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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/04/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4196 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 avente ad
OGGETTO:
appello avverso sentenza del giudice di Pace vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine Parte_1 dell'atto di citazione in primo grado dall'avv. Camillo Speltra ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli al Vicoletto Tarallo n. 6
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Mariarosaria
Rubinelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli alla via alla Giacinto
Gigante n.15
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18.11.2024
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione in riassunzione, citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace Parte_2
di Torre Annunziata, la in persona del legale rappresentante p.t., e in Controparte_1 [...]
per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni occorsi a seguito CP_3
del sinistro verificatosi in Napoli alla via della Villa Romana in data 27/12/2010, alle ore 10,30 circa.
Più nello specifico, l'appellante premetteva di essere proprietario dell'autovettura Toyota AR tg.
CV003NZ, assicurata per la RCA presso la società e che nelle predette Controparte_1
circostanze di tempo e di luogo, si trovava alla guida del suddetto autoveicolo quando veniva urtato da una Land Rover tg. ZA810EJ, di proprietà di ed assicurato con la CP_2 CP_4
più precisamente, il conducente del secondo veicolo, nel percorrere la via Della Villa Romana, all'uscita di una curva, sbandava a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia e finiva per urtare alla parte laterale sinistra il veicolo attoreo che transitava lungo la via nel medesimo senso di marcia;
a seguito dell'impatto, la Toyota AR ruotava su sé stessa arrestando la propria corsa contro un palo della luce posto a sinistra della corsia di marcia;
in conseguenza del sinistro,
l'autovettura attorea riportava danni diretti alla parte laterale sinistra, ovvero danni evidenti alla porta e al parafango posteriore e danni indiretti alla parte posteriore laterale destra, più precisamente danni al parafango, al paraurti posteriore, al cofano posteriore, al faro posteriore e alla ruota, nonché danni meccanici, i quali venivano quantificati in corso di causa nella somma complessiva di euro
8.280,53 – comprensiva di IVA- così come da perizia tecnica di parte. Inoltre, a Parte_1
causa del sinistro riportava lesioni personali per le quali si rendeva necessario il ricovero presso il presidio Ospedaliero “Loreto Nuovo” di Napoli, ove gli veniva diagnosticato “cervicalgia post- traumatica”. Pertanto, l'attore, deducendo la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo
Land Rover tg. ZA810EJ, chiedeva di condannarsi il convenuto nonché la propria compagnia assicuratrice – ex art. 149 d.lgs. 209/2005 al risarcimento di tutti i danni Controparte_1
occorsi quale conseguenza del sinistro, nei limiti della competenza del giudice adito.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la che eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'improponibilità, inammissibilità e l'improcedibilità della domanda attorea e, nel merito, rilevava l'assenza di nesso di causalità tra i danni lamentati dall'attore e l'evento e pertanto, chiedeva il rigetto della pretesa risarcitoria;
in via subordinata, chiedeva di dichiararsi il concorso di colpa dell'attore ed eccepiva l'eccessiva quantificazione del quantum debeatur.
Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nel deposito di documentazione, nell'escussione del teste di parte attrice e nell'espletamento di CTU tecnico ricostruttiva, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione e poi veniva riservata a sentenza.
2 Con la sentenza n. 728/18, depositata in data 23/01/2018, il Giudice di Pace adito accoglieva parzialmente la domanda attorea dichiarando il pari concorso di colpa tra le parti e riconoscendo il risarcimento del danno nella misura decurtata della metà, così come la refusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello sulla base di tre motivi di Parte_1 impugnazione: 1) l'errata valutazione dei fatti di causa e censurava l'incongruità e l'insufficienza della motivazione nonché la violazione del combinato disposto degli artt. 2054 – 2697, comma 1
c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 2) l'erronea subordinazione della attribuzione dell'importo dell'IVA alla sua documentazione con apposita fattura;
3) l'erroneo governo delle spese del giudizio
Quindi l'appellante, in epigrafe indicato, ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente dell'autoveicolo Land Rover tg. ZA810EJ e di dichiararsi totalmente dovuta la somma di euri 6.170,06 per i danni occorsi al veicolo ed euro 1.000,00 per le lesioni personali patite dall'attore e pertanto, condannare la alla corresponsione della somma restante, Controparte_1
comprensiva di IVA e con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., eccependo l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c.
e contestando nel merito la fondatezza dell'impugnazione. La compagnia assicurativa spiegava altresì appello incidentale lamentando la mancanza di motivazione in merito alle pregiudiziali eccezioni spiegate in primo grado, in particolare, la improcedibilità e la inammissibilità della domanda ai sensi degli artt. 145, 149 e 129 d.l.vo 209/2005.
Nel merito, eccepiva l'omessa e non corretta valutazione dei fatti, delle prove e delle risultanze processuali nonché l'erroneo e omesso riferimento dei fatti al diritto. Per quanto sopra eccepito in fatto e in diritto, chiedeva di dichiarare la improcedibilità e l'inammissibilità dell'impugnazione, nonché l'infondatezza del gravame ed in qualsiasi caso, confermare il rilevato concorso di colpa di
; chiedeva di accogliersi l'appello incidentale e per l'effetto, riformare la sentenza Parte_1
di primo grado nella parte in cui il giudice aveva rigettato le eccezioni e le istanze spiegate dalla compagnia assicurativa ed instava per il rigetto della domanda risarcitoria poiché infondata in fatto ed in diritto, con condanna del alle restituzione delle somme corrisposte dalla Pt_1 Controparte_5
con vittoria di spese e competenze di lite.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'udienza del 16/11/2022, il giudice autorizzava l'appellata a notificare all'appellato contumace la comparsa contenente appello incidentale per l'udienza del 21.06.2023.
3 La deduceva che la notifica al responsabile civile non era andata a Controparte_1 CP_6
buon fine in quanto il contumace risultava deceduto, così come emergeva dalla relazione di notificazione ex art. 292 c.p.c.; per tale ragione, veniva dichiarata l'interruzione del processo.
con ricorso in riassunzione depositato in data 05.10.2023, riassumeva il giudizio e Parte_1
notificava il ricorso -unitamente al decreto del 06.10.2023- alle parti chiamate a costituirsi.
Instaurato il contraddittorio, la si costituiva con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 ed eccepiva l'estinzione del giudizio ex artt. 305 e 307, commi III e IV, c.p.c., da un lato, per mancato rispetto del termine per la riassunzione del processo, e, dall'altro lato, per radicale nullità del relativo ricorso e reiterava le difese già precedentemente svolte.
La causa veniva rinviata all'udienza del 20.11.2024 per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; in tale data, previa revoca della precedente ordinanza, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini – con decorrenza dal 04.12.2024- per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza (la sentenza n. 728/2018 veniva depositata in data 23.01.2018 e l'appello notificato in data 22.06.2018).
L'appello è altresì procedibile in quanto la causa è stata iscritta a ruolo in data 02.07.2018.
L'eccezione di estinzione della causa per mancato rispetto del termine per la riassunzione del giudizio e per la nullità del ricorso, sollevata dalla in sede di riassunzione del Controparte_1
giudizio, non è fondata.
A tal proposito, basti osservare che l'art. 300, comma 4 c.p.c. disciplina l'ipotesi in cui uno degli eventi interruttivi di cui all'art. 299 c.p.c. (nella specie, la morte della parte) colpisca una parte contumace (che è considerata tale anche in assenza di un provvedimento dichiarativo della stessa).
La norma del codice di rito prevede che l'interruzione del processo si realizza soltanto allorché il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimento di cui all'art. 292 c.p.c., ovvero, nella nuova formulazione successiva alla l. n.69/2009, nel momento in cui il fatto interruttivo è documentato dalla parte non colpita dallo stesso.
Dunque, la l. n. 69/2009, modificando l'art. 300 comma 4 c.p.c., ha previsto che in caso di evento interruttivo che riguardi la parte contumace, il processo si interrompe anche laddove tale evento sia documentato dall'altra parte. Tuttavia, non è sufficiente una mera dichiarazione dell'evento in udienza o la sua notificazione alle altre parti, come invece sancito dal comma 1 dell'art. 300 c.p.c. nell'ipotesi di evento che colpisca la parte costituita, ma sarà necessario fornire la prova documentale dell'evento.
4 Nel caso di specie, l'appellante in via incidentale in data 19.06.2023 depositava certificato anagrafico di morte del Comune di Rimini, dal quale risulta che , nato in [...] CP_2
(NA) il 04.11.1955, è deceduto nel Comune di Castellammare di Stabia (NA) in data 24.03.2021.
Pertanto, è dal momento della produzione dei relativi documenti in udienza o in cancelleria che decorre il termine di tre mesi per la prosecuzione o la riassunzione del giudizio, indipendentemente dall'eventuale successivo provvedimento del giudice, il quale ha natura meramente dichiarativa.
È, dunque, evidente che la riassunzione del giudizio - interrotto in conseguenza della documentata morte del responsabile civile contumace, interruzione realizzatasi con il deposito del ricorso in riassunzione ad opera di in data 05.10.2023 - è da ritenersi tempestiva, essendo Parte_2 stato rispettato il termine trimestrale per la riassunzione del processo di cui all'art. 305 c.p.c. (il termine ultimo per la riassunzione cadeva il 20.10.2023, in considerazione della sospensione feriale).
Né può ritenersi nullo il ricorso per la riassunzione del giudizio, il quale contiene elementi sufficienti per la individuazione della causa petendi e del petitum della domanda, essendo, tra l'altro, ben precisati i motivi di impugnazione e le modifiche richieste alla sentenza oggetto di gravame.
A seguito della rituale notifica agli eredi del responsabile civile, gli stessi non si costituivano in giudizio e quindi, deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr.
Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021).
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende
5 dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
Preliminarmente occorre altresì soffermarsi sul motivo di appello incidentale spiegato dalla CP_5
la quale censurava la gravata sentenza nella parte in cui il giudice ometteva di motivare
[...] relativamente all'eccezione di improcedibilità ed inammissibilità dell'azione, in relazione al combinato disposto degli artt. 145 e 149 D.L.vo. n. 209/2005, non esistendo prova certa che il dedotto sinistro fosse avvenuto tra due veicoli assicurati per la responsabilità civile obbligatoria.
Inoltre, rilevava che l'attore non forniva la prova di aver correttamente adempiuto agli oneri di cui alla predetta normativa.
L'appellante in incidentale eccepiva altresì che la procedura di indennizzo diretto ai sensi dell'art. 149 dlgs 209/2005 presuppone la non responsabilità del conducente quale condizione della azione e che pertanto, la domanda doveva essere rigettata.
Il motivo di appello incidentale in esame non è meritevole di condivisione.
La Suprema Corte ha già avuto modo di affermare il principio che è stato così ufficialmente massimato: «In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la procedura di indennizzo diretto, ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, è applicabile anche al caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, salva l'ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante ed a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i conducenti siano) responsabili del danno» (Cass., ord., 7/02/20'17, n. 3146). Nella motivazione della decisione di legittimità appena ricordata è stato precisato che "La procedura di indennizzo diretto prevista dall'art. 149 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209) è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno. Ciò emerge chiaramente dalla lettera dall'art. 1, comma 1, lettera d), del regolamento emanate ai sensi dell'art. 150 del codice delle assicurazioni private, che contiene la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254), e che prevede che la suddetta procedura sia applicabile in caso di «collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili».
Alla luce di tale precedente, la Corte di Cassazione, proprio nell'accogliere un ricorso spiegato per violazione e falsa applicazione dell'art. 149 del Dlgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni) in relazione all'art. 360, I comma 3, avendo il Giudice ritenuto non applicabile il c.d risarcimento
6 diretto atteso il concorso di colpa dell'odierna ricorrente, richiamando i pregressi arresti giurisprudenziali ha osservato che “la conclusione è coerente del resto con la ratio della disposizione di cui all'art. 149 del codice delle assicurazioni private, che ha introdotto la speciale procedura dell'indennizzo diretto per semplificare gli adempimenti ai fini della liquidazione del risarcimento in caso di sinistri stradali in cui si siano verificati esclusivamente danni a cose e/o danni lievi alle persone, prevedendo che i danneggiati possano rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione, la quale gestisce la pratica per conto della compagnia del soggetto responsabile, per poi regolare i rapporti con quest'ultima attraverso una stanza di compensazione. Il meccanismo di rappresentanza e di compensazione tra le due compagnie di assicurazione interessate risulta articolato in modo tale da poter operare non solo in caso di sinistro con unico responsabile, ma anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dall'esistenza di altri danneggiati, mentre resta escluso nel caso in cui, essendovi ulteriori soggetti responsabili, si avrebbe il coinvolgimento di una ulteriore compagnia di assicurazione" (cfr Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27057 del 06/10/2021).
Ciò premesso l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla convenuta compagnia di assicurazioni non è fondata, atteso che l'attore nella messa in mora e nell'atto di citazione in giudizio allegava che il veicolo antagonista risultava regolarmente assicurato con la e, CP_7
in particolare, nel modello CAI sottoscritto da entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro, veniva riportato il relativo numero di polizza, valida al momento del sinistro.
Inoltre, a mezzo di raccomandata inviata in data 17.02.2011, veniva inoltrato alla Controparte_1
certificato medico di guarigione con postumi di (cfr produzione parte appellante Parte_1
primo grado di giudizio).
Il motivo di appello incidentale in esame va dunque disatteso.
Il primo motivo di appello principale del e il secondo motivo di appello incidentale della Pt_1
in quanto connessi tra loro possono essere esaminati congiuntamente. Controparte_8
censura la sentenza di primo grado nella parte in cui affermava che “dalle Parte_1
dichiarazioni, si evince chiaramente la responsabilità del veicolo convenuto, tuttavia, anche il conducente della vettura attorea avrebbe dovuto usare maggior cautela e diligenza, soprattutto non avrebbe dovuto procedere ad una velocità elevata visto che la strada era bagnata per la pioggia.
Ebbene, visti i danni conseguiti al veicolo attoreo e viste le relazioni effettuate sia dal fiduciario della compagnia che dal Ctu, non può non concludersi che il veicolo attoreo percorreva il luogo teatro dell'evento dannoso in modo non idoneo. Da quanto emerso, pertanto, risulta accertata la pari concorsualità dei conducenti nella causazione del sinistro per cui è causa.”
7 L'appellante lamenta il malgoverno delle risultanze istruttorie, le quali, nell'assunto, indicano concordemente la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista nella causazione del sinistro di cui è causa.
In particolare, evidenzia che il giudice erroneamente applicava la presunzione di corresponsabilità
(art. 2054, comma 2° c.c.), la quale ha carattere sussidiario e trova applicazione solo nei casi in cui non sia possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente o determinare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'incidente, deducendo che dalla motivazione della pronuncia non è dato comprendere a quale principio giuridico il Giudice di Pace abbia fatto ricorso, nella parte in cui riconosceva il concorso di colpa, non essendo stata fornita in giudizio la prova che il veicolo attoreo procedesse ad una velocità eccessiva o inadeguata.
Ai suddetti rilievi critici, la oppone la circostanza che il non forniva la Controparte_1 Pt_1
prova in giudizio di essersi pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e che, dunque, dall'istruttoria emergeva che l'evento non si sarebbe verificato se il conducente dell'auto avesse tenuto una condotta di guida più prudente ed accorta.
In via incidentale la predetta compagnia di assicurazioni chiede riformarsi la sentenza con rigetto della domanda risarcitoria spiegata dal assumendo che l'istruttoria espletata in primo grado Pt_1 non sarebbe sufficiente a fornire la prova dell'effettivo verificarsi del sinistro, attese le incongruenze delle dichiarazioni rese dalla teste, e la inutilizzabilità della ctu espletata in primo grado.
Il motivo di appello incidentale spiegato dalla compagnia di assicurazioni va disatteso, in quanto la prova dell'effettivo verificarsi del sinistro oggetto di lite, oltre che dalle dichiarazioni testimoniali, è sorretta dal Modello Cai versato in atti dall'attore, contenente i dati dei veicoli coinvolti, grafico descrittivo della dinamica del sinistro, e sottoscritto sia dal che da , Pt_1 CP_2
conducente e proprietario del veicolo antagonista (cfr produzione attore, primo grado di giudizio).
L'art. 143, comma 2, d.lg. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. (Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato (cfr Cassazione civile sez. III, 03/06/2024, n.15431).
8 Nella fattispecie alla luce del predetto modello Cai, (non oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera della compagnia assicurativa) della prova testimoniale assunta in primo grado e delle risultanze della ctu, deve ritenersi che il sinistro si è effettivamente verificato con il coinvolgimento dei veicoli indicati dall'odierno appellante.
Ciò posto al fine di vagliare il motivo di impugnazione principale, giova rammentare che la presunzione di concorso di colpa sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per unanime giurisprudenza, ha portata sussidiaria (cfr. Cass. 18479/2015; Cass. 2327/2011), con l'ulteriore specificazione che l'accertamento di colpa, anche grave, di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria su di lui gravante di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, così permettendo al giudice di escludere un proprio concorso di colpa (cfr. Cass. 195/2007). Anzi, è stato ulteriormente osservato sul punto che l'accertamento di un'infrazione anche grave da parte di uno dei conducenti
— come l'inosservanza del diritto di precedenza o simili — non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso in capo a quest'ultimo (cfr. Cass. 4754/2004; Cass. 19053/2003). Infatti, la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. va applicata non solo — e non tanto — quando dagli atti di causa emergano chiaramente, ed in tutta la loro evidenza, le pari violazioni commesse dai conducenti di tutti i veicoli coinvolti nello scontro, ma piuttosto — e soprattutto — quando la corretta condotta tenuta da uno dei conducenti dei veicoli coinvolti non sia emersa con sufficiente chiarezza dalle risultanze istruttorie acquisite al processo (cfr. Cass. 6483/2013).
Anzi, è proprio in presenza di tale dubbio istruttorio che il giudice non potrebbe che fare applicazione proprio della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
Ciò chiarito, nella specie, correttamente il giudice di prime cure ha affermato la pari responsabilità dell'attore, alla luce della espletata ctu tecnica, raffrontata con i rilievi critici avanzati dal consulente nominato dalla compagnia assicurativa;
il giudice di Prime Cure ha ritenuto che la gravità dei danni riportati dal veicolo, nonché la dinamica descritta dal testimone, secondo cui l'auto girava su stessa due volte, lascia presumere che il teneva una velocità non consona al Pt_1
luogo e alle condizioni atmosferiche presenti al momento del sinistro.
La predetta statuizione appare corretta:il materiale istruttorio in atti non consente di ritenere che il avesse al momento del sinistro una condotta di guida esente da censura, nulla emergendo Pt_1
sulla sua condotta di guida, nè dalle dichiarazioni testimoniali, nè tantomeno dal modello Cai.
Si evidenzia altresì che il ctu ha espletato le operazioni peritali, sulla premessa della “irreperibilità dei veicoli” coinvolti nel sinistro, il che non ha consentito la comparazione materiale degli stessi sul luogo del sinistro, che nulla emerge dalla consulenza tecnica di ufficio in ordine al rispetto da parte dell'auto condotta dal del limite di velocità sussistente sul luogo del sinistro, e che è pacifico Pt_1
9 che quel giorno le condizioni atmosferiche fossero avverse, il che impone agli utenti della strada particolare cautela alla guida (cfr Cassazione civile sez. III, 19/12/2024, n.33483 In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, rilevando che l'incertezza sulla condotta di guida del danneggiato non consentiva di attribuire rilevanza causale alla sola condotta dell'antagonista).
Pertanto il motivo di appello in esame vanno disatteso e non può che essere confermata la statuizione del giudice di primo grado.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice
“attribuiva l'IVA se dovuta e documentata con apposita fattura”. All'uopo argomenta che il risarcimento del danno patrimoniale non si limita al solo ristoro del danno diretto ma si estende anche a tutti gli oneri accessori e consequenziali che la lesione ha comportato.
Ciò pur se il danneggiato non dovesse essere attualmente in possesso di fattura di riparazione.
Il motivo di gravame non è meritevole di accoglimento.
La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'I.V.A., pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'I.V.A. versata - perché l'autoriparatore, per legge (art. 18 del d.P.R. 26 ottobre
1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente” ed ancora “In tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione” (Cass. civ., sentenza n. 1688 del 27-1-2010; cfr. anche. Cass. civ., ordinanza n.
22580 del 19-7-2022).
Ebbene, posto che nella fattispecie l'appellante nell'impugnare il capo di sentenza in esame nulla ha dedotto in ordine all'attività svolta ed al connesso diritto al rimborso o alla detrazione dell'I.V.A. versata , si rileva che la decisione impugnata ha riconosciuto tale onere accessorio e conseguenziale al richiedendo l'esibizione della relativa fattura ai soli fini della liquidazione dello stesso. Pt_1
10 All'uopo si osserva che l'Iva non è un danno in sé, ma comporta per il danneggiato una diminuzione patrimoniale, solo che quest'ultimo la paghi effettivamente e non la possa detrarre.
Il motivo di appello concernente le spese di lite in quanto connesso all'invocata riforma della gravata sentenza, resta assorbito dal rigetto dei primi due motivi di appello.
Spese di lite
In ragione della reciproca soccombenza, si ritiene di compensare le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante principale ed incidentale.
Risultando gli appellanti principale ed incidentale soccombenti, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto conferma la gravata sentenza;
b) compensa le spese di lite tra le parti;
Si dà atto nella fattispecie della sussistenza dell'obbligo di cui al richiamato comma I quater dell'art. 13 DPR 11/2002 sia in relazione all'appello principale che a quello incidentale.
Torre Annunziata, 18.04.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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