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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/10/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4382/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. NG Presidente relatore Dott.ssa Alessandra. Ardito Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4382/2025, promossa con ricorso depositato il 23/09/2025 da:
1) Parte_1 nato/a LG (SS) il 13.02.1978 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Georgia Donadeo
e
2) Parte_2 nato/a Cagliari il 21.06.1980 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Georgia Donadeo
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in LG (SS), in data 08.04.2009
(anno 2009 atto n.19 parte 2 serie C )
x senza figli
□ con i seguenti figli maggiorenni/minorenni:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23.09.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Omologare con sentenza la separazione personale tra i coniugi signori e Parte_1 [...]
in relazione al matrimonio dagli stessi contratto in LG in data 08.04.2009 con atto Pt_2 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del detto Comune al n.19, Parte 2, Serie C, Uff.1, Anno 2009, alle condizioni di seguito concordate:
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed assistenza.
3) Il signor continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Cerro Maggiore e a goderne in Pt_2 via esclusiva con quanto l'arreda, e sosterrà in via esclusiva il rateo mensile del mutuo e tutte le spese relative alle utenze, alla Tari e le spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile.
4) La signora si obbliga a rilasciare la casa coniugale e a trasferire altrove la propria Pt_1 residenza non appena avrà reperito un nuovo immobile, asportando tutti i propri beni ed effetti personali.
5) Al momento del rilascio della casa coniugale la signora potrà asportare dall'abitazione Pt_1 alcuni arredi e beni ivi contenuti, da concordarsi tra i coniugi.
6) Le rispettive autovetture rimarranno in uso a ciascuno dei coniugi.
7) Il sig. in via anticipata ed entro il giorno 1 di ogni mese, verserà alla sig.ra a Pt_2 Pt_1 mezzo di bonifico bancario su conto corrente alla medesima intestato ed a titolo di contributo al mantenimento, l'importo di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
8) I coniugi dichiarano che, oltre alla comproprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, non hanno altri beni o patrimoni in comune e hanno, quindi, definito tutte le ulteriori questioni economiche tra gli stessi pendenti. 10) Mandare alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LG perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia,
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 08.04.2025, in LG (SS), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LG (anno 2009, atto n.19, parte 2, Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2 DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___29 ottobre 2025________.
Il Presidente Relatore
Dott.NG
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. NG Presidente relatore Dott.ssa Alessandra. Ardito Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4382/2025, promossa con ricorso depositato il 23/09/2025 da:
1) Parte_1 nato/a LG (SS) il 13.02.1978 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Georgia Donadeo
e
2) Parte_2 nato/a Cagliari il 21.06.1980 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Georgia Donadeo
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in LG (SS), in data 08.04.2009
(anno 2009 atto n.19 parte 2 serie C )
x senza figli
□ con i seguenti figli maggiorenni/minorenni:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23.09.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Omologare con sentenza la separazione personale tra i coniugi signori e Parte_1 [...]
in relazione al matrimonio dagli stessi contratto in LG in data 08.04.2009 con atto Pt_2 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del detto Comune al n.19, Parte 2, Serie C, Uff.1, Anno 2009, alle condizioni di seguito concordate:
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed assistenza.
3) Il signor continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Cerro Maggiore e a goderne in Pt_2 via esclusiva con quanto l'arreda, e sosterrà in via esclusiva il rateo mensile del mutuo e tutte le spese relative alle utenze, alla Tari e le spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile.
4) La signora si obbliga a rilasciare la casa coniugale e a trasferire altrove la propria Pt_1 residenza non appena avrà reperito un nuovo immobile, asportando tutti i propri beni ed effetti personali.
5) Al momento del rilascio della casa coniugale la signora potrà asportare dall'abitazione Pt_1 alcuni arredi e beni ivi contenuti, da concordarsi tra i coniugi.
6) Le rispettive autovetture rimarranno in uso a ciascuno dei coniugi.
7) Il sig. in via anticipata ed entro il giorno 1 di ogni mese, verserà alla sig.ra a Pt_2 Pt_1 mezzo di bonifico bancario su conto corrente alla medesima intestato ed a titolo di contributo al mantenimento, l'importo di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
8) I coniugi dichiarano che, oltre alla comproprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, non hanno altri beni o patrimoni in comune e hanno, quindi, definito tutte le ulteriori questioni economiche tra gli stessi pendenti. 10) Mandare alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LG perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia,
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 08.04.2025, in LG (SS), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LG (anno 2009, atto n.19, parte 2, Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2 DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___29 ottobre 2025________.
Il Presidente Relatore
Dott.NG
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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