell'emittente (come puntualmente verificatosi l'anno successivo alla pagina 12 di 20 negoziazione) con risultanze obiettive allegate nella ctu, incomprensibilmente disattese dal primo giudice, il quale negava finanche la palese situazione di “avvitamento finanziario” in cui si trovava il gruppo all'epoca del contratto, nel disperato Pt_3 tentativo di ridurre la propria ingente situazione debitoria sussistente già dal 1999, come appresso si vedrà.
La estensione dell'obbligo informativo pretermesso era quindi di tale rilevanza da non potersi ridurre in punto di prova di assolvimento dello stesso, alla mera consegna di una modulistica prestampata, manomessa ed incompleta, occorrendo ben altri riscontri probatori.
Quindi, salvo qualche sporadica pronuncia in senso contrario, i summenzionati obblighi informativi (nel duplice profilo passivo ed attivo di cui innanzi) non potevano ritenersi soddisfatti dalla sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, né da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato, ovvero, come nel caso di specie, dalla semplice sottoscrizione, da parte del cliente, del riconoscimento di adeguatezza della tipologia dell'operazione.
Parimenti, non poteva rivestire natura probatoria la dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine d'acquisto (peraltro palesemente manomesso)con la quale dia atto di aver ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del grado di rischiosità.
A tale riguardo, invero, è stato autorevolmente precisato che una siffatta dichiarazione
“non può essere qualificata come confessione stragiudiziale, essendo a tal fine necessaria la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio ed è inoltre inidonea ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dall'art.21 del TUF e 28 reg. Consob, trattandosi di una dichiarazione riassuntiva e generica circa
l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente”(cfr. Cass.
n.11412/2012).
Emerge dunque dalle pronunce analizzate e dalla ratio della stessa normativa settoriale, improntata ad un generale favor nei confronti dell'investitore, considerato parte debole pagina 13 di 20 del rapporto contrattuale, l'obbligo di fornire al cliente “in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché esso possa ragionevolmente comprendere la natura del servizio d'investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possa prendere le decisioni in materia d'investimenti in modo consapevole”.
In relazione poi, al secondo aspetto di cui innanzi, ovvero all'atteggiarsi del riparto degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale, nelle azioni, come quelle intraprese dagli odierni appellanti, occorre, in primo luogo, richiamare la regola secondo cui, nei giudizi di risarcimento del danno, sia onere dell'intermediario provare di aver agito con la diligenza richiestagli dall'art.23 del T.U.F. norma che, lungi dal comportare un'inversione dell'onere probatorio altrimenti deducibile dall'art.2697 c.c., si pone in perfetta armonia e continuità con la regola generale ex art.1218 c.c. che, in presenza dell'inadempimento, pone a carico del debitore la prova della sua non imputabilità, non trovando applicazione, tale norma, solo al di fuori della responsabilità contrattuale.
Chiaramente, come avvenuto nel nostro caso, spetta all'investitore dedurre l'inadempimento quale violazione dell'obbligo informativo, con contrapposto onere a carico dell'intermediario di aver esattamente adempiuto, nei termini previsti dalla normativa applicabile ed in relazione all'inadempimento così come dedotto, ovvero, nel caso di specie, all'omessa informativa circa l'inadeguatezza dell'investimento specifico rispetto alla profilatura di rischio dell'investitore, conseguente alla oggettiva situazione di rischio di possibile e prossima insolvenza da parte della società emittente.
Tanto chiarito, deve anche evidenziarsi la rilevante attenuazione dell'onere probatorio, gravante sull'investitore, circa il nesso di causalità tra il contestato inadempimento ed il danno conseguenziale (nella specie perdita del capitale all'epoca investito), avendo, a tale proposito, chiarito la Suprema Corte che “versandosi in ipotesi di causalità omissiva, va scrutinata, in ossequio alla regola del più probabile che non attraverso
l'impiego del giudizio controfattuale, e cioè, collocando ipoteticamente in luogo della condotta omessa quella legalmente dovuta, così da accertare, secondo un giudizio necessariamente probabilistico condotto sul modello della prognosi postuma, giudizio
pagina 14 di 20 che ben può muovere dalla stessa consistenza dell'informazione omessa riguardata attraverso la lente dell'id quod plerunque accidit, se, ove adeguatamente informato,
l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole”(cfr. Cass.
n.16127/2020).
Più recentemente, pronunciandosi proprio sul tema della sussistenza o meno del nesso di causalità tra l'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sulla banca ed il danno lamentato dall'investitore, si è puntualizzato che l'inadempimento in questione faccia sorgere una presunzione di tale nesso causale atteso che: “dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo, preordinato a riequilibrare l'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informatico a favore dell'investitore al fine di consentirgli una scelta consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento informativo ed il pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario” (cfr. Cass. 33596/2021).
Viene, quindi in rilievo l'evidenziato profilo dell'omissione informativa contestata in punto di inadeguatezza dell'operazione, in diretta conseguenza di una obiettiva situazione di grave difficoltà finanziaria della società emittente, puntualmente confermata dal CTU con l'allegazione dello stralcio della relazione dei commissari liquidatori.
Infatti, pur in disparte la imprevista collocazione del titolo a privati investitori anziché a quelli “istituzionali” si evidenziava (v. risposta al quesito n.8) che. “come dalla relazione dei commissari liquidatori, già dal 2001 il gruppo non era più in grado di assicurare neanche copertura ai debiti derivanti dagli interessi sulle obbligazioni, per cui era in pieno c.d. “avvitamento finanziario” termine con il quale si indica in gergo il ricorso a nuovo debito per tamponare le spese in conto interessi. Nei messi successivi del 2002, viene dichiarato lo stato d'insolvenza”(v. pag. 10 relazione CTU).
Immotivatamente sconfessando tale dirimente rilievo (supportato da un documento incontestabile ed inconfutabile) il primo giudice ha di fatto disatteso il suddetto evidente grave profilo di inadempimento contrattuale, risultando manifesto che la banca convenuta, quale operatore professionale qualificato del settore, all'epoca della stipula pagina 15 di 20 del 13/2/2001, dovesse presumibilmente conoscere la effettiva situazione debitoria dell'emittente (che tra l'altro era anche sua debitrice come si vedrà appresso) e quindi, in un' ottica di assolvimento di obbligo comportamentale di correttezza e buona fede, sconsigliare i coniugi dall'opzione rivolta verso il suddetto prodotto. Pt_1
Le conseguenze di tale rilevante omissione (configurandosi, al contrario, una presumibile iniziativa contraria per quanto in conflitto d'interesse) rappresenta, da un lato, la prova del nesso causale di cui innanzi, atteso che, se correttamente consigliati, gli odierni appellanti avrebbero presuntivamente desistito dal richiedere l'acquisto di tale titolo, con diversa opzione speculativa, e dall'altro, la determinazione quantitativa del medesimo danno, avendo gli stessi integralmente perso quanto esborsato per l'operazione.
Sempre in ordine al tema del riparto e del contenuto degli oneri probatori a carico delle parti in materia di violazione degli obblighi di condotta a carico dell'intermediario finanziario, la più recente giurisprudenza (Cass. 29/3/2024 n.8550) ha evidenziato che il citato art.23 co.6 del T.U.F. dispone espressamente che: “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”, onere evidentemente disatteso nella fattispecie in esame.
Si è anche precisato che: “la mancata prestazione delle informazioni dovute ai clienti da parte della banca intermediaria ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa dell'operazione finanziaria, dal momento che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario, costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte d'investimento. Tale condotta omissiva, pertanto, è normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore” (v. su tutte Cass. 22/5/2020 n.9460; conf. Cass. 18/5/2017 n.12544;
Cass. 7/6/2017 n.14166 e, tra le pòiù recenti, Cass. 17/4/2020 n.7905 e 28/7/2020
n.16126).
Sulla scorta di tale consolidato orientamento di legittimità, traspare evidente il vulnus della gravata motivazione, allorché riteneva insussistente il paventato grave pagina 16 di 20 inadempimento contrattuale ascrivibile alla banca intermediaria, malgrado un comportamento reiteratamente omissivo della stessa nel consentire una scelta
“consapevole” dell'investitore.
Per quanto i rilievi predetti si configurino assorbenti, per completezza motivazionale, occorre anche delibare positivamente la seconda doglianza, attinente un contestato ulteriore profilo di comportamento irregolare da parte della banca convenuta, ravvisandosi, nella specie, una incontestabile posizione di conflitto d'interessi tra la stessa, quale collocatrice, e la società , quale emittente del titolo obbligazionario, Pt_3 anche questa espressamente rilevata in sede peritale (v. risposta al primo quesito, pag.9 della relazione).
A tale riguardo, infatti, l'ausiliario, chiarendo preliminarmente il concetto di conflitto d'interessi “ che sussiste laddove l'istituto collocatore vende alla propria clientela un titolo finanziario di società direttamente controllata o collegata alla stessa, per cui viene meno l'imparzialità dell'operatore finanziario che si presume sia a conoscenza di vicende societarie all'esterno non note” ,evidenziava la sussistenza di un rapporto di natura creditoria tra la società collocatrice, ovvero il vero e proprio intermediario
(incomprensibilmente assolto in motivazione da qualsiasi obbligo comportamentale) e quella emittente, riportandosi al dato obiettivo, desumibile dalla citata relazione dei commissari liquidatori, concludendo, a tale riguardo, il ctu circa la presumibile conoscenza da parte della Banca dello stato d'indebitamento del gruppo ” il che era Pt_3 sufficiente ad escludere qualsiasi terzietà della stessa nei confronti delle parti, configurandosi, al contrario, altamente plausibile che la stessa “si volesse disfare delle obbligazioni in oggetto, detenute in portafoglio”.
In buona sostanza, nel proporre l'acquisto del titolo, ben conoscendone l'elevato rischio dell'operazione, la banca non corrispondeva affatto al rapporto fiduciario con il proprio cliente, bensì solamente al proprio interesse di sbarazzarsi di titoli di pertinenza di una sua debitrice onde, da un lato ridurre, incamerando la somma versata, la posizione debitoria della stessa emittente nei propri confronti, e dall'altro di limitare il presumibile e plausibile danno fatalmente verificabile con l'inevitabile insolvenza della stessa.
pagina 17 di 20 Paradossalmente, proprio la circostanza, immotivatamente evidenziata quale esimente in motivazione, della natura di mero intermediario della banca convenuta, avrebbe dovuto, supportare la fondatezza della contestata censura comportamentale, attesa la reale natura del rapporto tra la stessa e la società emittente, configurandosi quindi chiara ed incontestabile una ulteriore responsabilità dell'intermediario per evidente caso di asimmetria nell'informativa, avendo la banca disatteso il preventivo obbligo di informare il cliente della presenza di tale situazione conflittuale e quindi operare solo all'esito di una confermata disponibilità dello stesso a procedere con l'acquisto del titolo.
A tale riguardo, d'altronde, non è superfluo rammentare come gli intermediari, ai sensi dell'art.21, comma 1 bis del T.U.F. siano chiamati ad adottare “ogni misura ragionevole per identificare i conflitti d'interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti”
e, a norma del successivo art.23, comma 1° gestire “i conflitti d'interesse anche adottando idonee misure organizzative tali da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti “ e “quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del cliente sia evitato, gli intermediari informano chiaramente i clienti, prima di agire per proprio conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano”, tanto confermando, peraltro, l'obbligo già previsto dall'art.27 del Reg. 11522/98 che postulava l'obbligo dell'intermediario di CP_5 astenersi dalle operazioni in conflitto d'interessi, se non debitamente autorizzate dall'investitore, conseguendone che “la violazione dell'obbligo giuridico di astensione a carico dell'intermediario esclude la necessità dell'accertamento del rapporto causale, da ritenersi in re ipsa” giungendosi a statuire che “il principio in virtù del quale le operazioni in conflitto d'interessi non possano avere seguito senza il consenso dell'investitore non è stato accantonato ma ha visto mutare il suo assetto con la conseguenza che
l'operazione posta in essere dall'intermediario in una situazione di conflitto d'interessi del quale egli non abbia previamente informato l'investitore, qualora si rilevi pregiudizievole, è fonte di indubbia responsabilità dell'intermediario, dato che solo
l'adesione ad essa dell'investitore recide il nesso di causalità altrimenti sussistente tra la pagina 18 di 20 violazione dello specifico obbligo informativo cui era tenuto l'intermediario nel dar corso ad un'operazione in conflitto d'interessi e il danno che ne patisce l'investitore” (v.
Cass.15/7/2021 n.20251).
Orbene, parametrando le suddette molteplici, univoche coordinate interpretative al caso di specie, laddove non vi è traccia di tale preventiva informazione all'investitore, traspare un ulteriore profilo di responsabilità contrattuale a carico della banca che, da un lato, esime l'investitore dalla prova del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno e dall'altro è tale da supportare il contestato grave inadempimento idoneo ad avallare la richiesta risoluzione del rapporto contrattuale, con conseguenziali obblighi restitutori.
A tale riguardo, peraltro, non avendo la banca appellata, reiterato, a norma dlel'art.356
c.p.c., la riconvenzionale condizionata già proposta in primo grado circa l'eventuale compensazione della somma a restituirsi con eventuali cedole nelle more incassate dagli attori (di cui non vi è, in ogni caso, alcuna prova documentale), il regolamento di tali obblighi restitutori involge la sola convenuta.
Ovviamente, l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, impone una diversa regolamentazione unitaria delle spese dell'intero giudizio da porre, in applicazione del noto principio della soccombenza processuale, a carico esclusivo dell'odierna appellata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n.165/2020, resa dal Tribunale monocratico di Trani in
[...] data 22/1/2020, pubblicata il successivo 23/1/2020, così provvede:
1)Accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata sentenza
2)Condanna l'appellata , in persona del legale Controparte_6 rappresentante, a pagare, a titolo ripetitorio, in favore degli appellanti, in solido, Pt_1
e , la somma di €20.297,30 oltre interessi dalla notifica della
[...] Parte_2 citazione introduttiva del giudizio al soddisfo;
pagina 19 di 20 3)Condanna l'appellata , in persona del suo legale Controparte_6 rappresentante, alla integrale refusione, in favore solidale degli appellanti, delle spese e competenze difensive relative ad entrambi i gradi del giudizio, liquidate le stesse in complessivi €11.213,50 di cui €214,00 per esborsi relativi al primo grado;
€4.835,00 per competenze difensive detto;
€355,50 per esborsi relativi al presente grado ed
€5.809,00 per competenze difensive detto, oltre accessori di legge e che distrae in favore dell'avv. Michele Coratella per sua dichiarata anticipazione.
Così deciso nel corso della Camera di consiglio in videoconferenza del 28/1/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
pagina 20 di 20