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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/05/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2676/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], residente in [...]
Nazionale delle Puglie n. 114 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Nola (NA), C.F._1 alla Piazza S. D'Acquisto n. 3, presso lo studio dell'Avv.to Pietrantonio Ciccone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate all'udienza del 9 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 aprile 2023 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
1 concordatario con in data 30 giugno 2007 in AV e che dalla predetta unione Controparte_1
Per_ erano nati (2010) ed (2016), chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge con Per_1 addebito, l'affidamento congiunto dei figli minori, nonché l'assegnazione della casa coniugale sita in San
Vitaliano, con allontanamento del dalla stessa, disporre l'obbligo di mantenimento nella CP misura di € 1.000,00 di cui € 150,00 per la ricorrente ed € 850,00 per i figli, oltre alla contribuzione al 50
% delle spese straordinarie.
Il , sebbene ritualmente citato in giudizio ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si è costituito e CP pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Espletata la prima udienza e fallito il tentativo di conciliazione (anche per la contumacia del convenuto), venivano emessi i provvedimenti provvisori con ordinanza del 5 ottobre 2023 con cui veniva disposto l'affido condiviso dei minori con collocazione privilegiata presso la madre, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e un mantenimento in favore dei figli a carico del padre di € 400,00 mensili (€
200,00 per ciascun figlio) nonché in favore della ricorrente per € 150,00.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione e decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. all'udienza del 18 marzo 2024. Rinviata d'ufficio la predetta udienza per carico di ruolo, all'udienza dell'11 novembre 2024 parte ricorrente precisava le conclusioni, chiedendo l'affido esclusivo in favore della madre considerando che nei confronti del è stata disposta CP misura cautelare personale in ragione delle violenze perpetrate nei confronti della ricorrente.
All'esito la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 12 dicembre 2024 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo onde disporre l'audizione del minore . Per_1
Ascoltato il minore all'udienza del 10.03.2025, il Giudice rinviava per decisione all'udienza del 9 aprile
2025 sostituendola con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
Lette le note, riservava nuovamente la causa al Collegio per la decisione.
Va dato atto che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ.
11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000), l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
2
1. STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può ricavarsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
2. ADDEBITO
Parte ricorrente, poi, ha proposto domanda di addebito della separazione a carico del resistente, rilevando la sussistenza di plurimi episodi di violenza, oggetto di plurime querele le quali hanno condotto all'emissione da parte in sede penale dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale in considerazione dei gravi indizi di colpevolezza emersi per il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p.
Ebbene a tal proposito va evidenziato che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.), abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del 2017). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del
2017).
Ma è altrettanto noto che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della
3 convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., n.
31351 del 2022; Cass., n. 3925 del 2018).
Nel caso di specie nei confronti del è stata emessa ordinanza di applicazione di misura CP cautelare personale (nella specie divieto di avvicinamento) i cui fatti risultano ex se sufficienti a giustificare la pronuncia di addebito. In particolare, il Collegio ritiene necessario richiamare la suddetta ordinanza nella parte in cui rileva che “nel caso di specie il compendio indiziario raggiunge un livello di gravità idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità di condanna. Ebbene, risulta dagli atti che l'indagato ha posto in essere nei confronti della sin dagli ultimi mesi antecedenti la separazione di fatto, avvenuta nel settembre 2021 e, Pt_1 dopo un breve periodo di relativa tranquillità – riprendendo tali comportamenti vessatori nell'ottobre 2023, in seguito al provvedimento di omologa dell'accordo di separazione, una serie sistematica di condotte vessatorie, consistite in condotte di violenza fisica e morale, minatorie (persino con minacce di morte), denigratorie ed offensive proferite anche in presenza dei figli minori, che hanno ingenerato uno stato di sofferenza morale, ansia, paura non solo nella p.o. ma anche nei figli minori incompatibile con normali condizioni di vita. (...)”
Le condotte in questione, consistenti in continue violenze fisiche e morali, inflitte dal alla CP non possono che costituire un comportamento di gravità tale da giustificare la pronuncia di Pt_1 addebito in sede di separazione (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 24 ottobre 2022 n. 31351 per cui “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”; in senso conforme Cass. Civ., 10 dicembre 2018 n. 31901).
Peraltro, l'indole violenta del ha trovato ulteriore riscontro nelle parole del figlio minore CP
, sentito in data 10.03.2025, il quale ha dichiarato di essere personalmente intervenuto nel Per_1 corso di un acceso litigio tra la madre ed il padre, suffragando in tal senso la condizione di violenza e intimidazione che connotava la vita familiare.
La sussistenza di condotte violente di tale gravità è tale da fondare pienamente l'accoglimento della domanda di addebito proposta dalla Pt_1
4
3. AFFIDAMENTO DELLA PROLE Per_ Dall'unione sono nati i figli (09.06.2010) e (13.08.2016). Per_1
Benché nel ricorso introduttivo la ricorrente abbia richiesto di disporre l'affido condiviso dei minori, all'udienza dell'11.11.2024 ha mutato la propria domanda in affido super-esclusivo in considerazione dell'intervenuta detenzione del . CP
In punto di diritto, giova rappresentare che, in ordine alla regolamentazione dell'affidamento dei figli minori, la regola sancita dall'art 337bis c.c. indica una chiara preferenza legislativa per la bigenitorialità e per l'affido condiviso, costituendo ipotesi residuale il caso di affidamento esclusivo da attuare soltanto nel caso lo stesso risulti contrario all'interesse del minore. Ed invero, l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis, comma 1, c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Alla regola della bigenitorialità così come sancita dall'art. 337ter c.c., è possibile derogare nell'ipotesi in cui l'affidamento all'altro sia “contrario all'interesse del minore” (art. 337quater c.c.), con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non soltanto in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass., Sez. VI – 1, ord.
24526 del 02.12.2010).
Nel caso in esame, il Collegio ritiene, a modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti, che l'incomunicabilità tra i genitori determinata dai denunciati atti di violenza per cui il risulta allo CP stato indagato e sottoposto a misura cautelare detentiva, nonché i plurimi episodi di violenza cui i figli hanno assistito (come emerso dall'audizione di in data 10.03.2025), la totale mancanza di Per_1 rapporti allo stato tra i minori ed il padre siano tutti elementi tali da giustificare la previsione dell'affido esclusivo alla madre.
E del resto, indipendentemente dall'esito del giudizio penale allo stato pendente, l'affido esclusivo si giustifica anche in base agli episodi posti alla base dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, facendo emergere, allo stato, profili di inidoneità del a ricoprire il ruolo cui è preposto e ad CP assumere decisioni relative alla cura, all'educazione, all'istruzione e alla crescita dei minori. Peraltro,
l'attuale stato detentivo del costituisce allo stato un ostacolo logistico al possibile affidamento CP condiviso dei figli minori, non risultando concretamente praticabile l'ipotesi legislativa dell'affidamento condiviso, essendo il padre di fatto impossibilitato alla partecipazione alla vita dei figli.
5 Ne consegue che le esigenze urgenti di adempimenti scolastici o sanitari risultano maggiormente garantite dall'affidamento esclusivo nella forma prevista dall'art. 337quater, comma III, c.c. (cd. affido super-esclusivo).
Con riferimento alle modalità di frequentazioni tra il padre ed i figli minori, tenuto quanto emerso dagli atti di causa, dall'audizione di , direttamente intervenuto in uno degli episodi di violenza e che Per_1 ha riferito l'attuale assenza di rapporti tra il ed i figli, occorre prevedere che il padre possa CP vedere i figli soltanto a seguito di una positiva attivazione di un idoneo percorso di sostegno alla genitorialità presso il Servizio Sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza dei figli, demandando al responsabile del Servizio la calendarizzazione delle frequentazioni tra padre e figli inizialmente in uno spazio neutro.
Il Collegio ritiene allo stato di non prevedere allo stato un calendario di incontri tra i minori ed il padre.
Qualora il , cessata la misura detentiva, intenda riavvicinarsi ai figli ed iniziare un percorso di CP progressivo e graduale recupero del rapporto con i minori, potrà vederli secondo disposizioni concordate con la madre ed i Servizi Sociali in Spazio Neutro.
4. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
La casa familiare sita in San Vitaliano (NA) alla Via Nazionale delle Puglie n. 114 deve essere assegnata alla Pt_1
5. MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
Affidati i minori alla madre in via esclusiva, il padre deve, in ogni caso, concorrere al suo mantenimento mediante il versamento di una somma proporzionata alle sue condizioni economiche e finanziarie e alle esigenze dei minori. L'obbligo contributivo va sancito e determinato in base alla capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore allo stato detenuto.
Il Collegio, a tal proposito, ritiene congruo confermare quanto già disposto sul punto con l'ordinanza del 5 ottobre 2024, ossia la somma di € 200,00 per ciascun figlio (dunque, € 400,00 totali), oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie secondo quanto più dettagliatamente specificato dal
Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine ed il Tribunale di Nola.
6. MANTENIMENTO DEL CONIUGE
In ordine alla domanda di mantenimento avanzata dalla resistente nei confronti del ricorrente, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali
6 apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (Cass., n. 3709 del 2018; Cass., n. 605 del 2017).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass., n. 8254 del 2023).
Nel caso di specie, va osservato che parte resistente sostiene di svolgere lavori saltuari e non ha una stabilità economica, ragion per cui si ritiene congruo confermare quanto già previsto in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 c.p..c e disporre in capo al l'obbligo di versare entro il 5 di ogni CP mese a titolo di mantenimento per la a somma di € 150,00. Pt_1
7. SPESE
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., tenendo conto dell'accoglimento della domanda di addebito e della pronuncia di affido super-esclusivo, e sono liquidate a carico di parte resistente come da dispositivo secondo i criteri ed i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 in relazione alle cause avente valore indeterminabile di complessità media, tenendo conto delle fasi effettivamente svolte in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115 del 2002, considerata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza, così provvede:
✓ Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
✓ Dichiara la separazione personale di e con addebito a carico Parte_1 Controparte_1 del ed ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia CP autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di AV (AV) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett.
d), d.P.R. del 3.11.2000 n. 396; Per_
✓ Affida i minori ed in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa;
Per_1
7 le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio del minore potranno essere prese dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
✓ Dispone che il possa incontrare i minori, terminato il periodo di detenzione, in CP
Spazio Neutro presso i SS di San Vitaliano (NA), previa attivazione e conclusione di percorsi di sostegno alla genitorialità e di contenimento alla violenza da parte del;
CP
✓ Assegna la casa coniugale sita in San Vitaliano alla Via Nazionale delle Puglie n. 114 a Pt_1 che vi abiterà unitamente ai figli;
[...]
✓ Determina in € 400,00, oltre aggiornamento annuale ed automatico ISTAT, l'assegno di mantenimento per i figli a carico di , da versarsi a entro il 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese;
dispone che provveda al pagamento delle spese straordinarie Controparte_1 per i figli nella misura del 50%, laddove concordate o urgenti e documentate;
✓ Determina in € 150,00 (oltre aggiornamento annuale ed automatico ISTAT, il mantenimento per prevedendo che debba corrispondere entro il 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese la suddetta somma;
✓ Condanna al pagamento delle spese di lite che determina in € 7.800,00 Controparte_1 oltre IVA e c.p.a., come per legge, e rimborso spese generali al 15%, le quali sono poste in favore dello Stato a carico della parte soccombente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 29/04/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2676/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], residente in [...]
Nazionale delle Puglie n. 114 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Nola (NA), C.F._1 alla Piazza S. D'Acquisto n. 3, presso lo studio dell'Avv.to Pietrantonio Ciccone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate all'udienza del 9 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 aprile 2023 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
1 concordatario con in data 30 giugno 2007 in AV e che dalla predetta unione Controparte_1
Per_ erano nati (2010) ed (2016), chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge con Per_1 addebito, l'affidamento congiunto dei figli minori, nonché l'assegnazione della casa coniugale sita in San
Vitaliano, con allontanamento del dalla stessa, disporre l'obbligo di mantenimento nella CP misura di € 1.000,00 di cui € 150,00 per la ricorrente ed € 850,00 per i figli, oltre alla contribuzione al 50
% delle spese straordinarie.
Il , sebbene ritualmente citato in giudizio ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si è costituito e CP pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Espletata la prima udienza e fallito il tentativo di conciliazione (anche per la contumacia del convenuto), venivano emessi i provvedimenti provvisori con ordinanza del 5 ottobre 2023 con cui veniva disposto l'affido condiviso dei minori con collocazione privilegiata presso la madre, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e un mantenimento in favore dei figli a carico del padre di € 400,00 mensili (€
200,00 per ciascun figlio) nonché in favore della ricorrente per € 150,00.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione e decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. all'udienza del 18 marzo 2024. Rinviata d'ufficio la predetta udienza per carico di ruolo, all'udienza dell'11 novembre 2024 parte ricorrente precisava le conclusioni, chiedendo l'affido esclusivo in favore della madre considerando che nei confronti del è stata disposta CP misura cautelare personale in ragione delle violenze perpetrate nei confronti della ricorrente.
All'esito la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 12 dicembre 2024 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo onde disporre l'audizione del minore . Per_1
Ascoltato il minore all'udienza del 10.03.2025, il Giudice rinviava per decisione all'udienza del 9 aprile
2025 sostituendola con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
Lette le note, riservava nuovamente la causa al Collegio per la decisione.
Va dato atto che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ.
11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000), l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
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1. STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può ricavarsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
2. ADDEBITO
Parte ricorrente, poi, ha proposto domanda di addebito della separazione a carico del resistente, rilevando la sussistenza di plurimi episodi di violenza, oggetto di plurime querele le quali hanno condotto all'emissione da parte in sede penale dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale in considerazione dei gravi indizi di colpevolezza emersi per il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p.
Ebbene a tal proposito va evidenziato che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.), abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del 2017). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del
2017).
Ma è altrettanto noto che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della
3 convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., n.
31351 del 2022; Cass., n. 3925 del 2018).
Nel caso di specie nei confronti del è stata emessa ordinanza di applicazione di misura CP cautelare personale (nella specie divieto di avvicinamento) i cui fatti risultano ex se sufficienti a giustificare la pronuncia di addebito. In particolare, il Collegio ritiene necessario richiamare la suddetta ordinanza nella parte in cui rileva che “nel caso di specie il compendio indiziario raggiunge un livello di gravità idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità di condanna. Ebbene, risulta dagli atti che l'indagato ha posto in essere nei confronti della sin dagli ultimi mesi antecedenti la separazione di fatto, avvenuta nel settembre 2021 e, Pt_1 dopo un breve periodo di relativa tranquillità – riprendendo tali comportamenti vessatori nell'ottobre 2023, in seguito al provvedimento di omologa dell'accordo di separazione, una serie sistematica di condotte vessatorie, consistite in condotte di violenza fisica e morale, minatorie (persino con minacce di morte), denigratorie ed offensive proferite anche in presenza dei figli minori, che hanno ingenerato uno stato di sofferenza morale, ansia, paura non solo nella p.o. ma anche nei figli minori incompatibile con normali condizioni di vita. (...)”
Le condotte in questione, consistenti in continue violenze fisiche e morali, inflitte dal alla CP non possono che costituire un comportamento di gravità tale da giustificare la pronuncia di Pt_1 addebito in sede di separazione (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 24 ottobre 2022 n. 31351 per cui “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”; in senso conforme Cass. Civ., 10 dicembre 2018 n. 31901).
Peraltro, l'indole violenta del ha trovato ulteriore riscontro nelle parole del figlio minore CP
, sentito in data 10.03.2025, il quale ha dichiarato di essere personalmente intervenuto nel Per_1 corso di un acceso litigio tra la madre ed il padre, suffragando in tal senso la condizione di violenza e intimidazione che connotava la vita familiare.
La sussistenza di condotte violente di tale gravità è tale da fondare pienamente l'accoglimento della domanda di addebito proposta dalla Pt_1
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3. AFFIDAMENTO DELLA PROLE Per_ Dall'unione sono nati i figli (09.06.2010) e (13.08.2016). Per_1
Benché nel ricorso introduttivo la ricorrente abbia richiesto di disporre l'affido condiviso dei minori, all'udienza dell'11.11.2024 ha mutato la propria domanda in affido super-esclusivo in considerazione dell'intervenuta detenzione del . CP
In punto di diritto, giova rappresentare che, in ordine alla regolamentazione dell'affidamento dei figli minori, la regola sancita dall'art 337bis c.c. indica una chiara preferenza legislativa per la bigenitorialità e per l'affido condiviso, costituendo ipotesi residuale il caso di affidamento esclusivo da attuare soltanto nel caso lo stesso risulti contrario all'interesse del minore. Ed invero, l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis, comma 1, c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Alla regola della bigenitorialità così come sancita dall'art. 337ter c.c., è possibile derogare nell'ipotesi in cui l'affidamento all'altro sia “contrario all'interesse del minore” (art. 337quater c.c.), con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non soltanto in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass., Sez. VI – 1, ord.
24526 del 02.12.2010).
Nel caso in esame, il Collegio ritiene, a modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti, che l'incomunicabilità tra i genitori determinata dai denunciati atti di violenza per cui il risulta allo CP stato indagato e sottoposto a misura cautelare detentiva, nonché i plurimi episodi di violenza cui i figli hanno assistito (come emerso dall'audizione di in data 10.03.2025), la totale mancanza di Per_1 rapporti allo stato tra i minori ed il padre siano tutti elementi tali da giustificare la previsione dell'affido esclusivo alla madre.
E del resto, indipendentemente dall'esito del giudizio penale allo stato pendente, l'affido esclusivo si giustifica anche in base agli episodi posti alla base dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, facendo emergere, allo stato, profili di inidoneità del a ricoprire il ruolo cui è preposto e ad CP assumere decisioni relative alla cura, all'educazione, all'istruzione e alla crescita dei minori. Peraltro,
l'attuale stato detentivo del costituisce allo stato un ostacolo logistico al possibile affidamento CP condiviso dei figli minori, non risultando concretamente praticabile l'ipotesi legislativa dell'affidamento condiviso, essendo il padre di fatto impossibilitato alla partecipazione alla vita dei figli.
5 Ne consegue che le esigenze urgenti di adempimenti scolastici o sanitari risultano maggiormente garantite dall'affidamento esclusivo nella forma prevista dall'art. 337quater, comma III, c.c. (cd. affido super-esclusivo).
Con riferimento alle modalità di frequentazioni tra il padre ed i figli minori, tenuto quanto emerso dagli atti di causa, dall'audizione di , direttamente intervenuto in uno degli episodi di violenza e che Per_1 ha riferito l'attuale assenza di rapporti tra il ed i figli, occorre prevedere che il padre possa CP vedere i figli soltanto a seguito di una positiva attivazione di un idoneo percorso di sostegno alla genitorialità presso il Servizio Sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza dei figli, demandando al responsabile del Servizio la calendarizzazione delle frequentazioni tra padre e figli inizialmente in uno spazio neutro.
Il Collegio ritiene allo stato di non prevedere allo stato un calendario di incontri tra i minori ed il padre.
Qualora il , cessata la misura detentiva, intenda riavvicinarsi ai figli ed iniziare un percorso di CP progressivo e graduale recupero del rapporto con i minori, potrà vederli secondo disposizioni concordate con la madre ed i Servizi Sociali in Spazio Neutro.
4. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
La casa familiare sita in San Vitaliano (NA) alla Via Nazionale delle Puglie n. 114 deve essere assegnata alla Pt_1
5. MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
Affidati i minori alla madre in via esclusiva, il padre deve, in ogni caso, concorrere al suo mantenimento mediante il versamento di una somma proporzionata alle sue condizioni economiche e finanziarie e alle esigenze dei minori. L'obbligo contributivo va sancito e determinato in base alla capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore allo stato detenuto.
Il Collegio, a tal proposito, ritiene congruo confermare quanto già disposto sul punto con l'ordinanza del 5 ottobre 2024, ossia la somma di € 200,00 per ciascun figlio (dunque, € 400,00 totali), oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie secondo quanto più dettagliatamente specificato dal
Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine ed il Tribunale di Nola.
6. MANTENIMENTO DEL CONIUGE
In ordine alla domanda di mantenimento avanzata dalla resistente nei confronti del ricorrente, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali
6 apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (Cass., n. 3709 del 2018; Cass., n. 605 del 2017).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass., n. 8254 del 2023).
Nel caso di specie, va osservato che parte resistente sostiene di svolgere lavori saltuari e non ha una stabilità economica, ragion per cui si ritiene congruo confermare quanto già previsto in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 c.p..c e disporre in capo al l'obbligo di versare entro il 5 di ogni CP mese a titolo di mantenimento per la a somma di € 150,00. Pt_1
7. SPESE
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., tenendo conto dell'accoglimento della domanda di addebito e della pronuncia di affido super-esclusivo, e sono liquidate a carico di parte resistente come da dispositivo secondo i criteri ed i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 in relazione alle cause avente valore indeterminabile di complessità media, tenendo conto delle fasi effettivamente svolte in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115 del 2002, considerata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza, così provvede:
✓ Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
✓ Dichiara la separazione personale di e con addebito a carico Parte_1 Controparte_1 del ed ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia CP autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di AV (AV) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett.
d), d.P.R. del 3.11.2000 n. 396; Per_
✓ Affida i minori ed in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa;
Per_1
7 le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio del minore potranno essere prese dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
✓ Dispone che il possa incontrare i minori, terminato il periodo di detenzione, in CP
Spazio Neutro presso i SS di San Vitaliano (NA), previa attivazione e conclusione di percorsi di sostegno alla genitorialità e di contenimento alla violenza da parte del;
CP
✓ Assegna la casa coniugale sita in San Vitaliano alla Via Nazionale delle Puglie n. 114 a Pt_1 che vi abiterà unitamente ai figli;
[...]
✓ Determina in € 400,00, oltre aggiornamento annuale ed automatico ISTAT, l'assegno di mantenimento per i figli a carico di , da versarsi a entro il 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese;
dispone che provveda al pagamento delle spese straordinarie Controparte_1 per i figli nella misura del 50%, laddove concordate o urgenti e documentate;
✓ Determina in € 150,00 (oltre aggiornamento annuale ed automatico ISTAT, il mantenimento per prevedendo che debba corrispondere entro il 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese la suddetta somma;
✓ Condanna al pagamento delle spese di lite che determina in € 7.800,00 Controparte_1 oltre IVA e c.p.a., come per legge, e rimborso spese generali al 15%, le quali sono poste in favore dello Stato a carico della parte soccombente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 29/04/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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