Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2686.
(Sentenze).
Devono essere trascritte, agli effetti dell'art. 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684 in forza di un titolo non trascritto.
(Sentenze).
Devono essere trascritte, agli effetti dell'art. 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684 in forza di un titolo non trascritto.
Commentario • 1
- 1. La trascrizioneSegreteria@Estartup.It · https://www.notaiofiorellibertoli.com/categoria/articoli/ · 7 agosto 2023 · 42.609
[…] Funzione della trascrizione La trascrizione ha come funzione principale e tipica la risoluzione dell'eventuale conflitto che potrebbe sorgere tra due o più aventi diritto (l'ipotesi più frequente tra due acquirenti) da un comune dante causa, mediante il sistema dell'inopponibilità degli atti non trascritti o trascritti posteriormente, a quello fra i due aventi diritto che ha trascritto per primo il proprio titolo (crf. Artt. 2644, 2684, 2686 c.c.). […]
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Giurisprudenza • 99
- 1. Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 8126Provvedimento: […] - ordinare al competente Conservatore del Pubblico Registro Autom- bilistico di provvedere alle opportune annotazioni e trascrivere l'emananda sentenza ai sensi dell'art. 2686 c.c. con esonero di ogni responsabilità, al fine di consentire di ottenere il rilascio della carta di circolazione e del certificato di proprietà in favore della ricorrente, con sede in Forlì (FC), Viale Parte_2Leggi di più...
- art. 102 c.p.c.·
- compravendita autoveicolo·
- rinuncia eredità·
- presunzione semplice proprietà·
- estromissione dal giudizio·
- proprietà·
- trascrizione sentenza·
- compensazione spese di lite·
- art. 2686 c.c.