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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 08/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DURANTE NICOLA, Presidente GAROFALO FRANCESCA, Relatore REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 08/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 834/2023 depositato il 20/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi Snc 88100 Catanzaro CZ
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 570/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 28/02/2023
Atti impositivi:
- SI RI MB n. 0 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1Con il ricorso in primo grado, s.r.l. impugnava il diniego di rimborso di cui in epigrafe
Nominativo_1eccependone l'illegittimità in quanto i quattro atti notarili redatti dal notaio aventi come intestazione Atto di Cessione di Crediti atto di retrocessione, rientravano nell'ambito dell'articolo
15 del DPR 29-09-1971 n. 601 e pertanto da ritenere esenti dal pagamento dell'imposta di registro e bollo, e chiedeva pertanto il rimborso della somma indebitamente versata di € 4.030,00, oltre accessori.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Catanzaro accoglieva il ricorso, e compensava le spese del giudizio.
Rilevava in premessa che l'agenzia delle entrate non aveva contestato che i tre atti di retrocessione di credito e quello di cessione del credito pro solvendo dei crediti vantati dalla società ricorrente nei confronti del GSE fossero assimilabili alle operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi riconducibili all'ambito applicativo dell'art. 15 del d.p.r. 601/1973.
Riteneva, quindi, i rilievi mossi dall'ufficio dovessero essere disattesi, in quanto la disposizione citata prevedeva la totale esenzione sia dall'imposta di registro che dall'imposta di bollo, e la mancata richiesta dell'agevolazione non comportava alcuna decadenza dal beneficio, in difetto di espressa comminatoria.
Avverso la predetta decisione, proponeva appello L'ufficio Finanziario eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva.
Nel merito, evidenziava di avere anche contestato l'applicabilità della disposizione richiamata.
Si costituiva la società contribuente, contestando l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
All'udienza dell'8.11.2024, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infodato.
Quanto alla legittimazione attiva (ad causam) va evidenziato che la Suprema Corte, con la sentenza n. 25119/2020, confermativa di altre, ha precisato che “in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata, notificato al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del
D.lgs. n. 463 del 1997, come modificato dal D.lgs. n. 9 del 2000, ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento, può essere impugnato anche dalle parti contraenti in quanto la previsione dell'avviso di liquidazione al notaio vale, solo, a costituirlo quale responsabile d'imposta, tenuto all'integrazione del versamento, ex art. 13 del D.lgs. n. 472 del
1997, ma non incide sul principio, fissato dall'art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986, per cui soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'atto medesimo”.
Ove abbiano pagato, pertanto, sono anche legittimate al rimborso in caso di diritto ad esenzione.
Nel merito, va evidenziato che l'Agenzia ha contestato il mancato esercizio dell'opzione e non la ricorrenza dei requisiti, sicché anche da tale punto di vista l'impugnazione va rigettata.
Stante la particolarità delle questioni, le spese vanno compensate.
PQM
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Compensa le spese del grado.
Catanzaro 8.11.2024
Il relatore
Dott.ssa Francesca Garofalo Il Presidente
Dott. LA AN
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 08/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DURANTE NICOLA, Presidente GAROFALO FRANCESCA, Relatore REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 08/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 834/2023 depositato il 20/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi Snc 88100 Catanzaro CZ
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 570/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 28/02/2023
Atti impositivi:
- SI RI MB n. 0 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1Con il ricorso in primo grado, s.r.l. impugnava il diniego di rimborso di cui in epigrafe
Nominativo_1eccependone l'illegittimità in quanto i quattro atti notarili redatti dal notaio aventi come intestazione Atto di Cessione di Crediti atto di retrocessione, rientravano nell'ambito dell'articolo
15 del DPR 29-09-1971 n. 601 e pertanto da ritenere esenti dal pagamento dell'imposta di registro e bollo, e chiedeva pertanto il rimborso della somma indebitamente versata di € 4.030,00, oltre accessori.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Catanzaro accoglieva il ricorso, e compensava le spese del giudizio.
Rilevava in premessa che l'agenzia delle entrate non aveva contestato che i tre atti di retrocessione di credito e quello di cessione del credito pro solvendo dei crediti vantati dalla società ricorrente nei confronti del GSE fossero assimilabili alle operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi riconducibili all'ambito applicativo dell'art. 15 del d.p.r. 601/1973.
Riteneva, quindi, i rilievi mossi dall'ufficio dovessero essere disattesi, in quanto la disposizione citata prevedeva la totale esenzione sia dall'imposta di registro che dall'imposta di bollo, e la mancata richiesta dell'agevolazione non comportava alcuna decadenza dal beneficio, in difetto di espressa comminatoria.
Avverso la predetta decisione, proponeva appello L'ufficio Finanziario eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva.
Nel merito, evidenziava di avere anche contestato l'applicabilità della disposizione richiamata.
Si costituiva la società contribuente, contestando l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
All'udienza dell'8.11.2024, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infodato.
Quanto alla legittimazione attiva (ad causam) va evidenziato che la Suprema Corte, con la sentenza n. 25119/2020, confermativa di altre, ha precisato che “in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata, notificato al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del
D.lgs. n. 463 del 1997, come modificato dal D.lgs. n. 9 del 2000, ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento, può essere impugnato anche dalle parti contraenti in quanto la previsione dell'avviso di liquidazione al notaio vale, solo, a costituirlo quale responsabile d'imposta, tenuto all'integrazione del versamento, ex art. 13 del D.lgs. n. 472 del
1997, ma non incide sul principio, fissato dall'art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986, per cui soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'atto medesimo”.
Ove abbiano pagato, pertanto, sono anche legittimate al rimborso in caso di diritto ad esenzione.
Nel merito, va evidenziato che l'Agenzia ha contestato il mancato esercizio dell'opzione e non la ricorrenza dei requisiti, sicché anche da tale punto di vista l'impugnazione va rigettata.
Stante la particolarità delle questioni, le spese vanno compensate.
PQM
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Compensa le spese del grado.
Catanzaro 8.11.2024
Il relatore
Dott.ssa Francesca Garofalo Il Presidente
Dott. LA AN