Articolo 348 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 347Articolo 349
Versione
12 maggio 1963
Art. 348. Le spese ordinarie e straordinarie del bi-
lancio dell'Amministrazione predetta, accerta-
te nell'esercizio finanziario 1944-45, per la
competenza propria dell'esercizio medesimo,
sono stabilite in ............................ L. 620.371.894,96 delle quali furono pagate .................... " 567.603.453,62
------------------ e rimasero da pagare ......................... L. 52.768.441,34
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963