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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/10/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
R.G. n. 1922/2025 V.G.
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di consiglio in persona dei magistrati:
LI MA Presidente
Benedetta TA Giudice relatore
Ivan Rauzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale dei coniugi introdotto su domanda congiunta
(cumulativamente a successiva domanda di divorzio congiunto) da
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...], il [...] Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CIACCI LORNA, giusta delega in atti
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano rilevato che le parti hanno congiuntamente introdotto il presente procedimento, mediante il quale hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale a condizioni condivise (domanda proposta ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. cumulativamente a successiva domanda di divorzio consensuale); pagina 1 di 2 che la presente sentenza ha ad oggetto la domanda di separazione consensuale e le rispettive condizioni di separazione;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che è emersa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
che è stata verificata l'impossibilità della conciliazione e, in genere, di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di separazione proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
pronuncia la separazione personale dei coniugi:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Parte_2 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza e i successivi incombenti di legge;
dispone che la separazione sia regolata secondo le condizioni di separazione, così come formulate dalle parti nel ricorso del 05.05.2025 (depositato telematicamente in data 09/05/2025) e confermate mediante note scritte depositate telematicamente in data 03.10.2025 (udienza cartolare del
14.10.2025) - da intendersi parte integrante della presente sentenza - che vengono pertanto omologate.
Così deciso in Bolzano, il giorno 16/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Benedetta TA LI MA pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
R.G. n. 1922/2025 V.G.
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di consiglio in persona dei magistrati:
LI MA Presidente
Benedetta TA Giudice relatore
Ivan Rauzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale dei coniugi introdotto su domanda congiunta
(cumulativamente a successiva domanda di divorzio congiunto) da
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...], il [...] Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CIACCI LORNA, giusta delega in atti
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano rilevato che le parti hanno congiuntamente introdotto il presente procedimento, mediante il quale hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale a condizioni condivise (domanda proposta ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. cumulativamente a successiva domanda di divorzio consensuale); pagina 1 di 2 che la presente sentenza ha ad oggetto la domanda di separazione consensuale e le rispettive condizioni di separazione;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che è emersa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
che è stata verificata l'impossibilità della conciliazione e, in genere, di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di separazione proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
pronuncia la separazione personale dei coniugi:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Parte_2 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza e i successivi incombenti di legge;
dispone che la separazione sia regolata secondo le condizioni di separazione, così come formulate dalle parti nel ricorso del 05.05.2025 (depositato telematicamente in data 09/05/2025) e confermate mediante note scritte depositate telematicamente in data 03.10.2025 (udienza cartolare del
14.10.2025) - da intendersi parte integrante della presente sentenza - che vengono pertanto omologate.
Così deciso in Bolzano, il giorno 16/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Benedetta TA LI MA pagina 2 di 2