Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00302/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00582/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 582 del 2023, proposto da
D'GI TA Impresa Individuale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sava, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Macri', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera consiliare n. 9 del 24.03.2023, comunicata mediante nota del 14.04.2023 a firma del Responsabile p.t. dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Sava;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e in particolare, ove occorra
- della nota firma del Responsabile p.t. dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Sava del 14.04.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sava;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa DA RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della deliberazione del Consiglio Comunale di Sava, n. 9 del 24 marzo 2023, avente ad oggetto “ Progetto riguardante la realizzazione di una “casa funeraria”, in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 4, comma 3 bis, della L.R. n. 34/2008 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001”.
A sostegno del ricorso, essa ha proposto i seguenti motivi:
-Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto. Contraddittorietà manifesta dell’azione amministrativa Carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3 bis , della L.R. n. 34/2008. Violazione del principio del giusto procedimento.
Il Comune di Sava, in data 27 giugno 2023, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 12 luglio 2023, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta.
Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026, previo deposito di memorie e documenti a norma dell’art. 73, 1 comma, c.p.a., la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale “ Il permesso di costruire in deroga di cui all’art. 14 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è un istituto di carattere eccezionale rispetto all’ordinario titolo edilizio e rappresenta l’espressione di un potere ampiamente discrezionale che si concretizza in una decisione di natura urbanistica, da cui trova giustificazione la necessità di una previa delibera del Consiglio comunale; in particolare, in tale procedimento il Consiglio comunale è chiamato ad operare una comparazione tra l’interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica e quello del privato ad attuare l’interesse costruttivo; peraltro, come ogni altra scelta pianificatoria, la valutazione di interesse pubblico della realizzazione di un intervento in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico è espressione dell’ampia discrezionalità tecnica di cui l’Amministrazione dispone in materia e dalla quale discende la sua sindacabilità in sede giurisdizionale solo nei ristretti limiti costituiti dalla manifesta illogicità e dall’evidente travisamento dei fatti (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2019, n. 7228; id., 7 settembre 2018, n. 5277; id., 26 luglio 2017, n. 3680) ” (cfr., tra le tante, Cons. di Stato, Sez. IV, 20 novembre 2023, n. 9924, id. Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 616, conforme a Cons. Stato, Sez. II, 4 marzo 2021, n. 1839, TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 25 luglio 2024, n. 959).
Dal che ne deriva che l’apprezzamento dell’organo consiliare è sindacabile in sede giudiziale, solo sotto il profilo della manifesta illogicità e/o incongruità, della motivazione, anche alla luce di una incompleta istruttoria.
Nel caso in esame, il Collegio non ritiene che le ragioni assunte dal Consiglio Comunale (cfr. verbale di stenotipia della seduta consiliare del 24 marzo 2023 facente parte integrante della deliberazione gravata) a fondamento del diniego di che trattasi siano passibili di censura sotto i profili in esame.
Parte ricorrente, di contro, non ha fornito, nel corso del processo, elementi di prova (o quantomeno un principio di prova) idonei a palesare quei profili di manifesta irrazionalità e/o illogicità della motivazione, unici censurabili in questa sede.
Né i rilievi formulati attraverso il richiamo al parere favorevole della Asl e all’importanza del progetto possono incidere sull’esito del presente giudizio; e ciò in considerazione del potere discrezionale di cui gode il Consiglio Comunale in simili circostanze; potere questo, per quanto sopra esposto, esente da vizi censurabili in sede processuale.
Le residue contestazioni sono tutte generiche e indimostrate.
In conclusione, per quanto esposto, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Infine, le spese di lite, in considerazione della particolarità della vicenda esaminata, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
DA RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA RO | TO PA |
IL SEGRETARIO