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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, Seconda
Sezione Civile, in persona della Giudice Matilde Boccia, all'esito del processo sommario di co- gnizione ivi iscritto al n. 11964/2020 r.g.aa.cc., in data 21/22 settembre 2021, n. rep.
4598/2021, iscritto al n. 4150/2011 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 5 novembre 2024 e pendente
TRA la dr.ssa (codice fiscale non dichiarato), titolare del Parte_1 [...]
(partita IVA ), con sede in Procida (NA), Parte_2 P.IVA_1
alla Via Libertà n. 68, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cristallino (codice fiscale
- appellante - C.F._1
E
l' (codice fiscale ), con sede in Fratta- Controparte_1 P.IVA_2
maggiore (NA), alla Via M. Lupoli n. 27, in persona del suo Direttore Generale e legale rappre- sentante pro tempore, dr. , rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Ara, (co- Controparte_2
dice fiscale - appellata - C.F._2
I. FATTO
I.1.1. Con il ricorso introduttivo di un processo sommario di cognizione presentato l'11 dicembre 2020, la dr.ssa , titolare del Laboratorio di Analisi Cliniche Parte_1
Dott. De Siano Maria Michela, accreditato ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie
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rientranti nella branca della patologia clinica in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Na- zionale (SSN), adiva il Tribunale di Napoli Nord al fine di ottenere la condanna dell'
[...]
a pagarle il complessivo importo di 86.265,32 € che asseriva cor- Controparte_3
rispondente a quello dello sconto tariffario di cui all'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 indebitamente applicato al corrispettivo delle prestazioni sanitarie da lei erogate negli anni 2010
(nei mesi da gennaio a novembre), 2011 (nei mesi da gennaio a novembre) e 2012 (nei mesi da gennaio ad ottobre) e nei mesi di gennaio e febbraio del 2013, «ovvero […] quell'altra somma minore o maggiore che sarà ritenuta dall'Ill.mo Giudicante, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002, così come previsti da Cassazione n. 14349/16, da ogni singola scadenza al soddisfo».
I.1.2. Costituendosi in giudizio il 1° luglio 2021, l' eccepiva che lo sconto tariffario in questione era previsto dai contratti da essa stipulati con la e che, comunque, la sua Pt_1
mancata applicazione avrebbe comportato «lo sforamento del » ed inoltre che la Parte_4
controversia rientrava nella sfera della giurisdizione del giudice amministrativo.
I.1.3. All'esito del processo di primo grado, il Tribunale adito, con un'ordinanza deposi- tata il 22 settembre 2021, rigettava la domanda della , osservando che lo sconto in Pt_1
questione, sebbene non più applicabile in forza della relativa previsione normativa, era fondato sulle previsioni in proposito contenute nei contratti da essa stipulati con la medesima Pt_1
per i suddetti anni.
I.2.1. Avverso tale ordinanza, la quindi appellata a questa Corte con una Parte_5
citazione notificata alla controparte il 7 ottobre 2021, sostenendo che il primo Giudice ha errato nel ritenere che i predetti contratti avessero previsto in sostanza la proroga convenzionale dello sconto tariffario che nel precedente triennio era stato imposto dalla legge e chiedendo pertanto l'integrale accoglimento della propria domanda.
I.2.2. Costituendosi in giudizio il 24 gennaio 2022, l' ha invece chiesto la conferma dell'ordinanza appellata dalla controparte.
I.2.3. Nessuna delle parti ha poi modificato le proprie conclusioni.
II. DIRITTO
II.1.1. In continuità con i numerosissimi precedenti di questa Corte sulla relativa
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questione, ritiene questo Collegio che l'unica doglianza dell'appellante sia fondata e vada ac- colta, dovendo ragionevolmente escludersi che con i contratti sottoscritti per gli anni 2010,
2011, 2012 e 2013 le parti avessero inteso estendere pattiziamente a tali anni lo sconto tariffa- rio in precedenza previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006, ma ormai pacifica- mente ritenuto applicabile solo al triennio 2007-2009 (cfr. Cass. 10582/2018, 27007/2021, da ultimo anche ord. n. 22742/2024).
Invero, il primo comma dell'art. 4 (dedicato, secondo quanto enunciato dalla sua ru- brica, «rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni») dei suddetti contratti, dopo aver indicato il limite entro il quale doveva essere contenuta la spesa per la rispettiva annualità
(cioè il cd. tetto di spesa), prevede che tale limite:
1) nel caso del contratto relativo all'anno 2010, è «fissato in € 27.700.000,00 al netto dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lettera o) della legge 296 del 27/12/06 (pari al lordo di detto sconto a circa € 31.953.000,00), composto come specificato nei successivi commi 2,3 e
4»;
2) nel caso del contratto relativo all'anno 2011, è «fissato in € 27.312.000,00 al netto dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lettera o) della legge 296 del 27/12/06 (pari al lordo di detto sconto a circa € 20.862.560,00), composto come specificato nei successivi commi 2,3 e
4 ed a loro della quota ricetta di cui al decreto n.50/2010»;
3) nel caso del contratto relativo all'anno 2012, è fissato «al netto di ticket e sconto (pari al lordo di detto sconto a circa € 31.256.563,00) e […] composto come specificato nei succes- sivi commi 2, 3 e 4», con la precisazione «che in conformità al decreto commissariale n.
63/2011 tutti gli importi di cui al presente articolo sono al netto del ticket, al netto (o al lordo, laddove precisato) dello sconto di cui all'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 296/2006, ed al lordo sia della quota ricetta regionale di cui al decreto commissariale n. 53/2010 e s.m.i., sia della quota ricetta nazionale ex art. 17, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, conver- tito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
4) nel caso del contratto relativo all'anno 2013, è «fissato in: a) € 26.726.291,00, appli- cando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio; b) € 21.009.220,00, applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio, al netto del ticket, dello sconto ex legge 296/2006 finché applicato, ed al netto sia della quota ricetta regionale di cui al decreto commissariale n. 53/2010 e s.m.i., sia
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della quota ricetta nazionale ex art. 17, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, conver- tito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; ed è suddiviso come esposto nei suc- cessivi commi 2, 3 e 4».
L'art. 5 (intitolato «criteri di remunerazione delle prestazioni») dei medesimi contratti di- spone poi:
1) nel caso dei contratti relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, che «
1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vi- gente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4. – 2.
In ogni caso l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costi- tuisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel […] dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06»;
2) nel caso del contratto relativo all'anno 2013, che «
1. La remunerazione delle presta- zioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomen- clatore tariffario, al netto del ticket, dello sconto ex legge 296/2006 finché applicato, ed al netto della quota ricetta regionale e nazionale (e fatte salve eventuali modifiche delle tariffe che, tut- tavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4, se non espressa- mente modificati con decreto del Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro
o delibera della Giunta Regionale. –
2. In ogni caso l'importo fissato quale limite di spesa al netto del ticket, dello sconto ex lege 296/06 finché applicato, ed al netto della quota ricetta regionale e nazionale, costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acqui- state nell'anno 2013 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di resi- dua capienza del limite di spesa lorda (a tariffa vigente) di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ovvero, di residua disponibilità nei volumi massimi di prestazioni di cui all'art. 3, comma 4; al contrario, qualora sussista ancora capienza nei limiti di spesa di cui all'art. 4, comma 1, lettere
a) e b), le potranno acquistare volumi di prestazioni maggiori di quelli previsti».
Tali articoli non contengono dunque alcuna pattuizione in ordine all'applicazione anche agli anni cui si riferiscono dello sconto tariffario già imposto dalla legge 296/2006, stabilendo soltanto che il limite di spesa è fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e che le
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prestazioni sarebbero state remunerate sulla base del vigente nomenclatore tariffario «al netto degli sconti di legge» o (più chiaramente), nel caso del contratto relativo all'anno 2013, «al netto
[…] dello sconto ex lege 296/06 finché applicato» e che, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti, sarebbe rimasto fermo il limite di spesa stabilito dall'art. 4.
Il che induce a ritenere che le parti non volessero estendere convenzionalmente lo sconto tariffario di cui all'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 ai corrispettivi delle pre- stazioni sanitarie erogate dalla agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale negli anni Pt_1
dal 2010 al 2013, bensì solo stabilire che tali prestazioni sarebbero state remunerate sulla base delle tariffe regionali previste dall'allora vigente nomenclatore tariffario, «al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari», nel caso del contratto relativo all'anno 2013,
«al netto del ticket, dello sconto ex legge 296/2006 finché applicato, ed al netto della quota ricetta regionale e nazionale», ma comunque nei limiti dei ccdd. tetti di spesa fissati dal prece- dente art. 4, «al netto dello sconto ex legge 296/06», muovendo evidentemente dall'erronea supposizione che tale sconto dovesse essere ancora applicato in forza della norma che lo aveva imposto.
D'altronde, se così non fosse stato, non avrebbe avuto alcun senso stabilire che anche nel caso in cui il predetto sconto fosse stato eliminato o ridotto – evidentemente da altre norme, sopravvenute nella vigenza del contratto – le suddette prestazioni non avrebbero potuto essere remunerate in misura tale da superare i limiti di spesa fissati dall'art. 4 dello stesso contratto.
Insomma, essendosi poi acclarato che l'efficacia temporale della previsione dell'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 era limitata al triennio 2007-2009 e posto che non v'erano altri «sconti di legge», deve ritenersi che le suddette previsioni contrattuali stabilivano che il prezzo delle prestazioni sanitarie relative alla branca della «patologia clinica (laboratori)» ero- gate dall'odierna appellante negli anni dal 2010 al 2013 doveva essere determinato sulla base delle tariffe regionali allora vigenti, fatta salva la cd. regressione tariffaria (pure prevista dall'art. 5 di tutti contratti in questione) eventualmente necessaria affinché il costo complessivo delle prestazioni relative a quella stessa branca erogate dalle strutture sanitarie private accreditate fosse contenuto nei limiti fissati per quell'anno dai relativi ccdd. tetti di spesa, tenendo conto del suddetto sconto, destinato dunque, su base contrattuale, ad operare non già direttamente e automaticamente, ma solo eventualmente ed indirettamente, sulla remunerazione di dette
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prestazioni.
II.1.2. Vero è poi che – come asserito, sia pur genericamente, ma comunque desumibile dai documenti prodotti, dall' – per effetto di tale interpretazione dei suddetti contratti, pre- sumibilmente sostanzialmente identici per tutte le strutture sanitarie private accreditate, i tetti di spesa annuali della branca cui occorre nella specie far riferimento risulterebbero superati.
Ciò però non è sufficiente per ritenere infondata la pretesa creditoria nella specie azio- nata dalla . Pt_1
L'art. 5 di tutti i contratti conclusi tra l' e la per le suddette annualità stabi- Pt_1
liva infatti, al terzo comma, che la prima doveva comunicare periodicamente alla seconda «la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa» indicati in ciascuno dei medesimi con- tratti, «la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiu- sura delle strutture erogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo», aggiungendo che, «ai fini della remunerazione delle presta- zioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data pre- vista nell'ultima comunicazione effettuata dalla a tutte le prestazioni di quella Parte_6
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di com- penso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data succes- siva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla
nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarci- mento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa».
Al fine di contenere la spesa complessiva per le prestazioni sanitarie rientranti nella branca nei limiti prefissati per ciascun anno, prevedeva, cioè, conteneva due diverse previsioni
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per le prestazioni erogate, rispettivamente, prima e dopo il superamento del tetto di spesa, giac- ché, nell'ipotesi in cui, «a consuntivo», fosse stato accertato che il tetto di spesa era stato rag- giunto prima della data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall' sta- biliva che «a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio dell'anno fino alla sud- Parte_6
detta data» sarebbe stata applicata «la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n.
1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati», mentre nulla sarebbe spettato
«agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le presta- zioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa», così come nell'ipo- tesi in cui, «a consuntivo», fosse stato accertato che il tetto di spesa era stato raggiunto «in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spese comu- nicata dalla .
Pertanto, non avendo nella specie l' allegato, né tanto meno provato, di aver dato alla le comunicazioni preventive previste dall'art. 5 dei suddetti contratti, è evidente Pt_1
che le prestazioni sanitarie alle quali la seconda ha applicato il suddetto sconto tariffario (riser- vandosi di contestare di essere tenuta a praticarlo) dovevano essere integralmente remunerate, salvo che la prima avesse dimostrato di non essere a tanto tenuta per effetto dell'applicazione della regressione tariffaria contrattualmente prevista.
La cd. regressione tariffaria costituisce infatti un meccanismo tecnico che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8-quinquies, co. 1, lett. d), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, serve alla «determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume comples- sivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura».
Sicché la sua previsione contrattuale evidentemente implica che il semplice supera- mento del tetto della spesa fissato per le prestazioni sanitarie rientranti in una determinata branca erogate agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale dalle strutture sanitarie private ac- creditate ai fini dell'erogazione di tali prestazioni non comporta di per sé solo la non remunera- bilità a carico della finanza pubblica delle prestazioni sanitarie della medesima branca ecce- denti il tetto della relativa spesa, da qualsiasi struttura siano state erogate, bensì una “regres- sione tariffaria”, cioè una riduzione del prezzo di tutte le analoghe prestazioni erogate nel corso dell'anno che sia di entità tale da assicurare in definitiva il rispetto di quel tetto di spesa, ma non
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uguale per tutte le strutture, giacché dipendente anche dalla misura, ovviamente variabile, in cui ciascuna di queste ha contributo al superamento di quel limite e che può essere definitiva- mente accertata solo a posteriori, all'esito di un procedimento complesso destinato a sfociare in un atto unilaterale dell'azienda sanitaria locale, del quale non importa qui stabilire la natura autoritativa o meno e la conseguente sindacabilità o meno da parte del giudice ordinario, giac- ché quel che nella specie rileva è la sua idoneità a fornire la prova che, per effetto dell'applica- zione della regressione tariffaria, il credito vantato dall'appellante è in tutto o in parte inesistente o, se si preferisce, inesigibile.
Una siffatta prova però nella specie non è ricavabile dai documenti prodotti dall'
La deliberazione del Commissario Straordinario dell' n. 577 del 9 giugno 2011, le deliberazioni del Direttore Generale dell' n. 294 del 18 aprile 2012 e n. 573 del 14 giugno
2013 e la determinazione del Direttore dell'UOC Accreditamento e Controllo Spesa Sanitaria dell' n. 5210 del 22 ottobre 2013 non indicano alcuna somma risultante a debito della
[...]
per effetto dell'applicazione della regressione tariffaria né contengono tutti i dati che sa- Pt_1
rebbero occorrenti per determinarne il risultato.
II.1.3.1. Insomma, in accoglimento dell'appello della e in riforma dell'ordi- Pt_1
nanza appellata, l' va condannata a pagare all'appellante il complessivo importo di
86.265,22 € (questo essendo il corretto risultato della somma degli importi sottratti a titolo di sconto da quelli delle fatture emesse dalla per le prestazioni sanitarie rese nei mesi Pt_1
da gennaio a novembre del 2010, da gennaio a novembre del 2011, da gennaio ad ottobre del
2012 e da gennaio a febbraio del 2013), nonché quello degli interessi moratori previsti dal d.lgs.
9 ottobre 2002, n. 231, nel testo applicabile ratione temporis, da calcolare però su ciascuno degli importi alla stessa appellante dovuti in acconto a saldo dei quali il predetto costituisce la somma a partire dal giorno successivo a quello il quale essi dovevano essere pagati secondo quanto previsto dai suddetti contratti e non già «dalla scadenza di ogni singola fattura», come invece genericamente chiesto dalla medesima appellante.
II.1.3.2. Pertanto, gli interessi moratori relativi agli importi degli sconti tariffari indebita- mente applicati sugli importi dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate dalla Pt_1
nei mesi da gennaio a novembre del 2010 (l'art. 7 del contratto relativo alle quali recita «
1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la corrisponderà alla sottoscritta scrittura
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privata un acconto mensile pari all'85% del fatturato mensile. –
2. Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono. Il paga- mento del saldo avverrà in quattro tranche come segue: entro il 30 giugno per le fatture del primo semestre: entro il 30 settembre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
entro il 31 di- cembre per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre;
entro il 31 marzo dell'anno succes- sivo per le fatture relative ai mesi da ottobre e dicembre») andranno calcolati al tasso indicato dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001, nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, sugli importi ed a partire dalle date indicati nella seguente tabella:
(A) (B) (C) (D) (E) (F) Mese Importo Acconto Data Saldo Data dell'anno sconto (85% di B) decorrenza (15% di B) decorrenza 2010 interessi su C interessi su E
Gennaio 2.708,39 € 2.302,13 € 02/04/2010 406,26 € 01/07/2010
Febbraio 2.708,39 € 2.302,13 € 30/04/2010 406,26 € 01/07/2010
Marzo 2.630,93 € 2.236,29 € 31/05/2010 394,64 € 01/07/2010
Aprile 2.051,11 € 1.743,44 € 30/06/2010 307,67 € 01/10/2010
Maggio 2.305,48 € 1.959,66 € 31/07/2010 345,82 € 01/10/2010
Giugno 2.571,51 € 2.185,78 € 30/08/2010 385,73 € 01/10/2010
Luglio 2.547,56 € 2.165,43 € 30/09/2010 382,13 € 01/01/2011
Agosto 1.472,32 € 1.251,47 € 31/10/2010 220,85 € 01/01/2011
Settembre 3.249,66 € 2.762,21 € 30/11/2010 487,45 € 01/01/2011
Ottobre 2.406,87 € 2.045,84 € 31/12/2010 361,03 € 01/04/2011
Novembre 2.099,76 € 1.784,80 € 30/01/2011 314,96 € 01/04/2011
II.1.3.3. Gli interessi moratori relativi agli importi degli sconti tariffari indebitamente ap- plicati sugli importi dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate dalla nei mesi Pt_1
da gennaio a novembre del 2011 (l'art. 7 del contratto relativo alle quali recita «
1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la corrisponderà alla sottoscritta scrittura privata un acconto mensile pari all'85% del fatturato mensile. –
2. Il diritto al pagamento dei suddetti ac- conti maturerà entro novanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono. Il pagamento del saldo avverrà in quattro tranche come segue: entro il 30 luglio per le fatture del primo semestre: entro il 30 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
entro il 31 gennaio dell'anno
Par N. 4150/2021 r.g.aa.cc. c. Nord Pag. 9 di 13 Parte_1 Pt_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
successivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre;
entro il 31 aprile dell'anno suc- cessivo per le fatture relative ai mesi da ottobre e dicembre») andranno calcolati al tasso indi- cato dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001, nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs.
9 novembre 2012, n. 192, sugli importi ed a partire dalle date indicati nella seguente tabella:
(A) (B) (C) (D) (E) (F) Mese Importo Acconto Data Saldo Data dell'anno sconto (85% di B) decorrenza (15% di B) decorrenza 2011 interessi su C interessi su E
Gennaio 2.906,80 € 2.470,78 € 02/05/2011 436,02 € 31/07/2011
Febbraio 2.441,76 € 2.075,50 € 30/05/2011 366,26 € 31/07/2011
Marzo 2.524,42 € 2.145,76 € 30/06/2011 378,66 € 31/07/2011
Aprile 2.109,14 € 1.792,77 € 30/07/2011 316,37 € 31/10/2011
Maggio 2.528,09 € 2.148,88 € 30/08/2011 379,21 € 31/10/2011
Giugno 2.721,73 € 2.313,47 € 29/09/2011 408,26 € 31/10/2011
Luglio 2.332,00 € 1.982,20 € 30/10/2011 349,80 € 01/02/2012
Agosto 1.821,46 € 1.548,24 € 30/11/2011 273,22 € 01/02/2012
Settembre 2.668,62 € 2.268,33 € 30/12/2011 400,29 € 01/02/2012
Ottobre 2.695,20 € 2.290,92 € 30/01/2012 404,28 € 01/05/2012
Novembre 2.680,75 € 2.278,64 € 29/02/2012 402,11 € 01/05/2012
II.1.3.4. Gli interessi moratori relativi agli importi degli sconti tariffari indebitamente ap- plicati sugli importi dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate dalla nei mesi Pt_1
da gennaio ad ottobre del 2012 (l'art. 7 del contratto relativo alle quali recita «
1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la corrisponderà alla sottoscritta scrittura privata un acconto mensile pari all'85% del fatturato mensile. –
2. Il diritto al pagamento dei suddetti ac- conti maturerà entro novanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono. Il pagamento del saldo avverrà in quattro tranche come segue: entro il 31 luglio per le fatture del primo semestre: entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
entro il 31 gennaio dell'anno suc- cessivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre;
entro il 30 aprile dell'anno succes- sivo per le fatture relative ai mesi da ottobre e dicembre») andranno calcolati al tasso indicato dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001, nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, sugli importi ed a partire dalle date indicati nella seguente tabella:
N. 4150/2021 r.g.aa.cc. c. Pag. 10 di 13 Parte_1 Parte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
(A) (B) (C) (D) (E) (F) Mese Importo Acconto Data Saldo Data dell'anno sconto (85% di B) decorrenza (15% di B) decorrenza 2012 interessi su C interessi su E
Gennaio 2.701,83 € 2.296,56 € 01/05/2012 405,27 € 01/08/2012
Febbraio 2.260,57 € 1.921,48 € 30/05/2012 339,09 € 01/08/2012
Marzo 2.919,31 € 2.481,41 € 30/06/2012 437,90 € 01/08/2012
Aprile 1.915,90 € 1.628,52 € 30/07/2012 287,39 € 01/11/2012
Maggio 3.268,51 € 2.778,23 € 30/08/2012 490,28 € 01/11/2012
Giugno 2.704,23 € 2.298,60 € 29/09/2012 405,63 € 01/11/2012
Luglio 2.401,19 € 2.041,01 € 30/10/2012 360,18 € 01/02/2013
Agosto 1.624,70 € 1.381,00 € 30/11/2012 243,71 € 01/02/2013
Settembre 3.330,72 € 2.831,11 € 30/12/2012 499,61 € 01/02/2013
Ottobre 2.691,02 € 2.287,37 € 30/01/2013 403,65 € 01/05/2013
II.1.3.5. Gli interessi moratori relativi agli importi degli sconti tariffari indebitamente ap- plicati sugli importi dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate dalla nei mesi Pt_1
di gennaio e febbraio del 2013 (l'art. 7 del contratto relativo alle quali – per quel che qui rileva, considerati anche il limite costituito dalla domanda della , che non contiene alcun ri- Pt_1
ferimento agli interessi convenzionali pure previsti da tale articolo – recita «
1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la corrisponderà alla sottoscritta scrittura privata un acconto mensile pari all'85% del fatturato mensile. […] –
2. Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà entro novanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono. Il pagamento del saldo avverrà in quattro tranche come segue: entro il 31 luglio per le fatture del primo semestre: entro il 30 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre;
entro il 30 aprile dell'anno suc- cessivo per le fatture relative ai mesi da ottobre e dicembre») andranno calcolati al tasso degli
«interessi legali di mora» indicato dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001, nel testo risultante dalle modifiche apportatevi dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (applicabili alle transazioni commer- ciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013: v. art. 3, co. 1, d.lgs. ult. cit.), sugli importi ed a partire dalle date indicati nella seguente tabella:
N. 4150/2021 r.g.aa.cc. c. Pag. 11 di 13 Parte_1 Parte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
(A) (B) (C) (D) (E) (F) Mese Importo Acconto Data Saldo Data dell'anno sconto (85% di B) decorrenza (15% di B) decorrenza 2013 interessi su C interessi su E
Gennaio 2.701,83 € 2.296,56 € 01/05/2012 405,27 € 01/08/2012
Febbraio 2.260,57 € 1.921,48 € 30/05/2012 339,09 € 01/08/2012
II.2. All'accoglimento dell'appello della segue, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., Pt_1
la condanna dell' a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del processo, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia, da collocare nello scaglione da 52.000,01 a
260.000,00 € – come precisato nel dispositivo della presente sentenza e, vista l'istanza del di- fensore dell'appellante, distratte in suo favore.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli
Nord n. rep. 4958/2021, pubblicata il 22 settembre 2021, proposto dalla dr. Parte_1
contro l' il 7 ottobre 2021:
[...] Controparte_1
A) in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'ordinanza appellata, condanna l' a pagare all'appellante il complessivo importo di Controparte_1
86.265,22 €, nonché quello degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nel testo applicabile ratione temporis, da calcolare su ciascuno degli importi alla stessa appellante dovuti in acconto a saldo dei quali il predetto costituisce la somma a partire dal giorno succes- sivo a quello il quale essi dovevano essere pagati secondo quanto previsto dai suddetti con- tratti, come precisato nella motivazione della presente sentenza;
B) condanna altresì la suddetta a rifondere alla controparte le Controparte_1
spese di entrambi i gradi processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 22.272,00
€, di cui 9.000,00 € per i compensi, 1.350,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e
406,50 € per il rimborso delle spese vive del processo di primo grado e 9.000,00 € per i com- pensi, 1.350.00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 1.165,50 € per il rimborso
N. 4150/2021 r.g.aa.cc. c. Pag. 12 di 13 Parte_1 Parte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
delle spese vive del processo d'appello, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in fa- vore dell'avv. Giuseppe Cristallino.
Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 4150/2021 r.g.aa.cc. c. Pag. 13 di 13 Parte_1 Parte_3
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, Seconda
Sezione Civile, in persona della Giudice Matilde Boccia, all'esito del processo sommario di co- gnizione ivi iscritto al n. 11964/2020 r.g.aa.cc., in data 21/22 settembre 2021, n. rep.
4598/2021, iscritto al n. 4150/2011 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 5 novembre 2024 e pendente
TRA la dr.ssa (codice fiscale non dichiarato), titolare del Parte_1 [...]
(partita IVA ), con sede in Procida (NA), Parte_2 P.IVA_1
alla Via Libertà n. 68, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cristallino (codice fiscale
- appellante - C.F._1
E
l' (codice fiscale ), con sede in Fratta- Controparte_1 P.IVA_2
maggiore (NA), alla Via M. Lupoli n. 27, in persona del suo Direttore Generale e legale rappre- sentante pro tempore, dr. , rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Ara, (co- Controparte_2
dice fiscale - appellata - C.F._2
I. FATTO
I.1.1. Con il ricorso introduttivo di un processo sommario di cognizione presentato l'11 dicembre 2020, la dr.ssa , titolare del Laboratorio di Analisi Cliniche Parte_1
Dott. De Siano Maria Michela, accreditato ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie
N. 4150/2021 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 13 Parte_1 Parte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
rientranti nella branca della patologia clinica in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Na- zionale (SSN), adiva il Tribunale di Napoli Nord al fine di ottenere la condanna dell'
[...]
a pagarle il complessivo importo di 86.265,32 € che asseriva cor- Controparte_3
rispondente a quello dello sconto tariffario di cui all'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 indebitamente applicato al corrispettivo delle prestazioni sanitarie da lei erogate negli anni 2010
(nei mesi da gennaio a novembre), 2011 (nei mesi da gennaio a novembre) e 2012 (nei mesi da gennaio ad ottobre) e nei mesi di gennaio e febbraio del 2013, «ovvero […] quell'altra somma minore o maggiore che sarà ritenuta dall'Ill.mo Giudicante, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002, così come previsti da Cassazione n. 14349/16, da ogni singola scadenza al soddisfo».
I.1.2. Costituendosi in giudizio il 1° luglio 2021, l' eccepiva che lo sconto tariffario in questione era previsto dai contratti da essa stipulati con la e che, comunque, la sua Pt_1
mancata applicazione avrebbe comportato «lo sforamento del » ed inoltre che la Parte_4
controversia rientrava nella sfera della giurisdizione del giudice amministrativo.
I.1.3. All'esito del processo di primo grado, il Tribunale adito, con un'ordinanza deposi- tata il 22 settembre 2021, rigettava la domanda della , osservando che lo sconto in Pt_1
questione, sebbene non più applicabile in forza della relativa previsione normativa, era fondato sulle previsioni in proposito contenute nei contratti da essa stipulati con la medesima Pt_1
per i suddetti anni.
I.2.1. Avverso tale ordinanza, la quindi appellata a questa Corte con una Parte_5
citazione notificata alla controparte il 7 ottobre 2021, sostenendo che il primo Giudice ha errato nel ritenere che i predetti contratti avessero previsto in sostanza la proroga convenzionale dello sconto tariffario che nel precedente triennio era stato imposto dalla legge e chiedendo pertanto l'integrale accoglimento della propria domanda.
I.2.2. Costituendosi in giudizio il 24 gennaio 2022, l' ha invece chiesto la conferma dell'ordinanza appellata dalla controparte.
I.2.3. Nessuna delle parti ha poi modificato le proprie conclusioni.
II. DIRITTO
II.1.1. In continuità con i numerosissimi precedenti di questa Corte sulla relativa
N. 4150/2021 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 13 Parte_1 Parte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
questione, ritiene questo Collegio che l'unica doglianza dell'appellante sia fondata e vada ac- colta, dovendo ragionevolmente escludersi che con i contratti sottoscritti per gli anni 2010,
2011, 2012 e 2013 le parti avessero inteso estendere pattiziamente a tali anni lo sconto tariffa- rio in precedenza previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006, ma ormai pacifica- mente ritenuto applicabile solo al triennio 2007-2009 (cfr. Cass. 10582/2018, 27007/2021, da ultimo anche ord. n. 22742/2024).
Invero, il primo comma dell'art. 4 (dedicato, secondo quanto enunciato dalla sua ru- brica, «rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni») dei suddetti contratti, dopo aver indicato il limite entro il quale doveva essere contenuta la spesa per la rispettiva annualità
(cioè il cd. tetto di spesa), prevede che tale limite:
1) nel caso del contratto relativo all'anno 2010, è «fissato in € 27.700.000,00 al netto dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lettera o) della legge 296 del 27/12/06 (pari al lordo di detto sconto a circa € 31.953.000,00), composto come specificato nei successivi commi 2,3 e
4»;
2) nel caso del contratto relativo all'anno 2011, è «fissato in € 27.312.000,00 al netto dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lettera o) della legge 296 del 27/12/06 (pari al lordo di detto sconto a circa € 20.862.560,00), composto come specificato nei successivi commi 2,3 e
4 ed a loro della quota ricetta di cui al decreto n.50/2010»;
3) nel caso del contratto relativo all'anno 2012, è fissato «al netto di ticket e sconto (pari al lordo di detto sconto a circa € 31.256.563,00) e […] composto come specificato nei succes- sivi commi 2, 3 e 4», con la precisazione «che in conformità al decreto commissariale n.
63/2011 tutti gli importi di cui al presente articolo sono al netto del ticket, al netto (o al lordo, laddove precisato) dello sconto di cui all'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 296/2006, ed al lordo sia della quota ricetta regionale di cui al decreto commissariale n. 53/2010 e s.m.i., sia della quota ricetta nazionale ex art. 17, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, conver- tito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
4) nel caso del contratto relativo all'anno 2013, è «fissato in: a) € 26.726.291,00, appli- cando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio; b) € 21.009.220,00, applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio, al netto del ticket, dello sconto ex legge 296/2006 finché applicato, ed al netto sia della quota ricetta regionale di cui al decreto commissariale n. 53/2010 e s.m.i., sia
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della quota ricetta nazionale ex art. 17, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, conver- tito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; ed è suddiviso come esposto nei suc- cessivi commi 2, 3 e 4».
L'art. 5 (intitolato «criteri di remunerazione delle prestazioni») dei medesimi contratti di- spone poi:
1) nel caso dei contratti relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, che «
1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vi- gente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4. – 2.
In ogni caso l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costi- tuisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel […] dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06»;
2) nel caso del contratto relativo all'anno 2013, che «
1. La remunerazione delle presta- zioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomen- clatore tariffario, al netto del ticket, dello sconto ex legge 296/2006 finché applicato, ed al netto della quota ricetta regionale e nazionale (e fatte salve eventuali modifiche delle tariffe che, tut- tavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4, se non espressa- mente modificati con decreto del Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro
o delibera della Giunta Regionale. –
2. In ogni caso l'importo fissato quale limite di spesa al netto del ticket, dello sconto ex lege 296/06 finché applicato, ed al netto della quota ricetta regionale e nazionale, costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acqui- state nell'anno 2013 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di resi- dua capienza del limite di spesa lorda (a tariffa vigente) di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ovvero, di residua disponibilità nei volumi massimi di prestazioni di cui all'art. 3, comma 4; al contrario, qualora sussista ancora capienza nei limiti di spesa di cui all'art. 4, comma 1, lettere
a) e b), le potranno acquistare volumi di prestazioni maggiori di quelli previsti».
Tali articoli non contengono dunque alcuna pattuizione in ordine all'applicazione anche agli anni cui si riferiscono dello sconto tariffario già imposto dalla legge 296/2006, stabilendo soltanto che il limite di spesa è fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e che le
N. 4150/2021 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 13 Parte_1 Parte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
prestazioni sarebbero state remunerate sulla base del vigente nomenclatore tariffario «al netto degli sconti di legge» o (più chiaramente), nel caso del contratto relativo all'anno 2013, «al netto
[…] dello sconto ex lege 296/06 finché applicato» e che, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti, sarebbe rimasto fermo il limite di spesa stabilito dall'art. 4.
Il che induce a ritenere che le parti non volessero estendere convenzionalmente lo sconto tariffario di cui all'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 ai corrispettivi delle pre- stazioni sanitarie erogate dalla agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale negli anni Pt_1
dal 2010 al 2013, bensì solo stabilire che tali prestazioni sarebbero state remunerate sulla base delle tariffe regionali previste dall'allora vigente nomenclatore tariffario, «al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari», nel caso del contratto relativo all'anno 2013,
«al netto del ticket, dello sconto ex legge 296/2006 finché applicato, ed al netto della quota ricetta regionale e nazionale», ma comunque nei limiti dei ccdd. tetti di spesa fissati dal prece- dente art. 4, «al netto dello sconto ex legge 296/06», muovendo evidentemente dall'erronea supposizione che tale sconto dovesse essere ancora applicato in forza della norma che lo aveva imposto.
D'altronde, se così non fosse stato, non avrebbe avuto alcun senso stabilire che anche nel caso in cui il predetto sconto fosse stato eliminato o ridotto – evidentemente da altre norme, sopravvenute nella vigenza del contratto – le suddette prestazioni non avrebbero potuto essere remunerate in misura tale da superare i limiti di spesa fissati dall'art. 4 dello stesso contratto.
Insomma, essendosi poi acclarato che l'efficacia temporale della previsione dell'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 era limitata al triennio 2007-2009 e posto che non v'erano altri «sconti di legge», deve ritenersi che le suddette previsioni contrattuali stabilivano che il prezzo delle prestazioni sanitarie relative alla branca della «patologia clinica (laboratori)» ero- gate dall'odierna appellante negli anni dal 2010 al 2013 doveva essere determinato sulla base delle tariffe regionali allora vigenti, fatta salva la cd. regressione tariffaria (pure prevista dall'art. 5 di tutti contratti in questione) eventualmente necessaria affinché il costo complessivo delle prestazioni relative a quella stessa branca erogate dalle strutture sanitarie private accreditate fosse contenuto nei limiti fissati per quell'anno dai relativi ccdd. tetti di spesa, tenendo conto del suddetto sconto, destinato dunque, su base contrattuale, ad operare non già direttamente e automaticamente, ma solo eventualmente ed indirettamente, sulla remunerazione di dette
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prestazioni.
II.1.2. Vero è poi che – come asserito, sia pur genericamente, ma comunque desumibile dai documenti prodotti, dall' – per effetto di tale interpretazione dei suddetti contratti, pre- sumibilmente sostanzialmente identici per tutte le strutture sanitarie private accreditate, i tetti di spesa annuali della branca cui occorre nella specie far riferimento risulterebbero superati.
Ciò però non è sufficiente per ritenere infondata la pretesa creditoria nella specie azio- nata dalla . Pt_1
L'art. 5 di tutti i contratti conclusi tra l' e la per le suddette annualità stabi- Pt_1
liva infatti, al terzo comma, che la prima doveva comunicare periodicamente alla seconda «la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa» indicati in ciascuno dei medesimi con- tratti, «la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiu- sura delle strutture erogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo», aggiungendo che, «ai fini della remunerazione delle presta- zioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data pre- vista nell'ultima comunicazione effettuata dalla a tutte le prestazioni di quella Parte_6
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di com- penso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data succes- siva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla
nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarci- mento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa».
Al fine di contenere la spesa complessiva per le prestazioni sanitarie rientranti nella branca nei limiti prefissati per ciascun anno, prevedeva, cioè, conteneva due diverse previsioni
N. 4150/2021 r.g.aa.cc. c. Pag. 6 di 13 Parte_1 Parte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
per le prestazioni erogate, rispettivamente, prima e dopo il superamento del tetto di spesa, giac- ché, nell'ipotesi in cui, «a consuntivo», fosse stato accertato che il tetto di spesa era stato rag- giunto prima della data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall' sta- biliva che «a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio dell'anno fino alla sud- Parte_6
detta data» sarebbe stata applicata «la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n.
1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati», mentre nulla sarebbe spettato
«agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le presta- zioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa», così come nell'ipo- tesi in cui, «a consuntivo», fosse stato accertato che il tetto di spesa era stato raggiunto «in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spese comu- nicata dalla .
Pertanto, non avendo nella specie l' allegato, né tanto meno provato, di aver dato alla le comunicazioni preventive previste dall'art. 5 dei suddetti contratti, è evidente Pt_1
che le prestazioni sanitarie alle quali la seconda ha applicato il suddetto sconto tariffario (riser- vandosi di contestare di essere tenuta a praticarlo) dovevano essere integralmente remunerate, salvo che la prima avesse dimostrato di non essere a tanto tenuta per effetto dell'applicazione della regressione tariffaria contrattualmente prevista.
La cd. regressione tariffaria costituisce infatti un meccanismo tecnico che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8-quinquies, co. 1, lett. d), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, serve alla «determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume comples- sivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura».
Sicché la sua previsione contrattuale evidentemente implica che il semplice supera- mento del tetto della spesa fissato per le prestazioni sanitarie rientranti in una determinata branca erogate agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale dalle strutture sanitarie private ac- creditate ai fini dell'erogazione di tali prestazioni non comporta di per sé solo la non remunera- bilità a carico della finanza pubblica delle prestazioni sanitarie della medesima branca ecce- denti il tetto della relativa spesa, da qualsiasi struttura siano state erogate, bensì una “regres- sione tariffaria”, cioè una riduzione del prezzo di tutte le analoghe prestazioni erogate nel corso dell'anno che sia di entità tale da assicurare in definitiva il rispetto di quel tetto di spesa, ma non
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uguale per tutte le strutture, giacché dipendente anche dalla misura, ovviamente variabile, in cui ciascuna di queste ha contributo al superamento di quel limite e che può essere definitiva- mente accertata solo a posteriori, all'esito di un procedimento complesso destinato a sfociare in un atto unilaterale dell'azienda sanitaria locale, del quale non importa qui stabilire la natura autoritativa o meno e la conseguente sindacabilità o meno da parte del giudice ordinario, giac- ché quel che nella specie rileva è la sua idoneità a fornire la prova che, per effetto dell'applica- zione della regressione tariffaria, il credito vantato dall'appellante è in tutto o in parte inesistente o, se si preferisce, inesigibile.
Una siffatta prova però nella specie non è ricavabile dai documenti prodotti dall'
La deliberazione del Commissario Straordinario dell' n. 577 del 9 giugno 2011, le deliberazioni del Direttore Generale dell' n. 294 del 18 aprile 2012 e n. 573 del 14 giugno
2013 e la determinazione del Direttore dell'UOC Accreditamento e Controllo Spesa Sanitaria dell' n. 5210 del 22 ottobre 2013 non indicano alcuna somma risultante a debito della
[...]
per effetto dell'applicazione della regressione tariffaria né contengono tutti i dati che sa- Pt_1
rebbero occorrenti per determinarne il risultato.
II.1.3.1. Insomma, in accoglimento dell'appello della e in riforma dell'ordi- Pt_1
nanza appellata, l' va condannata a pagare all'appellante il complessivo importo di
86.265,22 € (questo essendo il corretto risultato della somma degli importi sottratti a titolo di sconto da quelli delle fatture emesse dalla per le prestazioni sanitarie rese nei mesi Pt_1
da gennaio a novembre del 2010, da gennaio a novembre del 2011, da gennaio ad ottobre del
2012 e da gennaio a febbraio del 2013), nonché quello degli interessi moratori previsti dal d.lgs.
9 ottobre 2002, n. 231, nel testo applicabile ratione temporis, da calcolare però su ciascuno degli importi alla stessa appellante dovuti in acconto a saldo dei quali il predetto costituisce la somma a partire dal giorno successivo a quello il quale essi dovevano essere pagati secondo quanto previsto dai suddetti contratti e non già «dalla scadenza di ogni singola fattura», come invece genericamente chiesto dalla medesima appellante.
II.1.3.2. Pertanto, gli interessi moratori relativi agli importi degli sconti tariffari indebita- mente applicati sugli importi dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate dalla Pt_1
nei mesi da gennaio a novembre del 2010 (l'art. 7 del contratto relativo alle quali recita «
1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la corrisponderà alla sottoscritta scrittura
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privata un acconto mensile pari all'85% del fatturato mensile. –
2. Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono. Il paga- mento del saldo avverrà in quattro tranche come segue: entro il 30 giugno per le fatture del primo semestre: entro il 30 settembre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
entro il 31 di- cembre per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre;
entro il 31 marzo dell'anno succes- sivo per le fatture relative ai mesi da ottobre e dicembre») andranno calcolati al tasso indicato dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001, nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, sugli importi ed a partire dalle date indicati nella seguente tabella:
(A) (B) (C) (D) (E) (F) Mese Importo Acconto Data Saldo Data dell'anno sconto (85% di B) decorrenza (15% di B) decorrenza 2010 interessi su C interessi su E
Gennaio 2.708,39 € 2.302,13 € 02/04/2010 406,26 € 01/07/2010
Febbraio 2.708,39 € 2.302,13 € 30/04/2010 406,26 € 01/07/2010
Marzo 2.630,93 € 2.236,29 € 31/05/2010 394,64 € 01/07/2010
Aprile 2.051,11 € 1.743,44 € 30/06/2010 307,67 € 01/10/2010
Maggio 2.305,48 € 1.959,66 € 31/07/2010 345,82 € 01/10/2010
Giugno 2.571,51 € 2.185,78 € 30/08/2010 385,73 € 01/10/2010
Luglio 2.547,56 € 2.165,43 € 30/09/2010 382,13 € 01/01/2011
Agosto 1.472,32 € 1.251,47 € 31/10/2010 220,85 € 01/01/2011
Settembre 3.249,66 € 2.762,21 € 30/11/2010 487,45 € 01/01/2011
Ottobre 2.406,87 € 2.045,84 € 31/12/2010 361,03 € 01/04/2011
Novembre 2.099,76 € 1.784,80 € 30/01/2011 314,96 € 01/04/2011
II.1.3.3. Gli interessi moratori relativi agli importi degli sconti tariffari indebitamente ap- plicati sugli importi dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate dalla nei mesi Pt_1
da gennaio a novembre del 2011 (l'art. 7 del contratto relativo alle quali recita «
1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la corrisponderà alla sottoscritta scrittura privata un acconto mensile pari all'85% del fatturato mensile. –
2. Il diritto al pagamento dei suddetti ac- conti maturerà entro novanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono. Il pagamento del saldo avverrà in quattro tranche come segue: entro il 30 luglio per le fatture del primo semestre: entro il 30 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
entro il 31 gennaio dell'anno
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successivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre;
entro il 31 aprile dell'anno suc- cessivo per le fatture relative ai mesi da ottobre e dicembre») andranno calcolati al tasso indi- cato dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001, nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs.
9 novembre 2012, n. 192, sugli importi ed a partire dalle date indicati nella seguente tabella:
(A) (B) (C) (D) (E) (F) Mese Importo Acconto Data Saldo Data dell'anno sconto (85% di B) decorrenza (15% di B) decorrenza 2011 interessi su C interessi su E
Gennaio 2.906,80 € 2.470,78 € 02/05/2011 436,02 € 31/07/2011
Febbraio 2.441,76 € 2.075,50 € 30/05/2011 366,26 € 31/07/2011
Marzo 2.524,42 € 2.145,76 € 30/06/2011 378,66 € 31/07/2011
Aprile 2.109,14 € 1.792,77 € 30/07/2011 316,37 € 31/10/2011
Maggio 2.528,09 € 2.148,88 € 30/08/2011 379,21 € 31/10/2011
Giugno 2.721,73 € 2.313,47 € 29/09/2011 408,26 € 31/10/2011
Luglio 2.332,00 € 1.982,20 € 30/10/2011 349,80 € 01/02/2012
Agosto 1.821,46 € 1.548,24 € 30/11/2011 273,22 € 01/02/2012
Settembre 2.668,62 € 2.268,33 € 30/12/2011 400,29 € 01/02/2012
Ottobre 2.695,20 € 2.290,92 € 30/01/2012 404,28 € 01/05/2012
Novembre 2.680,75 € 2.278,64 € 29/02/2012 402,11 € 01/05/2012
II.1.3.4. Gli interessi moratori relativi agli importi degli sconti tariffari indebitamente ap- plicati sugli importi dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate dalla nei mesi Pt_1
da gennaio ad ottobre del 2012 (l'art. 7 del contratto relativo alle quali recita «
1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la corrisponderà alla sottoscritta scrittura privata un acconto mensile pari all'85% del fatturato mensile. –
2. Il diritto al pagamento dei suddetti ac- conti maturerà entro novanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono. Il pagamento del saldo avverrà in quattro tranche come segue: entro il 31 luglio per le fatture del primo semestre: entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
entro il 31 gennaio dell'anno suc- cessivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre;
entro il 30 aprile dell'anno succes- sivo per le fatture relative ai mesi da ottobre e dicembre») andranno calcolati al tasso indicato dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001, nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, sugli importi ed a partire dalle date indicati nella seguente tabella:
N. 4150/2021 r.g.aa.cc. c. Pag. 10 di 13 Parte_1 Parte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
(A) (B) (C) (D) (E) (F) Mese Importo Acconto Data Saldo Data dell'anno sconto (85% di B) decorrenza (15% di B) decorrenza 2012 interessi su C interessi su E
Gennaio 2.701,83 € 2.296,56 € 01/05/2012 405,27 € 01/08/2012
Febbraio 2.260,57 € 1.921,48 € 30/05/2012 339,09 € 01/08/2012
Marzo 2.919,31 € 2.481,41 € 30/06/2012 437,90 € 01/08/2012
Aprile 1.915,90 € 1.628,52 € 30/07/2012 287,39 € 01/11/2012
Maggio 3.268,51 € 2.778,23 € 30/08/2012 490,28 € 01/11/2012
Giugno 2.704,23 € 2.298,60 € 29/09/2012 405,63 € 01/11/2012
Luglio 2.401,19 € 2.041,01 € 30/10/2012 360,18 € 01/02/2013
Agosto 1.624,70 € 1.381,00 € 30/11/2012 243,71 € 01/02/2013
Settembre 3.330,72 € 2.831,11 € 30/12/2012 499,61 € 01/02/2013
Ottobre 2.691,02 € 2.287,37 € 30/01/2013 403,65 € 01/05/2013
II.1.3.5. Gli interessi moratori relativi agli importi degli sconti tariffari indebitamente ap- plicati sugli importi dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate dalla nei mesi Pt_1
di gennaio e febbraio del 2013 (l'art. 7 del contratto relativo alle quali – per quel che qui rileva, considerati anche il limite costituito dalla domanda della , che non contiene alcun ri- Pt_1
ferimento agli interessi convenzionali pure previsti da tale articolo – recita «
1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la corrisponderà alla sottoscritta scrittura privata un acconto mensile pari all'85% del fatturato mensile. […] –
2. Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà entro novanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono. Il pagamento del saldo avverrà in quattro tranche come segue: entro il 31 luglio per le fatture del primo semestre: entro il 30 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre;
entro il 30 aprile dell'anno suc- cessivo per le fatture relative ai mesi da ottobre e dicembre») andranno calcolati al tasso degli
«interessi legali di mora» indicato dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001, nel testo risultante dalle modifiche apportatevi dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (applicabili alle transazioni commer- ciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013: v. art. 3, co. 1, d.lgs. ult. cit.), sugli importi ed a partire dalle date indicati nella seguente tabella:
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(A) (B) (C) (D) (E) (F) Mese Importo Acconto Data Saldo Data dell'anno sconto (85% di B) decorrenza (15% di B) decorrenza 2013 interessi su C interessi su E
Gennaio 2.701,83 € 2.296,56 € 01/05/2012 405,27 € 01/08/2012
Febbraio 2.260,57 € 1.921,48 € 30/05/2012 339,09 € 01/08/2012
II.2. All'accoglimento dell'appello della segue, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., Pt_1
la condanna dell' a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del processo, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia, da collocare nello scaglione da 52.000,01 a
260.000,00 € – come precisato nel dispositivo della presente sentenza e, vista l'istanza del di- fensore dell'appellante, distratte in suo favore.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli
Nord n. rep. 4958/2021, pubblicata il 22 settembre 2021, proposto dalla dr. Parte_1
contro l' il 7 ottobre 2021:
[...] Controparte_1
A) in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'ordinanza appellata, condanna l' a pagare all'appellante il complessivo importo di Controparte_1
86.265,22 €, nonché quello degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nel testo applicabile ratione temporis, da calcolare su ciascuno degli importi alla stessa appellante dovuti in acconto a saldo dei quali il predetto costituisce la somma a partire dal giorno succes- sivo a quello il quale essi dovevano essere pagati secondo quanto previsto dai suddetti con- tratti, come precisato nella motivazione della presente sentenza;
B) condanna altresì la suddetta a rifondere alla controparte le Controparte_1
spese di entrambi i gradi processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 22.272,00
€, di cui 9.000,00 € per i compensi, 1.350,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e
406,50 € per il rimborso delle spese vive del processo di primo grado e 9.000,00 € per i com- pensi, 1.350.00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 1.165,50 € per il rimborso
N. 4150/2021 r.g.aa.cc. c. Pag. 12 di 13 Parte_1 Parte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
delle spese vive del processo d'appello, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in fa- vore dell'avv. Giuseppe Cristallino.
Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
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