Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/04/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 204/2025 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore) dott. Pietro Scuteri (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 204/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto reclamo ex art. 51 del decreto legislativo n. 14/2019 avverso sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, vertente tra:
in persona del legale rappresentante p.t., con sede OP
in Vibo Valentia, zona industriale Portosalvo (partita i.v.a. ), nonché P.IVA_1
nato a [...] il [...] (codice fiscale: OP
in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Fuscà, con C.F._1
indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, sito in Vibo Valentia, viale
Giacomo Matteotti n. 55, in virtù di procura allegata al reclamo;
Reclamante
e
1
con sede in Forlì, via Ravegnana n. 397/C, rappresentata e difesa, come da CP_3
procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Stefano Versari del Foro di Forlì-Cesena e dall'avv. Margherita
Amati con studio in Forlì, via G. Regnoli n. 34, con i seguenti recapiti digitali:
; Email_2
; telefax n. 0543.31397; Email_3
Reclamata costituita in giudizio nonché
Curatela della liquidazione giudiziale della OP
con sede legale in Vibo Valentia, zona industriale Portosalvo, nonché del socio illimitatamente responsabile , in persona del curatore, dott.ssa OP
(codice fiscale: ), con studio in Gioia Controparte_4 C.F._2
Tauro (RC), via Taureana II Trav., 2;
Reclamata non costituita in giudizio
Conclusioni delle parti:
il procuratore dei reclamanti e , OP OP chiede: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, nell'integrale accoglimento del proposto reclamo, riformare/annullare la sentenza n.1/2025 emessa dal Tribunale di
Vibo Valentia il 20.12.2024 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 21-1/2023 RG, pubblicata il 9.1.2025, comunicata al difensore costituito mezzo p.e.c. in data 9.1.2025, con ogni conseguenziale provvedimento. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”.
il procuratore della chiede: “Voglia l'Ill.mo Tribunale (rectius, Controparte_2
Corte di Appello) adito, contrariis reiectis, in via principale – nel merito:
1. rigettare integralmente il reclamo in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto,
2 confermare integralmente la reclamata sentenza.
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di apertura della liquidazione giudiziale dinanzi al Tribunale di Vibo
Valentia e la sentenza del Tribunale
Con ricorso presentato il 12.9.2023, ai sensi degli artt. 40 e ss. del decreto legislativo n.
14/2019 (codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza), la società Controparte_2
ha adito il Tribunale di Vibo Valentia, affinché venisse dichiarata l'apertura della
[...]
liquidazione giudiziale della nonché del socio OP
illimitatamente responsabile . OP
A fondamento della domanda, la società ricorrente ha affermato che: a) vantava un credito nei confronti della di complessivi euro 50.157,70, di cui euro OP
28.145,67 per capitale ed il resto per interessi moratori e spese, in virtù del decreto ingiuntivo n.1744/2018, emesso dal Tribunale di Forlì che, in assenza di opposizione, era stato dichiarato esecutivo con provvedimento del 3.8.2019; b) anche l'atto di precetto era rimasto senza seguito ed i tentativi della società di eseguire un pignoramento mobiliare e pignoramenti di somme depositate presso banche erano stati infruttuosi;
c) il credito della ricorrente ammontava, al momento della presentazione del ricorso, ad euro 52.519,14; i resistenti non risultavano titolari di beni su cui soddisfarlo ed era manifesto il loro stato di insolvenza, anche per la pendenza di procedure esecutive nei loro confronti.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio la e, anche in OP
proprio, , contestando il fondamento del ricorso. OP
All'esito della discussione, all'udienza del 10.10.2024, il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio e, quindi, il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 1/2025, emessa il 20.12.2024 e pubblicata il 9.1.2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
In particolare, il Tribunale ha rilevato che: I) la società resistente aveva debiti erariali e previdenziali scaduti del complessivo importo di euro 937.703,75; II) il debitore era un imprenditore che esercitava un'attività commerciale, risultando regolarmente iscritto al registro delle imprese ed avendo la sua impresa ad oggetto principalmente
3 “lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti ittici, carnei e vegetali”; III) la circostanza, allegata dai resistenti, della cessazione dell'attività commerciale sin dal 2016 non era rilevante, cosicché in assenza di cancellazione, non era decorso il termine annuale ex art. 33 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza; IV) i resistenti non avevano dimostrato, come era loro onere, il possesso congiunto dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1°, lett. d), del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, né tali requisiti risultavano, comunque, dimostrati dalla documentazione acquisita;
V) sussisteva lo stato di insolvenza della società resistente ai sensi dell'art. 2, comma 1°, lett. b), del c.c.i.i., desumibile da una serie di elementi (il decreto ingiuntivo emesso in favore della società ricorrente;
l'atto di precetto ed il pignoramento mobiliare tentato;
le plurime dichiarazioni negative rese dai terzi nella procedura di pignoramento presso terzi e la dichiarazione del terzo pignorato Intesa San Paolo s.p.a., attestante l'indisponibilità della somma di euro 1.817,55, essendo già vincolata a due precedenti pignoramenti;
l'esistenza di un ingente debito erariale e previdenziale).
2. Il presente giudizio di reclamo
Con ricorso presentato il 10.2.2025, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n.
14/2019, la e, in proprio, OP OP
hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, sostenendo che, contrariamente all'assunto del primo giudice: I) era decorso il termine annuale dalla cessazione della impresa, di cui all'art. 33 del decreto legislativo n.14/2019, per l'apertura della liquidazione giudiziale, poiché era un fatto pacifico che la società reclamante non esercitasse alcuna attività d'impresa sin dal 2016, come documentato attraverso la produzione delle dichiarazioni dei redditi e a fini dell'I.v.a.; II) la società era esente dalla liquidazione giudiziale, ai sensi degli artt. 121 1 e 2, comma 1°, lett d), del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, poiché non vi era alcuna prova che, a far data dal 2016, avesse svolto alcuna attività commerciale e, sotto altro profilo, dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti emergevano i requisiti della impresa minore, ai sensi dell'art. 2, comma 1°, lett. d), del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, in quanto l'attivo patrimoniale ed i ricavi erano nulli e, del resto, non vi erano esposizioni debitorie prodotte negli ultimi tre anni;
III) il ricorso presentato dalla Controparte_2
era inammissibile, poiché il credito vantato era inferiore alla soglia di legge, dato
[...]
4 che il decreto ingiuntivo n.1744/2018 emesso dal Tribunale di Forlì era dell'importo di
€.28.145,67. Ha concluso come sopra riportato.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita nel giudizio di reclamo la Controparte_2
contestandone il fondamento e sostenendo che: a) non vi era stata alcuna
[...] violazione dell'art. 33 del decreto legislativo n. 14/2019, posto che la società non poteva considerarsi cessata, in assenza di cancellazione dal registro delle imprese e che, d'altra parte, si trattava di impresa commerciale, per come desumibile dal suo oggetto, in stato di insolvenza;
b) lo stato di insolvenza ed il superamento dei limiti dimensionali previsi dall'art. 2, comma 1°, lett d), del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza erano stati confermati dalle informazioni pervenute in ordine agli ingenti debiti previdenziali ed erariali (€ 869.639,14 nel prospetto inviato da ed euro ed € Controparte_5
68.346,09 nel prospetto pervenuto dall'I.n.p.s.), oltre che dai bilanci depositati (relativi agli anni 2015 e 2016), da cui si evincevano passività e ricavi rilevanti;
c) il credito vantato dalla ammontava, in realtà, ad oltre 50.000 euro, tenuto Controparte_2
conto, oltre che del capitale, degli accessori di legge. La società reclamata ha, quindi, concluso come sopra riportato.
La Curatela della liquidazione giudiziale, invece, non si è costituita nel giudizio di reclamo.
L'udienza di discussione del reclamo del 9.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
All'esito della trattazione cartolare dell'udienza suddetta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, deve rilevarsi la regolarità del contraddittorio nei confronti della
Curatela della liquidazione giudiziale della e di OP
, non costituitasi nel giudizio di reclamo, cosicché deve essere OP
dichiarata la sua contumacia.
Il reclamo è infondato, risultando condivisibili le valutazioni e le considerazioni svolte dal Tribunale nella sentenza impugnata, da intendersi richiamata, così come le difese, di tenore analogo, della Controparte_2
Con il primo motivo di reclamo, rubricato “Violazione dell'art. 33 D.Lgs n.14/2019 –
Avvenuto decorso del termine annuale dalla cessazione della ditta individuale -
5 Omessa/errata valutazione della prova documentale - Vizio di motivazione”, la censurano la sentenza del Parte_2
Tribunale di Vibo Valentia, sostenendo che, contrariamente all'assunto del primo giudice, era decorso il termine annuale per l'apertura della liquidazione giudiziale, di cui all'art. 33 del decreto legislativo n.14/2019, decorrente dalla cessazione della impresa, poiché era un fatto pacifico che la società reclamante non esercitasse alcuna attività d'impresa sin dal 2016, come, del resto, documentato attraverso la produzione delle dichiarazioni dei redditi e a fini dell'I.v.a.
Il motivo è infondato, in quanto i reclamanti, nell'invocare la disposizione di cui al primo comma dell'art. 33 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza (“La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se
l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo”), trascurano l'espresso disposto di cui al secondo comma della disposizione, a norma del quale “Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese”.
Ne consegue che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla analoga norma di cui all'art. 10 della legge fallimentare, il termine decorre, esclusivamente, dalla cancellazione dal registro delle imprese e senza possibilità per l'imprenditore di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività
(cfr., ad esempio, Cass. sez.
6-I, n. 17377/2020).
La norma trova la sua ragione nell'esigenza di tutelare l'affidamento dei terzi che sarebbe pregiudicato, se fosse consentito all'imprenditore di mostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell'attività d'impresa (cfr. Cass. sez.
6-I, n. 27288/2018; sez. I, n.
24431/2011).
Con il secondo motivo di reclamo, rubricato “Violazione dell'art. 121 D.Lgs n. 14/2019 e degli artt. 1 e 2.1 lett d) CCII – Insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 c.1 lett d)
CCII – Omessa/errata valutazione delle risultanze probatorie – Vizio di motivazione”, la censurano la sentenza del Parte_2 OP
Tribunale, nella parte in cui la società ed il socio non sono stati considerati esenti dalla procedura di liquidazione giudiziale, ai sensi degli artt. 121 1 e 2, comma 1°, lett d), del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, poiché: a) non vi era alcuna prova che la a far data dal 2016, avesse svolto o svolgesse alcuna attività OP
commerciale; b) dalla documentazione prodotta (segnatamente, dalle dichiarazioni dei
6 redditi versate in atti) emergevano i requisiti della c.d. impresa minore, in quanto l'attivo patrimoniale ed i ricavi erano nulli e, del resto, non vi erano esposizioni debitorie prodotte negli ultimi tre anni.
Il motivo è infondato, in relazione ad entrambi gli aspetti evidenziati.
In effetti, e indubbio che la società svolgesse attività commerciale, per OP
come si evince dall'oggetto sociale riportato nell'apposita visura camerale prodotta dalla
(in cui vengono riportate una serie di attività commerciali, tra Controparte_6 cui “lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti alimentari … prodotti ittici … l'industria della macellazione del bestiame .. l'organizzazione e la gestione di servizi di ristorazione collettiva..” (cfr. la visura camerale, allegato n. 7 della produzione documentale di secondo grado).
Né, come detto, l'interruzione o la cessazione di fatto dell'attività commerciale esclude la soggezione della società e del socio illimitatamente responsabile alla procedura della liquidazione giudiziale.
Con riguardo, poi, ai requisiti della c.d. impresa minore, ai sensi dell'art. 2, comma 1°, lett. d) del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve osservarsi, da un lato, che è onere dell'imprenditore dimostrarli, dall'altro, che tale onere non è stato assolto, non essendo a ciò sufficiente la produzione di mere dichiarazioni fiscali.
Ad ogni modo, è emerso che l'esposizione debitoria della società ammonta a oltre
900.000,00 euro (euro 869.639,14, vengono indicati nel prospetto trasmesso da
[...]
; euro 68.346,09 in quello trasmesso dall'I.n.p.s.; a cui deve Controparte_5
aggiungersi il debito nei confronti della società , ossia ad un'entità Controparte_2
di molto superiore al limite di legge per configurare l'impresa minore (euro 500.000,00, ai sensi dell'art. 2, comma 1°, lett. d), n. 3 del decreto legislativo n. 14/2019. Né, a tal fine, la legge attribuisce rilevanza esclusivamente ai debiti prodotti negli ultimi tre anni, ben potendo l'esposizione debitoria essere frutto di debiti contratti o, comunque, sorti nel corso degli anni precedenti e rimasti inadempiuti fino alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Con il terzo motivo di impugnazione, i reclamanti si dolgono del fatto che il Tribunale non abbia dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Controparte_2
sebbene la società ricorrente vantasse, sulla base del decreto ingiuntivo n.1744/2018 emesso dal Tribunale di Forlì, un credito dell'importo di €. 28.145,67, inferiore alla soglia di legge, di cui all'art. 49, comma 5°, del codice della crisi dell'impresa e
7 dell'insolvenza (“Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”).
Anche questo motivo di reclamo deve essere respinto, poiché, tralasciando ogni altra considerazione, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto riportato dai reclamanti, il credito vantato dalla società ammontava, al momento della Controparte_2
presentazione del ricorso, ad oltre 50.000 (cfr., in particolare, l'atto di precetto: allegato n. 2 della produzione documentale della società ricorrente nel giudizio di primo grado), dato che alla somma di euro 28.145,67, pari al capitale del credito originario, devono aggiungersi gli importi dovuti per gli accessori di legge e, precisamente, a titolo di interessi di mora e di spese legali.
Il reclamo, dunque, deve essere rigettato.
E' appena il caso di evidenziare che nessuna censura è stata formulata in relazione alla valutazione del Tribunale in ordine allo stato di insolvenza della società, peraltro, desumibile dal notevole importo dei debiti sulla stessa gravante, dall'inoperatività della società medesima (v., ad esempio, il verbale di pignoramento senza esito del 2.3.2023, documento n. 3 della Piano di zona di primo grado della e dalla Controparte_2
notevole esposizione debitoria, rapportata all'assenza o, comunque, all'assoluta modestia delle risorse finanziarie per farvi fronte (cfr., nella produzione documentale citata gli allegati 7-10).
3. Le spese di lite e la condanna ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002
Le spese del giudizio di reclamo seguono la soccombenza del reclamante nei confronti della e, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento, Controparte_2
della modesta complessità del giudizio e della concreta attività difensiva svolta, possono liquidarsi in complessivi euro 3.473,00, oltre accessori di legge, per ciascuna parte resistente (euro 2.058,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed euro 3.470,00 per quella decisoria), con applicazione dei valori medi della tariffa forense per i procedimenti relativi al reclamo avverso sentenze dichiarative di fallimento (v. l'art. 4, comma 10 sexies, del d.m. n. 55/2014, aggiunto dall'art. 2, comma
8 1°, lett. “l” del d.m. n. 147/2022), ridotti della metà e con esclusione della fase di trattazione, non tenutasi.
Stante il tenore della pronuncia sul reclamo (integrale rigetto per infondatezza), inoltre, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dei reclamanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da e da OP OP
avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Vibo
Valentia, n. 1/2025, pubblicata il 9.11.2025, così provvede:
- dichiara la contumacia della della giudiziale della CP_7 CP_8 [...]
e di;
OP OP
- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna la e , in solido, al OP OP
pagamento in favore della delle spese del giudizio di reclamo, Controparte_2
liquidate in euro 3.473,00, i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dei reclamanti l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso, il 23.4.2025
Il Consigliere rel. ed estense Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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