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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/07/2025, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 2342/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
VI. , PAte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante - elettivamente domiciliata in VERONA, VIA ISOLA D'ELBA n. 2/A, con il patrocinio dell'avv. CHIARELLO ANDREA ALESSANDRO, contro
CP_1
(C.F. ) C.F._1
- appellata -
pagina 1 di 20 elettivamente domiciliata in VERONA, VIA CARMELITANI SCALZI n. 20, con il patrocinio dell'avv. LORUSSO ALBERTO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1922/23, pubblicata in data
13.10.23.
Conclusioni della appellante:
Voglia la Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
Nel merito: in riforma della sentenza n. 1922/2023 pubblicata il 13/10/2023, emessa dal
Tribunale di Vicenza dott.ssa Francesca Grassi in data 11/10/2023, non notificata, nella
PAt causa iscritta al n.1228/2019 R.G., accogliere l'appello proposto dalla soc. Pt_1
nei confronti della signora e, conseguentemente, accogliere le
[...] CP_1
conclusioni rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
18/05/2023:
Nel merito: respingere, per i motivi di cui in premesse, le domande tutte come formulate dalla parte attrice, signora nei confronti della soc. Vi. perché CP_1 PAte_1
infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di competenze, ex DM 147/2022 per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni della appellata:
IN VIA PRELIMINARE
1) dichiararsi l'inammissibilità della conclusione con cui la Società appellante ha chiesto, in caso di accoglimento del proprio gravame, la condanna dell'Appellata alla rifusione delle spese di lite anche del primo grado;
NEL MERITO
pagina 2 di 20 2) rigettarsi, siccome infondati in fatto e diritto, i motivi d'Appello avversari e, per l'effetto, confermarsi in toto la Sentenza ex adverso appellata;
IN VIA D'APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO
3) per la denegata ipotesi in cui le risultanze del Verbale d'incidente stradale non fossero, da sole, ritenute sufficienti a provare il nesso di causalità tra l'evento dannoso occorso all'Appellata e la condizione della strada per cui è causa, confermarsi la
Sentenza di cui in epigrafe, anche alla luce delle deposizioni rese in primo grado dai testi e e delle quali detta Sentenza non ha tenuto Testimone_1 Testimone_2
conto;
4) per la denegata ipotesi in cui le risultanze del Verbale d'incidente stradale non fossero, da sole, ritenute sufficienti a provare che, al momento del sinistro per cui è causa, l'Appellata viaggiava a velocità moderata e comunque adeguata ai luoghi, confermarsi la Sentenza di cui in epigrafe anche alla luce della deposizione resa in primo grado dal teste e della quale detta Sentenza non ha tenuto conto;
Testimone_1
IN OGNI CASO
5) con rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimb. forf. 15% ed accessori di legge;
6) con Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
IN VIA ISTRUTTORIA
Fermo restando che, omettendo di riproporli nell'atto introduttivo del presente giudizio, la Società appellante ha rinunciato ex art. 346 cpc ai mezzi di prova che non erano stati ammessi dal Giudice di prime cure, ci si richiama alle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) cpc, nonché alle opposizioni istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) cpc.
pagina 3 di 20 Inoltre, si insiste, ove occorra, nella richiesta di rinnovazione della CTU o, in subordine, di convocazione del CTU a chiarimenti, formulata all'udienza del 12.5.2022.
Viene comunque rinnovata ogni istanza istruttoria già formulata.
Si insta per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Vicenza, CP_1
premettendo:
- che in data 25.12.16, intorno alle h. 10.45, lungo la strada provinciale SP 30, era rimasta coinvolta in un sinistro allorché, alla guida della propria autovettura
Mercedes classe A targata DK226WZ, diretta verso Vicenza ed in prossimità del civico n. 28, aveva perso il controllo del mezzo a causa della elevata scivolosità del manto stradale, provocata dal cono d'ombra, presente sulla carreggiata, proiettato dall'edificio antistante, siccome riscontrato dagli agenti dalla pattuglia della Polizia
Stradale intervenuta sul posto a seguito dell'evento, finendo per venire a collidere dapprima con altra autovettura proveniente dall'opposto senso di marcia e quindi contro il muro di cinta dell'abitazione stessa,
- che la formazione di ghiaccio in loco nella stagione invernale non poteva, per tale ragione, ritenersi imprevedibile e repentina, sicché risultava censurabile la mancata tempestiva adozione da parte della pubblica amministrazione di efficaci azioni volte a contrastare il verificarsi di tale fenomeno,
- che ricorrevano pertanto i presupposti per affermare la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2051 cc sia della , quale ente proprietario della Controparte_2
PAt strada, sia di , quale ente gestore della medesima, CP_3
- che a seguito dell'occorso ella aveva subito svariati danni costituiti dalle spese di pagina 4 di 20 recupero del mezzo, da quelle di demolizione del medesimo, in quanto irrimediabilmente danneggiato, e da quelle di locazione di un veicolo sostitutivo, per un totale di complessivi € 7.529,50, dei quali dovevano rispondere i responsabili del fatto, ha convenuto in giudizio le menzionate controparti chiedendone la condanna in via solidale al ristoro del pregiudizio patrimoniale sopra menzionato.
Costituitasi in giudizio, la : Controparte_2
- deduceva che in forza della convenzione di rep. 35541/2001 il potere di fatto sulla strada nell'ambito della quale si era verificato il sinistro era stato trasferito a
PA
, che dunque, ai sensi del terzo comma dell'art. 14 del D. Lgs. n. CP_3
285/1992, doveva individuarsi quale unico legittimo contraddittore delle domande svolte dall'attrice,
- evidenziava, ad ogni modo, come la responsabilità del custode non fosse ravvisabile in maniera automatica, dovendosi apprezzare in concreto le effettive possibilità di controllo e sorveglianza del bene da parte del soggetto a ciò tenuto,
- contestava la sussistenza di un nesso teleologico tra la res ed il riferito evento lesivo,
eccependo sul punto l'assenza di una prova adeguata, dal momento che dai rilievi svolti dalla Polizia Stradale di Vicenza non emergeva la presenza di ghiaccio sul manto stradale teatro del sinistro, essendosi unicamente dato conto della presenza di umidità,
- eccepiva, quindi, il verificarsi di un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale, rappresentato dalla stessa condotta mantenuta nell'occorso da parte dell'attrice, la quale ometteva di viaggiare in maniera prudente e adeguata allo stato di fatto esistente, anche tenuto conto del fatto il luogo del sinistro risultava essere situato all'interno del centro abitato, ove vige un limite di velocità di 50 km/h, con pagina 5 di 20 visibilità garantita dalla presenza di luce naturale diurna e dal tempo sereno,
- sottolineava, altresì, come fosse presente in loco adeguata segnaletica di pericolo che preannunciava il carattere potenzialmente sdrucciolevole del sito stradale,
- eccepiva in subordine, per il medesimo ordine di ragioni, quanto meno la sussistenza di un concorso di colpa ex art. 1227 cc da parte della CP_1
- denegava la congruità della quantificazione dei danni operata ex adverso, con particolare riferimento alla stima del veicolo ante sinistro, ritenuta del tutto arbitraria.
VI. si difendeva invece: CP_3
- eccependo essersi in presenza di un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale, costituito dalla imprudente condotta di guida tenuta dall'attrice al momento del sinistro, vieppiù rimproverabile alla luce delle condizioni del sito stradale, del limite di velocità ivi imposto nonché della riscontrata presenza di idonea segnaletica volta ad indicare il potenziale pericolo,
- rilevava come, in occasione del sinistro, fosse stata d'altronde contestata all'attrice la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 141 e 15 del C.d.S.,
- contestava la risarcibilità dei danni menzionati dall'attrice, in quanto non provati e comunque determinati in maniera arbitraria.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con l'assunzione delle prove orali e l'esperimento di CTU dinamica, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n.
1922/23, pubblicata in data 13.10.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato che in forza della convenzione di rep. n. 35541/2001, poi integrata in data 27.7.06 proprio al fine di chiarire quale fosse il soggetto giuridico adibito alla manutenzione della strada, VI. risultava aver assunto dalla Provincia CP_3
di Vicenza l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria della strada pagina 6 di 20 provinciale SP 30 nonché di eseguire i relativi interventi straordinari a far data dall'1.9.01,
- opinato che il rapporto di custodia dovesse allora ritenersi incardinato in capo alla predetta società,
- ritenuta provata l'elevata scivolosità del manto stradale al momento del verificarsi del sinistro alla luce dei rilievi compiuti dagli agenti accertatori e considerato che la stessa avesse svolto un ruolo causale decisivo nella perdita di controllo del mezzo da parte della CP_1
- atteso non esservi viceversa prova, anche alla luce delle risultanze della CTU, solo in parte condivisibili, del fatto che quest'ultima stesse viaggiando a velocità eccessiva o comunque superiore a quella imposta dal limite di velocità presente in loco,
- ritenuta l'irrilevanza della segnaletica stradale atta ad evidenziare il pericolo di sdrucciolamento, stante la natura oggettiva della responsabilità del custode,
- stimato in complessivi € 7.949,32 l'ammontare dei danni subiti dall'attrice, già
calcolati all'attualità, ha respinto le domande svolte da quest'ultima nei confronti della , Controparte_2
con compensazione delle relative spese di lite, e viceversa accolto le medesime nei
PA confronti di , condannando quest'ultima a risarcire la somma sopra CP_3
indicata, maggiorata di interessi legali dalla data della sentenza al saldo, con addebito delle competenze legali a carico della parte soccombente.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame il gestore della rete viaria formulando due motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di rigetto delle avverse pretese risarcitorie, come meglio precisato in epigrafe.
pagina 7 di 20 L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha invocato il rigetto del gravame in quanto infondato, formulando a propria volta due motivi di gravame incidentale condizionato.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio all'udienza del 25 giugno 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame principale è fondato e merita quindi accoglimento.
3.1 Con il primo motivo d'appello VI. censura la violazione e/o falsa CP_3
applicazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 e ss. cc in relazione alla asserita sussistenza del nesso causale sulla base del principio del “più probabile che non”,
osservando:
- che, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile ad una pluralità di cause, si deve allora applicare il criterio della probabilità prevalente sicché compete al giudice, dapprima, di eliminare dal novero delle ipotesi valutabili quelle meno probabili, poi, di analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, di scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi,
- che nel caso di specie il Tribunale di Vicenza aveva peraltro ritenuto prevalente, nel verificarsi del sinistro, l'elemento rappresentato dalla scivolosità del manto stradale, sebbene alcun elemento probatorio acquisito agli atti ne avesse accertato la pericolosità ai fini della guida, anche in ragione della sostanziale inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese da soggetti non presenti in loco al momento del fatto, e senza tenere conto del fatto che i rilievi svolti dagli agenti intervenuti pagina 8 di 20 dimostravano semmai il contrario,
- che siffatta circostanza doveva pertanto essere retrocessa al rango di mera occasione dell'evento.
Con la seconda ragione di gravame, da esaminare unitamente alla prima stante la stretta connessione che le lega, la parte appellante si duole, poi, della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 cc da parte del giudice di prime cure quanto alla omessa o comunque erronea verifica dell'incidenza della imprudente condotta di guida addebitabile alla in relazione al disposto di cui agli artt.115 e 116 cpc, notando CP_1
che il Tribunale:
- si era discostato senza ragione dalle conclusioni raggiunte:
o dagli agenti accertatori, i quali avevano elevato alla contestazione CP_1
relativa al mancato rispetto del disposto dell'art. 141 C.d.S.,
o dal CTU dinamico, il quale aveva ben chiarito come la causa del sinistro fosse individuabile nella combinazione di velocità elevata, coefficiente di attrito basso e forza di attrito ulteriormente ridotta sulle ruote posteriori, a causa della frenata imprudentemente operata in curva dall'attrice,
- non aveva tenuto in alcun conto la presenza del cartello presegnalante il sopraggiungere di un tratto di strada caratterizzato da asfalto sdrucciolevole, sebbene esso fosse stato posizionato proprio al fine di mettere gli utenti della strada in condizione di adottare una condotta di guida adeguata alle caratteristiche della rete viaria.
E del pari vanno trattati congiuntamente ai motivi del gravame principale quelli dell'appello incidentale condizionato, per mezzo dei quali la contesta che la CP_1
pronuncia di primo grado non abbia altresì preso in considerazione le deposizioni rese pagina 9 di 20 in causa dai testi attorei, i quali:
- da un lato, confermavano l'elevata scivolosità del manto stradale,
- d'altro lato, precisavano che la Mercedes viaggiava a velocità moderata.
I motivi del gravame principale sono fondati mentre non altrettanto è a dirsi per quelli dell'appello incidentale condizionato.
Ed invero, come ben chiarito dalla CTU svolta in primo grado, risulta acclarato:
- che, in presenza di traffico regolare, il sinistro si verificava alla fine di un tratto di strada con andamento rettilineo, in corrispondenza di una curva sinistrorsa, in prossimità del civico 28 di via Capparozzo, quando la alla guida di una CP_1
Mercedes Classe A, frenava e perdeva il controllo del mezzo,
- che la predetta dinamica del fatto si può spiegare ricordando come:
o quando un autoveicolo percorre una curva, tutte e quattro le ruote sono sottoposte ad una forza di attrito trasversale, che si oppone al percorso curvilineo (poiché, per inerzia il veicolo tenderebbe a procedere secondo la traiettoria in essere), direttamente proporzionale alla forza premente che agisce fra ruota e asfalto e cioè pari al peso dell'autoveicolo distribuito su ciascuna ruota,
o quando subentra una frenata una certa percentuale del peso del veicolo si sposta dalle ruote posteriori a quelle anteriori e conseguentemente si riduce la forza premente sulle ruote posteriori, con riduzione della forza di attrito su queste ruote,
o qualora, a tal punto, la forza di attrito scenda al di sotto della forza centripeta, necessaria a percorrere la curva, le ruote posteriori smettono di pagina 10 di 20 curvare e proseguono allora lungo una traiettoria rettilinea mandando in testa coda l'autoveicolo, che è proprio quanto accaduto nel caso di specie, ove la a causa dello sbandamento, invadeva poi l'altra corsia venendo a CP_4
collisione con un veicolo procedente sull'opposta corsia di marcia,
- che, essendosi peraltro in presenza di un manto stradale umido e scivoloso, il coefficiente di attrito era più basso, sicché la causa del sinistro è da attribuirsi alla combinazione di una velocità eccessivamente elevata rispetto alla condizione della strada, ad un coefficiente di attrito basso ed alla forza di attrito ulteriormente ridotta sulle ruote posteriori a causa della frenata in curva,
- che l'eccessività della velocità mantenuta dalla si deduce sia dal fatto che la CP_1
stessa ammette di aver frenato in corrispondenza della curva sia dal successivo sbandamento della vettura, laddove, se la frenata fosse stata effettuata in rettilineo,
gli esiti avrebbero potuto essere ben diversi,
- che prima della curva risultano posizionati tre segnali di pericolo rispettivamente indicanti la presenza:
o di due incroci pericolosi,
o di una doppia curva pericolosa,
o di asfalto sdrucciolevole per pioggia e ghiaccio,
nonché un cartello di inizio del centro abitato di Lanzè, al quale corrisponde un limite di velocità di 50 km/h ed altresì tre delineatori modulari di curva, utilizzati per segnalare la presenza di curve pericolose e migliorare la visibilità della stessa,
- che il manto stradale risultava in nomali condizioni di manutenzione,
- che il verificarsi dell'evento deve pertanto essere addebitato unicamente alla pagina 11 di 20 la quale risulta aver violato il disposto del primo e del secondo comma CP_1
dell'art. 141 C.d.S., i quali fanno rispettivamente obbligo ai conducenti:
o di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche di quest'ultimo, alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose,
o di conservare il controllo del proprio automezzo così da essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza.
A fronte delle quali non equivoche risultanze, raggiunte a conclusione di un ragionamento logico assolutamente lineare e comprensibile, oltre che scevro di qualsiasi incongruenza, non si vede proprio come il giudice di primo grado sia potuto giungere a negare l'esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione dell'occorso.
Punti dirimenti ai fini della conferma di siffatta ricostruzione sono invero rappresentati:
- dalla circostanza che prima del punto in cui si verificava il sinistro risultasse posizionata segnaletica ampiamente idonea a dare atto sia della presenza della curva sia della possibile sdrucciolevolezza del fondo stradale a causa della presenza di ghiaccio o pioggia, sia dell'inizio dell'area del centro abitato, con susseguente obbligo di mantenimento di una velocità non superiore a 50 km/h,
- dal fatto che in loco non fossero presenti condizioni di particolare pericolosità,
siccome desumibile sia dal fatto che gli agenti della Polstrada si limitavano a dare atto, nel rapporto del sinistro, della presenza di un fondo umido e scivoloso, senza menzionare né brina né ghiaccio, sia dalla circostanza che né il , sentito in Pt_3
loco nell'immediatezza del fatto, né la (conducente della vettura investita CP_5
pagina 12 di 20 dalla , sentita a distanza di qualche giorno poiché trasportata in ospedale CP_4
dopo il sinistro, facevano la benché minima menzione di siffatta situazione ovvero di problemi nella guida riconducibili ad una scarsa aderenza delle vetture,
- la ammetteva di aver frenato nel corso della curva (“Giunta all'altezza CP_1
dell'incrocio con via San Giuseppe, dove la strada fa una leggera curva a sinistra,
frenavo ma la macchina mi perdeva aderenza”), siccome tra l'altro confermato dalle dichiarazioni rese dagli altri due testi, i quali rispettivamente precisavano:
o la , “… che l'altra autovettura, da quel che ricordo, aveva perso il CP_5
controllo proprio lungo la curva e che mi si poneva davanti in posizione
trasversale lungo la corsia da me percorsa”,
o il , che “dal senso opposto di marcia proveniva in uscita dalla curva Pt_3
un ATV Mercedes la quale sbandava un paio di volte, poi si intraversava
occupando la nostra corsia di marcia”.
Elementi, questi, i quali confermano pienamente la ricostruzione della dinamica del sinistro proposta dal CTU, evidenziando:
- tanto il fatto che la in violazione del disposto dell'art. 141 C.d.S., CP_4
procedeva allora ad una velocità non certo consona alle condizioni della strada,
imboccando la curva ad andatura eccessiva e tale da non garantirne il completamento con una manovra fluida e continua, giacché la conducente era al contrario costretta a rallentare, all'unico evidente scopo di non fuoriuscire dalla carreggiata alla propria destra, ciò che non sarebbe stato altrimenti in alcun modo necessario,
- quanto la circostanza che, solo a quel punto ed unicamente a causa della predetta pagina 13 di 20 velocità inadeguata, si innescava allora il fenomeno fisico dello sbandamento,
determinato dalla riduzione della forza di attrito sulle ruote posteriori e parzialmente favorito dal minor coefficiente di attrito presente in ragione della umidità presente sul manto stradale.
Situazioni, queste ultime due, in alcun modo peraltro addebitabili al gestore della strada,
dal momento:
- che il meccanismo per cui una frenata genera lo spostamento di una percentuale del peso del veicolo dalle ruote posteriori a quelle anteriori e, quindi, una riduzione della forza di attrito su queste, è un fenomeno fisico determinato dalle leggi che regolano l'universo e che nessuno può modificare,
- che la presenza di umidità sulla strada:
o da un lato, a differenza della presenza di ghiaccio o di neve, non è tale da poter essere addebitata a colpa del gestore di essa, trattandosi di circostanza che si può verificare in qualsiasi momento e non risulta controllabile né
eliminabile neppure con l'adozione di idonee cautele (salvo volersi ipotizzare il riscaldamento di ciascun tratto dei circa 850.000 km. di strade esistenti oggi in Italia), sicché deve ritenersi assolutamente estranea alla sfera di controllo del custode stesso,
o d'altro lato, non risulta di per sé sola idonea a causare alcun pericolo
(siccome, tra l'altro, dimostrato dal fatto che le macchine circolano usualmente in presenza di pioggia, anche battente, senza che necessariamente si verifichino incidenti), il quale viene in essere solo laddove ad essa si unisca una grave imprudenza del conducente.
pagina 14 di 20 E che, nella fattispecie, tale imprudenza vi sia stata risulta dimostrato dal fatto che, pur in presenza di un tratto di strada curvilineo situato all'interno di un centro abitato,
debitamente presegnalato siccome pericoloso per la possibile natura sdrucciolevole del manto stradale, ciò nonostante la abbia deciso di mantenere una velocità CP_1
inidonea a consentirle di affrontare la curva con una manovra fluida, che le avrebbe consentito di evitare la frenata e quindi di innescare la serie causale poi sfociata nella perdita di controllo del mezzo e nella successiva collisione con l'altro veicolo.
Mentre, da ultimo, vale pure sottolineare come i predetti aspetti di colpevolezza nella condotta della debbano necessariamente essere valutati poiché, se è vero che la CP_1
responsabilità del custode presente natura oggettiva, è altrettanto innegabile che laddove, invece, si esamini il contributo causale alternativo, fornito al verificarsi del fatto dalla condotta di un terzo, tale controllo non possa essere in alcun modo escluso,
avendo la Suprema Corte ben chiarito che è proprio tale comportamento del danneggiato stesso che, in base ad un ordine crescente di gravità, può atteggiarsi a concorso causale colposo valutabile ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc, ovvero addirittura escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode, integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cc
(Cass. 20.1.14 n. 999). Essendosi altresì precisato che l'incidenza causale, concorrente o esclusiva, del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (Cass. 23.5.23 n. 14228).
E ciò in applicazione del principio di auto-responsabilità, desumibile dalla nostra Carta
costituzionale, riguardo al quale vale poi anche ricordare come la Suprema Corte abbia pagina 15 di 20 avuto modo di insegnare che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cc (Cass. 17.10.13 n. 23584).
A fronte delle quali considerazioni perdono di rilievo le testimonianze rese dai testi:
- , il quale, innanzi tutto, non si capisce bene se riporti quanto Tes_1
specificamente verificato quel giorno ovvero quanto usualmente capita in loco in inverno (“ricordo che quella mattina, la sede stradale quell'inverno era
effettivamente coperta di brina, che, poi, diventa ghiaccio”) e poi, comunque,
ricorda la sola presenza di brina e non di ghiaccio, che contraddittoriamente afferma divenire poi ghiaccio quando semmai, al contrario, con il procedere del giorno e l'aumentare della temperatura, essa dovrebbe sciogliersi,
- la quale si limita a riferire che “in curva c'è ombra” e che alcuni lavori Tes_2
svolti successivamente al fatto “hanno risolto il problema della brina”, senza mai parlare della presenza di ghiaccio e comunque senza riferirsi in alcun modo alle condizioni della strada nel giorno del sinistro.
Al che consegue l'accoglimento del gravame ed il rigetto della domanda risarcitoria esperita dalla nei confronti dell'odierna appellante. CP_1
3.2 Da ultimo, l'appellata contesta l'ammissibilità della conclusione con cui la società
pagina 16 di 20 appellante ha chiesto, in caso di accoglimento del proprio gravame, la condanna di essa appellata alla rifusione delle spese di lite anche del primo grado, rilevando che la controparte, con le note di trattazione scritta in primo grado del 12.5.23, pur ribadendo la richiesta di rigetto della domanda attorea, aveva peraltro omesso di chiedere (come aveva viceversa fatto nella comparsa di costituzione) la rifusione delle spese di lite,
ritenendo evidentemente sufficiente la loro compensazione.
La predetta eccezione è infondata.
La circostanza che in sede di precisazione delle conclusioni VI. abbia CP_6
omesso di riproporre espressamente la richiesta di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite non equivale invero, in alcun modo, ad una rinuncia a tale pretesa essendo pacifico, secondo i giudici di legittimità che la mancata riproposizione,
in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata, non autorizza di per sé sola alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse (Cass. 16.2.10 n. 3593 e 28.5.08 n. 14104).
Principio, questo, poi recentemente riaffermato anche con riguardo alle istanze istruttorie non riproposte in maniera esplicita in sede di conclusioni, nel caso in cui il giudice non si fosse espressamente pronunciato sulle medesime (Cass. 19.2.21 n. 4487 e
29.5.12 n. 8576).
E poiché nella fattispecie non sussiste alcuna ragione desumibile dagli atti di causa per ritenere che la parte avesse inteso rinunciare a siffatta condanna – la quale tra l'altro non necessita di un'apposita richiesta ad opera della parte, dovendo essere assunta anche pagina 17 di 20 d'ufficio da parte del giudice, pur se difetti una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa, quale pronuncia consequenziale ed accessoria rispetto alla definizione del giudizio (Cass. 13.5.11 n. 10663) – nulla osta che a tanto si possa provvedere in questa sede.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, mentre, per l'appello, alla somma che ha formato oggetto di impugnazione (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte pagina 18 di 20 appellata ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 5.077,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 3.966,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 919,00
Fase introduttiva I^ grado € 777,00
Fase istruttoria I^ grado € 1.680,00
Fase decisionale I^ grado € 1.701,00
Totale € 5.077,00
Fase di studio II^ grado € 1.134,00
Fase introduttiva II^ grado € 921,00
Fase decisionale II^ grado € 1.911,00
Totale € 3.966,00
Oltre a ciò, devono poi porsi a carico della parte soccombente le spese di CTU.
Atteso, inoltre, il rigetto dell'impugnazione incidentale sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante incidentale deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della pagina 19 di 20 sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n. 1922/23, pubblicata in data
13.10.23, che per il resto conferma:
PA 1) rigetta le domande svolte da nei confronti di;
CP_1 CP_6
2) condanna la parte appellata a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 5.077,00 per il primo grado ed in € 3.966,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) pone le competenze di CTU a carico della appellata;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 20 di 20
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 2342/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
VI. , PAte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante - elettivamente domiciliata in VERONA, VIA ISOLA D'ELBA n. 2/A, con il patrocinio dell'avv. CHIARELLO ANDREA ALESSANDRO, contro
CP_1
(C.F. ) C.F._1
- appellata -
pagina 1 di 20 elettivamente domiciliata in VERONA, VIA CARMELITANI SCALZI n. 20, con il patrocinio dell'avv. LORUSSO ALBERTO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1922/23, pubblicata in data
13.10.23.
Conclusioni della appellante:
Voglia la Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
Nel merito: in riforma della sentenza n. 1922/2023 pubblicata il 13/10/2023, emessa dal
Tribunale di Vicenza dott.ssa Francesca Grassi in data 11/10/2023, non notificata, nella
PAt causa iscritta al n.1228/2019 R.G., accogliere l'appello proposto dalla soc. Pt_1
nei confronti della signora e, conseguentemente, accogliere le
[...] CP_1
conclusioni rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
18/05/2023:
Nel merito: respingere, per i motivi di cui in premesse, le domande tutte come formulate dalla parte attrice, signora nei confronti della soc. Vi. perché CP_1 PAte_1
infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di competenze, ex DM 147/2022 per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni della appellata:
IN VIA PRELIMINARE
1) dichiararsi l'inammissibilità della conclusione con cui la Società appellante ha chiesto, in caso di accoglimento del proprio gravame, la condanna dell'Appellata alla rifusione delle spese di lite anche del primo grado;
NEL MERITO
pagina 2 di 20 2) rigettarsi, siccome infondati in fatto e diritto, i motivi d'Appello avversari e, per l'effetto, confermarsi in toto la Sentenza ex adverso appellata;
IN VIA D'APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO
3) per la denegata ipotesi in cui le risultanze del Verbale d'incidente stradale non fossero, da sole, ritenute sufficienti a provare il nesso di causalità tra l'evento dannoso occorso all'Appellata e la condizione della strada per cui è causa, confermarsi la
Sentenza di cui in epigrafe, anche alla luce delle deposizioni rese in primo grado dai testi e e delle quali detta Sentenza non ha tenuto Testimone_1 Testimone_2
conto;
4) per la denegata ipotesi in cui le risultanze del Verbale d'incidente stradale non fossero, da sole, ritenute sufficienti a provare che, al momento del sinistro per cui è causa, l'Appellata viaggiava a velocità moderata e comunque adeguata ai luoghi, confermarsi la Sentenza di cui in epigrafe anche alla luce della deposizione resa in primo grado dal teste e della quale detta Sentenza non ha tenuto conto;
Testimone_1
IN OGNI CASO
5) con rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimb. forf. 15% ed accessori di legge;
6) con Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
IN VIA ISTRUTTORIA
Fermo restando che, omettendo di riproporli nell'atto introduttivo del presente giudizio, la Società appellante ha rinunciato ex art. 346 cpc ai mezzi di prova che non erano stati ammessi dal Giudice di prime cure, ci si richiama alle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) cpc, nonché alle opposizioni istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) cpc.
pagina 3 di 20 Inoltre, si insiste, ove occorra, nella richiesta di rinnovazione della CTU o, in subordine, di convocazione del CTU a chiarimenti, formulata all'udienza del 12.5.2022.
Viene comunque rinnovata ogni istanza istruttoria già formulata.
Si insta per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Vicenza, CP_1
premettendo:
- che in data 25.12.16, intorno alle h. 10.45, lungo la strada provinciale SP 30, era rimasta coinvolta in un sinistro allorché, alla guida della propria autovettura
Mercedes classe A targata DK226WZ, diretta verso Vicenza ed in prossimità del civico n. 28, aveva perso il controllo del mezzo a causa della elevata scivolosità del manto stradale, provocata dal cono d'ombra, presente sulla carreggiata, proiettato dall'edificio antistante, siccome riscontrato dagli agenti dalla pattuglia della Polizia
Stradale intervenuta sul posto a seguito dell'evento, finendo per venire a collidere dapprima con altra autovettura proveniente dall'opposto senso di marcia e quindi contro il muro di cinta dell'abitazione stessa,
- che la formazione di ghiaccio in loco nella stagione invernale non poteva, per tale ragione, ritenersi imprevedibile e repentina, sicché risultava censurabile la mancata tempestiva adozione da parte della pubblica amministrazione di efficaci azioni volte a contrastare il verificarsi di tale fenomeno,
- che ricorrevano pertanto i presupposti per affermare la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2051 cc sia della , quale ente proprietario della Controparte_2
PAt strada, sia di , quale ente gestore della medesima, CP_3
- che a seguito dell'occorso ella aveva subito svariati danni costituiti dalle spese di pagina 4 di 20 recupero del mezzo, da quelle di demolizione del medesimo, in quanto irrimediabilmente danneggiato, e da quelle di locazione di un veicolo sostitutivo, per un totale di complessivi € 7.529,50, dei quali dovevano rispondere i responsabili del fatto, ha convenuto in giudizio le menzionate controparti chiedendone la condanna in via solidale al ristoro del pregiudizio patrimoniale sopra menzionato.
Costituitasi in giudizio, la : Controparte_2
- deduceva che in forza della convenzione di rep. 35541/2001 il potere di fatto sulla strada nell'ambito della quale si era verificato il sinistro era stato trasferito a
PA
, che dunque, ai sensi del terzo comma dell'art. 14 del D. Lgs. n. CP_3
285/1992, doveva individuarsi quale unico legittimo contraddittore delle domande svolte dall'attrice,
- evidenziava, ad ogni modo, come la responsabilità del custode non fosse ravvisabile in maniera automatica, dovendosi apprezzare in concreto le effettive possibilità di controllo e sorveglianza del bene da parte del soggetto a ciò tenuto,
- contestava la sussistenza di un nesso teleologico tra la res ed il riferito evento lesivo,
eccependo sul punto l'assenza di una prova adeguata, dal momento che dai rilievi svolti dalla Polizia Stradale di Vicenza non emergeva la presenza di ghiaccio sul manto stradale teatro del sinistro, essendosi unicamente dato conto della presenza di umidità,
- eccepiva, quindi, il verificarsi di un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale, rappresentato dalla stessa condotta mantenuta nell'occorso da parte dell'attrice, la quale ometteva di viaggiare in maniera prudente e adeguata allo stato di fatto esistente, anche tenuto conto del fatto il luogo del sinistro risultava essere situato all'interno del centro abitato, ove vige un limite di velocità di 50 km/h, con pagina 5 di 20 visibilità garantita dalla presenza di luce naturale diurna e dal tempo sereno,
- sottolineava, altresì, come fosse presente in loco adeguata segnaletica di pericolo che preannunciava il carattere potenzialmente sdrucciolevole del sito stradale,
- eccepiva in subordine, per il medesimo ordine di ragioni, quanto meno la sussistenza di un concorso di colpa ex art. 1227 cc da parte della CP_1
- denegava la congruità della quantificazione dei danni operata ex adverso, con particolare riferimento alla stima del veicolo ante sinistro, ritenuta del tutto arbitraria.
VI. si difendeva invece: CP_3
- eccependo essersi in presenza di un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale, costituito dalla imprudente condotta di guida tenuta dall'attrice al momento del sinistro, vieppiù rimproverabile alla luce delle condizioni del sito stradale, del limite di velocità ivi imposto nonché della riscontrata presenza di idonea segnaletica volta ad indicare il potenziale pericolo,
- rilevava come, in occasione del sinistro, fosse stata d'altronde contestata all'attrice la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 141 e 15 del C.d.S.,
- contestava la risarcibilità dei danni menzionati dall'attrice, in quanto non provati e comunque determinati in maniera arbitraria.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con l'assunzione delle prove orali e l'esperimento di CTU dinamica, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n.
1922/23, pubblicata in data 13.10.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato che in forza della convenzione di rep. n. 35541/2001, poi integrata in data 27.7.06 proprio al fine di chiarire quale fosse il soggetto giuridico adibito alla manutenzione della strada, VI. risultava aver assunto dalla Provincia CP_3
di Vicenza l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria della strada pagina 6 di 20 provinciale SP 30 nonché di eseguire i relativi interventi straordinari a far data dall'1.9.01,
- opinato che il rapporto di custodia dovesse allora ritenersi incardinato in capo alla predetta società,
- ritenuta provata l'elevata scivolosità del manto stradale al momento del verificarsi del sinistro alla luce dei rilievi compiuti dagli agenti accertatori e considerato che la stessa avesse svolto un ruolo causale decisivo nella perdita di controllo del mezzo da parte della CP_1
- atteso non esservi viceversa prova, anche alla luce delle risultanze della CTU, solo in parte condivisibili, del fatto che quest'ultima stesse viaggiando a velocità eccessiva o comunque superiore a quella imposta dal limite di velocità presente in loco,
- ritenuta l'irrilevanza della segnaletica stradale atta ad evidenziare il pericolo di sdrucciolamento, stante la natura oggettiva della responsabilità del custode,
- stimato in complessivi € 7.949,32 l'ammontare dei danni subiti dall'attrice, già
calcolati all'attualità, ha respinto le domande svolte da quest'ultima nei confronti della , Controparte_2
con compensazione delle relative spese di lite, e viceversa accolto le medesime nei
PA confronti di , condannando quest'ultima a risarcire la somma sopra CP_3
indicata, maggiorata di interessi legali dalla data della sentenza al saldo, con addebito delle competenze legali a carico della parte soccombente.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame il gestore della rete viaria formulando due motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di rigetto delle avverse pretese risarcitorie, come meglio precisato in epigrafe.
pagina 7 di 20 L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha invocato il rigetto del gravame in quanto infondato, formulando a propria volta due motivi di gravame incidentale condizionato.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio all'udienza del 25 giugno 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame principale è fondato e merita quindi accoglimento.
3.1 Con il primo motivo d'appello VI. censura la violazione e/o falsa CP_3
applicazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 e ss. cc in relazione alla asserita sussistenza del nesso causale sulla base del principio del “più probabile che non”,
osservando:
- che, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile ad una pluralità di cause, si deve allora applicare il criterio della probabilità prevalente sicché compete al giudice, dapprima, di eliminare dal novero delle ipotesi valutabili quelle meno probabili, poi, di analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, di scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi,
- che nel caso di specie il Tribunale di Vicenza aveva peraltro ritenuto prevalente, nel verificarsi del sinistro, l'elemento rappresentato dalla scivolosità del manto stradale, sebbene alcun elemento probatorio acquisito agli atti ne avesse accertato la pericolosità ai fini della guida, anche in ragione della sostanziale inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese da soggetti non presenti in loco al momento del fatto, e senza tenere conto del fatto che i rilievi svolti dagli agenti intervenuti pagina 8 di 20 dimostravano semmai il contrario,
- che siffatta circostanza doveva pertanto essere retrocessa al rango di mera occasione dell'evento.
Con la seconda ragione di gravame, da esaminare unitamente alla prima stante la stretta connessione che le lega, la parte appellante si duole, poi, della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 cc da parte del giudice di prime cure quanto alla omessa o comunque erronea verifica dell'incidenza della imprudente condotta di guida addebitabile alla in relazione al disposto di cui agli artt.115 e 116 cpc, notando CP_1
che il Tribunale:
- si era discostato senza ragione dalle conclusioni raggiunte:
o dagli agenti accertatori, i quali avevano elevato alla contestazione CP_1
relativa al mancato rispetto del disposto dell'art. 141 C.d.S.,
o dal CTU dinamico, il quale aveva ben chiarito come la causa del sinistro fosse individuabile nella combinazione di velocità elevata, coefficiente di attrito basso e forza di attrito ulteriormente ridotta sulle ruote posteriori, a causa della frenata imprudentemente operata in curva dall'attrice,
- non aveva tenuto in alcun conto la presenza del cartello presegnalante il sopraggiungere di un tratto di strada caratterizzato da asfalto sdrucciolevole, sebbene esso fosse stato posizionato proprio al fine di mettere gli utenti della strada in condizione di adottare una condotta di guida adeguata alle caratteristiche della rete viaria.
E del pari vanno trattati congiuntamente ai motivi del gravame principale quelli dell'appello incidentale condizionato, per mezzo dei quali la contesta che la CP_1
pronuncia di primo grado non abbia altresì preso in considerazione le deposizioni rese pagina 9 di 20 in causa dai testi attorei, i quali:
- da un lato, confermavano l'elevata scivolosità del manto stradale,
- d'altro lato, precisavano che la Mercedes viaggiava a velocità moderata.
I motivi del gravame principale sono fondati mentre non altrettanto è a dirsi per quelli dell'appello incidentale condizionato.
Ed invero, come ben chiarito dalla CTU svolta in primo grado, risulta acclarato:
- che, in presenza di traffico regolare, il sinistro si verificava alla fine di un tratto di strada con andamento rettilineo, in corrispondenza di una curva sinistrorsa, in prossimità del civico 28 di via Capparozzo, quando la alla guida di una CP_1
Mercedes Classe A, frenava e perdeva il controllo del mezzo,
- che la predetta dinamica del fatto si può spiegare ricordando come:
o quando un autoveicolo percorre una curva, tutte e quattro le ruote sono sottoposte ad una forza di attrito trasversale, che si oppone al percorso curvilineo (poiché, per inerzia il veicolo tenderebbe a procedere secondo la traiettoria in essere), direttamente proporzionale alla forza premente che agisce fra ruota e asfalto e cioè pari al peso dell'autoveicolo distribuito su ciascuna ruota,
o quando subentra una frenata una certa percentuale del peso del veicolo si sposta dalle ruote posteriori a quelle anteriori e conseguentemente si riduce la forza premente sulle ruote posteriori, con riduzione della forza di attrito su queste ruote,
o qualora, a tal punto, la forza di attrito scenda al di sotto della forza centripeta, necessaria a percorrere la curva, le ruote posteriori smettono di pagina 10 di 20 curvare e proseguono allora lungo una traiettoria rettilinea mandando in testa coda l'autoveicolo, che è proprio quanto accaduto nel caso di specie, ove la a causa dello sbandamento, invadeva poi l'altra corsia venendo a CP_4
collisione con un veicolo procedente sull'opposta corsia di marcia,
- che, essendosi peraltro in presenza di un manto stradale umido e scivoloso, il coefficiente di attrito era più basso, sicché la causa del sinistro è da attribuirsi alla combinazione di una velocità eccessivamente elevata rispetto alla condizione della strada, ad un coefficiente di attrito basso ed alla forza di attrito ulteriormente ridotta sulle ruote posteriori a causa della frenata in curva,
- che l'eccessività della velocità mantenuta dalla si deduce sia dal fatto che la CP_1
stessa ammette di aver frenato in corrispondenza della curva sia dal successivo sbandamento della vettura, laddove, se la frenata fosse stata effettuata in rettilineo,
gli esiti avrebbero potuto essere ben diversi,
- che prima della curva risultano posizionati tre segnali di pericolo rispettivamente indicanti la presenza:
o di due incroci pericolosi,
o di una doppia curva pericolosa,
o di asfalto sdrucciolevole per pioggia e ghiaccio,
nonché un cartello di inizio del centro abitato di Lanzè, al quale corrisponde un limite di velocità di 50 km/h ed altresì tre delineatori modulari di curva, utilizzati per segnalare la presenza di curve pericolose e migliorare la visibilità della stessa,
- che il manto stradale risultava in nomali condizioni di manutenzione,
- che il verificarsi dell'evento deve pertanto essere addebitato unicamente alla pagina 11 di 20 la quale risulta aver violato il disposto del primo e del secondo comma CP_1
dell'art. 141 C.d.S., i quali fanno rispettivamente obbligo ai conducenti:
o di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche di quest'ultimo, alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose,
o di conservare il controllo del proprio automezzo così da essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza.
A fronte delle quali non equivoche risultanze, raggiunte a conclusione di un ragionamento logico assolutamente lineare e comprensibile, oltre che scevro di qualsiasi incongruenza, non si vede proprio come il giudice di primo grado sia potuto giungere a negare l'esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione dell'occorso.
Punti dirimenti ai fini della conferma di siffatta ricostruzione sono invero rappresentati:
- dalla circostanza che prima del punto in cui si verificava il sinistro risultasse posizionata segnaletica ampiamente idonea a dare atto sia della presenza della curva sia della possibile sdrucciolevolezza del fondo stradale a causa della presenza di ghiaccio o pioggia, sia dell'inizio dell'area del centro abitato, con susseguente obbligo di mantenimento di una velocità non superiore a 50 km/h,
- dal fatto che in loco non fossero presenti condizioni di particolare pericolosità,
siccome desumibile sia dal fatto che gli agenti della Polstrada si limitavano a dare atto, nel rapporto del sinistro, della presenza di un fondo umido e scivoloso, senza menzionare né brina né ghiaccio, sia dalla circostanza che né il , sentito in Pt_3
loco nell'immediatezza del fatto, né la (conducente della vettura investita CP_5
pagina 12 di 20 dalla , sentita a distanza di qualche giorno poiché trasportata in ospedale CP_4
dopo il sinistro, facevano la benché minima menzione di siffatta situazione ovvero di problemi nella guida riconducibili ad una scarsa aderenza delle vetture,
- la ammetteva di aver frenato nel corso della curva (“Giunta all'altezza CP_1
dell'incrocio con via San Giuseppe, dove la strada fa una leggera curva a sinistra,
frenavo ma la macchina mi perdeva aderenza”), siccome tra l'altro confermato dalle dichiarazioni rese dagli altri due testi, i quali rispettivamente precisavano:
o la , “… che l'altra autovettura, da quel che ricordo, aveva perso il CP_5
controllo proprio lungo la curva e che mi si poneva davanti in posizione
trasversale lungo la corsia da me percorsa”,
o il , che “dal senso opposto di marcia proveniva in uscita dalla curva Pt_3
un ATV Mercedes la quale sbandava un paio di volte, poi si intraversava
occupando la nostra corsia di marcia”.
Elementi, questi, i quali confermano pienamente la ricostruzione della dinamica del sinistro proposta dal CTU, evidenziando:
- tanto il fatto che la in violazione del disposto dell'art. 141 C.d.S., CP_4
procedeva allora ad una velocità non certo consona alle condizioni della strada,
imboccando la curva ad andatura eccessiva e tale da non garantirne il completamento con una manovra fluida e continua, giacché la conducente era al contrario costretta a rallentare, all'unico evidente scopo di non fuoriuscire dalla carreggiata alla propria destra, ciò che non sarebbe stato altrimenti in alcun modo necessario,
- quanto la circostanza che, solo a quel punto ed unicamente a causa della predetta pagina 13 di 20 velocità inadeguata, si innescava allora il fenomeno fisico dello sbandamento,
determinato dalla riduzione della forza di attrito sulle ruote posteriori e parzialmente favorito dal minor coefficiente di attrito presente in ragione della umidità presente sul manto stradale.
Situazioni, queste ultime due, in alcun modo peraltro addebitabili al gestore della strada,
dal momento:
- che il meccanismo per cui una frenata genera lo spostamento di una percentuale del peso del veicolo dalle ruote posteriori a quelle anteriori e, quindi, una riduzione della forza di attrito su queste, è un fenomeno fisico determinato dalle leggi che regolano l'universo e che nessuno può modificare,
- che la presenza di umidità sulla strada:
o da un lato, a differenza della presenza di ghiaccio o di neve, non è tale da poter essere addebitata a colpa del gestore di essa, trattandosi di circostanza che si può verificare in qualsiasi momento e non risulta controllabile né
eliminabile neppure con l'adozione di idonee cautele (salvo volersi ipotizzare il riscaldamento di ciascun tratto dei circa 850.000 km. di strade esistenti oggi in Italia), sicché deve ritenersi assolutamente estranea alla sfera di controllo del custode stesso,
o d'altro lato, non risulta di per sé sola idonea a causare alcun pericolo
(siccome, tra l'altro, dimostrato dal fatto che le macchine circolano usualmente in presenza di pioggia, anche battente, senza che necessariamente si verifichino incidenti), il quale viene in essere solo laddove ad essa si unisca una grave imprudenza del conducente.
pagina 14 di 20 E che, nella fattispecie, tale imprudenza vi sia stata risulta dimostrato dal fatto che, pur in presenza di un tratto di strada curvilineo situato all'interno di un centro abitato,
debitamente presegnalato siccome pericoloso per la possibile natura sdrucciolevole del manto stradale, ciò nonostante la abbia deciso di mantenere una velocità CP_1
inidonea a consentirle di affrontare la curva con una manovra fluida, che le avrebbe consentito di evitare la frenata e quindi di innescare la serie causale poi sfociata nella perdita di controllo del mezzo e nella successiva collisione con l'altro veicolo.
Mentre, da ultimo, vale pure sottolineare come i predetti aspetti di colpevolezza nella condotta della debbano necessariamente essere valutati poiché, se è vero che la CP_1
responsabilità del custode presente natura oggettiva, è altrettanto innegabile che laddove, invece, si esamini il contributo causale alternativo, fornito al verificarsi del fatto dalla condotta di un terzo, tale controllo non possa essere in alcun modo escluso,
avendo la Suprema Corte ben chiarito che è proprio tale comportamento del danneggiato stesso che, in base ad un ordine crescente di gravità, può atteggiarsi a concorso causale colposo valutabile ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc, ovvero addirittura escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode, integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cc
(Cass. 20.1.14 n. 999). Essendosi altresì precisato che l'incidenza causale, concorrente o esclusiva, del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (Cass. 23.5.23 n. 14228).
E ciò in applicazione del principio di auto-responsabilità, desumibile dalla nostra Carta
costituzionale, riguardo al quale vale poi anche ricordare come la Suprema Corte abbia pagina 15 di 20 avuto modo di insegnare che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cc (Cass. 17.10.13 n. 23584).
A fronte delle quali considerazioni perdono di rilievo le testimonianze rese dai testi:
- , il quale, innanzi tutto, non si capisce bene se riporti quanto Tes_1
specificamente verificato quel giorno ovvero quanto usualmente capita in loco in inverno (“ricordo che quella mattina, la sede stradale quell'inverno era
effettivamente coperta di brina, che, poi, diventa ghiaccio”) e poi, comunque,
ricorda la sola presenza di brina e non di ghiaccio, che contraddittoriamente afferma divenire poi ghiaccio quando semmai, al contrario, con il procedere del giorno e l'aumentare della temperatura, essa dovrebbe sciogliersi,
- la quale si limita a riferire che “in curva c'è ombra” e che alcuni lavori Tes_2
svolti successivamente al fatto “hanno risolto il problema della brina”, senza mai parlare della presenza di ghiaccio e comunque senza riferirsi in alcun modo alle condizioni della strada nel giorno del sinistro.
Al che consegue l'accoglimento del gravame ed il rigetto della domanda risarcitoria esperita dalla nei confronti dell'odierna appellante. CP_1
3.2 Da ultimo, l'appellata contesta l'ammissibilità della conclusione con cui la società
pagina 16 di 20 appellante ha chiesto, in caso di accoglimento del proprio gravame, la condanna di essa appellata alla rifusione delle spese di lite anche del primo grado, rilevando che la controparte, con le note di trattazione scritta in primo grado del 12.5.23, pur ribadendo la richiesta di rigetto della domanda attorea, aveva peraltro omesso di chiedere (come aveva viceversa fatto nella comparsa di costituzione) la rifusione delle spese di lite,
ritenendo evidentemente sufficiente la loro compensazione.
La predetta eccezione è infondata.
La circostanza che in sede di precisazione delle conclusioni VI. abbia CP_6
omesso di riproporre espressamente la richiesta di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite non equivale invero, in alcun modo, ad una rinuncia a tale pretesa essendo pacifico, secondo i giudici di legittimità che la mancata riproposizione,
in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata, non autorizza di per sé sola alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse (Cass. 16.2.10 n. 3593 e 28.5.08 n. 14104).
Principio, questo, poi recentemente riaffermato anche con riguardo alle istanze istruttorie non riproposte in maniera esplicita in sede di conclusioni, nel caso in cui il giudice non si fosse espressamente pronunciato sulle medesime (Cass. 19.2.21 n. 4487 e
29.5.12 n. 8576).
E poiché nella fattispecie non sussiste alcuna ragione desumibile dagli atti di causa per ritenere che la parte avesse inteso rinunciare a siffatta condanna – la quale tra l'altro non necessita di un'apposita richiesta ad opera della parte, dovendo essere assunta anche pagina 17 di 20 d'ufficio da parte del giudice, pur se difetti una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa, quale pronuncia consequenziale ed accessoria rispetto alla definizione del giudizio (Cass. 13.5.11 n. 10663) – nulla osta che a tanto si possa provvedere in questa sede.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, mentre, per l'appello, alla somma che ha formato oggetto di impugnazione (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte pagina 18 di 20 appellata ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 5.077,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 3.966,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 919,00
Fase introduttiva I^ grado € 777,00
Fase istruttoria I^ grado € 1.680,00
Fase decisionale I^ grado € 1.701,00
Totale € 5.077,00
Fase di studio II^ grado € 1.134,00
Fase introduttiva II^ grado € 921,00
Fase decisionale II^ grado € 1.911,00
Totale € 3.966,00
Oltre a ciò, devono poi porsi a carico della parte soccombente le spese di CTU.
Atteso, inoltre, il rigetto dell'impugnazione incidentale sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante incidentale deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della pagina 19 di 20 sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n. 1922/23, pubblicata in data
13.10.23, che per il resto conferma:
PA 1) rigetta le domande svolte da nei confronti di;
CP_1 CP_6
2) condanna la parte appellata a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 5.077,00 per il primo grado ed in € 3.966,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) pone le competenze di CTU a carico della appellata;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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