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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giovanna
Manca, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in secondo grado rubricata al N°3592/2023 RG. pendente
tra
AVV. (c.f. ) Pt_1 Pt_2 C.F._1
rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.
elettivamente domiciliato in Francavilla Fontana alla Via P. Togliatti n. 53;
appellante
contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco p.t.
rappr. e dif. dagli avv.ti Mario Marino Guadalupi, Monica Canepa e Emanuela Guarino elettivamente domiciliato presso gli indirizzi telematici dei difensori
appellato
Oggetto: appello avverso sentenza del G.d.P. in materia sanzione del C.D.S. precisazione delle conclusioni come da udienza del 16 gennaio 2025;
FATTO E DIRITTO
Conclusioni di parte appellante: A) accertare e dichiarare la fondatezza del presente
appello e, per l'effetto, riformare la sentenza nr. 1006/2023 del Giudice di Pace di CP_1
Avv. Merico, emessa l'08 giugno 2023 e depositata il 09 giugno 2023 nella causa r. g. nr.
1134/2023 e per l'effetto; B) condannare la parte appellata a rifondere all'appellante le
spese di lite del doppio grado di giudizio;
Conclusioni di parte appellata: In via preliminare ed assorbente, dichiarare il vizio della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio perché indirizzata ad un indirizzo PEC non abilitato a ricevere notifiche giudiziali e conseguentemente l'improcedibilità dell'appello perché promosso in violazione dell'art. 435 c.p.c.; In subordine, laddove si ritenga non accoglibile l'eccezione di cui al punto precedente, revocare la dichiarazione di contumacia dell'appellato disposta all'udienza del 11/04/2024 e Controparte_1 rimetterlo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 294 c.p.c., in termini per tutta l'attività giudiziale, senza preclusione alcuna;
Nel merito, rigettare perché infondato in fatto ed in diritto l'appello avverso la sentenza n. 1006/2023 del Giudice di Pace di sez. CP_1 civile, emessa in rigetto dell'opposizione al verbale n. 297424/M/22-029638/22 e, quindi, confermarne la legittimità del verbale stesso;
Accertare e dichiarare la responsabilità
aggravata per lite temeraria ex art 96 cpc e condannare la parte al risarcimento del danno quantificato in via equitativa;
via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio svolto innanzi il Giudice di Pace di sez. civile, RG CP_1
1134/2023 nonché dei depositandi documenti citati in premessa, di cui al separato indice;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, ex DM 55/2014 e successive
modifiche intervenute, oltre inclusi spese generali nella misura forfettaria del 15% ed oneri
previdenziali nella misura prevista a titolo di Fondo CPDEL/Pers.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 204 bis del Codice della strada, l'Avv. Leonardo Andriulo proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Brindisi avverso il verbale di accertamento e contestazione recante n. 297438/M/23 del 05/01/2023, redatto dal Comando di Polizia
Locale del Comune di e notificato a mezzo la p.e.c. in data 07.3.23, attraverso cui CP_1
pag. 2/7 veniva contestata la violazione dei commi 1 e 15 di cui all'art. 7 del Codice della Strada, in quanto l'automobilista “sostava senza esporre titolo di pagamento della sosta”.
A sostegno del ricorso, il ricorrente lamentava: la mancata demarcazione dell'area preposta alla sosta a pagamento per assenza di segnaletica orizzontale e contraddittorietà della segnaletica verticale;
l'assenza dell'indicazione della ordinanza sindacale autorizzativa;
l'illegittimità della notifica a mezzo posta elettronica certificata;
l'assenza di segnaletica orizzontale e la contraddittorietà della segnaletica verticale;
lamentava, infine, la mancata indicazione del numero civico.
Nel giudizio di primo grado si costituiva il il quale chiedeva il rigetto Controparte_1 del ricorso per insussistenza delle violazioni lamentate dal ricorrente. All'esito del giudizio, il Giudice di Pace, con sentenza n. 1006/2023, rigettava l'opposizione ritenendo nel merito, anche dalla documentazione depositata dal sussistente una chiara ed evidente CP_1 segnaletica verticale con segnale di parcheggio a pagamento posta all'ingresso dell'area di parcheggio.
Inoltre, il Giudice di prime cure riteneva sufficiente la segnaletica verticale nel caso di specie in assenza della segnaletica orizzontale, a norma dell'art. 38 C.d.S., ed irrilevante ai fini della validità della contestazione della violazione amministrativa la mancata indicazione del numero civico nel verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale.
Avverso tale sentenza, l'Avv. proponeva appello chiedendone l'integrale riforma Pt_1
per violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del D.lgs. n.285/1992.
L'appellato in data 02.10.2024 si costituiva nel giudizio di gravame con Controparte_1 comparsa di risposta, contestando in via preliminare l'invalidità della notifica del ricorso in appello e la conseguente improcedibilità per violazione dell'art. 435 c.p.c.. Nel merito,
l'appellato instava per la conferma della sentenza appellata, stante la corretta applicazione degli artt. 38 e 39 del D. Lgs. n. 285/1992 da parte del giudice di primo grado, oltre che per l'affermazione della responsabilità aggravata per lite temeraria ex art 96 cpc e la condanna dell'appellante al risarcimento del danno quantificato in via equitativa.
La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Preliminarmente, mette conto evidenziare che secondo i principi espressi dalla S.C. di legittimità "Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n.
pag. 3/7 353 del 1990, e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione - che
costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae - nel rispetto dell'autoresponsabilità e
dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente,
dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.), a
riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo
grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la
prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema
decidendum del giudizio di primo grado".
Ciò posto, va rilevato in via preliminare come l'appellante abbia rinunciato a due dei tre motivi di opposizione proposti, lamentando esclusivamente la violazione degli artt. 38 e 39
del D.Lgs. n. 285/1992, come di seguito si osserva.
Infatti, con un unico ed articolato motivo questi ha censurato la sentenza gravata deducendo che il giudice di prime cure non avrebbe fatto corretta applicazione dell'art. 38 C.d.S., ritenendo prevalente la segnaletica verticale su quella orizzontale e trascurando di considerare che nel caso di specie l'area destinata alla sosta a pagamento (ove è stata elevata la contravvenzione) è sterrata e priva di demarcazione.
Ritiene questo Giudice che la motivazione di cui alla sentenza appellata sia esente da censure.
Invero, va rimarcato che il principio - posto a fondamento della decisione contestata e secondo il quale vi è prevalenza della segnaletica stradale verticale rispetto a quello orizzontale - oltre a risultare in maniera incontroversa dal dato letterale della disposizione di cui all'art. 38 CdS, è stato più volte ribadito dalla Cassazione, che in casi analoghi a quello in esame ha avuto modo di affermare che: “in materia di individuazione delle aree nelle quali la sosta è a pagamento, risulta sufficiente l'indicazione risultante dal cartello, in
quanto la segnaletica verticale prevale su quella orizzontale quando quest'ultima sia contraddittoria in quanto siano assenti o sbiaditi i segnali presenti sull'asfalto” (cfr. Cass. civ. n. 24779/2017). Ed ancora, “i segnali di delimitazione degli stalli di sosta, obbligatori soltanto quando gli stalli siano disposti a spina di pesce o a pettine, hanno funzione soltanto integrativa all'interno delle aree di sosta a pagamento” (cfr. Cass. civ. n.
6398/2019).
pag. 4/7 Senonché, premesso che in tema di circolazione stradale, il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina della segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo
(o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 29/03/2022, n. 10062), venendo al caso di specie, dall'esame della documentazione versata agli atti del giudizio di primo grado è agevolmente evincibile la presenza del parcometro e della segnaletica verticale, posti in corrispondenza dell'unico accesso carrabile all'area ove il ricorrente aveva parcheggiato l'auto (tanto a sostegno della riferibilità del segnale verticale all'area di parcheggio ove è stata accertata l'infrazione, e ciò indipendentemente dalle caratteristiche del manto stradale, le quali non rilevano al fine di escludere l'agevole individuazione del tratto come area di sosta a pagamento).
Dalla segnaletica verticale si evince chiaramente che l'area è destinata alla sosta a pagamento;
sulla stessa sono inoltre riportate le fasce orarie e le tariffe, oltre che l'indicazione di “parcheggio a pagamento non custodito” e del riferimento normativo (art. 7
D.lgs 285/92). Di qui la non idoneità della mancanza delle strisce blu a giustificare la violazione del divieto risultante dal segnale verticale comunque presente sul posto. (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 29/07/2016, n. 15934).
In conclusione, il primo Giudice ha correttamente valutato le prove e conseguente condivisibile applicazione dell'art. 38 C.d.S., ritenendo irrilevante la mancanza delle strisce blu delimitanti gli stalli, stante la prevalenza della segnaletica verticale su quella orizzontale. Deve infatti ritenersi, a maggior ragione, che in caso di assenza di quest'ultima sia sufficiente la presenza di quella verticale, inequivocabilmente riferita all'area ove è stata parcheggiata l'automobile.
Pertanto, sul punto, la sentenza di primo grado va confermata.
In forza del principio della soccombenza, l'appellante deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dall'appellata nel presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, con riduzione del 50% dei compensi stante la serialità delle questioni trattate, nonché con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria, che non si è svolta.
Deve prendersi posizione, infine, sulla richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. svolta dall'appellato Controparte_1
pag. 5/7 In disparte al dibattitto giuridico sui presupposti applicativi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., ora ritenuti coincidenti con quelli dell'art. 96, comma 1, ora ritenuti difformi, in specie si ravvisano i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., potendosi ritenere che, la condotta processuale dell'odierno appellante abbia integrato gli estremi della colpa grave, oltre al fatto di aver agito senza la normale prudenza, come richiesto da tale disposizione di legge (v. Cass., Sez. Un., n.25831 dell'11 dicembre 2007).
E' evidente per come documentato eloquentemente il significativo contenzioso seriale promosso negli anni dall'avv. nei confronti del e le numerose Pt_1 CP_1 CP_1 pronunce conformi emesse dall'adita A.G., il cui oggetto attiene al medesimo contenzioso, ovverosia la sosta (in assenza del titolo di pagamento) da parte dell'odierno appellante della propria auto nell'area del plesso giudiziario del Tribunale di Brindisi limitrofa in via
Lanzillotti e, di tal guisa in questo caso come negli altri, il sanzionamento dell'appellante per la violazione dell'art. 7, comma 15, del D.Lgs. n. 285/1992.
Alla luce di tali argomentazioni, si ritiene equo condannare l'appellante avv. Andriulo
Leonardo al pagamento nei confronti del di una somma pari a 1/5 delle Controparte_1
spese di lite già liquidate.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato qualora effettivamente dovuto per la presente impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giovanna Manca, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avv. nei confronti del in persona del Sindaco Pt_1 Pt_2 Controparte_1
p.t., disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1006/2023 del Giudice di
Pace di CP_1
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite che liquida in € 231,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna, altresì, l'appellante al pagamento della somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c., in favore dell'appellato, che liquida in €
46,02.
pag. 6/7 4) Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato qualora effettivamente dovuto per la presente impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Brindisi in data 16.01.2025 con sentenza emessa a seguito di udienza, che viene depositata in Cancelleria contestualmente al verbale d'udienza in modalità telematica.
IL GIUDICE
dott.ssa Giovanna MANCA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Paolo De Cataldo funzionario componente addetto all'Ufficio per il Processo.
pag. 7/7