Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 2887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2887 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 23713/2024 R.G.
premesso che con decreto dell'11.3.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle stesse fino al 14.4.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Fortuna
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato il 5.11.2024 la ricorrente, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir condannare tale istituto al pagamento in proprio favore dell'assegno sociale sulla base della domanda amministrativa 9.5.2023.
A fondamento della domanda ha dedotto: CP_
- che l' ha rigettato la domanda adducendo quale motivazione che “dalla documentazione allegata non si evince conclusione della denuncia e il giudice ha intimato alla ricorrente di comparire in udienza pena remissione della stessa denuncia”;
- di aver inutilmente proposto ricorso amministrativo;
- di essere cittadina italiana e stabilmente residente sul territorio;
- che al momento della domanda aveva 67 anni;
- di essere legalmente separata dal coniuge sig. (nato a [...] il CP_2
04/05/1954) giusta sentenza del Tribunale di Napoli n. 9979/2011 pubblicata in data 15/09/2011 all'esito del giudizio R.G. n. 34760/2006;
- di non svolgere alcuna attività lavorativa;
- di non possedere alcun reddito e di non essere titolare di assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge come statuito nella sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 9979/2011 pubblicata in data 15/09/2011 all'esito del giudizio R.G. n. 34760/2006;
- che, pertanto, il rigetto della domanda è dunque illegittimo.
1
In particolare ha rappresentato:
- che la ricorrente è separata dal marito e la sentenza di separazione prevede la corresponsione dell'assegno di mantenimento di importo pari ad euro 500 mensili a favore della moglie e dei figli;
- che tra i documenti allegati alla domanda di assegno sociale presentata nel 2023 c'è un verbale di udienza datato 25 febbraio 2022 dal quale tuttavia non si evince l'esito della querela;
- che l' ha applicato il messaggio 4424/2017 in base al quale l'assegno sociale è CP_3 erogato sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti;
- nel caso di specie la ricorrente non ha fornito nessuna documentazione recente che provi la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento e che “dalla documentazione allegata non può escludersi che la querela possa essere decaduta”.
*** La domanda è fondata.
Deve premettersi che ai sensi dell'art. 3, comma 6°, della L. 335/95 e successive integrazioni, i requisiti per poter beneficiare dell'assegno sociale sono i seguenti:
- la cittadinanza italiana o titolarità della carta di soggiorno (art. 80, comma 19, L.
388/2000);
- la residenza in Italia;
- aver “soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni sul territorio nazionale” (art. 20, comma 10, DL 112/2008 convertito in L. 133/2008); requisito chiesto anche per i cittadini italiani (cfr. Cass. 16989/2019 e 16990/2019; Corte Cost. 197/2013);
- il compimento dell'età prevista dal legislatore (67 anni);
- il non superamento di limiti reddituali previsti dalla legge (tenuto conto anche di quelli dell'eventuale coniuge).
Nel caso in esame la ricorrente è cittadina italiana e risiede in Italia, come si evince dal certificato anagrafico depositato in atti.
CP_ In assenza di specifica contestazione da parte dell' inoltre, si può presumere che la stessa sia residente in Italia da oltre dieci anni.
Quanto al requisito anagrafico, deve premettersi che l'assegno sociale viene erogato dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Pertanto, posto che la domanda amministrativa è stata presentata il 9.5.2023, al momento della decorrenza della prestazione, e segnatamente dall'1.6.2023, la stessa aveva compiuto 67 anni (li ha compiuti il 27.5.2023).
Il nodo della controversia, pertanto, attiene unicamente al requisito reddituale.
CP_ Orbene, diversamente da quanto dedotto dall' la sentenza di separazione non prevede la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Tale sentenza, infatti, ha revocato l'assegno di mantenimento che erano stato previsto solo in via provvisoria con provvedimento presidenziale in favore della ricorrente e dei figli.
2 Deve, inoltre, evidenziarsi che dal certificato dell'Agenzia delle Entrate (depositato in data 14.3.2025), oltre che dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (depositato unitamente al ricorso), si evince che la ricorrente non possiede redditi.
CP_ Quanto, infine, alla querela a cui l' ha fatto riferimento, si rileva che la ricorrente ha depositato la sentenza n. 4203/2022 da cui si evince che in relazione alla stessa il coniuge della ricorrente è stato assolto dal reato di cui all'art. 570 c.p. proprio in quanto a suo carico non era previsto alcun assegno di mantenimento in favore della moglie e, dunque della attuale ricorrente.
Concludendo, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale, nella misura e con le modalità di legge, a decorrere dall'1.6.2023 (primo giorno del CP_ mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa) e, per l'effetto, l' deve essere condannato all'erogazione in favore della stessa dei relativi ratei.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale, nella misura e con le modalità di CP_ legge, a decorrere dall'1.6.2023 e, per l'effetto, condanna l a pagare in favore della stessa i relativi ratei, oltre interessi legali;
b) condanna l a pagare in favore di parte ricorrente i compensi di lite, che liquida in € 2.700,00 CP_1 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 14.4.2024
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
3