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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8102/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa di Separazione consensuale e divorzio congiunto iscritta al n. 8102/2023 RG promossa ai sensi dell'art. 473bis 49 cpc con ricorso depositato il
28/12/2023 da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31/01/1980 , con il proc. dom. avv. RODESCHINI MARIA RAFFAELLA del Foro di
Bergamo, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nato a Controparte_1 CP_2 C.F._2
MODICA (RG) il 18/05/1969 , con il proc. dom. avv. RODESCHINI MARIA
RAFFAELLA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: divorzio congiunto CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: sulle conclusioni concorde come da nota depositata per l'udienza cartolare del 13.11.24.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i ricorrenti adivano questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione giudiziale e di scioglimento di matrimonio .
Assumevano di aver contratto matrimonio in data 18.10.2007 a NT (BG) e di avere avuto due figli dall'unione, (n. a BERGAMO il 06/04/2011) Persona_1
e (n. a BERGAMO il 26.6.2017), entrambi ancora minori. Persona_2
Con sentenza n. 690/24 del 29.2.2024 veniva quindi pronunciata la separazione consensuale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di scioglimento.
Il procuratore delle parti per l'udienza prefissata depositava, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato e così la causa si portava all'attenzione del Collegio senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio.
La domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 690/24 pubblicata il 13.3.24 è passata in giudicato e pertanto appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita. Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vengono così peraltro, con le note depositate in data 8.11.24, parzialmente modificate le condizioni che sono state enucleate nel ricorso cumulativo la cui conformità alle norme di legge e, soprattutto, agli interessi dei minori, era già stata avallata da questo
Tribunale con la decisione sulla separazione pronunciata nel febbraio 2024.
Visto il raggiunto accordo le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , in NT (BG) il Parte_1 Controparte_1 CP_2
18/10/2007 (iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2007, atto n. 26 , parte II, serie A);
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, come meglio specificati nella nota depositata l'8.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 28/11/2024.
Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa di Separazione consensuale e divorzio congiunto iscritta al n. 8102/2023 RG promossa ai sensi dell'art. 473bis 49 cpc con ricorso depositato il
28/12/2023 da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31/01/1980 , con il proc. dom. avv. RODESCHINI MARIA RAFFAELLA del Foro di
Bergamo, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nato a Controparte_1 CP_2 C.F._2
MODICA (RG) il 18/05/1969 , con il proc. dom. avv. RODESCHINI MARIA
RAFFAELLA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: divorzio congiunto CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: sulle conclusioni concorde come da nota depositata per l'udienza cartolare del 13.11.24.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i ricorrenti adivano questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione giudiziale e di scioglimento di matrimonio .
Assumevano di aver contratto matrimonio in data 18.10.2007 a NT (BG) e di avere avuto due figli dall'unione, (n. a BERGAMO il 06/04/2011) Persona_1
e (n. a BERGAMO il 26.6.2017), entrambi ancora minori. Persona_2
Con sentenza n. 690/24 del 29.2.2024 veniva quindi pronunciata la separazione consensuale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di scioglimento.
Il procuratore delle parti per l'udienza prefissata depositava, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato e così la causa si portava all'attenzione del Collegio senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio.
La domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 690/24 pubblicata il 13.3.24 è passata in giudicato e pertanto appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita. Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vengono così peraltro, con le note depositate in data 8.11.24, parzialmente modificate le condizioni che sono state enucleate nel ricorso cumulativo la cui conformità alle norme di legge e, soprattutto, agli interessi dei minori, era già stata avallata da questo
Tribunale con la decisione sulla separazione pronunciata nel febbraio 2024.
Visto il raggiunto accordo le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , in NT (BG) il Parte_1 Controparte_1 CP_2
18/10/2007 (iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2007, atto n. 26 , parte II, serie A);
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, come meglio specificati nella nota depositata l'8.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 28/11/2024.
Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino