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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3241 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT NC NE Presidente dott. RI GF OL Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 15 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 896/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Francesca D'Addario Parte_1
APPELLANTE
E
, con l'avv. Alessandro Steri CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1936/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 19 novembre 2021 di ha Parte_1 Pt_1 adito il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere richiesto alla – con atto di precetto notificato in data 23 ottobre 2017 – il pagamento CP_1 della somma di € 236.053,14 oltre accessori di legge e spese di lite relativa alle ritenute fiscali erroneamente operate dalla stessa sulla somma di € 632.503,80 allo CP_1 stesso dovuta a titolo di risarcimento del danno in esecuzione della sentenza n. 7366/2009 pronunciata dal Tribunale di Roma;
di avere successivamente pignorato – con atto notificato in data 19 gennaio 2018 alla e a in qualità di CP_1 Controparte_2
Pag. 1 di 10 terzo pignorato – la somma di € 236.053,14 sopra citata, aumentata della metà, contestualmente citando la a comparire dinanzi all'intestato Tribunale CP_1 all'udienza del 20 marzo 2018 e invitando il terzo pignorato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.; che il giudice dell'esecuzione, previa sospensione della procedura esecutiva a seguito dell'atto di opposizione all'esecuzione proposto dalla aveva CP_1 concesso termine per l'introduzione del presente giudizio di merito.
Ciò premesso, ha dedotto di essere stato dirigente dell'amministrazione resistente, specificamente del Consiglio Regionale della stessa, e che con contratto del 17 novembre
2004 gli era stato assegnato l'incarico (della durata di 7 anni, rinnovabile) di direttore responsabile della struttura di supporto al Comitato regionale delle comunicazioni, il cui trattamento economico complessivo era stabilito, dall'art. 4 del contratto menzionato;
di avere eseguito la propria attività con grandissime difficoltà, legate ai rapporti con il
Presidente del Comitato e con alcuni componenti, che gli avevano impedito di svolgere al meglio il suo ruolo;
di essere stato licenziato dalla , con effetti dal 16 CP_1 CP_1 agosto 2005 e di aver conseguentemente impugnato detto provvedimento e che il proprio ricorso era stato accolto con sentenza del Tribunale di Roma n. 7366/2009; che tale pronuncia aveva dichiarato la illegittimità del provvedimento adottato nei propri confronti e per l'effetto aveva ordinato alla di reintegrarlo nel posto di lavoro o in CP_1 altro incarico equivalente e di risarcirgli il danno cagionato “commisurato alle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del recesso sino a quello della effettiva reintegra oltre accessori come per legge”; che il licenziamento in questione gli aveva arrecato “gravi ripercussioni di carattere previdenziale, finanziario e sulla salute” e che la natura risarcitoria di tale importo era evidenziata anche dal rigetto della propria domanda subordinata, con la quale aveva, nella denegata ipotesi in cui il licenziamento fosse stato ritenuto legittimo, chiesto il pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal giorno del recesso fino alla scadenza del contratto;
che l'importo da corrispondergli a titolo risarcitorio doveva infatti essere ricollegato al danno all'immagine, al danno esistenziale, al danno alla reputazione, al danno alla vita di relazione e al danno da perdita di chances, vale a dire a danni che non potevano in alcun modo essere ricollegati alla perdita di un reddito;
che tale danno possedeva natura di danno emergente, rappresentato dall'ingiusta diminuzione del valore professionale del lavoratore derivante dall'illegittimo scioglimento del rapporto lavorativo e non già di danno da lucro cessante,
Pag. 2 di 10 quale mancato guadagno collegato al licenziamento;
affermava che erroneamente la aveva dunque operato ritenute fiscali per € 236.053,14, sulla somma di € CP_1
632.503,80 in questione in quanto la natura risarcitoria del dovuto comportava che la somma non fosse soggetta a tassazione.
Sulla base di tanto ha concluso richiedendo di “-Accertare e dichiarare la natura risarcitoria delle somme liquidate in favore del Sig. di Parte_1 Pt_1 nella sentenza n. 7366 del 8 aprile 2009, resa nella causa R.G. n. 200330/2007 dal
Tribunale del Lavoro di Roma, dott.ssa Giuseppina Leo, e per l'effetto -Condannare la
, in persona del suo Presidente pro tempore, al pagamento, in favore del CP_1 sig. di , dell'importo di € 236.053,14 per ritenute fiscali Parte_1 Pt_1 erroneamente operate sull'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo, stante quanto disposto dalla sentenza n. 7366 del 8 aprile 2009, resa nella causa R.G. n. 200330/2007 dal Tribunale del Lavoro di Roma, dott.ssa Giuseppina Leo”, con vittoria di spese e loro distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la eccependo l'inammissibilità CP_1 della procedura esecutiva in quanto basata su una sentenza di condanna generica, non contenente né la quantificazione della somma, né l'indicazione di elementi utili per la sua determinazione e rappresentando di avere solo successivamente proceduto in via amministrativa a rendere liquido il credito e quindi provveduto ad erogare le somme dovute al ricorrente, sulla base dei criteri stabiliti nella sentenza;
ha eccepito, inoltre,
l'impignorabilità delle somme, in base alla deliberazione della Giunta regionale n.19 del
23 gennaio 2018 che aveva individuato le somme destinate al pagamento delle spese non soggette ad esecuzione forzata, agli effetti dell'art. 11 del d.l. n. 8/1993, quantificate per il trimestre gennaio-marzo 2018 nell'importo di € 2.773.030.603,00 (in quanto destinate al pagamento di retribuzioni del personale ed oneri accessori, oneri per rate di ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari, contributi di esercizio alle aziende di trasporto pubblico regionale e finanziamenti alle Aziende Sanitarie Regionali) con conseguente dichiarazione resa dal tesoriere terzo pignorato, da Controparte_2 intendersi negativa, poiché precisava che “al momento della notificazione del pignoramento il saldo contabile dell'Ente non superava l'importo della delibera
d'impignorabilità” e in considerazione del fatto che il pignoramento presso terzi che
Pag. 3 di 10 aveva originato il presente giudizio era stato notificato il 19 gennaio 2021; ha affermato l'avvenuto integrale pagamento delle somme dovute al ricorrente, a titolo risarcitorio, sulla base della sentenza n. 7366/2009 menzionata, correttamente erogate al netto delle ritenute fiscali e previdenziali di legge;
ha richiamato il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva in relazione alla assoggettabilità a tassazione delle somme riconosciute a titolo risarcitorio al dalla sentenza in questione;
ha sostenuto Parte_1 la natura risarcitoria del credito, le cui somme liquidate avevano natura reddituale;
ha richiamato l'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 per il quale sono tassabili i proventi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento danni consistente nella perdita di redditi
(somme percepite in sostituzione del mancato guadagno) e riconducibili alla categoria civilistica del lucro cessante, mentre sono escluse da tassazione quelle riconducibili alla categoria del danno emergente. Ha quindi formulato domanda riconvenzionale in relazione alla somma di € 128.096,32 assegnata al ricorrente dal giudice dell'esecuzione,
a seguito di suo intervento in altra procedura esecutiva RGE n. 11244/2013 sulla base del medesimo titolo della sentenza n. 7366/2009 e sulla base di un conteggio unilaterale predisposto dal Ha eccepito, ancora, l'inammissibilità della procedura Parte_1 esecutiva per violazione del principio di divieto di frazionamento del credito in quanto il ricorrente aveva già proposto diverse azioni esecutive basate sul medesimo titolo, ovverossia la sentenza posta alla base anche del precetto in questa sede opposto. Infine, ha eccepito, in via subordinata, la compensazione di quanto vantato dal ricorrente con il controcredito di € 184.234,00 oltre accessori derivante dalla sentenza della Corte dei conti n. 403/2014, confermata in appello.
Istruita in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 1936/2024, depositata il 15 febbraio 2024, che ha respinto il ricorso qualificando la sentenza n.
7366/2009 come di condanna generica, siccome priva dell'indicazione di elementi utili alla determinazione o determinabilità del suo ammontare. Ha dunque ritenuto che tale sentenza non potesse costituire la base del precetto opposto, con la conseguenza dell'inammissibilità della procedura esecutiva instaurata e di tutte le questioni affrontate in ricorso. Ha invece ritenuto fondata la domanda riconvenzionale spiegata dalla CP_1
in riferimento all'assegnazione della somma di € 128.096,32 nell'ambito di altra
[...] procedura esecutiva incardinata dal di affermando che l'ente Parte_1 Pt_1 locale aveva già versato tutto il dovuto, determinato correttamente in via amministrativa
Pag. 4 di 10 secondo i criteri indicati nella citata sentenza n. 7366/2009 e con la dovute ritenute fiscali in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986. Ha pertanto dichiarato l'inammissibilità della procedura esecutiva promossa dal ricorrente, così rigettando il ricorso e ha accolto la domanda riconvenzionale, con condanna del di MU alla restituzione della somma di € 128.096,32 oltre interessi Parte_1 legali e al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato presso questa Corte il 10 aprile 2024 il di MU ha Parte_1 impugnato la pronuncia in forza dei motivi riepilogati a seguire.
Con un primo motivo ha censurato l'affermazione della mancata determinazione dell'entità della retribuzione globale di fatto indicata nella sentenza n. 7366/2009 posta a base della procedura esecutiva instaurata. Ha dunque riportato ampi stralci della pronuncia in questione e rilevato che la stessa aveva agevolmente determinato il CP_1 dovuto sulla base delle retribuzioni spettanti dal giorno del recesso a quello dell'effettiva reintegra, come da busta paga emessa per il febbraio 2010; ha dedotto che egli si era dunque limitato ad agire per il recupero delle ritenute fiscali indebitamente eseguite dalla sulle competenze totali da essa stessa quantificate, con la conseguenza che la CP_1 somma oggetto della procedura esecutiva era assolutamente certa, liquida ed esigibile per ammissione dello stesso debitore. Ha inoltre stigmatizzato la contraddittorietà della decisione che per un verso aveva affermato che il credito non era determinato, né determinabile e per un altro verso aveva sostenuto che il dovuto era stato invece determinato in via amministrativa e in esecuzione del d.P.R. n. 917/1986.
Con un secondo motivo si è doluto dell'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla evidenziando di essere intervenuto in una procedura CP_1 esecutiva promossa da altro creditore regionale e ottenendo l'assegnazione di somme residue spettanti a titolo di retribuzione fissa, oltre interessi, pari appunto all'importo di
€ 128.096,32 che la stessa aveva erroneamente omesso di calcolare in suo favore CP_1 nella determinazione del dovuto ai sensi della più volte citata sentenza n. 7366/2009. Ha quindi ribadito che la avrebbe potuto contestare una tale assegnazione solo CP_1 mediante opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di 20 giorni dalla pronuncia, o al più mediante appello, ove si volesse attribuire al provvedimento in esame il carattere sostanziale di sentenza, in disparte il rilievo che esso era stato emesso il 13
Pag. 5 di 10 novembre 2013, dunque ne risultava incomprensibile l'annullamento ad oltre 10 anni di distanza, con superamento anche dei termini di prescrizione ordinaria.
Ha successivamente ripercorso gli eventi che avevano condotto al suo licenziamento e alla sentenza di reintegrazione ribadendo la natura risarcitoria delle somme da versargli in base alla sentenza n. 7366/2009, siccome qualificabile come danno emergente, quale anche quello per mobbing, che costituiva una delle condotte illecite compiute nei suoi confronti e oggetto della condanna. Ha nuovamente affermato che tanto risultava vieppiù confermato dal rilievo che la sua domanda subordinata, con la quale aveva richiesto il pagamento delle retribuzioni non versate, era stata respinta, non costituendo dunque oggetto di condanna una reintegrazione del lucro cessante, al contrario di quanto opinato dalla . Ne conseguiva che nessuna trattenuta fiscale andava eseguita sulle CP_1 somme calcolate dall'ente locale, come stabilito dalla giurisprudenza tributaria di legittimità ampiamente citata.
Sulla base di tanto ha quindi concluso richiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo, con vittoria di spese e loro distrazione.
Nuovamente radicato il contraddittorio, si è costituita la concludendo per CP_1 la conferma della sentenza gravata e per il rigetto dell'impugnazione.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è complessivamente infondato in forza delle ragioni che si espongono di seguito.
Osserva la Corte che, se il primo motivo di impugnazione merita accoglimento, nondimeno la fondatezza della relativa censura non giova alla posizione della parte appellante, risultando inaccoglibile nel merito la domanda formulata dal Parte_1
Infatti, non è condivisibile la qualificazione della sentenza n. 7366/2009 del Tribunale di
Roma come generica in quanto essa, ancorché non specificasse espressamente la somma dovuta, richiedeva per il calcolo degli importi oggetto di condanna e dunque per la esatta determinazione del credito, l'utilizzo di elementi certi e positivi presenti in atti, sicché
Pag. 6 di 10 possedeva efficacia di titolo esecutivo ed era idonea a fondare un'azione esecutiva (Cass.
n. 3204/2006).
Ciò risulta tanto più vero se si considera che la ha potuto quantificare CP_1 agevolmente la somma dovuta in sede amministrativa “sulla base dei criteri stabiliti nella sentenza”, come ammesso dallo stesso ente locale nella memoria difensiva di costituzione nel primo grado del presente giudizio, segnatamente, alla pagina 6, terzo capoverso.
Pertanto, il era facoltizzato ad agire in executivis sulla base della citata Parte_1 sentenza n. 7366/2009, meritando la pronuncia di primo grado di essere riformata sul punto.
Tuttavia, come anticipato, tanto non apporta alcun beneficio allo stesso appellante per via dell'infondatezza nel merito della pretesa azionata.
Invero, come si rileva con chiarezza dalla lettura della sentenza n. 7366/2009 del
Tribunale di Roma, sulla quale si fonda la pretesa avanzata dal in quel Parte_1 giudizio costui aveva originariamente richiesto non solo l'accertamento della illegittimità del provvedimento regionale che lo aveva dichiarato decaduto dall'incarico dirigenziale attribuitogli, ma anche “conseguentemente” di ordinare alla la sua CP_1 reintegrazione “oltre al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del recesso sino a quello dell'effettiva reintegra”; aveva, inoltre, richiesto la condanna della al pagamento della somma di € CP_1
500.000,00 “a titolo di risarcimento del danno biologico, alla vita di relazione, professionale, esistenziale e di immagine”.
Tuttavia, lo stesso come si legge nella medesima sentenza, all'udienza del Parte_1
19 marzo 2009, “dichiarava di rinunziare al capo della domanda relativa al risarcimento del danno biologico, alla vita di relazione, professionale, esistenziale e di immagine”, trovando l'accettazione della , così circoscrivendo le proprie pretese, come CP_1 espressamente affermato dallo stesso Tribunale in apertura della parte motiva della sentenza in questione.
Si aggiunga che la sentenza ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento di recesso emesso nei confronti del ordinando alla di reintegrarlo nel Parte_1 CP_1 posto di lavoro o in incarico equivalente e “di risarcire al medesimo il danno cagionato, commisurato alle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del recesso sino a quello di effettiva reintegra”.
Pag. 7 di 10 Pertanto, non trova alcuna rispondenza negli atti la circostanza che la condanna risarcitoria pronunciata con la sentenza n. 7366/2009 riguardasse il danno emergente, incluso quello per preteso mobbing subito, del quale nella decisione in esame non si rinviene la benché minima traccia o menzione. Ciò senza considerare che lo stesso come appena rilevato, ha espressamente rinunciato alla domanda riguardante Parte_1 tutte le possibili voci di danno emergente che in questa sede inammissibilmente rivendica e che il preteso danno per mobbing è stato addotto nel presente giudizio solo in questo grado di appello, con inammissibile mutatio della causa petendi della pretesa.
Risulta dunque evidente che la condanna risarcitoria della quale si discute abbia riguardato piuttosto la sostituzione del reddito (imponibile) che il avrebbe Parte_1 percepito ove non fosse stato emesso nei suoi confronti l'atto di recesso da parte della poi dichiarato illegittimo, tanto da essere commisurata, niente affatto CP_1 casualmente, alle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno dello stesso recesso, fino all'effettiva reintegrazione.
Trova dunque applicazione alla fattispecie il disposto dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n.
917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi), che prevede che “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati”.
Ne consegue che quanto versato a titolo di risarcimento per la mancata retribuzione percepita deve essere considerato come sostitutivo di un reddito imponibile, tale da rientrare nella stessa categoria in cui si collocava il rapporto lavorativo poi interrotto a causa del licenziamento e pertanto da assoggettarsi a ritenute fiscali, come correttamente fatto dalla . CP_1
Atteso che l'appellante non ha contestato la correttezza della determinazione delle ritenute operata dall'ente appellato, la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio e ribadita in questo grado di appello va conclusivamente respinta.
Trattando a questo punto della doglianza concernente l'accoglimento della domanda riconvenzionale presentata dalla , osserva in primo luogo il collegio che CP_1
Pag. 8 di 10 essa è ammessa in linea di principio anche nel processo esecutivo e che la contestazione dell'appellante si appunta in effetti sul rilievo che l'ordinanza di assegnazione avrebbe dovuto essere censurata solo a mezzo di opposizione agli atti esecutivi, o, al limite, a mezzo di appello, ove si volesse attribuire a detto provvedimento efficacia di sentenza.
La doglianza non coglie il segno in quanto nel caso di specie si tratta di un'ordinaria azione di ripetizione per somme indebitamente percepite dal all'esito di altra Parte_1 procedura esecutiva. Tale azione è stata proposta nel rispetto del termine di prescrizione decennale, a nulla rilevando sotto tale profilo l'esistenza del provvedimento di assegnazione, come noto, inidoneo a passare in cosa giudicata, specie se si considera che esso non è affatto contestato nella sua forma, ciò che esclude che si dovesse impugnarlo ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Atteso che l'odierno appellante nell'atto di gravame non ha articolato alcuna argomentazione in ordine al merito della pretesa restitutoria avanzata dalla CP_1 con la domanda in esame, limitandosi a contestarla sotto il limitato profilo procedurale in precedenza illustrato, ne discende il rigetto anche del secondo motivo di impugnazione.
L'appello va in conclusione respinto, sia pure con le integrazioni di motivazione in precedenza esposte.
Le spese di lite liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da di Parte_1 Pt_1 con ricorso depositato il 10 aprile 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di
Roma n. 1936/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 11.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge;
Pag. 9 di 10 - dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI GF OL IT NC NE
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT NC NE Presidente dott. RI GF OL Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 15 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 896/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Francesca D'Addario Parte_1
APPELLANTE
E
, con l'avv. Alessandro Steri CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1936/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 19 novembre 2021 di ha Parte_1 Pt_1 adito il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere richiesto alla – con atto di precetto notificato in data 23 ottobre 2017 – il pagamento CP_1 della somma di € 236.053,14 oltre accessori di legge e spese di lite relativa alle ritenute fiscali erroneamente operate dalla stessa sulla somma di € 632.503,80 allo CP_1 stesso dovuta a titolo di risarcimento del danno in esecuzione della sentenza n. 7366/2009 pronunciata dal Tribunale di Roma;
di avere successivamente pignorato – con atto notificato in data 19 gennaio 2018 alla e a in qualità di CP_1 Controparte_2
Pag. 1 di 10 terzo pignorato – la somma di € 236.053,14 sopra citata, aumentata della metà, contestualmente citando la a comparire dinanzi all'intestato Tribunale CP_1 all'udienza del 20 marzo 2018 e invitando il terzo pignorato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.; che il giudice dell'esecuzione, previa sospensione della procedura esecutiva a seguito dell'atto di opposizione all'esecuzione proposto dalla aveva CP_1 concesso termine per l'introduzione del presente giudizio di merito.
Ciò premesso, ha dedotto di essere stato dirigente dell'amministrazione resistente, specificamente del Consiglio Regionale della stessa, e che con contratto del 17 novembre
2004 gli era stato assegnato l'incarico (della durata di 7 anni, rinnovabile) di direttore responsabile della struttura di supporto al Comitato regionale delle comunicazioni, il cui trattamento economico complessivo era stabilito, dall'art. 4 del contratto menzionato;
di avere eseguito la propria attività con grandissime difficoltà, legate ai rapporti con il
Presidente del Comitato e con alcuni componenti, che gli avevano impedito di svolgere al meglio il suo ruolo;
di essere stato licenziato dalla , con effetti dal 16 CP_1 CP_1 agosto 2005 e di aver conseguentemente impugnato detto provvedimento e che il proprio ricorso era stato accolto con sentenza del Tribunale di Roma n. 7366/2009; che tale pronuncia aveva dichiarato la illegittimità del provvedimento adottato nei propri confronti e per l'effetto aveva ordinato alla di reintegrarlo nel posto di lavoro o in CP_1 altro incarico equivalente e di risarcirgli il danno cagionato “commisurato alle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del recesso sino a quello della effettiva reintegra oltre accessori come per legge”; che il licenziamento in questione gli aveva arrecato “gravi ripercussioni di carattere previdenziale, finanziario e sulla salute” e che la natura risarcitoria di tale importo era evidenziata anche dal rigetto della propria domanda subordinata, con la quale aveva, nella denegata ipotesi in cui il licenziamento fosse stato ritenuto legittimo, chiesto il pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal giorno del recesso fino alla scadenza del contratto;
che l'importo da corrispondergli a titolo risarcitorio doveva infatti essere ricollegato al danno all'immagine, al danno esistenziale, al danno alla reputazione, al danno alla vita di relazione e al danno da perdita di chances, vale a dire a danni che non potevano in alcun modo essere ricollegati alla perdita di un reddito;
che tale danno possedeva natura di danno emergente, rappresentato dall'ingiusta diminuzione del valore professionale del lavoratore derivante dall'illegittimo scioglimento del rapporto lavorativo e non già di danno da lucro cessante,
Pag. 2 di 10 quale mancato guadagno collegato al licenziamento;
affermava che erroneamente la aveva dunque operato ritenute fiscali per € 236.053,14, sulla somma di € CP_1
632.503,80 in questione in quanto la natura risarcitoria del dovuto comportava che la somma non fosse soggetta a tassazione.
Sulla base di tanto ha concluso richiedendo di “-Accertare e dichiarare la natura risarcitoria delle somme liquidate in favore del Sig. di Parte_1 Pt_1 nella sentenza n. 7366 del 8 aprile 2009, resa nella causa R.G. n. 200330/2007 dal
Tribunale del Lavoro di Roma, dott.ssa Giuseppina Leo, e per l'effetto -Condannare la
, in persona del suo Presidente pro tempore, al pagamento, in favore del CP_1 sig. di , dell'importo di € 236.053,14 per ritenute fiscali Parte_1 Pt_1 erroneamente operate sull'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo, stante quanto disposto dalla sentenza n. 7366 del 8 aprile 2009, resa nella causa R.G. n. 200330/2007 dal Tribunale del Lavoro di Roma, dott.ssa Giuseppina Leo”, con vittoria di spese e loro distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la eccependo l'inammissibilità CP_1 della procedura esecutiva in quanto basata su una sentenza di condanna generica, non contenente né la quantificazione della somma, né l'indicazione di elementi utili per la sua determinazione e rappresentando di avere solo successivamente proceduto in via amministrativa a rendere liquido il credito e quindi provveduto ad erogare le somme dovute al ricorrente, sulla base dei criteri stabiliti nella sentenza;
ha eccepito, inoltre,
l'impignorabilità delle somme, in base alla deliberazione della Giunta regionale n.19 del
23 gennaio 2018 che aveva individuato le somme destinate al pagamento delle spese non soggette ad esecuzione forzata, agli effetti dell'art. 11 del d.l. n. 8/1993, quantificate per il trimestre gennaio-marzo 2018 nell'importo di € 2.773.030.603,00 (in quanto destinate al pagamento di retribuzioni del personale ed oneri accessori, oneri per rate di ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari, contributi di esercizio alle aziende di trasporto pubblico regionale e finanziamenti alle Aziende Sanitarie Regionali) con conseguente dichiarazione resa dal tesoriere terzo pignorato, da Controparte_2 intendersi negativa, poiché precisava che “al momento della notificazione del pignoramento il saldo contabile dell'Ente non superava l'importo della delibera
d'impignorabilità” e in considerazione del fatto che il pignoramento presso terzi che
Pag. 3 di 10 aveva originato il presente giudizio era stato notificato il 19 gennaio 2021; ha affermato l'avvenuto integrale pagamento delle somme dovute al ricorrente, a titolo risarcitorio, sulla base della sentenza n. 7366/2009 menzionata, correttamente erogate al netto delle ritenute fiscali e previdenziali di legge;
ha richiamato il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva in relazione alla assoggettabilità a tassazione delle somme riconosciute a titolo risarcitorio al dalla sentenza in questione;
ha sostenuto Parte_1 la natura risarcitoria del credito, le cui somme liquidate avevano natura reddituale;
ha richiamato l'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 per il quale sono tassabili i proventi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento danni consistente nella perdita di redditi
(somme percepite in sostituzione del mancato guadagno) e riconducibili alla categoria civilistica del lucro cessante, mentre sono escluse da tassazione quelle riconducibili alla categoria del danno emergente. Ha quindi formulato domanda riconvenzionale in relazione alla somma di € 128.096,32 assegnata al ricorrente dal giudice dell'esecuzione,
a seguito di suo intervento in altra procedura esecutiva RGE n. 11244/2013 sulla base del medesimo titolo della sentenza n. 7366/2009 e sulla base di un conteggio unilaterale predisposto dal Ha eccepito, ancora, l'inammissibilità della procedura Parte_1 esecutiva per violazione del principio di divieto di frazionamento del credito in quanto il ricorrente aveva già proposto diverse azioni esecutive basate sul medesimo titolo, ovverossia la sentenza posta alla base anche del precetto in questa sede opposto. Infine, ha eccepito, in via subordinata, la compensazione di quanto vantato dal ricorrente con il controcredito di € 184.234,00 oltre accessori derivante dalla sentenza della Corte dei conti n. 403/2014, confermata in appello.
Istruita in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 1936/2024, depositata il 15 febbraio 2024, che ha respinto il ricorso qualificando la sentenza n.
7366/2009 come di condanna generica, siccome priva dell'indicazione di elementi utili alla determinazione o determinabilità del suo ammontare. Ha dunque ritenuto che tale sentenza non potesse costituire la base del precetto opposto, con la conseguenza dell'inammissibilità della procedura esecutiva instaurata e di tutte le questioni affrontate in ricorso. Ha invece ritenuto fondata la domanda riconvenzionale spiegata dalla CP_1
in riferimento all'assegnazione della somma di € 128.096,32 nell'ambito di altra
[...] procedura esecutiva incardinata dal di affermando che l'ente Parte_1 Pt_1 locale aveva già versato tutto il dovuto, determinato correttamente in via amministrativa
Pag. 4 di 10 secondo i criteri indicati nella citata sentenza n. 7366/2009 e con la dovute ritenute fiscali in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986. Ha pertanto dichiarato l'inammissibilità della procedura esecutiva promossa dal ricorrente, così rigettando il ricorso e ha accolto la domanda riconvenzionale, con condanna del di MU alla restituzione della somma di € 128.096,32 oltre interessi Parte_1 legali e al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato presso questa Corte il 10 aprile 2024 il di MU ha Parte_1 impugnato la pronuncia in forza dei motivi riepilogati a seguire.
Con un primo motivo ha censurato l'affermazione della mancata determinazione dell'entità della retribuzione globale di fatto indicata nella sentenza n. 7366/2009 posta a base della procedura esecutiva instaurata. Ha dunque riportato ampi stralci della pronuncia in questione e rilevato che la stessa aveva agevolmente determinato il CP_1 dovuto sulla base delle retribuzioni spettanti dal giorno del recesso a quello dell'effettiva reintegra, come da busta paga emessa per il febbraio 2010; ha dedotto che egli si era dunque limitato ad agire per il recupero delle ritenute fiscali indebitamente eseguite dalla sulle competenze totali da essa stessa quantificate, con la conseguenza che la CP_1 somma oggetto della procedura esecutiva era assolutamente certa, liquida ed esigibile per ammissione dello stesso debitore. Ha inoltre stigmatizzato la contraddittorietà della decisione che per un verso aveva affermato che il credito non era determinato, né determinabile e per un altro verso aveva sostenuto che il dovuto era stato invece determinato in via amministrativa e in esecuzione del d.P.R. n. 917/1986.
Con un secondo motivo si è doluto dell'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla evidenziando di essere intervenuto in una procedura CP_1 esecutiva promossa da altro creditore regionale e ottenendo l'assegnazione di somme residue spettanti a titolo di retribuzione fissa, oltre interessi, pari appunto all'importo di
€ 128.096,32 che la stessa aveva erroneamente omesso di calcolare in suo favore CP_1 nella determinazione del dovuto ai sensi della più volte citata sentenza n. 7366/2009. Ha quindi ribadito che la avrebbe potuto contestare una tale assegnazione solo CP_1 mediante opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di 20 giorni dalla pronuncia, o al più mediante appello, ove si volesse attribuire al provvedimento in esame il carattere sostanziale di sentenza, in disparte il rilievo che esso era stato emesso il 13
Pag. 5 di 10 novembre 2013, dunque ne risultava incomprensibile l'annullamento ad oltre 10 anni di distanza, con superamento anche dei termini di prescrizione ordinaria.
Ha successivamente ripercorso gli eventi che avevano condotto al suo licenziamento e alla sentenza di reintegrazione ribadendo la natura risarcitoria delle somme da versargli in base alla sentenza n. 7366/2009, siccome qualificabile come danno emergente, quale anche quello per mobbing, che costituiva una delle condotte illecite compiute nei suoi confronti e oggetto della condanna. Ha nuovamente affermato che tanto risultava vieppiù confermato dal rilievo che la sua domanda subordinata, con la quale aveva richiesto il pagamento delle retribuzioni non versate, era stata respinta, non costituendo dunque oggetto di condanna una reintegrazione del lucro cessante, al contrario di quanto opinato dalla . Ne conseguiva che nessuna trattenuta fiscale andava eseguita sulle CP_1 somme calcolate dall'ente locale, come stabilito dalla giurisprudenza tributaria di legittimità ampiamente citata.
Sulla base di tanto ha quindi concluso richiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo, con vittoria di spese e loro distrazione.
Nuovamente radicato il contraddittorio, si è costituita la concludendo per CP_1 la conferma della sentenza gravata e per il rigetto dell'impugnazione.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è complessivamente infondato in forza delle ragioni che si espongono di seguito.
Osserva la Corte che, se il primo motivo di impugnazione merita accoglimento, nondimeno la fondatezza della relativa censura non giova alla posizione della parte appellante, risultando inaccoglibile nel merito la domanda formulata dal Parte_1
Infatti, non è condivisibile la qualificazione della sentenza n. 7366/2009 del Tribunale di
Roma come generica in quanto essa, ancorché non specificasse espressamente la somma dovuta, richiedeva per il calcolo degli importi oggetto di condanna e dunque per la esatta determinazione del credito, l'utilizzo di elementi certi e positivi presenti in atti, sicché
Pag. 6 di 10 possedeva efficacia di titolo esecutivo ed era idonea a fondare un'azione esecutiva (Cass.
n. 3204/2006).
Ciò risulta tanto più vero se si considera che la ha potuto quantificare CP_1 agevolmente la somma dovuta in sede amministrativa “sulla base dei criteri stabiliti nella sentenza”, come ammesso dallo stesso ente locale nella memoria difensiva di costituzione nel primo grado del presente giudizio, segnatamente, alla pagina 6, terzo capoverso.
Pertanto, il era facoltizzato ad agire in executivis sulla base della citata Parte_1 sentenza n. 7366/2009, meritando la pronuncia di primo grado di essere riformata sul punto.
Tuttavia, come anticipato, tanto non apporta alcun beneficio allo stesso appellante per via dell'infondatezza nel merito della pretesa azionata.
Invero, come si rileva con chiarezza dalla lettura della sentenza n. 7366/2009 del
Tribunale di Roma, sulla quale si fonda la pretesa avanzata dal in quel Parte_1 giudizio costui aveva originariamente richiesto non solo l'accertamento della illegittimità del provvedimento regionale che lo aveva dichiarato decaduto dall'incarico dirigenziale attribuitogli, ma anche “conseguentemente” di ordinare alla la sua CP_1 reintegrazione “oltre al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del recesso sino a quello dell'effettiva reintegra”; aveva, inoltre, richiesto la condanna della al pagamento della somma di € CP_1
500.000,00 “a titolo di risarcimento del danno biologico, alla vita di relazione, professionale, esistenziale e di immagine”.
Tuttavia, lo stesso come si legge nella medesima sentenza, all'udienza del Parte_1
19 marzo 2009, “dichiarava di rinunziare al capo della domanda relativa al risarcimento del danno biologico, alla vita di relazione, professionale, esistenziale e di immagine”, trovando l'accettazione della , così circoscrivendo le proprie pretese, come CP_1 espressamente affermato dallo stesso Tribunale in apertura della parte motiva della sentenza in questione.
Si aggiunga che la sentenza ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento di recesso emesso nei confronti del ordinando alla di reintegrarlo nel Parte_1 CP_1 posto di lavoro o in incarico equivalente e “di risarcire al medesimo il danno cagionato, commisurato alle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del recesso sino a quello di effettiva reintegra”.
Pag. 7 di 10 Pertanto, non trova alcuna rispondenza negli atti la circostanza che la condanna risarcitoria pronunciata con la sentenza n. 7366/2009 riguardasse il danno emergente, incluso quello per preteso mobbing subito, del quale nella decisione in esame non si rinviene la benché minima traccia o menzione. Ciò senza considerare che lo stesso come appena rilevato, ha espressamente rinunciato alla domanda riguardante Parte_1 tutte le possibili voci di danno emergente che in questa sede inammissibilmente rivendica e che il preteso danno per mobbing è stato addotto nel presente giudizio solo in questo grado di appello, con inammissibile mutatio della causa petendi della pretesa.
Risulta dunque evidente che la condanna risarcitoria della quale si discute abbia riguardato piuttosto la sostituzione del reddito (imponibile) che il avrebbe Parte_1 percepito ove non fosse stato emesso nei suoi confronti l'atto di recesso da parte della poi dichiarato illegittimo, tanto da essere commisurata, niente affatto CP_1 casualmente, alle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno dello stesso recesso, fino all'effettiva reintegrazione.
Trova dunque applicazione alla fattispecie il disposto dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n.
917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi), che prevede che “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati”.
Ne consegue che quanto versato a titolo di risarcimento per la mancata retribuzione percepita deve essere considerato come sostitutivo di un reddito imponibile, tale da rientrare nella stessa categoria in cui si collocava il rapporto lavorativo poi interrotto a causa del licenziamento e pertanto da assoggettarsi a ritenute fiscali, come correttamente fatto dalla . CP_1
Atteso che l'appellante non ha contestato la correttezza della determinazione delle ritenute operata dall'ente appellato, la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio e ribadita in questo grado di appello va conclusivamente respinta.
Trattando a questo punto della doglianza concernente l'accoglimento della domanda riconvenzionale presentata dalla , osserva in primo luogo il collegio che CP_1
Pag. 8 di 10 essa è ammessa in linea di principio anche nel processo esecutivo e che la contestazione dell'appellante si appunta in effetti sul rilievo che l'ordinanza di assegnazione avrebbe dovuto essere censurata solo a mezzo di opposizione agli atti esecutivi, o, al limite, a mezzo di appello, ove si volesse attribuire a detto provvedimento efficacia di sentenza.
La doglianza non coglie il segno in quanto nel caso di specie si tratta di un'ordinaria azione di ripetizione per somme indebitamente percepite dal all'esito di altra Parte_1 procedura esecutiva. Tale azione è stata proposta nel rispetto del termine di prescrizione decennale, a nulla rilevando sotto tale profilo l'esistenza del provvedimento di assegnazione, come noto, inidoneo a passare in cosa giudicata, specie se si considera che esso non è affatto contestato nella sua forma, ciò che esclude che si dovesse impugnarlo ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Atteso che l'odierno appellante nell'atto di gravame non ha articolato alcuna argomentazione in ordine al merito della pretesa restitutoria avanzata dalla CP_1 con la domanda in esame, limitandosi a contestarla sotto il limitato profilo procedurale in precedenza illustrato, ne discende il rigetto anche del secondo motivo di impugnazione.
L'appello va in conclusione respinto, sia pure con le integrazioni di motivazione in precedenza esposte.
Le spese di lite liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da di Parte_1 Pt_1 con ricorso depositato il 10 aprile 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di
Roma n. 1936/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 11.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge;
Pag. 9 di 10 - dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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