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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1642/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica: PATANE MARIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6059/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210049270911000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: le parti insistono in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 10/07/2024, Ricorrente _1, rappresentata e difesa per come in atti, propone ricorso avverso cartella esattoriale n.29320210049270911000, notificata a in data
23/04/2024 dall'Agenzia Entrate-Riscossione con la quale l'Agenzia Entrate di Catania chiede il pagamento della tassa auto dovuta per l'anno 2015, pari a € 253,24 comprensiva di sanzioni e interessi, sul veicolo targato Targa_1
La ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiede l'annullamento, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del difensore antistatario:
per omessa notifica dell'atto presupposto;
- per intervenuta prescrizione.
L'Agenzia Entrate di Catania si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, insistendo sulla legittimità del proprio operato, stante la notifica del propedeutico atto, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese processuali. Allega relata di notifica dell'atto prodromico.
Si costituisce anche l'Agenzia Entrate-Riscossione eccependo la mancanza di legittimazione passiva e la legittimità della procedura di riscossione. Conclude come da comparsa.
Con successiva memoria, il ricorrente, insistendo nelle argomentazioni già svolte nel ricorso introduttivo, chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, esaminati gli atti, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
Invero, la cartella esattoriale e i ruoli in essa trasfusi, per come si rileva dalla relata, è la conseguenza immediata e diretta della regolare e tempestiva notifica dell'atto prodromico effettuata in data 18/06/2018 con raccomandata ordinaria ADERAUT2015000080817 e perfezionatasi per compiuta giacenza.
Stando così le cose, la pretesa tributaria in esame è legittima e ormai inoppugnabile per non essere più contestabile.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente e liquidate a favore dell'Agenzia Entrate di Catania e dell'Agenzia Entrate-Riscossione, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 (euro centocinquanta/00) a favore di ognuna delle parti resistenti costituite.
Così deciso in Catania il 23/02/2026
Il Giudice Monocratico Estensore
Dott. Mario Patanè
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica: PATANE MARIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6059/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210049270911000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: le parti insistono in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 10/07/2024, Ricorrente _1, rappresentata e difesa per come in atti, propone ricorso avverso cartella esattoriale n.29320210049270911000, notificata a in data
23/04/2024 dall'Agenzia Entrate-Riscossione con la quale l'Agenzia Entrate di Catania chiede il pagamento della tassa auto dovuta per l'anno 2015, pari a € 253,24 comprensiva di sanzioni e interessi, sul veicolo targato Targa_1
La ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiede l'annullamento, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del difensore antistatario:
per omessa notifica dell'atto presupposto;
- per intervenuta prescrizione.
L'Agenzia Entrate di Catania si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, insistendo sulla legittimità del proprio operato, stante la notifica del propedeutico atto, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese processuali. Allega relata di notifica dell'atto prodromico.
Si costituisce anche l'Agenzia Entrate-Riscossione eccependo la mancanza di legittimazione passiva e la legittimità della procedura di riscossione. Conclude come da comparsa.
Con successiva memoria, il ricorrente, insistendo nelle argomentazioni già svolte nel ricorso introduttivo, chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, esaminati gli atti, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
Invero, la cartella esattoriale e i ruoli in essa trasfusi, per come si rileva dalla relata, è la conseguenza immediata e diretta della regolare e tempestiva notifica dell'atto prodromico effettuata in data 18/06/2018 con raccomandata ordinaria ADERAUT2015000080817 e perfezionatasi per compiuta giacenza.
Stando così le cose, la pretesa tributaria in esame è legittima e ormai inoppugnabile per non essere più contestabile.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente e liquidate a favore dell'Agenzia Entrate di Catania e dell'Agenzia Entrate-Riscossione, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 (euro centocinquanta/00) a favore di ognuna delle parti resistenti costituite.
Così deciso in Catania il 23/02/2026
Il Giudice Monocratico Estensore
Dott. Mario Patanè