TRIB
Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 24/05/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 698 del Ruolo Generale per l'anno 2021, assunta in decisione con i termini all'udienza del 3.2.2025 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente Parte_1 in Bordighera – Via V. Emanuele II n.437 – C.F.: sia C.F._1 in proprio che nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale nei riguardi di nato a [...] il [...] C.F.: Persona_1
, ed entrambi quali eredi del Signor C.F._2 Per_2
, la medesima in tale qualità sia per sé stessa che quale esercente la
[...] potestà genitoriale di , rappresentata e difesa come da procura Persona_1 in atti dall'Avv. Sandro Riceputi (C.F. ; pec: C.F._3
, ed elettivamente domiciliata presso e Email_1 nel di lui studio, in Sanremo Corso Mombello n. 49, e con ammissione in via anticipata e provvisoria al gratuito patrocinio in virtù di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia in data 12.6.20219 su istanza n. 197 del 24.5.2019;
Parte Attrice
CONTRO
, con sede in Controparte_1
Bussana di Sanremo, Via Aurelia n° 97 (Cod. Fisc. - P.I. , in P.IVA_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Varaldo (C.F. C.F._4
PEC , in forza di procura in calce alla Email_2 comparsa di costituzione e con elezione di domicilio in Imperia, Via Bonfante 40, presso e nel di lui studio;
Parte Convenuta
CONCLUSIONI:
Per la Parte Attrice: “Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, opposizione, eccezione e domanda
1)Preliminarmente rimettere la causa nella fase istruttoria per disporre una integrazione della CTU e per ammettere le prove per testi dedotte, per le quali si reitera l'istanza, depurata dai capitoli non ritenuti ammissibili od ininfluenti
2)Nel merito
A – condannare parte convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo del pregiudizio biologico, morale ed esistenziale a favore di , come rappresentato, in considerazione Persona_1 dell'aggravamento della patologia di cui lo stesso è risultato affetto solo al momento della nascita e ciò a causa della mancata tempestiva individuazione della patologia in questione, nonché in conseguenza della intempestività dell'intervento chirurgico correttivo a cui lo stesso è stato sottoposto il 23/07/2015, nella misura che sarà quantificata dalla integranda CTU, ovvero, in via del tutto subordinata, nella misura ritenuta congrua dal Giudice;
B- Condannare parte convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale patito e patiendo dai genitori di per le ragioni esposte in Persona_1 premesse dell'atto introduttivo in conseguenza del peggioramento delle condizioni di vita personale e familiare dovute e conseguenti al peggioramento dovuto alle esposte ragioni della patologia di Persona_1 nella misura che verrà meglio quantificata in corso di causa, subordinata, solo in caso di oggettiva impossibilità di quantificazione, il relativo importo sarà rimesso alla equa valutazione del Giudice adito;
Le spese legali seguiranno il giudizio di soccombenza”;
Per la Parte Convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con condanna della attrice alla rifusione delle spese di giudizio, compresi CTU e CTP ed oltre oneri ed accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 31.3.2021, la Sig.ra sia Parte_1 in proprio che quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
, ed entrambi quali eredi del Sig. , convenivano Persona_1 Persona_2 in giudizio la , chiedendo che fosse Controparte_2 dichiarata la r ancata rilevazione in occasione delle ecografie morfologiche, eseguite il 23 febbraio 2015 e l'11 maggio 2015, oltre che delle altre visite effettuate presso l'Ospedale di Sanremo, della grave patologia concernente il nascituro (estrofia vescicale con epispadia).
A fondamento della domanda risarcitoria l'attrice si doleva che i medici avevano indicato come "visualizzata" la vescica e, quindi, non avevano colposamente rilevato l'estrofia vescicale, da cui il feto era affetto;
e, in tal modo, avevano cagionato l'intempestività dell'intervento chirurgico correttivo, effettuato solo nella quarta giornata successiva al parto, e aggravato la patologia da cui è affetto il piccolo , cagionandogli un Per_1 maggior danno iatrogeno rispetto a quello atteso, qu cato in citazione nel 10% del danno biologico. Sulla base di tali circostanze concludeva chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal piccolo e, in Per_1 proprio, dai genitori, a causa dell'errore commesso dai medici, oltre che del danno patrimoniale per spese mediche.
L' si costituiva contestando la domanda attorea, della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il G.I. ammetteva la c.t.u. medico-legale chiesta da parte attrice.
Infine, all'udienza del 3.2.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti lo scrivente giudice, divenuto assegnatario del fascicolo, tratteneva la causa in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c.
Ritiene questo Giudice che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, la domanda risarcitoria attorea sia infondata.
Dalla Ctu espletata in corso di istruttoria, emerge che l'estrofia vescicale costituisce una malformazione congenita rara, che colpisce 1 su 30.000- 50.000 nati, con un rapporto maschio-femmina di 2,3: 1.
Sotto il profilo poi della possibilità della diagnosi prenatale, la capacità dell'ecografia di rilevarla non è esclusa ma è di difficile verificazione in quanto l'unico fattore associato a tale patologia che si è accertato essere presente con una frequenza statisticamente significativa (lo studio scientifico citato indica una percentuale del 71% su 17 casi esaminati) è l'assenza di visualizzazione della vescica.
Una autorevole recente pubblicazione scientifica citata nella relazione tecnica dà conto delle risultanze di un'analisi condotta su un gran gruppo multi- istituzionale di pazienti per un periodo di 20 anni dal 2000 al 2020, da cui emerge che il tasso di diagnosi medio su tale arco temporale è stato del 47,1%. Va considerato che, in merito all'ecografia del II trimestre, le linee guida della Società italiana di Ecografia Ostetrico e ginecologica SIEOG - Edizione 2015, cui va rapportata la diligenza alla quale doveva essere improntata la condotta del personale sanitario che ha visitato la Sig.ra durante la Parte_1 gravidanza, indicavano quale criterio standard d la vescica doveva essere visualizzata e non altro.
Ciò detto, in corso di esame ecografico eseguito in data 23.2.2015 alla diciannovesima settimana e in data 11.5.2015 nel terzo trimestre, gli operatori sanitari, pur adeguandosi, nel ricercare la vescica fetale, alle linee guida anzidette, non si sono avveduti dell'assenza della stessa.
Tale omissione non è da ritenere espressione di colpa grave del personale sanitario. Infatti, le immagini degli esami ecografici non hanno restituito un quadro interpretativo deponente senza dubbio per l'assenza di vescica, tanto più che si tratta di immagini statiche che non consentono di definire una valutazione adeguata della via urinaria. Ciò unitamente alla grande difficoltà della diagnosi in discorso, specie se l'estrofia della vescica, come nella specie, non sia associata ad altre malformazioni, ed alla ricorrente possibilità di "falsi positivi", potendo facilmente formazioni fluide intra-addominali come un'ansa intestinale o un cisti dell'uraco simulare la presenza della vescica, rende ragione dell'incolpevole errore in cui incorsero i sanitari.
Il Ctu ha così concluso: “una percentuale significativa di estrofia vescicale rimane, purtroppo, non diagnosticata prima del parto e, nel caso specifico, non sono emersi chiari elementi per poter affermare che, nonostante i numerosi controlli ecografici effettuati durante la gravidanza, la mancata diagnosi ecografica pre-natale di estrofia vescicale sia da ricondurre ad evidenti condotte censurabili da parte dei sanitari che ebbero in cura il piccolo presso . Per_1 CP_1
Le condivisibili conclusioni cui è pervenuto il CTU, sorrette nella parte motiva che le precede da una ampia rassegna di letteratura specialistica in materia, permettono di ricondurre la fattispecie in esame tra i casi implicanti la soluzione di problemi tecnici di elevata difficoltà, rispetto ai quali, a norma dell'art. 2236 c.c., il professionista asseritamente imperito è chiamato a rispondere solo a titolo di dolo o colpa grave, nella specie non ravvisabili per le considerazioni sopra esposte.
Ciò detto, va in ogni caso rammentato il principio per cui il medico è tenuto al risarcimento del danno lamentato dal paziente non ogni qual volta si sia discostato dalle regole della buona pratica clinica od abbia omesso di informare adeguatamente il paziente stesso, ma soltanto allorché la violazione di tali obblighi sia stata la causa (o concausa) efficiente di un danno effettivo. Ciò vuol dire che, là dove il paziente alleghi la violazione delle leges artis da parte del medico, ha altresì l'onere di provare che da tale inadempimento è derivato un peggioramento delle proprie condizioni di salute altrimenti evitabile.
Nella specie la prova di tale aggravamento (danno differenziale) non è stata fornita. Emerge dalla relazione peritale, congruamente e logicamente motivata e alle cui risultanze ritiene il giudicante di aderire, che “Anche se nel periodo pre-natale fosse stato individuato il sospetto della malformazione genito-urinaria e se, quindi, fosse stato deciso di far nascere il piccolo Per_1 al Gaslini, si sarebbe comunque potuto recuperare un lasso tem compreso tutt'al più tra le 12 e le 24 ore;
tuttavia, un eventuale recupero in termini di tempo nella decisione dell'intervento chirurgico poi effettuato a Milano non avrebbe determinato - in alcun modo - un miglioramento nelle condizioni del piccolo , né modificato il follow-up successivo”. Per_1
Nella specie, risulta in fatto che è nato a [...] il 19 luglio Persona_1
2015 alle ore 22,54, il 20 luglio 2 ferito al con arrivo alle CP_3 ore 11,15 e il 22 luglio 2015 è stato trasferito a Milano e quindi operato il giorno seguente.
Nel dar conto delle proprie considerazioni medico-legali, il Ctu ha sottolineato che “se non è presente un pericolo di vita immediato alla nascita (circostanza che va esclusa nel caso in esame), non è prudente procedere con un intervento chirurgico d'urgenza in un neonato, fintanto che non si è ottenuta la stabilizzazione post-natale”. Con riferimento al caso di specie, ha accertato che “Gli specialisti del Gaslini, che valutavano le condizioni del piccolo a 12 ore circa dalla nascita, correttamente giudicavano che Per_1 non era ssario intervenire con provvedimenti chirurgici urgenti. Quindi se fosse stato giudicato necessario un intervento urgente il piccolo Per_1 sarebbe stato trasferito a Milano lo stesso giorno 20/07/2015” anziché il 22/07/2015 come invece avvenuto.
Operando quindi il giudizio controfattuale, va considerato alla stregua delle emergenze processuali che, come correttamente affermato dal Ctu, “se la diagnosi malformativa fosse stata effettuata in epoca pre-natale e si fosse deciso di far nascere al il neonato sarebbe stato comunque Per_1 CP_3 inviato a Milano per l'intervento chirurgico urologico, non potendolo sostenere nel centro di riferimento ligure” e che “anche ammettendo un ritardo al massimo di 24 ore nell'inviare il neonato a Milano nel caso lo stesso fosse nato al non è sostenibile che tale ipotetico ritardo abbia CP_3 determinato un aggravamento sia della patologia in atto sia della tipologia di trattamento chirurgico, per cui, di fatto, i postumi attualmente residuati sono quelli attesi anche se lo stesso intervento chirurgico fosse stato effettuato più precocemente”. Valutando, quindi, in modo specifico il caso concreto sottoposto al suo esame, il Ctu ha concluso che “il neonato giunto al la mattina del CP_3
20/07/2015, ha necessitato di un inquadra pecialistico non immediato e, solo dopo accordi intercorsi con i chirurghi urologi della Fondazione IRCCS Ca' Granda di Milano, il trasferimento è avvenuto soltanto in data 22/07/2015 senza peraltro programmare un intervento chirurgico correttivo urgente che invece è stato eseguito soltanto il 23/07/2015 a dimostrazione che la tempistica della procedura chirurgica non influiva sull'evoluzione clinica successiva”.
Le conclusioni peritali sopra riportate, che qui si condividono, danno altresì conto della letteratura specialistica in merito all'utilità di un intervento chirurgico immediato alla nascita (citando i dati riferiti da autorevole bibliografia del 2023 “ , , E et al - Prenatal diagnosis of Per_3 Per_4 Per_5 bladder exstrophy and OEIS over 20 years. - International Society of Urology;
2023 Feb;
172:174-177”), evidenziando come gli studi retrospettivi di 20 anni di osservazione casistica e dunque riferiti anche all'epoca dei fatti per cui è causa abbiano affermato la non rilevanza della tempestività dell'intervento chirurgico alla nascita, con la conseguenza che è corretto concludere che non può imputarsi come colpa alla parte convenuta il non aver attuato un comportamento - l'intervento chirurgico immediato sul piccolo – “non Per_1 utile, anche se all'epoca consigliato da pochi”.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, esclusa la responsabilità dedotta in giudizio, la domanda formulata dalla parte attrice va rigettata.
Quanto al governo delle spese processuali, ritiene il giudicante che, in considerazione della natura e delicatezza dei fatti oggetto di causa, sussistano le condizioni di legge per disporre la loro integrale compensazione. Gli onorari e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidati (con decreto 4.3.2024), restano definitivamente per l'intero a carico della parte attrice ammessa al gratuito patrocinio e per essa dell'Erario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni differente istanza ed eccezione assorbita 0 disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- compensa le spese di lite. Imperia, 24/05/2025.
Il giudice
Maria Teresa De Sanctis
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 698 del Ruolo Generale per l'anno 2021, assunta in decisione con i termini all'udienza del 3.2.2025 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente Parte_1 in Bordighera – Via V. Emanuele II n.437 – C.F.: sia C.F._1 in proprio che nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale nei riguardi di nato a [...] il [...] C.F.: Persona_1
, ed entrambi quali eredi del Signor C.F._2 Per_2
, la medesima in tale qualità sia per sé stessa che quale esercente la
[...] potestà genitoriale di , rappresentata e difesa come da procura Persona_1 in atti dall'Avv. Sandro Riceputi (C.F. ; pec: C.F._3
, ed elettivamente domiciliata presso e Email_1 nel di lui studio, in Sanremo Corso Mombello n. 49, e con ammissione in via anticipata e provvisoria al gratuito patrocinio in virtù di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia in data 12.6.20219 su istanza n. 197 del 24.5.2019;
Parte Attrice
CONTRO
, con sede in Controparte_1
Bussana di Sanremo, Via Aurelia n° 97 (Cod. Fisc. - P.I. , in P.IVA_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Varaldo (C.F. C.F._4
PEC , in forza di procura in calce alla Email_2 comparsa di costituzione e con elezione di domicilio in Imperia, Via Bonfante 40, presso e nel di lui studio;
Parte Convenuta
CONCLUSIONI:
Per la Parte Attrice: “Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, opposizione, eccezione e domanda
1)Preliminarmente rimettere la causa nella fase istruttoria per disporre una integrazione della CTU e per ammettere le prove per testi dedotte, per le quali si reitera l'istanza, depurata dai capitoli non ritenuti ammissibili od ininfluenti
2)Nel merito
A – condannare parte convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo del pregiudizio biologico, morale ed esistenziale a favore di , come rappresentato, in considerazione Persona_1 dell'aggravamento della patologia di cui lo stesso è risultato affetto solo al momento della nascita e ciò a causa della mancata tempestiva individuazione della patologia in questione, nonché in conseguenza della intempestività dell'intervento chirurgico correttivo a cui lo stesso è stato sottoposto il 23/07/2015, nella misura che sarà quantificata dalla integranda CTU, ovvero, in via del tutto subordinata, nella misura ritenuta congrua dal Giudice;
B- Condannare parte convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale patito e patiendo dai genitori di per le ragioni esposte in Persona_1 premesse dell'atto introduttivo in conseguenza del peggioramento delle condizioni di vita personale e familiare dovute e conseguenti al peggioramento dovuto alle esposte ragioni della patologia di Persona_1 nella misura che verrà meglio quantificata in corso di causa, subordinata, solo in caso di oggettiva impossibilità di quantificazione, il relativo importo sarà rimesso alla equa valutazione del Giudice adito;
Le spese legali seguiranno il giudizio di soccombenza”;
Per la Parte Convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con condanna della attrice alla rifusione delle spese di giudizio, compresi CTU e CTP ed oltre oneri ed accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 31.3.2021, la Sig.ra sia Parte_1 in proprio che quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
, ed entrambi quali eredi del Sig. , convenivano Persona_1 Persona_2 in giudizio la , chiedendo che fosse Controparte_2 dichiarata la r ancata rilevazione in occasione delle ecografie morfologiche, eseguite il 23 febbraio 2015 e l'11 maggio 2015, oltre che delle altre visite effettuate presso l'Ospedale di Sanremo, della grave patologia concernente il nascituro (estrofia vescicale con epispadia).
A fondamento della domanda risarcitoria l'attrice si doleva che i medici avevano indicato come "visualizzata" la vescica e, quindi, non avevano colposamente rilevato l'estrofia vescicale, da cui il feto era affetto;
e, in tal modo, avevano cagionato l'intempestività dell'intervento chirurgico correttivo, effettuato solo nella quarta giornata successiva al parto, e aggravato la patologia da cui è affetto il piccolo , cagionandogli un Per_1 maggior danno iatrogeno rispetto a quello atteso, qu cato in citazione nel 10% del danno biologico. Sulla base di tali circostanze concludeva chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal piccolo e, in Per_1 proprio, dai genitori, a causa dell'errore commesso dai medici, oltre che del danno patrimoniale per spese mediche.
L' si costituiva contestando la domanda attorea, della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il G.I. ammetteva la c.t.u. medico-legale chiesta da parte attrice.
Infine, all'udienza del 3.2.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti lo scrivente giudice, divenuto assegnatario del fascicolo, tratteneva la causa in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c.
Ritiene questo Giudice che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, la domanda risarcitoria attorea sia infondata.
Dalla Ctu espletata in corso di istruttoria, emerge che l'estrofia vescicale costituisce una malformazione congenita rara, che colpisce 1 su 30.000- 50.000 nati, con un rapporto maschio-femmina di 2,3: 1.
Sotto il profilo poi della possibilità della diagnosi prenatale, la capacità dell'ecografia di rilevarla non è esclusa ma è di difficile verificazione in quanto l'unico fattore associato a tale patologia che si è accertato essere presente con una frequenza statisticamente significativa (lo studio scientifico citato indica una percentuale del 71% su 17 casi esaminati) è l'assenza di visualizzazione della vescica.
Una autorevole recente pubblicazione scientifica citata nella relazione tecnica dà conto delle risultanze di un'analisi condotta su un gran gruppo multi- istituzionale di pazienti per un periodo di 20 anni dal 2000 al 2020, da cui emerge che il tasso di diagnosi medio su tale arco temporale è stato del 47,1%. Va considerato che, in merito all'ecografia del II trimestre, le linee guida della Società italiana di Ecografia Ostetrico e ginecologica SIEOG - Edizione 2015, cui va rapportata la diligenza alla quale doveva essere improntata la condotta del personale sanitario che ha visitato la Sig.ra durante la Parte_1 gravidanza, indicavano quale criterio standard d la vescica doveva essere visualizzata e non altro.
Ciò detto, in corso di esame ecografico eseguito in data 23.2.2015 alla diciannovesima settimana e in data 11.5.2015 nel terzo trimestre, gli operatori sanitari, pur adeguandosi, nel ricercare la vescica fetale, alle linee guida anzidette, non si sono avveduti dell'assenza della stessa.
Tale omissione non è da ritenere espressione di colpa grave del personale sanitario. Infatti, le immagini degli esami ecografici non hanno restituito un quadro interpretativo deponente senza dubbio per l'assenza di vescica, tanto più che si tratta di immagini statiche che non consentono di definire una valutazione adeguata della via urinaria. Ciò unitamente alla grande difficoltà della diagnosi in discorso, specie se l'estrofia della vescica, come nella specie, non sia associata ad altre malformazioni, ed alla ricorrente possibilità di "falsi positivi", potendo facilmente formazioni fluide intra-addominali come un'ansa intestinale o un cisti dell'uraco simulare la presenza della vescica, rende ragione dell'incolpevole errore in cui incorsero i sanitari.
Il Ctu ha così concluso: “una percentuale significativa di estrofia vescicale rimane, purtroppo, non diagnosticata prima del parto e, nel caso specifico, non sono emersi chiari elementi per poter affermare che, nonostante i numerosi controlli ecografici effettuati durante la gravidanza, la mancata diagnosi ecografica pre-natale di estrofia vescicale sia da ricondurre ad evidenti condotte censurabili da parte dei sanitari che ebbero in cura il piccolo presso . Per_1 CP_1
Le condivisibili conclusioni cui è pervenuto il CTU, sorrette nella parte motiva che le precede da una ampia rassegna di letteratura specialistica in materia, permettono di ricondurre la fattispecie in esame tra i casi implicanti la soluzione di problemi tecnici di elevata difficoltà, rispetto ai quali, a norma dell'art. 2236 c.c., il professionista asseritamente imperito è chiamato a rispondere solo a titolo di dolo o colpa grave, nella specie non ravvisabili per le considerazioni sopra esposte.
Ciò detto, va in ogni caso rammentato il principio per cui il medico è tenuto al risarcimento del danno lamentato dal paziente non ogni qual volta si sia discostato dalle regole della buona pratica clinica od abbia omesso di informare adeguatamente il paziente stesso, ma soltanto allorché la violazione di tali obblighi sia stata la causa (o concausa) efficiente di un danno effettivo. Ciò vuol dire che, là dove il paziente alleghi la violazione delle leges artis da parte del medico, ha altresì l'onere di provare che da tale inadempimento è derivato un peggioramento delle proprie condizioni di salute altrimenti evitabile.
Nella specie la prova di tale aggravamento (danno differenziale) non è stata fornita. Emerge dalla relazione peritale, congruamente e logicamente motivata e alle cui risultanze ritiene il giudicante di aderire, che “Anche se nel periodo pre-natale fosse stato individuato il sospetto della malformazione genito-urinaria e se, quindi, fosse stato deciso di far nascere il piccolo Per_1 al Gaslini, si sarebbe comunque potuto recuperare un lasso tem compreso tutt'al più tra le 12 e le 24 ore;
tuttavia, un eventuale recupero in termini di tempo nella decisione dell'intervento chirurgico poi effettuato a Milano non avrebbe determinato - in alcun modo - un miglioramento nelle condizioni del piccolo , né modificato il follow-up successivo”. Per_1
Nella specie, risulta in fatto che è nato a [...] il 19 luglio Persona_1
2015 alle ore 22,54, il 20 luglio 2 ferito al con arrivo alle CP_3 ore 11,15 e il 22 luglio 2015 è stato trasferito a Milano e quindi operato il giorno seguente.
Nel dar conto delle proprie considerazioni medico-legali, il Ctu ha sottolineato che “se non è presente un pericolo di vita immediato alla nascita (circostanza che va esclusa nel caso in esame), non è prudente procedere con un intervento chirurgico d'urgenza in un neonato, fintanto che non si è ottenuta la stabilizzazione post-natale”. Con riferimento al caso di specie, ha accertato che “Gli specialisti del Gaslini, che valutavano le condizioni del piccolo a 12 ore circa dalla nascita, correttamente giudicavano che Per_1 non era ssario intervenire con provvedimenti chirurgici urgenti. Quindi se fosse stato giudicato necessario un intervento urgente il piccolo Per_1 sarebbe stato trasferito a Milano lo stesso giorno 20/07/2015” anziché il 22/07/2015 come invece avvenuto.
Operando quindi il giudizio controfattuale, va considerato alla stregua delle emergenze processuali che, come correttamente affermato dal Ctu, “se la diagnosi malformativa fosse stata effettuata in epoca pre-natale e si fosse deciso di far nascere al il neonato sarebbe stato comunque Per_1 CP_3 inviato a Milano per l'intervento chirurgico urologico, non potendolo sostenere nel centro di riferimento ligure” e che “anche ammettendo un ritardo al massimo di 24 ore nell'inviare il neonato a Milano nel caso lo stesso fosse nato al non è sostenibile che tale ipotetico ritardo abbia CP_3 determinato un aggravamento sia della patologia in atto sia della tipologia di trattamento chirurgico, per cui, di fatto, i postumi attualmente residuati sono quelli attesi anche se lo stesso intervento chirurgico fosse stato effettuato più precocemente”. Valutando, quindi, in modo specifico il caso concreto sottoposto al suo esame, il Ctu ha concluso che “il neonato giunto al la mattina del CP_3
20/07/2015, ha necessitato di un inquadra pecialistico non immediato e, solo dopo accordi intercorsi con i chirurghi urologi della Fondazione IRCCS Ca' Granda di Milano, il trasferimento è avvenuto soltanto in data 22/07/2015 senza peraltro programmare un intervento chirurgico correttivo urgente che invece è stato eseguito soltanto il 23/07/2015 a dimostrazione che la tempistica della procedura chirurgica non influiva sull'evoluzione clinica successiva”.
Le conclusioni peritali sopra riportate, che qui si condividono, danno altresì conto della letteratura specialistica in merito all'utilità di un intervento chirurgico immediato alla nascita (citando i dati riferiti da autorevole bibliografia del 2023 “ , , E et al - Prenatal diagnosis of Per_3 Per_4 Per_5 bladder exstrophy and OEIS over 20 years. - International Society of Urology;
2023 Feb;
172:174-177”), evidenziando come gli studi retrospettivi di 20 anni di osservazione casistica e dunque riferiti anche all'epoca dei fatti per cui è causa abbiano affermato la non rilevanza della tempestività dell'intervento chirurgico alla nascita, con la conseguenza che è corretto concludere che non può imputarsi come colpa alla parte convenuta il non aver attuato un comportamento - l'intervento chirurgico immediato sul piccolo – “non Per_1 utile, anche se all'epoca consigliato da pochi”.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, esclusa la responsabilità dedotta in giudizio, la domanda formulata dalla parte attrice va rigettata.
Quanto al governo delle spese processuali, ritiene il giudicante che, in considerazione della natura e delicatezza dei fatti oggetto di causa, sussistano le condizioni di legge per disporre la loro integrale compensazione. Gli onorari e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidati (con decreto 4.3.2024), restano definitivamente per l'intero a carico della parte attrice ammessa al gratuito patrocinio e per essa dell'Erario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni differente istanza ed eccezione assorbita 0 disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- compensa le spese di lite. Imperia, 24/05/2025.
Il giudice
Maria Teresa De Sanctis