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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 530 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(cf ), rappresentato e difeso dall'avv. Santo De Parte_1 C.F._1
Prezzo, presso il cui studio, in Erchie (BR) alla via Principe di Napoli n. 113, è elettivamente domiciliato in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E già ) (p.i. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariateresa Pizzo e Milena d'Ambrosio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Francavilla Fontana (BR) alla via Basile n. 1/A, in virtù di mandato in atti
APPELLATA
E
APPELLATA
1 All'udienza del 8.11.2023, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fatto è stato così ricostruito dal Tribunale di Brindisi con la sentenza impugnata n. 1486/2020 del
30.11.2020, depositata il 01.12.2020: “ Con atto di citazione notificato il 27.7.2015, il sig, citava Parte_1
in giudizio la società , per sentire “accertare l'invalidità dei due contratti di finanziamento, ed in via Controparte_3
subordinata, l'invalidità delle singole clausole relative alle commissioni di intermediazione ed alle commissioni bancarie nonché alla pattuizione degli interessi in relazione all'omessa inclusione nel TAEG dei costi dei premi di polizza e comunque per le causali di cui alle narrative, con conseguente accertamento contabile di ricalcolo delle componenti numerarie e dell'esatto dare-avere e condanna alla restituzione dell'indebito nella misura che sarà accertata da c.t.u. ed, ove ritenuto, applicando un tasso ex art. 125 bis, commi 6 e 7, del Testo Unico Bancario (tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali) obbligandola a restituire l'eccedenza, oltre gli interessi maturati e maturandi;
- in via gradata, previa rideterminazione secondo equità delle commissioni di intermediazione e bancarie in entrambi i contratti e, previa declaratoria di illegittimità del sistema di ammortamento concretamente applicato e nullità degli interessi pattuiti in relazione all'omessa inclusione nel
TAEG dei costi dei premi di polizza, condannare la convenuta alla restituzione della somma indebita che sarà quantificata da ctu nominando, oltre interessi legali maturati e maturandi;
- per l'effetto, dichiarare inesistente l'obbligazione pretesa dalla convenuta di € 8.156,00.
Con comparsa di costituzione e risposta del 11 novembre 2015 si costituiva la società convenuta, (già CP_1 [...]
Controparte_
, la quale contestando in toto le pretese avversarie, ne chiedeva l'integrale rigetto, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Depositate le memorie ex art. 183, VI comma, il Giudice disponeva CTU contabile nominando all'uopo il dott. Per_1
[...]
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.7.2020 con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c”
Con la suddetta sentenza n. 1486/2020, il Tribunale di Brindisi definitivamente pronunciando, rigettava la domanda, motivando che “I quesiti posti al CTU hanno ad oggetto i due contratti di prestito personale estinguibili mediante cessione “pro solvendo” di quote della retribuzione mensile.
- Contratto di finanziamento del 21/11/2006 n. 54834W stipulato dal sig. con . Parte_1 Controparte_2
Importo del credito concesso pari a € 20.987,14, oltre ad interessi di € 4.212,86, per un totale a restituire di € 25.200,00;
- Contratto di finanziamento del 05/12/2011 n. 104364W stipulato dal sig. con Parte_1 Controparte_2
Importo del credito concesso pari a € 28.561,50, oltre ad interessi di € 4.438,50, per un totale a restituire di €
[...]
2 33.000,00. Secondo quanto prospettato dall'attore i due finanziamenti risulterebbero affetti ciascuno da profili di illegittimità e sarebbero tra loro collegati. ….
Ciò posto si rileva che, contrariamente a quanto affermato dell'attore, i contratti di finanziamento in questione risultano pienamente legittimi sia con riferimento all'assenza di vizi della volontà rilevanti ai fini della contrattazione che con Controparte_ riferimento alle condizioni oggettive applicate. Ed invero dalla “situazione retributiva in atto rilasciata da
[...
alla società convenuta risulta che in data 15.11.2006 sulla retribuzione del gravava una cessione in corso Parte_1
con Ipost di euro 187,44 con scadenza nel dicembre nel 2007 e peraltro estinta con il contratto di finanziamento concluso dall'attore nel 2006. Inoltre dal questionario di intervista finalizzato all'accesso al credito, sottoscritto dal in Parte_1
data del 5.12.2011 risulta che l'attore era titolare di una retribuzione netta di euro 1450,00 a cui si aggiungeva il reddito mensile di due familiari conviventi pari ciascuna ad euro 1500,00. Viceversa il mutuo stipulato con la risulta CP_5
acceso nel novembre del 2009 con rate di 355,86.
Infine il licenziamento per motivi di salute nei confronti dell'attore è intervenuto nel dicembre del 2014 ovvero a distanza di diversi anni dalla stipula dei contratti di finanziamento conclusi rispettivamente nel 2006 e nel 2011.
Deve pertanto escludersi che vi sia stato da parte della società convenuta un tentativo di raggiro o l' approfittamento dello stato di bisogno dell'attore e che il sia stato indotto o costretto ad accettare condizioni contrattuali lesive della Parte_1
propria sfera giuridica o poco trasparenti, tenuto conto dell'andamento generale del mercato del credito.
Sotto il profilo oggettivo, infatti, si osserva che con il contratto n. 54834W, stipulato il 21/11/2006, la ha CP_2
concesso un finanziamento a tasso fisso fruttifero, estinguibile mediante cessione “pro solvendo” di quote della retribuzione mensile, da restituire in numero 120 rate fisse mensili, di € 210,00 ciascuna, tutte comprensive di una quota di rimborso del capitale e interessi.
L'importo finanziato è pari di € 20.987,14 di cui € 6.060,14 sono destinati a coprire i costi dell'operazione per commissioni bancarie, commissioni di intermediazione e premi assicurativi. Si tratta di un finanziamento assistito da polizza assicurativa rischio vita e rischio impiego.
Nel contratto di finanziamento è riportato il tasso di interesse corrispettivo nominale (TAN) pari al 3,75% e il TAEG pari al 10,55%. Considerato il tasso di interesse corrispettivo e gli oneri accessori indicati (spese contrattuali euro 250,00, premi assicurativi rischio vita e rischio impiego euro 936,18) risulta che il costo complessivo del finanziamento (con esclusione degli oneri fiscali) definito nel T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) è pari a 12,133%.
Secondo quanto rilevato dal CTU dott. Basile considerati, pertanto, il TAN pari al 3,75% e gli oneri previsti dal contratto, il TAEG sul tasso d'interesse corrispettivo risultante, pari al 12,133%, è entro la soglia usura del periodo considerato che
è pari al 16,665%. Se si includono anche le spese di chiusura anticipata del contratto, risulta a carico del soggetto finanziato
3 un TAEG del 14,872%, che è inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni in esame, pari al 16,663%.
Per quanti riguarda il contratto n. 104364W, stipulato il 05/12/2011, si rileva che la ha concesso un CP_2
finanziamento fruttifero a tasso fisso, estinguibile mediante cessione “pro solvendo” del quinto dello stipendio, da restituire in numero 120 rate fisse mensili, di € 275,00 ciascuna, tutte comprensive di una quota di rimborso del capitale e interessi.
L'importo finanziato è pari di € 28.561,50 di cui € 8.391,65 sono destinati a coprire i costi dell'operazione per spese di istruttoria, commissioni bancarie, commissioni di intermediazione e premi assicurativi.
Si tratta di un finanziamento assistito da polizza assicurativa rischio vita e rischio impiego. Il contratto di finanziamento in esame prevede la corresponsione d'interessi (corrispettivi) calcolati a tasso fisso. Come riportato nei documenti contrattuali, il tasso nominale annuo è pari al 2,94 %. Anche il tasso d'interesse di mora stabilito in misura fissa ed è pari a 8,00% annuo, e comunque entro i limiti di cui alla legge antiusura.
Orbene se si considerano il tasso di interesse corrispettivo e gli oneri accessori indicati in contratto risulta che il costo complessivo del finanziamento originario (ad esclusione degli oneri fiscali) definito nel T.A.E.G. è pari a 11,325%. Il
TAEG sul tasso di interesse corrispettivo così ottenuto è stato confrontato dal CTU con il tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contratto di finanziamento ed è risultato entro la soglia usura del periodo considerato pari al 17,600%.
Anche il TAEG sul tasso di mora, pari al 8,00%, è entro la soglia usura del periodo considerato.
Inoltre, in riferimento alla scadenza di ciascuna rata prevista dal piano di ammortamento non risulta nessun superamento del tasso soglia intervenuto nel corso del rapporto (c.d. "usura sopravvenuta") sia per il tasso degli interessi corrispettivi che per il tasso degli interessi di mora.”
Il sig. ha proposto appello avverso la predetta sentenza, cui ha resistito la Parte_1 CP_1
Precisate le conclusioni all'udienza del 8/11/2023, con note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A- In ordine logico va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata.
La doglianza è infondata per i motivi che seguono.
La Suprema Corte con sentenza n. 27199/17 resa a Sezioni Unite ha enunciato sul punto il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
4 l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame può concludersi che l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità, in quanto i motivi di censura sono esposti in modo sufficientemente specifico e l'atto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 D.L. n.83/2012, convertito nella legge n.134/12 c.p.c., mettendo la Corte nelle condizioni di comprendere le censure mosse.
Implicitamente disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. va ora esaminato l'appello.
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta la “VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA
CORRISPONDENZA DEL CHIESTO E DEL PRONUNCIATO – DIFETTO D'ISTRUTTORIA
NEL CONFERIMENTO DEI QUESITI CONTABILI AL CTU”. A dire di parte appellante, “il giudice di prime cure non ha esaminato la censura sugli effetti del collegamento tra i due finanziamenti. Infatti, la disamina viene svolta considerando i due contratti di finanziamento in perfetta autonomia, l'uno dall'altro, senza cogliere gli effetti dell'avvenuta estinzione anticipata del primo finanziamento con il metodo dell'ammortamento alla francese utilizzando le risorse del secondo finanziamento, così che si è prodotto il pagamento di commissioni interbancarie fuori dalle misure convenzionali (oltre alle commissioni bancarie) ed al pagamento di interessi elevatissimi atteso che con l'operazione di estinzione anticipata del primo finanziamento, ottenuta col metodo di ammortamento alla francese, con effetto di imporre una quota di interessi decrescente rispetto alla quota di capitale crescente e con la conseguenza una attività negoziale realizzata in frode alla legge ex articolo 1344 cc e quindi giuridicamente nulla e priva di effetti giuridici.”.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, la corte rileva che la decisione del primo giudice è corretta e ampiamente motivata e la condivide.
In particolare, ritiene che i quesiti per il ctu, formulati dal primo giudice, siano esaustivi e correttamente articolati e ad essi il ctu ha dato esauriente risposta.
Innanzitutto, la corte precisa che la peculiarità dell'ammortamento alla francese è soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare, nel tempo, la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale.
Nei mutui con ammortamento alla francese, non esiste alcuna capitalizzazione infra-annuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio, in quanto ogni rata è di importo costante ed
5 è composta da una quota di capitale che progressivamente aumenta e dalla quota interessi che proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi.
In sostanza, quindi, dal momento che gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare alcun effetto anatocistico, vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., né direttamente, né indirettamente.
La sentenza della Cassazione Sezioni Unite 20 maggio 2024, n. 15130, offre una dettagliata descrizione del piano di ammortamento "alla francese", caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti», sempre identiche comprensive di una quota capitale crescente e di una quota interessi decrescente. In detta sentenza si legge che: “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”;
“deve […] darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese»
e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante. In realtà, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'alt. 1194 c.c. in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella a capitale.
Orbene, ciò premesso, la corte rileva che nella fattispecie, come anche evidenziato dal ctu entrambi i contratti di finanziamento sono rispondenti alle norme di legge e l'informativa fornita era sufficiente a garantire la trasparenza necessaria, permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni del finanziamento e il relativo costo.
Il piano di ammortamento è stato verificato dal CTU che non ha rilevato alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, non ha rilevato alcuna applicazione di interessi su interessi, e soprattutto ha precisato che i tassi applicati dalla banca sia corrispettivi che moratori sono tutti entro i limiti di cui alla legge antiusura, né ha rilevato ipotesi di usura sopravvenuta.
6 Inoltre, la corte sottolinea che anche il Taeg applicato, come rilevato dal ctu, è entro la soglia usura del periodo considerato e che è stato correttamente conteggiato dal ctu: “Nel caso in esame, le voci collegate alla erogazione del credito, non facoltative, che determinano il costo complessivo del rapporto negoziale di finanziamento sono dell'importo complessivo di € 8.411,65 e sono costituite da:
a) Le spese di istruttoria pari a € 300,00;
b) Premi assicurativi pari a € 475,20;
c) Le commissioni bancarie pari a € 165,00
d) Le commissioni di intermediazione pari a € 7.451,45;
e) Le spese di invio rendiconto annuale € 20,00 (€ 2,00 per ciascun rendiconto).
Circa i premi assicurativi si mette in evidenza che ai sensi dell'art. 6 del Regolamento contrattuale/Condizioni generali, le polizze assicurative sulla vita e contro i rischi di impiego sono obbligatorie affinché il finanziamento possa essere concesso.
In assenza di tale garanzia assicurativa il finanziamento richiesto non può essere erogato.”
Si considerano assorbite tutte le ulteriori censure, generiche e non provate.
Per tutto quanto argomentato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi con la sentenza impugnata n. 1486/2020 del 30.11.2020, depositata il
01.12.2020, rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, in favore della che liquida in complessivi € 3.000,00 CP_2
per compenso oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Lecce, 29.4.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
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