Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/03/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6833/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero rg. 6833/2018, riservata in decisione all'udienza del 17/12/2024, con assegnazione del duplice termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito memorie conclusionali e di replica, vertente:
TRA
(C.F.: ), CP_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Sabato Perna, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola
(Na), alla Via Anfiteatro Laterizio n. 19;
- APPELLANTE-
CONTRO in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Controparte_2
in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliato presso la casa comunale in P.zza Municipio – Palazzo San
Giacomo;
- APPELLATO -
E
( C.F. ), rappresentato e Controparte_3 C.F._1 difeso, in virtù di procura in calce all'atto di comparsa e costituzione,
dall'Avv. Gianluca Farina, elettivamente domiciliato in Acerra, alla via
Santolo Riemma N. 2;
- APPELLATO–
NONCHE'
, Controparte_4
-APPELLATO CONTUMACE-
E
Controparte_5
-APPELLATO CONTUMACE-
Oggetto: Appello avverso sentenza n. 1897/2018 emessa dal giudice di pace di Nola.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/12/2024.
Svolgimento del processo
1. convenne in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Nola Controparte_3
, nonché il il Controparte_6 Controparte_2 CP_5
e il al fine di far accertare e dichiarare
[...] Controparte_4
l'illegittimità per omessa, nulla e/o irregolare notificazione dell'intimazione di pagamento n. 07120169013741404/000 e delle cartelle ad esso sottese, con il quale si intimava la somma di € 926,56, per omesso pagamento delle cartelle e dei verbali relativi ad infrazione del codice della strada. A supporto delle proprie pretese, l'opponente sostenne di aver avuto conoscenza delle cartelle e dei relativi verbali solo a seguito della notifica dell'impugnata intimazione.
1.1. Resistette all'opposizione eccependo, Controparte_6
in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito per essere competente il giudice di pace di e nonché il difetto di CP_2 CP_5
legittimazione passiva, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione per carenza dei presupposti di legge. Nel merito, sostenne la corretta notifica delle cartelle di pagamento ed il rispetto dei termini di prescrizione, insistendo,
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quindi, per il rigetto con vittoria di spese.
1.2 Nella contumacia del e Controparte_2 Controparte_4 CP_5
con sentenza n. 1897/2018, il Giudice di Pace affermata la propria
[...] competenza, accolse l'opposizione dichiarando prescritto il credito di cui all'intimazione di pagamento n. 07120169013741404000, condannando, altresì, parte convenuta, odierna appellante, al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello tempestivamente l' P_
, censurando la pronuncia del giudice di prime cure, laddove ha
[...] ritenuto inesistente la notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento. Ha, quindi, concluso per l'accoglimento del ME, con integrale riforma della sentenza impugnata e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
3. Ha resistito al ME , insistendo per il rigetto Controparte_3 dell'appello con conferma integrale della sentenza di primo grado con condanna delle spese del doppio grado di giudizio.
4. Si è costituito il il quale ha eccepito il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva. Nel merito ha chiesto l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
5.Sono rimasti, invece, contumaci il e il Controparte_5 CP_4
[...]
6.Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria è stata rinviata, per esigenze di ruolo, più volte per la precisazione delle conclusioni. Indi, all'udienza del 18 dicembre 2024 è stata riservata a sentenza, previa concessione del duplice termine per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione.
1.Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia del CP_4
e del non costituiti in giudizio a dispetto della
[...] Controparte_5
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ritualità della notifica nei confronti del primo perfezionatasi in data
16.10.2018 e 17.10.2018.
1.2 Sempre in via preliminare, va dato atto dell'ammissibilità dell'appello, benché abbia pacificamente ad oggetto una controversia il cui valore è inferiore alla somma di € 1.100,00.
Si tratta, invero, di causa avente ad oggetto una opposizione a sanzione amministrativa e, pertanto, l'art. 113 c.p.c. non trova applicazione, dovendosi ritenere in essa compreso anche il giudizio di opposizione a una cartella di pagamento per sanzioni derivanti da violazione del codice della strada.
Varrà, in proposito, richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale nei casi in cui oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada trova applicazione la previsione di cui all'art, 7, co. 10 D.Lgs. n. 150/2011 che esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace trovi applicazione l'art. 113, co. 2,
c.p.c. (Cass. civ., sent. n. 9145/2019, sent. 17212/2017; Cass. civ., ord. n.
8806/2015; Cass. civ., sent Cass. civ., sent. n. 9557/2014).
D'altra parte, è del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico (cfr. in tali termini la già richiamata Cass. 17212/2017).
2. Ciò posto, l'appello è fondato.
2.1. E' d'uopo osservare, diversamente da quanto statuito dal giudice di prime cure, che in merito alla notifica delle cartelle ai sensi dell'art. 26 DPR è ormai costante la giurisprudenza della Corte di Cassazione che afferma: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera
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raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, alfine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione " ( da ultimo Cass. Civ. n.
27007/2023).
Giova evidenziare che in seguito alle modifiche intervenute ad opera del
D.lgs.46/1999 il comma I dell'art. 26 risulta così formulato: "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della Polizia Municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma. "
Dunque, per effetto di tale disposizione, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte dell'art. 26 cit. prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al
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concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. Difatti, corrisponde a principio di diritto l'insegnamento per cui, “ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente
'ratione temporis', anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso
l'inciso 'da parte dell'esattore', la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento” (Cass. n. 35822 del 2023,
2472/2024).
Risulta, pertanto, del tutto errata l'affermazione del giudice di prime cure circa l'inesistenza della notifica della cartella fondata sul rilievo che il non poteva effettuarla mediante il servizio postale. CP_7
2.1.1. In merito, poi, alla doglianza relativa all'irregolarità della notifica per omessa consegna delle cartelle nelle mani del debitore, anch'essa è destituita di fondamento e anche su tale aspetto è consolidato l'orientamento giurisprudenziale avallato, altresì, nella sentenza della Corte costituzionale n.
175 del 23/07/2018, la quale ha dichiarato la conformità a Costituzione del
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, tale orientamento ha stabilito che:
“qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art.
26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma
'semplificata' di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (Cass. n. 28872 del 2018).
In tal caso, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento, la ratio è costituita dall'iter della “forma semplificata” con la
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notifica diretta, ovvero con la consegna della cartelle nelle mani proprie del destinatario o di persona di famiglia, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento. Il richiamo del comma 6 dell'art. 26, il quale menziona l'art. 60 D.P.R. 602/73 trova applicazione per le notifiche effettuate con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e non per quelle dirette, ciò in quanto a modalità “semplificata” di notifica delle cartelle esattoriali,
l'agente per la riscossione svolge una funzione pubblicistica finalizzata al raggiungimento di questo scopo;
pertanto è proprio tale caratteristica che giustifica “un regime differenziato”, qual è la censurata previsione della speciale facoltà del medesimo di avvalersi della notificazione "diretta" delle cartelle di pagamento.
2.2 L'appellato, poi, sostiene che la documentazione prodotta non fornirebbe, in realtà, valida prova della notifica al . CP_3
L'assunto è privo di pregio, poiché deve ritenersi che il disconoscimento della conformità della documentazione prodotta da agli Controparte_6
originali sia generico, in quanto si appunta in generale su tutte le relate di notifica (senza considerare che talvolta essa è provata mediante avvisi di ricevimento) e manca, altresì, della specifica indicazione degli "aspetti differenziali" tra copia prodotta e originale.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente (e copiosamente) ribadito l'indirizzo in base al quale il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, "attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale" (tra le più recenti, Cass. n. 24634/2021 e 3227 del 2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del
2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017).
Nel caso in esame l'appellato, come si è detto, non ha evidenziato alcuna differenza fra gli originali delle relate di notifica e le copie prodotte
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dall'agente di riscossione, né ha indicato peculiarità di queste ultime (ad es. cancellature, scoloriture ecc.) che potessero far dubitare della loro conformità.
2.3. Infondata è anche l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria.
Va premesso che non è condivisibile la tesi secondo la quale per effetto della irretrattabilità dell'accertamento contenuto nella cartella esattoriale non impugnata, troverebbe applicazione il termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c.
In merito, va osservato che, sulla scorta di quanto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (cfr. Cass. SS.UU. n. 23397 del
17.11.2018; anche Cass. n. 11760 del 3.5.2019: La mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve – eventualmente previsto – in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c.).
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Ne consegue che, venendo nella specie in rilievo una sanzione amministrativa
(connessa a violazioni in materia di infrazioni al CDS), trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28, della L. n.
689/1981, che stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla stessa legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e la prescrizione inizia a decorrere dal giorno della violazione amministrativa, in quanto il diritto di credito dell'amministrazione alla somma di danaro costituente la sanzione amministrativa pecuniaria sorge direttamente dalla violazione, la quale si pone come fonte dell'obbligazione, mentre l'ordinanza di pagamento ha l'effetto di determinare la somma dovuta. Conseguentemente la prescrizione si riferisce non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria, ma anche al potere dell'amministrazione di applicare la sanzione comminata dalla legge per la violazione accertata, anche in caso di annullamento di un precedente provvedimento per vizio del relativo procedimento (Cass. n. 27447/2008).
Ora, il decorso della prescrizione è suscettibile di interruzione. Lo stesso art. 28 cit. al comma 2 stabilisce che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 2943 c.c. costituiscono atti interruttivi sia quello di introduzione di un giudizio, sia l'atto di costituzione in mora dell'interessato ed il riconoscimento del diritto dell'amministrazione da parte del soggetto a carico del quale è stata irrogata la sanzione. L'orientamento prevalente della giurisprudenza tende a riconoscere efficacia interruttiva, oltre che al decreto sanzionatorio avente carattere ingiuntivo, anche all'atto di contestazione della violazione in quanto contenente l'espressa volontà di riscuotere la eventuale sanzione amministrativa.
Invero, “ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a
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costituire in mora, il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c." (Cass, n. 1081/2007,
n. 9520/2001, n. 4201/1999).
Ed ancora, è stato chiarito che l'ordinanza-ingiunzione ha la funzione di consentire la riscossione coattiva del credito mediante la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale, la notificazione della stessa è certamente atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ma tale efficacia va riconosciuta anche ad atti diversi (quali la notificazione del verbale di contestazione dell'infrazione: vedi, ex plurimis, Cass. 19 luglio 2000, n. 9492) - comunque da individuarsi specificamente quanto a tutte le concrete caratteristiche e alla data - e in generale, in forza del rinvio operato dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, a tutti gli atti previsti dagli art. 2943 e 2944 c.c., con la conseguenza che la valida notificazione dell'ordinanza- ingiunzione non è indispensabile per interrompere la prescrizione (Cass. n. 17054/2005).
In applicazione degli appena illustrati principi, deve ritenersi che l'
[...]
abbia fornito la prova di validi atti interruttivi della Controparte_6
prescrizione, quali la notifica delle cartelle esattoriali – sottese all'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione- in data 07-05.2013, 07.05.2014 e
18.12.2014 relative a sanzioni con anno di riferimento 2009 e 2010, con la conseguenza che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, il termine prescrizionale non era affatto elasso.
In definitiva, l'appello non può che essere accolto con conseguente conferma dell'intimazione di pagamento n. 0712016013741404/000.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
3. L'accoglimento dell'appello impone ai sensi dell'art. 336 c.p.c. una nuova regolamentazione delle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi del giudizio, assorbendo l'ultimo motivo in merito alla rideterminazione delle spese di primo grado.
Le stesse seguono la soccombenza della parte appellata (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannata a pagare quelle sostenute dall'appellata nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri medi previsti
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dal D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente, per lo scaglione di valore entro i 1.100,00 (così individuato in base al valore della domanda), esclusa la non espletata fase istruttoria, rispettivamente per i procedimenti innanzi al Giudice di Pace ed innanzi al Tribunale.
3.1 Nulla è dovuto per le spese nei confronti nel rapporto tra appellato e il quale si è limitato ad aderire alla posizione Controparte_2 dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta l'opposizione spiegata da;
Controparte_3
2) condanna , al pagamento delle spese del giudizio, in Controparte_3 favore dell' , liquidate quanto al primo grado in euro Controparte_6
265,00 (di cui euro 65,00 per la fase di studio, euro 65,00 per la fase introduttiva ed euro 135,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, in euro 96,40 per esborsi ed euro 472,00 (di cui euro 131,00 per la fase di studio, euro 131,00 per la fase introduttiva ed euro 200,00 per quella decisionale) per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge;
3) Nulla per le spese nel rapporto col Controparte_2
Nola, 12/3/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Francesco Fabbri
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