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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 159/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente e Relatore
MARINAI GIANMARCO, Giudice
ZENO MASSIMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 842/2024 depositato il 21/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno - Via A. Lampredi, 71 57121 Livorno LI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 34/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez. 1
e pubblicata il 30/01/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Resistente_1 aveva ricevuto in data 15/12/2020 un rimborso delle trattenute Irpef operata dall'Inps sul reddito derivante da pensione percepita per gli anni 2017- 2019 in quanto superstite del capitano Nominativo_1 deceduto per malattia contratta a causa di servizio, riconosciuto equiparato a vittima del dovere ex articolo 1 comma 562 della legge 266 del 2005. Invece, l'analoga istanza operata per il successivo triennio 2020 -2021 veniva respinta perché l'Agenzia delle entrate sosteneva che l'esenzione spettasse unicamente in relazione al trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti e non ad altri tipi di pensioni di reversibilità. In quella stessa sede veniva anche richiesta la restituzione dell'Irpef rimborsata per gli anni precedenti.
A seguito di impugnazione del ricorrente, la commissione di primo grado, dichiarando implicitamente inammissibile il ricorso avverso la richiesta di restituzione delle somme inoltrata dall'ufficio in quanto atto non previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 546 del 92, accoglieva per il resto il ricorso.
Rilevava la Corte che la materia è disciplinata dall'articolo 1, comma 211 della legge 232 del 2016, in vigore dall'1/1/2017, in base al quale “ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ai loro familiari superstiti… Si applicano i benefici fiscali… Dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004 numero 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi“.
Conseguentemente l'esenzione doveva ritenersi applicabile a tutti i trattamenti pensionistici di cui si è titolare il familiare superstite della vittima del dovere , senza limitazioni qualitative circa la natura della pensione percepita. le spese venivano compensate in ragione dell'oscillazione giurisprudenziale.
Avverso la pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle entrate sostenendo che l'esenzione fiscale deva essere correlata alla fatto che la pensione erogata trovasse causa nell'evento traumatico che aveva dato luogo al riconoscimento dello status soggettivo del de cuius, e non già alla sola qualità personale di quest'ultimo.
In altri termini si doveva trattare di pensioni che erano state erogate proprio a causa dell'evento di servizio che aveva dato luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere o di soggetto equiparato.
Secondo l'amministrazione in base al testo dell' articolo 2, comma 56 della legge 407 del 98, che prevedeva l'esenzione Irpef inizialmente per le vittime del terrorismo, e dell'articolo 3 comma 2 della legge 206 del 2004, si evinceva la conclusione che l'esenzione fosse correlata solo alla pensione maturata a causa dell'evento traumatico che aveva dato luogo allo status di vittima del dovere o di soggetto equiparato. Invece la contribuente, pur essendo stato il marito riconosciuto vittima del dovere, era titolare di un trattamento pensionistico di reversibilità che non trovava fondamento in tale condizione, bensì nell'attività lavorativa precedentemente svolta dal de cuius. Chiedeva quindi la riforma della sentenza.
Si costituiva a sua volta la parte contribuente concludendo per la conferma della sentenza e rilevando come ormai la corte di cassazione con diverse recenti pronunce dell'anno 2024 avesse riconosciuto che la disposizione dell'articolo 1, comma 211 estende i suoi benefici a tutti i trattamenti pensionistici, senza che sia necessaria la correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento di status della vittima, né in particolare una tale limitazione poteva desumersi dalla lettera delle disposizioni normative citate dalla amministrazione. Chiedeva pertanto la conferma della sentenza.
Con successiva memoria la parte privata ha rilevato come con risoluzione numero 68 del 4 dicembre
2025 la stessa amministrazione prendendo atto dell'indirizzo giurisprudenziale di cui sopra ha ritenuto applicabile l'esenzione Irpef a tutti i trattamenti e pensionistici derivanti da iscrizione assicurativa obbligatorie di cui sia ti titolare la vittima del dovere o il soggetto equiparato o l'avente causa, anche se non correlati all'evento che avevano dato luogo all'acquisizione di tale status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con successiva memoria depositata in atti l'agenzia dava essa pure atto essere stata adottata la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025 con la quale l'amministrazione ha fatto proprio l'orientamento della Corte di Cassazione in merito alla questione oggetto dell'odierno appello, in senso favorevole alla parte privata.
In seguito a ciò ha dato atto di aver prontamente eseguito la sentenza di primo grado, predisponendo il rimborso delle somme oggetto di contestazione, come da documentazione allegata. Ha chiesto quindi l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese.
Ciò premesso, va preso atto che è cessata la materia del contendere;
quanto alle spese ne va disposta la compensazione in ragione dell'iniziale oscillazione giurisprudenziale e della prontezza con la quale l'ufficio ha adottato il provvedimento di rimborso, all'indomani dell'emanazione della risoluzione favorevole al ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, spese compensate
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente e Relatore
MARINAI GIANMARCO, Giudice
ZENO MASSIMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 842/2024 depositato il 21/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno - Via A. Lampredi, 71 57121 Livorno LI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 34/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez. 1
e pubblicata il 30/01/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Resistente_1 aveva ricevuto in data 15/12/2020 un rimborso delle trattenute Irpef operata dall'Inps sul reddito derivante da pensione percepita per gli anni 2017- 2019 in quanto superstite del capitano Nominativo_1 deceduto per malattia contratta a causa di servizio, riconosciuto equiparato a vittima del dovere ex articolo 1 comma 562 della legge 266 del 2005. Invece, l'analoga istanza operata per il successivo triennio 2020 -2021 veniva respinta perché l'Agenzia delle entrate sosteneva che l'esenzione spettasse unicamente in relazione al trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti e non ad altri tipi di pensioni di reversibilità. In quella stessa sede veniva anche richiesta la restituzione dell'Irpef rimborsata per gli anni precedenti.
A seguito di impugnazione del ricorrente, la commissione di primo grado, dichiarando implicitamente inammissibile il ricorso avverso la richiesta di restituzione delle somme inoltrata dall'ufficio in quanto atto non previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 546 del 92, accoglieva per il resto il ricorso.
Rilevava la Corte che la materia è disciplinata dall'articolo 1, comma 211 della legge 232 del 2016, in vigore dall'1/1/2017, in base al quale “ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ai loro familiari superstiti… Si applicano i benefici fiscali… Dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004 numero 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi“.
Conseguentemente l'esenzione doveva ritenersi applicabile a tutti i trattamenti pensionistici di cui si è titolare il familiare superstite della vittima del dovere , senza limitazioni qualitative circa la natura della pensione percepita. le spese venivano compensate in ragione dell'oscillazione giurisprudenziale.
Avverso la pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle entrate sostenendo che l'esenzione fiscale deva essere correlata alla fatto che la pensione erogata trovasse causa nell'evento traumatico che aveva dato luogo al riconoscimento dello status soggettivo del de cuius, e non già alla sola qualità personale di quest'ultimo.
In altri termini si doveva trattare di pensioni che erano state erogate proprio a causa dell'evento di servizio che aveva dato luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere o di soggetto equiparato.
Secondo l'amministrazione in base al testo dell' articolo 2, comma 56 della legge 407 del 98, che prevedeva l'esenzione Irpef inizialmente per le vittime del terrorismo, e dell'articolo 3 comma 2 della legge 206 del 2004, si evinceva la conclusione che l'esenzione fosse correlata solo alla pensione maturata a causa dell'evento traumatico che aveva dato luogo allo status di vittima del dovere o di soggetto equiparato. Invece la contribuente, pur essendo stato il marito riconosciuto vittima del dovere, era titolare di un trattamento pensionistico di reversibilità che non trovava fondamento in tale condizione, bensì nell'attività lavorativa precedentemente svolta dal de cuius. Chiedeva quindi la riforma della sentenza.
Si costituiva a sua volta la parte contribuente concludendo per la conferma della sentenza e rilevando come ormai la corte di cassazione con diverse recenti pronunce dell'anno 2024 avesse riconosciuto che la disposizione dell'articolo 1, comma 211 estende i suoi benefici a tutti i trattamenti pensionistici, senza che sia necessaria la correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento di status della vittima, né in particolare una tale limitazione poteva desumersi dalla lettera delle disposizioni normative citate dalla amministrazione. Chiedeva pertanto la conferma della sentenza.
Con successiva memoria la parte privata ha rilevato come con risoluzione numero 68 del 4 dicembre
2025 la stessa amministrazione prendendo atto dell'indirizzo giurisprudenziale di cui sopra ha ritenuto applicabile l'esenzione Irpef a tutti i trattamenti e pensionistici derivanti da iscrizione assicurativa obbligatorie di cui sia ti titolare la vittima del dovere o il soggetto equiparato o l'avente causa, anche se non correlati all'evento che avevano dato luogo all'acquisizione di tale status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con successiva memoria depositata in atti l'agenzia dava essa pure atto essere stata adottata la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025 con la quale l'amministrazione ha fatto proprio l'orientamento della Corte di Cassazione in merito alla questione oggetto dell'odierno appello, in senso favorevole alla parte privata.
In seguito a ciò ha dato atto di aver prontamente eseguito la sentenza di primo grado, predisponendo il rimborso delle somme oggetto di contestazione, come da documentazione allegata. Ha chiesto quindi l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese.
Ciò premesso, va preso atto che è cessata la materia del contendere;
quanto alle spese ne va disposta la compensazione in ragione dell'iniziale oscillazione giurisprudenziale e della prontezza con la quale l'ufficio ha adottato il provvedimento di rimborso, all'indomani dell'emanazione della risoluzione favorevole al ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, spese compensate