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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/10/2024, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 04.10.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.1264 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa
DA
, nato il giorno 26/01/1969 in GRAGNANO ed ivi Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di CodiceFiscale_1 procura telemat l'atto introduttivo di lite, dall'avv. Sebastiano NASTRO, presso il cui studio, sito in GRAGNANO alla via SAN FELICE n.5, elettivamente domicilia RICORRENTE E
– in persona del Controparte_1
LI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: annullamento di ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti instavano per la declaratoria di cessata materia del contendere, l' deducendo in prima istanza la CP_1 inammissibilità della pretesa azionat
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto a R.G. il giorno 29.02.2024 il sig. Pt_1
adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale soll
[...] ento dell'ordinanza ingiunzione n. ROI-000097813, notificatagli il 19 febbraio 2024, per omessa notifica degli atti prodromici e/o presupposti, e
1 conseguente prescrizione della posta azionata, nonchè per decadenza trimestrale ex art. 14 Lex n.689/981.
Si costituiva ritualmente in Giudizio l' chiedendo dichiararsi CP_1
l'inammissibilità della pretesa ex adverso azion subordine, la cessata materia del contendere per sopravvenuto annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Con le successive note sostitutive il ricorrente, preso atto delle nuove determinazioni assunte dall'ente previdenziale, dichiarava di aderire all'istanza inerente la cessata materia del contendere con vittoria di spese e onorari.
Il Giudice assegnava, quindi, la causa a sentenza. (2)
La presente vicenda affonda le sue radici nel pregresso contenzioso inter partes avente ad oggetto l'annullamento, sollecitato dal sig.
, di una prima ordinanza ingiunzione, recante n. OI- Parte_1
La relativa controversia, contrassegnata dal n.1758/23, sfociava nella sentenza n.684/24, pubblicata il 5 aprile 2024. Con tale pronuncia veniva accolta la domanda attorea ed annullata l'opposta ordinanza ingiunzione.
Si legge nella sezione finale della citata sentenza. Solo a margine deve segnalarsi l'irrilevanza giuridico-sostanziale della rideterminazione della sanzione originaria decisa dal in ossequio alla CP_1 normativa medio tempore promulgata. L'ann dell'ordinanza ingiunzione per motivi che investono la genesi stessa dell'atto, travolge, infatti, ogni determinazione assunta dall'ente previdenziale basata sulla medesima causale. Lo stesso assunto, evidentemente, non vale in ottica processuale e, segnatamente, in riferimento al governo delle spese di lite. Che, pur accedendo al criterio della soccombenza, restano sensibili alla nuova quantificazione della sanzione astrattamente irrogata (= euro 1.291,80).> (3)
Il 19 febbraio 2024, in epoca quindi antecedente alla conclusione del primo contenzioso, veniva notificata al sig. l'ordinanza Pt_1 ingiunzione n. ROI-000097813. Come si vede gli estremi alfa-numerici sono del tutto diversi da quelli che contrassegnavano il pregresso provvedimento. Non solo. In questa seconda “ordinanza” si legge che l'importo relativo alla stessa sarebbe stato ricalcolato in euro 2.153,00, somma ben diversa da quella
“ricalcolata” in riferimento alla prima ordinanza ingiunzione, pari, come desumibile dalla sentenza n.684/24, ad euro 1.291,80.
2 Trattasi, pertanto, di dati disomogenei che mal si prestano alla piena condivisione dell'assunto del resistente , a tenore del quale quello CP_1 impugnato nel presente contesto giu non sarebbe un nuovo ed autonomo provvedimento ma solo il precipitato della determina di rivisitazione del “dovuto” a fronte delle nuove disposizioni normative. (4)
Se non che, costituisce dato processualmente certo che l'atto di accertamento “presupposto” di entrambe le ordinanze ingiunzione è quello recante .5101.14/08/2018.0158793. E che l'annullamento in autotutela CP_2 dell'ord in attuale scrutinio, intervenuto il 12 aprile 2024, resta indissolubilmente legato proprio all'atto di accertamento appena richiamato. Ragione per la quale, pur restando oscure l'origine e la natura del provvedimento in questa sede opposto e nonostante l'impossibilità di chiarire i rapporti fra due “ordinanze” che recano estremi alfa-numerici diversi e importi diversi, anche in riferimento alle operazioni di “ricalcolo”, paiono necessitate le seguenti conclusioni.
-- L'iniziativa attorea non può essere dichiarata inammissibile perché formalmente si dirige verso un atto diverso da quello già “processato” e perché sostanzialmente contesta una somma diversa anche da quella rivisitata di cui si è data contezza nella pregressa sentenza.
-- Non può addebitarsi al ricorrente la violazione della buona fede per avere taciuto, nelle fasi finali del precedente contenzioso, l'esistenza di una nuova ordinanza ingiunzione, quella cioè oggetto del presente giudizio. E ciò sia perché i rimedi evocati dall'ente previdenziale non sembrano processualmente attivabili, sia perché una tale iniziativa ben poteva essere presa dall' certamente a conoscenza del nuovo provvedimento. CP_1
(5)
Va, tuttavia, dichiarata la cessata materia del contendere. Ed invero, per come già segnalato, l'annullamento documentato dal resistente Istituto travolge alla fonte l'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta, dirigendosi verso l'atto di accertamento che ne costituisce la necessaria origine. Da questa prospettiva la comune sollecitazione delle parti si palesa coerente con le risultanze di causa.
La questione delle spese di lite va affrontata alla luce del complesso scenario processuale, onde verificare l'ubi consistam della c.d. soccombenza virtuale. In sintesi.
I rilievi dell' concernenti la possibilità di evitare un secondo CP_1 contenzioso non sono con i dati processualmente scrutinabili. Fra l'altro, in mancanza di elementi idonei a far luce sui tempi e sulle modalità di esternazione dell'annullamento in autotutela, datato 12 aprile
3 2024, nemmeno può stabilirsi se il ricorrente abbia avuto la possibilità di evitare la notifica dell'atto introduttivo di lite, intervenuta l'8 maggio 2024.
Deve, d'altronde, prendersi atto della obiettiva tempestività dell'iniziativa dell'ente previdenziale, determinatosi all'annullamento a distanza di una sola settimana dalla pubblicazione della precedente sentenza. Ciò ha consentito l'immediata chiusura del presente contenzioso, caratterizzato dalla mancanza di qualsiasi attività istruttoria svolta dalle parti, ed in particolare dalla parte attrice. Consegue, a fronte di una innegabile soccombenza virtuale del resistente
, la compensazione parziale delle spese di lite, liquidate come da CP_1 tivo.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' alle spese di lite che, già compensate nella misura CP_1 del 35%, ano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in euro 700,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 16/10/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 04.10.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.1264 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa
DA
, nato il giorno 26/01/1969 in GRAGNANO ed ivi Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di CodiceFiscale_1 procura telemat l'atto introduttivo di lite, dall'avv. Sebastiano NASTRO, presso il cui studio, sito in GRAGNANO alla via SAN FELICE n.5, elettivamente domicilia RICORRENTE E
– in persona del Controparte_1
LI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: annullamento di ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti instavano per la declaratoria di cessata materia del contendere, l' deducendo in prima istanza la CP_1 inammissibilità della pretesa azionat
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto a R.G. il giorno 29.02.2024 il sig. Pt_1
adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale soll
[...] ento dell'ordinanza ingiunzione n. ROI-000097813, notificatagli il 19 febbraio 2024, per omessa notifica degli atti prodromici e/o presupposti, e
1 conseguente prescrizione della posta azionata, nonchè per decadenza trimestrale ex art. 14 Lex n.689/981.
Si costituiva ritualmente in Giudizio l' chiedendo dichiararsi CP_1
l'inammissibilità della pretesa ex adverso azion subordine, la cessata materia del contendere per sopravvenuto annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Con le successive note sostitutive il ricorrente, preso atto delle nuove determinazioni assunte dall'ente previdenziale, dichiarava di aderire all'istanza inerente la cessata materia del contendere con vittoria di spese e onorari.
Il Giudice assegnava, quindi, la causa a sentenza. (2)
La presente vicenda affonda le sue radici nel pregresso contenzioso inter partes avente ad oggetto l'annullamento, sollecitato dal sig.
, di una prima ordinanza ingiunzione, recante n. OI- Parte_1
La relativa controversia, contrassegnata dal n.1758/23, sfociava nella sentenza n.684/24, pubblicata il 5 aprile 2024. Con tale pronuncia veniva accolta la domanda attorea ed annullata l'opposta ordinanza ingiunzione.
Si legge nella sezione finale della citata sentenza. Solo a margine deve segnalarsi l'irrilevanza giuridico-sostanziale della rideterminazione della sanzione originaria decisa dal in ossequio alla CP_1 normativa medio tempore promulgata. L'ann dell'ordinanza ingiunzione per motivi che investono la genesi stessa dell'atto, travolge, infatti, ogni determinazione assunta dall'ente previdenziale basata sulla medesima causale. Lo stesso assunto, evidentemente, non vale in ottica processuale e, segnatamente, in riferimento al governo delle spese di lite. Che, pur accedendo al criterio della soccombenza, restano sensibili alla nuova quantificazione della sanzione astrattamente irrogata (= euro 1.291,80).> (3)
Il 19 febbraio 2024, in epoca quindi antecedente alla conclusione del primo contenzioso, veniva notificata al sig. l'ordinanza Pt_1 ingiunzione n. ROI-000097813. Come si vede gli estremi alfa-numerici sono del tutto diversi da quelli che contrassegnavano il pregresso provvedimento. Non solo. In questa seconda “ordinanza” si legge che l'importo relativo alla stessa sarebbe stato ricalcolato in euro 2.153,00, somma ben diversa da quella
“ricalcolata” in riferimento alla prima ordinanza ingiunzione, pari, come desumibile dalla sentenza n.684/24, ad euro 1.291,80.
2 Trattasi, pertanto, di dati disomogenei che mal si prestano alla piena condivisione dell'assunto del resistente , a tenore del quale quello CP_1 impugnato nel presente contesto giu non sarebbe un nuovo ed autonomo provvedimento ma solo il precipitato della determina di rivisitazione del “dovuto” a fronte delle nuove disposizioni normative. (4)
Se non che, costituisce dato processualmente certo che l'atto di accertamento “presupposto” di entrambe le ordinanze ingiunzione è quello recante .5101.14/08/2018.0158793. E che l'annullamento in autotutela CP_2 dell'ord in attuale scrutinio, intervenuto il 12 aprile 2024, resta indissolubilmente legato proprio all'atto di accertamento appena richiamato. Ragione per la quale, pur restando oscure l'origine e la natura del provvedimento in questa sede opposto e nonostante l'impossibilità di chiarire i rapporti fra due “ordinanze” che recano estremi alfa-numerici diversi e importi diversi, anche in riferimento alle operazioni di “ricalcolo”, paiono necessitate le seguenti conclusioni.
-- L'iniziativa attorea non può essere dichiarata inammissibile perché formalmente si dirige verso un atto diverso da quello già “processato” e perché sostanzialmente contesta una somma diversa anche da quella rivisitata di cui si è data contezza nella pregressa sentenza.
-- Non può addebitarsi al ricorrente la violazione della buona fede per avere taciuto, nelle fasi finali del precedente contenzioso, l'esistenza di una nuova ordinanza ingiunzione, quella cioè oggetto del presente giudizio. E ciò sia perché i rimedi evocati dall'ente previdenziale non sembrano processualmente attivabili, sia perché una tale iniziativa ben poteva essere presa dall' certamente a conoscenza del nuovo provvedimento. CP_1
(5)
Va, tuttavia, dichiarata la cessata materia del contendere. Ed invero, per come già segnalato, l'annullamento documentato dal resistente Istituto travolge alla fonte l'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta, dirigendosi verso l'atto di accertamento che ne costituisce la necessaria origine. Da questa prospettiva la comune sollecitazione delle parti si palesa coerente con le risultanze di causa.
La questione delle spese di lite va affrontata alla luce del complesso scenario processuale, onde verificare l'ubi consistam della c.d. soccombenza virtuale. In sintesi.
I rilievi dell' concernenti la possibilità di evitare un secondo CP_1 contenzioso non sono con i dati processualmente scrutinabili. Fra l'altro, in mancanza di elementi idonei a far luce sui tempi e sulle modalità di esternazione dell'annullamento in autotutela, datato 12 aprile
3 2024, nemmeno può stabilirsi se il ricorrente abbia avuto la possibilità di evitare la notifica dell'atto introduttivo di lite, intervenuta l'8 maggio 2024.
Deve, d'altronde, prendersi atto della obiettiva tempestività dell'iniziativa dell'ente previdenziale, determinatosi all'annullamento a distanza di una sola settimana dalla pubblicazione della precedente sentenza. Ciò ha consentito l'immediata chiusura del presente contenzioso, caratterizzato dalla mancanza di qualsiasi attività istruttoria svolta dalle parti, ed in particolare dalla parte attrice. Consegue, a fronte di una innegabile soccombenza virtuale del resistente
, la compensazione parziale delle spese di lite, liquidate come da CP_1 tivo.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' alle spese di lite che, già compensate nella misura CP_1 del 35%, ano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in euro 700,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 16/10/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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