Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2659/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2659/2024 del R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
[...]
, nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Battipaglia (SA), alla via Pa lo studio dell'avv. Giuseppina Moscato che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 iliato in CI TU (SA), , presso lo studio dell'avv. Riccardo Ruocco che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
Pertanto, trascorsi oltre se alla data di com dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto n. cronol. 599/2021 del 19.01.2021, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1) Le parti si obbligano al rispetto puntuale le linee guida allegate al presente atto che, essendo condivise e sottoscritte da entrambi, fanno parte integrante formale e sostanziale dell'accordo congiunto di scioglimento del matrimonio;
2) la responsabilità genitoriale dei minori e continuerà ad essere Per_1 Per_2 esercitata in modo condiviso per garantir sia della mamma che del papà nella crescita e nell'educazione dei figli che dovranno mantenere un Rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
3) i minori continueranno ad avere la propria residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, attualmente sita in CI TU (SA) alla Via Laura, n. 65 con collocamento prevalente dei minori presso la madre;
4) i genitori si impegnano a rispettare la seguente regolamentazione del diritto di visita: - il padre vedrà e terrà con sé i figli due volte a settimana: il mercoledì pomeriggio ed il sabato mattina, con possibilità di variazione in base alle esigenze dei genitori previamente comunicate;
-per n. 2 martedì al mese alternati i minori pernotteranno presso il padre che li terrà presso di se' dall'uscita di scuola del martedì , all'entrata a scuola del mercoledì ; Sul punto si precisa che per quanto riguarda , il pernottamento presso il padre dei n. 2 martedì alternati, Per_2 troverà a quando il minore lo richiederà e si sentirà pronto;
- le vacanze estive, natalizie, e pasquali verranno stabilite di volta in volta dai genitori tenendo conto delle esigenze dei minori. - per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori vi sarà accordo di volta in volta;
idem per i compleanni con i rispettivi genitori e la festa della mamma e del papà; - entrambi i genitori non prenderanno iniziative che attengono ai minori senza avvertire ed informare l'altro e senza che l'altro genitore sia d'accordo; - i minori potranno sempre comunicare con l'altro genitore senza alcun impedimento e/o costrizione da parte del genitore presente;
5) la responsabilità genitoriale sarà esercitata alle modalità previste dalle linee guida di cui al punto I e dunque tra le altre cose, avverrà, separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisione di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno adottate di comune accordo;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli;
6) il padre e la madre stabiliscono un contributo al mantenimento dei figli minori in eguale misura, sicche' il padre verserà la propria quota mediante corresponsione all'altro genitore di un assegno mensile di: -€ 580,00 da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, rivalutabile secondo gli indici Istat -il tutto oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% preventivamente concordate e documentate;
Gli assegni familiari verranno equamente ripartiti nella misura del 50% cadauno.
7) i genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli atri documenti validi per l'espatrio; autorizzano altresì il rilascio ed il rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per i figli minori. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21 luglio 2014 nel Comune di CI TU (SA) tra , nata ad [...] il Parte_1
13.09.1977, C.F.: e , nato a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
27.11.1979, C.F. tr Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di C nno 2014, Atto n. 13, Parte I, Vol.2, Uff.2) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CI TU (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi