TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/12/2025, n. 3844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3844 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 8844/2019 R.G., passata in decisione all'udienza del 10.12.2025, tra
, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Assunta Luchina in virtù mandato alle Parte_1 liti in atti contro
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Paola CP_1 e Mario Fortunato in virtù mandato alle liti in atti
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. Con atto di citazione del 09.09.2019, ha convenuto l' , deducendo che Parte_1 CP_1 in data 06.10.2016, nel corso di una partita di calcetto presso l'impianto sportivo in CP_1
Gallipoli, a causa di una rovinosa caduta sul campo di gioco, subì una “frattura scomposta metafisaria distale del radio, con lussazione posteriore del moncone osseo distale e della filiera carpale polso dx”; l'attore ha sostenuto, a sostegno della domanda risarcitoria, che l'infortunio era stato causato dalla presenza di sabbia e buche sul manto da gioco, non visibili;
ha aggiunto, in ordine alla dinamica, che l'infortunio non avvenne nel corso di scontro o contrasto con altro giocatore, ma da solo e senza la palla. Ha chiesto pertanto di “ accertare e dichiarare che l'incidente descritto nelle premesse dell'atto sia avvenuta per esclusiva colpa e responsabilità della convenuta;
condannare la società
[...]
al pagamento della somma di € 25.000,00 oltre interessi dal dì dell'evento e fino alla data CP_2 dell'effettivo soddisfo, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
condannare
[...]
al pagamento dei relativi danni patrimoniali e non;
con vittoria di spese ed onorari del CP_2 presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge”. Si è costituita l' CP_2 contrastando la domanda e chiedendone il rigetto. Dopo lo snodo processuale costituito dalle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. (vecchio rito), la causa è stata istruita con l'interpello e la prova testi, nonché con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti. All'esito della prova orale, il Tribunale ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., rifiutata da parte attrice. Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 18.11.2025 (poi differita d' ufficio al 10.12.2025) per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, con la concessione di termini per il deposito di note conclusive. La domanda attrice è infondata. In prima battura, si osserva che la responsabilità dell'ente convenuto deve essere ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea volta ad invocare, a sostegno dell'affermazione di responsabilità della controparte, la posizione di custode dell' ADS in relazione alla struttura sportiva. Sul punto, giova richiamare la giurisprudenza della S.C., secondo cui “il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del
“neminem laedere”, sia nella sua qualità di “custode” delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, per il disposto dell'art. 2051 c.c., fuori dall'ipotesi del caso fortuito, dei danni provocati dalla cosa), sia, infine, quando l'uso delle attrezzature dia luogo a un'attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., quale soggetto obbligato ad adottare tutte le misure idonee a evitare l'evento dannoso”. In particolare, il dovere di controllo e di custodia posto dall'art. 2051 sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo, ben potendo essere anch'esse idonee, in concorso con altri fattori causali, a cagionare danno (Cass. 26/9/06 n. 20825). Ne consegue che il soggetto proprietario del campo deve ritenersi responsabile, ex art. 2051 c.c., dei danni subiti da chi utilizza il campo in caso di anomalie dello stesso, per il dovere di custodia sul bene, comportante l'obbligo di vigilare affinché sul bene da lui avuto in custodia non derivino danni a terzi. La responsabilità oggettiva del custode, ex art. 2051 c.c., è esclusa quando il danno è riconducibile non alla cosa, ma al caso fortuito, senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, ascrivibile a un terzo, oppure allo stesso danneggiato (ex multis, Cass. 19/6/08 n. 16607). In tema di ripartizione dell'onere della prova, mentre all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Così inquadrata la vicenda e fatte queste doverose premesse in punto di diritto, ritiene il Tribunale che l'assunto di parte attorea non abbia trovato conferma nelle deposizioni rese dai testi escussi in corso di giudizio e nei documenti;
in particolare, i testi escussi, presenti al momento del fatto, hanno dichiarato, in ordine alla dinamica, che “lo oggiava il piede sul pallone e cadeva all'indietro. noi eravamo a circa Pt_1 Tes_ 6 mt. dall'accaduto” (teste ). “Ho visto l'accaduto: lo cadeva a terra all'indietro per un Pt_1 fatto autonomo. Preciso che lo stesso stava col piede poggiato sul pallone e stava dribblando prima di cadere” (teste ), con ciò smentendo l'assunto secondo cui l'attore sarebbe caduto per la Tes_2 presenza di buche o avvallamenti (anomalìe che peraltro non si evincono dalle quattro fotografie allegate al fascicolo di parte convenuta). In ordine alla presenza di sabbia ed in generale alla manutenzione del campo di gioco, i testi , Testimone_3 Testimone_4 [...]
, hanno concordemente confermato che il campo era privo di buche e che Tes_5 Tes_6 era stato rifatto da poco. Tali dichiarazioni trovano riscontro nella fattura emessa dalla Italgreen n. 630 del 31.08.2016, che comprova l'avvenuto rifacimento, solo qualche mese prima, del terreno del campo da calcetto. Deve inoltre essere valutata la circostanza che lo come dichiarato dai testi, Pt_1 conosceva bene il campo da gioco in questione per avervi giocato altre volte. In definitiva, trova applicazione, nella fattispecie in esame, il principio elaborato dalla S.C. secondo cui , "l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell'alea normale ricadono sugli stessi, onde è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi" (Cass. n. 1564 del 1997; Cass. n. 20597 del 2004; Cass. n. 2710 del 2005)”. L' evoluzione giurisprudenziale intervenuta in materia di responsabilità contrattuale per danni riportati in attività sportiva, in forza dell'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale legittimità con la recente pronuncia n. 77 del 2018, consente di disporre la compensazione integrale tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attrice;
2. compensa integralmente le spese di lite. Addì 20.12.2025
Il Giudice Onorario Dott. Cosimo CALVI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 8844/2019 R.G., passata in decisione all'udienza del 10.12.2025, tra
, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Assunta Luchina in virtù mandato alle Parte_1 liti in atti contro
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Paola CP_1 e Mario Fortunato in virtù mandato alle liti in atti
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. Con atto di citazione del 09.09.2019, ha convenuto l' , deducendo che Parte_1 CP_1 in data 06.10.2016, nel corso di una partita di calcetto presso l'impianto sportivo in CP_1
Gallipoli, a causa di una rovinosa caduta sul campo di gioco, subì una “frattura scomposta metafisaria distale del radio, con lussazione posteriore del moncone osseo distale e della filiera carpale polso dx”; l'attore ha sostenuto, a sostegno della domanda risarcitoria, che l'infortunio era stato causato dalla presenza di sabbia e buche sul manto da gioco, non visibili;
ha aggiunto, in ordine alla dinamica, che l'infortunio non avvenne nel corso di scontro o contrasto con altro giocatore, ma da solo e senza la palla. Ha chiesto pertanto di “ accertare e dichiarare che l'incidente descritto nelle premesse dell'atto sia avvenuta per esclusiva colpa e responsabilità della convenuta;
condannare la società
[...]
al pagamento della somma di € 25.000,00 oltre interessi dal dì dell'evento e fino alla data CP_2 dell'effettivo soddisfo, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
condannare
[...]
al pagamento dei relativi danni patrimoniali e non;
con vittoria di spese ed onorari del CP_2 presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge”. Si è costituita l' CP_2 contrastando la domanda e chiedendone il rigetto. Dopo lo snodo processuale costituito dalle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. (vecchio rito), la causa è stata istruita con l'interpello e la prova testi, nonché con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti. All'esito della prova orale, il Tribunale ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., rifiutata da parte attrice. Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 18.11.2025 (poi differita d' ufficio al 10.12.2025) per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, con la concessione di termini per il deposito di note conclusive. La domanda attrice è infondata. In prima battura, si osserva che la responsabilità dell'ente convenuto deve essere ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea volta ad invocare, a sostegno dell'affermazione di responsabilità della controparte, la posizione di custode dell' ADS in relazione alla struttura sportiva. Sul punto, giova richiamare la giurisprudenza della S.C., secondo cui “il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del
“neminem laedere”, sia nella sua qualità di “custode” delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, per il disposto dell'art. 2051 c.c., fuori dall'ipotesi del caso fortuito, dei danni provocati dalla cosa), sia, infine, quando l'uso delle attrezzature dia luogo a un'attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., quale soggetto obbligato ad adottare tutte le misure idonee a evitare l'evento dannoso”. In particolare, il dovere di controllo e di custodia posto dall'art. 2051 sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo, ben potendo essere anch'esse idonee, in concorso con altri fattori causali, a cagionare danno (Cass. 26/9/06 n. 20825). Ne consegue che il soggetto proprietario del campo deve ritenersi responsabile, ex art. 2051 c.c., dei danni subiti da chi utilizza il campo in caso di anomalie dello stesso, per il dovere di custodia sul bene, comportante l'obbligo di vigilare affinché sul bene da lui avuto in custodia non derivino danni a terzi. La responsabilità oggettiva del custode, ex art. 2051 c.c., è esclusa quando il danno è riconducibile non alla cosa, ma al caso fortuito, senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, ascrivibile a un terzo, oppure allo stesso danneggiato (ex multis, Cass. 19/6/08 n. 16607). In tema di ripartizione dell'onere della prova, mentre all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Così inquadrata la vicenda e fatte queste doverose premesse in punto di diritto, ritiene il Tribunale che l'assunto di parte attorea non abbia trovato conferma nelle deposizioni rese dai testi escussi in corso di giudizio e nei documenti;
in particolare, i testi escussi, presenti al momento del fatto, hanno dichiarato, in ordine alla dinamica, che “lo oggiava il piede sul pallone e cadeva all'indietro. noi eravamo a circa Pt_1 Tes_ 6 mt. dall'accaduto” (teste ). “Ho visto l'accaduto: lo cadeva a terra all'indietro per un Pt_1 fatto autonomo. Preciso che lo stesso stava col piede poggiato sul pallone e stava dribblando prima di cadere” (teste ), con ciò smentendo l'assunto secondo cui l'attore sarebbe caduto per la Tes_2 presenza di buche o avvallamenti (anomalìe che peraltro non si evincono dalle quattro fotografie allegate al fascicolo di parte convenuta). In ordine alla presenza di sabbia ed in generale alla manutenzione del campo di gioco, i testi , Testimone_3 Testimone_4 [...]
, hanno concordemente confermato che il campo era privo di buche e che Tes_5 Tes_6 era stato rifatto da poco. Tali dichiarazioni trovano riscontro nella fattura emessa dalla Italgreen n. 630 del 31.08.2016, che comprova l'avvenuto rifacimento, solo qualche mese prima, del terreno del campo da calcetto. Deve inoltre essere valutata la circostanza che lo come dichiarato dai testi, Pt_1 conosceva bene il campo da gioco in questione per avervi giocato altre volte. In definitiva, trova applicazione, nella fattispecie in esame, il principio elaborato dalla S.C. secondo cui , "l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell'alea normale ricadono sugli stessi, onde è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi" (Cass. n. 1564 del 1997; Cass. n. 20597 del 2004; Cass. n. 2710 del 2005)”. L' evoluzione giurisprudenziale intervenuta in materia di responsabilità contrattuale per danni riportati in attività sportiva, in forza dell'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale legittimità con la recente pronuncia n. 77 del 2018, consente di disporre la compensazione integrale tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attrice;
2. compensa integralmente le spese di lite. Addì 20.12.2025
Il Giudice Onorario Dott. Cosimo CALVI