Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 61
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Esenzione imposta di registro e bollo per atti di cessione/retrocessione di crediti

    La Corte ha ritenuto che gli atti di cessione e retrocessione di crediti fossero assimilabili alle operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi, rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 15 del d.p.r. 601/1973, con conseguente totale esenzione da imposta di registro e bollo. La mancata richiesta dell'agevolazione non comportava decadenza dal beneficio.

  • Rigettato
    Legittimazione attiva al rimborso in caso di pagamento imposta

    La Corte ha confermato che, anche se l'avviso di liquidazione è notificato al notaio quale responsabile d'imposta, le parti sostanziali dell'atto rimangono obbligate al pagamento e, pertanto, sono legittimate al rimborso in caso di diritto ad esenzione.

  • Rigettato
    Contestazione applicabilità norma agevolativa

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate avesse contestato il mancato esercizio dell'opzione per l'agevolazione, e non la ricorrenza dei requisiti per la sua applicazione, confermando la decisione di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 61
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 61
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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