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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4017 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1352/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema, applicata extradistrettuale ai sensi dell'art. 23 bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile
2024, n. 56, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1352/2014 avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace ” promossa da
( ) Parte_1 P.IVA_1
) Parte_2 P.IVA_2
rappr. e dif. dall'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI
( C.F._1
APPELLANTI
contro
1 nato a [...] [...] ( ) Controparte_1 Pt_2 C.F._2
rappr. e dif. dall'Avv. ALESSANDRO MIANI ( ) C.F._3
APPELLATO
(C.F. ). Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione fissata per il 10.6.2025 ex art. 281 sexies cpc, applicabile al presente giudizio, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7°, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di avverso la cartella di pagamento n. 01420120035229486, Pt_2
notificatagli da per la riscossione di somme dovute a titolo di sanzioni Controparte_2
amministrative per violazioni del Codice della Strada, su incarico delle Prefetture di Pt_2
e di Pt_1
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto l'illegittimità della Controparte_1
pretesa creditoria in pendenza di giudizi di opposizione avverso i verbali di accertamento sottostanti, l'intervenuto annullamento di uno dei verbali da parte dell'autorità giudiziaria, nonché l'illegittimità delle maggiorazioni applicate ai sensi dell'art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Si sono costituite le Prefetture di Bari e di Foggia, mentre l è rimasta Controparte_2
contumace.
2 Il Giudice di Pace di con sentenza n. 2783/2013, depositata in data 30.09.2013, ha Pt_2
accolto parzialmente l'opposizione. Ha ritenuto fondata unicamente la doglianza relativa all'illegittimità dell'addebito delle maggiorazioni previste dall'art. 27 della L. 689/81, sostenendo che l'art. 203, comma 3, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) costituisce una deroga a tale disposizione, prevedendo l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale senza gli aumenti semestrali del 10%. Per l'effetto, ha dichiarato l'illegittimità delle somme iscritte a ruolo a tale titolo e compensato le spese di lite.
Avverso tale sentenza, le di e di anno proposto appello lamentando Parte_3 Pt_1 Pt_2
l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 27 della L. 689/81. Sostengono che l'art. 206 del Codice della Strada rinvia esplicitamente e senza riserve alla disciplina della riscossione prevista dall'art. 27 citato, uniformando il sistema per tutte le sanzioni amministrative;
all'uopo richiamano la giurisprudenza di legittimità e costituzionale che qualifica la maggiorazione in esame come sanzione aggiuntiva, ritenendo l'applicazione alle violazioni stradali pienamente legittima. Hanno chiesto il rigetto dell'opposizione proposta dal , con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
Hanno, altresì, avanzato istanza di correzione dell'errore materiale presente nella sentenza appellata << a pag. 3, cv. 2>> nella parte in cui la stessa indica, quale ente creditore, il
“Comune di Bari, in persona del Sindaco-pro tempore”, in luogo della Prefettura di Pt_1
e della in persona dei rispettivi Prefetti pro tempore. Parte_2
Si è costituito nel presente grado di giudizio che ha chiesto il rigetto Controparte_1
del gravame e ha riproposto i motivi di opposizione non accolti dal primo giudice.
Anche in detto grado di giudizio l è rimasta contumace. Controparte_2
3 La causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 10.6.2025 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) L'appello proposto dalle Prefetture di e di Bari è fondato e va, pertanto, accolto. Pt_1
Invero, il Giudice di Pace ha erroneamente ritenuto illegittima l'applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall'art. 27, sesto comma, della L. n.
689/1981, alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. La sua decisione si fonda, infatti, su un orientamento della Suprema Corte (v. Cass., 2007/3701), superato dalla successiva e condivisibile giurisprudenza di legittimità e di merito.
L'art. 206 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), rubricato «Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie», stabilisce che, in caso di mancato pagamento nei termini, "la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa L. 24 novembre 1981, n.
689". Come ritenuto dalle Prefetture appellanti, il rinvio espresso non lascia spazio a interpretazioni che ne limitino la portata alla luce anche del principio di cui all'art. 12 in claris non fit interpretatio.
La tesi sostenuta dal primo giudice secondo cui l'art. 203, comma 3, del Codice della Strada costituisce una deroga all'art. 27 della L. 689/81 non può essere condivisa.
Pertanto, il verbale non opposto e non pagato diventa titolo esecutivo per la metà del massimo edittale, somma sulla quale, in caso di ritardo, si applicano le maggiorazioni previste dall'art. 27.
4 La Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 308 del 1999, ha ritenuto che la maggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981 a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale. In tale occasione, il Giudice delle
Leggi ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata proprio in relazione all'applicazione di tale maggiorazione alle violazioni del
Codice della Strada, presupponendone quindi la piena applicabilità.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai pacifica nel confermare tale impostazione. Si è affermato che "in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n.
689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva" (tra le tante, Cass., 26308 del 29/09/2021;
n. 8116 del 23/03/2021; 1884/2016).
Pertanto, il motivo di appello è fondato e la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità delle somme iscritte a ruolo a titolo di maggiorazione accogliendo parzialmente l'opposizione proposta da . Controparte_1
B) L'appellato, , nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha Controparte_1
riproposto i motivi di opposizione non accolti in primo grado che, però, non possono essere riesaminati nel presente grado di giudizio.
5 L'appellato avrebbe dovuto, infatti, proporre appello incidentale al fine di devolvere al giudice di secondo grado la cognizione dei capi della sentenza a lui sfavorevoli, ossia avverso il rigetto degli ulteriori motivi di opposizione proposti, costituendosi nei termini di cui all'art. 342 cpc e, cioè, venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di appello in data 30.5.2014. Diversamente si è costituito in data 27.6.2014.
C) Infine, va accolta l'istanza di correzione di errore materiale della sentenza appellata avanzata dalle Prefetture appellanti. Infatti, a pag 5 (e non a pag. 3, come indicato nell'atto di appello), alle righe nn. 13 e 14, la sentenza indica quale ente creditore il “Comune di
Bari in persona del tempore”, in luogo della Prefettura di e della CP_3 Pt_1
in persona dei rispettivi Prefetti pro tempore. Parte_2
3) SPESE PROCESSUALI
In ordine alle spese processuali, si osserva che sussiste il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte, come nel caso di specie, della sentenza impugnata, e, ciò, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite.
Si ritiene di dover compensare le spese del giudizio di primo grado in quanto l'orientamento seguito con la presente pronuncia si è consolidato successivamente all'emissione della sentenza appellata. Diversamente, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Con riguardo alla quantificazione dei compensi di avvocato, si rileva che i parametri introdotti dall'ultimo d.m. trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della
6 pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Pertanto, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate come in dispositivo, ex
D.M. n. 147 del 2022 sulla base allo scaglione di valore € 1.100,01/€ 5.200,00, in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase trattazione.
Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) nella voce “fase istruttoria” ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n. 30219/2023).
I compensi relativi alla fase di trattazione, non essendo stata espletata la fase istruttoria, vanno liquidati nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Bari n. 2783/2013 così dispone:
corregge la sentenza del Giudice di Pace di n. 2783/2013, sostituendo a pag. 5, righe Pt_2
nn. 13 e 14, della stessa alla frase il << Comune di Bari in persona del Sindaco-pro tempore >>, la frase << e in persona dei rispettivi Parte_1 Parte_2
Prefetti pro tempore >>;
accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca la sentenza appellata, la n. 2783/2013 emessa dal
Giudice di Pace di rigetta integralmente l'opposizione proposta da Pt_2 Controparte_1
avverso la cartella di pagamento n. 01420120035229486;
compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
7 condanna a rimborsare alle Prefetture di e le spese del Controparte_1 Pt_2 Pt_1
presente grado di giudizio che liquida in € 2.127,00, oltre a spese generali, iva e cpa.
Così deciso il 05/11/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema, applicata extradistrettuale ai sensi dell'art. 23 bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile
2024, n. 56, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1352/2014 avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace ” promossa da
( ) Parte_1 P.IVA_1
) Parte_2 P.IVA_2
rappr. e dif. dall'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI
( C.F._1
APPELLANTI
contro
1 nato a [...] [...] ( ) Controparte_1 Pt_2 C.F._2
rappr. e dif. dall'Avv. ALESSANDRO MIANI ( ) C.F._3
APPELLATO
(C.F. ). Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione fissata per il 10.6.2025 ex art. 281 sexies cpc, applicabile al presente giudizio, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7°, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di avverso la cartella di pagamento n. 01420120035229486, Pt_2
notificatagli da per la riscossione di somme dovute a titolo di sanzioni Controparte_2
amministrative per violazioni del Codice della Strada, su incarico delle Prefetture di Pt_2
e di Pt_1
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto l'illegittimità della Controparte_1
pretesa creditoria in pendenza di giudizi di opposizione avverso i verbali di accertamento sottostanti, l'intervenuto annullamento di uno dei verbali da parte dell'autorità giudiziaria, nonché l'illegittimità delle maggiorazioni applicate ai sensi dell'art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Si sono costituite le Prefetture di Bari e di Foggia, mentre l è rimasta Controparte_2
contumace.
2 Il Giudice di Pace di con sentenza n. 2783/2013, depositata in data 30.09.2013, ha Pt_2
accolto parzialmente l'opposizione. Ha ritenuto fondata unicamente la doglianza relativa all'illegittimità dell'addebito delle maggiorazioni previste dall'art. 27 della L. 689/81, sostenendo che l'art. 203, comma 3, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) costituisce una deroga a tale disposizione, prevedendo l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale senza gli aumenti semestrali del 10%. Per l'effetto, ha dichiarato l'illegittimità delle somme iscritte a ruolo a tale titolo e compensato le spese di lite.
Avverso tale sentenza, le di e di anno proposto appello lamentando Parte_3 Pt_1 Pt_2
l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 27 della L. 689/81. Sostengono che l'art. 206 del Codice della Strada rinvia esplicitamente e senza riserve alla disciplina della riscossione prevista dall'art. 27 citato, uniformando il sistema per tutte le sanzioni amministrative;
all'uopo richiamano la giurisprudenza di legittimità e costituzionale che qualifica la maggiorazione in esame come sanzione aggiuntiva, ritenendo l'applicazione alle violazioni stradali pienamente legittima. Hanno chiesto il rigetto dell'opposizione proposta dal , con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
Hanno, altresì, avanzato istanza di correzione dell'errore materiale presente nella sentenza appellata << a pag. 3, cv. 2>> nella parte in cui la stessa indica, quale ente creditore, il
“Comune di Bari, in persona del Sindaco-pro tempore”, in luogo della Prefettura di Pt_1
e della in persona dei rispettivi Prefetti pro tempore. Parte_2
Si è costituito nel presente grado di giudizio che ha chiesto il rigetto Controparte_1
del gravame e ha riproposto i motivi di opposizione non accolti dal primo giudice.
Anche in detto grado di giudizio l è rimasta contumace. Controparte_2
3 La causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 10.6.2025 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) L'appello proposto dalle Prefetture di e di Bari è fondato e va, pertanto, accolto. Pt_1
Invero, il Giudice di Pace ha erroneamente ritenuto illegittima l'applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall'art. 27, sesto comma, della L. n.
689/1981, alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. La sua decisione si fonda, infatti, su un orientamento della Suprema Corte (v. Cass., 2007/3701), superato dalla successiva e condivisibile giurisprudenza di legittimità e di merito.
L'art. 206 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), rubricato «Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie», stabilisce che, in caso di mancato pagamento nei termini, "la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa L. 24 novembre 1981, n.
689". Come ritenuto dalle Prefetture appellanti, il rinvio espresso non lascia spazio a interpretazioni che ne limitino la portata alla luce anche del principio di cui all'art. 12 in claris non fit interpretatio.
La tesi sostenuta dal primo giudice secondo cui l'art. 203, comma 3, del Codice della Strada costituisce una deroga all'art. 27 della L. 689/81 non può essere condivisa.
Pertanto, il verbale non opposto e non pagato diventa titolo esecutivo per la metà del massimo edittale, somma sulla quale, in caso di ritardo, si applicano le maggiorazioni previste dall'art. 27.
4 La Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 308 del 1999, ha ritenuto che la maggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981 a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale. In tale occasione, il Giudice delle
Leggi ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata proprio in relazione all'applicazione di tale maggiorazione alle violazioni del
Codice della Strada, presupponendone quindi la piena applicabilità.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai pacifica nel confermare tale impostazione. Si è affermato che "in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n.
689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva" (tra le tante, Cass., 26308 del 29/09/2021;
n. 8116 del 23/03/2021; 1884/2016).
Pertanto, il motivo di appello è fondato e la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità delle somme iscritte a ruolo a titolo di maggiorazione accogliendo parzialmente l'opposizione proposta da . Controparte_1
B) L'appellato, , nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha Controparte_1
riproposto i motivi di opposizione non accolti in primo grado che, però, non possono essere riesaminati nel presente grado di giudizio.
5 L'appellato avrebbe dovuto, infatti, proporre appello incidentale al fine di devolvere al giudice di secondo grado la cognizione dei capi della sentenza a lui sfavorevoli, ossia avverso il rigetto degli ulteriori motivi di opposizione proposti, costituendosi nei termini di cui all'art. 342 cpc e, cioè, venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di appello in data 30.5.2014. Diversamente si è costituito in data 27.6.2014.
C) Infine, va accolta l'istanza di correzione di errore materiale della sentenza appellata avanzata dalle Prefetture appellanti. Infatti, a pag 5 (e non a pag. 3, come indicato nell'atto di appello), alle righe nn. 13 e 14, la sentenza indica quale ente creditore il “Comune di
Bari in persona del tempore”, in luogo della Prefettura di e della CP_3 Pt_1
in persona dei rispettivi Prefetti pro tempore. Parte_2
3) SPESE PROCESSUALI
In ordine alle spese processuali, si osserva che sussiste il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte, come nel caso di specie, della sentenza impugnata, e, ciò, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite.
Si ritiene di dover compensare le spese del giudizio di primo grado in quanto l'orientamento seguito con la presente pronuncia si è consolidato successivamente all'emissione della sentenza appellata. Diversamente, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Con riguardo alla quantificazione dei compensi di avvocato, si rileva che i parametri introdotti dall'ultimo d.m. trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della
6 pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Pertanto, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate come in dispositivo, ex
D.M. n. 147 del 2022 sulla base allo scaglione di valore € 1.100,01/€ 5.200,00, in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase trattazione.
Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) nella voce “fase istruttoria” ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n. 30219/2023).
I compensi relativi alla fase di trattazione, non essendo stata espletata la fase istruttoria, vanno liquidati nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Bari n. 2783/2013 così dispone:
corregge la sentenza del Giudice di Pace di n. 2783/2013, sostituendo a pag. 5, righe Pt_2
nn. 13 e 14, della stessa alla frase il << Comune di Bari in persona del Sindaco-pro tempore >>, la frase << e in persona dei rispettivi Parte_1 Parte_2
Prefetti pro tempore >>;
accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca la sentenza appellata, la n. 2783/2013 emessa dal
Giudice di Pace di rigetta integralmente l'opposizione proposta da Pt_2 Controparte_1
avverso la cartella di pagamento n. 01420120035229486;
compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
7 condanna a rimborsare alle Prefetture di e le spese del Controparte_1 Pt_2 Pt_1
presente grado di giudizio che liquida in € 2.127,00, oltre a spese generali, iva e cpa.
Così deciso il 05/11/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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